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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7410 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19635/2024
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Cacciapuoti, cod. fisc. , dal quale è rappresentata CodiceFiscale_2 e difesa giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._3 l' sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1 Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1 Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: passaggio ruolo, ATA.
1. Con ricorso depositato il 16.09.2024, la parte ricorrente dichiarava di avere lavorato per il resistente, con contratti a termine dall'anno scolastico 1988/1989 nell'area CP_1 professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “ausiliario” e qualifica di “collaboratore scolastico”; di essere stata immessa in ruolo come
“collaboratore scolastico” (ATA), con decorrenza giuridica dal 01.09.1994 ed economica 27.10.1994; di essere stata immessa nei ruoli dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo”, con
1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.1997 ed economica dal 28.10.1997, all'esito del positivo superamento del periodo di prova, come da certificato di servizio e da Decreto n. 511 del 03.05.2002; di avere presentato istanza di ricostruzione carriera che tenesse conto degli anni di servizio svolto nel ruolo di provenienza (collaboratore scolastico); che, con Decreto n. 511 del 03.05.2002, era stata determinata – col sistema della temporizzazione – una anzianità complessiva di servizio, alla data del 28.10.1997, pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 10, con corresponsione della retribuzione tabellare della I fascia stipendiale (anni 0-3); che tuttavia, alla data del 01.09.1997, avrebbe dovuto esserle riconosciuta una ricostruzione di carriera con anzianità di servizio pari a complessivi anni 7, mesi 6 e giorni 21 ai fini giuridici ed economici, con inserimento nella II fascia stipendiale (03-08 anni) e maturazione di differenze retributive, pari ad euro 1.747,98, dal 1.9.2019 al 30.4.2021, oltre interessi. Domandava pertanto:
“A) in via principale, previo accertamento del servizio prestato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “ausiliario” e qualifica di
“collaboratore scolastico” dall'a.s. 1988/1989 all'anno scolastico 1997/1998 compreso, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del predetto servizio, ai fini giuridici ed economici, utile alla ricostruzione di carriera al momento del passaggio nel profilo di “assistente amministrativo” ed in ogni caso non nei limiti della temporizzazione;
B) sempre in via principale, previa disapplicazione del Decreto recante n. 511 del 30.05.2002, vistato dalla Dello Stato di Napoli, in data 30.10.2002, ed in Controparte_2 accoglimento degli elaborati contabili allegati al presente ricorso, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere una ricostruzione di carriera nel profilo di “assistente amministrativo” che le riconosca, alla data del 01.09.1997, di aver maturato anni 7, mesi 6 e giorni 21 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel profilo professionale di
“assistente amministrativo”, con inserimento, giusti conteggi allegati, nelle corrette fasce stipendiali (per personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”) di seguito indicate: 03-08 a far data dal 01.09.1997, 09-14 a far data dal 01.02.199, 15-20 a far data dal
01.02.2005, 21-27 a far data 01.02.2011; 28-34, a far data dal 01.02.2019; 35 a far data dal 01.02.2026 ovvero a decorrere da una diversa data che l'On.le Giudicante riterrà opportuno anche a seguito di CTU tecnico contabile;
C) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente, previo riconoscimento integrale e non nei limiti della temporizzazione, del servizio svolto dall'a.s. 1988/1989 all'anno scolastico 1997/1998 compreso, ad effettuare la corretta ricostruzione di carriera nel profilo di “assistente amministrativo”, con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate, e pari ad euro 1.747,98, oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento di quell'importo maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico contabile, qualora i conteggi prodotti siano contestati espressamente da parte resistente;
D) condannare al pagamento, in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate e maturande ed alla regolarizzazione contributiva;
E) condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali da attribuirsi al procuratore costituito anticipatario”. Il e l' Controparte_1 Controparte_1 eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e l'infondatezza della domanda. Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi dell'art 127 ter cpc.
2 Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva del considerato che il diritto CP_3 per cui si controverte ha ad oggetto il riconoscimento del servizio e il pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul CP_3 punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del CP_3 principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne CP_1 è responsabile (cfr. sent di quest'ufficio n. 2454/2020 pubbl. il 07/08/2020).
3 Va poi osservato che le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente attengono al periodo dal 1.9.2019 al 30.4.2021: le somme pretese dal 1.9.2019 al 1.10.2019 sono, tuttavia, prescritte, atteso che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 2.10.2024.
4 Quanto alla domanda, va osservato che la parte ricorrente, in qualità di assistente amministrativo ATA dal 1.9.1997, ha rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato in precedenza come collaboratore amministrativo e dunque con profilo professionale inferiore, lamentando l'illegittimità del parziale riconoscimento dello stesso servizio mediante il meccanismo della temporizzazione. Ebbene, deve rilevarsi che l'art. 4 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399 ha stabilito che:
“1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3. 2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1› luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue: a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell'individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. In sostanza, il meccanismo recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988 costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera e, sostanzialmente, trasforma il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito. In caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre pertanto:
- determinare il "valore economico" della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo "stipendio ad personam";
- effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio "ad personam" ed attribuire la "classe stipendiale" immediatamente inferiore allo stipendio "ad personam" (così che quest'ultimo veniva a definire la differenza tra lo stipendio "ad personam" e lo stipendio della classe immediatamente inferiore);
- trasformare l'assegno "ad personam" - attraverso un calcolo matematico - in "anzianità aggiuntiva" sulla medesima classe stipendiale. Si tratta di un sistema di calcolo convenzionale e non integrale dell'anzianità di servizio;
inoltre, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera. E' stato poi osservato dalla suprema Corte che il comma 13 “si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione. Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) 'fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla 'ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto 'in sede contrattuale'. Invece, per il futuro, per i casi di 'passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.. Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal CCNL 1995, era stato introdotto il d.l.vo 16.4.1994 n. 297, art. 569, il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '1. Al personale A.T.A., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva. In conseguenza, il 'diritto al trattamento più favorevole' (…) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. CASS. 10 2014 N. 8489 e, in senso conforme, CASS. 2 OTTOBRE 2013 N. CP_4 22556 e CASS. 5 DICEMBRE 2007 N. 25306). In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato il criterio della cd. "temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì CASS. LAV. 20 SETTEMBRE 2013 N° 21631 e CASS. LAV. 23 FEBBRAIO 2015 N° 3548). Parimenti, per Cass 8797/2024 “È stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione”. Né siffatte conclusioni possono ritenersi superate alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui
“l'art. 569 d.l.vo 297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttive 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”: cfr. ex plurimis CASS. 28 NOVEMBRE 2019 N. 31150. La illegittimità della norma interna, nel caso testé citato, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo, laddove proprio il presupposto della parità di mansioni difetta nella diversa ipotesi, qui in esame, di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore, implicando necessariamente tale passaggio un contestuale mutamento delle mansioni. Deve ancora rilevarsi che il meccanismo della temporizzazione in concreto applicato dall'amministrazione scolastica si rivela più conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. – in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento – attuando una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, e garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio. Né rileva l'orientamento ermeneutico espresso da CASS. LAV. 29 GENNAIO 2013 N° 2037 (e confermato da CASS. SS.UU. 23 FEBBRAIO – 6 MAGGIO 2016 N° 9144), in quanto specificamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi di mobilità del personale docente, sulla base della ritenuta «… osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola …», cioè in relazione a presupposti del tutto diversi da quelli cui si riferisce la presente controversia. 