Articolo 2 della Legge 26 febbraio 1949, n. 73
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 marzo 1949
Art. 2.
L'organico del ricostituito comune di Armo ed il nuovo organico del comune di Pieve di Teco, sara' stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e gradi relativi non potra' essere superiore a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Pieve di Teco, e che sara' inquadrato nell'organico del comune di Armo, non potranno essere attribuite posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Entrata in vigore il 24 marzo 1949