Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
Rilasciata spedizione in SSEENNTTEENNZZAA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 13268/2022 del Ruolo Generale vertente
_____________________________ TRA
____________________________
(Avv. DAVI' SALVATORE) Parte_1
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
(Avv. DI VITALE SIMONETTA) Controparte_1
Il Cancelliere
(Avv.ti DOA ALESSANDRO e Controparte_2
SOTGIA STEFANIA)
Resistenti
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 21/02/2025, disposta ex art. 127-ter
c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊ in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n.
29620229015795748000, nella parte relativa agli avvisi di addebito n.
59620120001022978000 e n. 59620120005733129000, i cui crediti dichiara prescritti.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l . CP_3
Condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato CP_4
decreto.
CCOONNCCIISSAA EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE DDEELLLLEE RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Con ricorso depositato il 22/12/2022 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio L e l proponendo Controparte_1 CP_3
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229015795748000,
notificata in data 29/11/2022, dell'importo complessivo di € 22.181,25,
limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
- N. 59620120001022978000, per un importo di € 4.786,11, notificato in data 09/05/2012;
- N. 59620120005733129000, per un importo di € 2.480,05, notificato in data
14/01/2013,
relativi a contributi IVS per gli anni 2010 2011, 2012, e relative somme aggiuntive,
chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
A sostegno delle proprie pretese deduceva l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di controparte anche successivamente alla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro notifica degli avvisi di addebito presupposti, domandandone l'annullamento.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
, rilevando la propria estraneità alla fase relativa alla notifica Controparte_1
degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e negando il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, stante il compimento degli atti interruttivi della prescrizione e dovendosi, comunque, tenere conto della sospensione dei termini di pagamento dettati dalla normativa emergenziale anticovid.
Si costituiva in giudizio, altresì, l evidenziando la ritualità delle notifiche degli CP_3
avvisi di addebito in oggetto e come l'eventuale prescrizione successiva fosse ascrivibile unicamente all . Controparte_5
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, con deposito del dispositivo nel fascicolo telematico.
◊
Le domande proposte da parte ricorrente risultano fondate e devono trovare accoglimento per le ragioni infra spiegate.
Va preliminarmente osservato che il ricorrente, eccependo – quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. .
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'Ente. Deve, infatti,
rilevarsi come difetti di legittimazione passiva Controparte_6
e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
[...]
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In
tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di fare
valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il
maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente
impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Va, altresì, osservato che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs n. 46/99, “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il
termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
È, pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è
consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Orbene, parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica degli avvisi di addebito n. 5962012000102297 e n. 59620120005733129000, avendo l'Istituto CP_7
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prodotto in giudizio le fotocopie del solo fronte degli avvisi di ricevimento delle rispettive raccomandate, e non anche le fotocopie del retro, dalle quali sarebbe possibile verificare l'esito della spedizione, accertando l'eventuale sottoscrizione da parte del destinatario.
Tale eccezione risulta infondata. Invero, va osservato come risulti dimostrata,
sulla scorta della documentazione in atti, la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito in oggetto effettuate presso l'indirizzo della ricorrente.
Invero, l'Ente impositore ha dato prova dell'avvenuta notifica, in data 09/05/2012
e in data 14/01/2013, via posta raccomandata, per il tramite di Controparte_8
rispettivamente degli avvisi di addebito n. 5962012000102297 e n.
59620120005733129000, producendo gli avvisi di ricevimento (fotocopie fronte e retro) sottoscritti dal ricorrente (cfr. doc.
1-4 memoria di costituzione . CP_3
Dunque, stante la regolare notifica degli atti opposti e la mancata impugnazione tempestiva degli stessi, parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di censurare vizi di legittimità di detti atti, potendo, semmai, far valere in questa sede come in effetti ha fatto eventi estintivi successivi alla formazione del titolo, quale la prescrizione successiva alla notifica degli atti opposti.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei restanti crediti oggetto dell'intimazione di pagamento de qua.
Orbene, l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso
dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa
ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A
decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia
del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Ciò premesso, giova fin da ora rilevare che il , Controparte_9
comunque privo di legittimazione passiva in ordine ai profili inerenti al merito della pretesa (alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella citata sentenza n. 7514/2022), ha dedotto e documentato di avere notificato in data 12/10/2016 l'avviso di intimazione n. 29620169007537761000,
relativo agli avvisi di addebito opposti, con efficacia interruttiva della prescrizione (cfr. memoria di costituzione all. 1 e prod. doc. richiesti del CP_4
28/06/2023).
Ritiene il Tribunale, innanzitutto, di doversi acquisire la documentazione comprovante, in astratto, il compimento di atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 421 c.p.c., da essa dipendendo l'accertamento della verità di fatti rilevanti ai fini della decisione, giacché, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, da questo giudice condiviso, “L'eccezione di
interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come
eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi
stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente
acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro,
anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2,
c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti
rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione,
può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della
procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e
debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi
previdenziali ritenendo di non poter utilizzare, a fini probatori dell'intervenuta
interruzione della prescrizione, la relata di notifica della cartella esattoriale, che aveva
preceduto la notifica dell'intimazione di pagamento, in ragione della tardiva costituzione
del concessionario nel giudizio di primo grado)” (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755; v.
in motivazione altresì Cass. n. 23518 del 20 settembre 2019, che richiama anche
Cass. Sez. L. Ord. n. 9226 del 13 aprile 2018 e Cass. Sez. Lav. sent. n. 16542 del 14
luglio 2010).
Nonostante la regolare notifica della sopra citata intimazione di pagamento,
avvenuta in data 12/10/2016 e riconducibile agli avvisi di addebito n.
59620120001022978000 e n. 59620120005733129000, questi ultimi appaiono prescritti, anche tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars 2019.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020 n. 27), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e
riprendono a decorrere dal periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Altresì, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n 21), “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 199, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione … omissis”.
Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione – il primo corrente dal
23/02/2020 al 30/06/2020, il secondo dal 31/12/2020 al 30/06/2021 – pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (avvenuta il 29/11/2022), il termine quinquennale di prescrizione - decorrente dalla notifica, in data 12/10/2016, dell'intimazione di pagamento n. 29620169007537761000 - era inevitabilmente trascorso.
Con la conseguenza che deve essere dichiarato che non sono dovute dal ricorrente – poiché prescritto il diritto di esigerle – le somme riportate negli avvisi in esame, sottostanti all'intimazione di pagamento opposta.
Sussistono giusti motivi, connessi alla esclusiva responsabilità di
[...]
in ordine alla prescrizione, per compensare le spese di lite Controparte_1
tra il ricorrente e l' . CP_3
Tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da CP_4
separato decreto.
PPEERR QQUUEESSTTII MMOOTTIIVVII
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'11.04.2025.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - 9 -
IILL GGIIUUDDIICCEE OO..
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro