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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5798/2016
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Michele CRESCENZO, per delega dell'avv. Maria CRESCENZO, per _1
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello;
[...] avv.to Marco ASCIONE, per delega dell'avv. Ottavio Albio DE MAFFUTIIS, per l'impresa GENERALI il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto CP_2 dell'avverso gravame.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 20
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5798/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1446/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Maria Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Nuova Lavorante, n. 269;
- APPELLANTE -
E nella qualità di impresa designata ex lege dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 per AR (rep. 186905 – racc. Persona_1
30367) allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
Ottavio Albio de Maffutiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Melisurgo, n. 4;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; CP_4
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 20 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il sig. , proprietario dell'automobile CP_4
“Ford Fiesta” tg. NAZ07807, nonché la società , quale impresa designata ex lege alla Controparte_3
gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, essendo la predetta vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non – all'uopo quantificati nell'importo di euro
5.980,90 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Nocera
Superiore in data 31.3.04, intorno alle ore 13:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva _1 sostenuto: che nel testé indicato frangente l'automobile di proprietà del sig. sarebbe CP_4 stata intenta a procedere lungo via San Pietro allorquando, giunta all'altezza del cavalcavia FFSS, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra, “invadendo” la corsia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, in tal guisa impattando contro il sopraggiungente motociclo, modello “Sanyang” tg. BC95400, condotto dal sig. all'epoca proprietario dello stesso;
che, _1 per l'effetto del descritto urto, l'allora attore sarebbe rovinato al suolo ed avrebbe subito lesioni fisiche, che avrebbero reso necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Nocera
Inferiore, i quali avrebbero diagnosticatogli un “trauma contusivo del rachide dorso lombare”; che, inoltre, il motociclo avrebbe riportato danni alla forcella, alla ruota anteriore ed alla carenatura.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile; dall'altro, che all'epoca del sinistro la vettura di proprietà del sig. sarebbe stata sprovvista di copertura assicurativa per la r.c.a.. CP_4
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia , quale impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3
della Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda attorea. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della predetta compagnia aveva in limine formulato eccezione d'improponibilità dell'avversa domanda per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148,
III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
sempre in via preliminare, aveva eccepito il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto in capo alla compagnia;
ancora in limine, aveva sollevato eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'allora attore, evidenziando pagina 3 di 20 che il sinistro si fosse verificato nell'anno 2004 e che il sig. non avrebbe prodotto alcun atto _1 idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
quanto al merito, aveva contestato sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa.
All'udienza celebrata in data 5.3.13, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. convenuto non costituitosi, ne era stata disposta la CP_4 rinnovazione;
all'udienza tenuta in data 21.6.13, accertato che, pur essendosi perfezionata la disposta notificazione in rinnovazione del libello introduttivo, non fosse stato osservato il termine a comparire, era stato concesso termine per la rinnovazione dell'atto di citazione;
ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione, il sig. era rimasto contumace. CP_4
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, il giudice di pace aveva rinviato la causa per conclusioni e discussione.
Con sentenza n. 1446/16, il primo giudicante ha dichiarato l'improponibilità della spiegata domanda risarcitoria perché le raccomandate di messa in mora inoltrate alla convenuta impresa assicuratrice sarebbero state “inviate da consulente tecnico e non da difensore munito di delega”, nonché in forza dell'ulteriore argomentazione per la quale le inoltrate messe in mora non sarebbero state conformi al paradigma normativo.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo Controparte_1 sostanzialmente in due motivi e chiedendo l'accoglimento della spiegata domanda risarcitoria.
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha de facto lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie, tenuto conto, da un lato, che le missive di messa in mora sarebbero state inviate – non già, come sostenuto dal giudice di pace, “da consulente tecnico e non da difensore munito di delega”, bensì – “dallo studio di consulenza legale e assicurativa
[...]
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Michele Controparte_5
Crescenzo, all'uopo specificamente abilitato”; dall'altro, che, in ogni caso, la costituzione in mora potrebbe – in quanto asseritamente annoverabile tra gli atti giuridici non negoziali – “essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato”, evidenziando che il sig. avrebbe conferito oralmente la _1
procura per la costituzione in mora.
Con il secondo motivo di gravame, il sig. si è sostanzialmente doluto della violazione dell'art. _1
22 L. n. 990/69, giacché il primo giudicante, in luogo della predetta disposizione, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, che pagina 4 di 20 individua analiticamente il contenuto della richiesta risarcitoria da inoltrare all'impresa assicuratrice per la r.c.a., benché tale ultima norma sarebbe ratione temporis applicabile soltanto in relazione ai sinistri verificatisi dopo l'1.1.06; inoltre, ha sostenuto che le inoltrate diffide sarebbero ossequiose del dettato dell'art. 22 L. n. 990/69, che non richiederebbe “alcuni requisito contenutistico, accontentandosi di una generica richiesta risarcitoria da parte dei danneggiati”.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.3.17, si è costituita in giudizio l'impresa , Controparte_3
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé citata compagnia ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato che il giudice di prime cure avrebbe correttamente dichiarato l'improponibilità della spiegata domanda risarcitoria, poiché la stessa sarebbe stata “preceduta da una richiesta danni priva degli elementi oggi necessariamente previsti dall'art. 148 D.Lgs. n. 209/05”; inoltre, ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione nel primo giudizio.
All'udienza celebrata in data 9.3.17, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del sig. , asserito responsabile civile non costituitosi, è stata CP_4
ordinata la rinnovazione della stessa.
Ad onta del perfezionamento della notificazione in rinnovazione, il sig. non ha provveduto a CP_4
costituirsi.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza tenuta in data 25.10.17, il G.U. cui il presente procedimento era ab origine stato assegnato ha disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig.
[...]
, il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha provveduto CP_4
a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le pagina 5 di 20 determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass.
SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, giova rilevare che le eccezioni preliminari formulate dall'appellata compagnia nel corpo della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure non possano essere – in ossequio al dettato dell'art. 346 c.p.c. – scandagliate nel presente giudizio, in quanto dette eccezioni, ancorché de facto non siano state esaminate dal primo giudicante, non sono state riproposte dall'impresa assicuratrice, fatta salva quella di carenza di legittimazione passiva, in quanto chiaramente riproposta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 7940/19, ove si è affermato claris litteris che “le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado).
Ciò posto, deve scrutinarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata impresa. A tal fine, par d'uopo osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis,
Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il
pagina 6 di 20 rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella proposta dalla compagnia non può che essere qualificata, ad onta del nomen iuris per il quale si è optato, come eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo l'appellata evidenziato – non già che dall'atto introduttivo emerga che il sig. avesse evocato dinanzi al Giudice di Pace un soggetto diverso da quello in capo al _1
quale ha prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – che nessuna prova sarebbe stata offerta circa la scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del sig. CP_4
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, deve procedersi allo scrutinio della stessa. Per far ciò, non può tacersi che, “ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell'autorità o dichiarazione dell'Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni” (Cass. ord.
n. 18284/20).
Facendo applicazione del testé rammentato principio, la sollevata eccezione non può che essere rigettata, risultando che la vettura di proprietà del sig. non fosse, all'epoca del sinistro, CP_4
assicurata per la r.c.a. tanto dalla comunicazione quanto dal verbale stilato dagli agenti della CP_6
Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti presso il luogo teatro del sinistro.
Tanto atteso, occorre esaminare il proposto appello, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere vagliati congiuntamente. A tal fine, occorre rilevare che, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale […], sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta venga formulata da un legale in nome del danneggiato” (Cass. n. 1444/00).
Orbene, in relazione al sinistro per cui è causa, risultano esser state inviate, per conto del sig. _1 all'appellata compagnia ben 5 richieste risarcitorie, tre delle quali a firma dell'avv. Giuseppe Crescenzo
e due sottoscritte da Michele Crescenzo, socio accomandatario e legale rappresentante dello studio di consulenza legale e assicurativa . Sicché, la domanda spiegata dal sig. Controparte_5
non può che essere ritenuta proponibile, anche prescindendo da qualsivoglia valutazione in _1
ordine alle due missive a firma di Michele Crescenzo, essendovi ben tre richieste risarcitorie formulate da un legale, l'avv. Giuseppe Crescenzo, in nome dell'asserito danneggiato. L'eventuale improduttività
pagina 7 di 20 di effetti delle due missive sottoscritte da Michele Crescenzo, lungi dall'incidere sulla proponibilità della domanda, avrebbe potuto fondare – attesa l'inidoneità di tali richieste risarcitorie ad interromperne il decorso – l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'originario attore, che, tuttavia, non essendo stata riproposta dalla compagnia, non può essere scrutinata nel presente giudizio.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo l'inosservanza delle prescrizioni contenutistiche dettate dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private, tenuto conto che il sinistro per cui è disputa si è verificato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/05 e, comunque, che la prima delle 5 missive di messa in mora è stata inviata in costanza della previgente disciplina, che non prevedeva prescrizione contenutistiche.
Affermata la fondatezza delle due censure in cui si articola l'appello, occorre esaminare la domanda risarcitoria proposta dal sig. A tal uopo, non può prescindersi dal consolidato indirizzo _1 ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incombe sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n.
7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in pagina 8 di 20 concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non implica il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal conducente della cui colpa è fornita prova escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti, evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non possa non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto (cfr., in tal senso, Cass. n. 12884/21; Cass. n.
13672/19). In altri termini, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, la sterilizzazione della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente, scolpita nella lettera dell'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., ex multis,
Cass. n. 15434/04; Cass. n. 5219/14).
Corollario della illustrata impostazione esegetica è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cass. n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, a tenore della quale “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa
pagina 9 di 20 accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi nel giudizio di prime cure.
Militano a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche le risultanze del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti presso il luogo del sinistro poco dopo la collisione, nel corpo del quale sono state raccolte le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, i quali hanno riferito che lo stesso fosse effettivamente occorso, pur avendone fornito diverse ricostruzioni.
Può, poi, essere addotto a sostegno dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo per cui è causa anche il referto stilato dai sanitari del P.S. dell'ospedale di Nocera Inferiore, dal quale risulta che il sig. fosse stato colà trasportato, a bordo di un'ambulanza, in data 31.3.04, alle ore 13:23, e che _1
avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione dell'appellante, infine, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato specialista affermato che le lesioni subite dal sig. risultano “compatibili _1 con la dinamica dell'incidente”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. deve ritenersi superata, in quanto dalla ricostruita dinamica del sinistro non soltanto emerge la condotta gravemente colposa del conducente della vettura dell'appellato contumace, ma s'inferisce anche l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a quest'ultimo, avendo avuto l'agere dello stesso efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso, in tal guisa escludendo logicamente ogni responsabilità dell'originario attore.
Quanto al primo profilo, la condotta colposa del conducente della vettura di proprietà del sig. CP_4
emerge dalle deposizioni dei due testi escussi nel giudizio di prime cure: segnatamente, il sig. Pt_1
, premesso che, “verso le ore 13:00 circa”, stesse, alla guida della propria automobile, a bordo
[...] della quale era nell'occasione trasportato anche il di lui cognato, sig. , percorrendo Controparte_7 via S. Pietro, con direzione “Nocera Inferiore”, preceduto dal motociclo del di lui suocero, ossia l'originario attore, ha dichiarato che nell'indicato frangente temporale una vettura, modello “Ford
Fiesta”, intenta a procedere lungo via S. Pietro nel senso di marcia opposto rispetto a quello del predetto motociclo, giunta all'altezza “del cavalcavia delle Ferrovie dello Stato”, avesse “girato a sinistra per andare sul cavalcavia, investendo” il veicolo condotto dal sig. precisando che la _1
pagina 10 di 20 descritta collisione fosse avvenuta nella corsia percorsa dal motociclo;
inoltre, ha riferito che l'impatto fosse occorso tra “la parte anteriore” della vettura e quella “anteriore” del motociclo;
infine, ha aggiunto che tale ultimo veicolo avesse subito danni “alla forcella anteriore, alla ruota, alla carenatura anteriore e al telaio”.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Controparte_7 evidenziato che, “verso le ore 13:00”, stesse percorrendo, a bordo dell'automobile condotta dal di lui cognato, sig. , nel frangente preceduta dal motociclo guidato dal di lui suocero nonché Parte_1 odierno appellante, via S. Pietro, con direzione “Nocera Inferiore”, ha riferito che una Ford Fiesta nell'occasione intenta a procedere nell'opposto senso di marcia, “nello girare alla sua sinistra per immettersi sul cavalcavia delle Ferrovie dello Stato”, avesse impattato il sopraggiungente motociclo condotto dal sig. scaraventandolo a terra, aggiungendo che il descritto urto fosse avvenuto _1 nella corsia lungo la quale stava procedendo veicolo dell'originario attore.
La colpevolezza della condotta del sig. emerge anche dalle risultanze del verbale stilato dagli CP_4
agenti della Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo la verificazione dello stesso: infatti, secondo la dinamica del sinistro ricostruita – sulla base dei rilievi effettuati, delle sommarie informazioni assunte e dei danni riportati dai veicoli coinvolti – dai summenzionati verbalizzanti, la vettura dell'appellato contumace, proveniente da via S.
Pietro, “all'incrocio con via Cavalcavia FF.SS. – via Mercato, nello svoltare a sinistra, non concedeva la precedenza” al motociclo del sig. “che sopraggiungeva da via Mercato con direzione via _1
S. Pietro”.
In ordine al valore probatorio dei rapporti redatti dai pubblici ufficiali, pare opportuno osservare che, secondo un monolitico indirizzo pretorio, gli stessi fanno piena prova, fino a querela di falso, soltanto dei fatti che questi attestino essere avvenuti al loro cospetto, mentre, per quanto concerne le circostanze non direttamente percepite dagli operanti (quali, esemplificativamente, quelle apprese da terzi oppure eventuali valutazioni post rem), l'attendibilità dei verbali de quibus può essere scalfita dalle risultanze probatorie di causa (in tal senso, ex pluribus, Cass. ord. n. 27314/17).
Ebbene, dagli elementi di prova passati in rassegna deve ritenersi che il sig. non abbia osservato CP_4
l'art. 154 C.d.S., avendo omesso di concedere la precedenza al sopraggiungente motociclo, nonché di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”. A tal riguardo, non può tacersi che, secondo la Suprema Corte, il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, ma ha altresì l'obbligo, derivante dalla comune pagina 11 di 20 prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta del pari la precedenza, sebbene si trovino in una illegittima fase di sorpasso (in tal senso, Cass. n. 4585/99;
Cass. n. 4402/04; Cass. n. 13380/12; Cass. ord. n. 30070/22).
Venendo all'agere del conducente del motociclo, nessun contributo causale si ritiene che abbia fornito ai fini della verificazione del sinistro, atteso il collegamento eziologico esclusivo tra l'evento dannoso e la manovra di svolta a sinistra imprudentemente intrapresa dal sig. che, nell'effettuare tale CP_4
manovra, si era immesso nella corsia opposta senza avvedersi del transito del motociclo, imminente nel momento in cui la svolta veniva iniziata, come si evince dai punti d'impatto arguibili dalla sommaria descrizione dei danni subiti dai veicoli coinvolti contenuta nel verbale stilato dagli intervenuti agenti della Polizia Municipale (id est, cofano anteriore della vettura, in corrispondenza del pneumatico anteriore sinistro, risultato forato, e parte anteriore del motociclo).
Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà del sig. occorre CP_4
procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha invocato il _1
ristoro del pregiudizio biologico e di quello morale, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito dal proprio motociclo.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta è risultato che il sig. abbia riportato un _1
“trauma cranico”, nonché un “trauma contusivo rachide dorso lombare”, ritenuti dal CTU eziologicamente compatibili con l'accertata dinamica dell'incidente stradale de quo. Il nominato CTU ha ritenuto che le sofferte lesioni non abbiano determinato nella parte appellante degli esiti permanenti, tenuto conto: a) che gli accertamenti radiologici eseguiti presso il pronto soccorso non hanno
“evidenziato alterazioni patologiche”; b) che nel corso dell'esame obiettivo eseguito dal CTU, “oltre
pagina 12 di 20 una lievissima dolenzia riferita alla pressione sui metameri bassi delle apofisi spinose”, non è “stata rilevata né una contrattura dei muscoli del collo né deficit della mobilizzazione del tronco”; c) che, negli anni successivi al sinistro, il sig. non si era sottoposto ad ulteriori esami specialistici. _1
Esclusa qualsivoglia permanente menomazione dell'integrità psico-fisica, il nominato perito ha concluso che le riscontrate lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea all'odierno istante e, segnatamente, 7 giorni di invalidità temporanea totale e 10 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%.
Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale. Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. pagina 13 di 20 consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
Detto altrimenti, il danno non patrimoniale, liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico-legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, “può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. ord. n. 27482/18).
Alla luce dell'illustrata elaborazione interpretativa, deve indugiarsi sulla richiesta attorea preordinata al pagina 14 di 20 risarcimento del danno morale, in relazione al quale la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Sicché, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di
pagina 15 di 20 pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al sig. non può essere riconosciuto un danno _1 morale, tenuto conto, per un verso, dell'esigua entità del pregiudizio alla salute determinato dal sinistro stradale;
per l'altro, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'istante limitato a domandare apoditticamente il risarcimento di tale voce di danno.
Venendo al pregiudizio patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nei danni asseritamente riportati dal motociclo, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
pagina 16 di 20 Ebbene, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il lamentato danno risulti provato nell'an, giacché tale circostanza per la quale il motociclo dell'appellante avesse riportato dei danni in conseguenza dell'incidente, oltre ad esser stata riferita da uno dei testi escussi, emerge dalle risultanze del verbale approntato dagli agenti della Polizia Municipale;
sennonché, per quanto concerne il quantum, nessuno degli elementi offerti dal sig. consente di determinare con sufficiente _1 precisione l'ammontare del nocumento subito dal di lui veicolo, atteso che l'originario attore, da un lato, ha dedotto di aver proceduto alla rottamazione del proprio motociclo anteriormente all'instaurazione del giudizio di prime cure, adducendo a giustificazione di tale determinazione che la riparazione si sarebbe rivelata antieconomica, senza aver previamente introdotto un procedimento di
ATP, che avrebbe permesso di accertare e stimare – in funzione dell'eventuale esperimento dell'azione risarcitoria – gli eventuali danni;
dall'altro, non ha prodotto documenti dai quali poter quantificare con esattezza il pregiudizio de quo (quali, esemplificativamente, sarebbero stati dei rilievi fotografici, che, nell'ipotesi in cui i testi escussi avessero confermato immortalare i dedotti danni materiali, avrebbero verosimilmente reso possibile la determinazione degli stessi mediante una CTU all'uopo disposta), tale non potendo essere considerato il preventivo di spesa versato in atti dal sig. che – in disparte _1
la considerazione per la quale, come ammesso dallo stesso appellante, ha stimato il costo delle riparazioni in un importo superiore a quello del valore di mercato del motociclo – non ha valore di prova, in quanto redatto (peraltro, su carta non intestata e priva di sottoscrizioni in calce) in assenza di contraddittorio, e, pertanto, non è idoneo a fondare la determinazione del quantum debeatur allorquando (come nel caso in esame) non sia stato confermato in sede di escussione testimoniale dal relativo autore (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 10315/14; Cass. 11765/13).
