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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1388 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo C.F._3
Bartoli,
opponenti contro
(CF: e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice mandataria, Parte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa appresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio,
opposta
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 197/2024 –
Fideiussione Bancaria.
CONCLUSIONI: PER Gli attori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...]
reiectis, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
1) In via principale previo accertamento:
-della mancata prova della “cessione in blocco” e/o
dell'inclusione del supposto credito di causa tra quelli
ceduti e/o della carenza di legittimazione attiva (par.
“A”);
- della mancata prova del credito di Controparte_1
(par. “B”);
- della nullità parziale delle fideiussioni generiche di
causa e della conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. (par
“C”);
- della decadenza ex art. 1957 c.c. anche in relazione alle
fideiussioni specifiche (par. “G”);
Accertare e dichiarare che i Sig.ri Parte_1 Parte_2
ed nulla devono a
[...] Parte_3 [...]
e che non sono Controparte_2
debitori di alcuna somma e, per l'effetto, annullare /
revocare / dichiarare nullo/invalido / inefficace il
decreto ingiuntivo n. 197/2024 del Tribunale di Perugia.
2) In subordine (in relazione ai conti correnti) previo
accertamento:
- della nullità per indeterminatezza della clausola di
capitalizzazione (par. “D”);
Pag. 2 di 31 - della nullità per indeterminatezza degli interessi
applicati alle aperture di credito e/o della nullità per
carenza dei requisiti di forma (par. “E”);
- della nullità per indeterminatezza della CMS e della
mancanza di pattuizione delle altre commissioni applicate
agli affidamenti (par. “F”);
(in relazione ai finanziamenti) previo accertamento:
- della nullità per omessa indicazione del regime di
capitalizzazione “composta” (par. “H”);
- della nullità per indeterminatezza degli interessi
convenzionali e di mora e della nullità per violazione dei
requisiti di legge (par. “I”);
Ridurre l'importo dell'ingiunzione di pagamento
rideterminando il corretto dare-avere tra le parti, sempre
con annullamento / revoca del d.i. oggetto di opposizione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
PER CONVENUTA “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In
via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo qui opposto poiché la spiegata
opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla
deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art.
648 c.p.c.;
- disporre lo svolgimento della prima udienza mediante
collegamenti audiovisivi a distanza, nei
Pag. 3 di 31 modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o, in
subordine, mediante lo scambio di sintetiche
note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le
motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque i Sig.ri Parte_2 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, Pt_1 Parte_3
in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro
293.577,25 oltre interessi convenzionali maturati e
maturandi, ovvero della diversa somma che sarà accertata
nel corso del presente giudizio di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 197/2024, emesso dal Tribunale di Perugia in data 9-12
febbraio 2024, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 239.577,25 in favore di Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato da
[...]
nei confronti della fallita Controparte_3 CP_4
[...]
1.1. A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno
Pag. 4 di 31 eccepito:
- la mancata prova della titolarità del credito da parte di e della legittimazione ad agire di CP_1 [...]
, che agisce per essa;
Parte_4
- la violazione dell'art. 50 TUB, poiché il decreto ingiuntivo sarebbe stato richiesto senza adeguata documentazione bancaria;
- la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto il contratto riprodurrebbe clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel
2005;
- la decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c., in quanto non avrebbe agito nei termini di legge e CP_1
comunque non avrebbe diligentemente coltivato l'azione attendendo oltre nove anni per procedere nei confronti dei fideiussori.
Relativamente ai conti corrente nn. 1276 e 1277 hanno contestato:
- l'indeterminatezza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti con diritto alla rideterminazione dei saldi
- l'indeterminatezza del tasso di interesse relativo ai conti corrente nn. 1276 e 1277. Non esigibilità delle somme per assenza di pattuizione relativamente alle commissioni del massimo scoperto ed alle commissioni sull'accordato ed alle commissioni di “istruttoria veloce addebitate”, con conseguente
Pag. 5 di 31 nullità del contratto per assenza dei requisiti di forma.
Relativamente ai “Contratti di prestito chirografario”
rispettivamente n. 448585000 di Euro 90.000,00 stipulato in data 23/07/2010 (cfr. doc. 8 fasc. mon.) e n. 404748000
di Euro 50.000,00 stipulato in data 05/10/2009, hanno eccepito la mancanza della prova dell'effettiva erogazione, mancanza della prova di idonea pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori con la conseguente nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt.
1346 e 1418 c.c. e art. 117 IV comma D.Lgs 385/1993 con richiesta di rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del piano di rimborso ex art. 117 comma
IV del D.lgs 285/1993 con utilizzo dell'ammortamento all'italiana a quota capitali costanti.
1.2. Si è costituita in giudizio che Controparte_1
ha contestato integralmente le doglianze degli opponenti,
sostenendo che:
- la cessione del credito è provata dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, che costituisce prova sufficiente della titolarità del credito;
- gli estratti conto prodotti rispettano i requisiti dell'art. 50 TUB e provano l'esistenza del credito;
- la fideiussione è valida e non è stato dimostrato il legame con l'intesa anticoncorrenziale censurata dalla
Banca d'Italia.
Pag. 6 di 31 - non vi è stata decadenza ex art. 1957 c.c., poiché
ha tempestivamente agito per il recupero del CP_1
credito;
- gli importi sono correttamente calcolati, senza necessità di una CTU contabile.
1.3. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171
ter c.p.c. il Tribunale, con ordinanza del 18.1.2025,
rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla
Banca opposta e fissava – ex art. 281 sexies c.p.c. –
l'udienza del 26.2.2025; le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale riservava la decisione nei termini di legge.
***
2. l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Va in primo luogo delibata l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla società
opposta.
Il Tribunale ritiene che la società opposta abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata.
A seguito della crisi finanziaria che ha investito la Banca d'Italia ha disposto, Controparte_3
con provvedimenti del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre
2016, il trasferimento in blocco di una serie di crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., con effetto rispettivamente dal 1° febbraio 2016 e dal 1° gennaio
Pag. 7 di 31 2017. Tra questi rientravano i crediti di
[...]
già confluiti nella CP_3 Controparte_5
[...]
Successivamente, il 15 giugno 2017, Controparte_1
ha acquisito da REV Gestione Crediti S.p.A. un portafoglio di crediti tramite un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999. La cessione è
stata formalizzata con avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno
2017, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario
(T.U.B.).
Ciò premesso, secondo anche il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (ord. 24798 del
2020) “la parte che agisca affermandosi successore a
titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato il contenuto di tale onere sottolineando come (Cass. ord.
17944 del 2023) “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti” di cessione del credito “ai
Pag. 8 di 31 fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta
mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze
di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
parte cedente”. Una volta provato il contratto di cessione del credito, l'inclusione in esso del credito nei confronti del debitore ceduto può essere provata anche mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. sent.
n. 4277 del 2023; sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 9412
del 2023).
Dunque, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco avvenuta ai sensi dell'art. 58 TUB, a fronte della puntuale eccezione del debitore ceduto, costituisce onere del creditore cessionario fornire la prova del contratto di cessione, nonché la (successiva) prova che anche il credito vantato è stato ceduto attraverso tale contratto.
Tale ultimo onere può essere assolto attraverso la
Pag. 9 di 31 produzione in giudizio della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove gli elementi che accomunano tali categorie consentano di individuarli senza incertezze.
3.1. Nel caso che occupa il Tribunale, gli opponenti non hanno specificamente ed univocamente contestato le operazioni con le quali i crediti oggetto di causa sono stati ceduti, vale a dire:
1) i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.1.2016 e del 30.12.2016, con cui sono stati trasferiti a REV i crediti in sofferenza di cui era titolare – tra le altre –
e risultanti dalle situazioni contabili Controparte_3
alla data del 30.9.2015.
2) la cessione di detti crediti da REV a CP_1
avvenuta in forza di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione del 15.6.2017 e di cui è stata data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.6.2017.
Ciò che gli opponenti hanno compitamente contestato
(pag. 3 atto di citazione) è il difetto di prova in ordine al fatto che le suddette operazioni di cessione hanno riguardato anche i crediti oggetto di provvedimento monitorio;
le restanti generiche contestazioni contrastano con la seguente univoca affermazione di parte opponente,
(p. 3): “ma nessuna prova v'è che le suddette operazioni
abbiano riguardato anche gli specifici e controversi
crediti ex adverso ingiunti agli odierni opponenti”,
Pag. 10 di 31 presupponendo tale difesa proprio la sussistenza delle
“suddette operazioni”.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, tale contestazione esonera il cessionario dal provare il provvedimento e/o il contratto di cessione del credito,
dovendo fornire prova – in ogni modo – della sola inclusione del credito oggetto di causa in tali operazioni.
Al fine di soddisfare tale onere la società opposta ha non solamente prodotto la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ma altresì attestazioni notarili da cui emerge:
a) che il credito vantato da nei Controparte_3
confronti di è ricompreso nell'elenco dei crediti CP_4
ceduti in blocco in favore di REV con provvedimenti di cessione crediti in sofferenza della Banca d'Italia del
26.1.2016 e del 30.12.2016 adottati in attuazione del programma di risoluzione, come risultante dalla lettera di trasmissione inviata da Banca d'Italia a Rev Gestione
Crediti, a cui era allegato l'elenco certificato per estratto dal Notaio;
b) che tale credito è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da REV e con cessione CP_1
crediti in sofferenza del 15.6.2017 pubblicata in G.U.
parte seconda n. 73 del 22.6.2017; tale elenco, il cui
Pag. 11 di 31 estratto è stato certificato dal Notaio, risultava allegato alle comunicazioni intercorse tra REV e lo CP_1
stesso 15.6.2017.
Ritiene il Tribunale che la produzione della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che dava evidenza delle categorie di crediti oggetto di cessione,
corrispondenti a quelli per cui oggi è causa, delle attestazioni notarili che i crediti oggetto di causa sono compresi tra quelli ceduti e di cui agli elenchi trasmessi dalle parti cedenti a quelle cessionarie, nonché la materiale disponibilità della documentazione contrattuale relativa ai crediti de quibus in capo alla cessionaria
, odierna società opposta (disponibilità che si CP_1
giustifica con il trasferimento in favore della cessionaria del credito) e l'assenza di analoghe richieste di pagamento nei confronti degli odierni fideiussori da parte di altri istituti di credito, a distanza di oltre 10
anni dal fallimento della società garantita, costituiscono elementi che, complessivamente considerati, consentono di ritenere provata la titolarità del rapporto in capo alla società opposta.
A ben vedere, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, tali elementi consentono di ritenere provati, in chiave presuntiva, sia (i comunque sostanzialmente non contestati) atti e contratti di cessione, sia i crediti in esso contenuti.
Pag. 12 di 31 4. Gli opponenti contestato altresì come la mandataria non abbia fornito prova dei poteri conferiti da Pt_4
. CP_1
L'eccezione è infondata, atteso che parte opposta ha provveduto ad allegare copia della procura notarile del
18/10/2022 in autentica del Dr. Notaio Persona_1
in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, con la quale ha conferito a la qualità di sua CP_1 Pt_4
procuratrice speciale.
5. In chiave logica va ora esaminata l'eccezione formulata dagli opponenti al punto C) dell'atto di opposizione e relativa alla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust e conseguenziale decadenza della società opposta dal potere di escutere le fideiussioni per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
5.1. Al fine di meglio apprezzare l'eccezione in trattazione va evidenziato come i crediti oggetto del presente giudizio traggono origine da una serie di rapporti contrattuali intercorsi tra e CP_4
l'originaria in particolare: Controparte_3
a) il Conto corrente n. 1276, acceso il 18/11/2002
presso la filiale n. 359 di Perugia, Ag.
1. Intestato alla accesso in data 18.11.2002 per un credito di CP_4
€ 130.978,79 comprensivo di interessi all'1.2.2016;
Pag. 13 di 31 B) il Conto corrente n. 1277, acceso dalla CP_4
nella medesima data e presso la stessa filiale per un importo di € 23.560,86;
C) il finanziamento chirografario n. 448585000 di importo pari a € 90.000,00, stipulato il 23/07/2010 con importo residuo di € 60.244,00;
D) finanziamento chirografario n. 404748000 di importo pari a € 50.000,00, stipulato il 05/10/2009 con importo residuo di € 24.793,60.
I rapporti sub a e b) sono garantiti da fideiussioni
omnibus stipulate nel 2002 e rinnovate successivamente da ultimo nel 2010 dagli odierni opponenti Parte_2
e I rapporti sub c) e d) Parte_1 Parte_3
sono garantiti da altrettante fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti Parte_2
e . Parte_1 Parte_3
5.2. Con riferimento alle fideiussioni omnibus gli opponenti ne sostengono la nullità parziale, in quanto le stesse riproducono le clausole censurate dalla Banca
d'Italia nel Provvedimento n. 55/2005, ossia la Clausola
di reviviscenza (art. 2); la Clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) e la Clausola di pagamento immediato senza eccezioni (art. 8).
La questione è nota ed è stata in più occasioni affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (all. 6) la
Pag. 14 di 31 Banca d'Italia ha accertato che il modello ABI utilizzato anche nella predisposizione del regolamento contrattuale delle fideiussioni omnibus oggetto di causa conteneva disposizioni (gli artt. 2, 6 e 8 appunto) che, in quanto applicate in maniera uniforme dalle banche, risultavano in contrasto con il divieto d'intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90 secondo cui, appunto: ”sono vietate le intese tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, anche attraverso attività consistenti
nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di
acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali.”
Le fideiussioni per cui è causa, stipulate in data
18.11.2002 e dunque precedentemente al provvedimento della
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata in merito al fatto che l'utilizzo di tale modello ABI integra intesa anticoncorrenziale ove le relative disposizioni siano applicate in maniera uniforme (circostanza provata da parte opponente con la produzione documentale di cui all'allegato n. 13, con riferimento alla quale documentazione il disconoscimento eccepito da parte opposta rispetto ai documenti originali risulta inammissibile, in quanto formulato genericamente in modo
Pag. 15 di 31 non adeguatamente chiaro e circostanziato), contrastano con la normativa antistrust, in quanto conformi al modello
ABI censurato nel provvedimento della Banca d'Italia n.
55, con conseguente nullità (parziale) delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7, ed in particolare – per quanto in questa sede più interessa – di quella sub art. 6, che prevede una deroga espressa all'art. 1957 c.c.. In punto di diritto si richiamano i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 2021.
La società opposta si difende sul punto escludendo, nel caso di specie, l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento della banca d'Italia, la cui istruttoria ha riguardato il periodo compreso tra il novembre 2003 e il maggio 2005.
Tale difesa non può essere apprezzata positivamente dal
Tribunale, atteso che il provvedimento n. 55 del 2005
costituisce prova privilegiata in merito alla condotta anticoncorrenziale degli istituti di credito per il periodo compreso tra l'adozione del modello ABI (ottobre
2002) e l'emissione del provvedimento (maggio 2005),
avendo la Banca d'Italia accertato come la proposizione uniforme nei contratti di fideiussione delle clausole in questione fosse addirittura precedente allo schema ABI
dell'ottobre 2002 in quanto riferibile ad “una consolidata prassi bancaria” (punto 93 del provvedimento), come tale
Pag. 16 di 31 frutto di intesa (illecita) del sistema bancario.
5.3. Una volta accertata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, in modo particolare l'art. 6 del relativo regolamento negoziale, viene meno la deroga pattizia all'art. 1957 c.c..
Conseguentemente, al fine di non perdere la garanzia fideiussoria, il creditore opposto era onerato di procedere (proporre istanze) nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
5.4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che
– con riferimento al contratto di fideiussione – l'onere gravante sul creditore può dirsi soddisfatto solamente attraverso la proposizione di un'azione giudiziaria.
Dunque, il creditore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale dovrà agire in giudizio per fa valere le proprie ragioni di credito.
5.4.1. È stato altresì condivisibilmente sostenuto
(cfr: Cass., sent. n. 22346 del 2017; conforme ord. 1604
del 2024; ord. 34678 del 2024; ord. 835 del 2025),
tuttavia, che, con riferimento ai contratti autonomi di garanzia ed alle fideiussioni che prevedono la clausola
solve et repete o di pagamento immediato e/o a prima richiesta, il requisito della proposizione delle istanze nei confronti del debitore è soddisfatto anche dalla
Pag. 17 di 31 richiesta di pagamento effettata in via stragiudiziale. Si
argomenta sul punto che in quei contratti di garanzia,
dove il garante è chiamato ad eseguire la prestazione garantita a richiesta del creditore, sarebbe irragionevole richiedere al creditore, al fine di non perdere il diritto di garanzia nei confronti del fideiussore, di instaurare un processo contenzioso nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore medesimo.
5.5. A fronte di tale principio, nel caso di specie,
essendo convenzionalmente previsto che il fideiussore debba pagare “immediatamente” a “semplice richiesta scritta” della banca, il formarsi della decadenza semestrale verrebbe impedita dalla proposizione della richiesta scritta di pagamento.
Il creditore opposto ha assolto al proprio onere con l'inoltro ai fideiussori della missiva del 23.12.2024 di pochi giorni successiva alla dichiarazione di fallimento.
Insegna sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 24296 del 2017) che “il fallimento
del debitore principale determina la scadenza automatica
del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art.
55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della
dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui
il creditore deve proporre le sue istanze contro
il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per
fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”.
Pag. 18 di 31 Insegna altresì la Corte di Cassazione (ord. 835 del
2025) che nell'ipotesi in cui il fideiussore debba pagare
“a semplice richiesta” la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Tale principio è coerente con l'ormai consolidata posizione della Corte di Cassazione, secondo cui nell'ipotesi – come nel caso di specie – in cui non è
stato convenuto il beneficio di escussione, il creditore per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957
c.c. può agire indifferentemente nei confronti del fideiussore o del debitore principale.
5.6. Sennonché, l'art. 1957 c.c. prevede non solamente l'onere del creditore di proporre istanze contro il debitore (ed il fideiussore) ma anche di continuarle con diligenza.
Ciò che la norma impone al creditore è di coltivare con la dovuta diligenza le proprie ragioni di credito. La
ratio dell'istituto, più volte rimarcata dal giudice di legittimità (ex pluribus sent. n. 283 del 1997; sent. 1724
del 2016), è quella che il creditore prenda sollecita iniziativa nei confronti del debitore principale e nei confronti del fideiussore per recuperare il proprio credito, in modo tale che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Pag. 19 di 31 In linea con la superiore ricostruzione, la giurisprudenza di merito, pur affermando che nell'ipotesi in cui sia pattuito che il fideiussore debba pagare immediatamente quanto dovuto la fideiussione non si estingue se entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita sia stata avanzata una richiesta di pagamento stragiudiziale, ha aggiunto che è
tuttavia necessario perché la fideiussione non venga meno che entro un termine ragionevole la domanda giudiziale sia effettivamente proposta (cfr: Corte di Appello di Milano
del 4.3.2021, RG 3670/19; Trib. di Taranto, sent. n. 2161
del 8.8.2022, RG n. 2867/20; Trib. Torino, sent. n. 2453
del 2022; Trib. Latina, sent. n. 1137 del 2023).
Nel caso di specie, alcuna ulteriore iniziativa –
successiva a quella del dicembre 2014 - è stata proposta dalla banca nei confronti dei fideiussori o del debitore fallito (alcuna prova sussiste in ordine al contestato deposito della domanda di insinuazione al passivo) fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del
20.12.2023.
Dunque, per nove anni il creditore opposto ha omesso ogni iniziativa nei confronti dei debitori. Non può,
dunque, sostenersi che parte opposta, dopo avere proposto tempestiva “istanza” stragiudiziale per il recupero del proprio credito nel dicembre 2014, abbia diligentemente coltivato e continuato tale attività, così come
Pag. 20 di 31 espressamente richiesto dall'art. 1957 c.c.. L'assenza di ulteriori iniziative per un periodo così prolungato ha comportato quella situazione di “sospensione” ed incertezza nella posizione dei garanti che il medesimo articolo 1957 c.c. persegue il fine di scongiurare. Per
contro, il creditore non ha offerto alcun elemento concreto per escludere la propria condotta negligente e giustificare un'inerzia protratta per quasi dieci anni.
Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie il creditore abbia violato la previsione di cui all'art. 1957
c.c..
Conseguentemente, vanno dichiarate estinte le fideiussioni omnibus, riferibili ai crediti relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito.
5.7. Diverso discorso va fatto per le fideiussioni specifiche.
Tali negozi non recano le condizioni contrattuali censurate dalla Banca d'Italia nel più volte citato provvedimento n. 55.
Nonostante ciò, per questi negozi di garanzia non può
applicarsi l'art. 1957 c.c..
Le fideiussioni specifiche oggetto di causa, infatti,
prevedono che “la Banca potrà far valere i diritti
derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore”.
Dunque, per espressa previsione negoziale, nel caso di
Pag. 21 di 31 specie la garanzia è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale adempimento.
Secondo il costante e consolidato orientamento di legittimità (cfr: Cass., sent. 2827 del 1994; sent. n.
6520 del 1996; sent. n. 12456 del 1997; sent. n. 16758 del
2002; sent. n. 16836 del 2015; sent. n. 26906 del 2023)
nell'ipotesi, “in cui la durata (della) fideiussione sia
correlata non alla scadenza della obbligazione principale
ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore
nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di
decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ..”.
Tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di merito e da ultimo in un caso analogo a quello che interessa oggi il Tribunale, dalla Corte di Appello di
Ancona, che, con la sentenza n. 1039 del 3.7.2024, in presenza di clausola che prevedeva che la banca era
“titolata a far valere i diritti derivanti dalla
fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore” (clausola sovrapponibile a quelle convenute con le fideiussioni specifiche in trattazione),
ha ritenuto il creditore non onerato dall'escutere il debitore nel termine indicato dall'art. 1957 c.c. e ciò
proprio in ragione dei principi enunciati dal giudice di legittimità sopra riportati.
Dunque, l'art. 1957 c.c. non opera con riferimento alle
Pag. 22 di 31 fideiussioni specifiche oggetto di causa, sicché le stesse conservano la loro efficacia.
6. Vanno ora esaminate le doglianze sub H) ed I)
dell'opposizione, relative ai contratti garantiti dalle fideiussioni specifiche ancora efficaci.
Con riferimento a tali contratti di finanziamento gli opponenti contestano l'assenza del documento di sintesi,
del piano di ammortamento e la documentazione comprovante l'erogazione di tali prestiti.
6.1. Quanto alla mancata prova dell'erogazione del credito, opera nel caso di specie il principio di non contestazione, avendo gli opponenti formulato una contestazione assolutamente generica, non contestando puntualmente il fatto storico della mancata erogazione del credito, bensì il mero e non circostanziato difetto di prova. Sul punto insegna la giurisprudenza di legittimità
(Cass., ord. n. 17889 del 2020) che “in materia di prova
civile, la generica deduzione di assenza di prova senza
negazione del fatto storico non è equiparabile alla
specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”
Neanche può dirsi che nel caso di specie il principio di non contestazione non possa applicarsi nei confronti degli odierni opponenti, che, nella loro qualità di fideiussori, erano estranei al rapporto garantito e dunque potenzialmente ignari delle sue vicende. Dalla lettura della visura camerale della società garantita, infatti,
Pag. 23 di 31 emerge come gli opponenti, tutti soci della CP_4
abbiano ricoperto in seno a tale società le cariche di
Presidente del Consiglio di amministrazione ( Pt_3
) e di consigliere delegato (i restanti opponenti);
[...]
dunque è implausibile che i medesimi non fossero a conoscenza dell'effettiva erogazione del credito, con la conseguenza che potevano contestare in termini puntuali e circostanziati il fatto storico della mancata erogazione del credito.
6.1.1. Non avendo gli opponenti fornito prova in ordine all'eventuale estinzione del debito restitutorio garantito, in termini diversi da quanto allegato da parte opposta, deve ritenersi che la società opposta vanti nei confronti della società garantita e dei suoi fideiussori l'importo indicato in monitorio, con riferimento ai rapporti di finanziamento.
6.2. Quanto alle restanti doglianze, i contratti di finanziamento di cui si discute presentano l'indicazione del tasso di interesse applicato, del TAEG o dell'ISC
(dunque del tasso effettivo applicato, comprensivo di tutti oneri e spese) delle rate mensile, del loro carattere costante, dell'importo mensile della rata e del fatto che ciascuna rata è comprensiva di quota capitale crescente e quota interessi decrescente, salve le variazioni dovute alle modifiche del tasso di interesse. A
fronte di pattuizioni così puntuali e determinate,
Pag. 24 di 31 l'assenza di piano di ammortamento e di documento di sintesi, così come la mancata esplicitazione delle formule di calcolo e del regime di capitalizzazione composto utilizzato, non incidono sulla validità della pattuizione e sulla determinatezza della pattuizione relativa alla modalità di rimborso. Con maggiore sforzo chiarificatore,
il contratto presenta tutti gli elementi che consentono al cliente di comprendere l'onere economico da sostenere e le modalità ed i termini del rimborso dallo stesso dovuto,
senza che fosse necessaria l'indicazione che il metodo di rimborso utilizzato era quello c.d. “alla francese”.
Sul punto si sono recentemente espresse anche le S.U.
della Corte di Cassazione, che, sebbene con riferimento al contratto di mutuo a tasso fisso, hanno condivisibilmente affermato (sent. 15130 del 2024) che “in tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito
regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di
tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
tra gli istituti di credito e i clienti”.
6.3. Gli opponenti censurano i contratti di
Pag. 25 di 31 finanziamento per contrasto con l'art. 6 della delibera
CICR del 9.2.2000, per l'omessa indicazione del TAE (Tasso
Annuo Effettivo), dovuto in quanto i contratti de quibus
prevedevano una capitalizzazione infrannuale.
L'eccezione è infondata.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 della delibera
CICR, nella parte di interesse evidenziata dagli opponenti, “i contratti relativi alle operazioni di
raccolta del risparmio e di esercizio del credito
stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
indicano la periodicità di capitalizzazione degli
interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene
inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione”.
Nel caso di specie alcuna capitalizzazione infrannuale
è stata applicata nei contratti di finanziamento di cui si discute, non determinandosi l'effetto anatocistico dalla tipologia di rimborso c.d. alla francese;
sulla questione,
in termini, si veda Corte di Appello di Torino (sent. n.
464 del 2020), che ha giustificato il mancato obbligo di indicazione del TAE con il fatto che “nei mutui con
ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non
esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi
ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni
Pag. 26 di 31 rata è composta da una quota di capitale ed una quota di
interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel
corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna
rata progressivamente aumenta e la quota di interessi
proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio
assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata
siano calcolati sul capitale residuo, che via via
decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle
rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla
fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal
disposto dell'art. 6 della CICR, sopra richiamato, il
quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di
conto corrente o di apertura di credito, in cui gli
interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
La circostanza che i ratei insoluti possano produrre
interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art.
3, primo comma della CICR”.
In difetto di applicazione di interessi anatocistici,
dunque, non ricorre alcuna violazione dell'art. 6 della delibera CICR in questione.
6.3.1 Inoltre, va osservato come i contratti in questione indichino, oltre il TAN e le informazioni in ordine alle modalità di rimborso, anche gli indicatori
ISC/TAEG. Il complesso di tali informazioni consente al mutuatario di apprezzare il meccanismo di rimborso, gli
Pag. 27 di 31 importi da corrispondere, gli oneri da sostenere e di confrontarli con analoghi prodotti presenti sul mercato.
In particolare, il TAEG (ISC) è l'indicatore di tasso di interesse dell'operazione di finanziamento, espressa in percentuale, ed indica espressamente il costo effettivo del finanziamento. In esso è racchiuso contemporaneamente il tasso di interesse, anche eventualmente in regime di capitalizzazione composta, e le spese accessorie della pratica (cfr, anche su tale punto: Cass., sent. n. 35676
del 2023). Dunque, tali indici, espressi nei contratti de
quibus, hanno consentito al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento e l'hanno reso consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione.
In difetto di capitalizzazione di interessi, come nel caso di specie, l'indicazione del TAN, del TAEG (ISC) e delle modalità di rimborso soddisfano pienamente gli obblighi informativi ricadenti sulla banca.
Quanto detto trova conferma in quanto affermato dalle le S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130
del 2024, dove si legge, con riferimento ai contratti di finanziamento con rimborso c.d. “alla francese”, che “il
maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di
moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare
Pag. 28 di 31 nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma
costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e
non decrescente”. Continuano le S.U. affermando che “la
normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime
di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio
2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema
di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della
difesa (…) che la invoca, riguardando «modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o
la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto
eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con
conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè
situazioni che non si verificano nel regime di
ammortamento criticato”. Infine, le medesime S.U. hanno ritenuto sufficiente l'indicazione del TAN e del TAEG (p.
28 della sentenza), senza che sia dovuta l'ulteriore menzione del TAE, che nel TAEG è compreso.
7. Alla luce delle superiori considerazioni i motivi di opposizione sub H) ed I) vanno rigettati.
Il motivo C), come visto, va accolto con riferimento alle fideiussioni omnibus, sicché alcun credito può
vantare la società opposta con riferimento ai contratti di conto corrente.
Il decreto ingiuntivo va revocato. Gli opponenti
Pag. 29 di 31 condannati a corrispondere alla società opposta la minore somma di euro 85.037,6, oltre interessi al tasso convenzionale dal 17.1.2015 al saldo.
8. Stante il parziale accoglimento delle domande degli opponenti le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1388 del 2024 sulla domanda proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) (C.F. C.F._2 Parte_3
), nei confronti di (CF: C.F._3 Controparte_1
) così provvede: P.IVA_1
1) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 197/2024, emesso dal Tribunale di Perugia in data 9-12 febbraio 2024;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, a corrispondere a
[...] CP_1
, la somma di € 85.037,60 oltre interessi al tasso
[...]
convenzionale dal 17.1.2015 al saldo;
3) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, il 18.3.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 30 di 31 Pag. 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1388 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo C.F._3
Bartoli,
opponenti contro
(CF: e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice mandataria, Parte_4
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa appresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio,
opposta
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 197/2024 –
Fideiussione Bancaria.
CONCLUSIONI: PER Gli attori, e Parte_1 Parte_2 Pt_3
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...]
reiectis, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
1) In via principale previo accertamento:
-della mancata prova della “cessione in blocco” e/o
dell'inclusione del supposto credito di causa tra quelli
ceduti e/o della carenza di legittimazione attiva (par.
“A”);
- della mancata prova del credito di Controparte_1
(par. “B”);
- della nullità parziale delle fideiussioni generiche di
causa e della conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. (par
“C”);
- della decadenza ex art. 1957 c.c. anche in relazione alle
fideiussioni specifiche (par. “G”);
Accertare e dichiarare che i Sig.ri Parte_1 Parte_2
ed nulla devono a
[...] Parte_3 [...]
e che non sono Controparte_2
debitori di alcuna somma e, per l'effetto, annullare /
revocare / dichiarare nullo/invalido / inefficace il
decreto ingiuntivo n. 197/2024 del Tribunale di Perugia.
2) In subordine (in relazione ai conti correnti) previo
accertamento:
- della nullità per indeterminatezza della clausola di
capitalizzazione (par. “D”);
Pag. 2 di 31 - della nullità per indeterminatezza degli interessi
applicati alle aperture di credito e/o della nullità per
carenza dei requisiti di forma (par. “E”);
- della nullità per indeterminatezza della CMS e della
mancanza di pattuizione delle altre commissioni applicate
agli affidamenti (par. “F”);
(in relazione ai finanziamenti) previo accertamento:
- della nullità per omessa indicazione del regime di
capitalizzazione “composta” (par. “H”);
- della nullità per indeterminatezza degli interessi
convenzionali e di mora e della nullità per violazione dei
requisiti di legge (par. “I”);
Ridurre l'importo dell'ingiunzione di pagamento
rideterminando il corretto dare-avere tra le parti, sempre
con annullamento / revoca del d.i. oggetto di opposizione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
PER CONVENUTA “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In
via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo qui opposto poiché la spiegata
opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla
deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art.
648 c.p.c.;
- disporre lo svolgimento della prima udienza mediante
collegamenti audiovisivi a distanza, nei
Pag. 3 di 31 modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o, in
subordine, mediante lo scambio di sintetiche
note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in
quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le
motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: - nella denegata ipotesi di revoca, per
qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque i Sig.ri Parte_2 [...]
e al pagamento, in solido tra loro, Pt_1 Parte_3
in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro
293.577,25 oltre interessi convenzionali maturati e
maturandi, ovvero della diversa somma che sarà accertata
nel corso del presente giudizio di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 197/2024, emesso dal Tribunale di Perugia in data 9-12
febbraio 2024, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento di € 239.577,25 in favore di Controparte_1
cessionaria del credito originariamente vantato da
[...]
nei confronti della fallita Controparte_3 CP_4
[...]
1.1. A fondamento dell'opposizione, gli attori hanno
Pag. 4 di 31 eccepito:
- la mancata prova della titolarità del credito da parte di e della legittimazione ad agire di CP_1 [...]
, che agisce per essa;
Parte_4
- la violazione dell'art. 50 TUB, poiché il decreto ingiuntivo sarebbe stato richiesto senza adeguata documentazione bancaria;
- la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto il contratto riprodurrebbe clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'Italia nel
2005;
- la decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c., in quanto non avrebbe agito nei termini di legge e CP_1
comunque non avrebbe diligentemente coltivato l'azione attendendo oltre nove anni per procedere nei confronti dei fideiussori.
Relativamente ai conti corrente nn. 1276 e 1277 hanno contestato:
- l'indeterminatezza della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti con diritto alla rideterminazione dei saldi
- l'indeterminatezza del tasso di interesse relativo ai conti corrente nn. 1276 e 1277. Non esigibilità delle somme per assenza di pattuizione relativamente alle commissioni del massimo scoperto ed alle commissioni sull'accordato ed alle commissioni di “istruttoria veloce addebitate”, con conseguente
Pag. 5 di 31 nullità del contratto per assenza dei requisiti di forma.
Relativamente ai “Contratti di prestito chirografario”
rispettivamente n. 448585000 di Euro 90.000,00 stipulato in data 23/07/2010 (cfr. doc. 8 fasc. mon.) e n. 404748000
di Euro 50.000,00 stipulato in data 05/10/2009, hanno eccepito la mancanza della prova dell'effettiva erogazione, mancanza della prova di idonea pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori con la conseguente nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt.
1346 e 1418 c.c. e art. 117 IV comma D.Lgs 385/1993 con richiesta di rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del piano di rimborso ex art. 117 comma
IV del D.lgs 285/1993 con utilizzo dell'ammortamento all'italiana a quota capitali costanti.
1.2. Si è costituita in giudizio che Controparte_1
ha contestato integralmente le doglianze degli opponenti,
sostenendo che:
- la cessione del credito è provata dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2017, che costituisce prova sufficiente della titolarità del credito;
- gli estratti conto prodotti rispettano i requisiti dell'art. 50 TUB e provano l'esistenza del credito;
- la fideiussione è valida e non è stato dimostrato il legame con l'intesa anticoncorrenziale censurata dalla
Banca d'Italia.
Pag. 6 di 31 - non vi è stata decadenza ex art. 1957 c.c., poiché
ha tempestivamente agito per il recupero del CP_1
credito;
- gli importi sono correttamente calcolati, senza necessità di una CTU contabile.
1.3. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 171
ter c.p.c. il Tribunale, con ordinanza del 18.1.2025,
rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla
Banca opposta e fissava – ex art. 281 sexies c.p.c. –
l'udienza del 26.2.2025; le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale riservava la decisione nei termini di legge.
***
2. l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Va in primo luogo delibata l'eccezione relativa al difetto di titolarità del credito in capo alla società
opposta.
Il Tribunale ritiene che la società opposta abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravata.
A seguito della crisi finanziaria che ha investito la Banca d'Italia ha disposto, Controparte_3
con provvedimenti del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre
2016, il trasferimento in blocco di una serie di crediti in sofferenza a REV Gestione Crediti S.p.A., con effetto rispettivamente dal 1° febbraio 2016 e dal 1° gennaio
Pag. 7 di 31 2017. Tra questi rientravano i crediti di
[...]
già confluiti nella CP_3 Controparte_5
[...]
Successivamente, il 15 giugno 2017, Controparte_1
ha acquisito da REV Gestione Crediti S.p.A. un portafoglio di crediti tramite un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge n. 130/1999. La cessione è
stata formalizzata con avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 73 del 22 giugno
2017, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario
(T.U.B.).
Ciò premesso, secondo anche il condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione (ord. 24798 del
2020) “la parte che agisca affermandosi successore a
titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993,
ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione
del credito medesimo in detta operazione, in tal modo
fornendo la prova documentale della propria legittimazione
sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
La Corte di Cassazione ha successivamente precisato il contenuto di tale onere sottolineando come (Cass. ord.
17944 del 2023) “ove il debitore ceduto contesti
l'esistenza dei contratti” di cessione del credito “ai
Pag. 8 di 31 fini della relativa prova non è sufficiente quella della
notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta
mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai
sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice
procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze
di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione
può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
parte cedente”. Una volta provato il contratto di cessione del credito, l'inclusione in esso del credito nei confronti del debitore ceduto può essere provata anche mediante avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco", senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché
gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. sent.
n. 4277 del 2023; sent. n. 17944 del 2023; sent. n. 9412
del 2023).
Dunque, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco avvenuta ai sensi dell'art. 58 TUB, a fronte della puntuale eccezione del debitore ceduto, costituisce onere del creditore cessionario fornire la prova del contratto di cessione, nonché la (successiva) prova che anche il credito vantato è stato ceduto attraverso tale contratto.
Tale ultimo onere può essere assolto attraverso la
Pag. 9 di 31 produzione in giudizio della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ove gli elementi che accomunano tali categorie consentano di individuarli senza incertezze.
3.1. Nel caso che occupa il Tribunale, gli opponenti non hanno specificamente ed univocamente contestato le operazioni con le quali i crediti oggetto di causa sono stati ceduti, vale a dire:
1) i provvedimenti della Banca d'Italia del 26.1.2016 e del 30.12.2016, con cui sono stati trasferiti a REV i crediti in sofferenza di cui era titolare – tra le altre –
e risultanti dalle situazioni contabili Controparte_3
alla data del 30.9.2015.
2) la cessione di detti crediti da REV a CP_1
avvenuta in forza di un'operazione di
[...]
cartolarizzazione del 15.6.2017 e di cui è stata data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22.6.2017.
Ciò che gli opponenti hanno compitamente contestato
(pag. 3 atto di citazione) è il difetto di prova in ordine al fatto che le suddette operazioni di cessione hanno riguardato anche i crediti oggetto di provvedimento monitorio;
le restanti generiche contestazioni contrastano con la seguente univoca affermazione di parte opponente,
(p. 3): “ma nessuna prova v'è che le suddette operazioni
abbiano riguardato anche gli specifici e controversi
crediti ex adverso ingiunti agli odierni opponenti”,
Pag. 10 di 31 presupponendo tale difesa proprio la sussistenza delle
“suddette operazioni”.
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, tale contestazione esonera il cessionario dal provare il provvedimento e/o il contratto di cessione del credito,
dovendo fornire prova – in ogni modo – della sola inclusione del credito oggetto di causa in tali operazioni.
Al fine di soddisfare tale onere la società opposta ha non solamente prodotto la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ma altresì attestazioni notarili da cui emerge:
a) che il credito vantato da nei Controparte_3
confronti di è ricompreso nell'elenco dei crediti CP_4
ceduti in blocco in favore di REV con provvedimenti di cessione crediti in sofferenza della Banca d'Italia del
26.1.2016 e del 30.12.2016 adottati in attuazione del programma di risoluzione, come risultante dalla lettera di trasmissione inviata da Banca d'Italia a Rev Gestione
Crediti, a cui era allegato l'elenco certificato per estratto dal Notaio;
b) che tale credito è ricompreso nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da REV e con cessione CP_1
crediti in sofferenza del 15.6.2017 pubblicata in G.U.
parte seconda n. 73 del 22.6.2017; tale elenco, il cui
Pag. 11 di 31 estratto è stato certificato dal Notaio, risultava allegato alle comunicazioni intercorse tra REV e lo CP_1
stesso 15.6.2017.
Ritiene il Tribunale che la produzione della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale che dava evidenza delle categorie di crediti oggetto di cessione,
corrispondenti a quelli per cui oggi è causa, delle attestazioni notarili che i crediti oggetto di causa sono compresi tra quelli ceduti e di cui agli elenchi trasmessi dalle parti cedenti a quelle cessionarie, nonché la materiale disponibilità della documentazione contrattuale relativa ai crediti de quibus in capo alla cessionaria
, odierna società opposta (disponibilità che si CP_1
giustifica con il trasferimento in favore della cessionaria del credito) e l'assenza di analoghe richieste di pagamento nei confronti degli odierni fideiussori da parte di altri istituti di credito, a distanza di oltre 10
anni dal fallimento della società garantita, costituiscono elementi che, complessivamente considerati, consentono di ritenere provata la titolarità del rapporto in capo alla società opposta.
A ben vedere, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, tali elementi consentono di ritenere provati, in chiave presuntiva, sia (i comunque sostanzialmente non contestati) atti e contratti di cessione, sia i crediti in esso contenuti.
Pag. 12 di 31 4. Gli opponenti contestato altresì come la mandataria non abbia fornito prova dei poteri conferiti da Pt_4
. CP_1
L'eccezione è infondata, atteso che parte opposta ha provveduto ad allegare copia della procura notarile del
18/10/2022 in autentica del Dr. Notaio Persona_1
in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T, con la quale ha conferito a la qualità di sua CP_1 Pt_4
procuratrice speciale.
5. In chiave logica va ora esaminata l'eccezione formulata dagli opponenti al punto C) dell'atto di opposizione e relativa alla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust e conseguenziale decadenza della società opposta dal potere di escutere le fideiussioni per decorso del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
5.1. Al fine di meglio apprezzare l'eccezione in trattazione va evidenziato come i crediti oggetto del presente giudizio traggono origine da una serie di rapporti contrattuali intercorsi tra e CP_4
l'originaria in particolare: Controparte_3
a) il Conto corrente n. 1276, acceso il 18/11/2002
presso la filiale n. 359 di Perugia, Ag.
1. Intestato alla accesso in data 18.11.2002 per un credito di CP_4
€ 130.978,79 comprensivo di interessi all'1.2.2016;
Pag. 13 di 31 B) il Conto corrente n. 1277, acceso dalla CP_4
nella medesima data e presso la stessa filiale per un importo di € 23.560,86;
C) il finanziamento chirografario n. 448585000 di importo pari a € 90.000,00, stipulato il 23/07/2010 con importo residuo di € 60.244,00;
D) finanziamento chirografario n. 404748000 di importo pari a € 50.000,00, stipulato il 05/10/2009 con importo residuo di € 24.793,60.
I rapporti sub a e b) sono garantiti da fideiussioni
omnibus stipulate nel 2002 e rinnovate successivamente da ultimo nel 2010 dagli odierni opponenti Parte_2
e I rapporti sub c) e d) Parte_1 Parte_3
sono garantiti da altrettante fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti Parte_2
e . Parte_1 Parte_3
5.2. Con riferimento alle fideiussioni omnibus gli opponenti ne sostengono la nullità parziale, in quanto le stesse riproducono le clausole censurate dalla Banca
d'Italia nel Provvedimento n. 55/2005, ossia la Clausola
di reviviscenza (art. 2); la Clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6) e la Clausola di pagamento immediato senza eccezioni (art. 8).
La questione è nota ed è stata in più occasioni affrontata dalla giurisprudenza di legittimità.
Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (all. 6) la
Pag. 14 di 31 Banca d'Italia ha accertato che il modello ABI utilizzato anche nella predisposizione del regolamento contrattuale delle fideiussioni omnibus oggetto di causa conteneva disposizioni (gli artt. 2, 6 e 8 appunto) che, in quanto applicate in maniera uniforme dalle banche, risultavano in contrasto con il divieto d'intese anticoncorrenziali ex art. 2, comma 2, lettera a) della legge 287/90 secondo cui, appunto: ”sono vietate le intese tra imprese che
abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, anche attraverso attività consistenti
nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi di
acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali.”
Le fideiussioni per cui è causa, stipulate in data
18.11.2002 e dunque precedentemente al provvedimento della
Banca d'Italia, che costituisce prova privilegiata in merito al fatto che l'utilizzo di tale modello ABI integra intesa anticoncorrenziale ove le relative disposizioni siano applicate in maniera uniforme (circostanza provata da parte opponente con la produzione documentale di cui all'allegato n. 13, con riferimento alla quale documentazione il disconoscimento eccepito da parte opposta rispetto ai documenti originali risulta inammissibile, in quanto formulato genericamente in modo
Pag. 15 di 31 non adeguatamente chiaro e circostanziato), contrastano con la normativa antistrust, in quanto conformi al modello
ABI censurato nel provvedimento della Banca d'Italia n.
55, con conseguente nullità (parziale) delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 7, ed in particolare – per quanto in questa sede più interessa – di quella sub art. 6, che prevede una deroga espressa all'art. 1957 c.c.. In punto di diritto si richiamano i principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 2021.
La società opposta si difende sul punto escludendo, nel caso di specie, l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento della banca d'Italia, la cui istruttoria ha riguardato il periodo compreso tra il novembre 2003 e il maggio 2005.
Tale difesa non può essere apprezzata positivamente dal
Tribunale, atteso che il provvedimento n. 55 del 2005
costituisce prova privilegiata in merito alla condotta anticoncorrenziale degli istituti di credito per il periodo compreso tra l'adozione del modello ABI (ottobre
2002) e l'emissione del provvedimento (maggio 2005),
avendo la Banca d'Italia accertato come la proposizione uniforme nei contratti di fideiussione delle clausole in questione fosse addirittura precedente allo schema ABI
dell'ottobre 2002 in quanto riferibile ad “una consolidata prassi bancaria” (punto 93 del provvedimento), come tale
Pag. 16 di 31 frutto di intesa (illecita) del sistema bancario.
5.3. Una volta accertata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus, in modo particolare l'art. 6 del relativo regolamento negoziale, viene meno la deroga pattizia all'art. 1957 c.c..
Conseguentemente, al fine di non perdere la garanzia fideiussoria, il creditore opposto era onerato di procedere (proporre istanze) nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore al fine di soddisfare le proprie ragioni di credito entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
5.4. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che
– con riferimento al contratto di fideiussione – l'onere gravante sul creditore può dirsi soddisfatto solamente attraverso la proposizione di un'azione giudiziaria.
Dunque, il creditore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale dovrà agire in giudizio per fa valere le proprie ragioni di credito.
5.4.1. È stato altresì condivisibilmente sostenuto
(cfr: Cass., sent. n. 22346 del 2017; conforme ord. 1604
del 2024; ord. 34678 del 2024; ord. 835 del 2025),
tuttavia, che, con riferimento ai contratti autonomi di garanzia ed alle fideiussioni che prevedono la clausola
solve et repete o di pagamento immediato e/o a prima richiesta, il requisito della proposizione delle istanze nei confronti del debitore è soddisfatto anche dalla
Pag. 17 di 31 richiesta di pagamento effettata in via stragiudiziale. Si
argomenta sul punto che in quei contratti di garanzia,
dove il garante è chiamato ad eseguire la prestazione garantita a richiesta del creditore, sarebbe irragionevole richiedere al creditore, al fine di non perdere il diritto di garanzia nei confronti del fideiussore, di instaurare un processo contenzioso nei confronti del debitore principale e/o del fideiussore medesimo.
5.5. A fronte di tale principio, nel caso di specie,
essendo convenzionalmente previsto che il fideiussore debba pagare “immediatamente” a “semplice richiesta scritta” della banca, il formarsi della decadenza semestrale verrebbe impedita dalla proposizione della richiesta scritta di pagamento.
Il creditore opposto ha assolto al proprio onere con l'inoltro ai fideiussori della missiva del 23.12.2024 di pochi giorni successiva alla dichiarazione di fallimento.
Insegna sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 24296 del 2017) che “il fallimento
del debitore principale determina la scadenza automatica
del debito garantito da fideiussione ai sensi dell'art.
55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della
dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui
il creditore deve proporre le sue istanze contro
il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per
fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore”.
Pag. 18 di 31 Insegna altresì la Corte di Cassazione (ord. 835 del
2025) che nell'ipotesi in cui il fideiussore debba pagare
“a semplice richiesta” la decadenza di cui all'art. 1957
c.c. è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Tale principio è coerente con l'ormai consolidata posizione della Corte di Cassazione, secondo cui nell'ipotesi – come nel caso di specie – in cui non è
stato convenuto il beneficio di escussione, il creditore per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957
c.c. può agire indifferentemente nei confronti del fideiussore o del debitore principale.
5.6. Sennonché, l'art. 1957 c.c. prevede non solamente l'onere del creditore di proporre istanze contro il debitore (ed il fideiussore) ma anche di continuarle con diligenza.
Ciò che la norma impone al creditore è di coltivare con la dovuta diligenza le proprie ragioni di credito. La
ratio dell'istituto, più volte rimarcata dal giudice di legittimità (ex pluribus sent. n. 283 del 1997; sent. 1724
del 2016), è quella che il creditore prenda sollecita iniziativa nei confronti del debitore principale e nei confronti del fideiussore per recuperare il proprio credito, in modo tale che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa.
Pag. 19 di 31 In linea con la superiore ricostruzione, la giurisprudenza di merito, pur affermando che nell'ipotesi in cui sia pattuito che il fideiussore debba pagare immediatamente quanto dovuto la fideiussione non si estingue se entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita sia stata avanzata una richiesta di pagamento stragiudiziale, ha aggiunto che è
tuttavia necessario perché la fideiussione non venga meno che entro un termine ragionevole la domanda giudiziale sia effettivamente proposta (cfr: Corte di Appello di Milano
del 4.3.2021, RG 3670/19; Trib. di Taranto, sent. n. 2161
del 8.8.2022, RG n. 2867/20; Trib. Torino, sent. n. 2453
del 2022; Trib. Latina, sent. n. 1137 del 2023).
Nel caso di specie, alcuna ulteriore iniziativa –
successiva a quella del dicembre 2014 - è stata proposta dalla banca nei confronti dei fideiussori o del debitore fallito (alcuna prova sussiste in ordine al contestato deposito della domanda di insinuazione al passivo) fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo del
20.12.2023.
Dunque, per nove anni il creditore opposto ha omesso ogni iniziativa nei confronti dei debitori. Non può,
dunque, sostenersi che parte opposta, dopo avere proposto tempestiva “istanza” stragiudiziale per il recupero del proprio credito nel dicembre 2014, abbia diligentemente coltivato e continuato tale attività, così come
Pag. 20 di 31 espressamente richiesto dall'art. 1957 c.c.. L'assenza di ulteriori iniziative per un periodo così prolungato ha comportato quella situazione di “sospensione” ed incertezza nella posizione dei garanti che il medesimo articolo 1957 c.c. persegue il fine di scongiurare. Per
contro, il creditore non ha offerto alcun elemento concreto per escludere la propria condotta negligente e giustificare un'inerzia protratta per quasi dieci anni.
Deve ritenersi, dunque, che nel caso di specie il creditore abbia violato la previsione di cui all'art. 1957
c.c..
Conseguentemente, vanno dichiarate estinte le fideiussioni omnibus, riferibili ai crediti relativi ai contratti di conto corrente e di apertura di credito.
5.7. Diverso discorso va fatto per le fideiussioni specifiche.
Tali negozi non recano le condizioni contrattuali censurate dalla Banca d'Italia nel più volte citato provvedimento n. 55.
Nonostante ciò, per questi negozi di garanzia non può
applicarsi l'art. 1957 c.c..
Le fideiussioni specifiche oggetto di causa, infatti,
prevedono che “la Banca potrà far valere i diritti
derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore”.
Dunque, per espressa previsione negoziale, nel caso di
Pag. 21 di 31 specie la garanzia è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, bensì al suo integrale adempimento.
Secondo il costante e consolidato orientamento di legittimità (cfr: Cass., sent. 2827 del 1994; sent. n.
6520 del 1996; sent. n. 12456 del 1997; sent. n. 16758 del
2002; sent. n. 16836 del 2015; sent. n. 26906 del 2023)
nell'ipotesi, “in cui la durata (della) fideiussione sia
correlata non alla scadenza della obbligazione principale
ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore
nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di
decadenza previsto dall'art. 1957 cod. civ..”.
Tale principio è stato ripreso dalla giurisprudenza di merito e da ultimo in un caso analogo a quello che interessa oggi il Tribunale, dalla Corte di Appello di
Ancona, che, con la sentenza n. 1039 del 3.7.2024, in presenza di clausola che prevedeva che la banca era
“titolata a far valere i diritti derivanti dalla
fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito
verso il debitore” (clausola sovrapponibile a quelle convenute con le fideiussioni specifiche in trattazione),
ha ritenuto il creditore non onerato dall'escutere il debitore nel termine indicato dall'art. 1957 c.c. e ciò
proprio in ragione dei principi enunciati dal giudice di legittimità sopra riportati.
Dunque, l'art. 1957 c.c. non opera con riferimento alle
Pag. 22 di 31 fideiussioni specifiche oggetto di causa, sicché le stesse conservano la loro efficacia.
6. Vanno ora esaminate le doglianze sub H) ed I)
dell'opposizione, relative ai contratti garantiti dalle fideiussioni specifiche ancora efficaci.
Con riferimento a tali contratti di finanziamento gli opponenti contestano l'assenza del documento di sintesi,
del piano di ammortamento e la documentazione comprovante l'erogazione di tali prestiti.
6.1. Quanto alla mancata prova dell'erogazione del credito, opera nel caso di specie il principio di non contestazione, avendo gli opponenti formulato una contestazione assolutamente generica, non contestando puntualmente il fatto storico della mancata erogazione del credito, bensì il mero e non circostanziato difetto di prova. Sul punto insegna la giurisprudenza di legittimità
(Cass., ord. n. 17889 del 2020) che “in materia di prova
civile, la generica deduzione di assenza di prova senza
negazione del fatto storico non è equiparabile alla
specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”
Neanche può dirsi che nel caso di specie il principio di non contestazione non possa applicarsi nei confronti degli odierni opponenti, che, nella loro qualità di fideiussori, erano estranei al rapporto garantito e dunque potenzialmente ignari delle sue vicende. Dalla lettura della visura camerale della società garantita, infatti,
Pag. 23 di 31 emerge come gli opponenti, tutti soci della CP_4
abbiano ricoperto in seno a tale società le cariche di
Presidente del Consiglio di amministrazione ( Pt_3
) e di consigliere delegato (i restanti opponenti);
[...]
dunque è implausibile che i medesimi non fossero a conoscenza dell'effettiva erogazione del credito, con la conseguenza che potevano contestare in termini puntuali e circostanziati il fatto storico della mancata erogazione del credito.
6.1.1. Non avendo gli opponenti fornito prova in ordine all'eventuale estinzione del debito restitutorio garantito, in termini diversi da quanto allegato da parte opposta, deve ritenersi che la società opposta vanti nei confronti della società garantita e dei suoi fideiussori l'importo indicato in monitorio, con riferimento ai rapporti di finanziamento.
6.2. Quanto alle restanti doglianze, i contratti di finanziamento di cui si discute presentano l'indicazione del tasso di interesse applicato, del TAEG o dell'ISC
(dunque del tasso effettivo applicato, comprensivo di tutti oneri e spese) delle rate mensile, del loro carattere costante, dell'importo mensile della rata e del fatto che ciascuna rata è comprensiva di quota capitale crescente e quota interessi decrescente, salve le variazioni dovute alle modifiche del tasso di interesse. A
fronte di pattuizioni così puntuali e determinate,
Pag. 24 di 31 l'assenza di piano di ammortamento e di documento di sintesi, così come la mancata esplicitazione delle formule di calcolo e del regime di capitalizzazione composto utilizzato, non incidono sulla validità della pattuizione e sulla determinatezza della pattuizione relativa alla modalità di rimborso. Con maggiore sforzo chiarificatore,
il contratto presenta tutti gli elementi che consentono al cliente di comprendere l'onere economico da sostenere e le modalità ed i termini del rimborso dallo stesso dovuto,
senza che fosse necessaria l'indicazione che il metodo di rimborso utilizzato era quello c.d. “alla francese”.
Sul punto si sono recentemente espresse anche le S.U.
della Corte di Cassazione, che, sebbene con riferimento al contratto di mutuo a tasso fisso, hanno condivisibilmente affermato (sent. 15130 del 2024) che “in tema di mutuo
bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito
regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di
tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di
capitalizzazione composto degli interessi debitori non è
causa di nullità parziale del contratto, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del
contratto, né per violazione della normativa in tema di
trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti
tra gli istituti di credito e i clienti”.
6.3. Gli opponenti censurano i contratti di
Pag. 25 di 31 finanziamento per contrasto con l'art. 6 della delibera
CICR del 9.2.2000, per l'omessa indicazione del TAE (Tasso
Annuo Effettivo), dovuto in quanto i contratti de quibus
prevedevano una capitalizzazione infrannuale.
L'eccezione è infondata.
Secondo quanto previsto dall'art. 6 della delibera
CICR, nella parte di interesse evidenziata dagli opponenti, “i contratti relativi alle operazioni di
raccolta del risparmio e di esercizio del credito
stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera
indicano la periodicità di capitalizzazione degli
interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in
cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene
inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base
annua, tenendo conto degli effetti della
capitalizzazione”.
Nel caso di specie alcuna capitalizzazione infrannuale
è stata applicata nei contratti di finanziamento di cui si discute, non determinandosi l'effetto anatocistico dalla tipologia di rimborso c.d. alla francese;
sulla questione,
in termini, si veda Corte di Appello di Torino (sent. n.
464 del 2020), che ha giustificato il mancato obbligo di indicazione del TAE con il fatto che “nei mutui con
ammortamento alla francese, come quello in oggetto, non
esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi
ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni
Pag. 26 di 31 rata è composta da una quota di capitale ed una quota di
interessi e, siccome la rata è di importo costante, nel
corso del tempo la quota di capitale contenuta in ciascuna
rata progressivamente aumenta e la quota di interessi
proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio
assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata
siano calcolati sul capitale residuo, che via via
decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Soltanto in caso di mancato pagamento sono dovuti, sulle
rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene alla
fase patologica del rapporto e quindi esorbita dal
disposto dell'art. 6 della CICR, sopra richiamato, il
quale è invece applicabile ai rapporti, come quello di
conto corrente o di apertura di credito, in cui gli
interessi passivi periodicamente sono portati a capitale.
La circostanza che i ratei insoluti possano produrre
interessi, inoltre, è espressamente consentita dall'art.
3, primo comma della CICR”.
In difetto di applicazione di interessi anatocistici,
dunque, non ricorre alcuna violazione dell'art. 6 della delibera CICR in questione.
6.3.1 Inoltre, va osservato come i contratti in questione indichino, oltre il TAN e le informazioni in ordine alle modalità di rimborso, anche gli indicatori
ISC/TAEG. Il complesso di tali informazioni consente al mutuatario di apprezzare il meccanismo di rimborso, gli
Pag. 27 di 31 importi da corrispondere, gli oneri da sostenere e di confrontarli con analoghi prodotti presenti sul mercato.
In particolare, il TAEG (ISC) è l'indicatore di tasso di interesse dell'operazione di finanziamento, espressa in percentuale, ed indica espressamente il costo effettivo del finanziamento. In esso è racchiuso contemporaneamente il tasso di interesse, anche eventualmente in regime di capitalizzazione composta, e le spese accessorie della pratica (cfr, anche su tale punto: Cass., sent. n. 35676
del 2023). Dunque, tali indici, espressi nei contratti de
quibus, hanno consentito al cliente di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento e l'hanno reso consapevole dell'effettiva onerosità dell'operazione.
In difetto di capitalizzazione di interessi, come nel caso di specie, l'indicazione del TAN, del TAEG (ISC) e delle modalità di rimborso soddisfano pienamente gli obblighi informativi ricadenti sulla banca.
Quanto detto trova conferma in quanto affermato dalle le S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130
del 2024, dove si legge, con riferimento ai contratti di finanziamento con rimborso c.d. “alla francese”, che “il
maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di
ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di
moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non
maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare
Pag. 28 di 31 nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma
costituisce il naturale effetto della scelta concordata di
prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e
non decrescente”. Continuano le S.U. affermando che “la
normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime
di ammortamento nel contratto. La delibera CICR 9 febbraio
2000 (in relazione all'art. 120, comma 2, T.u.b.), in tema
di trasparenza contrattuale, non è utile alla tesi della
difesa (…) che la invoca, riguardando «modalità e criteri
per la produzione di interessi sugli interessi scaduti» o
la produzione di «interessi sugli interessi» come effetto
eventuale della capitalizzazione (art. 6) ‒ con
conseguente incidenza sul tasso effettivo ‒ cioè
situazioni che non si verificano nel regime di
ammortamento criticato”. Infine, le medesime S.U. hanno ritenuto sufficiente l'indicazione del TAN e del TAEG (p.
28 della sentenza), senza che sia dovuta l'ulteriore menzione del TAE, che nel TAEG è compreso.
7. Alla luce delle superiori considerazioni i motivi di opposizione sub H) ed I) vanno rigettati.
Il motivo C), come visto, va accolto con riferimento alle fideiussioni omnibus, sicché alcun credito può
vantare la società opposta con riferimento ai contratti di conto corrente.
Il decreto ingiuntivo va revocato. Gli opponenti
Pag. 29 di 31 condannati a corrispondere alla società opposta la minore somma di euro 85.037,6, oltre interessi al tasso convenzionale dal 17.1.2015 al saldo.
8. Stante il parziale accoglimento delle domande degli opponenti le spese devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 1388 del 2024 sulla domanda proposta da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) (C.F. C.F._2 Parte_3
), nei confronti di (CF: C.F._3 Controparte_1
) così provvede: P.IVA_1
1) revoca il Decreto Ingiuntivo n. 197/2024, emesso dal Tribunale di Perugia in data 9-12 febbraio 2024;
2) condanna e Parte_1 Parte_2 Pt_3
, in solido tra loro, a corrispondere a
[...] CP_1
, la somma di € 85.037,60 oltre interessi al tasso
[...]
convenzionale dal 17.1.2015 al saldo;
3) Spese di lite interamente compensate.
Perugia, il 18.3.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 30 di 31 Pag. 31 di 31