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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2540/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI MA PAOLO, Relatore
AMURA CE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11211/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced Systems S.p.a. - 03383350638 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250048117020054548343 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 823/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistenti: domandano il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante modalità telematica il 12.6.2025 ed iscritto al n. 11211/25 RGR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025 000481170054548343, che dichiarava essergli stata notificata dal Concessionario Municipia Spa il
22.4.2025, emessa per conto del Comune di Marano a causa del mancato pagamento dell'IMU negli anni dal 2016 al 2018, per l'importo di Euro 16.620,22, oltre accessori.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto esattivo perché notificato dopo la decadenza dell'Ente impositore e la prescrizione del credito tributario, non essendo intervenuta alcuna regolare notificazione di atti prodromici. Lamentava, inoltre, il vizio di motivazione dell'atto esattivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi nonché delle sanzioni.
Chiedeva pertanto, in sede cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Ente impositore, il Comune di Marano, e replicava che i tre prodromici avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati. La motivazione dell'intimazione doveva ritenersi completa, anche perché da integrarsi con quella contenuta negli atti presupposti regolarmente notificati.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Si costituiva anche il Concessionario per la Riscossione, Municipia Spa, ed affermava che, in conseguenza della regolare notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, nessuna decadenza o prescrizione era maturata. Sosteneva, quindi, che la motivazione dell'intimazione di pagamento, integrata con quella degli avvisi di accertamento, risultava completa anche perché in materia di motivazione della intimazione di pagamento è sufficiente che la stessa indichi gli atti prodromici ed attesti il mancato pagamento del debito fiscale.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 16.9.2025 questa Corte, ritenuti non integrati i presupposti di legge, rigettava l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre quindi rilevare che entrambe le parti resistenti hanno prodotto copia della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, effettuata presso il domicilio del ricorrente, con atti consegnati l'11.12.2001 (in mani proprie del ricorrente), il 6.12.2022 (a mani del padre), ed il 6.12.2023 (a mani della madre). Questi atti non risultano essere stati impugnati, e la regolare notificazione importa che non si è compiuta decadenza o prescrizione quinquennale del tributo locale.
La motivazione della intimazione di pagamento, peraltro da ritenersi integrata mediante quella degli atti impositivi regolarmente notificati e non più contestabili, deve valutarsi adeguata.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite resistenti, e le liquida in complessivi €1.100,00 ciascuna, somme da distrarsi, per quanto attiene a Municipia Spa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI MA PAOLO, Relatore
AMURA CE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11211/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced Systems S.p.a. - 03383350638 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250048117020054548343 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 823/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistenti: domandano il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante modalità telematica il 12.6.2025 ed iscritto al n. 11211/25 RGR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 2025 000481170054548343, che dichiarava essergli stata notificata dal Concessionario Municipia Spa il
22.4.2025, emessa per conto del Comune di Marano a causa del mancato pagamento dell'IMU negli anni dal 2016 al 2018, per l'importo di Euro 16.620,22, oltre accessori.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto esattivo perché notificato dopo la decadenza dell'Ente impositore e la prescrizione del credito tributario, non essendo intervenuta alcuna regolare notificazione di atti prodromici. Lamentava, inoltre, il vizio di motivazione dell'atto esattivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo degli interessi nonché delle sanzioni.
Chiedeva pertanto, in sede cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Ente impositore, il Comune di Marano, e replicava che i tre prodromici avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati. La motivazione dell'intimazione doveva ritenersi completa, anche perché da integrarsi con quella contenuta negli atti presupposti regolarmente notificati.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Si costituiva anche il Concessionario per la Riscossione, Municipia Spa, ed affermava che, in conseguenza della regolare notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, nessuna decadenza o prescrizione era maturata. Sosteneva, quindi, che la motivazione dell'intimazione di pagamento, integrata con quella degli avvisi di accertamento, risultava completa anche perché in materia di motivazione della intimazione di pagamento è sufficiente che la stessa indichi gli atti prodromici ed attesti il mancato pagamento del debito fiscale.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 16.9.2025 questa Corte, ritenuti non integrati i presupposti di legge, rigettava l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre quindi rilevare che entrambe le parti resistenti hanno prodotto copia della notificazione dei prodromici avvisi di accertamento, effettuata presso il domicilio del ricorrente, con atti consegnati l'11.12.2001 (in mani proprie del ricorrente), il 6.12.2022 (a mani del padre), ed il 6.12.2023 (a mani della madre). Questi atti non risultano essere stati impugnati, e la regolare notificazione importa che non si è compiuta decadenza o prescrizione quinquennale del tributo locale.
La motivazione della intimazione di pagamento, peraltro da ritenersi integrata mediante quella degli atti impositivi regolarmente notificati e non più contestabili, deve valutarsi adeguata.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle costituite resistenti, e le liquida in complessivi €1.100,00 ciascuna, somme da distrarsi, per quanto attiene a Municipia Spa, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.