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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3484/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3484/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello avverso la statuizione di compensazione delle spese
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Massimo Garau e Daniela Elefante ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Palma ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120050027735378000 per complessivi € 1.367,86 in quanto prescritta, deducendo, in particolare, che la notifica sarebbe avvenuta presuntivamente in data 14.04.2005 e che solo a seguito della consultazione presso gli uffici dell' si avvedeva della pendenza della Controparte_1
suddetta cartella. L'opponente, pertanto, chiedeva l'annullamento della suindicata cartella esattoriale, oggetto dell'estratto di ruolo.
Si costituiva l' la quale, eccependo, tra gli altri Controparte_1
motivi, la cessata materia del contendere per effetto del D.L. n. 119/2018 ed il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace, invece, la . Controparte_4
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 5438/2018 del 12.11.2018, depositata in
Cancelleria in data 13.11.2018, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_1
ed annullava l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento de
[...]
qua; compensava le spese di lite ritenuto che l'opponente si era avvalso della prescrizione e non aveva avanzato l'istanza in autotutela.
Avverso la suindicata sentenza, ha proposto il presente Parte_1
2 gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e, pertanto, in riforma parziale della pronuncia impugnata, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo Controparte_1
grado di giudizio con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari;
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_1
, senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il rigetto del
[...]
gravame e per la conferma della sentenza appallata, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'appellante,
considerata la richiesta in primo grado di distrazione delle spese a favore dei difensori costituiti, deducendo sul punto che gli unici legittimati a proporre il gravame erano eventualmente gli avvocati difensori dichiaratisi distrattari, nonché eccependo l'infondatezza del gravame e l'inammissibilità dello stesso per aver l'opponente impugnato l'estratto di ruolo in assenza di un'azione esecutiva intrapresa dall'
[...]
. Controparte_1
Si è costituita tardivamente il Controparte_3
, il quale, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto il
[...]
rigetto del gravame.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 13.11.2018, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 10.05.2019. Inoltre, lo stesso atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche rispetto
3 all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né
che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è
formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata . Controparte_1
Ora, l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che,
nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di
gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte,
sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia
di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro
4 ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del
difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di
prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta,
è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata,
pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur
in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente
quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile
esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ., Sez
III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese di lite, va riconosciuta in capo allo stesso la legittimità a proporre la presente impugnazione.
Ciò posto, nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Controparte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da , essendo il titolo Parte_1
opposto, nel caso di specie, costituito dall'estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione in sede di costituzione nell'odierno giudizio di appello,
l'appellata , alla luce dell'entrata in vigore Controparte_1
dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato in comparsa conclusionale l'eccezione di
5 inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe. In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia
stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa
della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Inoltre, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – essendo il suindicato art. 3 bis D.L. cit. entrato in vigore non solo successivamente alla data della pronuncia della sentenza appellata,
ma anche dopo l'instaurazione del giudizio di appello – nonché in applicazione del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, la quale andava dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta da , che andava invece rigettata, alla luce della ormai Parte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_1
, eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso
[...]
indicata, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta.
6 Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare,
con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura
7 dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della
cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene
pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto
tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo
menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione
dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che
sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia
rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non
contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di
8 garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti,
natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può
assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al
momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a
distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto
dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti
9 esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente e che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza,
contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica - ferma l'intangibilità della sentenza di primo grado per la parte passata in giudicato, stante l'assenza di appello incidentale dell' Controparte_1
in punto di impugnabilità dell'estratto ruolo - la compensazione delle
[...]
spese di lite in primo grado, confermando quindi la sentenza di primo grado nella parte, appunto, in cui regolamenta le spese di lite, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi giurisprudenziali
10 innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Infine, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nola, lì 18.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3484/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello avverso la statuizione di compensazione delle spese
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Parte_1
Massimo Garau e Daniela Elefante ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Di Palma ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
NONCHÈ
1 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...]
difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, agiva in giudizio Parte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Nola al fine di sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 07120050027735378000 per complessivi € 1.367,86 in quanto prescritta, deducendo, in particolare, che la notifica sarebbe avvenuta presuntivamente in data 14.04.2005 e che solo a seguito della consultazione presso gli uffici dell' si avvedeva della pendenza della Controparte_1
suddetta cartella. L'opponente, pertanto, chiedeva l'annullamento della suindicata cartella esattoriale, oggetto dell'estratto di ruolo.
Si costituiva l' la quale, eccependo, tra gli altri Controparte_1
motivi, la cessata materia del contendere per effetto del D.L. n. 119/2018 ed il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace, invece, la . Controparte_4
Il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 5438/2018 del 12.11.2018, depositata in
Cancelleria in data 13.11.2018, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_1
ed annullava l'iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella di pagamento de
[...]
qua; compensava le spese di lite ritenuto che l'opponente si era avvalso della prescrizione e non aveva avanzato l'istanza in autotutela.
Avverso la suindicata sentenza, ha proposto il presente Parte_1
2 gravame, chiedendo, sulla base delle argomentazioni in atti, la riforma della summenzionata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite e, pertanto, in riforma parziale della pronuncia impugnata, la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo Controparte_1
grado di giudizio con attribuzione agli avvocati dichiaratisi antistatari;
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Si è costituita, nel presente giudizio di appello, l'appellata Controparte_1
, senza proporre appello incidentale, ma insistendo per il rigetto del
[...]
gravame e per la conferma della sentenza appallata, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire dell'appellante,
considerata la richiesta in primo grado di distrazione delle spese a favore dei difensori costituiti, deducendo sul punto che gli unici legittimati a proporre il gravame erano eventualmente gli avvocati difensori dichiaratisi distrattari, nonché eccependo l'infondatezza del gravame e l'inammissibilità dello stesso per aver l'opponente impugnato l'estratto di ruolo in assenza di un'azione esecutiva intrapresa dall'
[...]
. Controparte_1
Si è costituita tardivamente il Controparte_3
, il quale, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto il
[...]
rigetto del gravame.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 13.11.2018, a fronte dalla notifica dell'atto di appello avvenuta in data 10.05.2019. Inoltre, lo stesso atto di appello è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche rispetto
3 all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né
che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è
formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata dall'appellata . Controparte_1
Ora, l'art. 93 c.p.c. nel disciplinare l'istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che l'avvocato costituito è legittimato a chiedere al giudice che,
nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato.
Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura un autonomo rapporto tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente che, nei limiti delle spese di lite liquidate, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale tra il cliente ed il suo difensore.
Pertanto, la distrazione delle spese di lite non preclude la possibilità per l'avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente. Ciò comporta che in caso di impugnazione della sentenza il difensore distrattario può assumere la qualità di parte solo nel caso in cui sorga controversia sulla distrazione;
allorché, invece, l'impugnazione riguardi l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta alla parte rappresentata.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “in sede di
gravame, il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte,
sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia
di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro
4 ammontare, giacché l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del
difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di
prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta,
è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata,
pertanto, ad impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur
in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente
quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile
esaustiva delle legittime pretese del professionista.” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. n.
6481/2021; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13516/2017; Cass. Civ., Sez
III, Sent. n. 27041/2008).
Orbene, considerato che con il presente gravame l'appellante lamenta l'errata compensazione delle spese di lite, va riconosciuta in capo allo stesso la legittimità a proporre la presente impugnazione.
Ciò posto, nel merito l'appello va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
È opportuno evidenziare che l' , parte convenuta in Controparte_1
primo grado, nel precedente grado di giudizio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da , essendo il titolo Parte_1
opposto, nel caso di specie, costituito dall'estratto di ruolo (come, in effetti, si evince, in generale, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio al quale, peraltro, è allegato il solo estratto di ruolo).
Reiterata tale eccezione in sede di costituzione nell'odierno giudizio di appello,
l'appellata , alla luce dell'entrata in vigore Controparte_1
dell'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, ha nuovamente e specificatamente articolato in comparsa conclusionale l'eccezione di
5 inammissibilità della relativa opposizione, poiché la nuova normativa, per statuizione della Suprema Corte a Sezioni Unite, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si applica anche alle cause pendenti, qual è quella indicata in epigrafe. In ogni caso, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia
stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa
della parte interessata)” (Cass. Civ., Ordinanza n. 2963/2023).
Inoltre, va evidenziato che a tale rilievo il Tribunale è legittimato anche alla luce del disposto dell'art. 345 co. 3 c.p.c. – essendo il suindicato art. 3 bis D.L. cit. entrato in vigore non solo successivamente alla data della pronuncia della sentenza appellata,
ma anche dopo l'instaurazione del giudizio di appello – nonché in applicazione del principio di cui al brocardo iura novit curia.
Orbene, la domanda proposta in primo grado aveva ad oggetto l'impugnazione di un estratto di ruolo, la quale andava dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire rilevabile, come noto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Ebbene, il Giudice di primo grado ha, invece, erroneamente accolto l'opposizione proposta da , che andava invece rigettata, alla luce della ormai Parte_1
riconosciuta non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo.
Ed invero, parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea consultazione del proprio estratto di ruolo presso gli uffici dell' Controparte_1
, eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso
[...]
indicata, con la conseguente prescrizione del diritto alla riscossione del credito erariale in essa riportato;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella nello stesso iscritta.
6 Orbene, sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il legislatore, che, attraverso l'art. 3 bis del citato D.L. n.
146/2021, convertito in L. n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di
ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume
invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il
debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto
previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso
dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40,
per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite (Sentenza n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre
2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare,
con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n.
689/1981 e 206 del d.Lgs. n. 285/1992.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima
disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura
7 dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della
cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene
pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto
tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo
menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione
dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che
sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia
rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non
contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (Cass. n.
31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella legislativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “In tema di riscossione a mezzo ruolo,
l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché
specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che “con la norma in
questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito
quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela
giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di
8 garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti,
natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può
assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al
momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “la disciplina sopravvenuta si
applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del
provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è, quindi, coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, sottolineando che la novella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a
distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto
dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti
9 esecutivi, qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato che: l'art. 12, co.
4-bis del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto del fatto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata dall'allora parte opponente e che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in primo grado in riferimento alla domanda presentata in giudizio.
Da quanto sopra esposto deriva l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado che, in quanto riconducibile alla novella legislativa e all'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio (sussistendo, in precedenza,
contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica - ferma l'intangibilità della sentenza di primo grado per la parte passata in giudicato, stante l'assenza di appello incidentale dell' Controparte_1
in punto di impugnabilità dell'estratto ruolo - la compensazione delle
[...]
spese di lite in primo grado, confermando quindi la sentenza di primo grado nella parte, appunto, in cui regolamenta le spese di lite, pur dovendosi offrire una diversa connotazione a tale pronuncia, da leggere alla luce dei principi giurisprudenziali
10 innanzi richiamati ed enunciati nella sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della
Suprema Corte.
Infine, la novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di appello.
Così deciso in Nola, lì 18.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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