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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente
Dott.ssa Elvira Palma Consigliere
Dott. Nicola Morgese Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta nel R.G. al n. 184 del 2023
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Loredana Lionetti,
-Ricorrente in riassunzione
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., non costituito,
-Resistente in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1828/15 emessa in data 18.02.2015, il Tribunale del lavoro di Foggia, pronunciandosi nel contraddittorio con l' così CP_1 provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta da , Parte_1 diretta ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2006 in relazione alle 156 giornate di lavoro prestate, con conseguente condanna dell a pagare le somme CP_1 dovute;
2) compensava spese di lite.
1 2. Con ricorso del 18.02.2016, proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che, vertendo il giudizio sulla differenza dovuta dall' sulla prestazione già liquidata in CP_1 misura inferiore, quest'ultimo avesse già verificato positivamente, in sede amministrativa, la sussistenza del requisito assicurativo.
3. La Corte d'Appello di Bari – Sez. lavoro, con sentenza n. 2119/2019 emessa in data 02.12.2019, accoglieva l'appello e dichiarava il diritto del a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno Parte_1
2006 e compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
4. TO proponeva ricorso in Cassazione iscritto al R.G.
n.4687/2021, dolendosi dell'avvenuta compensazione delle spese e deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 1 comma, n. 3 c.p.c.; 2) la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c. in relazione all'art. 360 1 comma n. 4 c.p.c. e 3) la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c.
5. Con ordinanza n.35731/2022 del 06.12.2022, la Corte di legittimità cassava la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviava anche per le spese alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione.
6. In data 06.03.2023, TO NC provvedeva a depositare ricorso in riassunzione della causa dinanzi a questa Corte, chiedendo di riformare parzialmente la sentenza n. 2119/2019 emessa dalla Corte
d'Appello di Bari e di accogliere la domanda da lui proposta relativa alle spese del doppio grado di giudizio, ponendole a carico dell CP_1
7. All'udienza del 23.10.2023, parte appellante chiedeva di essere autorizzata alla rinotifica del ricorso in riassunzione, per essere incorsa nella violazione dell'art. 435, 3 comma, c.p.c., per mancato rispetto del termine di notifica.
8. All'odierna udienza, preso atto dell'invalidità della successiva notifica effettuata dal TO all'esito di ordinanza di rinnovazione e della mancata costituzione dell la Corte ha deciso la causa come da CP_1 dispositivo infrascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I. Il ricorso in riassunzione è improcedibile in quanto la notifica effettuata dal TO all'esito della concessione del termine perentorio per la rinnovazione dell'incombente (disposta, con ordinanza del 23.10.2023, in ragione della nullità della prima notifica) non risulta ritualmente eseguita.
Occorre premettere che, nel caso di riassunzione a seguito di rinvio dalla
Cassazione, l'art. 392, comma 2, c.p.c. stabilisce che il ricorso va notificato alle parti personalmente: ragione per cui la notifica deve essere effettuata direttamente alla parte presso la sua residenza o sede legale e non presso il difensore domiciliatario, come risulta dal richiamo, operato dal secondo comma alle modalità di notifica previste dagli articoli 137 e ss. c.p.c..
A dispetto di tale regola processuale, ha mancato Parte_1 di notificare ritualmente il ricorso ad indirizzo valido dell limitandosi a CP_1 notificare l'atto ad uno dei procuratori costituiti nel precedente grado di giudizio, l'Avv. Domenico Longo.
Più nello specifico, come si evince dalla relata sottoscritta dal procuratore costituito, la notificazione, anche a seguito dell'ordinanza di rinnovazione del 23.10.2024, risulta ritualmente effettuata al solo indirizzo
PEC del procuratore (avv.domenico.longopostacert. gov.it); CP_2 diversamente, per quanto concerne la notifica diretta all'Istituto richiesta dall'art. 392 c.p.c., non v'è prova che la stessa sia stata eseguita alla sede legale dell di «Roma via Ciro il Grande 21», indicato nella relata di CP_1 notifica, non avendo la parte documentato tale incombente.
Peraltro, a diverse conclusioni non conduce la produzione, da parte del
TO, di una ulteriore PEC inviata ad indirizzo pretesamente riferibile all' essendo noto che, ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 53/1994, la CP_1 notificazione con modalità telematica è rituale solo se eseguita all'indirizzo
Pec del destinatario risultante da pubblici elenchi, come attestabile nella relata di notifica.
Più nello specifico, l'art. 16ter del DL 179/2012, nella sua evoluzione normativa, ha individuato i pubblici elenchi ufficiali da cui estrarre gli indirizzi Pec tra cui, in un determinato periodo, non figurava l'Indice PA
(Indice dei Domicili Digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di
3 pubblici servizi, previsto in seguito dall'art. 6-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale).
In questo contesto, è poi intervenuto l'art. 28 del D.L. n.76 del 2020 che ha introdotto modifiche significative: in particolare, l'art. 16, comma 13, del
D.L. 179/2012 è stato novellato e l'art. 16-ter, comma 1ter, dello stesso D.L. ha stabilito che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC della pubblica amministrazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12
(Registro PP.AA.), la notificazione ad istanza di parte può ritenersi valida se effettuata al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Indice PA). Tale disposizione è divenuta immediatamente applicabile dal 17 luglio 2020.
Ne consegue che, nel regime normativo applicabile ratione temporis alla fattispecie, in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro
PP.AA., la notifica doveva essere effettuata all'indirizzo PEC dell'Istituto reperito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. IPA (art. 6ter CAD) ed espressamente indicato nella relata di notifica allegata.
È infatti noto che il difensore che intenda avvalersi della notifica ex art. 3 bis L. n. 53 del 1994 deve redigere apposita relata di notifica, (redatta su documento informatico separato e sottoscritta con firma digitale dall'avvocato notificante ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, della Legge 53/1994), ed indicare, unitamente agli altri elementi obbligatoriamente richiesti: «e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto».
Orbene, come risulta dagli atti, il procuratore della parte riassumente non ha dimostrato di aver notificato il ricorso in riassunzione ad uno degli indirizzi PEC dell contenuti nel registro IPA, avendo indicato nella CP_1 relata di notifica il solo indirizzo fisico della sede (Roma via Ciro il CP_1
Grande) e non già l'indirizzo di posta elettronica certificata, con indicazione del registro da cui sarebbe stato estratto. (cfr. relata in atti).
Né può ritenersi rituale l'invio di una seconda PEC all'indirizzo elettronico dell'Ufficio di segreteria della Direzione Generale, giacché dalla relata non emerge alcuna indicazione che attesti l'avvenuta estrazione di detto
4 indirizzo dall'indice previsto dall'art. 6-ter.
In tale situazione e a fronte della mancata costituzione in giudizio dell il ricorso in riassunzione va dichiarato improcedibile, essendo noto CP_1 che il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, impeditivo di ogni decadenza, precluda anche la pronuncia di estinzione del giudizio, mentre gli eventuali vizi attinenti alla vocatio in ius, possono determinare l'improcedibilità del ricorso.
Nessuna pronuncia viene emessa sulle spese del grado, alla luce della mancata costituzione della parte appellata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio a seguito dell'ordinanza n.35731/2022, sul ricorso in riassunzione proposto, in data 06.03.2023, da Parte_1
, nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
- dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione;
- nulla sulle spese processuali del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 25 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Ernesta Tarantino
Il Giudice est.
Dott. Nicola Morgese
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