TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4170/2023 promossa da
(P. VA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Fabrizio Quiese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carmagnola (TO), Via Baldessano, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. VA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Antonio Boccuccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Brindisi, 11
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1277/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1277/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.300,00=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, nello specifico per l'acquisto di un impianto di verniciatura., asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va sottolineato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, fornendo gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, è documentale che in data 26.08.2021 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 2 fascicolo monitorio) con il quale l'opponente conferiva a GD il mandato per lo svolgimento di “attività di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”.
La prova testimoniale esperita ha confermato l'esecuzione dell'attività conferita alla convenuta, la quale si ribadisce consisteva nella consulenza finalizzata alla presentazione delle domande per l'ottenimento di agevolazioni, nonché i vari incontri tenutisi con l'opponente per la realizzazione dell'attività medesima.
Al riguardo, il teste di parte convenuta, ha Tes_1 Testimone_2 confermato gli incontri periodici svolti con la in data Parte_1
14.10.2021, 29.10.2021 e 29.03.2022 e con riferimento alla pratica c.d.
Pag. 2 di 4 dichiara;
“si confermo, nel senso di aver redatto il progetto di Per_1 investimento, la domanda e tutta la documentazione necessaria”.
Le dichiarazioni testimoniali trovano conferma anche nella documentazione prodotta, ovvero la mail inviate, contenenti i riepiloghi di quanto avvenuto e discusso in sede per impostare la migliore strategia con il cliente mandante. (docc. nn. 1, 2, 4 e 5 delle memorie istruttorie ). CP_1
Inoltre, in queste comunicazioni invitava ad accelerare CP_1 Pt_1 le verifiche in banca, atteso che le risorse per le agevolazioni erano in esaurimento;
nello specifico, nella comunicazione di cui al doc. n. 5
, a conferma che l'attività non si fosse limitata solo alla stesura CP_1 del contratto come asserito dall'opponente, chiedeva se era CP_1 stato reperito in un intermediario finanziario cui presentare la pratica attivata, e segnalava, altresì, la possibilità di accedere ad un Per_1 credito di imposta per le spese di energia elettrica.
Inoltre, il mancato riscontro alle suindicate comunicazioni dimostra come non avesse collaborato fattivamente, come previsto Pt_1 dall'art.
6.1. del contratto sottoscritto: “la mandante si impegna a collaborare fattivamente con GD, comunicando e/o mettendo a disposizione ogni informazione utile e/o necessaria al corretto espletamento della consulenza…”.
Conclusivamente mentre parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa, non ha apportato alcun elemento Pt_1 impeditivo e/o modificativo e/o estintivo della richiesta di;
CP_1 peraltro, anche la registrazione della conversazione di cui al doc. 3 dell'atto di citazione rimane priva di rilevanza probatoria, avendola espressamente disconosciuta. CP_1
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4170/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 24 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4170/2023 promossa da
(P. VA ) rappresentata e difesa Parte_1 P.VA_1 dall'Avv. Fabrizio Quiese ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carmagnola (TO), Via Baldessano, 8
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. VA ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Antonio Boccuccia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Largo Brindisi, 11
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1277/2023
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 26.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 Controparte_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1277/2023, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 18.300,00=, oltre interessi e spese, in forza delle fatture emesse relative allo svolgimento di attività di consulenza per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, nello specifico per l'acquisto di un impianto di verniciatura., asserendo che nulla era dovuto per inadempimento della convenuta opposta.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_2 della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
In diritto, va sottolineato che in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, fornendo gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa, mentre il debitore opponente dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito
(valga per tutte Cass. Civ. n. 12765/2007).
Orbene, è documentale che in data 26.08.2021 le parti sottoscrivevano un contratto (doc. n. 2 fascicolo monitorio) con il quale l'opponente conferiva a GD il mandato per lo svolgimento di “attività di consulenza finalizzata alla predisposizione ed alla presentazione delle domande per l'ottenimento di contributi e/o agevolazioni e/o finanziamenti agevolati, agli enti a ciò preposti”.
La prova testimoniale esperita ha confermato l'esecuzione dell'attività conferita alla convenuta, la quale si ribadisce consisteva nella consulenza finalizzata alla presentazione delle domande per l'ottenimento di agevolazioni, nonché i vari incontri tenutisi con l'opponente per la realizzazione dell'attività medesima.
Al riguardo, il teste di parte convenuta, ha Tes_1 Testimone_2 confermato gli incontri periodici svolti con la in data Parte_1
14.10.2021, 29.10.2021 e 29.03.2022 e con riferimento alla pratica c.d.
Pag. 2 di 4 dichiara;
“si confermo, nel senso di aver redatto il progetto di Per_1 investimento, la domanda e tutta la documentazione necessaria”.
Le dichiarazioni testimoniali trovano conferma anche nella documentazione prodotta, ovvero la mail inviate, contenenti i riepiloghi di quanto avvenuto e discusso in sede per impostare la migliore strategia con il cliente mandante. (docc. nn. 1, 2, 4 e 5 delle memorie istruttorie ). CP_1
Inoltre, in queste comunicazioni invitava ad accelerare CP_1 Pt_1 le verifiche in banca, atteso che le risorse per le agevolazioni erano in esaurimento;
nello specifico, nella comunicazione di cui al doc. n. 5
, a conferma che l'attività non si fosse limitata solo alla stesura CP_1 del contratto come asserito dall'opponente, chiedeva se era CP_1 stato reperito in un intermediario finanziario cui presentare la pratica attivata, e segnalava, altresì, la possibilità di accedere ad un Per_1 credito di imposta per le spese di energia elettrica.
Inoltre, il mancato riscontro alle suindicate comunicazioni dimostra come non avesse collaborato fattivamente, come previsto Pt_1 dall'art.
6.1. del contratto sottoscritto: “la mandante si impegna a collaborare fattivamente con GD, comunicando e/o mettendo a disposizione ogni informazione utile e/o necessaria al corretto espletamento della consulenza…”.
Conclusivamente mentre parte convenuta opposta ha dato prova della fondatezza della sua pretesa, non ha apportato alcun elemento Pt_1 impeditivo e/o modificativo e/o estintivo della richiesta di;
CP_1 peraltro, anche la registrazione della conversazione di cui al doc. 3 dell'atto di citazione rimane priva di rilevanza probatoria, avendola espressamente disconosciuta. CP_1
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Pag. 3 di 4 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4170/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 1277/2023, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
5.077,00=, oltre accessori.
Modena, 24 giugno 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4