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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 1989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. AleSSndro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10 novembre 2023 promoSS con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ), con sede in Gorgo al Monticano Parte_1 P.IVA_1
(TV), Via Postumia Centro n. 49, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore DO. Controparte_1
e
(C.F. e P.IVA , con sede in Gorgo al Monticano (TV), Via XXV CP_2 P.IVA_2
Aprile n. 16, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore DO. Controparte_1
Rappresentate, difese e domiciliate dagli Avvocati Sergio Francini (C.F.
; pec: e Gherardo C.F._1 Email_1
Piovesana (c.f. ; pec: C.F._2
. Email_2
Appellanti/attori in primo grado contro
, (C.F. e P.IVA , in persona del Legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro-tempore, Sig.ra , con sede in Grantorto (PD), Via Martiri della Libertà, n. CP_4
6/8
e
(C.F. e P.IVA , in persona del Legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore Ing. , con sede in Grantorto (PD), Via Martiri CP_6 della Libertà, n.7
-1- e
(C.F. e P.IVA , in persona del Legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Padova, Via Santa Lucia, CP_8
n.51.
Rappresentate, difese e domiciliate dall'Avv. AL VI (C.F.
: pec: con studio sito C.F._3 Email_3 in Padova, Via Dante n. 31.
Appellate/convenute in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 595/2023 emeSS dal
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il
03/04/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 11796/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellanti:
“Voglie l'intestata Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei spiegati motivi di appello parzialmente revocare e/o riformare per i capi e punti qui impugnati la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 595/2023, pubblicata il 03.04.2023, non notificata
e resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 11796/2016, e per l'effetto, così giudicare, in accoglimento integrale delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui si riportano e ripropongono: .”
- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano degli articoli denominati “OL”,
“UO OL”, “UO Elevator”, o comunque denominati, ovvero di ogni modello di cassero ad altezza regolabile ad essi riconducibile e interferente, in particolare, con
l'aggancio a forcella di cui al brevetto;
- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui è causa, responsabili altresì di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
-condannare le medesime controparti al pagamento in solido dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, conseguenti agli illeciti di cui ai punti che precedono, ivi compresi il danno all'immagine ed il danno morale, anche mediante la retroversione degli utili, ex art. 125 c.p.i., per la parte in cui detto importo dovesse eccedere il lucro ceSSnte
-2- patito dalle attrici, il tutto per un valore non inferiore ad € 3.000.000,00 o per la somma, maggiore o minore, che dovesse risultare agli esiti della causa o, in alternativa, che il
Tribunale ritenesse equo liquidare;
- ordinare l'assegnazione in proprietà alle attrici di tutti gli articoli in contraffazione con i brevetti di causa che dovessero ancora sussistere all'atto della sentenza di condanna, così come di ogni strumento specificamente dedicato alla produzione di detti articoli
(come gli stampi), nonché di tutto il materiale pubblicitario generalmente inteso e relativo
o includente i medesimi prodotti;
- inibire alle parti convenute l'uso della dizione “Elevator” e “OL” in qualunque forma quale marchio, anche di fatto e/o quale nome commerciale per contraddistinguere prodotti per l'edilizia;
-inibire alle controparti la fabbricazione ed il commercio di tutto quanto riconducibile ai prodotti di cui è causa, inibendo altresì l'utilizzo di tali prodotti, anche sotto forma di fotografie, riproduzioni, case history o sotto qualsivoglia forma, in qualsiasi attività e con qualsiasi mezzo, ivi compresa la rete informatica ed i rispettivi siti internet;
- inibire alle convenute la prosecuzione di ogni ulteriore attività contraffattiva e concorrenzialmente sleale quali quelle di cui ai fatti di cui è causa, imponendo alle convenute una penale non inferiore a € 1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata e/o per ogni giorno di ritardo, anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
-disporre la pubblicazione dell'emenda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, anche nella versione online (Il Corriere della Sera ed Il Sole 24 ore) e su due riviste specializzate del settore, per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, a cura delle attrici ma a spese delle convenute (con diritto delle attrici di ripetere le spese dietro sola presentazione di ricevuta), quale strumento atto ad evitare il protrarsi degli effetti confusori e sviatori delle condotte lamentate in narrativa;
-ordinare alle controparti la pubblicazione per estratto della emananda sentenza nei loro rispettivi siti internet, in tutte le versioni linguistiche per cui gli stessi risultano attivi, alla pagina delle news con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso nei rispettivi siti, il tutto per almeno 30
(trenta) giorni consecutivi, imponendo alle convenute una penale non inferiore ad
€15.000,00, o nella misura ritenuta equa allo scopo dal Giudice, per ogni giorno di ritardo nel disporre la richiesta pubblicazione dal dì di effettiva cogenza del comando e/o per
-3- ogni giorno di mancata pubblicazione nei siti internet delle controparti in tutte le versioni linguistiche attive;
- confermare e convalidare in via definitiva le statuizioni cautelari di inibitoria disposte e disponende;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della precedente fase di primo grado e cautelare colà svolta in corso di causa, ivi comprese quelle sostenute per il neceSSrio ricorso all'assistenza tecnico/brevettuale e tecnico/contabile dei propri CTP, e che includano quelle sostenute per l'assistenza nel Giudizio di CaSSzione RG n. 27546/2019 come da ordinanza dimeSS sub doc. 117;
In via istruttoria
Si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado, laddove non già accolte, e precisamente:
- acquisire nel presente procedimento i fascicoli delle fasi cautelari svolte ante causam
(R.G. 6034/2016) e in corso di causa (R.G. 11796-1/16), comprensivi di verbali, ogni documento a questi allegato e la documentazione contabile e commerciale acquisita in esecuzione delle misure ivi disposte;
- disporre l'ordine di esibizione a carico delle convenute e riferito a tutte le scritture contabili (fatture di vendita, ddt, offerte commerciali, etc) e commerciali (offerte, depliant, brochure, listini prezzi, disegni e progetti, etc.) relative ai prodotti tutti per cui è causa, ove ciò si riveli neceSSrio ai fini della ricostruzione compiuta delle singole voci di danno domandate e non risulti esaustivo quanto acquisito in via cautelare;
-revocare e/o modificare l'ordinanza del 17.02.2020 e per l'effetto riconoscere alle esponenti il diritto di produrre in corso di CTU la documentazione contabile utile alla ricostruzione del danno patito secondo il criterio del mancato guadagno a seguito della condotta illecita avversaria;
-disporre CTU contabile, anche sulla base della documentazione acquisita nel corso delle disposte e disponende misure cautelari, ante causam e in corso di causa, perché sia accertato e determinato il danno patito dalle attrici per i fatti di cui è causa, per il profilo contraffattivo e per quello concorrenziale, tenuto conto del lucro ceSSnte, del mancato guadagno ma anche degli utili realizzati dalle parti convenute nella misura in cui dovessero eccedere l'ammontare del danno patito dalle attrici ex art 125 c.p.i., nonché di tutte le ulteriori voci di danno meglio dedotte in atti, ivi compresi quello di immagine e di natura morale;
-4- -per mero scrupolo difensivo, per l'eventualità che l'Ill.mo G.I. non ritenga bastevole quanto già accertato, si chiede disporsi CTU di natura tecnico brevettuale volta ad accertare che i prodotti avversi di cui è causa siano in contraffazione del brevetto qui azionato, nonché che detta contraffazione, così come realizzata nelle diverse declinazioni da parte delle convenute, sia la reiterazione sotto il profilo tecnico delle violazioni già accertate;
• - ove non fosse ritenuta sufficiente la mole documentale prodotta, si chiede di essere ammessi alla seguente prova per testi, ferma l'evidenza dei documenti già prodotti:Vero che in occasione delle operazioni di descrizione del 22 giugno 2016, eseguite nell'ambito del procedimento cautelare RG n. 6034/16 – Tribunale di
Venezia, le fatture di di cui venne chiesta l'esibizione furono CP_7 trasmesse e quindi rese disponibili dalla CP_3
Si indicano a testi l'Ufficiale Giudiziario procedente DO.SS , Testimone_1 presso l'Unep del Tribunale di Padova.
- Si chiede in ogni caso che sia disposto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute sui seguenti quesiti:
1. Indichi quale è l'origine e come è costituita la rete di produzione e distribuzione dei prodotti di cui è causa.
2. Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti, dei dettaglianti e di ogni altro detentore dei prodotti di cui è causa.
3. Indichi le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, oltreché il prezzo dei prodotti di cui è causa.-nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile uno o più dei capitoli per la prova testimoniale invocata dalle controparti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria su tutti i capitoli avversari e con i medesimi testi, nonché sul seguente capitolo di prova:
• vero che nel corso delle operazioni peritali del 17.06.2016 presso la CP_3 macchina ai cui piedi erano accatastati i casseri fotografati con il termine
“NUOVO” era inattiva?
Si indica quale testimone per tale capitolo l'Ing. . Tes_2
In ogni caso
Con integrale rifusione delle spese di lite oltre accessori di legge, del presente grado di giudizio.”
-5- Per parti appellate:
“In via pregiudiziale:
1) dichiarare inammissibile l'appello avversario, per carenza di interesse ad impugnare, in quanto le Appellanti non sono parti soccombenti né formali, né sostanziali e quanto alla domanda di inibitoria sull'uso dei nomi commerciali e OL anche perché CP_9 non collegata ad alcuna domanda principale;
2) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art.348 bis c.p.c., in quanto le censure mosse alla sentenza di primo grado sono inconferenti rispetto al decisum di cui alla sentenza n.595/2023;
Nel merito:
3) In principalità: respingere integralmente tutti i motivi enunciati nell'appello avversario nel merito, in quanto infondati in fatto e in diritto;
4) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo n. 1) dichiararsi
l'improcedibilità dell'azione ex art. 75 c.p.p. nei confronti di e di CP_3 CP_7 er i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
[...]
5) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 2) dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate dalla Attrici con la memoria ex art. 183, 6, n.1 cpc in relazione a “UO OL”, alle foto (doc.ti 73, 74 e 83 ) del c.d. cantiere di SoSSno.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiararsi l'ammissibilità ell'accertamento negativo di contraffazione della caSSforma UO in catalogo dal 2011 così CP_9 come richiesto nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente provvedimento;
6) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 3) riformare la sentenza impugnata escludendo la contraffazione del brevetto per mano di OL, UO OL
e foto del c.d. cantiere di SoSSno, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
7) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 4), riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda di accertamento della concorrenza sleale per le motivazioni tutte di cui in parte narrativa;
8) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 5) ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la condanna alle sanzioni accessorie di cui ai punti da 4) a 7) del dispositivo per i motivi in narrativa;
per l'effetto, accertato l'intervenuto pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 197.760,00 a titolo di rimborso delle CP_10 spese della eseguita pubblicazione per estratto, condannare le Appellanti principali alla restituzione di tale somma, maggiorata di interessi sino al saldo;
inoltre, preso atto
-6- dell'ulteriore pubblicità data da alla sentenza 595/23, non autorizzata e CP_11 non rispettosa dei canoni della neceSSria correttezza e continenza, disporre le misure di riparazione che saranno ritenute idonee in favore delle Appellate, inclusa l'eventuale contropubblicazione;
9) In ogni caso: Concedere alle società Appellate il favore integrale di spese, competenze
e onorari del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
A) Respingere integralmente le istanze istruttorie formulate dalla parte Appellante;
B) Nella denegata ipotesi che la Corte ritenga di ammettere l'integrazione di CTU contabile ex adverso richiesta, disponga l'acquisizione anche dei documenti offerti dalle
Appellate alla DO.SS , egualmente esclusi con l ordinanza del 17.2.2020; Per_1
C) Ammettere occorrendo prova per testi sulle circostanze:
a) Vero che nel corso del 2015 ha commissionato a CP_3 Parte_2 esclusivamente modifiche relative al sistema di aggancio laterale cassero-cassero dello stampo UO Elevetor, oltre alle manutenzioni ordinarie sullo stampo stesso relative al ripristino di profili usurati a causa dell'utilizzo nello stampaggio di plastica riciclata;
b) Vero che le fatture n. 125/31/07/2015 e n. 93/30/06/2016 si riferiscono Parte_2 alle modifiche al solo sistema di aggancio laterale cassero-cassero dello stampo UO
CP_9
c) Vero che nel corso della descrizione effettuata presso il CT incaricato con Parte_2
l'ausilio di tutti gli altri consulenti ammessi, chiese ed ottenne di verificare sui macchinari della steSS l'esistenza di file di lavorazione relativi alla modifica dello Parte_2 stampo UO Elevetor con la realizzazione di dentini laterali configuranti un aggancio a forcella, senza nulla trovare;
d) Vero che l'Ing. , CT designato in sede di descrizione dal Tribunale di Venezia, Tes_2 nel giugno del 2016 si recò presso gli stabilimenti produttivi di e alla CP_3 CP_5 ricerca di stampi e casseri aventi il contestato aggancio a forcella e che lo stesso rinvenne oltre allo stampo del OL già sottoposto a sequestro penale, il solo stampo del cassero riscontrando che tale stampo era privo dell'aggancio a CP_12 forcella cassero-tubi;
e) Vero che nel maggio 2015 la società ABS Yapi Elemanlari venne contattata dal
del nuovo aeroporto di Istanbul per un'offerta relativa ai casseri da utilizzare CP_13
-7- per la realizzazione della pavimentazione dei terminal;
f) Vero che la società ABS Yapi Elemanlari, distributore per la Turchia per e CP_14
commissionò a uno studio di fattibilità e che la steSS realizzò i CP_7 CP_3 calcoli strutturali volti a dimostrare l'utilizzabilità dei casseri per la realizzazione dei pavimenti areati dei terminal dell'aeroporto al posto dell'utilizzo di sabbia di riempimento;
g) Vero che il Consorzio del nuovo aeroporto di Istanbul chiese ripetutamente ad ABS
Yapi offerte al ribasso per la fornitura dei casseri e che l'ultima offerta di fu di € CP_3
2.301.750,00, mentre invece l'offerta finale di fu di € 1.439.175,00. Si indicano a Pt_1 testi: Testi 1) sui capitoli a, b e c;
Testimone_4
2) Ing. sui capitoli a, b, c, e, f e g;
CP_15
3) Ing. sul capitolo d;
Tes_2
4) Ing. sul capitolo c;
Persona_2
5) Ing. sui capitoli e, f e g;
Tes_5
6) Sig. sui capitoli e, f e g. CP_16
Nonché, a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle Appellanti: Cont 1) Vero che il catalogo prodotto da – doc. n 45 e il sito internet di cui agli Pt_1
Cont screen shot doc. 46 – 64 – sono stati elaborati per il mercato turco dalla Pt_1 ditta ABS Yapi Elemanliari e che la denominazione dei singoli casseri è opera esclusiva del distributore CP_17
Si indicano a testi: Sig. Sig. , Sig. .D) Si chiede Tes_6 Tes_5 CP_15 altresì che il Tribunale Voglia disporre la traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti (limitatamente ai n.ri 19-24) e qui di seguito indicati ai sensi degli artt.li 122 e 123 cpc.
E) Si chiede parimenti che venga nominato un traduttore per l'assunzione del teste
[...] ai sensi degli artt.li 122 e 123 cpc.” CP_16
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione e onvenivano in giudizio CP_2 Parte_1 avanti il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, CP_3
e affinché ne fosse accertata e
[...] Controparte_18 Controparte_7 dichiarata la responsabilità per contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano
-8- degli articoli denominati “OL”, “UO OL”, “ , o comunque CP_12 denominati, nonché per compimento di atti di concorrenza sleale, in violazione dell'art. 2598 c.c., con le conseguenti condanne risarcitorie ed inibitorie.
1.1. Le attrici deducevano di essere tra i maggiori operatori del settore dei prodotti in plastica per l'edilizia e, in particolare, di aver ideato e commercializzato il prodotto
“Atlantis”, articolo corrispondente al brevetto nazionale 45703BE2005, originato da
EP1092816B1, al fine di porre rimedio ai vincoli di utilizzo del cassero capostipite Iglù®, potendo trovare applicazione senza limiti in altezza, grazie ad una particolare struttura che gli consente di essere accoppiato a gambe di altezza variabile.
1.2. Inoltre, precisavano l'esistenza di una stretta connessione tra l'azione in corso ed un precedente giudizio già definitosi con sentenza n. 2426/2016 dell'08/09/2016 del
Tribunale di Venezia, sez. specializzata d'Impresa (R.G. n. 3208/2011), in cui veniva accertata, all'esito di CTU, la contraffazione del medesimo titolo di privativa azionato
(oltre ad altro brevetto) imputata al prodotto “ di ed il compimento di CP_9 CP_3 atti di concorrenza sleale. Nella specie, il prodotto di era caratterizzato CP_9 CP_3 da una conformazione a forcella in grado di consentire l'accoppiamento mediante innesto/vincolo tra il cassero e i bordi superiori delle gambe tubolari. Il giudizio si concludeva con la soccombenza non solo di ma anche di CP_3 CP_5 CP_5
e (oggi fallita), società strettamente legate tra loro quali parti di un unico CP_19 gruppo imprenditoriale.
1.3. Rispetto al giudizio de quo, le attrici riferivano di aver appreso, in occasione di una importante trattativa per l'aggiudicazione di una commeSS da eseguirsi in Turchia, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo aeroporto di Istanbul, che la società
che pure si stava proponendo per l'aggiudicazione, pubblicizzava sul Controparte_7 proprio sito internet il prodotto “OL”, con reiterata violazione del proprio brevetto nazionale 45703BE2005. Tale prodotto, veniva definito infatti come “un sistema combinato di casseri che permette la realizzazione di vespai ventilati di altezze variabili da 70 cm fino ad un massimo di 200 cm. GOLIATH è composto da un cassero che si aggancia ai tubi in PVC di diametro 125 mm, poggianti a terra tramite un piedino ad incastro”.
Le attrici deducevano di aver scoperto, sulla base di una serie di indici - relativi alla coincidenza delle sedi legali e operative, alla distribuzione delle quote di partecipazione, al rapporto di coniugio esistente tra gli amministratori delle rispettive società e alla
-9- titolarità in capo alla del marchio “OL” - che la era CP_3 Controparte_7 anch'eSS riconducibile al (e quindi anche a e a CP_11 CP_3 CP_5
). CP_19
Quanto dedotto era stato confermato dalle controparti del giudizio cautelare, laddove la aveva ammesso di essere un'azienda nata “per offrire ai clienti di CP_7 CP_3 una linea di prodotto economica” e che era quindi presente sul mercato quale “secondo brand del cd. , tanto che “la collaborazione tra e Parte_3 CP_7 CP_3
è da sempre evidente e palese a tutti”. Inoltre, che aveva spiegato intervento CP_3 volontario nel giudizio cautelare, aveva ammesso di essere proprietaria dello stampo dedicato alla versione OL.
Secondo la ricostruzione attorea, quindi, commercializzava prodotti in CP_7 Cont evidente contraffazione del brevetto di titolarità di e , ponendo in essere CP_20 la steSS identica condotta già inibita a ma presentandosi come soggetto CP_3 formalmente terzo e ciò per consentire di fatto al gruppo societario di eludere l'ordine dell'Autorità Giudiziaria per non perdere i vantaggi concorrenziali (illeciti) direttamente conseguenti dal continuo sfruttamento del brevetto delle attrici.
Le attrici riferivano che tali fatti avevano già visto l'intervento della Procura presso il
Tribunale di Padova, che con decreto aveva disposto il sequestro preventivo dei “beni strumentali neceSSri alla produzione del bene commerciabile OL da parte di
(in particolare stampi e documenti)”. Controparte_7
All'esito del giudizio cautelare ante causam, veniva emeSS ordinanza di inibitoria nei confronti di in data 14.10.2016, in accoglimento del ricorso. CP_7
1.4. Le attrici introducevano quindi il giudizio di merito presso il Tribunale di Venezia, al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi, in forza della commercializzazione del prodotto OL, in contraffazione dei titoli di proprietà delle attrici, con comportamento integrante condotta posta in essere in aperta violazione dell'ordine di inibitoria già emesso nel precedente contenzioso citato.
Sul punto, ritenevano già ampiamente provati i fatti costitutivi delle proprie pretese, giuste le numerose indagini svolte nel contraddittorio delle parti che avevano acclarato, senza smentita, sia la validità dei brevetti azionato, sia la contraffazione del prodotto
Elevetor/OL. Cont
1.5. Soggiungevano che la validità del brevetto era stata accertata, oltre che dall , nel corso del giudizio cautelare promosso avanti il Tribunale di Venezia, n. 5012/2010
-10- RG, ed era stata confermata dalla sentenza del successivo giudizio di merito n.
3208/2011 RG, nonché nel corso del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Padova.
1.6. Le parti attrici lamentavano gli illeciti di contraffazione di brevetto e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., aggravate dalla dolosità della condotta.
1.6.1. In particolare, deducevano, quanto al primo aspetto, che il prodotto “OL” si distingueva per aspetti meramente formali dal prodotto “Elevetor” di che a suo CP_3 tempo era stato giudicato in contraffazione, mentre possedeva gli elementi strutturali
(presenza di struttura a forcella per l'innesto della parte superiore dei tubi con le quattro estremità d'angolo del cassero) caratterizzanti il brevetto 45703BE2005 oggetto di tutela.
Inoltre, la dolosità della condotta sarebbe stata comprovata dalla consapevolezza dell'esistenza dei brevetti in proprietà delle attrici e dall'aver reintrodotto nel nuovo prodotto “OL” la struttura a forcella, che aveva nel 2011 rimosso CP_3 dall'“ , per poter uscire dall'ambito di protezione delle privative, così come CP_9 indicato dal CTU dell'epoca.
1.6.2. Le attrici lamentavano che la violazione delle privative costituisse comportamento contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda ex art. 2598 c.c., evidenziando come l'attività del avesse comportato Parte_3 anche uno svilimento dell'immagine delle società attrici, nonché ad un depauperamento delle possibilità di profitto, avendo sistematicamente commercializzato i prodotti a prezzi inferiori a quelli offerti dalle esponenti, ingenerando l'idea nei consumatori che il reale valore commerciale dei beni fosse quello imposto dalle controparti.
Sotto altro profilo, doveva ritenersi integrare la fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, c. 1, n. 3) c.c., il tentativo di di ingenerare confusione nel CP_3 pubblico di riferimento utilizzando il marchio per individuare il prodotto “ CP_9 [...]
, con ciò chiedendo che fosse inibito alle convenute l'utilizzo del marchio CP_12
“ per designare e proporre sul mercato i propri casseri. CP_9
1.7. Ferma la richiesta di determinazione della somma dovuta a titolo di penale proposta avanti il Giudice che aveva emesso l'ordinanza violata, chiedevano la condanna al risarcimento del danno, oltre alla retroversione di tutti gli utili maturati dalle controparti, per la parte eccedente i danni da liquidarsi o comunque in alternativa ad essi, per valore non inferiore a €3.000.000,00 o per somma maggiore o minore che il giudice ritenesse di dover liquidare, e l'assegnazione in proprietà dei prodotti in contraffazione, dei mezzi
-11- destinati alla loro realizzazione, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Nella specie, le attrici evidenziavano che, tenuto conto delle perdite legate al solo prodotto Atlantis, esse aveva perso utili per non meno di € 550.000,00 o €850.000,00, considerando anche le vendite infragruppo. Cont Quanto al danno all'immagine, e avevano subito uno svilimento della CP_20 Cont propria azienda e degli investimenti in termini di privative, avendo acquistato per €
2.420.000,00 il compendio della fallita , nel quale erano inclusi i brevetti della Pt_1 fallita (tra cui quello oggetto di causa) e vedendo, a causa delle condotte del
[...]
ridimensionata la sua profittabilità. Pt_3
Inoltre, la partecipazione di nella competizione per l'assegnazione della CP_7 commeSS relativa al nuovo aeroporto di Istambul, aveva costretto le attrici a ridurre l'offerta iniziale da € 2.585.400,00 a € 1.439.175,00, con una perdita del fatturato pari a €
1.146.225,00 e di guadagno di € 860.000,00 circa.
Le attrici chiedevano che nella liquidazione del danno si tenesse ulteriormente in considerazione il fatto che la condotta illecita del gli aveva consentito di Parte_3 trarre maggiori profitti dalla vendita di ulteriori prodotti di consumo ai clienti fidelizzati con la vendita dei prodotti illecitamente distribuiti, con conseguente sottrazione delle quote di mercato dell'attrici, essendo possibile calcolare un danno in termini di mancato guadagno per le attrici non inferire a €430.000,00 (di cui € 255.000,00 ricavabili dalle fatture di vendita di e € 175.000 ricavabili dalle fatture di . CP_7 CP_3
Le perdite per le attrici connesse alle vendite trascinate erano poi non inferiori a €
2.722.233,00.
Le attrici chiedevano, inoltre, che venisse considerato il mancato guadagno permanente causato dall'abbattimento del valore dei beni (riduzione dei prezzi sino al 44%) che le esponenti avevano dovuto praticare per competere sul mercato con le convenute concorrenti, che, grazie ai minori investimenti in termini di ricerca e sviluppo, avevano potuto applicare per anni prezzi inferiori.
Infine, le attrici chiedevano in via subordinata la liquidazione applicando il principio di retroversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i.
2. Si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_3 Controparte_7 rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, eccepivano la nullità del brevetto azionato n. 45703BE2005 rappresentando come la medesima domanda fosse oggetto della sentenza n. 2426/16
-12- resa dal Tribunale di Venezia in data 08.09.2016, non ancora paSSta in giudicato, essendo stata proposta impugnazione da CP_3
In secondo luogo, sostenevano la non riconducibilità del prodotto OL nell'ambito di tutela del brevetto EP1092816 e l'insussistenza della contraffazione.
Al riguardo, contestavano le risultanze della perizia redatta dall'Ing. prodotta da Per_3 controparte con il ricorso ex art. 700 c.p.c. posto che il perito non aveva in alcun modo verificato né descritto la reale conformazione prodotto OL e, in particolare, come avvenga il fiSSggio tra i due componenti.
In sintesi, sostenevano che il prodotto OL non costituiva contraffazione del brevetto
EP 1092816 azionato da poiché: CP_22
1) mancava il risalto sporgente a forma di forcella, così come rivendicato nella parte innovativa della rivendicazione 1 del brevetto EP 1092816;
2) il vincolo di bloccaggio era realizzato tramite deformazione elastica delle nervature di contatto, concetto assolutamente estraneo al contenuto del brevetto EP 1092816.
In terzo luogo, contestava la richiesta risarcitoria in quanto sproporzionata. CP_3
Deducevano di aver realizzato dalla vendita della produzione OL un fatturato complessivo di € 398.867,08 (di cui €142.086,55 derivanti dalla vendita da parte di e €256.780,53 derivanti dalla commercializzazione di . CP_3 CP_7
Quanto alla pretesa perdita di utili per € 550.000,00 o € 850.000,00 era impossibile immaginare un danno superiore al valore venduto.
Quanto alla commeSS per il nuovo aeroporto di Instanbul non vi era prova di quanto affermato da sull'asserita perdita di guadagno, né sulla proposta di CP_10 che avrebbe costretto gli attori al ribasso del prezzo, avendo per contrario la CP_3 promosso offerta per la più alta somma di € 5.196.375,00, fino ad arrivare al CP_3
27/01/2016 con l'offerta ribaSSta a € 2.301.705,00 ed essendo stata quindi l'offerta al ribasso di a mettere fuori gioco la CP_22 CP_3
Deduceva poi la carenza di supporto probatorio sul danno per la perdita di guadagno in conseguenza della vendita di prodotti diversi da quello oggetto di contestazione e per il
“mancato guadagno permanente”.
3. Si costituiva la eccependo, in via preliminare, l'inesistenza CP_5 CP_5 della procura rispetto alle domande proposte nei suoi confronti e deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti dell'ordinanza cautelare resa il 14.10.2016 dal Tribunale di Venezia-Sezione Imprese principio del contraddittorio. In via subordinata, nel merito,
-13- ha chiesto il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti svolgendo difese analoghe a quelle delle altre due convenute.
Con sentenza non definitiva del 10.05.2018 n. 1055/18 il Tribunale accertava e dichiarava la validità della procura alle liti utilizzata dalle attrici.
Il giudizio proseguiva con l'espletamento di CTU volta ad accertare se i prodotti delle convenute (OL, UO OL e UO Elevator) fossero in contraffazione del brevetto n. 4503BE2005 e con successiva CTU per la determinazione del danno.
4. Il Tribunale di Venezia, con sent. n. 595/2023, pronunciava il seguente dispositivo:
“1) accerta e dichiara che le convenute e Controparte_3 Controparte_5 sono responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, Controparte_7 quanto agli articoli OL, UO OL ed agli articoli di cui alle foto allegate quali docc. 73, 74 e 83 di parte attrice (c.d. cantiere di SoSSno);
2) accerta e dichiara le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
3) condanna e in solido al Parte_4 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo di € 436.319,73, a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dalla presente decisione al saldo;
4) dispone nei confronti di e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7
l'inibitoria ex art. 124 D.Lgs. 30/2005 ed ex art. 2599 c.c. alla produzione, alla commercializzazione dei prodotti denominati OL, UO OL e degli ulteriori prodotti così come individuati al punto 1), nonché all0ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, inclusa la rete internet, di qualsiasi forma di comunicazione, depliant, cataloghi, brochure relativi ai ridetti prodotti;
5) dispone l'attribuzione in proprietà alle attrici ex art. 124, comma 4, D.Lgs. 30/2005 dei beni, dei mezzi di produzione e del materiale pubblicitario/comunicativo, autorizzando
l'attrice a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n.
3, D.Lgs. 30/2005;
6) determina in €1.000,00 la penale per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione;
7) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per estratto ed a caratteri doppi, per due volte sui quotidiani “Il Sole24ore” e “Il Corriere della Sera” a spese a spese delle convenute, ma a cura delle attrici, le quali saranno rimborsate a
-14- presentazione della fattura;
8) condanna e alla rifusione Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 solidale in favore delle attrici delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare e di legittimità, liquidate in € 3.410 per spese ed € 60.000 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
9) spese di Ctu e documentate di Ctp anche della fase cautelare a definitivo carico delle convenute.”
5. Avverso tale pronuncia, e hanno proposto Parte_1 CP_2 appello, affidato a cinque motivi.
Preliminarmente, gli appellanti deducono, in punto di fatto, le vicende sopravvenute alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Al riguardo, affermano di aver richiesto alle convenute soccombenti la consegna degli stampi relativi al prodotto OL, UO
OL e in ottemperanza al capo di sentenza che ne aveva disposto CP_12
l'attribuzione in proprietà in favore delle attrici, autorizzandole a procedere alla loro distruzione. Controparte aveva replicato che, quanto a OL, lo stampo era stato confiscato e distrutto all'esito del giudizio penale e, quanto a UO OL, che lo stampo era stato ceduto dal “terzo” ad altra azienda, tale GEA Srl, poi Controparte_7 dichiarata fallita. Interpellato il curatore del fallimento di GEA da parte delle attrici, questi riferiva che dai dettagli dell'inventario non risultava evidenza dello stampo UO
OL, mettendo in dubbio che la GEA s.r.l. fosse mai stata in possesso del predetto stampo. Le parti appellanti sostengono, quindi, che non poSS darsi per pacifico e provato il fatto che lo stampo sia uscito dall'effettiva disponibilità di una società del
Parte_3
5.1. Con il primo motivo, le appellanti lamentano che l'accertamento della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005 per mezzo del contestato prodotto sia CP_12 stato riconosciuto limitatamente agli articoli di cui alle foto allegate sub. doc. 73, 74 e 83 di parte attrice (c.d. cantiere di SoSSno), con denunciata violazione e/o errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., nonché 66 e 121 c.p.i.
In particolare, deducono che il giudice sarebbe giunto ad un'errata conclusione nel ritenere la domanda delle appellanti circoscritta all'accertamento della contraffazione del prodotto nel solo cantiere di SoSSno. Secondo gli appellanti, la CP_12 documentazione fotografica relativa al cantiere di SoSSno aveva esclusivamente lo scopo di documentare l'attualità della condotta avversaria e non già di limitare le
-15- contestazioni a tale ultimo cantiere. Al riguardo, precisano che ciò che le appellanti intendevano richiedere era l'accertamento di contraffazione del prodotto UO Elevetor, in qualunque luogo esso fosse stato installato o comunque venduto, con ciò considerando la corrispondenza del codice dell'articolo utilizzato per le ulteriori vendite con quello presente nelle fatture delle vendite presso SoSSno. Sul punto, sostengono che spetti a controparte l'onere di provare che, pur nell'identità dei codici identificativi, i prodotti commercializzati sarebbero diversi da quelli intercettati dalle appellanti.
Quindi, lamentano la lesione dei propri diritti di esclusiva e conseguenti diritti risarcitori ex art. 125 c.p.i.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamentano l'erroneità del capo della sentenza che ha quantificato in € 436,319,73 il danno al risarcimento del quale le appellate sono state condannate, in conseguenza della esclusione del prodotto UO Elevator dal novero dei prodotti rilevanti e la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 125 c.p.i.
In particolare, deducono che alla erronea limitazione al solo cantiere di SoSSno dei casseri UO Elevator contestati – come dedotto nel primo motivo di appello – sarebbe conseguita un'ingiusta riduzione del quantum risarcitorio liquidato. Nella specie, evidenziano che il CTU contabile aveva calcolato che gli utili conseguiti dal gruppo in riferimento al prodotto “UO Elevator”, erano complessivamente pari a CP_3 non meno di € 1.816.420,38.
In subordine, affermano che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe omesso di considerare detto prodotto nel calcolo dei danni, non essendo presente nella sentenza alcun riferimento alla voce di danno pari a € 1.117,02, relativa al margine di guadagno in capo a in relazione al solo cantiere di SoSSno. CP_3
5.3. Il terzo motivo lamenta l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno cui le appellate sono state condannate, laddove il Tribunale di
Venezia non ha incluso il prodotto UO OL nel conteggio, omettendo di pronunciarsi sulla specifica domanda delle allora attrici in violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c, nonché dell'art. 125 c.p.i.
Nella specie, lamentano l'omeSS pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, derivante dalla contraffazione del prodotto UO OL. Evidenziano, in premeSS, che il CTU contabile non è stato in grado di effettuare i conteggi relativi ai prodotti UO OL venduti e al margine di guadagno del in Parte_3 ragione di una condotta elusiva posta in essere dalle appellate, che avrebbero fatto
-16- risultare il trasferimento dello stampo del prodotto da a CP_3 Controparte_7 società terza non gravata dall'ordine di inibitoria e non coinvolta nella conta dei danni patiti.
Evidenziano che l'impossibilità di effettuare un conteggio puntuale delle vendite e dei danni patiti, in quanto dovuto a condotta illecita avversaria, dovrebbe essere comunque sanzionato in via equitativa, anche in applicazione dell'art. 116 c.p.c. Al riguardo, si chiede che nella liquidazione dell'ulteriore somma di danno a titolo di risarcimento per il prodotto UO OL, si tengano in considerazione i valori delle vendite del prodotto
OL, liquidando in favore delle attrici una somma quantomeno pari a quella liquidata dal Tribunale per il prodotto precursore della nuova versione, ovvero € 436.319,73.
5.4. Con il quarto motivo lamentano l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno cui le appellate sono state condannate, avendo il Tribunale ritenuto Cont non quantificabile il danno patito da e secondo il criterio del Parte_1 mancato guadagno delle stesse e la violazione e/o errata applicazione degli artt. 121, co.
5, e 125 c.p.i.
In particolare, contestano la sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha consentito l'acquisizione da parte del CTU della documentazione relativa alla ricostruzione del Cont danno patito da e , non ritenendo applicabili alla consulenza Parte_1 contabile le particolari regole previste nei giudizi in materia di proprietà intellettuale, che derogano alle ordinarie preclusioni istruttorie. Al riguardo, argomentano sulla scorta di un diverso orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 198 c.p.c. e 121, c. 5 c.p.i., sostenendo l'applicabilità dello speciale regime di acquisizione documentale di cui all'art. 121 c.p.i. anche alle controversie relative ad una richiesta di accertamento e liquidazione del danno da contraffazione, in quanto “materia” disciplinata dal codice della proprietà industriale.
Sotto altro profilo, affermano l'inattendibilità della documentazione contabile avversaria, su cui si è basato il calcolo degli utili retrovertibili, richiamando un paSSggio della relazione del CommiSSrio Giudiziale del e le Parte_5 osservazioni del loro consulente di parte.
Le appellanti, pertanto, insistono per il rinnovo della consulenza contabile previa autorizzazione alla produzione della documentazione contabile, al fine di riquantificare il danno nel valore realmente patito dalle parti in termini di mancato guadagno. In via subordinata, chiedono di riquantificare gli importi liquidati con il criterio della
-17- retroversione degli utili, in considerazione delle contestazioni formulate nel giudizio di primo grado e ritrascritte nell'atto d'appello.
5.5. Con il quinto motivo deducono l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno al cui risarcimento le appellate sono state condannate, avendo il
Tribunale ritenuto di non liquidare alcun importo a titolo di risarcimento del danno per l'accertata condotta in violazione della leale concorrenza ex art. 2598 c.c., in violazione e/o errata applicazione dell'art. 2600 c.c.
In particolare, evidenziano che il Tribunale avrebbe accertato la violazione della normativa relativa alla concorrenza sleale, senza tuttavia far seguire una liquidazione dei danni patiti. Con ciò chiedono la condanna delle appellate al versamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, anche determinata in via equitativa, tenendo conto degli elementi enucleati nell'atto di citazione (mancato effetto trascinamento, Cont riduzione dell'offerta sottoposta da e per la commeSS dell'aeroporto di CP_20
Istanbul, offerte non aggiudicate a causa della concorrenza sleale delle convenute, annacquamento del brevetto, risparmio sostenuto dalle convenute per l'ideazione, progettazione, vendita degli articoli in contraffazione, riduzioni di prezzo cui le appellanti sarebbero state costrette) e, considerata la dolosità delle condotte, la condanna al versamento di un'ulteriore somma quantomeno pari a quella liquidata a titolo di retroversione degli utili.
Inoltre, reiterano la richiesta di inibire alle appellate l'utilizzo del segno “ e CP_9
“OL”, per designare e proporre sul mercato i propri casseri.
6. Con comparsa di risposta si sono costituite in appello Controparte_3 CP_23
e chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso e proponendo appello
[...] Controparte_7 incidentale.
6.1. Preliminarmente, le appellate deducono l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.
Sul punto, sostengono l'assenza di soccombenza delle appellanti su nessun capo della sentenza, non potendo queste dolersi della mancata pronuncia sulla condanna di contraffazione in ordine a casseri la cui esistenza non sarebbe stata documentata in corso di causa.
Inoltre, gli appellanti, in tesi, difetterebbero di soccombenza anche in relazione alle domande accessorie proposte. Al riguardo, le appellate evidenziano la carenza di interesse nella riproposizione delle richieste accessorie di primo grado, in ragione della
-18- sopravvenuta scadenza del Brevetto nr. 45703BE2005 avvenuta in data 2.9.2020.
6.2. Le appellate affermano l'inammissibilità della domanda di inibitoria sull'uso dei nomi commerciali “ e “OL”, non essendo stata riferita ad alcuna domanda CP_9 principale, a cui dovrebbe connettersi la sanzione, per lo meno in relazione al marchio
“OL”, mai oggetto di causa.
6.3. Sostengono l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c., in quanto le censure mosse alla sentenza di primo grado sarebbero inconferenti rispetto al decisum di cui alla sentenza n. 595/2023. Deducono che le appellanti non avrebbero enucleato con precisione le modifiche da apportare alla sentenza impugnata, considerata anche la sopravvenuta scadenza del brevetto in data 2.9.2020.
6.4. Deducono l'infondatezza del primo e del secondo motivo di appello avversario sulla violazione ed errata applicazione degli art.li 112 cpc, 2697 cc, art. 66 e 121 c.p.i. Cont Nella specie, sostengono l'impossibilità per e di ottenere una condanna Pt_1 per contraffazione a carico delle appellate in relazione a prodotti non rinvenuti sul mercato dalle appellanti, anche in occasione degli accessi effettuati presso le sedi produttive delle appellate e di . Inoltre, evidenziano che il cassero UO Parte_2 sarebbe privo delle caratteristiche tecniche che aveva indotto il CTU a giudicare CP_9 in contraffazione col brevetto oggetto di causa. Sul punto sostengono che il CP_9
CTU avrebbe affermato la non contraffazione del prodotto UO Elevator. Inoltre, su di esso, le appellanti non avrebbero mai svolto alcuna contestazione.
6.5. Le appellate argomentano l'infondatezza del terzo motivo di appello avversario sull'errata applicazione degli art.li 112 cpc e 125 c.p.i.
Al riguardo, richiamano la perizia contabile ove questa afferma che non erano risultate vendite del prodotto nuovo OL, sostenendo come appaia verosimile che le convenute non abbiano proceduto alla vendita del cassero UO OL, non essendovi materialmente il tempo di avviare la produzione e commercializzare la nuova caSSforma tra il 2016 (quando si vendeva il prodotto OL) e l'aprile del 2017 (quando
è avvenuta la descrizione).
Infine, non avendo le appellanti fornito alcun principio di prova in ordine al danno subito, ed essendo stata richiesta ed ottenuta CTU contabile, non sarebbe ammissibile la liquidazione in via equitativa.
6.6. Le appellate lamentano l'infondatezza del quarto motivo di appello avversario per errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 121, 5 co c.p.i.
-19- In particolare, evidenziano che la correttezza della pronuncia di prime cure, nel non ammettere la produzione documentale tardiva. Al riguardo, richiamano l'ordinanza n.
5370/2023 della suprema Corte, che avrebbe chiarito la pronuncia delle SS.UU.
n.6500/2022, specificando che l'acquisizione di documentazione nuova sui fatti dedotti in causa per rispondere al quesito peritale sarebbe condizionata alla presenza di documenti o registri idonei a fornire la prima materia per l'esame contabile e al consenso delle parti, elementi assenti nel caso di specie. Inoltre, evidenziano la mancata contestazione delle appellanti dell'interpretazione dell'art. 121, co. 5, c.p.i. in fase contabile, sino alla precisazione delle conclusioni, non essendosi opposte al provvedimento preclusivo reso dal G.I. in data 17.2.2020.
6.7. Contestano la fondatezza del quinto motivo di appello avversario sull'omeSS liquidazione del danno per concorrenza sleale ex art.lo 2598, 3 c.c. Sostengono la correttezza della pronuncia del Tribunale essendo le allegazioni delle appellanti sprovviste di sostegno probatorio, con riferimento all'esistenza del nesso causale con l'invocato danno, nonché difettando un principio di prova idoneo a giustificare una liquidazione equitativa del danno. Ribadiscono l'inammissibilità delle domande accessorie inibitorie sull'utilizzo del segno “ e “OL” rinviando all'appello CP_9 incidentale per le contestazioni nel merito.
7. Nell'ambito della comparsa di risposta le convenute hanno proposto appello incidentale, articolato in cinque motivi.
7.1. Con il primo motivo lamentano l'omeSS pronuncia sull'eccezione di improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 75 c.p.p. e l'omeSS pronuncia circa l'intervenuto pagamento di una parte del danno liquidato per il cassero OL.
In particolare, si assume l'erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità effettuata dal
Tribunale con provvedimento del 22.06.2018, sostenendo che con la costituzione di Cont parte civile nel procedimento penale di e , questi avrebbero rinunciato ex Pt_1 art. 75 c.p.p. agli atti del giudizio civile, stante l'identità degli elementi oggettivi e soggettivi delle due azioni.
In via subordinata, chiedono la rideterminazione del danno risarcibile quanto al prodotto
OL, dovendo essere rideterminato nella differenza tra la quantificazione formulata con la CTU contabile e l'importo di complessivi € 37.542,79, già erogato a titolo di risarcimento nell'ambito del procedimento penale, quanto a agli utili del CP_12 cantiere di SoSSno, nulla quanto a nuovo OL, prodotto mai commercializzato e
-20- reperito.
7.2. Con il secondo motivo censurano l'erroneità della pronuncia di ammissibilità delle domande proposte in relazione a “UO OL” e “Foto Facebook del cantiere di
SoSSno” o articoli comunque denominati e delle conseguenti domante: contraddittorietà
e/o illogicità della motivazione e violazione o errata applicazione dell'art. 183 cpc.
In particolare, contestano la pronuncia del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato la nullità della domanda di condanna per contraffazione di “altri prodotti” diversi da
OL non individuati, per mancata specificazione del petitum e al contempo ha ritenuto che le domande proposte con la prima memoria in relazione a UO OL e alle foto del cantiere di SoSSno consistessero in una precisazione della domanda inizialmente proposta e non una modifica della steSS.
In subordine, si chiede l'accoglimento, previa integrazione dell'istruttoria tecnico brevettuale, da estendersi alla caSSforma “ in catalogo dall'anno 2011, CP_12 delle domande formulate dalle appellate con seconda memoria finalizzate all'accertamento negativo di contraffazione per mano del cassero “ e CP_12
“UO OL”.
7.3. Con il terzo motivo deducono l'erroneità della sentenza in punto di accertamento della contraffazione del brevetto per mano di OL, UO OL e foto del cantiere di
SoSSno (doc.ti 73, 74 e 83) e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Lamentano l'esistenza di alcuni limiti della perizia brevettuale, con particolare riguardo al perimetro di indagine preso ad esame ed alle concrete modalità della steSS. Inoltre, sostengono la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, avendo eSS aderito alle conclusioni rese dal CTU brevettuale circa il “UO OL”, prescindendo dalla tipologia di indagine posta in essere dal CTU e dall'illogicità e contraddittorietà delle conclusioni rese. Pertanto, nella denegata ipotesi che le domande siano considerate ammissibili, chiedono la riforma dei capi di sentenza che accertano la Cont contraffazione del brevetto di e per mano di “UO OL” e della Parte_1 caSSforma del cantiere di SoSSno, escludendo la contraffazione, con ogni ulteriore conseguenza.
7.4. Con il quarto motivo lamentano l'erroneità del capo di sentenza che accerta una responsabilità per attività concorrenzialmente illecita ex art. 2959 c.c. imputabile in via solidale alle tre società Appellate e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c.
e la carenza di giurisdizione.
-21- Nella specie, ritengono errato il voler impedire alle appellate di poter utilizzare i nomi commerciali “OL” ed “ , per effetto di una contraffazione accertata nella CP_9 sentenza n. 2426/16, riguardando la contraffazione una sola componente del cassero prodotto e non impedendo alle appellate l'utilizzo dei propri marchi o nomi per gli altri articoli di produzione. Inoltre, evidenziano l'assenza di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle presunte condotte di concorrenza sleale in territorio extranazionale (Turchia).
7.5. Con il quinto motivo, deducono l'erroneità e contraddittorietà della sentenza gravata in punto di comminatoria delle sanzioni accessorie (punti da 4 a 7 del dispositivo) e domanda di rimborso delle somme pagate a tale titolo.
In particolare, denunciano l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza nei capi da 4) a 6) del dispositivo, considerato che le sanzioni accessorie, in tesi, non potevano essere applicate stante l'intervenuta perdita di efficacia del brevetto, o comunque non potevano essere applicate senza alcuna limitazione rispetto alla sopravvenuta inefficacia del brevetto e senza alcun correttivo di determinatezza e proporzionalità.
Sotto altro profilo, affermano che l'intervenuta scadenza del brevetto avrebbe dovuto determinare una diversa formulazione e modulazione della sanzione che ha imposto la pubblicazione della sentenza, di cui al capo 7) del dispositivo. Evidenziano al riguardo la scorrettezza e violazione dei limiti di continenza della pubblicazione effettuata da di un banner pubblicitario relativo alla vittoria processuale. Parte_1
8. È seguito il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è rimeSS in decisione per l'udienza del 12.06.2025.
In diritto.-
a) Eccezione di inammissibilità dell'appello.
È priva di pregio l'eccezione che le appellate credono di poter muovere con riguardo all'inammissibilità in radice dell'appello per non avervi interesse le società appellanti, siccome vittoriose in primo grado.
È sufficiente ricordare – per evidenziare l'inconsistenza dell'eccezione – che la valutazione di soccombenza, ai fini della legittimazione all'impugnazione, va commisurata al concreto tenore delle domande formulate dalla parte, di modo che laddove la parte richieda un determinato bene della vita (risarcimento del danno) non è sufficiente riscontrare che esso è stato riconosciuto dalla sentenza per ritenere che non vi sia alcuna soccombenza, ma va pure verificato che esso sia stato riconosciuto nei termini quantitativi richiesti dall'attore. Così l'attore in risarcimento del danno non può
-22- ritenersi integralmente vittorioso (e dunque non soccombente ai fini dell'impugnazione) laddove quella domanda sia stata accolta, ma in misura inferiore a quella richiesta. Ed è questo il caso che viene qui in rilievo ove le società appellanti avevano formulato in primo grado una richiesta risarcitoria di svariati milioni di euro e che si sono viste riconoscere un danno di € 436.318,73.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità formulata relativamente alle pronunce accessorie va osservato che, in effetti, la parte appellante si è limitata, in proposito, a riprodurre pedissequamente le sue domande, come già formulate in prime cure, benché il tribunale abbia accolto sia la richiesta di inibitoria, sia la richiesta di assegnazione in proprietà degli articoli in contraffazione sia la pubblicazione della sentenza. In parte qua, dunque, le relative domande, come detto reiterate dalla parte appellante principale, non possono essere prese in esame e risultano inammissibili.
Quanto alla contestazione della carenza di interesse in ordine alle richieste accessorie, in ragione dell'intervenuta scadenza del brevetto, trattasi di una contestazione che richiede un accertamento nel merito, come in appresso (in occasione della disamina del quinto motivo di appello incidentale) si avrà modo di svolgere al riguardo.
L'eccezione di inammissibilità della domanda inibitoria sull'uso dei nomi commerciali
“Elevator” e “OL” è priva di pregio, riguardando la causa specificamente fattispecie di contraffazione effettuate tramite prodotti con varia denominazione, tra cui “ e CP_9
“OL”, certamente strumentali e pertinenti a questo contendere.
b) Disamina dei motivi di appello
b.1) Appello principale
1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, anche se si rende neceSSria una puntualizzazione al riguardo. Risulta del tutto corretta la valutazione in proposito compiuta dal tribunale circa l'identificazione della domanda come formulata dalla parte, vale a dire incentrata nella denuncia che il prodotto “UO Elevetor” in asserita contraffazione veniva individuato in quello utilizzato nel cantiere di SoSSno. È a questo prodotto – e non ad altri – che le società attrici hanno chiaramente circoscritto la loro domanda, con l'indicazione contenuta nel ricorso per descrizione. La domanda, in altri termini, aveva ad oggetto il prodotto UO così come risultante da quello CP_9 utilizzato nel cantiere di SoSSno. E in ciò la sentenza merita conferma.
Il motivo è dunque sotto tale aspetto privo di pregio.
Occorre peraltro soggiungere che la indicazione del cantiere di SoSSno non intendeva
-23- circoscrivere (anche) la domanda con riguardo ai prodotti “ utilizzati in CP_12 quella specifica occasione, ma con quel riferimento si intendeva rinviare – in generale – ad ogni altra commercializzazione del prodotto (UO quale risultante nel CP_9 cantiere di SoSSno.
Tale osservazione, se non vale a rendere fondato il motivo in disamina, assume rilievo ai fini della valutazione del motivo di appello di cui in appresso.
2. PaSSndo alla disamina del secondo motivo, come ora osservato, la limitazione al cantiere di SoSSno contenuta nel ricorso per descrizione valeva ai fini identificatori del prodotto che le parti attrici intendevano denunciare come in contraffazione del loro brevetto, ma non può da tale indicazione trarsi anche che esse intendessero dolersi unicamente della contraffazione perpetrata in quel cantiere. La domanda, come già rilevato, è chiaramente rivolta contro tutte le utilizzazioni di quel prodotto UO Elevetor.
La compulsazione del contenuto del ricorso cautelare del 19 aprile 2017 restituisce chiaramente come le qui appellanti, dolendosi del “gioco delle etichette e delle denominazioni commerciali dei prodotti” realizzati dalle convenute, le quali venivano accusate di utilizzare nomi diversi per contrassegnare comunque prodotti in violazione della privativa, rendendo così particolarmente difficile per il titolare del brevetto identificare quali fossero le declinazioni dell'illecito perpetrato. A tal fine le società ricorrenti hanno indicato, fra le altre, la variante del cassero denominato “UO
utilizzato nel cantiere di SoSSno, ma senza limitare a tale specifico cantiere la CP_9 loro pretesa di accertamento della contraffazione.
Ne viene che il secondo motivo è fondato, in quanto non è condivisibile far conseguire alla indicata limitazione del tipo di prodotto denunciato ( come utilizzato CP_12 nel cantiere di SoSSno) anche una riduzione della domanda alla contraffazione perpetrata in quell'occasione.
Né può seriamente dubitarsi, in assenza di diversi elementi, mai compiutamente forniti e comunque non risultanti in causa, della corrispondenza del “ quale CP_12 utilizzato nel cantiere di SoSSno con gli altri prodotti “ commercializzati CP_12 dalle società appellate.
Ne viene che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, va riconosciuta la contraffazione per ogni utilizzo del “UO Elevetor”
In proposito la c.t.u. contabile ha consentito di appurare che “con riferimento a
il margine di guadagno, in relazione al prodotto OL, qualora si Controparte_7
-24- ritenesse di limitare l'esame del prodotto al solo cantiere di SoSSno in CP_12 quanto ritenuto l'unico riferibile ai doc. 73-74 e 83 di parte attrice, ammonta ad euro
168.507,07”, nel mentre, senza la limitazione al Cantiere di SoSSno “il margine di guadagno, in relazione al prodotto costituito dal cassero e dalla base: CP_12 ammonta ad euro 1.174.650,12”(relazione c.t.u. dott. , pag. 129). Per_1
Al pagamento di tale somma (€ 1.117.650,12) dunque, e non già a quello di €
168.507,07 (come opinato dal tribunale: v. pag. 22) vanno in conseguenza condannate in solido le tre società convenute, qui appellate, con riferimento alla contraffazione mediante il prodotto “ . CP_12
Ne risulta un ammontare complessivo, ferme le altre due voci di danno come liquidate dal tribunale (€ 227.054,32 e € 40.758,34), pari a € 1.385.462,78 (in luogo di €
436.319,73), somma al pagamento della quale vanno condannate in solido le appellate- appellanti incidentali, con gli accessori come stabiliti nella sentenza del tribunale, sul punto non attinta da alcuno specifico motivo di appello
Tale importo va dunque liquidato a titolo di danno nella conformazione della retroversione degli utili, in riforma sul punto della impugnata sentenza.
3. Il terzo motivo è infondato, in quanto la mancata liquidazione del danno in riferimento al prodotto “UO OL” è diretta conseguenza dell'accertamento in proposito espletato dal c.t.u., il quale ha constatato “che non risultano vendite del prodotto nuovo OL” (v. relazione dott. , pag. 19). Siffatta radicale carenza probatoria non può venir Per_1 superata, come pretenderebbero le appellanti, dando così atto di eSS, mediante un ricorso a una valutazione equitativa (che richiede la dimostrazione in causa dell'an del danno) ovvero a meccanismi sanzionatori non previsti dal nostro sistema giuridico.
4. Il quarto motivo è infondato.
Innanzi tutto, merita conferma la decisione del tribunale circa l'inapplicabilità della previsione dell'art. 121 c.p.i. ad ogni consulenza tecnica che si venga a svolgere in cause attinenti ai brevetti, dovendosi coerentemente limitarsene l'applicazione alle consulenze brevettuali in senso stretto, ossia quelle che hanno ad oggetto la verifica della validità dei titoli di privativa. L'art. 121 cod. propr. ind. prevede, al comma 5, che
«nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti ...». Ciò, peraltro, in ragione della peculiarità dell'accertamento in materia di proprietà industriale che il legislatore ha tenuto
-25- evidentemente presente, accertamento che richiede la verifica di dati prettamente tecnici tali per cui potrebbe essere rilevante acquisirne anche dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. La previsione si riferisce, per espreSS previsione di legge, alla “materia di cui al presente codice” la quale ricomprende sì anche la liquidazione del danno (v. ad es. art. 125), pur tuttavia, la considerazione della ratio della previsione dell'art. 121 cit. induce a ritenerne limitata l'applicabilità alle sole consulenze “brevettuali” in senso stretto. L'ampliamento alla producibilità della documentazione nell'ambito di tali indagini trova ragione (ma anche limite) nella peculiarità che connota la c.t.u. nell'ambito dei giudizi sulla validità dei brevetti e sulle connesse questioni della interferenza degli altri titoli, rappresentando un paSSggio quasi obbligato di tale contenzioso nel quale la complessità tecnica delle questioni richiede al giudice di avvalersi di ausiliari e l'esito della controversia è molto spesso legato a quanto risultante da tali indagini tecniche.
Proprio tale particolare rilevanza che le consulenze rivestono nei giudizi inerenti alla proprietà industriale danno ragione della previsione di una disciplina appositamente prevista dal legislatore dall'art. 121 co. 5 c.p.i., con l'introduzione di alcune deroghe alla disciplina comune per favorire l'efficienza delle operazioni dell'esperto dell'ufficio.
Il riferimento, in altri termini, va inteso avuto riguardo alla particolarità dell'accertamento tecnico officioso in sede di verifica della validità-invalidità dei brevetti e dell'eventuale contraffazione-interferenza e non può venire esteso anche a quei profili, come quelli risarcitori che qui rilevano, che certamente aSSi spesso si presentano in consimili controversie, ma che non si presentano in termini sensibilmente differenti rispetto a una vastissima serie di controversie risarcitorie.
Ciò posto, va pure condivisa la dichiarazione di inammissibilità della documentazione che la parte qui appellante ha chiesto di poter produrre in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto – anche nella prospettiva dell'ordinaria consulenza tecnica d'ufficio - relativa al fatto costitutivo della domanda, vale a dire al danno.
5. Non è fondato nemmeno il quinto motivo, in quanto all'accertamento della concorrenza sleale non consegue per ciò solo e automaticamente un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello riconosciuto a titolo di danni per la ritenuta contraffazione. Pregiudizio ulteriore del quale, peraltro, non vi è un adeguato riscontro in atti e per la cui dimostrazione neppure è offerta una ammissibile prova.
Va ritenuto pertanto che il tribunale abbia operato una valutazione unitaria e complessiva dei pregiudizi conseguenti alla contraffazione, ivi ricompresi anche quei riflessi di indole
-26- anticoncorrenziale non autonomamente valutabili, considerando sufficiente l'ammontare liquidato. Tanto più tale valutazione merita condivisione alla luce della disposta maggiorazione del danno in questa sede riconosciuta con riferimento al “
[...]
, idonea a ristorare ulteriormente anche tali aspetti dell'illecito accertato. CP_12
b.2) Appello incidentale
1. Il primo motivo denuncia un'omeSS pronuncia, pur dandosi atto che il tribunale, sviluppato il contraddittorio della questione degli effetti della costituzione di parte civile,
“rigettava all'esito l'eccezione con non condivisibile provvedimento del 22-6-2018”.
In quel provvedimento il tribunale ha considerato che il presupposto di applicazione della previsione di cui all'art. 75, co. 1, c.p.p., è l'identità tra le azioni svolte in sede civile e penale e ha ritenuto che tale identità non poteva riscontrarsi nella specie, rilevando che i soggetti erano diversi (persone fisiche in sede penale, persone giuridiche nel presente contendere), così come diverse erano le domande, estese in questo giudizio anche ai profili di concorrenza sleale e ai prodotti “ e “UO OL” (mentre in CP_12 sede penale si discuteva unicamente di “OL” e della contraffazione posta in essere attraverso tale prodotto).
Il motivo sostiene che l'identità discenderebbe dal fatto che in entrambi i giudizi si controverteva della contraffazione al medesimo brevetto e che la domanda di risarcimento “genericamente formulata” doveva “evidentemente” ritenersi comprensiva anche della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile, nel mentre dovrebbe ravvisarsi una “identità sostanziale dei soggetti nei cui confronti erano state formulate le domanda risarcitorie in sede civile prima e in sede penale successivamente” (comparsa di risposta, pag. 33).
Il motivo non ha pregio.
Innanzi tutto, va confermata la ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale nell'ordinanza
22-6-2018 circa l'oggetto del procedimento penale e le richieste svolte con le costituzioni di parte civile, ricostruzione invero neppure attinta da alcuno specifico motivo di impugnazione e comunque pianamente risultante dalla consultazione degli atti di costituzione di parte civile (v. docc. allegati alla memoria depositata in data 7-6-2018 dalle convenute, qui appellate).
Ciò premesso, il motivo - nei termini nei quali è formulato, dandosi cioè espreSSmente atto della necessità di una piena identità delle azioni svolte in sede civile e poi in sede penale ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 75 primo comma c.p.p. (assunto
-27- che del resto riposa su un consolidato orientamento di legittimità: v., fra le altre, Cass. n.
34529 del 27/12/2019) – risulta privo di fondamento, in quanto è vano sostenere una perfetta sovrapponibilità fra le due azioni in presenza di una pacifica diversità quanto ai prodotti in tesi in contraffazione del brevetto (avendo il processo penale avuto riguardo al solo “OL”) e quanto ai soggetti (persone fisiche in sede penale e società in sede civile, al di là di una non meglio precisata “identità sostanziale” che non tiene conto della diversa soggettività giuridica).
Neppure è accoglibile la richiesta, formulata in via di subordine, diretta a diffalcare l'importo del danno liquidato di complessivi € 37.542,79, siccome “già erogato a titolo di risarcimento nell'ambito del procedimento penale, quanto a agli utili del CP_12 cantiere di SoSSno, nulla quanto a nuovo OL, prodotto mai commercializzato e reperito”. Il punto è che si tratta di deduzione priva di qualsivoglia elemento di riscontro circa l'effettivo pagamento della indicata somma, non essendo stati indicati gli estremi del pagamento né la documentazione o altro elemento istruttorio idoneo a darne dimostrazione.
2. Il secondo motivo addebita alla sentenza di primo grado di essere incorsa in una affermazione “illogica e contraddittoria” in quanto, pur dopo aver ritenuto la domanda contenuta nell'atto di citazione determinata, ha considerato che le deduzioni recate nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., rappresentavano delle semplici precisazioni della richiesta iniziale “e non una inammissibile modifica di eSS” (comparsa di risposta, pag.
35).
Il collegio ritiene che la denunciata “contraddittorietà” o “irrazionalità” della motivazione non è in effetti ravvisabile, in quanto è del tutto coerente con la premeSS maggiore esposta dal tribunale. Il primo giudice è partito dalla constatazione che con la domanda iniziale “le società attrici non solo lamentano la contraffazione del brevetto da parte del prodotto OL ma allegano che la commistione tra le società convenute e i relativi prodotti commerciali abbia comportato che il
OL sia stato smerciato e proposto al pubblico indifferentemente anche con il nome di o CP_12
(v. pagg. 14, 15 e ss atto di citazione), con la precisazione che, rispetto ad (oggetto della CP_9 CP_9 sentenza del Trib di Venezia n. 2426/16 e di precedente strumentale procedimento cautelare conclusosi con ordinanza 25.03.2011), era già stato proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.”, desumendo da ciò che
“sin dall'instaurazione del presente procedimento, ha inteso agire al fine di vedere accertata la contraffazione del proprio brevetto non solo da parte di OL ma anche di altri prodotti, comunque denominati (v. in tal senso le conclusioni rese in atto di citazione) realizzati quali varianti di e che la steSS parte convenuta ha CP_9 ammesso essere stati realizzati proprio al fine di superare le criticità accertate nella sentenza Trib Ve n. 2426/16, con comportamento sistematico integrante concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ed al fine di ottenere il
-28- conseguente risarcimento dei danni”.
Il tribunale ha altresì considerato che le attrici avevano dedotto di aver appreso che erano “in circolazione sul mercato … ulteriori varianti dei prodotti e OL (v. pag. 5 CP_9 CP_12 ss ricorso per descrizione) riconducibili alle società del gruppo e tutte riproducenti la medesima CP_6 soluzione inventiva tutelata dal brevetto in titolarità delle attrici” e che, in ragione di ciò, la descrizione era stata «presentata strumentalmente “ad una statuizione risarcitoria che sia integrale ed effettivamente comprensiva di tutti i prodotti in contraffazione del brevetto n. 45703BE2005 (siano essi denominati Elevetor,
UO o Yeni o New Elevetor, Elevetor Tank, UO Elevetor Tank, OL, UO OL” o comunque denominati”».
Il tribunale, a fronte di tali premesse e considerazioni (pienamente coerenti e riscontrate da una corretta interpretazione degli atti delle attrici), ha constatato che, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quella deputata (nel testo in allora vigente) a contenere le “precisazioni e modificazioni delle domande e delle conclusioni già proposte”, la domanda delle attrici «volta ad “- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano dell'articolo OL, UO
OL, o comunque denominato, ovvero di ogni modello di cassero ad altezza regolabile ad essi CP_12 riconducibile e interferente, in particolare, con l' aggancio a forcella di cui al brevetto;
…» non poteva
«considerarsi inammissibile nuova domanda, ma solamente una precisazione del petitum già introdotto in atto di citazione sulla base di fatti secondari nuovi allegati compiutamente già prima del maturare delle preclusioni assertive» (sentenza appellata, pag. 15).
Anche il vulnus al diritto di difesa lamentato dalle parti appellate va in radice escluso, una volta ricondotta l'attività difensiva delle attrici nell'ambito delle previsioni del codice di rito in tema di modificazione e precisazione delle domande, come del resto già notato dal tribunale (“non si ravvede neppure alcuna lesione del diritto di difesa delle convenute, sulle quali gravava
l'onere di svolgere le proprie difese, anche sul piano istruttorio, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma
VI, c.p.c.”).
La richiesta formulata in via subordinata nel motivo in disamina, diretta a far ritenere la ammissibilità della domanda di accertamento negativo della contraffazione del brevetto ad opera dei prodotti e UO OL non appare pertinente alla CP_12 sentenza impugnata, che non reca alcuna pronuncia di inammissibilità al riguardo.
3. Il terzo motivo denuncia che la c.t.u. fatta propria e condivisa dal tribunale sconterebbe dei limiti, come indicato al punto 7.3. della narrativa che precede.
La critica inerente alla valutazione compiuta dal c.t.u. cui si addebita di essersi basata unicamente sulle fotografie prodotte in atti, tali da non consentire l'apprezzamento del numero dei dentini, è già stata oggetto di motivata confutazione da parte dell'esperto
-29- dell'ufficio, il quale ha ritenuto che il numero dei dentini non era dirimente, in quanto essi
– indipendentemente dal loro numero – «insieme alla parte arcuata liscia anteriore formano una forcella adatta ad essere inserita nel bordo superiore di un elemento tubolare. Per lo scrivente ciò è sufficiente a considerare il UO interferente CP_9 con la parte italiana del brevetto EP'816» (cfr. relazione ing. pagg. 52-53). Per_4
Va poi esclusa la denunciata contraddittorietà della sentenza per aver aderito alla ipotesi di contraffazione per equivalenti ravvisata dal c.t.u., ma sulla base di argomenti, che ad avviso delle appellanti incidentali, “prescindono, quando non contraddicono, le argomentazioni fornite dal c.t.u. stesso”.
È sufficiente per avvedersene giustapporre le notazioni sul punto del c.t.u.:
- «l'impresa che utilizza tali casseri può provvedere all'inserimento di chiodi C per bloccare il bordo inferiore di una gamba sulla testa del tubo. In altre parole, quando sono inseriti i cosiddetti chiodi di colore verde, la disposizione di questi a forma arcuata e la disposizione dei dentini piatti D (…) realizza in modo diverso ma sostanzialmente equivalente una forcella aperta verso il basso (…)»; «Lo scrivente ritiene irrilevante il fatto che i cosiddetti “chiodi verdi” poSSno essere inseriti o vengono inseriti dall'utilizzatore anziché dal produttore, in quanto è chiaro che il produttore fornisce un cassero pronto per ricevere tali chiodi verdi e quindi per realizzare una forcella avente la steSS funzione rivendicata dal brevetto» (relazione ing. pagg. 41-42); Per_4 con la motivazione spesa in proposito dal primo giudice a pagina 16 s.:
«In presenza di soluzione del medesimo problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza è stata, quindi, correttamente individuata dal CTU una fattispecie di contraffazione per equivalente secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di merito richiamata dallo stesso CTU che di legittimità.
In tema di brevetti per invenzioni industriali, infatti, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005 (inserito dal d.lgs.
n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espreSSmente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che poSSno assolvere alla steSS funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la steSS via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 120 del
04/01/2022; Sez. 1 - , Sentenza n. 21405 del 14/08/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 2977 del 07/02/2020)».
Vi è pertanto piena coerenza con quanto opinato dall'esperto dell'ufficio e non si ravvisa la ipotizzata contraddittorietà della motivazione nei termini denunciati dalle appellate- appellanti incidentali, in disparte il rilievo che la lettura della pronuncia n. 120/2022
-30- fornita dalle appellanti incidentali (ossia come esigenza di utilizzare al fine della verifica della contraffazione per equivalente del c.d. triple test) non trova riscontro nella motivazione della ricordata sentenza.
4. Il quarto motivo è privo di pregio.
Non si tratta, come pretenderebbero di sostenere le appellanti incidentali, di impedire loro “i nomi commerciali che ritengono più consoni … per effetto di una contraffazione accertata su di un singolo prodotto oggetto della sentenza n. 2426/16”, in quanto ciò che il tribunale ha rilevato è l'uso strumentale e confusorio dei nomi commerciali utilizzati dalle appellanti incidentali per indicare prodotti già riconosciuti come contraffattivi, nell'intento di avvalersi dell'avviamento indebitamente acquisito dalle prime versioni dei prodotti e OL, attraverso l'immissione in mercato di seconde versioni CP_9 indicate come “nuove” declinazioni del medesimo prodotto. L'inibitoria si basa, dunque, sull'accertamento dell'utilizzo delle originarie denominazioni (“ – “OL”) in CP_9 abbinamento all'aggettivo “nuovo” per cercare di continuare a sfruttare l'avviamento dei primi casseri già giudicati in contraffazione, mantenendone inalterata la denominazione commerciale centrale e replicandone, al contempo, le caratteristiche tecniche riconosciute come interferenti con la privativa industriale qui azionata.
Quanto alla doglianza incentrata sul compimento nel territorio turco degli atti di concorrenza sleale, è sufficiente, per evidenziarne l'infondatezza, richiamare l'insegnamento di legittimità secondo il quale «In materia di atti di concorrenza sleale transfrontaliera (…) si applicano le norme repressive nazionali in base alle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, siccome l'illecito anticoncorrenziale è regolato dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l'evento dannoso» (Cass. civ., 2022, n. 36113). Risulta pertanto dirimente verificare che gli effetti della denunciata concorrenza sleale si sono Cont prodotti integralmente in Italia, dove operano e e dove hanno Parte_1 allegato di aver subito il danno del quale hanno richiesto il ristoro.
5. L'ultimo motivo, con il quale si sostiene l'erroneità delle sanzioni accessorie irrogate dal tribunale ai capi da 4 a 7 del dispositivo in conseguenza della scadenza a far data dal
2-9-2020 del brevetto è parzialmente fondato.
Non è fondato con riferimento alla dedotta impossibilità di disporre in linea generale l'inibitoria per la mera scadenza del brevetto nelle more del giudicio, ma è fondato nella parte in cui richiede che si tenga conto di tale fatto ai fini della pronuncia di inibitoria e di
-31- distruzione dei prodotti in contraffazione.
La scadenza nelle more (2-9-2020) del brevetto, se, come ora detto, non vale di per sé a rendere perciò solo non adottabile la pronuncia di inibitoria, esige che la steSS sia conformata tenendo presente il sopraggiunto venir meno del titolo brevettuale che è il presupposto non solo della contraffazione, ma anche della attività di concorrenza sleale che proprio con la violazione di quel brevetto si è venuta a realizzare.
Va, dunque, in accoglimento della relativa richiesta veicolata con il motivo in esame, stabilito che l'inibitoria va limitata sino al 2 settembre 2020.
La scadenza del brevetto impone, inoltre, di stabilire che la previsione di una penale per ogni violazione, da riferirsi all'inibitoria di cui al capo 4) della sentenza appellata, va coerentemente circoscritta al 2-9-2020.
Il venir meno del brevetto non comporta invece perciò solo l'illegittimità della condanna alla pubblicazione della sentenza, che peraltro può trovare titolo anche ai sensi dell'art. 2600, co. 2, c.c. (Cass. 5722/2014: «in tema di concorrenza sleale, l'ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare del marchio»; Cass. 11362/2022 estende il principio all'ipotesi della pubblicazione di cui all'art. 126 c.p.i.). La perpetrata contraffazione e il compimento dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2599 c.c. valgono pertanto a rendere legittimo l'ordine del tribunale così come la già avvenuta effettuazione di tale pubblicazione.
Con riguardo alla pronuncia con la quale il tribunale ha disposto la “attribuzione in proprietà alle attrici ex art. 124, comma 4, d. lgs. 30/2005 dei beni, dei mezzi di produzione e del materiale pubblicitario-comunicativo” con autorizzazione delle attrici “a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n. 3, d.lgs.
30/2005” (capo 5. del dispositivo), va rilevato che si tratta di statuizione non del tutto chiara, in quanto i riferimenti normativi e le concrete statuizioni adottate non risultano pienamente coerenti.
Mette conto ricordare che il comma 3 dell'art. 123 c.p.i. prevede che “Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione ...”.
Il comma 4 del c.p.i. stabilisce che “Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi
-32- specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso fermo restando il risarcimento del danno”.
La statuizione concretamente adottata dal tribunale ha disposto, da un lato, la
“attribuzione in proprietà” prevista dal comma 4 dell'art. 124 c.p.i., dall'altro ha autorizzato “l'attrice a procedere alla loro distruzione, con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n. 3, d. lgs. 30/2005”, così compiendo una sovrapposizione fra le ipotesi rispettivamente previste dai commi terzo (e non n. 3) e quarto dell'art. 124 c.p.i.
Siffatta statuizione, anche a prescindere dalla non chiara sua formulazione, va riformata, in accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo di appello incidentale, in quanto, in ogni caso, si tratta di pronuncia che il tribunale ha a chiare lettere posto quale conseguenza della accertata contraffazione, come reso palese anche dal richiamo della relativa disciplina normativa, onde, venuto meno il brevetto – scaduto nel 2020 – deve ritenersi non più sussistente il presupposto per l'adozione di tali statuizioni accessorie alla contraffazione.
Tali misure di natura restitutoria hanno invero la funzione di eliminare la disponibilità dei beni materiali in capo al contraffattore e di precludergli così la loro destinazione al mercato. Una volta venuta a scadenza la privativa non può pertanto disporsi l'assegnazione in proprietà, quand'anche si tratti di beni prodotti anteriormente. A seguito della scadenza del brevetto, infatti, quei beni possono essere in via generale liberamente allocati sul mercato, onde non sussiste l'esigenza sottesa alla previsione della distruzione.
La conclusione raggiunta è rafforzata dalla disamina della previsione del quinto comma dell'art. 121 c.p.i., dove è chiaramente correlata la misura del sequestro “fino all'estinzione del titolo” degli oggetti e dei mezzi in contraffazione (evidentemente realizzati durante la vigenza del sequestro).
Ne viene che va disposta la riforma in parte qua della sentenza appellata con rigetto della domanda di assegnazione in proprietà (l'unica effettivamente formulata dalle parti attrici:− ordinare l'assegnazione in proprietà alle attrici di tutti gli articoli in contraffazione con i brevetti di causa che dovessero ancora sussistere all'atto della sentenza di condanna, così come di ogni strumento specificamente dedicato alla produzione di detti articoli (come gli stampi), nonché di tutto il materiale pubblicitario generalmente inteso e relativo o includente i medesimi prodotti”).
c) Istanze istruttorie
1. Devono rigettarsi le istanze istruttorie formulate da parte appellante. In particolare, con riferimento alla richiesta di rinnovo della CTU contabile, previa ammissione di produzione
-33- documentale, si rinvia a quanto argomentato in ordine al quarto motivo d'appello. Quanto alla richiesta dell'ordine di esibizione a carico delle convenute delle scritture contabili, al rinnovo di CTU tecnico-brevettuale, alla prova per testi e all'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, le richieste risultano superflue rispetto alla definizione dei fatti di causa.
2. Parimenti, si dichiara inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte convenuta, considerata la non pertinenza dei capitoli di prova a) e b), la genericità dei capitoli c) e d)
e la superfluità dei capitoli di prova da e) a g).
3. Si rigettano quindi anche le istanze di ammissione a prova contraria.
d) Conclusioni e spese.
1. In definitiva, l'appello principale va accolto limitatamente al secondo motivo e l'appello incidentale limitatamente al quinto motivo per la parte concernente le misure accessorie in correlazione alla scadenza del brevetto.
In parziale riforma della sentenza appellata il danno in favore delle parti appellanti va liquidato in € 1.385.462,78 anziché nel minor importo riconosciuto dal tribunale, vanno diversamente modulati gli ordini di inibitoria e la previsione della penale, da commisurarsi temporalmente sino alla data di scadenza del brevetto, mentre va respinta la domanda delle attrici diretta all'assegnazione in proprietà ex art. 121 co. 4 c.p.i.
Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate compensate nella misura di un quarto, mentre per i residui tre quarti esse devono seguire la prevalente soccombenza delle parti appellate.
Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado non sussistono motivi per non confermare quella adottata dal tribunale.
Con riguardo alle spese del presente grado, esse vanno liquidate con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile
(media complessità), in riferimento alle fasi effettivamente espletate in questo grado per le quali vi sia la richiesta della parte (v. nota spese 28-5-2025) e tenuto conto del numero delle parti.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e CP_2
e da ,, e Parte_1 CP_3 Controparte_5 avverso la sentenza n. 595/2023 del tribunale di Venezia, sezione Controparte_7 specializzata impresa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto
-34- conferma, e in parziale accoglimento dei predetti appelli, così decide:
1.) condanna ,, e in CP_3 Controparte_5 Controparte_7 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, fra loro in solido, a pagare a titolo di risarcimento del danno alle parti appellanti e CP_2 [...]
la somma di € 1.385.462,78 (in luogo di € 436.319,73 come Parte_1 stabilito al capo 3. della sentenza appellata) oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
2.) stabilisce il termine del 20 settembre 2020 dell'inibitoria di cui al capo 4) della sentenza appellata;
3.) stabilisce che la penale di cui al capo 6) della sentenza appellata riguarda l'inibitoria prevista dal capo 4) della sentenza del tribunale come limitata al capo che precede;
4.) respinge la domanda di e diretta alla CP_2 Parte_1 attribuzione in proprietà ex art. 124 d. lgs. 30/2005;
5.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per la quota di 1/4;
6.) dichiara tenute e condanna, fra loro in solido, ,, CP_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_5 Controparte_7 pro tempore, a rifondere a e i residui tre CP_2 Parte_1 quarti di tali spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura taSSta dal tribunale nella sentenza appellata, e, quanto al presente grado, in €
13.406,90 per compenso, € 1.581,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-35-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Gabriella Zanon - consigliere - dott. AleSSndro Rizzieri - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 10 novembre 2023 promoSS con atto di citazione da
(C.F. e P.IVA ), con sede in Gorgo al Monticano Parte_1 P.IVA_1
(TV), Via Postumia Centro n. 49, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore DO. Controparte_1
e
(C.F. e P.IVA , con sede in Gorgo al Monticano (TV), Via XXV CP_2 P.IVA_2
Aprile n. 16, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore DO. Controparte_1
Rappresentate, difese e domiciliate dagli Avvocati Sergio Francini (C.F.
; pec: e Gherardo C.F._1 Email_1
Piovesana (c.f. ; pec: C.F._2
. Email_2
Appellanti/attori in primo grado contro
, (C.F. e P.IVA , in persona del Legale rappresentante CP_3 P.IVA_3 pro-tempore, Sig.ra , con sede in Grantorto (PD), Via Martiri della Libertà, n. CP_4
6/8
e
(C.F. e P.IVA , in persona del Legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore Ing. , con sede in Grantorto (PD), Via Martiri CP_6 della Libertà, n.7
-1- e
(C.F. e P.IVA , in persona del Legale Controparte_7 P.IVA_5 rappresentante pro-tempore, Sig. , con sede in Padova, Via Santa Lucia, CP_8
n.51.
Rappresentate, difese e domiciliate dall'Avv. AL VI (C.F.
: pec: con studio sito C.F._3 Email_3 in Padova, Via Dante n. 31.
