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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6211/2017 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , in persona del Presidente legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Francesco Ventrice, dell'Avvocatura Regionale, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro, presso la Cittadella Regionale, Località Germaneto, viale Europa n. 36;
- Opponente -
E
(c.f. e p.i. , in personale del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ezio Pugliese ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via De Grazia, n. 17, giusta procura in atti;
- Opposta-
E
(c.f. e p.i. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cardarelli ed elettivamente domiciliata in Squillace, alla Via dei Feaci n. 56, giusta procura in atti;
- Terza chiamata in causa -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1273/2017 emesso in data 6 ottobre
2017 (4385/2017 RG).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto opposizione al decreto di cui in epigrafe con Parte_1 cui le veniva ingiunto di pagare euro 1.572.076,25, oltre interessi di mora ex D.Lgs.
n. 231/2002, compensi e spese di lite a qualificatosi come Controparte_1 cessionaria dei crediti vantati dalla società per la Controparte_2 somministrazione di energia elettrica e gas nell'esercizio della sua attività di impresa negli immobili di proprietà regionali.
Ha chiesto, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa
[...] al fine di essere garantita e manlevata nell'ipotesi di soccombenza. CP_2
Nel merito, ha chiesto la revoca in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto, rilevando la nullità, l'inefficacia e l'inopponibilità all'ente Regionale delle cessioni di credito operate da stante l'inefficacia della cessione dei Controparte_2 crediti per mancata autorizzazione della cessione da parte dell'amministrazione ceduta. Ha, poi, eccepito l'inesistenza dei crediti oggetto di cessione, in quanto alcune fatture si riferiscono ad utenze regolarmente oggetto disdetta del contratto;
altre si riferiscono ad utenze non riconducibili alla;
Parte_1 altre non sono mai pervenute sulla piattaforma di fatturazione elettronica adottato dalla;
alcune sono relative a contratti mai firmati;
altre ancora Pt_1 sono state pagate all' a o sono in corso di pagamento. CP_2 CP_1
Infine ha rilevato che la aveva raggiunto un accordo con teso a Pt_1 CP_2 favorire l'uscita dal cd regime di salvaguardia ed il passaggio al regime di mercato libero, che prevedeva anche il pagamento del debito pregresso.
1.1 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 condanna della al pagamento di € 1.271.554,79 alla luce del pagamento Pt_1 medio tempore di alcune fatture.
Ha rilevato l'infondatezza delle eccezioni proposte dall'opponente ed ha -tra l'altro- eccepito che la proposta del piano di rientro della , accettata da Pt_1
n data 28.04.2016, è intervenuta solo dopo la cessione del credito che risale CP_2
a dicembre 2015
1.2 Autorizzata la sua chiamata in causa, si è costituita in giudizio CP_2 confermando di aver stipulato, nel mese di aprile 2016, un accordo con
[...]
l'opponente , alla luce del quale: i) è stata prevista la rateizzazione Parte_1 del debito allora esistente il quale, di fatto, non è stato totalmente adempiuto avendo l'ente regionale versato alla società solo la somma di euro 1.069.112,51 in luogo della maggior somma concordata;
ii) al momento della conclusione dell'accordo risultavano già cedute a alcune fatture;
iii) nello Controparte_1 stesso accordo si faceva riferimento alle avvenute cessioni di credito in favore della medesima e l'impegno della a corrispondere alla cessionaria CP_1 Pt_1 la somma di 501.168,20 euro.
Ha, infine, dedotto l'infondatezza della domanda di garanzia avanzata dalla sul presupposto che avrebbe ceduto a Parte_1 CP_2 [...] fatture già saldate dall'amministrazione, chiedendone il totale CP_1 rigetto.
1.3 Disposta c.t.u. contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
25 gennaio 2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
1.4 All'esito del deposito delle comparse e delle memorie di replica - tuttavia - il precedente GI ha rimesso la causa sul ruolo al fine di suscitare il contraddittorio ex art. 101 II comma cpc sulla questione della nullità dei contratti relativi ad alcuni
POD non sorretti da prova della forma scritta prevista per i contratti con la p.a.