Sulla scorta di quanto dianzi affermato, l'entità dell'allegato pregiudizio – peraltro, specificamente contestata dalla compagnia – non risulta essere supportata da adeguati riscontri probatori.
Peraltro, il prefato approdo nemmeno potrebbe essere infirmato sostenendo che il danno asseritamente subito dal veicolo dell'originario attore potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c..
A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che possa farsi legittimo ricorso all'equità per la quantificazione di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà, di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità o la grande difficoltà di provarne la misura pagina 17 di 20 (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già
– come nel caso in esame – dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Per quanto concerne, infine, le spese mediche, le stesse non possono essere rimborsate al sig. _1
avendo questi tardivamente formulato la relativa domanda.
Deve ora procedersi alla liquidazione del riscontrato danno biologico: avendo l'appellante patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05, pur essendo il sinistro per cui è causa verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della predetta norma, tenuto conto la disposizione de qua,
“prescrivendo che il danno biologico permanente sia liquidato in misura crescente più che proporzionale per ogni punto percentuale, prevale sulle tabelle del Tribunale di Milano e si applica anche ai giudizi in corso relativi a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto attiene non alla consistenza del diritto al risarcimento ma solo al momento successivo della sua quantificazione” (Cass. ord. n. 8867/25).
Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierno istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da inabilità temporanea assoluta si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 7), giungendosi all'importo di euro 386,68;
b) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 10), approdandosi all'importo di euro 276,20.
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 662,88. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 662,88 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (31.3.04) e, quindi,
pagina 18 di 20 anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'esito del tracciato iter argomentativo, in riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore del sig. l'importo di euro 662,88, _1
oltre interessi e rivalutazioni nella misura testé indicata.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, attesa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal sig.
_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_4
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da;
Controparte_1
per l'effetto:
a. in riforma della sentenza n. 1446/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accerta e dichiara che l'incidente avvenuto in Nocera Superiore in data 31.3.04 è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di;
CP_4
b. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 662,88, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1
spese concernenti il giudizio di primo grado, che liquida in euro 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al pagina 19 di 20 procuratore antistatario;
4. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1
spese concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro.
Nocera Inferiore, lì 5.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 20 di 20
Oggi, 05/06/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to Michele CRESCENZO, per delega dell'avv. Maria CRESCENZO, per _1
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede l'accoglimento dell'appello;
[...] avv.to Marco ASCIONE, per delega dell'avv. Ottavio Albio DE MAFFUTIIS, per l'impresa GENERALI il quale si riporta alle già rassegnate conclusioni e chiede il rigetto CP_2 dell'avverso gravame.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 20
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5798/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1446/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato in calce Controparte_1 all'atto introduttivo, dall'Avv. Maria Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Sarno alla Via Nuova Lavorante, n. 269;
- APPELLANTE -
E nella qualità di impresa designata ex lege dal Controparte_3
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti del 18.12.2014 per AR (rep. 186905 – racc. Persona_1
30367) allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv.
Ottavio Albio de Maffutiis, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Melisurgo, n. 4;
- APPELLATA -
NONCHÉ
; CP_4
- APPELLATO CONTUMACE -
All'udienza celebrata in data 5.6.25, i procuratori delle parti costituite hanno pagina 2 di 20 concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione all'uopo notificato, il sig. aveva convenuto in giudizio Controparte_1 innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il sig. , proprietario dell'automobile CP_4
“Ford Fiesta” tg. NAZ07807, nonché la società , quale impresa designata ex lege alla Controparte_3
gestione dei danni del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, essendo la predetta vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non – all'uopo quantificati nell'importo di euro
5.980,90 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in Nocera
Superiore in data 31.3.04, intorno alle ore 13:00. Segnatamente, la difesa del sig. aveva _1 sostenuto: che nel testé indicato frangente l'automobile di proprietà del sig. sarebbe CP_4 stata intenta a procedere lungo via San Pietro allorquando, giunta all'altezza del cavalcavia FFSS, avrebbe effettuato una manovra di svolta a sinistra, “invadendo” la corsia riservata ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, in tal guisa impattando contro il sopraggiungente motociclo, modello “Sanyang” tg. BC95400, condotto dal sig. all'epoca proprietario dello stesso;
che, _1 per l'effetto del descritto urto, l'allora attore sarebbe rovinato al suolo ed avrebbe subito lesioni fisiche, che avrebbero reso necessarie le cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio di Nocera
Inferiore, i quali avrebbero diagnosticatogli un “trauma contusivo del rachide dorso lombare”; che, inoltre, il motociclo avrebbe riportato danni alla forcella, alla ruota anteriore ed alla carenatura.
A suffragio della spiegata domanda, la difesa dell'odierna parte appellante aveva affermato, da un lato, che la responsabilità dell'incidente de quo avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta gravemente colposa del conducente dell'automobile; dall'altro, che all'epoca del sinistro la vettura di proprietà del sig. sarebbe stata sprovvista di copertura assicurativa per la r.c.a.. CP_4
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure la compagnia , quale impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_3
della Strada per la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda attorea. A fondamento dell'invocata reiezione, la difesa della predetta compagnia aveva in limine formulato eccezione d'improponibilità dell'avversa domanda per la – supposta – violazione del dettato degli artt. 145 e 148,
III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non avrebbe osservato le prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore;
sempre in via preliminare, aveva eccepito il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto in capo alla compagnia;
ancora in limine, aveva sollevato eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'allora attore, evidenziando pagina 3 di 20 che il sinistro si fosse verificato nell'anno 2004 e che il sig. non avrebbe prodotto alcun atto _1 idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;
quanto al merito, aveva contestato sia l'an che il quantum dell'avversa pretesa.
All'udienza celebrata in data 5.3.13, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti del sig. convenuto non costituitosi, ne era stata disposta la CP_4 rinnovazione;
all'udienza tenuta in data 21.6.13, accertato che, pur essendosi perfezionata la disposta notificazione in rinnovazione del libello introduttivo, non fosse stato osservato il termine a comparire, era stato concesso termine per la rinnovazione dell'atto di citazione;
ad onta del perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione in rinnovazione, il sig. era rimasto contumace. CP_4
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, il giudice di pace aveva rinviato la causa per conclusioni e discussione.
Con sentenza n. 1446/16, il primo giudicante ha dichiarato l'improponibilità della spiegata domanda risarcitoria perché le raccomandate di messa in mora inoltrate alla convenuta impresa assicuratrice sarebbero state “inviate da consulente tecnico e non da difensore munito di delega”, nonché in forza dell'ulteriore argomentazione per la quale le inoltrate messe in mora non sarebbero state conformi al paradigma normativo.
Avverso il predetto arresto ha interposto gravame il sig. , articolandolo Controparte_1 sostanzialmente in due motivi e chiedendo l'accoglimento della spiegata domanda risarcitoria.
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha de facto lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato le risultanze probatorie, tenuto conto, da un lato, che le missive di messa in mora sarebbero state inviate – non già, come sostenuto dal giudice di pace, “da consulente tecnico e non da difensore munito di delega”, bensì – “dallo studio di consulenza legale e assicurativa
[...]
in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Michele Controparte_5
Crescenzo, all'uopo specificamente abilitato”; dall'altro, che, in ogni caso, la costituzione in mora potrebbe – in quanto asseritamente annoverabile tra gli atti giuridici non negoziali – “essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato”, evidenziando che il sig. avrebbe conferito oralmente la _1
procura per la costituzione in mora.
Con il secondo motivo di gravame, il sig. si è sostanzialmente doluto della violazione dell'art. _1
22 L. n. 990/69, giacché il primo giudicante, in luogo della predetta disposizione, avrebbe erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art. 148 del D.Lgs. n. 209/05, che pagina 4 di 20 individua analiticamente il contenuto della richiesta risarcitoria da inoltrare all'impresa assicuratrice per la r.c.a., benché tale ultima norma sarebbe ratione temporis applicabile soltanto in relazione ai sinistri verificatisi dopo l'1.1.06; inoltre, ha sostenuto che le inoltrate diffide sarebbero ossequiose del dettato dell'art. 22 L. n. 990/69, che non richiederebbe “alcuni requisito contenutistico, accontentandosi di una generica richiesta risarcitoria da parte dei danneggiati”.
Con comparsa di risposta depositata in data 9.3.17, si è costituita in giudizio l'impresa , Controparte_3
chiedendo il rigetto del proposto appello. A sostegno della pretesa reiezione, la difesa della testé citata compagnia ha in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato che il giudice di prime cure avrebbe correttamente dichiarato l'improponibilità della spiegata domanda risarcitoria, poiché la stessa sarebbe stata “preceduta da una richiesta danni priva degli elementi oggi necessariamente previsti dall'art. 148 D.Lgs. n. 209/05”; inoltre, ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione nel primo giudizio.
All'udienza celebrata in data 9.3.17, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del sig. , asserito responsabile civile non costituitosi, è stata CP_4
ordinata la rinnovazione della stessa.
Ad onta del perfezionamento della notificazione in rinnovazione, il sig. non ha provveduto a CP_4
costituirsi.
A scioglimento della riservata assunta all'udienza tenuta in data 25.10.17, il G.U. cui il presente procedimento era ab origine stato assegnato ha disposto l'espletamento di una CTU medico-legale; all'esito dell'attività peritale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, occorre in limine dichiarare la contumacia del sig.
[...]
, il quale, pur se ritualmente evocato in giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non ha provveduto CP_4
a costituirsi.
Sempre in via preliminare, deve indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla compagnia, secondo la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le pagina 5 di 20 determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass.
SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Ancora in limine, giova rilevare che le eccezioni preliminari formulate dall'appellata compagnia nel corpo della comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure non possano essere – in ossequio al dettato dell'art. 346 c.p.c. – scandagliate nel presente giudizio, in quanto dette eccezioni, ancorché de facto non siano state esaminate dal primo giudicante, non sono state riproposte dall'impresa assicuratrice, fatta salva quella di carenza di legittimazione passiva, in quanto chiaramente riproposta nella comparsa di costituzione nel presente giudizio (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 7940/19, ove si è affermato claris litteris che “le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado).
Ciò posto, deve scrutinarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata impresa. A tal fine, par d'uopo osservare che la legitimatio ad causam “consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite” (così, ex multis,
Cass. n. 7776/17). In altri termini, la sussistenza della legittimazione ad agire e di quella a contraddire deve accertarsi esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata nel corpo dell'atto introduttivo, dovendosi, quindi, prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa: sicché, la legittimazione attiva è carente ogniqualvolta l'istante intenda far valere in giudizio un diritto pur prospettandone l'appartenenza ad altri, mentre quella passiva non è ravvisabile allorquando sia dedotto che altri, invece del soggetto evocato in giudizio, sia tenuto a rispettare un dato diritto (cfr., da ultimo, Cass. n. 29505/20, ove si è affermato che “la legitimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e […] comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo […], in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il
pagina 6 di 20 rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, quella proposta dalla compagnia non può che essere qualificata, ad onta del nomen iuris per il quale si è optato, come eccezione di difetto di titolarità del lato passivo del rapporto, avendo l'appellata evidenziato – non già che dall'atto introduttivo emerga che il sig. avesse evocato dinanzi al Giudice di Pace un soggetto diverso da quello in capo al _1
quale ha prospettato la titolarità del lato passivo del rapporto, bensì – che nessuna prova sarebbe stata offerta circa la scopertura assicurativa del veicolo di proprietà del sig. CP_4
Individuata la veste giuridica che meglio si attaglia alla formulata eccezione, deve procedersi allo scrutinio della stessa. Per far ciò, non può tacersi che, “ai fini della prova della mancanza di copertura assicurativa in giudizio nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, non sussiste un regime probatorio legale, neppure in presenza di rapporto dell'autorità o dichiarazione dell'Isvap, ma si deve applicare il regime della prova libera, con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni” (Cass. ord.
n. 18284/20).
Facendo applicazione del testé rammentato principio, la sollevata eccezione non può che essere rigettata, risultando che la vettura di proprietà del sig. non fosse, all'epoca del sinistro, CP_4
assicurata per la r.c.a. tanto dalla comunicazione quanto dal verbale stilato dagli agenti della CP_6
Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti presso il luogo teatro del sinistro.
Tanto atteso, occorre esaminare il proposto appello, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere vagliati congiuntamente. A tal fine, occorre rilevare che, “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la richiesta di risarcimento del danneggiato all'assicuratore del danneggiante, a mezzo di lettera raccomandata, quale condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria contro l'assicuratore medesimo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, integra un atto giuridico in senso stretto, non un atto negoziale […], sicché l'indicata condizione deve ritenersi soddisfatta anche quando la richiesta venga formulata da un legale in nome del danneggiato” (Cass. n. 1444/00).
Orbene, in relazione al sinistro per cui è causa, risultano esser state inviate, per conto del sig. _1 all'appellata compagnia ben 5 richieste risarcitorie, tre delle quali a firma dell'avv. Giuseppe Crescenzo
e due sottoscritte da Michele Crescenzo, socio accomandatario e legale rappresentante dello studio di consulenza legale e assicurativa . Sicché, la domanda spiegata dal sig. Controparte_5
non può che essere ritenuta proponibile, anche prescindendo da qualsivoglia valutazione in _1
ordine alle due missive a firma di Michele Crescenzo, essendovi ben tre richieste risarcitorie formulate da un legale, l'avv. Giuseppe Crescenzo, in nome dell'asserito danneggiato. L'eventuale improduttività
pagina 7 di 20 di effetti delle due missive sottoscritte da Michele Crescenzo, lungi dall'incidere sulla proponibilità della domanda, avrebbe potuto fondare – attesa l'inidoneità di tali richieste risarcitorie ad interromperne il decorso – l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'originario attore, che, tuttavia, non essendo stata riproposta dalla compagnia, non può essere scrutinata nel presente giudizio.
Né l'approdo cui si è testé pervenuti potrebbe essere infirmato sostenendo l'inosservanza delle prescrizioni contenutistiche dettate dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private, tenuto conto che il sinistro per cui è disputa si è verificato anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/05 e, comunque, che la prima delle 5 missive di messa in mora è stata inviata in costanza della previgente disciplina, che non prevedeva prescrizione contenutistiche.
Affermata la fondatezza delle due censure in cui si articola l'appello, occorre esaminare la domanda risarcitoria proposta dal sig. A tal uopo, non può prescindersi dal consolidato indirizzo _1 ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incombe sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. – l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione, al II comma, prevede che nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n.
7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in pagina 8 di 20 concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non implica il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal conducente della cui colpa è fornita prova escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti, evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non possa non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto (cfr., in tal senso, Cass. n. 12884/21; Cass. n.
13672/19). In altri termini, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé, la sterilizzazione della presunzione di colpa concorrente dell'altro conducente, scolpita nella lettera dell'art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario che l'altro conducente fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme della circolazione e a quelle della comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (cfr., ex multis,
Cass. n. 15434/04; Cass. n. 5219/14).
Corollario della illustrata impostazione esegetica è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cass. n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, a tenore della quale “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa
pagina 9 di 20 accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Orbene, nel caso in esame, non può che reputarsi che il sinistro di cui si discorre sia effettivamente occorso, in quanto la verificazione di tale incidente è stata espressamente confermata dai due testimoni escussi nel giudizio di prime cure.
Militano a suffragio della conclusione cui si è testé approdati anche le risultanze del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti presso il luogo del sinistro poco dopo la collisione, nel corpo del quale sono state raccolte le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente, i quali hanno riferito che lo stesso fosse effettivamente occorso, pur avendone fornito diverse ricostruzioni.
Può, poi, essere addotto a sostegno dell'effettiva verificazione dell'evento lesivo per cui è causa anche il referto stilato dai sanitari del P.S. dell'ospedale di Nocera Inferiore, dal quale risulta che il sig. fosse stato colà trasportato, a bordo di un'ambulanza, in data 31.3.04, alle ore 13:23, e che _1
avesse nel frangente riferito ai sanitari di esser stato coinvolto in un incidente stradale.
La prospettazione dell'appellante, infine, è corroborata dagli esiti della disposta CTU medico-legale, avendo il nominato specialista affermato che le lesioni subite dal sig. risultano “compatibili _1 con la dinamica dell'incidente”.
Per quanto concerne, poi, l'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, la presunzione sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. deve ritenersi superata, in quanto dalla ricostruita dinamica del sinistro non soltanto emerge la condotta gravemente colposa del conducente della vettura dell'appellato contumace, ma s'inferisce anche l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a quest'ultimo, avendo avuto l'agere dello stesso efficacia causale assorbente rispetto all'evento dannoso, in tal guisa escludendo logicamente ogni responsabilità dell'originario attore.
Quanto al primo profilo, la condotta colposa del conducente della vettura di proprietà del sig. CP_4
emerge dalle deposizioni dei due testi escussi nel giudizio di prime cure: segnatamente, il sig. Pt_1
, premesso che, “verso le ore 13:00 circa”, stesse, alla guida della propria automobile, a bordo
[...] della quale era nell'occasione trasportato anche il di lui cognato, sig. , percorrendo Controparte_7 via S. Pietro, con direzione “Nocera Inferiore”, preceduto dal motociclo del di lui suocero, ossia l'originario attore, ha dichiarato che nell'indicato frangente temporale una vettura, modello “Ford
Fiesta”, intenta a procedere lungo via S. Pietro nel senso di marcia opposto rispetto a quello del predetto motociclo, giunta all'altezza “del cavalcavia delle Ferrovie dello Stato”, avesse “girato a sinistra per andare sul cavalcavia, investendo” il veicolo condotto dal sig. precisando che la _1
pagina 10 di 20 descritta collisione fosse avvenuta nella corsia percorsa dal motociclo;
inoltre, ha riferito che l'impatto fosse occorso tra “la parte anteriore” della vettura e quella “anteriore” del motociclo;
infine, ha aggiunto che tale ultimo veicolo avesse subito danni “alla forcella anteriore, alla ruota, alla carenatura anteriore e al telaio”.
Di tenore non dissimile le dichiarazioni rese dal teste , il quale, preliminarmente Controparte_7 evidenziato che, “verso le ore 13:00”, stesse percorrendo, a bordo dell'automobile condotta dal di lui cognato, sig. , nel frangente preceduta dal motociclo guidato dal di lui suocero nonché Parte_1 odierno appellante, via S. Pietro, con direzione “Nocera Inferiore”, ha riferito che una Ford Fiesta nell'occasione intenta a procedere nell'opposto senso di marcia, “nello girare alla sua sinistra per immettersi sul cavalcavia delle Ferrovie dello Stato”, avesse impattato il sopraggiungente motociclo condotto dal sig. scaraventandolo a terra, aggiungendo che il descritto urto fosse avvenuto _1 nella corsia lungo la quale stava procedendo veicolo dell'originario attore.
La colpevolezza della condotta del sig. emerge anche dalle risultanze del verbale stilato dagli CP_4
agenti della Polizia Municipale del Comune di Nocera Superiore intervenuti sul luogo dell'incidente pochi minuti dopo la verificazione dello stesso: infatti, secondo la dinamica del sinistro ricostruita – sulla base dei rilievi effettuati, delle sommarie informazioni assunte e dei danni riportati dai veicoli coinvolti – dai summenzionati verbalizzanti, la vettura dell'appellato contumace, proveniente da via S.
