CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8581/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058363770 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellata: il rappresentante dell'ufficio insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato in data 13 e 24 ottobre 2016, depositato in data 27/01/2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, e di Riscossione Sicilia S.p.a., IT Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n. 293 2016 0058363770 asseritamente notificata il 10/09/2016 per IRPEF 2012, art. 36 ter DPR 600/73, per complessivi euro 1.603,35.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento in quanto non compete al professionista dimostrare che la ritenuta d'acconto su compenso professionale sia stata versata dal sostituto d'imposta. Inoltre, sosteneva di avere dimostrato l'avvenuta ritenuta inviando copia delle fatture e di non essere stato invitato al contraddittorio ove avrebbe potuto dimostrare meglio le sue difese.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituitasi in giudizio, chiedeva in via pregiudiziale la verifica della conformità del ricorso presentato e depositato.
Con sentenza n. 8581/2021, depositata il 16.11.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice osservava che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U., sent. n.
10378/2019), il sostituito non ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dello Stato, se la ritenuta d'acconto operata dal cliente non è stata girata all'Erario. In tal caso, per essere esonerato da ogni conseguenza, il contribuente deve, semplicemente, dimostrare che la trattenuta è avvenuta. In altri termini, deve provare che ha, effettivamente, incassato di meno.
L'Agenzia delle Entrate ha dato contezza che di € 1.656,00 di ritenute inizialmente accertate, una parte, esattamente € 920,00, è stata documentata dal ricorrente in una prima istanza. Della differenza di
€ 736,00 il contribuente, con la documentazione prodotta in sede di ricorso, non ha dato prova di aver incassato il corrispettivo della prestazione al netto della ritenuta d'acconto mediante esibizione di estratti conto bancari. Avverso la sentenza n. 8581/2021 IT Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede l'annullamento della cartella impugnata e, in via del tutto subordinata, il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Secondo l'appellante la sentenza è errata per travisamento del fatto e della prova, irriducibile contraddittorietà, violazione di legge ed errata interpretazione della sentenza Cass. SS.UU. n.
10378/2019. Detta pronuncia statuisce il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non vi siano state effettuate le ritenute”.
La motivazione del primo giudice che sottopone l'esclusione del vincolo della solidarietà alla dimostrazione da parte del sostituito di avere incassato di meno è illegittima e illogica. Invero,
è illegittima perché non trova riferimento in nessuna norma e perché disattende il principio, sancito dalle
Sezioni Unite, che esclude la solidarietà al verificarsi della semplice e sola effettuazione delle ritenute senza alcuna prova ulteriore. L'effettuazione delle ritenute è provata dalla emissione della fattura con la ritenuta d'acconto. Inoltre, è illogica perché richiede di fornire la prova di un fatto negativo. Peraltro, se la fattura è stata rilasciata al netto della ritenuta d'acconto non si vede perché il sostituto avrebbe dovuto pagare al sostituito la somma che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario.
L'appellante deduce, altresì, l'esistenza di errori contabili che inducono a ritenere che la sentenza di prime cure abbia travisato il fatto.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
L'ufficio rileva che l'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 operato sulla scorta dei dati esposti nella dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Proprio dal riscontro effettuato fra quanto indicato dal contribuente e quanto, invece, risulta idoneamente e sufficientemente documentato dal medesimo ai fini della esatta determinazione del reddito imponibile da sottoporre a tassazione scaturisce il ruolo impugnato.
La procedura di cui al comma 3 del predetto articolo prevede che il contribuente e/o il sostituto vengano invitati a fornire chiarimenti o produrre la documentazione relativamente a quanto indicato nella dichiarazione sottoposta a controllo formale (rectius: dati dichiarati dal contribuente stesso). Ai sensi e per gli effetti del successivo comma 4 dell'art. 36 ter, l'esito del controllo formale viene comunicato all'interessato con la specifica indicazione dei motivi e delle ragioni che hanno indotto l'ufficio a determinare la rettifica, onde dare al medesimo la concreta possibilità, entro termini ben definiti, di segnalare ulteriormente elementi utili non considerati o erroneamente valutati in sede di controllo. Ciò ai fini della esatta determinazione del reddito imponibile secondo quanto previsto dall'art. 36 ter lett. a), b),
c), d), e), f). Tale procedura è stata puntualmente rispettata.
In ogni caso, a seguito esibizione della documentazione richiesta, sono state rettificate le ritenute d'acconto subite, dichiarate nel quadro RE26 per euro 1.656,00 e documentate per euro 920,00; inoltre, sono stati rettificati i contributi previdenziali dichiarati nel quadro RP21 per euro 4.279,00 e documentati per euro 3.400,00. In sede di mediazione il ricorrente non ha prodotto altri documenti che possano modificare quanto accertato in sede di controllo formale.
Anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituitasi in questo grado, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza n. 4556/2022, depositata il 21.11.2022, questa Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l'istanza di inibitoria.
Con ordinanza n. 2328/2025, depositata il 29.07.2025, la Corte ha invitato l'Agenzia delle Entrate a fornire i seguenti chiarimenti: a) in base a quali dati dichiarati dal contribuente è stata calcolata in euro
1.070,00 la somma che il sostituto d'imposta ha trattenuto e non versato all'erario; b) se il contribuente abbia nella dichiarazione Irpef indicato delle ritenute che non sono state effettuate dal sostituto d'imposta; per contro, ha invitato il contribuente a depositare in atti (fornendo anche una copia in forma cartacea) le fatture e le certificazioni delle trattenute operate dal sostituto d'imposta. In data 09.09.2025 Ricorrente_1 ha depositato note di chiarimento e copia della sentenza n. 696/2024 della seconda sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e va rigettato. Invero, IT Ricorrente_1 non ha depositato in atti le fatture e le certificazioni delle trattenute operate dal sostituto d'imposta, come richiesto con l'ordinanza n. 2328/2025.
In mancanza di detti elementi manca la prova che il sostituto abbia operato le trattenute e poi non le abbia versate all'Erario. Invero, solo in questo caso viene meno la solidarietà tra sostituto e sostituito, come affermato dalla Suprema Corte che ha statuito il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n.
602 è espressamente condizionata alla circostanza che non vi siano state effettuate le ritenute”. (Cass.
SS.UU., sentenza n. 10378/2019).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicando i valori tabellari minimi per la non complessità delle questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 8581/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il giudizio, che liquida in euro 566,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. TO Francola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA TOMMASO, Presidente e Relatore
PULEIO FRANCESCO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2695/2022 depositato il 16/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G.grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8581/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 11 e pubblicata il 16/11/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160058363770 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: Assente
Appellata: il rappresentante dell'ufficio insiste in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato in data 13 e 24 ottobre 2016, depositato in data 27/01/2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Catania, e di Riscossione Sicilia S.p.a., IT Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale n. 293 2016 0058363770 asseritamente notificata il 10/09/2016 per IRPEF 2012, art. 36 ter DPR 600/73, per complessivi euro 1.603,35.
Il ricorrente ne chiedeva l'annullamento in quanto non compete al professionista dimostrare che la ritenuta d'acconto su compenso professionale sia stata versata dal sostituto d'imposta. Inoltre, sosteneva di avere dimostrato l'avvenuta ritenuta inviando copia delle fatture e di non essere stato invitato al contraddittorio ove avrebbe potuto dimostrare meglio le sue difese.
L'Agenzia delle Entrate di Catania, costituitasi in giudizio, chiedeva in via pregiudiziale la verifica della conformità del ricorso presentato e depositato.
Con sentenza n. 8581/2021, depositata il 16.11.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania rigettava il ricorso e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Il primo giudice osservava che, secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U., sent. n.
10378/2019), il sostituito non ha alcun obbligo o responsabilità nei confronti dello Stato, se la ritenuta d'acconto operata dal cliente non è stata girata all'Erario. In tal caso, per essere esonerato da ogni conseguenza, il contribuente deve, semplicemente, dimostrare che la trattenuta è avvenuta. In altri termini, deve provare che ha, effettivamente, incassato di meno.
L'Agenzia delle Entrate ha dato contezza che di € 1.656,00 di ritenute inizialmente accertate, una parte, esattamente € 920,00, è stata documentata dal ricorrente in una prima istanza. Della differenza di
€ 736,00 il contribuente, con la documentazione prodotta in sede di ricorso, non ha dato prova di aver incassato il corrispettivo della prestazione al netto della ritenuta d'acconto mediante esibizione di estratti conto bancari. Avverso la sentenza n. 8581/2021 IT Ricorrente_1 ha proposto appello, col quale chiede l'annullamento della cartella impugnata e, in via del tutto subordinata, il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Secondo l'appellante la sentenza è errata per travisamento del fatto e della prova, irriducibile contraddittorietà, violazione di legge ed errata interpretazione della sentenza Cass. SS.UU. n.
10378/2019. Detta pronuncia statuisce il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non vi siano state effettuate le ritenute”.
La motivazione del primo giudice che sottopone l'esclusione del vincolo della solidarietà alla dimostrazione da parte del sostituito di avere incassato di meno è illegittima e illogica. Invero,
è illegittima perché non trova riferimento in nessuna norma e perché disattende il principio, sancito dalle
Sezioni Unite, che esclude la solidarietà al verificarsi della semplice e sola effettuazione delle ritenute senza alcuna prova ulteriore. L'effettuazione delle ritenute è provata dalla emissione della fattura con la ritenuta d'acconto. Inoltre, è illogica perché richiede di fornire la prova di un fatto negativo. Peraltro, se la fattura è stata rilasciata al netto della ritenuta d'acconto non si vede perché il sostituto avrebbe dovuto pagare al sostituito la somma che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario.
L'appellante deduce, altresì, l'esistenza di errori contabili che inducono a ritenere che la sentenza di prime cure abbia travisato il fatto.
Costituitasi in questo grado l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
L'ufficio rileva che l'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973 operato sulla scorta dei dati esposti nella dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Proprio dal riscontro effettuato fra quanto indicato dal contribuente e quanto, invece, risulta idoneamente e sufficientemente documentato dal medesimo ai fini della esatta determinazione del reddito imponibile da sottoporre a tassazione scaturisce il ruolo impugnato.
La procedura di cui al comma 3 del predetto articolo prevede che il contribuente e/o il sostituto vengano invitati a fornire chiarimenti o produrre la documentazione relativamente a quanto indicato nella dichiarazione sottoposta a controllo formale (rectius: dati dichiarati dal contribuente stesso). Ai sensi e per gli effetti del successivo comma 4 dell'art. 36 ter, l'esito del controllo formale viene comunicato all'interessato con la specifica indicazione dei motivi e delle ragioni che hanno indotto l'ufficio a determinare la rettifica, onde dare al medesimo la concreta possibilità, entro termini ben definiti, di segnalare ulteriormente elementi utili non considerati o erroneamente valutati in sede di controllo. Ciò ai fini della esatta determinazione del reddito imponibile secondo quanto previsto dall'art. 36 ter lett. a), b),
c), d), e), f). Tale procedura è stata puntualmente rispettata.
In ogni caso, a seguito esibizione della documentazione richiesta, sono state rettificate le ritenute d'acconto subite, dichiarate nel quadro RE26 per euro 1.656,00 e documentate per euro 920,00; inoltre, sono stati rettificati i contributi previdenziali dichiarati nel quadro RP21 per euro 4.279,00 e documentati per euro 3.400,00. In sede di mediazione il ricorrente non ha prodotto altri documenti che possano modificare quanto accertato in sede di controllo formale.
Anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituitasi in questo grado, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza n. 4556/2022, depositata il 21.11.2022, questa Corte di Giustizia Tributaria ha rigettato l'istanza di inibitoria.
Con ordinanza n. 2328/2025, depositata il 29.07.2025, la Corte ha invitato l'Agenzia delle Entrate a fornire i seguenti chiarimenti: a) in base a quali dati dichiarati dal contribuente è stata calcolata in euro
1.070,00 la somma che il sostituto d'imposta ha trattenuto e non versato all'erario; b) se il contribuente abbia nella dichiarazione Irpef indicato delle ritenute che non sono state effettuate dal sostituto d'imposta; per contro, ha invitato il contribuente a depositare in atti (fornendo anche una copia in forma cartacea) le fatture e le certificazioni delle trattenute operate dal sostituto d'imposta. In data 09.09.2025 Ricorrente_1 ha depositato note di chiarimento e copia della sentenza n. 696/2024 della seconda sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.
All'udienza dell'1 dicembre 2025 il rappresentante dell'Ufficio insiste in atti e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del contribuente è infondato e va rigettato. Invero, IT Ricorrente_1 non ha depositato in atti le fatture e le certificazioni delle trattenute operate dal sostituto d'imposta, come richiesto con l'ordinanza n. 2328/2025.
In mancanza di detti elementi manca la prova che il sostituto abbia operato le trattenute e poi non le abbia versate all'Erario. Invero, solo in questo caso viene meno la solidarietà tra sostituto e sostituito, come affermato dalla Suprema Corte che ha statuito il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n.
602 è espressamente condizionata alla circostanza che non vi siano state effettuate le ritenute”. (Cass.
SS.UU., sentenza n. 10378/2019).
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e vengono liquidate, applicando i valori tabellari minimi per la non complessità delle questioni trattate, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 5, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 8581/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'Agenzia delle Entrate per il giudizio, che liquida in euro 566,00 oltre gli oneri accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dr. TO Francola