5 Va infine osservato che, nel caso concreto, con il decreto 511 del 3.5.2002 con cui è stata applicata la temporizzazione, è stato riconosciuto al 28.10.1997 alla ricorrente il trattamento economico più favorevole pari a L. 14.361.720, di cui L. 756.720 corrispondente al valore eccedente attribuito mediante assegno ad personam. Diversamente, alla stessa data, in forza della ricostruzione di carriera, sarebbe stato concesso lo stipendio di € 7.026,40 (pari a L. 13.605.007,53) come allegato dall'istante nei conteggi. Sul presupposto della maggiore convenienza economica per la lavoratrice, l'amministrazione ha pertanto preferito, al metodo di calcolo indicato dal citato art 4 comma 13 dpr 399/1988, quello, più favorevole, di cui ai precedenti commi 8 e 9, utilizzando, appunto, il criterio della c.d. temporizzazione. Come poi ritenuto dalla suprema Corte (Cass. 21982-2025), “l'anzianità e il relativo trattamento economico avrebbero dovuto essere determinate confrontando i due istituti -
temporizzazione e ricostruzione di carriera - e scegliendo quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo. Non era, dunque, possibile, in termini astratti, affermare quale fosse la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera, ma era necessaria una verifica caso per caso, perché occorreva mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello dell'anzianità”. E', dunque, alla data del passaggio di ruolo (nel 1997) che occorre valutare se l'odierna ricorrente abbia diritto ad una maggiore retribuzione in base al sistema di calcolo della temporizzazione ovvero in base a quello della ricostruzione di carriera. In difetto di censure attoree sui calcoli effettuati dall'amministrazione alla data di decorrenza economica del ruolo, non può pertanto essere attribuito rilievo alle sole posizioni stipendiali maturate successivamente (nella specie azionate dal 1.9.2019 al 30.4.2021) e, per come dedotto, in tempi più brevi di quanto, invece, è risultato per effetto della ricostruzione del . CP_1 È evidente che, ferme restando le considerazioni già svolte, anche accogliendo la tesi della ricorrente secondo la quale la comparazione andrebbe effettuata valutando gli esiti dei due trattamenti sul lungo periodo, sarebbe stato comunque suo onere dimostrare che, nonostante tutti i vantaggi determinati dall'applicazione della temporizzazione –quindi l'assegno riassorbibile – la ricostruzione della carriera avrebbe comportato un trattamento economico migliorativo. Inoltre, la tesi di parte ricorrente non si confronta con l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che introduce un criterio di determinazione del servizio di ruolo in una carriera subordinata indubbiamente in contrasto con quello invocato. 6 La domanda è infondata e va, dunque, rigettata. Per la complessità della questione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 16.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19635/2024
TRA
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Cacciapuoti, cod. fisc. , dal quale è rappresentata CodiceFiscale_2 e difesa giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1 (C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F. ), elettivamente domiciliato presso C.F._3 l' sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_1 Maddalena, n. 55, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Email_1 Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: passaggio ruolo, ATA.
1. Con ricorso depositato il 16.09.2024, la parte ricorrente dichiarava di avere lavorato per il resistente, con contratti a termine dall'anno scolastico 1988/1989 nell'area CP_1 professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “ausiliario” e qualifica di “collaboratore scolastico”; di essere stata immessa in ruolo come
“collaboratore scolastico” (ATA), con decorrenza giuridica dal 01.09.1994 ed economica 27.10.1994; di essere stata immessa nei ruoli dell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “assistente amministrativo”, con
1 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.1997 ed economica dal 28.10.1997, all'esito del positivo superamento del periodo di prova, come da certificato di servizio e da Decreto n. 511 del 03.05.2002; di avere presentato istanza di ricostruzione carriera che tenesse conto degli anni di servizio svolto nel ruolo di provenienza (collaboratore scolastico); che, con Decreto n. 511 del 03.05.2002, era stata determinata – col sistema della temporizzazione – una anzianità complessiva di servizio, alla data del 28.10.1997, pari ad anni 5, mesi 4 e giorni 10, con corresponsione della retribuzione tabellare della I fascia stipendiale (anni 0-3); che tuttavia, alla data del 01.09.1997, avrebbe dovuto esserle riconosciuta una ricostruzione di carriera con anzianità di servizio pari a complessivi anni 7, mesi 6 e giorni 21 ai fini giuridici ed economici, con inserimento nella II fascia stipendiale (03-08 anni) e maturazione di differenze retributive, pari ad euro 1.747,98, dal 1.9.2019 al 30.4.2021, oltre interessi. Domandava pertanto:
“A) in via principale, previo accertamento del servizio prestato nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con profilo di “ausiliario” e qualifica di
“collaboratore scolastico” dall'a.s. 1988/1989 all'anno scolastico 1997/1998 compreso, dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale del predetto servizio, ai fini giuridici ed economici, utile alla ricostruzione di carriera al momento del passaggio nel profilo di “assistente amministrativo” ed in ogni caso non nei limiti della temporizzazione;
B) sempre in via principale, previa disapplicazione del Decreto recante n. 511 del 30.05.2002, vistato dalla Dello Stato di Napoli, in data 30.10.2002, ed in Controparte_2 accoglimento degli elaborati contabili allegati al presente ricorso, dichiarare il diritto della stessa ad ottenere una ricostruzione di carriera nel profilo di “assistente amministrativo” che le riconosca, alla data del 01.09.1997, di aver maturato anni 7, mesi 6 e giorni 21 di anzianità utile ai fini giuridici ed economici nel profilo professionale di
“assistente amministrativo”, con inserimento, giusti conteggi allegati, nelle corrette fasce stipendiali (per personale ATA, profilo di “assistente amministrativo”) di seguito indicate: 03-08 a far data dal 01.09.1997, 09-14 a far data dal 01.02.199, 15-20 a far data dal
01.02.2005, 21-27 a far data 01.02.2011; 28-34, a far data dal 01.02.2019; 35 a far data dal 01.02.2026 ovvero a decorrere da una diversa data che l'On.le Giudicante riterrà opportuno anche a seguito di CTU tecnico contabile;
C) per l'effetto condannare l'amministrazione resistente, previo riconoscimento integrale e non nei limiti della temporizzazione, del servizio svolto dall'a.s. 1988/1989 all'anno scolastico 1997/1998 compreso, ad effettuare la corretta ricostruzione di carriera nel profilo di “assistente amministrativo”, con conseguente condanna al pagamento in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate, e pari ad euro 1.747,98, oltre interessi come per legge, o comunque, al pagamento di quell'importo maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà di giustizia, anche a seguito di CTU tecnico contabile, qualora i conteggi prodotti siano contestati espressamente da parte resistente;
D) condannare al pagamento, in favore della ricorrente del trattamento retributivo dovuto e delle differenze stipendiali maturate e maturande ed alla regolarizzazione contributiva;
E) condannare parte resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali da attribuirsi al procuratore costituito anticipatario”. Il e l' Controparte_1 Controparte_1 eccepivano il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione e l'infondatezza della domanda. Previo deposito di note, la causa viene decisa ai sensi dell'art 127 ter cpc.
2 Giova premettere che sussiste la legittimazione passiva del considerato che il diritto CP_3 per cui si controverte ha ad oggetto il riconoscimento del servizio e il pagamento delle differenze retributive eventualmente maturate. Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed economico del personale dipendente del che è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul CP_3 punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del CP_3 principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne CP_1 è responsabile (cfr. sent di quest'ufficio n. 2454/2020 pubbl. il 07/08/2020).
3 Va poi osservato che le differenze retributive rivendicate dalla ricorrente attengono al periodo dal 1.9.2019 al 30.4.2021: le somme pretese dal 1.9.2019 al 1.10.2019 sono, tuttavia, prescritte, atteso che il primo atto interruttivo è rappresentato dalla notifica del ricorso giudiziario avvenuta in data 2.10.2024.