Pietro, “all'incrocio con via Cavalcavia FF.SS. – via Mercato, nello svoltare a sinistra, non concedeva la precedenza” al motociclo del sig. “che sopraggiungeva da via Mercato con direzione via _1
S. Pietro”.
In ordine al valore probatorio dei rapporti redatti dai pubblici ufficiali, pare opportuno osservare che, secondo un monolitico indirizzo pretorio, gli stessi fanno piena prova, fino a querela di falso, soltanto dei fatti che questi attestino essere avvenuti al loro cospetto, mentre, per quanto concerne le circostanze non direttamente percepite dagli operanti (quali, esemplificativamente, quelle apprese da terzi oppure eventuali valutazioni post rem), l'attendibilità dei verbali de quibus può essere scalfita dalle risultanze probatorie di causa (in tal senso, ex pluribus, Cass. ord. n. 27314/17).
Ebbene, dagli elementi di prova passati in rassegna deve ritenersi che il sig. non abbia osservato CP_4
l'art. 154 C.d.S., avendo omesso di concedere la precedenza al sopraggiungente motociclo, nonché di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi”. A tal riguardo, non può tacersi che, secondo la Suprema Corte, il conducente di un veicolo che debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra, ma ha altresì l'obbligo, derivante dalla comune pagina 11 di 20 prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta del pari la precedenza, sebbene si trovino in una illegittima fase di sorpasso (in tal senso, Cass. n. 4585/99;
Cass. n. 4402/04; Cass. n. 13380/12; Cass. ord. n. 30070/22).
Venendo all'agere del conducente del motociclo, nessun contributo causale si ritiene che abbia fornito ai fini della verificazione del sinistro, atteso il collegamento eziologico esclusivo tra l'evento dannoso e la manovra di svolta a sinistra imprudentemente intrapresa dal sig. che, nell'effettuare tale CP_4
manovra, si era immesso nella corsia opposta senza avvedersi del transito del motociclo, imminente nel momento in cui la svolta veniva iniziata, come si evince dai punti d'impatto arguibili dalla sommaria descrizione dei danni subiti dai veicoli coinvolti contenuta nel verbale stilato dagli intervenuti agenti della Polizia Municipale (id est, cofano anteriore della vettura, in corrispondenza del pneumatico anteriore sinistro, risultato forato, e parte anteriore del motociclo).
Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della vettura di proprietà del sig. occorre CP_4
procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha invocato il _1
ristoro del pregiudizio biologico e di quello morale, nonché il risarcimento del danno asseritamente subito dal proprio motociclo.
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Tanto atteso, dalla documentazione medica prodotta è risultato che il sig. abbia riportato un _1
“trauma cranico”, nonché un “trauma contusivo rachide dorso lombare”, ritenuti dal CTU eziologicamente compatibili con l'accertata dinamica dell'incidente stradale de quo. Il nominato CTU ha ritenuto che le sofferte lesioni non abbiano determinato nella parte appellante degli esiti permanenti, tenuto conto: a) che gli accertamenti radiologici eseguiti presso il pronto soccorso non hanno
“evidenziato alterazioni patologiche”; b) che nel corso dell'esame obiettivo eseguito dal CTU, “oltre
pagina 12 di 20 una lievissima dolenzia riferita alla pressione sui metameri bassi delle apofisi spinose”, non è “stata rilevata né una contrattura dei muscoli del collo né deficit della mobilizzazione del tronco”; c) che, negli anni successivi al sinistro, il sig. non si era sottoposto ad ulteriori esami specialistici. _1
Esclusa qualsivoglia permanente menomazione dell'integrità psico-fisica, il nominato perito ha concluso che le riscontrate lesioni abbiano causato un periodo di invalidità temporanea all'odierno istante e, segnatamente, 7 giorni di invalidità temporanea totale e 10 giorni di invalidità temporanea parziale (ITP) valutata mediamente al 50%.
Accanto al danno biologico, l'appellante ha invocato il risarcimento del danno morale. Al riguardo, si ritiene, conformemente all'indirizzo ermeneutico maggioritario in seno alla giurisprudenza di legittimità, che il danno non patrimoniale si configuri come un'unica categoria di danno risarcibile, risultando in essa integralmente assorbite le varie e diverse voci, tra le tante, del danno esistenziale, morale e dinamico relazionale (Corte Cost. n. 233/03; Cass., Sez. U. n. 26972/08). L'impostazione che sostiene l'unitarietà del danno non patrimoniale risponde ad una duplice esigenza: in primis, a quella di attribuire al danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subìto tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto quello dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione in ogni sua forma e considerata in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 7766/16; Cass. n. 901/18; Cass. n. 7513/18); in secondo luogo, a quella di evitare duplicazioni delle poste risarcitorie. Sicché, la natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale dev'essere interpretata sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) nel senso:
a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno, a tal fine dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Tale consolidato portato interpretativo solo prima facie pare essere stato infirmato dal recente intervento del legislatore sugli artt. 138 e 139 c.d.a., avendo, invece, quest'ultima novella corroborato l'approdo giurisprudenziale dianzi menzionato: infatti, la nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, denominata “danno biologico”) e il contenuto degli artt. 138 e 139 c.d.a. pagina 13 di 20 consentono di distinguere definitivamente – sul piano fenomenologico, non su quello della tassonomia giuridica – il danno dinamico-relazionale da quello morale. Ne deriva che “il giudice deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale,
e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (cd. danno morale) quanto quello dinamico-relazione
(destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto)” (così, da ultimo, Cass. n. 2788/19).
Siffatta impostazione, come detto, risulta suffragata dal dettato dell'art. 138, comma 2, lett. e) – a tenore del quale, “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione progressiva della liquidazione” –, nonché dal disposto del comma 3 della summenzionata norma, per il quale, “quando la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obbiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”: dalla lettera delle prefate disposizioni può inferirsi che, in particolare nella valutazione del danno alla persona da lesione della salute (art. 32 Cost.), ma non diversamente da quanto avviene in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o di un interesse costituzionalmente protetto, il giudice
<dovrà necessariamente valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale
(che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso), quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce “altro da sé”)>>, potendo aumentare, ove ravvisi tali ulteriori – rispetto a quelle ordinariamente ricomprese – conseguenze pregiudizievoli,
l'ammontare del risarcimento.
Detto altrimenti, il danno non patrimoniale, liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un barème medico-legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, “può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. ord. n. 27482/18).
Alla luce dell'illustrata elaborazione interpretativa, deve indugiarsi sulla richiesta attorea preordinata al pagina 14 di 20 risarcimento del danno morale, in relazione al quale la Suprema Corte ha perspicuamente evidenziato che “la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale […] ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte – ultime – conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico”.
Ebbene, allorquando sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione: infatti, “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n.
25164/20; nel medesimo senso, Cass. n. 910/18, Cass. n. 7513/18, Cass. n. 28989/19).
Sicché, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, “perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” (Cass. ord. n. 7513/18).
Per quel che riguarda l'onus probandi, il danno non patrimoniale costituisce – in tutte le diverse manifestazioni fenomeniche – un danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581, 582 e 584 del 2008; Cass. nn.
8827 e 8828 del 2003). In particolare, per quanto concerne i mezzi di prova, se per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze, nozioni di comune esperienza e presunzioni), per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02); il danneggiato dovrà, tuttavia, allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a dimostrare i fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
Con specifico riguardo alla prova presuntiva, non può tacersi che, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di
pagina 15 di 20 pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità
(salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale” (Cass. ord. n. 6444/23).
Sulla scorta di siffatto orientamento pretorio, al sig. non può essere riconosciuto un danno _1 morale, tenuto conto, per un verso, dell'esigua entità del pregiudizio alla salute determinato dal sinistro stradale;
per l'altro, della mancata allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico da cui poter inferire l'effettiva sussistenza di un patimento morale, essendosi l'istante limitato a domandare apoditticamente il risarcimento di tale voce di danno.
Venendo al pregiudizio patrimoniale, che sarebbe sostanziatosi nei danni asseritamente riportati dal motociclo, non può omettersi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn.
7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa.
Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della
Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
pagina 16 di 20 Ebbene, nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il lamentato danno risulti provato nell'an, giacché tale circostanza per la quale il motociclo dell'appellante avesse riportato dei danni in conseguenza dell'incidente, oltre ad esser stata riferita da uno dei testi escussi, emerge dalle risultanze del verbale approntato dagli agenti della Polizia Municipale;
sennonché, per quanto concerne il quantum, nessuno degli elementi offerti dal sig. consente di determinare con sufficiente _1 precisione l'ammontare del nocumento subito dal di lui veicolo, atteso che l'originario attore, da un lato, ha dedotto di aver proceduto alla rottamazione del proprio motociclo anteriormente all'instaurazione del giudizio di prime cure, adducendo a giustificazione di tale determinazione che la riparazione si sarebbe rivelata antieconomica, senza aver previamente introdotto un procedimento di
ATP, che avrebbe permesso di accertare e stimare – in funzione dell'eventuale esperimento dell'azione risarcitoria – gli eventuali danni;
dall'altro, non ha prodotto documenti dai quali poter quantificare con esattezza il pregiudizio de quo (quali, esemplificativamente, sarebbero stati dei rilievi fotografici, che, nell'ipotesi in cui i testi escussi avessero confermato immortalare i dedotti danni materiali, avrebbero verosimilmente reso possibile la determinazione degli stessi mediante una CTU all'uopo disposta), tale non potendo essere considerato il preventivo di spesa versato in atti dal sig. che – in disparte _1
la considerazione per la quale, come ammesso dallo stesso appellante, ha stimato il costo delle riparazioni in un importo superiore a quello del valore di mercato del motociclo – non ha valore di prova, in quanto redatto (peraltro, su carta non intestata e priva di sottoscrizioni in calce) in assenza di contraddittorio, e, pertanto, non è idoneo a fondare la determinazione del quantum debeatur allorquando (come nel caso in esame) non sia stato confermato in sede di escussione testimoniale dal relativo autore (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 10315/14; Cass. 11765/13).
Sulla scorta di quanto dianzi affermato, l'entità dell'allegato pregiudizio – peraltro, specificamente contestata dalla compagnia – non risulta essere supportata da adeguati riscontri probatori.
Peraltro, il prefato approdo nemmeno potrebbe essere infirmato sostenendo che il danno asseritamente subito dal veicolo dell'originario attore potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c..
A tale argomentazione risulterebbe agevole replicare che possa farsi legittimo ricorso all'equità per la quantificazione di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà, di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità o la grande difficoltà di provarne la misura pagina 17 di 20 (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già
– come nel caso in esame – dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Per quanto concerne, infine, le spese mediche, le stesse non possono essere rimborsate al sig. _1
avendo questi tardivamente formulato la relativa domanda.
Deve ora procedersi alla liquidazione del riscontrato danno biologico: avendo l'appellante patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05, pur essendo il sinistro per cui è causa verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della predetta norma, tenuto conto la disposizione de qua,
“prescrivendo che il danno biologico permanente sia liquidato in misura crescente più che proporzionale per ogni punto percentuale, prevale sulle tabelle del Tribunale di Milano e si applica anche ai giudizi in corso relativi a sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, in quanto attiene non alla consistenza del diritto al risarcimento ma solo al momento successivo della sua quantificazione” (Cass. ord. n. 8867/25).
Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierno istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da inabilità temporanea assoluta si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del
Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 7), giungendosi all'importo di euro 386,68;
b) per la determinazione del danno da inabilità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 10), approdandosi all'importo di euro 276,20.
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 662,88. Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 662,88 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (31.3.04) e, quindi,
pagina 18 di 20 anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
All'esito del tracciato iter argomentativo, in riforma dell'impugnata sentenza, gli appellati devono essere condannati, in solido tra loro, a pagare, in favore del sig. l'importo di euro 662,88, _1
oltre interessi e rivalutazioni nella misura testé indicata.
Non resta che disciplinare le spese del doppio grado di giudizio. Sul punto, deve rilevarsi che la riforma della sentenza di primo grado fa insorgere in capo al giudice l'obbligo di rideterminare le spese di giudizio alla stregua del criterio della soccombenza applicato – conformemente al prevalente orientamento di legittimità – all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Il giudice, dunque, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, bensì in relazione al risultato finale della lite (ex multis, Cass. n. 12481/16).
Calando tali principi nel caso in esame, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico degli appellati, in solido tra loro, attesa la fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal sig.
_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
CP_4
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da;
Controparte_1
per l'effetto:
a. in riforma della sentenza n. 1446/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, accerta e dichiara che l'incidente avvenuto in Nocera Superiore in data 31.3.04 è da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di;
CP_4
b. condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , Controparte_1
della somma di euro 662,88, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1
spese concernenti il giudizio di primo grado, che liquida in euro 250,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al pagina 19 di 20 procuratore antistatario;
4. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1
spese concernenti il presente giudizio, che liquida in euro 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli appellati, in solido tra loro.
Nocera Inferiore, lì 5.6.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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