Appellate/convenute in primo grado
*
Oggetto: Appello per la parziale riforma della sentenza n. 595/2023 emeSS dal
Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il
03/04/2023, non notificata, resa a definizione della causa civile RG 11796/2016.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parti appellanti:
“Voglie l'intestata Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio di primo grado, respinta ogni diversa e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei spiegati motivi di appello parzialmente revocare e/o riformare per i capi e punti qui impugnati la sentenza del Tribunale di Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, n. 595/2023, pubblicata il 03.04.2023, non notificata
e resa nel giudizio rubricato al R.G. n. 11796/2016, e per l'effetto, così giudicare, in accoglimento integrale delle conclusioni precisate nel primo grado di giudizio e che qui si riportano e ripropongono: .”
- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano degli articoli denominati “OL”,
“UO OL”, “UO Elevator”, o comunque denominati, ovvero di ogni modello di cassero ad altezza regolabile ad essi riconducibile e interferente, in particolare, con
l'aggancio a forcella di cui al brevetto;
- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui è causa, responsabili altresì di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
-condannare le medesime controparti al pagamento in solido dei danni tutti, diretti ed indiretti, patiti e patiendi, conseguenti agli illeciti di cui ai punti che precedono, ivi compresi il danno all'immagine ed il danno morale, anche mediante la retroversione degli utili, ex art. 125 c.p.i., per la parte in cui detto importo dovesse eccedere il lucro ceSSnte
-2- patito dalle attrici, il tutto per un valore non inferiore ad € 3.000.000,00 o per la somma, maggiore o minore, che dovesse risultare agli esiti della causa o, in alternativa, che il
Tribunale ritenesse equo liquidare;
- ordinare l'assegnazione in proprietà alle attrici di tutti gli articoli in contraffazione con i brevetti di causa che dovessero ancora sussistere all'atto della sentenza di condanna, così come di ogni strumento specificamente dedicato alla produzione di detti articoli
(come gli stampi), nonché di tutto il materiale pubblicitario generalmente inteso e relativo
o includente i medesimi prodotti;
- inibire alle parti convenute l'uso della dizione “Elevator” e “OL” in qualunque forma quale marchio, anche di fatto e/o quale nome commerciale per contraddistinguere prodotti per l'edilizia;
-inibire alle controparti la fabbricazione ed il commercio di tutto quanto riconducibile ai prodotti di cui è causa, inibendo altresì l'utilizzo di tali prodotti, anche sotto forma di fotografie, riproduzioni, case history o sotto qualsivoglia forma, in qualsiasi attività e con qualsiasi mezzo, ivi compresa la rete informatica ed i rispettivi siti internet;
- inibire alle convenute la prosecuzione di ogni ulteriore attività contraffattiva e concorrenzialmente sleale quali quelle di cui ai fatti di cui è causa, imponendo alle convenute una penale non inferiore a € 1.000,00 per ogni violazione successivamente constatata e/o per ogni giorno di ritardo, anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
-disporre la pubblicazione dell'emenda sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, anche nella versione online (Il Corriere della Sera ed Il Sole 24 ore) e su due riviste specializzate del settore, per almeno due volte e per estratto, con caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti in grassetto e su due colonne, a cura delle attrici ma a spese delle convenute (con diritto delle attrici di ripetere le spese dietro sola presentazione di ricevuta), quale strumento atto ad evitare il protrarsi degli effetti confusori e sviatori delle condotte lamentate in narrativa;
-ordinare alle controparti la pubblicazione per estratto della emananda sentenza nei loro rispettivi siti internet, in tutte le versioni linguistiche per cui gli stessi risultano attivi, alla pagina delle news con spazio non inferiore al 60% dell'area visualizzabile e con caratteri conformi almeno per dimensioni a quelli in uso nei rispettivi siti, il tutto per almeno 30
(trenta) giorni consecutivi, imponendo alle convenute una penale non inferiore ad
€15.000,00, o nella misura ritenuta equa allo scopo dal Giudice, per ogni giorno di ritardo nel disporre la richiesta pubblicazione dal dì di effettiva cogenza del comando e/o per
-3- ogni giorno di mancata pubblicazione nei siti internet delle controparti in tutte le versioni linguistiche attive;
- confermare e convalidare in via definitiva le statuizioni cautelari di inibitoria disposte e disponende;
- con vittoria di diritti, spese ed onorari della precedente fase di primo grado e cautelare colà svolta in corso di causa, ivi comprese quelle sostenute per il neceSSrio ricorso all'assistenza tecnico/brevettuale e tecnico/contabile dei propri CTP, e che includano quelle sostenute per l'assistenza nel Giudizio di CaSSzione RG n. 27546/2019 come da ordinanza dimeSS sub doc. 117;
In via istruttoria
Si insiste nelle istanze istruttorie già formulate in primo grado, laddove non già accolte, e precisamente:
- acquisire nel presente procedimento i fascicoli delle fasi cautelari svolte ante causam
(R.G. 6034/2016) e in corso di causa (R.G. 11796-1/16), comprensivi di verbali, ogni documento a questi allegato e la documentazione contabile e commerciale acquisita in esecuzione delle misure ivi disposte;
- disporre l'ordine di esibizione a carico delle convenute e riferito a tutte le scritture contabili (fatture di vendita, ddt, offerte commerciali, etc) e commerciali (offerte, depliant, brochure, listini prezzi, disegni e progetti, etc.) relative ai prodotti tutti per cui è causa, ove ciò si riveli neceSSrio ai fini della ricostruzione compiuta delle singole voci di danno domandate e non risulti esaustivo quanto acquisito in via cautelare;
-revocare e/o modificare l'ordinanza del 17.02.2020 e per l'effetto riconoscere alle esponenti il diritto di produrre in corso di CTU la documentazione contabile utile alla ricostruzione del danno patito secondo il criterio del mancato guadagno a seguito della condotta illecita avversaria;
-disporre CTU contabile, anche sulla base della documentazione acquisita nel corso delle disposte e disponende misure cautelari, ante causam e in corso di causa, perché sia accertato e determinato il danno patito dalle attrici per i fatti di cui è causa, per il profilo contraffattivo e per quello concorrenziale, tenuto conto del lucro ceSSnte, del mancato guadagno ma anche degli utili realizzati dalle parti convenute nella misura in cui dovessero eccedere l'ammontare del danno patito dalle attrici ex art 125 c.p.i., nonché di tutte le ulteriori voci di danno meglio dedotte in atti, ivi compresi quello di immagine e di natura morale;
-4- -per mero scrupolo difensivo, per l'eventualità che l'Ill.mo G.I. non ritenga bastevole quanto già accertato, si chiede disporsi CTU di natura tecnico brevettuale volta ad accertare che i prodotti avversi di cui è causa siano in contraffazione del brevetto qui azionato, nonché che detta contraffazione, così come realizzata nelle diverse declinazioni da parte delle convenute, sia la reiterazione sotto il profilo tecnico delle violazioni già accertate;
• - ove non fosse ritenuta sufficiente la mole documentale prodotta, si chiede di essere ammessi alla seguente prova per testi, ferma l'evidenza dei documenti già prodotti:Vero che in occasione delle operazioni di descrizione del 22 giugno 2016, eseguite nell'ambito del procedimento cautelare RG n. 6034/16 – Tribunale di
Venezia, le fatture di di cui venne chiesta l'esibizione furono CP_7 trasmesse e quindi rese disponibili dalla CP_3
Si indicano a testi l'Ufficiale Giudiziario procedente DO.SS , Testimone_1 presso l'Unep del Tribunale di Padova.
- Si chiede in ogni caso che sia disposto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti convenute sui seguenti quesiti:
1. Indichi quale è l'origine e come è costituita la rete di produzione e distribuzione dei prodotti di cui è causa.
2. Indichi il nome e l'indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori, dei grossisti, dei dettaglianti e di ogni altro detentore dei prodotti di cui è causa.
3. Indichi le quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute od ordinate, oltreché il prezzo dei prodotti di cui è causa.-nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile uno o più dei capitoli per la prova testimoniale invocata dalle controparti, si chiede di essere ammessi alla prova contraria su tutti i capitoli avversari e con i medesimi testi, nonché sul seguente capitolo di prova:
• vero che nel corso delle operazioni peritali del 17.06.2016 presso la CP_3 macchina ai cui piedi erano accatastati i casseri fotografati con il termine
“NUOVO” era inattiva?
Si indica quale testimone per tale capitolo l'Ing. . Tes_2
In ogni caso
Con integrale rifusione delle spese di lite oltre accessori di legge, del presente grado di giudizio.”
-5- Per parti appellate:
“In via pregiudiziale:
1) dichiarare inammissibile l'appello avversario, per carenza di interesse ad impugnare, in quanto le Appellanti non sono parti soccombenti né formali, né sostanziali e quanto alla domanda di inibitoria sull'uso dei nomi commerciali e OL anche perché CP_9 non collegata ad alcuna domanda principale;
2) dichiarare inammissibile l'appello avversario ex art.348 bis c.p.c., in quanto le censure mosse alla sentenza di primo grado sono inconferenti rispetto al decisum di cui alla sentenza n.595/2023;
Nel merito:
3) In principalità: respingere integralmente tutti i motivi enunciati nell'appello avversario nel merito, in quanto infondati in fatto e in diritto;
4) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo n. 1) dichiararsi
l'improcedibilità dell'azione ex art. 75 c.p.p. nei confronti di e di CP_3 CP_7 er i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento;
[...]
5) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 2) dichiarare l'inammissibilità delle domande tutte formulate dalla Attrici con la memoria ex art. 183, 6, n.1 cpc in relazione a “UO OL”, alle foto (doc.ti 73, 74 e 83 ) del c.d. cantiere di SoSSno.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, dichiararsi l'ammissibilità ell'accertamento negativo di contraffazione della caSSforma UO in catalogo dal 2011 così CP_9 come richiesto nel primo grado di giudizio, con ogni conseguente provvedimento;
6) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 3) riformare la sentenza impugnata escludendo la contraffazione del brevetto per mano di OL, UO OL
e foto del c.d. cantiere di SoSSno, con ogni conseguente pronuncia e statuizione;
7) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 4), riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda di accertamento della concorrenza sleale per le motivazioni tutte di cui in parte narrativa;
8) In via di appello incidentale: in accoglimento del motivo 5) ed in riforma della sentenza impugnata, rigettare la condanna alle sanzioni accessorie di cui ai punti da 4) a 7) del dispositivo per i motivi in narrativa;
per l'effetto, accertato l'intervenuto pagamento in favore di dell'importo complessivo di € 197.760,00 a titolo di rimborso delle CP_10 spese della eseguita pubblicazione per estratto, condannare le Appellanti principali alla restituzione di tale somma, maggiorata di interessi sino al saldo;
inoltre, preso atto
-6- dell'ulteriore pubblicità data da alla sentenza 595/23, non autorizzata e CP_11 non rispettosa dei canoni della neceSSria correttezza e continenza, disporre le misure di riparazione che saranno ritenute idonee in favore delle Appellate, inclusa l'eventuale contropubblicazione;
9) In ogni caso: Concedere alle società Appellate il favore integrale di spese, competenze
e onorari del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria
A) Respingere integralmente le istanze istruttorie formulate dalla parte Appellante;
B) Nella denegata ipotesi che la Corte ritenga di ammettere l'integrazione di CTU contabile ex adverso richiesta, disponga l'acquisizione anche dei documenti offerti dalle
Appellate alla DO.SS , egualmente esclusi con l ordinanza del 17.2.2020; Per_1
C) Ammettere occorrendo prova per testi sulle circostanze:
a) Vero che nel corso del 2015 ha commissionato a CP_3 Parte_2 esclusivamente modifiche relative al sistema di aggancio laterale cassero-cassero dello stampo UO Elevetor, oltre alle manutenzioni ordinarie sullo stampo stesso relative al ripristino di profili usurati a causa dell'utilizzo nello stampaggio di plastica riciclata;
b) Vero che le fatture n. 125/31/07/2015 e n. 93/30/06/2016 si riferiscono Parte_2 alle modifiche al solo sistema di aggancio laterale cassero-cassero dello stampo UO
CP_9
c) Vero che nel corso della descrizione effettuata presso il CT incaricato con Parte_2
l'ausilio di tutti gli altri consulenti ammessi, chiese ed ottenne di verificare sui macchinari della steSS l'esistenza di file di lavorazione relativi alla modifica dello Parte_2 stampo UO Elevetor con la realizzazione di dentini laterali configuranti un aggancio a forcella, senza nulla trovare;
d) Vero che l'Ing. , CT designato in sede di descrizione dal Tribunale di Venezia, Tes_2 nel giugno del 2016 si recò presso gli stabilimenti produttivi di e alla CP_3 CP_5 ricerca di stampi e casseri aventi il contestato aggancio a forcella e che lo stesso rinvenne oltre allo stampo del OL già sottoposto a sequestro penale, il solo stampo del cassero riscontrando che tale stampo era privo dell'aggancio a CP_12 forcella cassero-tubi;
e) Vero che nel maggio 2015 la società ABS Yapi Elemanlari venne contattata dal
del nuovo aeroporto di Istanbul per un'offerta relativa ai casseri da utilizzare CP_13
-7- per la realizzazione della pavimentazione dei terminal;
f) Vero che la società ABS Yapi Elemanlari, distributore per la Turchia per e CP_14
commissionò a uno studio di fattibilità e che la steSS realizzò i CP_7 CP_3 calcoli strutturali volti a dimostrare l'utilizzabilità dei casseri per la realizzazione dei pavimenti areati dei terminal dell'aeroporto al posto dell'utilizzo di sabbia di riempimento;
g) Vero che il Consorzio del nuovo aeroporto di Istanbul chiese ripetutamente ad ABS
Yapi offerte al ribasso per la fornitura dei casseri e che l'ultima offerta di fu di € CP_3
2.301.750,00, mentre invece l'offerta finale di fu di € 1.439.175,00. Si indicano a Pt_1 testi: Testi 1) sui capitoli a, b e c;
Testimone_4
2) Ing. sui capitoli a, b, c, e, f e g;
CP_15
3) Ing. sul capitolo d;
Tes_2
4) Ing. sul capitolo c;
Persona_2
5) Ing. sui capitoli e, f e g;
Tes_5
6) Sig. sui capitoli e, f e g. CP_16
Nonché, a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie delle Appellanti: Cont 1) Vero che il catalogo prodotto da – doc. n 45 e il sito internet di cui agli Pt_1
Cont screen shot doc. 46 – 64 – sono stati elaborati per il mercato turco dalla Pt_1 ditta ABS Yapi Elemanliari e che la denominazione dei singoli casseri è opera esclusiva del distributore CP_17
Si indicano a testi: Sig. Sig. , Sig. .D) Si chiede Tes_6 Tes_5 CP_15 altresì che il Tribunale Voglia disporre la traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti (limitatamente ai n.ri 19-24) e qui di seguito indicati ai sensi degli artt.li 122 e 123 cpc.
E) Si chiede parimenti che venga nominato un traduttore per l'assunzione del teste
[...] ai sensi degli artt.li 122 e 123 cpc.” CP_16
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione e onvenivano in giudizio CP_2 Parte_1 avanti il tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, CP_3
e affinché ne fosse accertata e
[...] Controparte_18 Controparte_7 dichiarata la responsabilità per contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano
-8- degli articoli denominati “OL”, “UO OL”, “ , o comunque CP_12 denominati, nonché per compimento di atti di concorrenza sleale, in violazione dell'art. 2598 c.c., con le conseguenti condanne risarcitorie ed inibitorie.
1.1. Le attrici deducevano di essere tra i maggiori operatori del settore dei prodotti in plastica per l'edilizia e, in particolare, di aver ideato e commercializzato il prodotto
“Atlantis”, articolo corrispondente al brevetto nazionale 45703BE2005, originato da
EP1092816B1, al fine di porre rimedio ai vincoli di utilizzo del cassero capostipite Iglù®, potendo trovare applicazione senza limiti in altezza, grazie ad una particolare struttura che gli consente di essere accoppiato a gambe di altezza variabile.
1.2. Inoltre, precisavano l'esistenza di una stretta connessione tra l'azione in corso ed un precedente giudizio già definitosi con sentenza n. 2426/2016 dell'08/09/2016 del
Tribunale di Venezia, sez. specializzata d'Impresa (R.G. n. 3208/2011), in cui veniva accertata, all'esito di CTU, la contraffazione del medesimo titolo di privativa azionato
(oltre ad altro brevetto) imputata al prodotto “ di ed il compimento di CP_9 CP_3 atti di concorrenza sleale. Nella specie, il prodotto di era caratterizzato CP_9 CP_3 da una conformazione a forcella in grado di consentire l'accoppiamento mediante innesto/vincolo tra il cassero e i bordi superiori delle gambe tubolari. Il giudizio si concludeva con la soccombenza non solo di ma anche di CP_3 CP_5 CP_5
e (oggi fallita), società strettamente legate tra loro quali parti di un unico CP_19 gruppo imprenditoriale.
1.3. Rispetto al giudizio de quo, le attrici riferivano di aver appreso, in occasione di una importante trattativa per l'aggiudicazione di una commeSS da eseguirsi in Turchia, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo aeroporto di Istanbul, che la società
che pure si stava proponendo per l'aggiudicazione, pubblicizzava sul Controparte_7 proprio sito internet il prodotto “OL”, con reiterata violazione del proprio brevetto nazionale 45703BE2005. Tale prodotto, veniva definito infatti come “un sistema combinato di casseri che permette la realizzazione di vespai ventilati di altezze variabili da 70 cm fino ad un massimo di 200 cm. GOLIATH è composto da un cassero che si aggancia ai tubi in PVC di diametro 125 mm, poggianti a terra tramite un piedino ad incastro”.
Le attrici deducevano di aver scoperto, sulla base di una serie di indici - relativi alla coincidenza delle sedi legali e operative, alla distribuzione delle quote di partecipazione, al rapporto di coniugio esistente tra gli amministratori delle rispettive società e alla
-9- titolarità in capo alla del marchio “OL” - che la era CP_3 Controparte_7 anch'eSS riconducibile al (e quindi anche a e a CP_11 CP_3 CP_5
). CP_19
Quanto dedotto era stato confermato dalle controparti del giudizio cautelare, laddove la aveva ammesso di essere un'azienda nata “per offrire ai clienti di CP_7 CP_3 una linea di prodotto economica” e che era quindi presente sul mercato quale “secondo brand del cd. , tanto che “la collaborazione tra e Parte_3 CP_7 CP_3
è da sempre evidente e palese a tutti”. Inoltre, che aveva spiegato intervento CP_3 volontario nel giudizio cautelare, aveva ammesso di essere proprietaria dello stampo dedicato alla versione OL.
Secondo la ricostruzione attorea, quindi, commercializzava prodotti in CP_7 Cont evidente contraffazione del brevetto di titolarità di e , ponendo in essere CP_20 la steSS identica condotta già inibita a ma presentandosi come soggetto CP_3 formalmente terzo e ciò per consentire di fatto al gruppo societario di eludere l'ordine dell'Autorità Giudiziaria per non perdere i vantaggi concorrenziali (illeciti) direttamente conseguenti dal continuo sfruttamento del brevetto delle attrici.
Le attrici riferivano che tali fatti avevano già visto l'intervento della Procura presso il
Tribunale di Padova, che con decreto aveva disposto il sequestro preventivo dei “beni strumentali neceSSri alla produzione del bene commerciabile OL da parte di
(in particolare stampi e documenti)”. Controparte_7
All'esito del giudizio cautelare ante causam, veniva emeSS ordinanza di inibitoria nei confronti di in data 14.10.2016, in accoglimento del ricorso. CP_7
1.4. Le attrici introducevano quindi il giudizio di merito presso il Tribunale di Venezia, al fine di vedere riconosciute le proprie ragioni in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi, in forza della commercializzazione del prodotto OL, in contraffazione dei titoli di proprietà delle attrici, con comportamento integrante condotta posta in essere in aperta violazione dell'ordine di inibitoria già emesso nel precedente contenzioso citato.
Sul punto, ritenevano già ampiamente provati i fatti costitutivi delle proprie pretese, giuste le numerose indagini svolte nel contraddittorio delle parti che avevano acclarato, senza smentita, sia la validità dei brevetti azionato, sia la contraffazione del prodotto
Elevetor/OL. Cont
1.5. Soggiungevano che la validità del brevetto era stata accertata, oltre che dall , nel corso del giudizio cautelare promosso avanti il Tribunale di Venezia, n. 5012/2010
-10- RG, ed era stata confermata dalla sentenza del successivo giudizio di merito n.
3208/2011 RG, nonché nel corso del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Padova.
1.6. Le parti attrici lamentavano gli illeciti di contraffazione di brevetto e concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., aggravate dalla dolosità della condotta.
1.6.1. In particolare, deducevano, quanto al primo aspetto, che il prodotto “OL” si distingueva per aspetti meramente formali dal prodotto “Elevetor” di che a suo CP_3 tempo era stato giudicato in contraffazione, mentre possedeva gli elementi strutturali
(presenza di struttura a forcella per l'innesto della parte superiore dei tubi con le quattro estremità d'angolo del cassero) caratterizzanti il brevetto 45703BE2005 oggetto di tutela.
Inoltre, la dolosità della condotta sarebbe stata comprovata dalla consapevolezza dell'esistenza dei brevetti in proprietà delle attrici e dall'aver reintrodotto nel nuovo prodotto “OL” la struttura a forcella, che aveva nel 2011 rimosso CP_3 dall'“ , per poter uscire dall'ambito di protezione delle privative, così come CP_9 indicato dal CTU dell'epoca.
1.6.2. Le attrici lamentavano che la violazione delle privative costituisse comportamento contrario ai principi di correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda ex art. 2598 c.c., evidenziando come l'attività del avesse comportato Parte_3 anche uno svilimento dell'immagine delle società attrici, nonché ad un depauperamento delle possibilità di profitto, avendo sistematicamente commercializzato i prodotti a prezzi inferiori a quelli offerti dalle esponenti, ingenerando l'idea nei consumatori che il reale valore commerciale dei beni fosse quello imposto dalle controparti.
Sotto altro profilo, doveva ritenersi integrare la fattispecie di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, c. 1, n. 3) c.c., il tentativo di di ingenerare confusione nel CP_3 pubblico di riferimento utilizzando il marchio per individuare il prodotto “ CP_9 [...]
, con ciò chiedendo che fosse inibito alle convenute l'utilizzo del marchio CP_12
“ per designare e proporre sul mercato i propri casseri. CP_9
1.7. Ferma la richiesta di determinazione della somma dovuta a titolo di penale proposta avanti il Giudice che aveva emesso l'ordinanza violata, chiedevano la condanna al risarcimento del danno, oltre alla retroversione di tutti gli utili maturati dalle controparti, per la parte eccedente i danni da liquidarsi o comunque in alternativa ad essi, per valore non inferiore a €3.000.000,00 o per somma maggiore o minore che il giudice ritenesse di dover liquidare, e l'assegnazione in proprietà dei prodotti in contraffazione, dei mezzi
-11- destinati alla loro realizzazione, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Nella specie, le attrici evidenziavano che, tenuto conto delle perdite legate al solo prodotto Atlantis, esse aveva perso utili per non meno di € 550.000,00 o €850.000,00, considerando anche le vendite infragruppo. Cont Quanto al danno all'immagine, e avevano subito uno svilimento della CP_20 Cont propria azienda e degli investimenti in termini di privative, avendo acquistato per €
2.420.000,00 il compendio della fallita , nel quale erano inclusi i brevetti della Pt_1 fallita (tra cui quello oggetto di causa) e vedendo, a causa delle condotte del
[...]
ridimensionata la sua profittabilità. Pt_3
Inoltre, la partecipazione di nella competizione per l'assegnazione della CP_7 commeSS relativa al nuovo aeroporto di Istambul, aveva costretto le attrici a ridurre l'offerta iniziale da € 2.585.400,00 a € 1.439.175,00, con una perdita del fatturato pari a €
1.146.225,00 e di guadagno di € 860.000,00 circa.
Le attrici chiedevano che nella liquidazione del danno si tenesse ulteriormente in considerazione il fatto che la condotta illecita del gli aveva consentito di Parte_3 trarre maggiori profitti dalla vendita di ulteriori prodotti di consumo ai clienti fidelizzati con la vendita dei prodotti illecitamente distribuiti, con conseguente sottrazione delle quote di mercato dell'attrici, essendo possibile calcolare un danno in termini di mancato guadagno per le attrici non inferire a €430.000,00 (di cui € 255.000,00 ricavabili dalle fatture di vendita di e € 175.000 ricavabili dalle fatture di . CP_7 CP_3
Le perdite per le attrici connesse alle vendite trascinate erano poi non inferiori a €
2.722.233,00.
Le attrici chiedevano, inoltre, che venisse considerato il mancato guadagno permanente causato dall'abbattimento del valore dei beni (riduzione dei prezzi sino al 44%) che le esponenti avevano dovuto praticare per competere sul mercato con le convenute concorrenti, che, grazie ai minori investimenti in termini di ricerca e sviluppo, avevano potuto applicare per anni prezzi inferiori.
Infine, le attrici chiedevano in via subordinata la liquidazione applicando il principio di retroversione degli utili di cui all'art. 125 c.p.i.
2. Si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_3 Controparte_7 rigetto delle domande attoree.
In primo luogo, eccepivano la nullità del brevetto azionato n. 45703BE2005 rappresentando come la medesima domanda fosse oggetto della sentenza n. 2426/16
-12- resa dal Tribunale di Venezia in data 08.09.2016, non ancora paSSta in giudicato, essendo stata proposta impugnazione da CP_3
In secondo luogo, sostenevano la non riconducibilità del prodotto OL nell'ambito di tutela del brevetto EP1092816 e l'insussistenza della contraffazione.
Al riguardo, contestavano le risultanze della perizia redatta dall'Ing. prodotta da Per_3 controparte con il ricorso ex art. 700 c.p.c. posto che il perito non aveva in alcun modo verificato né descritto la reale conformazione prodotto OL e, in particolare, come avvenga il fiSSggio tra i due componenti.
In sintesi, sostenevano che il prodotto OL non costituiva contraffazione del brevetto
EP 1092816 azionato da poiché: CP_22
1) mancava il risalto sporgente a forma di forcella, così come rivendicato nella parte innovativa della rivendicazione 1 del brevetto EP 1092816;
2) il vincolo di bloccaggio era realizzato tramite deformazione elastica delle nervature di contatto, concetto assolutamente estraneo al contenuto del brevetto EP 1092816.
In terzo luogo, contestava la richiesta risarcitoria in quanto sproporzionata. CP_3
Deducevano di aver realizzato dalla vendita della produzione OL un fatturato complessivo di € 398.867,08 (di cui €142.086,55 derivanti dalla vendita da parte di e €256.780,53 derivanti dalla commercializzazione di . CP_3 CP_7
Quanto alla pretesa perdita di utili per € 550.000,00 o € 850.000,00 era impossibile immaginare un danno superiore al valore venduto.
Quanto alla commeSS per il nuovo aeroporto di Instanbul non vi era prova di quanto affermato da sull'asserita perdita di guadagno, né sulla proposta di CP_10 che avrebbe costretto gli attori al ribasso del prezzo, avendo per contrario la CP_3 promosso offerta per la più alta somma di € 5.196.375,00, fino ad arrivare al CP_3
27/01/2016 con l'offerta ribaSSta a € 2.301.705,00 ed essendo stata quindi l'offerta al ribasso di a mettere fuori gioco la CP_22 CP_3
Deduceva poi la carenza di supporto probatorio sul danno per la perdita di guadagno in conseguenza della vendita di prodotti diversi da quello oggetto di contestazione e per il
“mancato guadagno permanente”.
3. Si costituiva la eccependo, in via preliminare, l'inesistenza CP_5 CP_5 della procura rispetto alle domande proposte nei suoi confronti e deducendo l'inopponibilità nei suoi confronti dell'ordinanza cautelare resa il 14.10.2016 dal Tribunale di Venezia-Sezione Imprese principio del contraddittorio. In via subordinata, nel merito,
-13- ha chiesto il rigetto delle domande tutte proposte nei suoi confronti svolgendo difese analoghe a quelle delle altre due convenute.
Con sentenza non definitiva del 10.05.2018 n. 1055/18 il Tribunale accertava e dichiarava la validità della procura alle liti utilizzata dalle attrici.
Il giudizio proseguiva con l'espletamento di CTU volta ad accertare se i prodotti delle convenute (OL, UO OL e UO Elevator) fossero in contraffazione del brevetto n. 4503BE2005 e con successiva CTU per la determinazione del danno.
4. Il Tribunale di Venezia, con sent. n. 595/2023, pronunciava il seguente dispositivo:
“1) accerta e dichiara che le convenute e Controparte_3 Controparte_5 sono responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, Controparte_7 quanto agli articoli OL, UO OL ed agli articoli di cui alle foto allegate quali docc. 73, 74 e 83 di parte attrice (c.d. cantiere di SoSSno);
2) accerta e dichiara le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c.;
3) condanna e in solido al Parte_4 Controparte_7 pagamento in favore di e dell'importo di € 436.319,73, a CP_2 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284 c.c. dalla presente decisione al saldo;
4) dispone nei confronti di e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7
l'inibitoria ex art. 124 D.Lgs. 30/2005 ed ex art. 2599 c.c. alla produzione, alla commercializzazione dei prodotti denominati OL, UO OL e degli ulteriori prodotti così come individuati al punto 1), nonché all0ulteriore utilizzazione in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, inclusa la rete internet, di qualsiasi forma di comunicazione, depliant, cataloghi, brochure relativi ai ridetti prodotti;
5) dispone l'attribuzione in proprietà alle attrici ex art. 124, comma 4, D.Lgs. 30/2005 dei beni, dei mezzi di produzione e del materiale pubblicitario/comunicativo, autorizzando
l'attrice a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n.
3, D.Lgs. 30/2005;
6) determina in €1.000,00 la penale per ogni violazione della presente sentenza o ritardo nella sua attuazione;
7) dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, per estratto ed a caratteri doppi, per due volte sui quotidiani “Il Sole24ore” e “Il Corriere della Sera” a spese a spese delle convenute, ma a cura delle attrici, le quali saranno rimborsate a
-14- presentazione della fattura;
8) condanna e alla rifusione Controparte_3 Controparte_5 Controparte_7 solidale in favore delle attrici delle spese di lite, comprese quelle della fase cautelare e di legittimità, liquidate in € 3.410 per spese ed € 60.000 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
9) spese di Ctu e documentate di Ctp anche della fase cautelare a definitivo carico delle convenute.”
5. Avverso tale pronuncia, e hanno proposto Parte_1 CP_2 appello, affidato a cinque motivi.
Preliminarmente, gli appellanti deducono, in punto di fatto, le vicende sopravvenute alla pubblicazione della sentenza di primo grado. Al riguardo, affermano di aver richiesto alle convenute soccombenti la consegna degli stampi relativi al prodotto OL, UO
OL e in ottemperanza al capo di sentenza che ne aveva disposto CP_12
l'attribuzione in proprietà in favore delle attrici, autorizzandole a procedere alla loro distruzione. Controparte aveva replicato che, quanto a OL, lo stampo era stato confiscato e distrutto all'esito del giudizio penale e, quanto a UO OL, che lo stampo era stato ceduto dal “terzo” ad altra azienda, tale GEA Srl, poi Controparte_7 dichiarata fallita. Interpellato il curatore del fallimento di GEA da parte delle attrici, questi riferiva che dai dettagli dell'inventario non risultava evidenza dello stampo UO
OL, mettendo in dubbio che la GEA s.r.l. fosse mai stata in possesso del predetto stampo. Le parti appellanti sostengono, quindi, che non poSS darsi per pacifico e provato il fatto che lo stampo sia uscito dall'effettiva disponibilità di una società del
Parte_3
5.1. Con il primo motivo, le appellanti lamentano che l'accertamento della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005 per mezzo del contestato prodotto sia CP_12 stato riconosciuto limitatamente agli articoli di cui alle foto allegate sub. doc. 73, 74 e 83 di parte attrice (c.d. cantiere di SoSSno), con denunciata violazione e/o errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., nonché 66 e 121 c.p.i.
In particolare, deducono che il giudice sarebbe giunto ad un'errata conclusione nel ritenere la domanda delle appellanti circoscritta all'accertamento della contraffazione del prodotto nel solo cantiere di SoSSno. Secondo gli appellanti, la CP_12 documentazione fotografica relativa al cantiere di SoSSno aveva esclusivamente lo scopo di documentare l'attualità della condotta avversaria e non già di limitare le
-15- contestazioni a tale ultimo cantiere. Al riguardo, precisano che ciò che le appellanti intendevano richiedere era l'accertamento di contraffazione del prodotto UO Elevetor, in qualunque luogo esso fosse stato installato o comunque venduto, con ciò considerando la corrispondenza del codice dell'articolo utilizzato per le ulteriori vendite con quello presente nelle fatture delle vendite presso SoSSno. Sul punto, sostengono che spetti a controparte l'onere di provare che, pur nell'identità dei codici identificativi, i prodotti commercializzati sarebbero diversi da quelli intercettati dalle appellanti.
Quindi, lamentano la lesione dei propri diritti di esclusiva e conseguenti diritti risarcitori ex art. 125 c.p.i.
5.2. Con il secondo motivo d'appello, lamentano l'erroneità del capo della sentenza che ha quantificato in € 436,319,73 il danno al risarcimento del quale le appellate sono state condannate, in conseguenza della esclusione del prodotto UO Elevator dal novero dei prodotti rilevanti e la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 125 c.p.i.
In particolare, deducono che alla erronea limitazione al solo cantiere di SoSSno dei casseri UO Elevator contestati – come dedotto nel primo motivo di appello – sarebbe conseguita un'ingiusta riduzione del quantum risarcitorio liquidato. Nella specie, evidenziano che il CTU contabile aveva calcolato che gli utili conseguiti dal gruppo in riferimento al prodotto “UO Elevator”, erano complessivamente pari a CP_3 non meno di € 1.816.420,38.
In subordine, affermano che, in ogni caso, il primo giudice avrebbe omesso di considerare detto prodotto nel calcolo dei danni, non essendo presente nella sentenza alcun riferimento alla voce di danno pari a € 1.117,02, relativa al margine di guadagno in capo a in relazione al solo cantiere di SoSSno. CP_3
5.3. Il terzo motivo lamenta l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno cui le appellate sono state condannate, laddove il Tribunale di
Venezia non ha incluso il prodotto UO OL nel conteggio, omettendo di pronunciarsi sulla specifica domanda delle allora attrici in violazione e/o errata applicazione dell'art. 112 c.p.c, nonché dell'art. 125 c.p.i.
Nella specie, lamentano l'omeSS pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno, derivante dalla contraffazione del prodotto UO OL. Evidenziano, in premeSS, che il CTU contabile non è stato in grado di effettuare i conteggi relativi ai prodotti UO OL venduti e al margine di guadagno del in Parte_3 ragione di una condotta elusiva posta in essere dalle appellate, che avrebbero fatto
-16- risultare il trasferimento dello stampo del prodotto da a CP_3 Controparte_7 società terza non gravata dall'ordine di inibitoria e non coinvolta nella conta dei danni patiti.
Evidenziano che l'impossibilità di effettuare un conteggio puntuale delle vendite e dei danni patiti, in quanto dovuto a condotta illecita avversaria, dovrebbe essere comunque sanzionato in via equitativa, anche in applicazione dell'art. 116 c.p.c. Al riguardo, si chiede che nella liquidazione dell'ulteriore somma di danno a titolo di risarcimento per il prodotto UO OL, si tengano in considerazione i valori delle vendite del prodotto
OL, liquidando in favore delle attrici una somma quantomeno pari a quella liquidata dal Tribunale per il prodotto precursore della nuova versione, ovvero € 436.319,73.
5.4. Con il quarto motivo lamentano l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno cui le appellate sono state condannate, avendo il Tribunale ritenuto Cont non quantificabile il danno patito da e secondo il criterio del Parte_1 mancato guadagno delle stesse e la violazione e/o errata applicazione degli artt. 121, co.
5, e 125 c.p.i.
In particolare, contestano la sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha consentito l'acquisizione da parte del CTU della documentazione relativa alla ricostruzione del Cont danno patito da e , non ritenendo applicabili alla consulenza Parte_1 contabile le particolari regole previste nei giudizi in materia di proprietà intellettuale, che derogano alle ordinarie preclusioni istruttorie. Al riguardo, argomentano sulla scorta di un diverso orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 198 c.p.c. e 121, c. 5 c.p.i., sostenendo l'applicabilità dello speciale regime di acquisizione documentale di cui all'art. 121 c.p.i. anche alle controversie relative ad una richiesta di accertamento e liquidazione del danno da contraffazione, in quanto “materia” disciplinata dal codice della proprietà industriale.
Sotto altro profilo, affermano l'inattendibilità della documentazione contabile avversaria, su cui si è basato il calcolo degli utili retrovertibili, richiamando un paSSggio della relazione del CommiSSrio Giudiziale del e le Parte_5 osservazioni del loro consulente di parte.
Le appellanti, pertanto, insistono per il rinnovo della consulenza contabile previa autorizzazione alla produzione della documentazione contabile, al fine di riquantificare il danno nel valore realmente patito dalle parti in termini di mancato guadagno. In via subordinata, chiedono di riquantificare gli importi liquidati con il criterio della
-17- retroversione degli utili, in considerazione delle contestazioni formulate nel giudizio di primo grado e ritrascritte nell'atto d'appello.
5.5. Con il quinto motivo deducono l'erroneità del capo della sentenza che accerta in €
436.319,73 il danno al cui risarcimento le appellate sono state condannate, avendo il
Tribunale ritenuto di non liquidare alcun importo a titolo di risarcimento del danno per l'accertata condotta in violazione della leale concorrenza ex art. 2598 c.c., in violazione e/o errata applicazione dell'art. 2600 c.c.
In particolare, evidenziano che il Tribunale avrebbe accertato la violazione della normativa relativa alla concorrenza sleale, senza tuttavia far seguire una liquidazione dei danni patiti. Con ciò chiedono la condanna delle appellate al versamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, anche determinata in via equitativa, tenendo conto degli elementi enucleati nell'atto di citazione (mancato effetto trascinamento, Cont riduzione dell'offerta sottoposta da e per la commeSS dell'aeroporto di CP_20
Istanbul, offerte non aggiudicate a causa della concorrenza sleale delle convenute, annacquamento del brevetto, risparmio sostenuto dalle convenute per l'ideazione, progettazione, vendita degli articoli in contraffazione, riduzioni di prezzo cui le appellanti sarebbero state costrette) e, considerata la dolosità delle condotte, la condanna al versamento di un'ulteriore somma quantomeno pari a quella liquidata a titolo di retroversione degli utili.
Inoltre, reiterano la richiesta di inibire alle appellate l'utilizzo del segno “ e CP_9
“OL”, per designare e proporre sul mercato i propri casseri.
6. Con comparsa di risposta si sono costituite in appello Controparte_3 CP_23
e chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso e proponendo appello
[...] Controparte_7 incidentale.
6.1. Preliminarmente, le appellate deducono l'inammissibilità dell'appello avversario per carenza di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.
Sul punto, sostengono l'assenza di soccombenza delle appellanti su nessun capo della sentenza, non potendo queste dolersi della mancata pronuncia sulla condanna di contraffazione in ordine a casseri la cui esistenza non sarebbe stata documentata in corso di causa.
Inoltre, gli appellanti, in tesi, difetterebbero di soccombenza anche in relazione alle domande accessorie proposte. Al riguardo, le appellate evidenziano la carenza di interesse nella riproposizione delle richieste accessorie di primo grado, in ragione della
-18- sopravvenuta scadenza del Brevetto nr. 45703BE2005 avvenuta in data 2.9.2020.
6.2. Le appellate affermano l'inammissibilità della domanda di inibitoria sull'uso dei nomi commerciali “ e “OL”, non essendo stata riferita ad alcuna domanda CP_9 principale, a cui dovrebbe connettersi la sanzione, per lo meno in relazione al marchio
“OL”, mai oggetto di causa.
6.3. Sostengono l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis c.p.c., in quanto le censure mosse alla sentenza di primo grado sarebbero inconferenti rispetto al decisum di cui alla sentenza n. 595/2023. Deducono che le appellanti non avrebbero enucleato con precisione le modifiche da apportare alla sentenza impugnata, considerata anche la sopravvenuta scadenza del brevetto in data 2.9.2020.
6.4. Deducono l'infondatezza del primo e del secondo motivo di appello avversario sulla violazione ed errata applicazione degli art.li 112 cpc, 2697 cc, art. 66 e 121 c.p.i. Cont Nella specie, sostengono l'impossibilità per e di ottenere una condanna Pt_1 per contraffazione a carico delle appellate in relazione a prodotti non rinvenuti sul mercato dalle appellanti, anche in occasione degli accessi effettuati presso le sedi produttive delle appellate e di . Inoltre, evidenziano che il cassero UO Parte_2 sarebbe privo delle caratteristiche tecniche che aveva indotto il CTU a giudicare CP_9 in contraffazione col brevetto oggetto di causa. Sul punto sostengono che il CP_9
CTU avrebbe affermato la non contraffazione del prodotto UO Elevator. Inoltre, su di esso, le appellanti non avrebbero mai svolto alcuna contestazione.
