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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 22494/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BANZATO MONICA, presso il quale Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ORECCHIA CRISTINA presso la quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 21.10.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato , nato il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese. All'udienza del 26.09.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi fra i Per_1 genitori e, in difetto, secondo le seguenti modalità:
• settimana A: il figlio trascorrerà con il padre dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì quando lo accompagnerà a scuola (martedì lo scambio dei libri scolastici avverrà dopo il tennis) e ancora dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00, quando lo accompagnerà presso la residenza materna (lo scambio dei libri scolastici avverrà in occasione del riaccompagnamento o agli incontri scout).
• settimana B: nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre lo terrà presso di sé dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o presso la residenza materna.
• Durante le Festività Natalizie, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24
Dicembre (il giorno e notte della vigilia di Natale 2024 con la mamma) o il 25 Dicembre (il giorno e la notte del 25 dicembre 2024 con il papà dal 26 Dicembre alla mattina del 31 Dicembre alle ore
10.30 (2024 con il papà) o dalle 10.30 del 31 Dicembre al 5 Gennaio (2024/2025 con la mamma), il giorno dell'Epifania ad anni alterni seguendo il calendario (2025 con il papà), il giorno di Pasqua
(2025 con il mamma) o il giorno di PA (2025 con il papà), il giorno del compleanno (2025 con la mamma);
• L'accompagnamento del minore durante le giornate festive di scambio tra i genitori avverrà alle ore
10.30, salvo differente accordo;
• Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni anche consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, i primi 15 giorni di agosto, negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche verrà applicato il calendario ordinario;
DÀ ATTO che il signor verserà alla signora , euro 300,50 a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio con automatica rivalutazione ISTAT annuale a partire dall'anno Per_1 successivo al presente accordo, oltre al 50% delle spese extra-assegno, secondo il Protocollo del
Tribunale di Torino, comprese quelle relative all'attività del tennis e degli Scout.
DÀ ATTO che l'assegno unico in favore del minore verrà percepito al 100% dalla madre.
CONFERMA nel resto il decreto pronunciato in data 09.11.2015 nell'ambito del procedimento RG
2686/2015.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 22494/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. BANZATO MONICA, presso il quale Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. ORECCHIA CRISTINA presso la quale Controparte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note scritte depositate il 21.10.2024.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato , nato il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese. All'udienza del 26.09.2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
I difensori hanno concluso chiedendo il recepimento del suddetto accordo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi fra i Per_1 genitori e, in difetto, secondo le seguenti modalità:
• settimana A: il figlio trascorrerà con il padre dal lunedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì quando lo accompagnerà a scuola (martedì lo scambio dei libri scolastici avverrà dopo il tennis) e ancora dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 21,00, quando lo accompagnerà presso la residenza materna (lo scambio dei libri scolastici avverrà in occasione del riaccompagnamento o agli incontri scout).
• settimana B: nelle settimane in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con la mamma, il padre lo terrà presso di sé dal mercoledì all'uscita da scuola fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o presso la residenza materna.
• Durante le Festività Natalizie, il figlio trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24
Dicembre (il giorno e notte della vigilia di Natale 2024 con la mamma) o il 25 Dicembre (il giorno e la notte del 25 dicembre 2024 con il papà dal 26 Dicembre alla mattina del 31 Dicembre alle ore
10.30 (2024 con il papà) o dalle 10.30 del 31 Dicembre al 5 Gennaio (2024/2025 con la mamma), il giorno dell'Epifania ad anni alterni seguendo il calendario (2025 con il papà), il giorno di Pasqua
(2025 con il mamma) o il giorno di PA (2025 con il papà), il giorno del compleanno (2025 con la mamma);
• L'accompagnamento del minore durante le giornate festive di scambio tra i genitori avverrà alle ore
10.30, salvo differente accordo;
• Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con il figlio 15 giorni anche consecutivi, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, i primi 15 giorni di agosto, negli anni pari con il padre e negli anni dispari con la madre. Per il restante periodo delle vacanze scolastiche verrà applicato il calendario ordinario;
DÀ ATTO che il signor verserà alla signora , euro 300,50 a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento per il figlio con automatica rivalutazione ISTAT annuale a partire dall'anno Per_1 successivo al presente accordo, oltre al 50% delle spese extra-assegno, secondo il Protocollo del
Tribunale di Torino, comprese quelle relative all'attività del tennis e degli Scout.
DÀ ATTO che l'assegno unico in favore del minore verrà percepito al 100% dalla madre.
CONFERMA nel resto il decreto pronunciato in data 09.11.2015 nell'ambito del procedimento RG
2686/2015.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29.11.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.