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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2024, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 2279/2023
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Marco Leoni, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 via Caio Mario, n. 8
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 19.1.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
20.1.2023) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente dichiarare nullo il provvedimento del presunto indebito per la sua assoluta genericità e assenza di qualsiasi dimostrazione e prova e conseguentemente dichiarare l'irripetibilità della somma di €.20167,27= da parte dell' CP_1 2) dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta ai sensi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 11 gennaio 2017 n.482. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. L' ha dunque chiesto a , con la nota del 18.5.2021 (allegata dalla CP_1 Parte_1 stessa ricorrente), la restituzione della complessiva somma di cui alle conclusioni sopra riportate, pagata e non dovuta per i mesi da giugno a dicembre 2015 e da gennaio a febbraio 2016, per gli anni 2019 e 2020 e per i mesi da gennaio a giugno 2021.
In primo luogo la ricorrente deduce che non ha ricevuto le somme chieste in restituzione. L' ha allegato prospetti riepilogativi delle somme pagate alla , negli anni dal CP_1 Pt_1 2015 al 2021, che riportano puntualmente i relativi dati (titolo, importo, “data valuta”,
“ufficio pagatore”) e risultano immuni da alcuna contestazione. Inoltre, come evidenzia l , i predetti documenti riportano di volta in volta un'unica CP_1 disposizione di pagamento per un unico complessivo importo comprensivo sia della pensione di vecchiaia che dell'indennità di accompagnamento e ciò, in assenza di relative specifiche contestazioni, arreca ulteriore suffragio alla effettiva erogazione delle complessive somme ivi indicate (anche di quelle chieste in restituzione). D'altro canto la ricorrente neppure ha allegato propria documentazione eventualmente indicativa della mancata erogazione dei ratei in oggetto (sebbene nell'indice degli atti scritto in calce al ricorso, la medesima richiami anche un estratto di conto corrente bancario, che però non risulta effettivamente depositato). Il complessivo quadro processuale sopra descritto, dà prova dell'effettivo pagamento da parte dell' delle somme in oggetto. CP_1 L'art. 37, co. 8, l. n. 448/1998, prevede che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.”. La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021, ha ribadito:
“Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018).”. Nello specifico l ha accertato l'insussistenza della condizione sanitaria prevista CP_1 dall'art. 1, l. n. 18/1980, con verbale comunicato in data 19.5.2015 e, in seguito all'istanza di revisione, ha riconosciuto tali presupposti a decorrere dal 1.3.2016 con lettera ricevuta dalla ricorrente in data 29.2.2016 quindi, con verbale del 5.12.2018 comunicato in data 22.1.2019, ha accertato ancora l'insussistenza di tali requisiti a decorrere dal 21.12.2018 (come da documentazione allegata dall' , immune da CP_1 contestazioni). In definitiva la pretesa restitutoria dell' , correttamente calcolata in relazione ai CP_1 periodi di insussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 18/1980 (come da nota di indebito) risulta fondata e pertanto il ricorso va respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (non sussistendo, sulla base della dichiarazione della ricorrente in atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, ex D. M. n. 147/2022, per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 1.864,00 oltre “spese forfettarie” pari al 15 %. Roma, 10 gennaio 2024
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 2279/2023
R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Marco Leoni, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 via Caio Mario, n. 8
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 19.1.2023- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1
20.1.2023) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente dichiarare nullo il provvedimento del presunto indebito per la sua assoluta genericità e assenza di qualsiasi dimostrazione e prova e conseguentemente dichiarare l'irripetibilità della somma di €.20167,27= da parte dell' CP_1 2) dichiarare l'irripetibilità della somma richiesta ai sensi della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 11 gennaio 2017 n.482. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisita la documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. Il ricorso non può trovare accoglimento. L' ha dunque chiesto a , con la nota del 18.5.2021 (allegata dalla CP_1 Parte_1 stessa ricorrente), la restituzione della complessiva somma di cui alle conclusioni sopra riportate, pagata e non dovuta per i mesi da giugno a dicembre 2015 e da gennaio a febbraio 2016, per gli anni 2019 e 2020 e per i mesi da gennaio a giugno 2021.
In primo luogo la ricorrente deduce che non ha ricevuto le somme chieste in restituzione. L' ha allegato prospetti riepilogativi delle somme pagate alla , negli anni dal CP_1 Pt_1 2015 al 2021, che riportano puntualmente i relativi dati (titolo, importo, “data valuta”,
“ufficio pagatore”) e risultano immuni da alcuna contestazione. Inoltre, come evidenzia l , i predetti documenti riportano di volta in volta un'unica CP_1 disposizione di pagamento per un unico complessivo importo comprensivo sia della pensione di vecchiaia che dell'indennità di accompagnamento e ciò, in assenza di relative specifiche contestazioni, arreca ulteriore suffragio alla effettiva erogazione delle complessive somme ivi indicate (anche di quelle chieste in restituzione). D'altro canto la ricorrente neppure ha allegato propria documentazione eventualmente indicativa della mancata erogazione dei ratei in oggetto (sebbene nell'indice degli atti scritto in calce al ricorso, la medesima richiami anche un estratto di conto corrente bancario, che però non risulta effettivamente depositato). Il complessivo quadro processuale sopra descritto, dà prova dell'effettivo pagamento da parte dell' delle somme in oggetto. CP_1 L'art. 37, co. 8, l. n. 448/1998, prevede che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.”. La Corte d'Appello di Roma sez, L, sent. n. 332/2021, ha ribadito:
“Regole specifiche, invece, ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, atteso che l'articolo 37, comma 8, della legge 448/1998 ne consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica (Cass. 28771/2018).”. Nello specifico l ha accertato l'insussistenza della condizione sanitaria prevista CP_1 dall'art. 1, l. n. 18/1980, con verbale comunicato in data 19.5.2015 e, in seguito all'istanza di revisione, ha riconosciuto tali presupposti a decorrere dal 1.3.2016 con lettera ricevuta dalla ricorrente in data 29.2.2016 quindi, con verbale del 5.12.2018 comunicato in data 22.1.2019, ha accertato ancora l'insussistenza di tali requisiti a decorrere dal 21.12.2018 (come da documentazione allegata dall' , immune da CP_1 contestazioni). In definitiva la pretesa restitutoria dell' , correttamente calcolata in relazione ai CP_1 periodi di insussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1, l. n. 18/1980 (come da nota di indebito) risulta fondata e pertanto il ricorso va respinto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (non sussistendo, sulla base della dichiarazione della ricorrente in atti, la condizione reddituale di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c.) e si liquidano come da dispositivo (sulla base dei minimi tariffari vigenti, ex D. M. n. 147/2022, per cause previdenziali di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha trovato luogo).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
condanna al pagamento delle spese processuali dell' , liquidate Parte_1 CP_1 in € 1.864,00 oltre “spese forfettarie” pari al 15 %. Roma, 10 gennaio 2024
il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia