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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2142/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6033/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 04/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 202371481686631996681878_2023 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1937/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6033.7.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, rilevando la legittimità dell'atto impugnato, rigettava il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.
p.A. contro il Comune di Riposto per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
202371481686631996681878, ai sensi del R.D. 610/1939 dell'11 gennaio 2023, notificata in data 10 febbraio 2023, con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 258.248,66 a titolo di TARI 2014, sanzioni, interessi, spese ed oneri di riscossione, per area destinata ad attività commerciale, proponeva appello, in data 4/04/2024, la società lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sull'infondatezza delle pretesa per mancanza del presupposto impositivo. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata. Deposita memoria in data 20/10/2025.
L'Ente impositore non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo esame documentale degli atti e della normativa, hanno constatato l'infondatezza dei motivi di censura e, in particolare, che, sia con riferimento alla disciplina dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali prevista dall'art. 1, commi 161-171 della l. n. 296/2006 sia con riguardo alla disciplina della
TARSU ex d.lgs. n. 507 del 1993 o della TARI ex l. n. 147 del 2013 non si prevede che, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi giurisdizionale, l'iscrizione a ruolo del tributo sia preclusa o che lo stesso debba avvenire nella misura ridotta o frazionata prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. civ., n. 21582/2016); né tantomeno tali regole possono ritenersi derogate dall'art. 1, comma 792, della l. n. 160/2019 che si limita ad estendere anche ai tributi locali la disciplina dell'accertamento esecutivo applicabile, per altro, solo per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1 gennaio 2020 e non già, come nel caso che ci occupa, qualora emessi e notificati antecedentemente a tale data;
hanno, altresì, evidenziato che, a prescindere dall'applicazione del contraddittorio procedimentale per i tributi locali, l'atto impugnato è stato emesso dopo la notifica (e l'impugnazione) del prodromico avviso di accertamento, sicché il contribuente è pienamente consapevole della natura e delle ragioni della pretesa tributaria.
C'è poco da aggiungere a quanto esaustivamente motivato in prime cure.
Invero, con la sentenza n. 7253/2022, la CTR ha rigettato, in quanto infondato nel merito della pretesa tributaria, l'appello riguardante il prodromico avviso di accertamento, confermandolo. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, presumibilmente attualmente ancora pendente.
La ricorrente insiste nei motivi già esposti ma aggiungendo poco, sostanzialmente, a sostegno delle sue motivazioni a fronte di quanto motivato nella sentenza impugnata ribadendo che l'ingiunzione è stata emanata prima della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza di secondo grado successivamente impugnata avanti alla Corte di Cassazione e pertanto deve ritenersi inesistente e/o nulla e/o comunque inefficace, in quanto fondata sull'insussistente presupposto che “gli avvisi sopra indicati, notificati e non opposti nel termine di legge, sono da considerarsi definitivi”, mentre gli stessi potranno diventare definitivi esclusivamente nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso per cassazione tutt'ora pendente.
Tuttavia, la S.C., con la sentenza n. 5318/2019, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 riguardante la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo non si applica all'ICI, sicché è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero importo del tributo anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.
Pertanto, anche se l'avviso di accertamento viene impugnato, l'ici e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto, quindi, a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla commissione adita (Cass. n. 30170/2017; n. 27803/2018).
Non si può, quindi, che rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA rigetta l'appello della società contribuente;
conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2142/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Riposto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6033/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 04/10/2023
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE n. 202371481686631996681878_2023 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1937/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 6033.7.2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che, rilevando la legittimità dell'atto impugnato, rigettava il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 S.
p.A. contro il Comune di Riposto per l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento n.
202371481686631996681878, ai sensi del R.D. 610/1939 dell'11 gennaio 2023, notificata in data 10 febbraio 2023, con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 258.248,66 a titolo di TARI 2014, sanzioni, interessi, spese ed oneri di riscossione, per area destinata ad attività commerciale, proponeva appello, in data 4/04/2024, la società lamentando carenza di motivazione della sentenza e insistendo sull'infondatezza delle pretesa per mancanza del presupposto impositivo. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare l'ingiunzione di pagamento impugnata. Deposita memoria in data 20/10/2025.
L'Ente impositore non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può trovare accoglimento e, per l'effetto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
All'uopo, si rileva che le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio già espresso dai primi Giudici che, dopo esame documentale degli atti e della normativa, hanno constatato l'infondatezza dei motivi di censura e, in particolare, che, sia con riferimento alla disciplina dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali prevista dall'art. 1, commi 161-171 della l. n. 296/2006 sia con riguardo alla disciplina della
TARSU ex d.lgs. n. 507 del 1993 o della TARI ex l. n. 147 del 2013 non si prevede che, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi giurisdizionale, l'iscrizione a ruolo del tributo sia preclusa o che lo stesso debba avvenire nella misura ridotta o frazionata prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. civ., n. 21582/2016); né tantomeno tali regole possono ritenersi derogate dall'art. 1, comma 792, della l. n. 160/2019 che si limita ad estendere anche ai tributi locali la disciplina dell'accertamento esecutivo applicabile, per altro, solo per gli atti di accertamento emessi a partire dal 1 gennaio 2020 e non già, come nel caso che ci occupa, qualora emessi e notificati antecedentemente a tale data;
hanno, altresì, evidenziato che, a prescindere dall'applicazione del contraddittorio procedimentale per i tributi locali, l'atto impugnato è stato emesso dopo la notifica (e l'impugnazione) del prodromico avviso di accertamento, sicché il contribuente è pienamente consapevole della natura e delle ragioni della pretesa tributaria.
C'è poco da aggiungere a quanto esaustivamente motivato in prime cure.
Invero, con la sentenza n. 7253/2022, la CTR ha rigettato, in quanto infondato nel merito della pretesa tributaria, l'appello riguardante il prodromico avviso di accertamento, confermandolo. Avverso la sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, presumibilmente attualmente ancora pendente.
La ricorrente insiste nei motivi già esposti ma aggiungendo poco, sostanzialmente, a sostegno delle sue motivazioni a fronte di quanto motivato nella sentenza impugnata ribadendo che l'ingiunzione è stata emanata prima della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza di secondo grado successivamente impugnata avanti alla Corte di Cassazione e pertanto deve ritenersi inesistente e/o nulla e/o comunque inefficace, in quanto fondata sull'insussistente presupposto che “gli avvisi sopra indicati, notificati e non opposti nel termine di legge, sono da considerarsi definitivi”, mentre gli stessi potranno diventare definitivi esclusivamente nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso per cassazione tutt'ora pendente.
Tuttavia, la S.C., con la sentenza n. 5318/2019, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, la disposizione di cui all'art. 68, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 riguardante la riscossione frazionata del tributo in pendenza del processo non si applica all'ICI, sicché è legittima l'emissione della cartella di pagamento per l'intero importo del tributo anche nel corso del giudizio d'impugnazione del relativo avviso di accertamento.
Pertanto, anche se l'avviso di accertamento viene impugnato, l'ici e gli altri tributi locali si riscuotono per intero, non applicandosi ai tributi locali, a differenza dei tributi erariali, la così detta "riscossione frazionata" in pendenza di giudizio. Il contribuente è tenuto, quindi, a pagare per intero le somme accertate, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo, a meno che non ottenga la sospensione dell'esecutività dell'atto medesimo dalla commissione adita (Cass. n. 30170/2017; n. 27803/2018).
Non si può, quindi, che rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA rigetta l'appello della società contribuente;
conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.