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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 146 / 2024 RG promossa da
Parte_1
Avv. Alessandra Ceschi appellante contro
Controparte_1
Avv. Daniele Biagini, Francesco Bertolini appellata
avente ad oggetto: appello della sentenza n. 414 / 2023 del Tribunale di Siena quale giudice del lavoro, pubblicata il 22 settembre 2023
all'esito della camera di consiglio dell'udienza 7 gennaio 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti.
Precedente giudizio sulla interposizione nel rapporto di lavoro con Parte_1
Con ricorso depositato nel luglio 2016, aveva convenuto avanti al Tribunale di Siena Controparte_1 Parte_1 affermando che:
1 - in modo continuativo da aprile 2005, ed ancora nel luglio 2016, era stata dipendente di imprese di trasporto che avevano operato in appalto per , con mansioni di autista addetta ai servizi di trasporto di effetti Parte_1 postali e pacchi, vuotatura di cassette postali, e recapito pacchi ed effetti voluminosi, nei seguenti periodi
*da aprile 2005 a marzo 2010 società consortile INTERPOST
*da aprile 2010 a marzo 2013 Controparte_2
*da aprile 2013 a luglio 2016 (rapporto ancora in corso alla data di introduzione del CP_3 giudizio)
- sul presupposto del carattere illecito di tali appalti, aveva rivendicato nei confronti della committente
[...]
l'accertamento della subordinazione effettiva, con inquadramento al livello D CN Dipendenti Pt_1 [...]
. Pt_1
La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 354/2021 del 27 aprile / 20 luglio 2021, poi divenuta definitiva, aveva riformato la contraria decisione di rigetto da parte del Tribunale, dichiarando che:
- da aprile 2005 si era costituito di fatto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di autista, da inquadrare al Liv. “D” CN di Parte_1
- il rapporto era ancora in essere, e di conseguenza era obbligata a riammettere la lavoratrice in Parte_1 servizio nella unità di servizio e nelle mansioni di appartenenza
- la lavoratrice aveva diritto al trattamento economico e normativo di Liv. “D” in base ai CN tempo per tempo applicabili.
La stessa decisione, invece, non si era pronunciata sull'eccezione svolta in via subordinata da Parte_1
(pagg. 40/41 memoria), secondo la quale, in caso di riconoscimento dell'interposizione, il rapporto doveva ritenersi a tempo parziale, in continuità con analogo regime orario concordato ed eseguito per anni da CP_1 con le imprese appaltatrici.
Presente giudizio sulle differenze di retribuzione conseguenti alla stessa interposizione
Sulla base di tale giudicato, aveva agito ripetutamente nei confronti di , chiedendo CP_1 Parte_1 il pagamento delle retribuzioni conseguenti alla subordinazione fra le parti.
-> Quanto al periodo da aprile 2005 (data di inizio del primo rapporto di lavoro nell'ambito dei fittizi appalti di
) al 27 aprile 2021 (data di lettura del dispositivo della sentenza n. 354/2021 della Corte d'appello di Parte_1
Firenze), con unico ricorso al Tribunale di Siena aveva chiesto la condanna al pagamento della somma CP_1 corrispondente alla retribuzione a tempo pieno per un dipendente di livello D CN . Parte_1
La domanda era stata accolta con sentenza n. 418/2023 del Tribunale di Siena, appellata da , e che Parte_1 questa Corte ha riformato con sentenza n. 90/25 del 7 gennaio 2025, ritenendo dovuta alla sola retribuzione a tempo parziale.
-> Quanto al successivo periodo dal 28 aprile 2021 al 30 ottobre 2021, aveva chiesto ed ottenuto 6 CP_1 separati ricorsi per decreto ingiuntivo, relativi alla retribuzione full time per un dipendente del medesimo livello:
1° DI) n. 168 / 2021 per €. 2.294,82 (ultimi giorni di aprile maggio 2021)
2° DI) n. 197 / 2021 per €. 1.988,86 (giugno 2021)
2 3° DI) n. 212 / 2021 per €. 1.988,86 (luglio 2021)
4° DI) n. 250 / 2021 per €. 1.988,86 (agosto 2021)
5° DI) n. 266 / 2021 per €. 1.988,86 (settembre 2021)
6° DI) n. 301 / 2021 per €. 1.988,86 (ottobre 2021).
