Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1989, n. 346
Articolo 2
Versione
7 novembre 1989
Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attivita' militari, previste dal documento della conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.
Entrata in vigore il 7 novembre 1989
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