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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Art. 22. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Commentari • 61
- 1. Cassazione civile n. 21432/2004https://www.brocardi.it/ · 18.444113
(massima n. 1) In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all'impresa cessionaria del patrimonio dell'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dall'art. 8 D.L. n. 576 del 1978, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dall'art. 22 legge n. 990 del 1969, il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno. (massima n. 2) In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/12/2021, n. 20162Provvedimento: […] 4. Facendo applicazione di tale principio di diritto deve pertanto ritenersi la legittimazione attiva della parte attrice con esclusivo riferimento alla proposizione della domanda ex art.22 legge 990/1969 nei confronti delle compagnie assicuratrici la RCA (cfr. i docc. da 6 ad8 di parte attrice). Ogni altra attività di natura stragiudiziale in materia di risarcimento del danno ha invece natura negoziale, essendo la produzioni degli effetti giuridici funzione della volontà della parte danneggiata, e non della legge.Leggi di più...
- atto giuridico in senso stretto·
- nullità mandato·
- legittimazione attiva·
- corrispettivo art. 2225 c.c.·
- assicurazione obbligatoria RCA·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- art. 22 legge 990/1969