Pa La aveva opposto tempestivamente i 6 decreti ingiuntivi, contestando che la lavoratrice Parte_1 avesse diritto alla retribuzione a tempo pieno, poiché al contrario erano sempre stati a tempo parziale i successivi contratti di lavoro stipulati ed eseguiti da con le società appaltatrici, datore interposto. CP_1
Quindi, l'appellante aveva formulato le seguenti conclusioni:
A) accertare il regime part-time del rapporto, e quindi ridurre la somma oggetto dei 6 distinti decreti ingiuntivi nella misura del 44,44%, come da conteggio depositato in ciascuna opposizione
B) ridurre di conseguenza anche le spese di lite oggetto dei relativi precetti
C) condannare la lavoratrice a restituire la differenza fra la minor somma dovuta (differenze retributive part time)
e la maggior somma oggetto dei decreti ingiuntivi (differenze retributive full time), che erano stati puntualmente eseguiti dalla società.
Secondo la società appellante, il regime part-time dei rapporti con le società appaltatrici era documentato, CoCo risultando dal testo del contratto di lavoro fra e (regime orario stipulato per 17 ore e 15 minuti CP_1 Co settimanali, doc. 4 opposizione a
La stessa circostanza era confermata dalla successiva assunzione del 1° marzo 2017 da parte di , ulteriore CP_7 datore di lavoro che operava sempre in appalto per (regime orario stipulato per 16 ore settimanali, Parte_1 Co doc. 7 opposizione a
Infine, la medesima circostanza risultava addirittura pacifica in base al principio di non contestazione poiché:
- nel ricorso introduttivo del luglio 2016, aveva chiesto di accertare la propria subordinazione a tempo CP_1 indeterminato, di riflesso alla interposizione nei rapporti di lavoro da parte delle fittizie appaltatrici, rivendicando di essere inquadrata quale autista al livello D CN , senza nulla dedurre quanto al regime orario Parte_1 del rapporto
- nella relativa memoria di costituzione, aveva espressamente eccepito il carattere part-time del Parte_1 rapporto di lavoro chiedendo che, in caso di accoglimento della domanda retributiva, le differenze fossero calcolate in relazione al tempo parziale e non al tempo pieno rivendicato dalla lavoratrice
- non aveva mai contestato queste ultime affermazioni di . CP_1 Parte_1
Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 414/2023 qui appellata, aveva respinto le opposizioni a decreto ingiuntivo così motivando:
I] Interpretazione del giudicato - La decisione definitiva fra le parti, nel ritenere la subordinazione della lavoratrice nei confronti di , per essere fittizi i contratti di appalto con le società che nel tempo si Parte_1
3 erano succedute quali formali datrici di lavoro dell'autista, non aveva affrontato la questione relativa al regime
(full time / part time) del rapporto di lavoro;
infatti, il tema nemmeno era stato menzionato nella motivazione o nel dispositivo della sentenza n. 354/2021 della Corte d'appello di Firenze;
secondo il Tribunale, tale mancata pronuncia valeva come accertamento della natura a tempo pieno del rapporto poiché, quando nell'aprile 2005
l'intera vicenda era iniziata, il tempo pieno rappresentava la forma ordinaria di ogni rapporto di lavoro;
quindi, il mancato accertamento del tempo parziale avvalorava tale regola;
insomma, mancando nel giudicato un pregresso accertamento del carattere part time di tali rapporti fittizi, nei confronti di era inevitabile ritenere il Parte_1 carattere full time del rapporto effettivo.
II] Applicabilità all'appalto illecito dell'art. 27 comma 2 D. Lgvo n. 276/2003 _ In tema di somministrazione irregolare di lavoro, secondo la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 19114/2023), l'art. 27 comma 1
D. Lgvo n. 276/2003 comportava che la tipologia di contratto stipulato con il datore di lavoro apparente valga anche nei confronti del datore di lavoro effettivo, utilizzatore della medesima prestazione;
ma secondo il
Tribunale, questa regola non era applicabile al caso in esame poiché, dal punto di vista sostanziale, la somministrazione di lavoro (unica per la quale era espressamente previsto l'art. 27 cit. che riferiva all'utilizzatore degli atti compiuti dal somministratore) era istituto diverso rispetto all'interposizione fittizia per illiceità dell'appalto.
La aveva appellato la sentenza, censurandola per avere respinto la propria opposizione ai Parte_1
6 distinti decreti ingiuntivi quanto al regime a tempo parziale dei rapporti, e ribadendo le seguenti conclusioni già svolte in primo grado, da accogliere previa riforma integrale della sentenza:
A) accertato il regime part-time del rapporto, la somma oggetto dei 6 decreti ingiuntivi opposti doveva essere ridotta nella misura del 44,44% come da conteggio depositato in ciascuna opposizione
B) di conseguenza, dovevano essere ridotte le spese di lite oggetto dei relativi precetti
C) infine, la lavoratrice doveva essere condannata a restituire la differenza fra la minor somma dovuta (differenze retributive part time) e la maggior somma oggetto dei decreti ingiuntivi (differenze retributive full time), che erano stati puntualmente eseguiti dalla società.
si era costituita chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo la motivazione della sentenza in Controparte_1 base alla quale il giudicato formatosi fra le parti imponeva di ritenere il regime full time del rapporto, con il conseguente diritto alle differenze di retribuzione già oggetto dei 6 decreti ingiuntivi opposti.
Invece, non aveva contestato quanto dedotto nell'appello in relazione ai seguenti profili:
# le circostanze di fatto, già poste a base delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte in primo grado dalla società, quanto al carattere part time dei rapporti di lavoro stipulati con le società fittizie appaltatrici, nell'arco di tempo 2005 / 2016 oggetto del giudizio concluso con la sentenza in giudicato
4 # il contenuto delle rispettive difese delle parti svolte in quel primo giudizio, così come ricostruite nell'appello di
Parte_1
# l'interpretazione del contenuto della sentenza n. 354/2021 della Corte d'appello di Firenze.
# petitum A) i conteggi delle differenze di retribuzione part-time posti a base delle distinte opposizioni a decreto ingiuntivo
# petitum C) l'avvenuta esecuzione da parte di con pagamento a suo favore delle somme oggetto dei Parte_1 sei diversi decreti ingiuntivi, a titolo di capitale, accessori e spese.
Attraverso la discussione dei difensori delle parti, all'odierna udienza di discussione erano chiarite ulteriori circostanze, decisive per la comprensione della vicenda complessiva, ma non approfondite nei rispettivi atti delle parti:
@ in adempimento del giudicato (sentenza di appello n. 354/2021), a decorrere dal 13 settembre 2021,
[...]
aveva assunto alle proprie dipendenze con regime part time orizzontale al 44,44%, pari a Pt_1 Controparte_1
16 ore settimanali
@ come risulta dalla busta paga di settembre 2021 emessa di conseguenza, aveva riconosciuto Parte_1 come dovuto il trattamento retributivo da fine aprile 2021 a metà settembre 2021 per il medesimo regime part time sulla base del giudicato (trattamento che nel frattempo, sulla base dei decreti ingiuntivi opposti, la lavoratrice aveva ricevuto anche per il maggiore importo corrispondente invece al regime full time)
@ da tale assunzione, nelle buste paga di settembre ed ottobre 2021, la lavoratrice aveva ottenuto il pagamento della retribuzione part-time, motivo per cui nei decreti ingiuntivi relativi ai medesimi mesi aveva rivendicato solo la differenza fra retribuzione full time e part time.
§§§
Secondo il Collegio, l'appello è fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'unica questione devoluta nel presente grado riguarda il regime, full time o part time, del rapporto di lavoro (sorto di fatto fra le parti, da aprile 2005 e fino al luglio 2016, e nel giudicato dichiarato ancora in essere nei confronti di ) a fronte dei fittizi contratti di appalto fra la committente Parte_1 [...]
e le società che si erano succedute nel tempo quali formali datrici di lavoro di . Pt_1 Controparte_1
Da tale regime discende infatti la misura delle differenze di retribuzione dovute alla lavoratrice, nel frattempo pacificamente percepite nella misura full time.
Nell'ambito del precedente giudizio fra le parti, introdotto nel luglio 2016 e deciso con la sentenza definitiva di aprile 2021, tale rapporto era stato qualificato come interposizione fittizia delle imprese
5 appaltatrici, con conseguente originaria subordinazione a tempo indeterminato nei confronti di
[...]
, ancora in corso al momento della decisione, e mai validamente risolta nemmeno nel tempo Pt_1
successivo fino ad oggi.
In a tale giudicato, la lavoratrice da un lato era stata nuovamente assunta alle dipendenze di
[...]
con decorrenza dal 13 settembre 2021 con rapporto part-time al 44,44%, e dall'altro lato aveva Pt_1
agito ripetutamente nei confronti della stessa società rivendicando la retribuzione a tempo pieno del periodo precedente.
La domanda retributiva era stata suddivisa fra quella relativa al periodo aprile 2005 / 27 aprile 2021
(oggetto del separato appello deciso all'odierna udienza con sentenza n. 9/2025), e quella relativa al periodo 28 aprile / 30 ottobre 2021 (oggetto dei 6 decreti ingiuntivi di cui si discute nel presente giudizio).
A definizione del presente giudizio, il Tribunale di Siena aveva ritenuto la domanda retributiva fondata in diritto sul duplice presupposto che il regime full time si imponesse perché:
I] il giudicato fra le parti (sentenza di appello n. 354/2021) non stabiliva che nel periodo della interposizione i rapporti si fossero svolti part time, e che quindi la lavoratrice avesse diritto a proseguire con con lo stesso regime orario;
nel silenzio della decisione definitiva, anche nel caso in Parte_1
esame valeva la regola generale per cui ogni rapporto di lavoro sorge a tempo pieno, in assenza di valida pattuizione alternativa
II] la regola dell'art. 27 comma 2 D. Lgvo 206/2003, secondo la quale gli atti del somministratore per costituire e gestire il rapporto di lavoro valgono anche nei confronti dell'utilizzatore, era espressamente prevista per la sola somministrazione irregolare e non poteva essere riferibile al diverso fenomeno dell'appalto illecito, che ricorreva nel caso in esame.
Invece, il Tribunale non si era pronunciato sulle ulteriori questioni (dedotte in fatto da , e Parte_1
non contestate dalla lavoratrice), nel senso che i contratti dalla stessa stipulati con le imprese appaltatrici erano sempre stati part-time, corrispondendo al 44,44% del tempo pieno, come risultava dai documenti prodotti nel primo giudizio relativo alla interposizione, e come era stato ribadito dalla società nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, senza che la lavoratrice avesse mai negato tali circostanze.
6 Il Collegio dissente dal Tribunale sui profili di diritto A] e B], e ritiene che la corretta soluzione di entrambe le questioni sostenga al contrario l'accoglimento dell'appello (unita alla valutazione delle circostanze di fatto documentate e pacifiche).
I] Interpretazione del giudicato fra le parti
È pacifico che il giudicato fra le parti (sentenza di appello n. 354/2021) non contenesse alcuna pronuncia sul regime part-time o full time del rapporto.
Non si trattava di una omessa decisione di un capo della domanda (in quel giudizio la lavoratrice nemmeno aveva rivendicato la costituzione di un rapporto a tempo pieno), bensì di omessa pronuncia sulla eccezione di
[...]
che, in via subordinata all'accoglimento della domanda di interposizione, aveva chiesto di dare atto che si Pt_1 sarebbe trattato comunque di un rapporto a tempo parziale, in continuità a quello concordato ed eseguito con le imprese appaltatrici (pagg. 40/41 memoria di costituzione ). Parte_1
Tale omessa pronuncia lasciava comunque impregiudicata la decisione della stessa eccezione relativa al regime orario del rapporto, ed il Collegio non condivide la contraria affermazione del Tribunale secondo il quale il silenzio della sentenza definitiva sul punto finirebbe per imporre il preteso regime full time.
Piuttosto, il giudicato che contiene una omessa pronuncia sul regime orario del rapporto consente ancora di discutere, accertare e decidere la medesima questione nel successivo giudizio fra le stesse parti. La giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 35382/2022, n. 24896/2023) è infatti consolidata nel senso che, a fronte di una omessa pronuncia, la parte interessata (nel caso in esame ) ha la facoltà alternativa: Parte_1
- di fare valere tale omissione impugnando la sentenza
- riproporre la medesima questione in un separato giudizio (come avvenuto nel caso in esame, nel quale
[...]
ha riproposto la eccezione sul tempo parziale opponendo i decreti ingiuntivi emessi per la retribuzione a Pt_1 tempo pieno, e poi appellando la sentenza che aveva respinto tale eccezione).
A questo punto, è inevitabile entrare nel merito della questione relativa al regime orario del rapporto, come anche il Tribunale di Siena avrebbe dovuto fare. Preso atto che non vi era alcuna pronuncia sul regime orario nell'ambito del giudicato, l'unica conclusione da trarre in rito era che la questione fosse ancora aperta, e dovesse essere decisa nei termini prospettati dalle parti nel presente giudizio, ovvero nell'opposizione a decreto ingiuntivo di
[...]
e nella memoria di costituzione della lavoratrice opposta. Pt_1
Il Collegio non concorda con il ragionamento del Tribunale a proposito del fatto che anche nel caso in esame dovrebbe applicarsi il principio generale per cui il regime a tempo parziale richiederebbe la stipula di un valido
7 accordo fra le parti, mentre il regime a tempo pieno si presume a fronte di ogni costituzione anche non formalizzata di un rapporto di lavoro.
Senza nulla togliere al principio, di indubbia validità generale, semplicemente non lo si può riferire al caso in esame nel quale la lavoratrice aveva avanzato una domanda complessa, chiedendo di accertare molteplici aspetti di un rapporto di lavoro (interposizione fittizia, CN applicabile e livello di inquadramento, mancanza di un valido atto risolutivo e quindi attualità del vincolo ecc.), che non includevano tuttavia anche il regime orario, mentre il suo carattere part time era stato eccepito in via subordinata da . Parte_1
Per quello che si dirà a breve in fatto, invece era pacifico che la prestazione effettivamente svolta nell'ambito della interposizione fosse sempre stata a tempo parziale, di riflesso alle intese raggiunte fra lavoratrice e le imprese fittizie datrici di lavoro, a cui era sempre corrisposta una esecuzione limitata solo alle fasce orarie mattutine.
II] Applicabilità all'appalto illecito dell'art. 27 comma 2 D. Lgvo n. 276/2003
Ferma restando la diversità sostanziale della somministrazione rispetto all'appalto, e della conseguente patologia della somministrazione illecita e dell'appalto fittizio che comportano la subordinazione instaurata per legge fra il lavoratore e l'utilizzatore / committente, il Collegio non concorda con il Tribunale a proposito del fatto che tale diversità precluderebbe di applicare all'appalto illecito l'art 27 comma 2 D. Lgvo 276/2003 stabilito per la somministrazione, secondo il quale gli atti di costituzione e gestione del rapporto compiuti dal somministratore valgono anche nei confronti dell'utilizzatore.
Al contrario, l'art. 29 comma 3 bis D. Lgvo 276/2003 in tema di appalto illecito dispone espressamente proprio che a tale ipotesi si applichi l'art. 27 comma 2 cit.
Ciò comporta che al caso in esame vada applicata la stessa giurisprudenza di legittimità in tema di somministrazione (Cass. n. 19144/2023) che il Tribunale prima aveva citato, per poi erroneamente concludere che non si potesse riferire alla presente decisione.
Piuttosto, la identità di ratio fra somministrazione illecita e appalto fittizio (enunciata in motivazione da Cass. n.
32412/2023, punto 5), nonché l'espresso richiamo normativo dell'art. 29 all'art 27 cit., impongono di ritenere che tale giurisprudenza vada riferita anche alla presente decisione nel senso che la tipologia del contratto di lavoro concluso con il datore apparente rimane immutata anche nei confronti del datore effettivo
In proposito, va sviluppato il richiamo a Cass. n. 32412/2023 in tema di appalto illecito la quale:
- afferma il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati, mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi
8 - ritiene che nei confronti del datore effettivo (nel caso in esame , in quanto committente di appalto Parte_1 illegittimo) valgono gli atti di costituzione e gestione del rapporto compiuti dal datore apparente (nel caso in esame le imprese appaltatrici di , fittizie datrici di lavoro di ) Parte_1 CP_1
- ciò qualora il lavoratore non abbia dedotto che si fosse trattato di un contratto illegittimo per violazione della relativa disciplina legale (come nel caso in esame, nel quale non aveva svolto alcuna domanda sulla CP_1 ipotetica invalidità dei contratti a termine stipulati con le imprese appaltatrici di ). Parte_1
In conclusione, gli argomenti in diritto del Tribunale vanno entrambi superati poiché il preteso full time a cui commisurare le differenze di retribuzione non si ricavava affatto dal precedente giudicato fra le parti (il quale al contrario non si estendeva in alcun modo al regime orario del rapporto), laddove al contrario l'effettivo part-time stipulato ed eseguito con le imprese appaltatrici, datrici apparenti, si riferiva anche a , datrice Parte_1 effettiva.