6.5. Le appellate argomentano l'infondatezza del terzo motivo di appello avversario sull'errata applicazione degli art.li 112 cpc e 125 c.p.i.
Al riguardo, richiamano la perizia contabile ove questa afferma che non erano risultate vendite del prodotto nuovo OL, sostenendo come appaia verosimile che le convenute non abbiano proceduto alla vendita del cassero UO OL, non essendovi materialmente il tempo di avviare la produzione e commercializzare la nuova caSSforma tra il 2016 (quando si vendeva il prodotto OL) e l'aprile del 2017 (quando
è avvenuta la descrizione).
Infine, non avendo le appellanti fornito alcun principio di prova in ordine al danno subito, ed essendo stata richiesta ed ottenuta CTU contabile, non sarebbe ammissibile la liquidazione in via equitativa.
6.6. Le appellate lamentano l'infondatezza del quarto motivo di appello avversario per errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 121, 5 co c.p.i.
-19- In particolare, evidenziano che la correttezza della pronuncia di prime cure, nel non ammettere la produzione documentale tardiva. Al riguardo, richiamano l'ordinanza n.
5370/2023 della suprema Corte, che avrebbe chiarito la pronuncia delle SS.UU.
n.6500/2022, specificando che l'acquisizione di documentazione nuova sui fatti dedotti in causa per rispondere al quesito peritale sarebbe condizionata alla presenza di documenti o registri idonei a fornire la prima materia per l'esame contabile e al consenso delle parti, elementi assenti nel caso di specie. Inoltre, evidenziano la mancata contestazione delle appellanti dell'interpretazione dell'art. 121, co. 5, c.p.i. in fase contabile, sino alla precisazione delle conclusioni, non essendosi opposte al provvedimento preclusivo reso dal G.I. in data 17.2.2020.
6.7. Contestano la fondatezza del quinto motivo di appello avversario sull'omeSS liquidazione del danno per concorrenza sleale ex art.lo 2598, 3 c.c. Sostengono la correttezza della pronuncia del Tribunale essendo le allegazioni delle appellanti sprovviste di sostegno probatorio, con riferimento all'esistenza del nesso causale con l'invocato danno, nonché difettando un principio di prova idoneo a giustificare una liquidazione equitativa del danno. Ribadiscono l'inammissibilità delle domande accessorie inibitorie sull'utilizzo del segno “ e “OL” rinviando all'appello CP_9 incidentale per le contestazioni nel merito.
7. Nell'ambito della comparsa di risposta le convenute hanno proposto appello incidentale, articolato in cinque motivi.
7.1. Con il primo motivo lamentano l'omeSS pronuncia sull'eccezione di improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 75 c.p.p. e l'omeSS pronuncia circa l'intervenuto pagamento di una parte del danno liquidato per il cassero OL.
In particolare, si assume l'erroneo rigetto dell'eccezione di improcedibilità effettuata dal
Tribunale con provvedimento del 22.06.2018, sostenendo che con la costituzione di Cont parte civile nel procedimento penale di e , questi avrebbero rinunciato ex Pt_1 art. 75 c.p.p. agli atti del giudizio civile, stante l'identità degli elementi oggettivi e soggettivi delle due azioni.
In via subordinata, chiedono la rideterminazione del danno risarcibile quanto al prodotto
OL, dovendo essere rideterminato nella differenza tra la quantificazione formulata con la CTU contabile e l'importo di complessivi € 37.542,79, già erogato a titolo di risarcimento nell'ambito del procedimento penale, quanto a agli utili del CP_12 cantiere di SoSSno, nulla quanto a nuovo OL, prodotto mai commercializzato e
-20- reperito.
7.2. Con il secondo motivo censurano l'erroneità della pronuncia di ammissibilità delle domande proposte in relazione a “UO OL” e “Foto Facebook del cantiere di
SoSSno” o articoli comunque denominati e delle conseguenti domante: contraddittorietà
e/o illogicità della motivazione e violazione o errata applicazione dell'art. 183 cpc.
In particolare, contestano la pronuncia del primo giudice nella parte in cui non ha rilevato la nullità della domanda di condanna per contraffazione di “altri prodotti” diversi da
OL non individuati, per mancata specificazione del petitum e al contempo ha ritenuto che le domande proposte con la prima memoria in relazione a UO OL e alle foto del cantiere di SoSSno consistessero in una precisazione della domanda inizialmente proposta e non una modifica della steSS.
In subordine, si chiede l'accoglimento, previa integrazione dell'istruttoria tecnico brevettuale, da estendersi alla caSSforma “ in catalogo dall'anno 2011, CP_12 delle domande formulate dalle appellate con seconda memoria finalizzate all'accertamento negativo di contraffazione per mano del cassero “ e CP_12
“UO OL”.
7.3. Con il terzo motivo deducono l'erroneità della sentenza in punto di accertamento della contraffazione del brevetto per mano di OL, UO OL e foto del cantiere di
SoSSno (doc.ti 73, 74 e 83) e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Lamentano l'esistenza di alcuni limiti della perizia brevettuale, con particolare riguardo al perimetro di indagine preso ad esame ed alle concrete modalità della steSS. Inoltre, sostengono la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, avendo eSS aderito alle conclusioni rese dal CTU brevettuale circa il “UO OL”, prescindendo dalla tipologia di indagine posta in essere dal CTU e dall'illogicità e contraddittorietà delle conclusioni rese. Pertanto, nella denegata ipotesi che le domande siano considerate ammissibili, chiedono la riforma dei capi di sentenza che accertano la Cont contraffazione del brevetto di e per mano di “UO OL” e della Parte_1 caSSforma del cantiere di SoSSno, escludendo la contraffazione, con ogni ulteriore conseguenza.
7.4. Con il quarto motivo lamentano l'erroneità del capo di sentenza che accerta una responsabilità per attività concorrenzialmente illecita ex art. 2959 c.c. imputabile in via solidale alle tre società Appellate e la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2598 c.c.
e la carenza di giurisdizione.
-21- Nella specie, ritengono errato il voler impedire alle appellate di poter utilizzare i nomi commerciali “OL” ed “ , per effetto di una contraffazione accertata nella CP_9 sentenza n. 2426/16, riguardando la contraffazione una sola componente del cassero prodotto e non impedendo alle appellate l'utilizzo dei propri marchi o nomi per gli altri articoli di produzione. Inoltre, evidenziano l'assenza di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle presunte condotte di concorrenza sleale in territorio extranazionale (Turchia).
7.5. Con il quinto motivo, deducono l'erroneità e contraddittorietà della sentenza gravata in punto di comminatoria delle sanzioni accessorie (punti da 4 a 7 del dispositivo) e domanda di rimborso delle somme pagate a tale titolo.
In particolare, denunciano l'erroneità e la carenza di motivazione della sentenza nei capi da 4) a 6) del dispositivo, considerato che le sanzioni accessorie, in tesi, non potevano essere applicate stante l'intervenuta perdita di efficacia del brevetto, o comunque non potevano essere applicate senza alcuna limitazione rispetto alla sopravvenuta inefficacia del brevetto e senza alcun correttivo di determinatezza e proporzionalità.
Sotto altro profilo, affermano che l'intervenuta scadenza del brevetto avrebbe dovuto determinare una diversa formulazione e modulazione della sanzione che ha imposto la pubblicazione della sentenza, di cui al capo 7) del dispositivo. Evidenziano al riguardo la scorrettezza e violazione dei limiti di continenza della pubblicazione effettuata da di un banner pubblicitario relativo alla vittoria processuale. Parte_1
8. È seguito il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. La causa è rimeSS in decisione per l'udienza del 12.06.2025.
In diritto.-
a) Eccezione di inammissibilità dell'appello.
È priva di pregio l'eccezione che le appellate credono di poter muovere con riguardo all'inammissibilità in radice dell'appello per non avervi interesse le società appellanti, siccome vittoriose in primo grado.
È sufficiente ricordare – per evidenziare l'inconsistenza dell'eccezione – che la valutazione di soccombenza, ai fini della legittimazione all'impugnazione, va commisurata al concreto tenore delle domande formulate dalla parte, di modo che laddove la parte richieda un determinato bene della vita (risarcimento del danno) non è sufficiente riscontrare che esso è stato riconosciuto dalla sentenza per ritenere che non vi sia alcuna soccombenza, ma va pure verificato che esso sia stato riconosciuto nei termini quantitativi richiesti dall'attore. Così l'attore in risarcimento del danno non può
-22- ritenersi integralmente vittorioso (e dunque non soccombente ai fini dell'impugnazione) laddove quella domanda sia stata accolta, ma in misura inferiore a quella richiesta. Ed è questo il caso che viene qui in rilievo ove le società appellanti avevano formulato in primo grado una richiesta risarcitoria di svariati milioni di euro e che si sono viste riconoscere un danno di € 436.318,73.
Con riferimento all'eccezione di inammissibilità formulata relativamente alle pronunce accessorie va osservato che, in effetti, la parte appellante si è limitata, in proposito, a riprodurre pedissequamente le sue domande, come già formulate in prime cure, benché il tribunale abbia accolto sia la richiesta di inibitoria, sia la richiesta di assegnazione in proprietà degli articoli in contraffazione sia la pubblicazione della sentenza. In parte qua, dunque, le relative domande, come detto reiterate dalla parte appellante principale, non possono essere prese in esame e risultano inammissibili.
Quanto alla contestazione della carenza di interesse in ordine alle richieste accessorie, in ragione dell'intervenuta scadenza del brevetto, trattasi di una contestazione che richiede un accertamento nel merito, come in appresso (in occasione della disamina del quinto motivo di appello incidentale) si avrà modo di svolgere al riguardo.
L'eccezione di inammissibilità della domanda inibitoria sull'uso dei nomi commerciali
“Elevator” e “OL” è priva di pregio, riguardando la causa specificamente fattispecie di contraffazione effettuate tramite prodotti con varia denominazione, tra cui “ e CP_9
“OL”, certamente strumentali e pertinenti a questo contendere.
b) Disamina dei motivi di appello
b.1) Appello principale
1. Il primo motivo non può trovare accoglimento, anche se si rende neceSSria una puntualizzazione al riguardo. Risulta del tutto corretta la valutazione in proposito compiuta dal tribunale circa l'identificazione della domanda come formulata dalla parte, vale a dire incentrata nella denuncia che il prodotto “UO Elevetor” in asserita contraffazione veniva individuato in quello utilizzato nel cantiere di SoSSno. È a questo prodotto – e non ad altri – che le società attrici hanno chiaramente circoscritto la loro domanda, con l'indicazione contenuta nel ricorso per descrizione. La domanda, in altri termini, aveva ad oggetto il prodotto UO così come risultante da quello CP_9 utilizzato nel cantiere di SoSSno. E in ciò la sentenza merita conferma.
Il motivo è dunque sotto tale aspetto privo di pregio.
Occorre peraltro soggiungere che la indicazione del cantiere di SoSSno non intendeva
-23- circoscrivere (anche) la domanda con riguardo ai prodotti “ utilizzati in CP_12 quella specifica occasione, ma con quel riferimento si intendeva rinviare – in generale – ad ogni altra commercializzazione del prodotto (UO quale risultante nel CP_9 cantiere di SoSSno.
Tale osservazione, se non vale a rendere fondato il motivo in disamina, assume rilievo ai fini della valutazione del motivo di appello di cui in appresso.
2. PaSSndo alla disamina del secondo motivo, come ora osservato, la limitazione al cantiere di SoSSno contenuta nel ricorso per descrizione valeva ai fini identificatori del prodotto che le parti attrici intendevano denunciare come in contraffazione del loro brevetto, ma non può da tale indicazione trarsi anche che esse intendessero dolersi unicamente della contraffazione perpetrata in quel cantiere. La domanda, come già rilevato, è chiaramente rivolta contro tutte le utilizzazioni di quel prodotto UO Elevetor.
La compulsazione del contenuto del ricorso cautelare del 19 aprile 2017 restituisce chiaramente come le qui appellanti, dolendosi del “gioco delle etichette e delle denominazioni commerciali dei prodotti” realizzati dalle convenute, le quali venivano accusate di utilizzare nomi diversi per contrassegnare comunque prodotti in violazione della privativa, rendendo così particolarmente difficile per il titolare del brevetto identificare quali fossero le declinazioni dell'illecito perpetrato. A tal fine le società ricorrenti hanno indicato, fra le altre, la variante del cassero denominato “UO
utilizzato nel cantiere di SoSSno, ma senza limitare a tale specifico cantiere la CP_9 loro pretesa di accertamento della contraffazione.
Ne viene che il secondo motivo è fondato, in quanto non è condivisibile far conseguire alla indicata limitazione del tipo di prodotto denunciato ( come utilizzato CP_12 nel cantiere di SoSSno) anche una riduzione della domanda alla contraffazione perpetrata in quell'occasione.
Né può seriamente dubitarsi, in assenza di diversi elementi, mai compiutamente forniti e comunque non risultanti in causa, della corrispondenza del “ quale CP_12 utilizzato nel cantiere di SoSSno con gli altri prodotti “ commercializzati CP_12 dalle società appellate.
Ne viene che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, va riconosciuta la contraffazione per ogni utilizzo del “UO Elevetor”
In proposito la c.t.u. contabile ha consentito di appurare che “con riferimento a
il margine di guadagno, in relazione al prodotto OL, qualora si Controparte_7
-24- ritenesse di limitare l'esame del prodotto al solo cantiere di SoSSno in CP_12 quanto ritenuto l'unico riferibile ai doc. 73-74 e 83 di parte attrice, ammonta ad euro
168.507,07”, nel mentre, senza la limitazione al Cantiere di SoSSno “il margine di guadagno, in relazione al prodotto costituito dal cassero e dalla base: CP_12 ammonta ad euro 1.174.650,12”(relazione c.t.u. dott. , pag. 129). Per_1
Al pagamento di tale somma (€ 1.117.650,12) dunque, e non già a quello di €
168.507,07 (come opinato dal tribunale: v. pag. 22) vanno in conseguenza condannate in solido le tre società convenute, qui appellate, con riferimento alla contraffazione mediante il prodotto “ . CP_12
Ne risulta un ammontare complessivo, ferme le altre due voci di danno come liquidate dal tribunale (€ 227.054,32 e € 40.758,34), pari a € 1.385.462,78 (in luogo di €
436.319,73), somma al pagamento della quale vanno condannate in solido le appellate- appellanti incidentali, con gli accessori come stabiliti nella sentenza del tribunale, sul punto non attinta da alcuno specifico motivo di appello
Tale importo va dunque liquidato a titolo di danno nella conformazione della retroversione degli utili, in riforma sul punto della impugnata sentenza.
3. Il terzo motivo è infondato, in quanto la mancata liquidazione del danno in riferimento al prodotto “UO OL” è diretta conseguenza dell'accertamento in proposito espletato dal c.t.u., il quale ha constatato “che non risultano vendite del prodotto nuovo OL” (v. relazione dott. , pag. 19). Siffatta radicale carenza probatoria non può venir Per_1 superata, come pretenderebbero le appellanti, dando così atto di eSS, mediante un ricorso a una valutazione equitativa (che richiede la dimostrazione in causa dell'an del danno) ovvero a meccanismi sanzionatori non previsti dal nostro sistema giuridico.
4. Il quarto motivo è infondato.
Innanzi tutto, merita conferma la decisione del tribunale circa l'inapplicabilità della previsione dell'art. 121 c.p.i. ad ogni consulenza tecnica che si venga a svolgere in cause attinenti ai brevetti, dovendosi coerentemente limitarsene l'applicazione alle consulenze brevettuali in senso stretto, ossia quelle che hanno ad oggetto la verifica della validità dei titoli di privativa. L'art. 121 cod. propr. ind. prevede, al comma 5, che
«nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti ...». Ciò, peraltro, in ragione della peculiarità dell'accertamento in materia di proprietà industriale che il legislatore ha tenuto
-25- evidentemente presente, accertamento che richiede la verifica di dati prettamente tecnici tali per cui potrebbe essere rilevante acquisirne anche dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. La previsione si riferisce, per espreSS previsione di legge, alla “materia di cui al presente codice” la quale ricomprende sì anche la liquidazione del danno (v. ad es. art. 125), pur tuttavia, la considerazione della ratio della previsione dell'art. 121 cit. induce a ritenerne limitata l'applicabilità alle sole consulenze “brevettuali” in senso stretto. L'ampliamento alla producibilità della documentazione nell'ambito di tali indagini trova ragione (ma anche limite) nella peculiarità che connota la c.t.u. nell'ambito dei giudizi sulla validità dei brevetti e sulle connesse questioni della interferenza degli altri titoli, rappresentando un paSSggio quasi obbligato di tale contenzioso nel quale la complessità tecnica delle questioni richiede al giudice di avvalersi di ausiliari e l'esito della controversia è molto spesso legato a quanto risultante da tali indagini tecniche.
Proprio tale particolare rilevanza che le consulenze rivestono nei giudizi inerenti alla proprietà industriale danno ragione della previsione di una disciplina appositamente prevista dal legislatore dall'art. 121 co. 5 c.p.i., con l'introduzione di alcune deroghe alla disciplina comune per favorire l'efficienza delle operazioni dell'esperto dell'ufficio.
Il riferimento, in altri termini, va inteso avuto riguardo alla particolarità dell'accertamento tecnico officioso in sede di verifica della validità-invalidità dei brevetti e dell'eventuale contraffazione-interferenza e non può venire esteso anche a quei profili, come quelli risarcitori che qui rilevano, che certamente aSSi spesso si presentano in consimili controversie, ma che non si presentano in termini sensibilmente differenti rispetto a una vastissima serie di controversie risarcitorie.
Ciò posto, va pure condivisa la dichiarazione di inammissibilità della documentazione che la parte qui appellante ha chiesto di poter produrre in sede di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto – anche nella prospettiva dell'ordinaria consulenza tecnica d'ufficio - relativa al fatto costitutivo della domanda, vale a dire al danno.
5. Non è fondato nemmeno il quinto motivo, in quanto all'accertamento della concorrenza sleale non consegue per ciò solo e automaticamente un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello riconosciuto a titolo di danni per la ritenuta contraffazione. Pregiudizio ulteriore del quale, peraltro, non vi è un adeguato riscontro in atti e per la cui dimostrazione neppure è offerta una ammissibile prova.
Va ritenuto pertanto che il tribunale abbia operato una valutazione unitaria e complessiva dei pregiudizi conseguenti alla contraffazione, ivi ricompresi anche quei riflessi di indole
-26- anticoncorrenziale non autonomamente valutabili, considerando sufficiente l'ammontare liquidato. Tanto più tale valutazione merita condivisione alla luce della disposta maggiorazione del danno in questa sede riconosciuta con riferimento al “
[...]
, idonea a ristorare ulteriormente anche tali aspetti dell'illecito accertato. CP_12
b.2) Appello incidentale
1. Il primo motivo denuncia un'omeSS pronuncia, pur dandosi atto che il tribunale, sviluppato il contraddittorio della questione degli effetti della costituzione di parte civile,
“rigettava all'esito l'eccezione con non condivisibile provvedimento del 22-6-2018”.
In quel provvedimento il tribunale ha considerato che il presupposto di applicazione della previsione di cui all'art. 75, co. 1, c.p.p., è l'identità tra le azioni svolte in sede civile e penale e ha ritenuto che tale identità non poteva riscontrarsi nella specie, rilevando che i soggetti erano diversi (persone fisiche in sede penale, persone giuridiche nel presente contendere), così come diverse erano le domande, estese in questo giudizio anche ai profili di concorrenza sleale e ai prodotti “ e “UO OL” (mentre in CP_12 sede penale si discuteva unicamente di “OL” e della contraffazione posta in essere attraverso tale prodotto).
Il motivo sostiene che l'identità discenderebbe dal fatto che in entrambi i giudizi si controverteva della contraffazione al medesimo brevetto e che la domanda di risarcimento “genericamente formulata” doveva “evidentemente” ritenersi comprensiva anche della richiesta risarcitoria avanzata in sede civile, nel mentre dovrebbe ravvisarsi una “identità sostanziale dei soggetti nei cui confronti erano state formulate le domanda risarcitorie in sede civile prima e in sede penale successivamente” (comparsa di risposta, pag. 33).
Il motivo non ha pregio.
Innanzi tutto, va confermata la ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale nell'ordinanza
22-6-2018 circa l'oggetto del procedimento penale e le richieste svolte con le costituzioni di parte civile, ricostruzione invero neppure attinta da alcuno specifico motivo di impugnazione e comunque pianamente risultante dalla consultazione degli atti di costituzione di parte civile (v. docc. allegati alla memoria depositata in data 7-6-2018 dalle convenute, qui appellate).
Ciò premesso, il motivo - nei termini nei quali è formulato, dandosi cioè espreSSmente atto della necessità di una piena identità delle azioni svolte in sede civile e poi in sede penale ai fini dell'applicazione della previsione dell'art. 75 primo comma c.p.p. (assunto
-27- che del resto riposa su un consolidato orientamento di legittimità: v., fra le altre, Cass. n.
34529 del 27/12/2019) – risulta privo di fondamento, in quanto è vano sostenere una perfetta sovrapponibilità fra le due azioni in presenza di una pacifica diversità quanto ai prodotti in tesi in contraffazione del brevetto (avendo il processo penale avuto riguardo al solo “OL”) e quanto ai soggetti (persone fisiche in sede penale e società in sede civile, al di là di una non meglio precisata “identità sostanziale” che non tiene conto della diversa soggettività giuridica).
Neppure è accoglibile la richiesta, formulata in via di subordine, diretta a diffalcare l'importo del danno liquidato di complessivi € 37.542,79, siccome “già erogato a titolo di risarcimento nell'ambito del procedimento penale, quanto a agli utili del CP_12 cantiere di SoSSno, nulla quanto a nuovo OL, prodotto mai commercializzato e reperito”. Il punto è che si tratta di deduzione priva di qualsivoglia elemento di riscontro circa l'effettivo pagamento della indicata somma, non essendo stati indicati gli estremi del pagamento né la documentazione o altro elemento istruttorio idoneo a darne dimostrazione.
2. Il secondo motivo addebita alla sentenza di primo grado di essere incorsa in una affermazione “illogica e contraddittoria” in quanto, pur dopo aver ritenuto la domanda contenuta nell'atto di citazione determinata, ha considerato che le deduzioni recate nella memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., rappresentavano delle semplici precisazioni della richiesta iniziale “e non una inammissibile modifica di eSS” (comparsa di risposta, pag.
35).
Il collegio ritiene che la denunciata “contraddittorietà” o “irrazionalità” della motivazione non è in effetti ravvisabile, in quanto è del tutto coerente con la premeSS maggiore esposta dal tribunale. Il primo giudice è partito dalla constatazione che con la domanda iniziale “le società attrici non solo lamentano la contraffazione del brevetto da parte del prodotto OL ma allegano che la commistione tra le società convenute e i relativi prodotti commerciali abbia comportato che il
OL sia stato smerciato e proposto al pubblico indifferentemente anche con il nome di o CP_12
(v. pagg. 14, 15 e ss atto di citazione), con la precisazione che, rispetto ad (oggetto della CP_9 CP_9 sentenza del Trib di Venezia n. 2426/16 e di precedente strumentale procedimento cautelare conclusosi con ordinanza 25.03.2011), era già stato proposto ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.”, desumendo da ciò che
“sin dall'instaurazione del presente procedimento, ha inteso agire al fine di vedere accertata la contraffazione del proprio brevetto non solo da parte di OL ma anche di altri prodotti, comunque denominati (v. in tal senso le conclusioni rese in atto di citazione) realizzati quali varianti di e che la steSS parte convenuta ha CP_9 ammesso essere stati realizzati proprio al fine di superare le criticità accertate nella sentenza Trib Ve n. 2426/16, con comportamento sistematico integrante concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. ed al fine di ottenere il
-28- conseguente risarcimento dei danni”.
Il tribunale ha altresì considerato che le attrici avevano dedotto di aver appreso che erano “in circolazione sul mercato … ulteriori varianti dei prodotti e OL (v. pag. 5 CP_9 CP_12 ss ricorso per descrizione) riconducibili alle società del gruppo e tutte riproducenti la medesima CP_6 soluzione inventiva tutelata dal brevetto in titolarità delle attrici” e che, in ragione di ciò, la descrizione era stata «presentata strumentalmente “ad una statuizione risarcitoria che sia integrale ed effettivamente comprensiva di tutti i prodotti in contraffazione del brevetto n. 45703BE2005 (siano essi denominati Elevetor,
UO o Yeni o New Elevetor, Elevetor Tank, UO Elevetor Tank, OL, UO OL” o comunque denominati”».
Il tribunale, a fronte di tali premesse e considerazioni (pienamente coerenti e riscontrate da una corretta interpretazione degli atti delle attrici), ha constatato che, nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quella deputata (nel testo in allora vigente) a contenere le “precisazioni e modificazioni delle domande e delle conclusioni già proposte”, la domanda delle attrici «volta ad “- accertare e dichiarare le convenute, per i fatti di cui in narrativa, responsabili della contraffazione del brevetto n. 45703BE2005, per mano dell'articolo OL, UO
OL, o comunque denominato, ovvero di ogni modello di cassero ad altezza regolabile ad essi CP_12 riconducibile e interferente, in particolare, con l' aggancio a forcella di cui al brevetto;
…» non poteva
«considerarsi inammissibile nuova domanda, ma solamente una precisazione del petitum già introdotto in atto di citazione sulla base di fatti secondari nuovi allegati compiutamente già prima del maturare delle preclusioni assertive» (sentenza appellata, pag. 15).
Anche il vulnus al diritto di difesa lamentato dalle parti appellate va in radice escluso, una volta ricondotta l'attività difensiva delle attrici nell'ambito delle previsioni del codice di rito in tema di modificazione e precisazione delle domande, come del resto già notato dal tribunale (“non si ravvede neppure alcuna lesione del diritto di difesa delle convenute, sulle quali gravava
l'onere di svolgere le proprie difese, anche sul piano istruttorio, in sede di seconda memoria ex art. 183, comma
VI, c.p.c.”).
La richiesta formulata in via subordinata nel motivo in disamina, diretta a far ritenere la ammissibilità della domanda di accertamento negativo della contraffazione del brevetto ad opera dei prodotti e UO OL non appare pertinente alla CP_12 sentenza impugnata, che non reca alcuna pronuncia di inammissibilità al riguardo.
3. Il terzo motivo denuncia che la c.t.u. fatta propria e condivisa dal tribunale sconterebbe dei limiti, come indicato al punto 7.3. della narrativa che precede.
La critica inerente alla valutazione compiuta dal c.t.u. cui si addebita di essersi basata unicamente sulle fotografie prodotte in atti, tali da non consentire l'apprezzamento del numero dei dentini, è già stata oggetto di motivata confutazione da parte dell'esperto
-29- dell'ufficio, il quale ha ritenuto che il numero dei dentini non era dirimente, in quanto essi
– indipendentemente dal loro numero – «insieme alla parte arcuata liscia anteriore formano una forcella adatta ad essere inserita nel bordo superiore di un elemento tubolare. Per lo scrivente ciò è sufficiente a considerare il UO interferente CP_9 con la parte italiana del brevetto EP'816» (cfr. relazione ing. pagg. 52-53). Per_4
Va poi esclusa la denunciata contraddittorietà della sentenza per aver aderito alla ipotesi di contraffazione per equivalenti ravvisata dal c.t.u., ma sulla base di argomenti, che ad avviso delle appellanti incidentali, “prescindono, quando non contraddicono, le argomentazioni fornite dal c.t.u. stesso”.
È sufficiente per avvedersene giustapporre le notazioni sul punto del c.t.u.:
- «l'impresa che utilizza tali casseri può provvedere all'inserimento di chiodi C per bloccare il bordo inferiore di una gamba sulla testa del tubo. In altre parole, quando sono inseriti i cosiddetti chiodi di colore verde, la disposizione di questi a forma arcuata e la disposizione dei dentini piatti D (…) realizza in modo diverso ma sostanzialmente equivalente una forcella aperta verso il basso (…)»; «Lo scrivente ritiene irrilevante il fatto che i cosiddetti “chiodi verdi” poSSno essere inseriti o vengono inseriti dall'utilizzatore anziché dal produttore, in quanto è chiaro che il produttore fornisce un cassero pronto per ricevere tali chiodi verdi e quindi per realizzare una forcella avente la steSS funzione rivendicata dal brevetto» (relazione ing. pagg. 41-42); Per_4 con la motivazione spesa in proposito dal primo giudice a pagina 16 s.:
«In presenza di soluzione del medesimo problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza è stata, quindi, correttamente individuata dal CTU una fattispecie di contraffazione per equivalente secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di merito richiamata dallo stesso CTU che di legittimità.
In tema di brevetti per invenzioni industriali, infatti, ai fini della verifica della contraffazione per equivalenza, il giudice, in applicazione dell'art. 52, comma 3 bis, d.lgs. n. 30 del 2005 (inserito dal d.lgs.
n. 131 del 2010), deve preliminarmente determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, individuando analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espreSSmente rivendicate nel testo brevettuale, interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e successivamente accertare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi nel prodotto accusato della contraffazione, anche solo per equivalenti, intendendosi come tali, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che poSSno assolvere alla steSS funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la steSS via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 120 del
04/01/2022; Sez. 1 - , Sentenza n. 21405 del 14/08/2019; Sez. 1 - , Ordinanza n. 2977 del 07/02/2020)».
Vi è pertanto piena coerenza con quanto opinato dall'esperto dell'ufficio e non si ravvisa la ipotizzata contraddittorietà della motivazione nei termini denunciati dalle appellate- appellanti incidentali, in disparte il rilievo che la lettura della pronuncia n. 120/2022
-30- fornita dalle appellanti incidentali (ossia come esigenza di utilizzare al fine della verifica della contraffazione per equivalente del c.d. triple test) non trova riscontro nella motivazione della ricordata sentenza.
4. Il quarto motivo è privo di pregio.
Non si tratta, come pretenderebbero di sostenere le appellanti incidentali, di impedire loro “i nomi commerciali che ritengono più consoni … per effetto di una contraffazione accertata su di un singolo prodotto oggetto della sentenza n. 2426/16”, in quanto ciò che il tribunale ha rilevato è l'uso strumentale e confusorio dei nomi commerciali utilizzati dalle appellanti incidentali per indicare prodotti già riconosciuti come contraffattivi, nell'intento di avvalersi dell'avviamento indebitamente acquisito dalle prime versioni dei prodotti e OL, attraverso l'immissione in mercato di seconde versioni CP_9 indicate come “nuove” declinazioni del medesimo prodotto. L'inibitoria si basa, dunque, sull'accertamento dell'utilizzo delle originarie denominazioni (“ – “OL”) in CP_9 abbinamento all'aggettivo “nuovo” per cercare di continuare a sfruttare l'avviamento dei primi casseri già giudicati in contraffazione, mantenendone inalterata la denominazione commerciale centrale e replicandone, al contempo, le caratteristiche tecniche riconosciute come interferenti con la privativa industriale qui azionata.
Quanto alla doglianza incentrata sul compimento nel territorio turco degli atti di concorrenza sleale, è sufficiente, per evidenziarne l'infondatezza, richiamare l'insegnamento di legittimità secondo il quale «In materia di atti di concorrenza sleale transfrontaliera (…) si applicano le norme repressive nazionali in base alle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione della parte che ha dichiarato di aver subito il danno, siccome l'illecito anticoncorrenziale è regolato dalla legge dello
Stato in cui si è verificato l'evento dannoso» (Cass. civ., 2022, n. 36113). Risulta pertanto dirimente verificare che gli effetti della denunciata concorrenza sleale si sono Cont prodotti integralmente in Italia, dove operano e e dove hanno Parte_1 allegato di aver subito il danno del quale hanno richiesto il ristoro.
5. L'ultimo motivo, con il quale si sostiene l'erroneità delle sanzioni accessorie irrogate dal tribunale ai capi da 4 a 7 del dispositivo in conseguenza della scadenza a far data dal
2-9-2020 del brevetto è parzialmente fondato.
Non è fondato con riferimento alla dedotta impossibilità di disporre in linea generale l'inibitoria per la mera scadenza del brevetto nelle more del giudicio, ma è fondato nella parte in cui richiede che si tenga conto di tale fatto ai fini della pronuncia di inibitoria e di
-31- distruzione dei prodotti in contraffazione.
La scadenza nelle more (2-9-2020) del brevetto, se, come ora detto, non vale di per sé a rendere perciò solo non adottabile la pronuncia di inibitoria, esige che la steSS sia conformata tenendo presente il sopraggiunto venir meno del titolo brevettuale che è il presupposto non solo della contraffazione, ma anche della attività di concorrenza sleale che proprio con la violazione di quel brevetto si è venuta a realizzare.
Va, dunque, in accoglimento della relativa richiesta veicolata con il motivo in esame, stabilito che l'inibitoria va limitata sino al 2 settembre 2020.
La scadenza del brevetto impone, inoltre, di stabilire che la previsione di una penale per ogni violazione, da riferirsi all'inibitoria di cui al capo 4) della sentenza appellata, va coerentemente circoscritta al 2-9-2020.
Il venir meno del brevetto non comporta invece perciò solo l'illegittimità della condanna alla pubblicazione della sentenza, che peraltro può trovare titolo anche ai sensi dell'art. 2600, co. 2, c.c. (Cass. 5722/2014: «in tema di concorrenza sleale, l'ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare del marchio»; Cass. 11362/2022 estende il principio all'ipotesi della pubblicazione di cui all'art. 126 c.p.i.). La perpetrata contraffazione e il compimento dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 2599 c.c. valgono pertanto a rendere legittimo l'ordine del tribunale così come la già avvenuta effettuazione di tale pubblicazione.
Con riguardo alla pronuncia con la quale il tribunale ha disposto la “attribuzione in proprietà alle attrici ex art. 124, comma 4, d. lgs. 30/2005 dei beni, dei mezzi di produzione e del materiale pubblicitario-comunicativo” con autorizzazione delle attrici “a procedere alla loro distruzione con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n. 3, d.lgs.
30/2005” (capo 5. del dispositivo), va rilevato che si tratta di statuizione non del tutto chiara, in quanto i riferimenti normativi e le concrete statuizioni adottate non risultano pienamente coerenti.
Mette conto ricordare che il comma 3 dell'art. 123 c.p.i. prevede che “Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione ...”.
Il comma 4 del c.p.i. stabilisce che “Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi
-32- specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso fermo restando il risarcimento del danno”.
La statuizione concretamente adottata dal tribunale ha disposto, da un lato, la
“attribuzione in proprietà” prevista dal comma 4 dell'art. 124 c.p.i., dall'altro ha autorizzato “l'attrice a procedere alla loro distruzione, con integrale rivalsa per le spese ex art. 124, n. 3, d. lgs. 30/2005”, così compiendo una sovrapposizione fra le ipotesi rispettivamente previste dai commi terzo (e non n. 3) e quarto dell'art. 124 c.p.i.
Siffatta statuizione, anche a prescindere dalla non chiara sua formulazione, va riformata, in accoglimento per quanto di ragione del quinto motivo di appello incidentale, in quanto, in ogni caso, si tratta di pronuncia che il tribunale ha a chiare lettere posto quale conseguenza della accertata contraffazione, come reso palese anche dal richiamo della relativa disciplina normativa, onde, venuto meno il brevetto – scaduto nel 2020 – deve ritenersi non più sussistente il presupposto per l'adozione di tali statuizioni accessorie alla contraffazione.
Tali misure di natura restitutoria hanno invero la funzione di eliminare la disponibilità dei beni materiali in capo al contraffattore e di precludergli così la loro destinazione al mercato. Una volta venuta a scadenza la privativa non può pertanto disporsi l'assegnazione in proprietà, quand'anche si tratti di beni prodotti anteriormente. A seguito della scadenza del brevetto, infatti, quei beni possono essere in via generale liberamente allocati sul mercato, onde non sussiste l'esigenza sottesa alla previsione della distruzione.
La conclusione raggiunta è rafforzata dalla disamina della previsione del quinto comma dell'art. 121 c.p.i., dove è chiaramente correlata la misura del sequestro “fino all'estinzione del titolo” degli oggetti e dei mezzi in contraffazione (evidentemente realizzati durante la vigenza del sequestro).
Ne viene che va disposta la riforma in parte qua della sentenza appellata con rigetto della domanda di assegnazione in proprietà (l'unica effettivamente formulata dalle parti attrici:− ordinare l'assegnazione in proprietà alle attrici di tutti gli articoli in contraffazione con i brevetti di causa che dovessero ancora sussistere all'atto della sentenza di condanna, così come di ogni strumento specificamente dedicato alla produzione di detti articoli (come gli stampi), nonché di tutto il materiale pubblicitario generalmente inteso e relativo o includente i medesimi prodotti”).
c) Istanze istruttorie
1. Devono rigettarsi le istanze istruttorie formulate da parte appellante. In particolare, con riferimento alla richiesta di rinnovo della CTU contabile, previa ammissione di produzione
-33- documentale, si rinvia a quanto argomentato in ordine al quarto motivo d'appello. Quanto alla richiesta dell'ordine di esibizione a carico delle convenute delle scritture contabili, al rinnovo di CTU tecnico-brevettuale, alla prova per testi e all'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle parti, le richieste risultano superflue rispetto alla definizione dei fatti di causa.
2. Parimenti, si dichiara inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte convenuta, considerata la non pertinenza dei capitoli di prova a) e b), la genericità dei capitoli c) e d)
e la superfluità dei capitoli di prova da e) a g).
3. Si rigettano quindi anche le istanze di ammissione a prova contraria.
d) Conclusioni e spese.
1. In definitiva, l'appello principale va accolto limitatamente al secondo motivo e l'appello incidentale limitatamente al quinto motivo per la parte concernente le misure accessorie in correlazione alla scadenza del brevetto.
In parziale riforma della sentenza appellata il danno in favore delle parti appellanti va liquidato in € 1.385.462,78 anziché nel minor importo riconosciuto dal tribunale, vanno diversamente modulati gli ordini di inibitoria e la previsione della penale, da commisurarsi temporalmente sino alla data di scadenza del brevetto, mentre va respinta la domanda delle attrici diretta all'assegnazione in proprietà ex art. 121 co. 4 c.p.i.
Considerato l'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi vanno dichiarate compensate nella misura di un quarto, mentre per i residui tre quarti esse devono seguire la prevalente soccombenza delle parti appellate.
Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado non sussistono motivi per non confermare quella adottata dal tribunale.
Con riguardo alle spese del presente grado, esse vanno liquidate con applicazione dei valori medi dei compensi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile
(media complessità), in riferimento alle fasi effettivamente espletate in questo grado per le quali vi sia la richiesta della parte (v. nota spese 28-5-2025) e tenuto conto del numero delle parti.-
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli, principale e incidentale, rispettivamente proposti da e CP_2
e da ,, e Parte_1 CP_3 Controparte_5 avverso la sentenza n. 595/2023 del tribunale di Venezia, sezione Controparte_7 specializzata impresa, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto
-34- conferma, e in parziale accoglimento dei predetti appelli, così decide:
1.) condanna ,, e in CP_3 Controparte_5 Controparte_7 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, fra loro in solido, a pagare a titolo di risarcimento del danno alle parti appellanti e CP_2 [...]
la somma di € 1.385.462,78 (in luogo di € 436.319,73 come Parte_1 stabilito al capo 3. della sentenza appellata) oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
2.) stabilisce il termine del 20 settembre 2020 dell'inibitoria di cui al capo 4) della sentenza appellata;
3.) stabilisce che la penale di cui al capo 6) della sentenza appellata riguarda l'inibitoria prevista dal capo 4) della sentenza del tribunale come limitata al capo che precede;
4.) respinge la domanda di e diretta alla CP_2 Parte_1 attribuzione in proprietà ex art. 124 d. lgs. 30/2005;
5.) dichiara compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per la quota di 1/4;
6.) dichiara tenute e condanna, fra loro in solido, ,, CP_3 [...]
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti CP_5 Controparte_7 pro tempore, a rifondere a e i residui tre CP_2 Parte_1 quarti di tali spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, nella misura taSSta dal tribunale nella sentenza appellata, e, quanto al presente grado, in €
13.406,90 per compenso, € 1.581,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-35-