Art. 1. 1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attivita' militari, previste dal documento della conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.
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7 novembre 1989
7 novembre 1989
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Sciacca, sentenza 11/04/2024, n. 116Provvedimento: […] Menomazione, quest'ultima, che unitamente alle ulteriori patologie accertate ne ha escluso la autonoma capacità deambulatoria. Sul punto, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 22 giugno 1989 n. 346, dichiarativa in parte qua dell'illegittimità dell'art. 1, della legge . 346/1989, laddove rileva che “la cecità parziale si pone quale fattore concorrente, unitamente ad altre patologie, utile, per integrare lo stato di totale inabilità che attribuisce il diritto all'indennità di accompagnamento”. Sul punto, si richiama, altresì, il costante orientamento della Corte diLeggi di più...
- legge 104/1992·
- invalidità civile·
- deficit visivo·
- decorrenza indennità·
- art. 445 bis c.p.c.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- spese di lite·
- indennità di accompagnamento·
- portatore di handicap grave·
- art. 127-ter c.p.c.