Così ricostruita la regola di diritto, in fatto non si può dubitare che la lavoratrice avesse operato dal 2005 al 2016 nell'ambito di contratti a tempo parziale stipulati con le società formali datrici di lavoro che si erano succedute in tale arco di tempo oggetto del giudicato. Si trattava infatti di circostanza espressamente dedotta da Parte_1 nelle opposizioni ai decreti ingiuntivi, e mai contestata dalla stessa lavoratrice, la quale sul punto si era sempre limitata a difendersi in diritto, con gli argomenti ora richiamati sub I] e II], che il Collegio non condivide.
Va ribadito ancora una volta che nel presente giudizio, o nel precedente concluso con il giudicato, la lavoratrice non aveva mai dedotto né di avere lavorato a tempo pieno, né di avere diritto ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo pieno con le imprese appaltatrici o con . Parte_1
Né tantomeno aveva messo in mora la società ad accettare la sua prestazione a tempo pieno.
Piuttosto, senza nulla contestare degli argomenti di , e sulla base di un giudicato che nulla stabiliva Parte_1 in tal senso, la lavoratrice si era sempre limitata a rivendicare le differenze di retribuzione a tempo pieno, sul presupposto – errato – che il silenzio in proposito avrebbe fatto diventare definitivo il diritto ad essere assunta fin dall'origine a tempo pieno.
Appurata la fondatezza degli argomenti a base dell'appello, si tratta quindi di stabilire in che misura possano essere accolte le sue conclusioni sub A), B) e C).
A) Accertato che il rapporto di lavoro oggetto del giudicato fra le parti seguiva il regime part-time, e che invece con i 6 distinti decreti ingiuntivi qui opposti la lavoratrice ne aveva ottenuto il pagamento nella maggiore misura full time, è inevitabile concludere che nell'ambito delle differenze ottenute in via monitoria era dovuta solo la
9 parte corrispondente al part time, pacificamente già pagata in esecuzione degli stessi DI o con le buste paga di settembre e ottobre 2021.
B) Invece, non vanno ridotte le spese di lite oggetto dei DI opposti, sempre liquidate in €. 450,00. Si tratta infatti di un compenso adeguato anche alle minori differenze di retribuzione dovute in base al part time (considerando che fino all'importo della domanda per €. 5.200,00 il compenso medio è pari ad €. 473,00).
Non è chiaro invece il richiamo delle conclusioni pag. 10 appello alla necessità di < ridurre le spese generali portate in precetto >, sul quale quindi non sarà resa alcuna pronuncia.
C) La lavoratrice va condannata a restituire la differenza fra la minor somma dovuta e già percepita (differenze retributive part time, e relativi accessori) e la maggior somma pretesa con i decreti ingiuntivi pacificamente eseguiti dalla società (differenze retributive full time, e relativi accessori).
La presente condanna alla restituzione deve riguardare il solo importo netto, corrispondente alla differenza fra quanto percepito sulla base dei decreti ingiuntivi opposti e quanto dovuto sulla base della presente decisione.
Ciò in applicazione di consolidati principi giurisprudenziali (Cass. n. 2691/2024, n. 22359/2021, n. 21196/2020,
n. 13530/2019, n. 19735/2018) secondo i quali < In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo >.
Spese di lite
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere compensate per intero fra le parti, considerando che:
* per i mesi da aprile ad agosto 2021 (anteriori alla nuova assunzione della dipendente successiva al giudicato) i decreti ingiuntivi riguardavano differenze di retribuzione full time che invece erano dovute solo nella misura ridotta del part time, come risultato all'esito del secondo grado
* per i mesi di settembre e ottobre 2021 (successivi a tale assunzione) la retribuzione part-time era stata oggetto di busta paga, già corrisposta dalla società.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando,
10 in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza appellata e revoca tutti i decreti ingiuntivi opposti dichiarando che nulla è dovuto a a titolo di differenza fra la retribuzione full time e quella part time pagata da Controparte_1
per il periodo dal 28 aprile 2021 al 31 ottobre 2021. Parte_1
Condanna a restituire a la somma netta corrispondente alla differenza fra la Controparte_1 Parte_1 retribuzione full time del periodo 28 aprile 2021 / 31 ottobre 2021, percepita sulla base dei decreti ingiuntivi opposti, e la retribuzione part time effettivamente dovuta.
Compensa per intero le spese di lite di primo e di secondo grado fra le parti.
Firenze, 7 gennaio 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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