4 Quanto alla domanda, va osservato che la parte ricorrente, in qualità di assistente amministrativo ATA dal 1.9.1997, ha rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato in precedenza come collaboratore amministrativo e dunque con profilo professionale inferiore, lamentando l'illegittimità del parziale riconoscimento dello stesso servizio mediante il meccanismo della temporizzazione. Ebbene, deve rilevarsi che l'art. 4 d.p.r. 23 agosto 1988 n. 399 ha stabilito che:
“1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art. 3. 2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1› luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue: a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a); c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell'individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494. 13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”. In sostanza, il meccanismo recepito dal D.P.R. n. 399 del 1988 costituisce un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera e, sostanzialmente, trasforma il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito. In caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorre pertanto:
- determinare il "valore economico" della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
- sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo "stipendio ad personam";
- effettuare l'inquadramento nel nuovo ruolo con l'anzianità corrispondente all'importo dello stipendio "ad personam" ed attribuire la "classe stipendiale" immediatamente inferiore allo stipendio "ad personam" (così che quest'ultimo veniva a definire la differenza tra lo stipendio "ad personam" e lo stipendio della classe immediatamente inferiore);
- trasformare l'assegno "ad personam" - attraverso un calcolo matematico - in "anzianità aggiuntiva" sulla medesima classe stipendiale. Si tratta di un sistema di calcolo convenzionale e non integrale dell'anzianità di servizio;
inoltre, i benefici derivanti dalla temporizzazione non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera. E' stato poi osservato dalla suprema Corte che il comma 13 “si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione. Invero, il meccanismo del co. 13 è previsto ai (soli) 'fini dell'inquadramento contrattuale' conseguente alla 'ridefinizione dei profili professionali' cui si sarebbe dovuto procedere per l'appunto 'in sede contrattuale'. Invece, per il futuro, per i casi di 'passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988', il meccanismo è quello previsto dal co. 8 che si applica 'al personale interessato', senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.. Quindi, il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza dell'anzianità effettiva rispetto all'anzianità convenzionale. Si deve inoltre aggiungere, ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, che, a breve distanza dal CCNL 1995, era stato introdotto il d.l.vo 16.4.1994 n. 297, art. 569, il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti della carriera: '1. Al personale A.T.A., il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni scolastiche statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà'. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità effettiva. In conseguenza, il 'diritto al trattamento più favorevole' (…) non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo, ma nel senso che, per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola, deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione” (cfr. CASS. 10 2014 N. 8489 e, in senso conforme, CASS. 2 OTTOBRE 2013 N. CP_4 22556 e CASS. 5 DICEMBRE 2007 N. 25306). In sostanza, occorre applicare il principio di diritto secondo il quale, per il personale non docente della scuola, inquadrato nella qualifica superiore, non compete un trattamento economico parametrato all'intera anzianità di servizio, essendo stato adottato il criterio della cd. "temporizzazione", consistente nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l'inquadramento (cfr. altresì CASS. LAV. 20 SETTEMBRE 2013 N° 21631 e CASS. LAV. 23 FEBBRAIO 2015 N° 3548). Parimenti, per Cass 8797/2024 “È stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l'inserimento del lavoratore nel "reticolo retributivo" corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice dell'anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini della progressione stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura della retribuzione mediante l'assegno ad personam assorbibile. In conseguenza, il "diritto al trattamento più favorevole" previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall'art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall'art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l'inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione dell'effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all'interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo della temporizzazione”. Né siffatte conclusioni possono ritenersi superate alla luce dei successivi arresti della giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione di servizio pre-ruolo, secondo cui
“l'art. 569 d.l.vo 297/1994, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttive 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”: cfr. ex plurimis CASS. 28 NOVEMBRE 2019 N. 31150. La illegittimità della norma interna, nel caso testé citato, è stata infatti ritenuta sul presupposto della parità di mansioni espletate nel servizio pre-ruolo rispetto a quelle espletate nel servizio di ruolo, laddove proprio il presupposto della parità di mansioni difetta nella diversa ipotesi, qui in esame, di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore, implicando necessariamente tale passaggio un contestuale mutamento delle mansioni. Deve ancora rilevarsi che il meccanismo della temporizzazione in concreto applicato dall'amministrazione scolastica si rivela più conforme al generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. – in forza del quale a disparità di condizioni deve corrispondere un diverso trattamento – attuando una corretta differenziazione tra coloro che hanno maturato una determinata anzianità nella qualifica superiore e coloro che ad essa accedono solo successivamente, così che l'anzianità maturata nella qualifica inferiore avrà un valore inferiore a quella specifica propria del ruolo di destinazione, e garantendosi comunque il livello stipendiale acquisito prima del passaggio. Né rileva l'orientamento ermeneutico espresso da CASS. LAV. 29 GENNAIO 2013 N° 2037 (e confermato da CASS. SS.UU. 23 FEBBRAIO – 6 MAGGIO 2016 N° 9144), in quanto specificamente ed esclusivamente riferito alle ipotesi di mobilità del personale docente, sulla base della ritenuta «… osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola …», cioè in relazione a presupposti del tutto diversi da quelli cui si riferisce la presente controversia. 5 Va infine osservato che, nel caso concreto, con il decreto 511 del 3.5.2002 con cui è stata applicata la temporizzazione, è stato riconosciuto al 28.10.1997 alla ricorrente il trattamento economico più favorevole pari a L. 14.361.720, di cui L. 756.720 corrispondente al valore eccedente attribuito mediante assegno ad personam. Diversamente, alla stessa data, in forza della ricostruzione di carriera, sarebbe stato concesso lo stipendio di € 7.026,40 (pari a L. 13.605.007,53) come allegato dall'istante nei conteggi. Sul presupposto della maggiore convenienza economica per la lavoratrice, l'amministrazione ha pertanto preferito, al metodo di calcolo indicato dal citato art 4 comma 13 dpr 399/1988, quello, più favorevole, di cui ai precedenti commi 8 e 9, utilizzando, appunto, il criterio della c.d. temporizzazione. Come poi ritenuto dalla suprema Corte (Cass. 21982-2025), “l'anzianità e il relativo trattamento economico avrebbero dovuto essere determinate confrontando i due istituti -
temporizzazione e ricostruzione di carriera - e scegliendo quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo. Non era, dunque, possibile, in termini astratti, affermare quale fosse la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera, ma era necessaria una verifica caso per caso, perché occorreva mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni - temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello dell'anzianità”. E', dunque, alla data del passaggio di ruolo (nel 1997) che occorre valutare se l'odierna ricorrente abbia diritto ad una maggiore retribuzione in base al sistema di calcolo della temporizzazione ovvero in base a quello della ricostruzione di carriera. In difetto di censure attoree sui calcoli effettuati dall'amministrazione alla data di decorrenza economica del ruolo, non può pertanto essere attribuito rilievo alle sole posizioni stipendiali maturate successivamente (nella specie azionate dal 1.9.2019 al 30.4.2021) e, per come dedotto, in tempi più brevi di quanto, invece, è risultato per effetto della ricostruzione del . CP_1 È evidente che, ferme restando le considerazioni già svolte, anche accogliendo la tesi della ricorrente secondo la quale la comparazione andrebbe effettuata valutando gli esiti dei due trattamenti sul lungo periodo, sarebbe stato comunque suo onere dimostrare che, nonostante tutti i vantaggi determinati dall'applicazione della temporizzazione –quindi l'assegno riassorbibile – la ricostruzione della carriera avrebbe comportato un trattamento economico migliorativo. Inoltre, la tesi di parte ricorrente non si confronta con l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che introduce un criterio di determinazione del servizio di ruolo in una carriera subordinata indubbiamente in contrasto con quello invocato. 6 La domanda è infondata e va, dunque, rigettata. Per la complessità della questione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante