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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 729/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2995/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14061/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160138455431000 IRPEF-ALTRO 2012
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1, ricevuta la notifica di un preavviso di fermo amministrativo proponeva azione di accertamento negativo relativamente alla pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento n. 09720160138455431000 relativa ad IRPEF 2012, sottesa al preavviso di fermo, chiedendo la remissione in termini per impugnare, atteso che l'intimazione difetterebbe della puntuale indicazione di autorità e termine per l'impugnazione e deducendo una serie di vizi che vanno dalla inesistenze e nullità della notifica alla mancanza della firma del concessionario e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e resisteva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 14061/26/2023, in data 09-27.11.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato in data 27.05.2024, indi depositato nelle stesse Ricorrente_1forme in data 17.06.2024, avanzava appello, riproponendo i motivi di doglianza del ricorso introduttivo, sostenendo in particolare il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 09720160138455431000, perché consegnata al portiere, senza la prova della spedizione della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dall'azione di riscossione. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellante ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello va respinto. La cartella 09720160138455431000 relativa ad IRPEF 2012 risulta notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, con procedura regolarmente adempiuta rispetto alle formalità previste dalla norma, posto che, effettuata a mezzo di messo notificatore, è stata consegnata al portiere ed è stata seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b- bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2377, Rv. 663662). La spedizione della raccomandata semplice è sufficientemente documentata dal documento, proveniente da Banca_1 e contenente l'elenco delle raccomandate spedite ai vari destinatari, tra cui l'odierna appellante. Una volta accertato che la cartella di pagamento, impugnata attraverso il preavviso di fermo, è stata ritualmente notificata, non è consentito, attraverso l'azione proposta, accertare la persistenza della pretesa impositiva, essendo in questo caso l'azione 3
finalizzata ad un mero accertamento della pretesa tributaria, per ciò solo inammissibile (cfr., Cass., n. 22946/2016; conformi, Cass., n. 5443/2019, n. 6723/2019). Del resto, Agenzia delle Entrate-Riscossione documenta anche che la predetta cartella di pagamento è stata poi contemplata in successive intimazioni di pagamento (09720199078480171 e 09720229024989045) anch'esse notificate alla contribuente e da quest'ultima non impugnate. Consegue il rigetto dell'appello.
2)- Le spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori medi del primo scaglione e delle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di lite liquidate in euro 280,00 (duecentoottanta) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
VA IO MA IA GI
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GI MA VI, Presidente GIANNI GIOVANNI, Relatore AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2995/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14061/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 26 e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160138455431000 IRPEF-ALTRO 2012
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1, ricevuta la notifica di un preavviso di fermo amministrativo proponeva azione di accertamento negativo relativamente alla pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento n. 09720160138455431000 relativa ad IRPEF 2012, sottesa al preavviso di fermo, chiedendo la remissione in termini per impugnare, atteso che l'intimazione difetterebbe della puntuale indicazione di autorità e termine per l'impugnazione e deducendo una serie di vizi che vanno dalla inesistenze e nullità della notifica alla mancanza della firma del concessionario e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento. Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso e resisteva nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 14061/26/2023, in data 09-27.11.2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con atto telematicamente notificato in data 27.05.2024, indi depositato nelle stesse Ricorrente_1forme in data 17.06.2024, avanzava appello, riproponendo i motivi di doglianza del ricorso introduttivo, sostenendo in particolare il difetto di notifica della cartella di pagamento n. 09720160138455431000, perché consegnata al portiere, senza la prova della spedizione della raccomandata informativa, con conseguente decadenza dall'azione di riscossione. Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellante ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello va respinto. La cartella 09720160138455431000 relativa ad IRPEF 2012 risulta notificata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, con procedura regolarmente adempiuta rispetto alle formalità previste dalla norma, posto che, effettuata a mezzo di messo notificatore, è stata consegnata al portiere ed è stata seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b- bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2377, Rv. 663662). La spedizione della raccomandata semplice è sufficientemente documentata dal documento, proveniente da Banca_1 e contenente l'elenco delle raccomandate spedite ai vari destinatari, tra cui l'odierna appellante. Una volta accertato che la cartella di pagamento, impugnata attraverso il preavviso di fermo, è stata ritualmente notificata, non è consentito, attraverso l'azione proposta, accertare la persistenza della pretesa impositiva, essendo in questo caso l'azione 3
finalizzata ad un mero accertamento della pretesa tributaria, per ciò solo inammissibile (cfr., Cass., n. 22946/2016; conformi, Cass., n. 5443/2019, n. 6723/2019). Del resto, Agenzia delle Entrate-Riscossione documenta anche che la predetta cartella di pagamento è stata poi contemplata in successive intimazioni di pagamento (09720199078480171 e 09720229024989045) anch'esse notificate alla contribuente e da quest'ultima non impugnate. Consegue il rigetto dell'appello.
2)- Le spese di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs. n. 546/92, non sussistendo “gravi ed eccezionali ragioni” per poter procedere alla loro compensazione, vanno poste a carico dell'appellante e liquidate sulla base dei parametri fissati dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenuto conto dei valori medi del primo scaglione e delle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di lite liquidate in euro 280,00 (duecentoottanta) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
VA IO MA IA GI