Art. 22. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Versione
18 gennaio 1970
18 gennaio 1970
>
Versione
27 febbraio 1977
27 febbraio 1977
>
Versione
1 gennaio 1998
1 gennaio 1998
>
Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
>
Versione
3 agosto 2008
3 agosto 2008
>
Versione
1 marzo 2009
1 marzo 2009
>
Versione
5 agosto 2009
5 agosto 2009
>
Versione
28 febbraio 2010
28 febbraio 2010
Commentari • 61
- 1. Il Fondo di garanzia risarcisce anche se viene scoperto il responsabile durante il processoLattarulo Carmine · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2016
[…] Anzi, quanto al momento di identificazione del veicolo inizialmente ignoto (da cui muove necessariamente l'azione di regresso dell'impresa designata), la norma in esame consente che esso possa aversi non solo durante lo spatium deliberandi di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma anche durante lo svolgimento del giudizio anzidetto. […] Inoltre, l'art. 22 legge 990/1969 (attuale art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, sebbene solo parzialmente coincidente) esonera il danneggiato dal rinnovare la “richiesta” di risarcimento del danno già avanzata nei confronti dell'impresa designata (o della CONSAP) “qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 29/12/2021, n. 20162Provvedimento: […] 4. Facendo applicazione di tale principio di diritto deve pertanto ritenersi la legittimazione attiva della parte attrice con esclusivo riferimento alla proposizione della domanda ex art.22 legge 990/1969 nei confronti delle compagnie assicuratrici la RCA (cfr. i docc. da 6 ad8 di parte attrice). Ogni altra attività di natura stragiudiziale in materia di risarcimento del danno ha invece natura negoziale, essendo la produzioni degli effetti giuridici funzione della volontà della parte danneggiata, e non della legge.Leggi di più...
- atto giuridico in senso stretto·
- nullità mandato·
- legittimazione attiva·
- corrispettivo art. 2225 c.c.·
- assicurazione obbligatoria RCA·
- compensazione spese·
- risarcimento danni·
- art. 22 legge 990/1969