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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/07/2025, n. 7257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7257 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20522 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...] (c.f. ) - Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. AMBROSINO ANTONIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) - Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ESPOSITO FABIO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/10/2023, la ricorrente sig.ra chiedeva Parte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con il sig. in Napoli 19.11.2005 (atto n. 276, P. II s. A sez. F Anno 2005). Controparte_1
Aggiungeva che dall'unione coniugale nascevano quattro figli: i gemelli e in data Per_1 Per_2
7.4.2006, in data 24.7.2008 e in data 12.10.2010. Per_3 Persona_4
1 Rappresentava che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, erano stati autorizzati dal Presidente del
Tribunale a vivere separatamente e che il giudizio era stato definito con sentenza n. 302/2021 emessa dal Tribunale di Napoli l'8.1.2021, passata in giudicato.
La ricorrente, sig.ra , chiedeva: Pt_1
- Sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli in data 19.11.2005 tra
e;
Parte_1 Controparte_1
- Sia ordinato all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, confermando i provvedimenti richiesti nella fase presidenziale.
- Venga disposto l'affido congiunto dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto/dovere di entrambi i genitori si tenere con sé il figlio e trascorrere le festività e/o il tempo libero in considerazione degli impegni scolastici e ludici del minore e previo accordi con la madre come da piano genitoriale che allegato;
- Venga fissato in capo al sig. , il pagamento dell'importo totale di € 800,00 Controparte_1
(ottocento/oo), quale concorso di mantenimento del figlio minore da pagarsi entro il 04 (quattro) di ogni mese. Tale soma sarà soggetta, annualmente, alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- Venga fissato l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere il 50% (cinquanta) delle spese CP_1 straordinarie, relative al figlio, ed in particolare delle spese di assistenza medica non coperte dal servizio sanitario nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ticket per le medicine, visite specialistiche, cure dentistiche), delle spese per la scuola e di istruzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse scolastiche universitarie, libri, cancelleria ecc.) delle spese di educazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi sportivi e relative attrezzature corsi culturali ecc.) così come previsto nel Protocollo stilato dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018;
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc.
Si costituiva il resistente, sig. , senza opporsi all'accoglimento della domanda Controparte_1 sullo status.
In ordine alle altre statuizioni chiedeva:
2) Disporre l'affidamento congiunto dei figli con collocazione prevalente, per quanto riguarda Per_1
e presso l'abitazione del padre e presso la madre;
Per_2 Per_3 Persona_4
3) Disporre che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di mantenimento;
Pt_1
4) Disporre che nulla è dovuto dal sig. , alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli.
All'udienza del 17.6.2025, innanzi al Giudice relatore, comparivano personalmente le parti, e tentata la conciliazione, che sortiva effetto negativo, l'udienza veniva rinviata al 10.7.2025 per l'audizione dei due figli minori delle parti, e . Per_3 Persona_5
2 All'udienza del 10.7.2025, si procedeva all'audizione dei minori, i quali venivano sentiti separatamente;
dall'ascolto emergeva la preferenza del minore per la situazione di fatto Per_3 in essere, in cui il ragazzo, dalla fine del mese di agosto 2024, insieme ai suoi due fratelli gemelli maggiorenni, si è trasferito a casa del padre, decisione originata in un primo momento da un litigio con la madre, che tuttavia il quasi diciassettenne ha consolidato nel corso dei mesi, senza che ciò abbia compromesso la relazione affettiva con la madre, né tantomeno gli incontri con la stessa, che avvengono regolarmente e frequentemente;
quanto alla figlia che risente tanto della fine Per_4 dell'unità familiare quanto della interrotta convivenza con i tre fratelli – eventi entrambi dolorosi per la ragazzina che li affronta ed elabora anche seguendo una terapia psicologica- , l'ascolto ha consentito di acquisire la matura consapevolezza del fatto che la decisione dei fratelli di trasferirsi a casa del padre è spontanea e corrisponde ai loro desiderata, che la fine del matrimonio tra i suoi genitori è amara realtà frutto della decisione degli adulti, in senso opposto al suo desiderio di figlia di riavere la famiglia unita com'era prima della separazione tra il padre e la madre, il che non le impedisce di coltivare sogni, andare bene a scuola e realizzare il suo amore per i viaggi, nutrire Per_ affetto per le sorelline figlia del padre e dell'attuale compagna, e , figlia della madre Per_6
e dell'ex compagno, e conservare il suo profondo legame con la madre che le rende inimmaginabile vivere lontano da lei (il che elide in radice l'ipotesi astratta della sua collocazione prevalente presso il padre per ricostituire il legame di fratria nella quotidianità), in un contesto di rapporti endo familiari complessi in cui la minore si giova comunque di una valida relazione affettiva tanto con il padre che con la madre, entrambi percepiti come figure genitoriali di riferimento nella crescita.
All'esito dell'ascolto dei minori, introdotte nuovamente le parti, le stesse rappresentavano di essere addivenute ad una definizione bonaria della controversia.
Il Giudice relatore, preso atto, raccolte le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 6.7.2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
3 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1) figli minori e sono affidati in forma condivisa ad entrambi i Per_3 Persona_4 genitori;
- resta collocato prevalentemente presso il padre e resta Per_3 Persona_4 collocata prevalentemente presso la madre;
i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e vivranno col padre;
Per_1 Per_2
2) si obbliga a corrispondere, a , entro e non oltre il Parte_1 Controparte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autosufficienti e di € 100,00 ciascuno e in favore del figlio minore di € Per_2 Per_1 Per_3
200,00, con adeguamento Istat annuale a partire da agosto 2026; verserà inoltre a CP_1
il 50% delle spese straordinarie per i figli, disciplinate secondo quanto previsto dal
[...] protocollo di intesa tra il Tribunale e il COA Napoli, del 7.3.2018;
3) si obbliga a corrispondere a , entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore della figlia minore Persona_4 di € 250,00, con adeguamento Istat annuale a partire da agosto 2026; verserà inoltre a Pt_1
Consiglia il 50% delle spese straordinarie per la figlia, disciplinate secondo quanto previsto dal protocollo di intesa tra il Tribunale e il COA Napoli, del 7.3.2018;
4) ciascuna parte continuerà a percepire il 50% dell'AU di tutti i figli;
5) Per quanto riguarda il diritto/dovere di visita di ciascun genitore rispetto al figlio non convivente, si conviene che il padre e la madre, salvo diverso accordo delle parti che non pregiudichi le esigenze scolastiche e sociali dei minori, terrà con sè il figlio/figlia minore per due pomeriggi a settimana, il martedì e giovedì dalle 16:00 alle ore 20:00, nonché il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20.00 a settimane alterne con pernotto. Il padre o la madre, inoltre, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l' 1/1 ed il 6 gennaio. Ancora ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in
Albis; 15 giorni anche non consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio.>>
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei
4 figli, diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme all'interesse prevalente dei figli minori, come emerso anche in sede di ascolto
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Napoli 19.11.2005 (atto n. 276, P. II s. A sez. F Anno 2005), alle condizioni di cui all'accordo, da intendersi qui integralmente richiamate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile). così deciso in Napoli in camera di consiglio il 18/07/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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