1.5 Va, infine, rilevato che con le note sostitutive dell' udienza del 17.2.2025 parte opposta ha dato atto che il capitale è stato comunque integralmente pagato, chiedendo la rinnovazione o chiarimenti CTU sulla base delle osservazioni formulate da e fatte proprie da;
ha chiesto di rigettare CP_2 CP_1
l'opposizione proposta dalla e per l'effetto di condannarla al Parte_1 pagamento in favore di del solo importo per interessi moratori Controparte_1 ex ad.lgs.231/2002 maturati per il ritardato pagamento delle fatture azionate, e pari alla somma di € 370.006,46, oltre gli ulteriori interessi sino al saldo.
2. Sulla questione sub 1.4, questo Giudice ritiene di non ravvisare alcuna nullità dei contratti di somministrazione CP_2
2.1 Infatti dagli atti di causa emerge che la somministrazione di energia elettrica è avvenuta da parte della società quale esercente il regime di CP_2
Salvaguardia per la , ovvero quale fornitore selezionato Parte_1 attraverso gara alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas (AEEG). In tale ipotesi l' ostituisce l'esercente del servizio di CP_2 salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 125/07 per il periodo
1/1/2014 – 31/12/2016 e per il periodo per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2020, esercente individuato attraverso procedure concorsuali su base territoriale.
Ciò posto è opportuno dare atto del quadro normativo di riferimento applicabile alla vicenda per cui è causa.
Come noto, a seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, è stato introdotto un duplice regime di tutela, quello definito di «maggior tutela», a vantaggio dei clienti finali domestici (Cfr. art.
1. Comma 2, del D.l. n. 73/2007), ed un «regime di salvaguardia» per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato.
Tale ultimo regime è stato istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero.
Con riferimento agli utenti soggetti al regime di salvaguardia, tra i quali va ricompreso anche l'opponente , è previsto il passaggio automatico ad un Pt_1 nuovo gestore (per un periodo di tempo circoscritto), a sua volta individuato dalla società “Acquirente Unico S.p.A.” (istituita con d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79), secondo la peculiare disciplina contenuta nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 23.11.2007, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05.12.2007 ed emanato in forza della espressa autorizzazione normativa contenuta nel comma 4 dell'art. 1 del citato d.l. 73/2007. Il soggetto gestore viene in tal guisa individuato
«attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità».
Come detto nelle suddette procedure concorsuali e per il periodo cui si riferiscono le forniture oggetto del presente giudizio, è stata individuata la società
[...] quale soggetto tenuto ad erogare il servizio in regime di CP_2 salvaguardia per l'area territoriale della a favore dei soggetti (diversi dai Pt_1 clienti finali domestici) che, come la , non hanno fatto una scelta a favore Pt_1 di uno degli operatori presenti nel mercato.
Pertanto, l'erogazione del servizio di fornitura elettrica trova titolo in una specifica previsione legislativa, peraltro emanata per ottemperare agli obblighi comunitari rivenienti dalle direttive nn. 2003/54/CE e 2003/55/CE, con la conseguenza che la società in assenza di diversa scelta effettuata dal Comune, ha Controparte_2 dovuto surrogarsi al precedente fornitore di energia elettrica ex lege.
In tale peculiare situazione - a parere di questo Giudice - non è richiesto dalla normativa di settore esaminata che la stipula del contratto di fornitura in regime di salvaguardia sia preceduto da un procedimento di evidenza pubblica indetta dalla o anche solo da un semplice atto scritto di adesione da parte Pt_1 dell'Ente.
Tale interpretazione trova conforto anche nella recente sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 589/2024 del 30.04.2024, che ha ribadito l'irrilevanza del contratto scritto nel caso di specie proprio perché il rapporto contrattuale è sorto a causa dell'assenza di un fornitore di energia elettrica ed a salvaguardia dell'ente pubblico, che altrimenti sarebbe rimasto sprovvisto di un servizio essenziale per l'assolvimento dei propri doveri istituzionali” evidenziando che: “la giurisprudenza di merito che si è trovata ad affrontare la questione ha avuto modo di rilevare che il vincolo negoziale tra le parti sorge, ex novo e automaticamente, in conseguenza dell'erogazione di energia nell'ambito del servizio di salvaguardia, come previsto dalla normativa di settore (legge n. 125/2007 e DM del 23 novembre 2007 - sul punto, Tribunale di Bologna n. 1691/2019 del 19.7.2019). Il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha quindi una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal DM per tutti gli enti pubblici e le imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore sul mercato libero. Tale rapporto, alla stregua della normativa richiamata, può essere interrotto in qualsiasi momento. Trattasi quindi di fonte legale del contratto, per cui sussiste il presupposto per l'attivazione della
(cfr. Tribunale di Bologna, sent. n. 2976/2022 del 30.11.2022; Parte_2
Tribunale di Bologna, sent. n. 707/2022 del 21.3.2022).
3. Occorre - ora - pronunciarsi sull'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente ed inerente alla mancata accettazione della cessione dei crediti da a Controparte_2 Controparte_1
Invero la cessione dei crediti de quo è documentata da scrittura privata autenticata da notaio e notificata alla a mezzo Ufficiale Giudiziario. Parte_1 Sul punto, l'opponente richiama l'art. 9 della L. n. 2248/1865, all. E Parte_3
e l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, alla luce dei quali per i crediti relativi a somme dovute allo Stato non possono essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, in deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1260
c.c.
Ebbene, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, l'art. 69, comma terzo, del R.D. n. 2440/1923, che richiede, oltre alla forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, la notificazione alla P.A. della cessione del credito, non è applicabile al caso in esame, in quanto la norma de qua riguarda la sola Amministrazione statale ed è insuscettibile di trovare applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (cfr. Cass. n. 32788/2019;
Cass. N. 30658/2017; Cass. n. 2760/2015) quale l'ente locale opponente.
In ragione di tanto, deve dichiararsi infondata l'eccezione relativa all'inopponibilità del credito, per mancata adesione dell'amministrazione ceduta.
3.1 Va aggiunto che, in ogni caso, La Suprema Corte, in tema di cessione dei crediti verso la P.A., sottolinea, altresì, che il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A., di cui all'art. 70 del R.D. n. 2240/1923, si applica solo ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione o fornitura, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, ai sensi dell'art. 1260 c.c., l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. n.
2209/2007).
Pertanto, il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore,
“l'inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti (Cass. Civ., 268/2006; Cass.
Civ., 2209/2007).
Semmai, più correttamente, la disciplina che viene in rilievo nel caso di specie è
l'art. 117 D.lgs. n. 163/2006 – riprodotto nella disposizione di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 (cd. Codice Appalti) – che sancisce espressamente l'efficacia e l'opponibilità delle cessioni dei crediti ai debitori ceduti, salvo il rifiuto notificato al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nel caso di specie, risulta fornita la prova dell'intervenuta cessione, avendo la
Banca cessionaria allegato copia dei contratti stipulati con per Controparte_2 scrittura privata autenticata e notificati al debitore ceduto;
mentre, l'Ente regionale opponente, pur essendone onerato in base alle normali regole che disciplinano l'onere probatorio nel giudizio civile da inadempimento (v. Cass.
SS.UU. n. 13533 del 13 gennaio 2001), non ha allegato – né tantomeno provato – di aver rifiutato le cessioni per cui è causa, tantomeno che le cessioni medesime si riferiscono a rapporti ancora in corso.
L'eccezione si rivela, pertanto, destituita di fondamento anche in relazione a questo ulteriore profilo.
4. Risolte tali questioni, va ora scrutinata la fondatezza della pretesa di parte opposta.
Va appena rammentato che il creditore ha riferito che, nel corso del giudizio, la ha provveduto a saldare tutte le fatture rimaste in sospeso. Parte_1
Pertanto, ha circoscritto la domanda di condanna di parte opponente “al pagamento in favore di del solo importo per interessi moratori Controparte_1 ex ad.lgs.231/2002 maturati per il ritardato pagamento delle fatture azionate, e pari alla somma di € 370.006,46 per come precisato nelle note di udienza del
22.12.2022, oltre gli ulteriori interessi sino al saldo” (vedi note sostitutive dell'udienza del 17.2.2025 di parte opposta).
Il che conduce già alla revoca del decreto ingiuntivo, in quanto “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Cass. Civ. n. 10229/2002).
5. Ricondotta così la questio juris alla sussistenza o meno dell'obbligo di pagamento degli interessi ex art. 5 Dlgs 231/2002 e succ modifiche, si ricorda che la norma invocata da parte opposta tende ad evitare che, nell'ambito delle transazioni commerciali, possano essere previste condizioni contrattuali che ritardino l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo e che si ripercuotano negativamente non soltanto sul singolo creditore, ma anche sull'intera attività di impresa. Siffatto obiettivo viene raggiunto dal legislatore nazionale mediante la previsione di termini di pagamento predeterminati e molto stringenti la cui decorrenza comporta l'automatico obbligo di corresponsione di interessi moratori, determinati ex art. 5 Dlgs 231/02 nella misura degli “interessi legali di mora” pari al tasso di riferimento della Banca Europea con maggiorazione del 7% fino al 31.12.2012 e dell'8% dal 1.1.12013.
Tuttavia lo stesso articolo citato consente alle parti di concordare un tasso di interesse diverso purché nei limiti previsti dall'articolo 7.
5.1 In effetti, proprio nel caso ci occupa le parti hanno concordato un saggio di interesse diverso. Hanno previsto, infatti, che in caso di ritardato pagamento delle fatture si applichino gli interessi moratori nella misura del mese precedente del tasso Euribor 1 mese (base 360) + 7%, senza peraltro concedere alcun termine dilatorio a partire dal quale computarli (cfr. gli articoli rubricati come “Fatturazioni
e Pagamenti” delle condizioni generali allegate ai contratti di fornitura).
Orbene va escluso -stante l'elevata entità del tasso ed il termine della sua decorrenza- che si possa rientrare nel divieto di cui al citato art. 7 del Dls n.
231/2002, in quanto l'interesse applicato non presenta profili di iniquità in danno del creditore.
Infatti l'articolo in commento prevede - nella parte che qui interessa - che: “Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore.
Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero”.
6. Tali considerazioni conducono al rigetto della domanda, così come riformulata da parte opposta, che, invece di chiedere l'applicazione dei validi tassi convenzionali, ha chiesto senza fondamento l'applicazione degli interessi legali previsti ex art. 5 del Dlgs 231/02, invocando cioè una misura “sanzionatoria” di carattere alternativo e sostitutivo ex artt. 1339 e 1419 cc. Essa opera, si ribadisce, solo quando gli interessi convenzionali non presentino le caratteristiche determinate dal Legislatore eurounitario con la nota direttiva 2011/7/UE.
7. Infine appare del tutto infondata la chiamata in causa di Controparte_2 proposta dalla al fine di essere di essere garantita e manlevata Parte_1 nell'ipotesi di soccombenza in quanto “autrice delle cessioni che hanno dato luogo al presente procedimento”.
Qualora infatti il cedente avesse traferito un credito inesistente, il solo cessionario avrebbe da dolersene.
8. Si ritiene di poter compensare le spese di lite tra la parte opponente, che ha completato il pagamento delle fatture dopo la notifica del decreto ingiuntivo e la parte opposta, la cui residua richiesta degli interessi ex D.lgs. 231/02 è risultata infondata.
Parte opponente viene, al contrario, condannata al rimborso delle spese processuali sostenute da chiamata senza giusto motivo in Controparte_2 giudizio, secondo lo scaglione di riferimento (1.000.000,01/2.000.000) applicando i minimi stante la scarsa complessità della questione.
Infine si dispone che le spese di ctu vengano poste a carico della Pt_1 Pt_1
e di in ragione del 50% ciascuna. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Dispone la compensazione delle spese di lite tra parte opponente e parte opposta e che le spese di ctu vengano poste a carico della e di Parte_1 [...]
in ragione del 50% ciascuna. CP_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite nei confronti della Parte_1 terza chiamata liquidate in complessivi € 18.977,00 oltre accessori di legge.
Catanzaro, li 29.3.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo