Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/06/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2449 R.G.A.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
10.6.25,
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Noia;
ATTORI
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Giancarlo De Santis e Vincenzo D'Agostino;
CONVENUTA
Oggetto: intermediazione finanziaria.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e , premesso che in data 6.11.08 stipulavano, presso Parte_1 Parte_2
l'ufficio di di Spezzano Piccolo contratto avente ad oggetto tre buoni Controparte_1 fruttiferi del valore di euro 2.500,00 l'uno, riportanti sul retro la dicitura “1M8”, poco leggibile, che, al momento della stipula, non veniva loro consegnato il prospetto informativo, che l'addetto all'ufficio postale indicava, quale data di scadenza dei titoli, quella del 6.11.28, che tale indicazione veniva confermata anche successivamente, e, in particolare, sia il 23.5.17, allorquando l'addetto postale apponeva la dicitura “durata 20 anni” consigliando di posticipare l'incasso per ottenere un maggiore guadagno, sia in data 9.9.19, che, tuttavia, in occasione dell'istanza di rimborso del 20.2.23, l'impiegato postale non riusciva a completare la procedura di riscossione in ragione dell'intervenuta prescrizione, trattandosi di titoli con pagina 1 di 4
Su tali basi chiedono di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 per l'avvenuta prescrizione dei buoni acquistati, condannando, quindi, la convenuta al
[...]
pagamento in loro favore della somma di euro 10.216,59, pari al valore dei buoni al momento della richiesta di riscatto del 20.2.23, ovvero al pagamento della somma maggiore derivante dal valore dei buoni al momento della loro liquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
in subordine, condannare al pagamento del Controparte_1
valore nominale dei buoni sottoscritti pari ad euro 7.500,00 e, in ogni caso, con condanna al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di giustizia per danno morale, perdita economica e perdita di chances.
La convenuta resiste alla domanda di cui chiede il rigetto eccependo innanzitutto la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni in oggetto.
Pacifica, oltre che riscontrata in via documentale, la sottoscrizione in data 6.11.08 di tre buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie “1M8”, come da stampigliatura apposta sugli stessi, per l'importo complessivo di € 7.500,00, incontroverso che si tratti di titoli aventi una scadenza a
18 mesi, l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso sollevata dalla convenuta non appare pertinente.
Gli attori non hanno infatti azionato un tale diritto attraverso la proposizione di un'azione di adempimento contrattuale, ma hanno, piuttosto, avanzato una pretesa risarcitoria per inadempimento contrattuale, che muove proprio dal presupposto della intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, sull'assunto che il relativo termine sia inutilmente spirato a causa di informazioni deficitarie ed erronee fornite da . CP_1
Ciò posto, la domanda merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Rilevato che la convenuta non ha dimostrato, pur essendo gravata dal relativo onere probatorio in base ai principi generali applicabili in materia contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un.
13533/01), di avere consegnato, all'atto della sottoscrizione dei buoni, il documento informativo previsto dall'art. 3 del D.M. 19.12.00 all'epoca vigente, la espletata istruttoria orale ha riscontrato che a tale deficit informativo iniziale ha fatto seguito, nel corso del rapporto,
l'erogazione di informazioni erronee e fuorvianti riguardo alla data di scadenza dei titoli.
pagina 2 di 4 E' emerso infatti in sede di prova testimoniale, le cui risultanze non sono contrastate da elementi di segno diverso, che in data 23.5.17 e in data 9.9.18, allorquando non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale, a fronte della richiesta di rimborso, gli addetti all'Ufficio postale ai quali la sig.ra si era rivolta, presa visione dei buoni in oggetto Parte_2
(cfr. deposizione del 28.1.25), hanno riferito che si trattava di titoli di durata ventennale e ne hanno sconsigliato il riscatto, prospettandone una maggiore convenienza economica alla naturale scadenza, con ciò ingenerando negli istanti il legittimo affidamento circa la possibilità di ottenere il rimborso entro un lasso temporale ben più ampio di quello reale ed inducendoli quindi a desistere dal proposito di immediato riscatto.
La perdita del capitale investito per effetto della maturata prescrizione decennale costituisce dunque conseguenza di tale condotta negligente ed imperita.
Il danno deve essere circoscritto al capitale investito.
Non può infatti tenersi conto del valore di rimborso calcolato dall'addetto postale al momento della ultima richiesta del 20.2.23, in quanto concernente buoni ordinari, categoria alla quale anche in quella occasione sono stati erroneamente ricondotti i buoni in oggetto.
Inoltre, non risulta neanche indicato il reale valore dei titoli alla data di scadenza dei 18 mesi.
Quanto alle ulteriori voci di danno allegate, si rileva innanzitutto che non è stato fornito alcun elemento che consenta di valutare la consistenza del pregiudizio eventualmente conseguente alla mancata partecipazione alla procedura di asta giudiziaria per l'acquisto di un immobile.
Inoltre, essendosi in presenza di interessi squisitamente patrimoniali, non vi è spazio per la risarcibilità del danno morale, il quale presuppone, al di fuori delle ipotesi di reato e degli altri casi previsti dalla legge ordinaria, la lesione grave di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, con esclusione dei meri disagi o fastidi.
Infine, la crisi ipertensiva da cui è stata colta la sig.ra alla notizia della Parte_2
prescrizione del diritto al rimborso (cfr. deposizione resa da ) non risulta essersi CP_2
tradotta in una limitazione nello svolgimento delle attività quotidiane suscettibile di valorizzazione in termini di danno biologico.
In definitiva, deve essere condannata al pagamento, in favore degli attori, Controparte_1 della somma di € 7.500,00, da rivalutarsi all'attualità trattandosi di debito di valore, oltre interessi legali dal 6.5.20 (ultimo giorno utile per l'utile esercizio del diritto al rimborso), da calcolarsi sulla medesima somma annualmente rivalutata sino alla pubblicazione della sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore degli attori, della somma € 7.500,00, da rivalutarsi
[...] all'attualità, oltre interessi legali dal 6.5.20 sulla medesima somma annualmente rivalutata;
- condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Antonio Noia che ne ha fatto richiesta, in
€ 264,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva, nonché in € 51,27 per la procedura di mediazione obbligatoria in favore degli attori.
Cosenza, 26.6.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
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