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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/09/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1832 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 17 Febbraio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1 C.F._1
Mazzamauro Angelamaria, come da procura in atti;
-attrice-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Ornella Mazzeo come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esperiva azione di risarcimento Parte_1 del danno nei confronti di al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1 della convenuta per i danni che ella aveva subito in conseguenza dell'infortunio verificatosi il
10.11.2020 in San Salvatore Telesino, presso il centro estetico “Profumo di Bellezza”
L'attrice asseriva che, previo appuntamento, intorno alle ore 17,00 del giorno 10.11.2020, si era recata presso il centro estetico “Profumo di bellezza” di proprietà della convenuta
[...] al fine di sottoporsi ad un trattamento di pulizia del viso;
che, stesasi sul lettino e CP_1 bendata con i dischetti di ovatta sugli occhi, le era stato posizionato sulla pancia l'apparecchio che emana il vapore;
che, rimasta sola in cabina, all'improvviso, aveva avvertito un forte calore sulla
1 spalla e sul lato sinistro del viso per cui, immediatamente, aveva chiamato una dipendente la quale aveva cercato di tamponare il dolore spalmandole una crema sulla spalla e sul viso;
che, tuttavia, essendo il dolore intollerabile, era andata via dopo avere pagato 30 euro.
Stante quanto premesso, l'attrice deduceva che lo stesso giorno si era recata presso una farmacia con un'amica per acquistare il necessario per medicarsi;
che, dopo alcune notti insonni, a causa di un forte dolore alla spalla, in data 16.11.2020, si era recata presso il PS di Cerreto Sannita dove le veniva diagnosticata una ustione di II grado alla spalla sinistra con prognosi di giorni 7 e consigliata una visita specialistica;
che, pertanto, si era sottoposta a numerose visite di controllo nei giorni
18.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020 e 23.12.2020 presso l'Ambulatorio
Chirurgia ASL BN 1; che in data 26.10.2021 aveva effettuato una visita specialistica dal dott.
specialista in chirurgia generale, il quale le riscontrava esiti cicatriziali da ustione di Persona_1
II grado regione clavicolare sx con postumi da valutare;
che, successivamente, effettuava anche due visite specialistiche dermatologiche dal dott. . Persona_2
L'attrice deduceva, inoltre, che la consulenza medico-legale del 14/03/2022 a firma del dott.
[...]
aveva accertato che, a seguito dell'incidente del 10/11/2020, ella aveva riportato Persona_3
“danno fisiognomico post ustione di II grado con esiti cicatriziali discromici regione claveare sx con parestesie ricorrenti. Le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'incidente narrata. Risultano infatti soddisfatti e convergenti tutti i criteri del nesso di causalità materiale previsti dalla dottrina medico legale…. Tale menomazione comporta un danno biologico valutabile nel- la misura del 12%”.
L'attrice deduceva che le istanze di risarcimento del danno inoltrate alla convenuta, anche tramite invito di negoziazione assistita, erano rimaste senza esito.
Pertanto, l'attrice concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'importo complessivo di € 40.763,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per impossibilità di comprendere le dinamiche del fatto.
Nel merito la convenuta contestava l'avversa domanda deducendo, in primo luogo, che l'attività professionale non è riconducibile sotto l'egida dell'art. 2050 c.c.; che non si configurava alcuna violazione di un obbligo di protezione da parte del centro estetico, non essendovi stata alcuna omissione circa l'adozione di accorgimenti e cautele idonei allo svolgimento dell'attività e che il danno lamentato da parte attrice era da ricondurre ad un comportamento negligente della stessa attrice la quale aveva cagionato lo spostamento del vaporizzatore in quanto non aveva adottato “le
2 misure più accurate” prima di alzarsi dal lettino per cercare di prendere il proprio cellulare dalla borsa.
La convenuta asseriva che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ad ogni richiesta era stato dato pronto riscontro in quanto, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, aveva sempre manifestato di voler pagare le spese mediche sostenute dall'attrice, ma nessuna offerta economica e alcuna relazione medica era stata prodotta ai fini di una fruttuosa risoluzione della controversia mediante la negoziazione assistita.
La convenuta, altresì, contestava l'importo di euro 40.763,00 richiesto dall'attrice a titolo di risarcimento del danno e contestava la relazione medico legale allegata da parte attrice riportandosi alla relazione del dott. allegata alla propria comparsa di costituzione e risposta, Persona_4 dalle cui conclusioni si evinceva che “non risultano soddisfatti e convergenti parzialmente i criteri del nesso di causalità materiale previsti dalla dottrina medico legale secondo il criterio cronologico, dell'efficienza causale qualitativa e quantitativa, criterio topografico, delle continuità clinica e di esclusione”
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi, si procedeva ad accertamenti tecnici medico-legali per la valutazione del danno patito dall'attrice, con l'ausilio del medico legale dott. . Persona_5
All'udienza del 17.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la professione di estetista è disciplinata dalla legge n. 1 del 1990 il cui art. 1 dispone che “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con
l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986
n. 7133. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.”
Si osserva, inoltre, che l'attività di estetista postula l'iscrizione ad un apposito albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 della Legge n. 443 del 1985.
3 La prestazione che l'estetista rende al cliente è da inquadrare nell'ambito di un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c.
Nell'esercizio della propria attività l'estetista deve osservare una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., vista la delicatezza dell'attività esercitata, in particolare con l'utilizzo di macchinari volti ad entrare in contatto con il viso.
In tema di diligenza, se di norma l'ordinamento giuridico richiede all'obbligato di usare la diligenza
“del buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice civile, comma 1) - da intendersi come la cura volenterosa e scrupolosa mediamente richiesta per l'esecuzione di un'obbligazione - nel caso del professionista, in virtù delle speciali conoscenze e competenze tecniche che gli si richiedono, la diligenza diventa “professionale”, perché riferita ad un'attività specifica e ben individuata.
La diligenza “qualificata” richiesta in capo al professionista si sintetizza nell'osservanza di perizia, prudenza, diligenza, conformità e rispetto delle norme. In altri termini, per il professionista la diligenza si declina in termini di “perizia”, intesa come il complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l'esperienza ed espresse dal livello medio della categoria d'appartenenza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo la c.d. “regola dell'arte”.
Trattasi, dunque, di una diligenza “qualificata” superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (la diligenza del buon padre di famiglia), essendo commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
L'esecuzione a regola d'arte postula l'esercizio dell'attività nel rispetto degli standard tecnici del settore, in particolare nel caso in cui il trattamento estetico presupponga l'ausilio di un macchinario, come accaduto nel caso di specie.
Ed invero, qualora si impieghino macchinari tecnologicamente avanzati il professionista è obbligato al rispetto di obblighi di protezione nei confronti del cliente, in particolare qualora entri in gioco la tutela di interessi fondamentali quali la salute.
È necessario, pertanto, che il professionista adotti tutte le cautele necessarie e che adoperi una diligenza tale da evitare la concretizzazione di alcuni rischi correlati proprio all'utilizzo del macchinario stesso.
A tale inquadramento, quindi, si aggiunge la generale responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma di cui all'art. 2043 c.c. laddove, come accaduto nel caso di specie, vi è una lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente dall'art. 32 Cost.
Più precisamente, nel caso di specie, la condotta posta in essere dall'estetista è riconducibile sotto l'egida dell'art. 2050 c.c. ovvero della responsabilità da “attività pericolosa”.
4 In particolare, qualora il trattamento estetico richieda l'ausilio di un macchinario la cui composizione e il cui funzionamento è intrinsecamente pericoloso l'estetista “è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Ne discende che l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.”(Cass. 22835/15).
L'art. 2050 c.c. così dispone: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile.
L'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che può essere superata dal danneggiante qualora riesca a fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, il trattamento estetico volto alla pulizia del viso non è qualificabile in termini di attività pericolosa “per sua natura” ex art. 2050 c.c. bensì “per la natura dei mezzi adoperati”
Trattasi di una attività che diviene pericolosa qualora si serva di attrezzature potenzialmente pericolose e strumentali alla sua esecuzione.
Sul danneggiato grava, dunque, l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra l'attività pericolosa e il danno lamentato, mentre spetterà al danneggiante dimostrare che l'evento sia dipeso dal caso fortuito, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità così osserva: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni
5 cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022)
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria è emerso che durante il trattamento estetico di pulizia del viso cui venne sottoposta l'attrice venne utilizzato un apparecchio che venne posizionato sull'addome di e non l'apparecchio Belton, dotato di braccio rigido, che Parte_1 consente di eseguire il trattamento a distanza, come invece sostenuto dalla convenuta.
Si evidenzia, infatti, che la teste , all'epoca dei fatti apprendista estetista presso il Testimone_1 centro estetico di proprietà della convenuta, ha riferito che, in occasione dell'evento di cui è causa, si trovava all'interno del centro estetico e di avere visto la signora entrare nella cabina Pt_1 accolta da una sua collega La teste ha confermato che l'estetista, dopo avere fatto Testimone_2 sdraiare la signora su un lettino e averle bendato gli occhi con dei dischetti di ovatta, le sistemò
l'apparecchio sull'addome e poi si allontanò.
La teste ha specificato di essere stata presente all'interno della cabina dove vi era l'attrice quando le venne posizionato l'apparecchio sull'addome.
La teste ha riconosciuto nella foto di cui all'allegato n. 14 della produzione di parte attrice l'apparecchio utilizzato in tale circostanza e ha precisato che quest'ultimo era l'unico apparecchio presente nel centro estetico per la pulizia del viso il quale veniva “sempre posizionato sull'addome della cliente che con le sue mani lo manteneva. Si faceva così per ogni cliente”.
La teste ha inoltre dichiarato: “Durante il trattamento la signora venne lasciata sola. Pt_1
Solitamente l'estetista non rimaneva sempre vicino alla cliente durante il trattamento, ma si allontanava soprattutto durante il tempo di permanenza delle maschere per poi ritornare”.
La teste ha riferito di avere sentito che la signora chiamava e diceva “mi sono bruciata”, che quando la signora uscì dalla cabina si toccava sulla spalla sinistra, vicino al collo, dicendo Pt_1 di sentire un forte bruciore, tanto che si tolse la collana.
Le dichiarazioni della teste hanno, quindi, fornito la prova che l'infortunio si verificò secondo la dinamica descritta dall'attrice in citazione.
E' emerso, dunque, che l'attrice, sdraiatasi sul lettino all'interno della cabina del centro estetico per un trattamento di pulizia del viso, non solo venne posta in condizione di dover sostenere un
6 macchinario che, essendo strumento attraverso il quale viene svolta una attività qualificata richiede le competenze tecniche per poter essere maneggiato, ma venne lasciata sola e con gli occhi bendati.
Il nesso causale tra il vapore e l'ustione ha trovato riscontro nella relazione del CTU il quale ha affermato: “Certo è che vi è stata fuoriuscita di acqua bollente oppure flusso di vapore a distanza ravvicinata (inferiore ai 40 cm) tale da cagionare ustione di II grado, poi diagnosticata in sede di accesso di Pronto Soccorso (in data 16.11.2020) a distanza di 6 giorni dall'evento (10.11.2020).”
La lesione subita dall'attrice, concretizzatasi in una ustione di II grado, è diretta conseguenza della presenza del macchinario ad una distanza ravvicinata e tale da confermare non solo la mancata adozione delle misure atte a prevenire un danno ma anche la presenza dell'apparecchio sull'addome dell'attrice.
La convenuta non ha fornito alcuna prova sia in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare il danno sia in ordine al fattore “fortuito” dal quale lo stesso può essersi originato.
Ed invero, il mancato rispetto in ordine alla attivazione di tutte le misure idonee e necessarie ad evitare eventuali danni non sono state provate dalla convenuta, la quale, tra l'altro, essendo titolare del centro estetico, avrebbe dovuto garantire il rispetto delle stesse da parte delle dipendenti nonché vigilare durante lo svolgimento di tutte le attività.
In particolare, alcuna prova contraria è stata fornita dalla convenuta la quale non ha dimostrato che, nel caso di specie, per il trattamento venne utilizzato altro apparecchio, dotato di braccio rigido, che consente di tenere a distanza il viso del paziente.
Il CTU, in proposito, ha osservato che “l'ustione si sarebbe potuta evitare prima di tutto posizionando l'apparecchiatura in maniera corretta e poi attuando monitoraggio continuo da parte di operatore/estetista a fronte dell'utilizzo di apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico che emana vapore.”
L'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere stata lasciata sola con l'apparecchio posizionato sull'addome, di non aver percepito la presenza della dipendente del centro estetico che sino a quel momento aveva svolto il trattamento e di non essersi mai mossa.
Altresì, l'attrice ha dichiarato che, anche in altre occasioni, l'apparecchio era stato posizionato sul suo addome, ma a tenerlo fermo era la titolare del centro estetico che, invece, quel giorno non era presente in cabina.
La convenuta non ha fornito la prova del contrario e cioè di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e le cautele necessarie per scongiurare una situazione di pericolo né ha dimostrato che l'attrice abbia tenuto una condotta imprudente che abbia avuto efficacia causale assorbente nella verificazione dell'evento dannoso.
7 Si evidenzia che la convenuta in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato Controparte_1 che quel giorno era presente nel centro estetico ma al momento del fatto si trovava in un'altra stanza.
Ne consegue che la condotta posta in essere dal soggetto che, titolare di una posizione di garanzia nonché di protezione nei confronti del soggetto che decide di “affidarsi” alle sue competenze è stata negligente.
Infatti, il CTU osserva che “sulla base degli elementi presenti in atti, risultano soddisfatti i criteri di ricerca del nesso di causa tra evento e lesioni nonché tra lesioni e menomazioni: a) è soddisfatto il criterio cronologico perché vi è compatibilità temporale tra l'evento lesivo e la comparsa delle lesioni riportate ancorché le stesse lesioni sono state accertate successivamente al fatto/evento lesivo (nel dettaglio, a distanza di 6 giorni dal fatto ovvero in data 16.11.2020); b) è soddisfatto il criterio topografico perché vi è corrispondenza tra le regioni anatomiche interessate dal trauma
(diretto/ustione da acqua bollente e/o vapore a distanza ravvicinata) e la sede d'insorgenza della malattia (cfr spalla-clavicola sinistra); c) è soddisfatto il criterio della continuità fenomenica ovvero vi è stata successione - ininterrotta - tra i sintomi seguiti al trauma/ustione (cfr azione lesiva) e quelli propri delle patologie in esame, come evidenziato dal dato clinico e certificativo;
d)
è soddisfatto il criterio di idoneità ovvero l'ustione, come da fatto riferito dalla perizianda, ha carattere di efficienza, proporzionalità e compatibilità con le lesioni riportate dalla sig.ra
[...]
; e) è soddisfatto il criterio di esclusione perché è possibile isolare unico fattore Parte_1 eziologico al quale attribuire la patologia evidenziata. In altre parole, le lesioni repertate sono in rapporto causale con il fatto come riferito dalla perizianda, sig.ra .” Parte_1
Deve quindi affermarsi che la responsabilità del danno è imputabile alla convenuta
Venendo ora al profilo del quantum UR , la CTU medico legale espletata dal dott. Per_5 espone un quadro esaustivo dei danni subiti dalla danneggiata.
[...]
Il CTU nella relazione ha esposto le seguenti “conclusioni medico-legali”: “vi è stata inabilità temporanea per un periodo complessivo di gg 50 (cinquanta) così ripartibili: ITP al 50% gg 15 e
ITP al 25% gg 35. 1 il soggetto è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” attesa la necessità di effettuare frequenti medicazioni topiche (nella sede dell'ustione – spalla sinistra);
2. le attività quotidiane e gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato non stati preclusi ma certamente limitati nel periodo temporale della malattia a fronte della necessità di medicazioni continue. Non è stato impedito il lavoro ma limitate ad esempio eventuali attività sportive o ludiche (es. il ballo);
3. la sofferenza fisica (eventuale dolore nocicettivo) è stata lievissima – quasi trascurabile- atteso che innanzitutto non è stata né prescritta
8 e né utilizzata terapia antidolorifica e poi il dolore è presente solo nella fase iniziale dell'ustione e poi progressivamente tende a ridursi con il protrarsi delle medicazioni e della guarigione
(riepitelizzazione) dell'ustione”
Il CTU ha riferito che le lesioni patite dall'attrice sono da ritenersi allo Parte_1 stato guarite e stabilizzate.
I postumi, ascrivibili interamente al sinistro in esame e dettagliatamente descritti in precedenza, sono da ritenersi causa di danno biologico permanente che è quantificabile, ad avviso del CTU, in misura percentuale del 8 %, espressione di danno alla salute comprensivo del danno statico- anatomico e di quello dinamico-relazionale, per esiti menomativi da “Esito cicatriziale di ustione di
II grado della spalla sinistra che comporta pregiudizio estetico di grado lieve – classe II”.
Il CTU ha accertato che tale lesività è compatibile con l'evento di cui è causa.
Al risarcimento del danno da postumi permanenti va aggiunto il ristoro per un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 35 giorni.
La liquidazione in esame deve essere operata applicando i parametri monetari previsti dalle Tabelle di Milano- Ed 2024.
Va evidenziato che l'attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno morale o danno da sofferenza soggettiva interiore e di ciò va tenuto conto nella liquidazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, il risarcimento del danno non patrimoniale (danno statico-anatomico e dinamico- relazionale da lesione del bene salute) subito da che all'epoca del fatto Parte_1 aveva 43 anni, viene determinato nella misura di seguito indicata, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità, considerato l'importo di euro 115,00 pro die, per ogni giorno di inabilità assoluta:
Euro € 862,50 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 50% per giorni 15;
Euro € 3018,75 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 25% per giorni 35;
Euro € 17.886,00 per danno biologico non patrimoniale permanente nel grado del 8% di cui: euro 14.309 per il danno dinamico relazionale ed euro 3.577 per sofferenza soggettiva inferiore.
Il danno non patrimoniale è dunque determinato nella complessiva somma di € 21.767,25.
Risultano documentate spese mediche per l'importo di € 122.48 ritenute congrue dal CTU.
Sulla somma complessiva liquidata sono dovuti gli interessi legali calcolati, conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulle somme esprimenti il danno all'epoca dell'evento e via via
9 rivalutate anno per anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutala fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità, ottenuta con la devalutazione di tale somma alla data del fatto (novembre 2020), via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro a quella della decisione.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece, all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
Le spese processuali, come liquidate in dispositivo, e le spese di CTU seguono la soccombenza..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di con atto di citazione notificato il 4 Parte_1 Controparte_1 maggio 2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 dell'importo di € 21.889,73, oltre interessi come in motivazione;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compenso di avvocato di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv.
Angelamaria Mazzamauro.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento 6 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n 1832 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 17 Febbraio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv.to Parte_1 C.F._1
Mazzamauro Angelamaria, come da procura in atti;
-attrice-
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
Ornella Mazzeo come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 17 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale depositato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato esperiva azione di risarcimento Parte_1 del danno nei confronti di al fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità Controparte_1 della convenuta per i danni che ella aveva subito in conseguenza dell'infortunio verificatosi il
10.11.2020 in San Salvatore Telesino, presso il centro estetico “Profumo di Bellezza”
L'attrice asseriva che, previo appuntamento, intorno alle ore 17,00 del giorno 10.11.2020, si era recata presso il centro estetico “Profumo di bellezza” di proprietà della convenuta
[...] al fine di sottoporsi ad un trattamento di pulizia del viso;
che, stesasi sul lettino e CP_1 bendata con i dischetti di ovatta sugli occhi, le era stato posizionato sulla pancia l'apparecchio che emana il vapore;
che, rimasta sola in cabina, all'improvviso, aveva avvertito un forte calore sulla
1 spalla e sul lato sinistro del viso per cui, immediatamente, aveva chiamato una dipendente la quale aveva cercato di tamponare il dolore spalmandole una crema sulla spalla e sul viso;
che, tuttavia, essendo il dolore intollerabile, era andata via dopo avere pagato 30 euro.
Stante quanto premesso, l'attrice deduceva che lo stesso giorno si era recata presso una farmacia con un'amica per acquistare il necessario per medicarsi;
che, dopo alcune notti insonni, a causa di un forte dolore alla spalla, in data 16.11.2020, si era recata presso il PS di Cerreto Sannita dove le veniva diagnosticata una ustione di II grado alla spalla sinistra con prognosi di giorni 7 e consigliata una visita specialistica;
che, pertanto, si era sottoposta a numerose visite di controllo nei giorni
18.11.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020 e 23.12.2020 presso l'Ambulatorio
Chirurgia ASL BN 1; che in data 26.10.2021 aveva effettuato una visita specialistica dal dott.
specialista in chirurgia generale, il quale le riscontrava esiti cicatriziali da ustione di Persona_1
II grado regione clavicolare sx con postumi da valutare;
che, successivamente, effettuava anche due visite specialistiche dermatologiche dal dott. . Persona_2
L'attrice deduceva, inoltre, che la consulenza medico-legale del 14/03/2022 a firma del dott.
[...]
aveva accertato che, a seguito dell'incidente del 10/11/2020, ella aveva riportato Persona_3
“danno fisiognomico post ustione di II grado con esiti cicatriziali discromici regione claveare sx con parestesie ricorrenti. Le lesioni riportate sono compatibili con la dinamica dell'incidente narrata. Risultano infatti soddisfatti e convergenti tutti i criteri del nesso di causalità materiale previsti dalla dottrina medico legale…. Tale menomazione comporta un danno biologico valutabile nel- la misura del 12%”.
L'attrice deduceva che le istanze di risarcimento del danno inoltrate alla convenuta, anche tramite invito di negoziazione assistita, erano rimaste senza esito.
Pertanto, l'attrice concludeva per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'importo complessivo di € 40.763,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla causazione del sinistro fino al soddisfo.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione per impossibilità di comprendere le dinamiche del fatto.
Nel merito la convenuta contestava l'avversa domanda deducendo, in primo luogo, che l'attività professionale non è riconducibile sotto l'egida dell'art. 2050 c.c.; che non si configurava alcuna violazione di un obbligo di protezione da parte del centro estetico, non essendovi stata alcuna omissione circa l'adozione di accorgimenti e cautele idonei allo svolgimento dell'attività e che il danno lamentato da parte attrice era da ricondurre ad un comportamento negligente della stessa attrice la quale aveva cagionato lo spostamento del vaporizzatore in quanto non aveva adottato “le
2 misure più accurate” prima di alzarsi dal lettino per cercare di prendere il proprio cellulare dalla borsa.
La convenuta asseriva che, al contrario di quanto sostenuto da controparte, ad ogni richiesta era stato dato pronto riscontro in quanto, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, aveva sempre manifestato di voler pagare le spese mediche sostenute dall'attrice, ma nessuna offerta economica e alcuna relazione medica era stata prodotta ai fini di una fruttuosa risoluzione della controversia mediante la negoziazione assistita.
La convenuta, altresì, contestava l'importo di euro 40.763,00 richiesto dall'attrice a titolo di risarcimento del danno e contestava la relazione medico legale allegata da parte attrice riportandosi alla relazione del dott. allegata alla propria comparsa di costituzione e risposta, Persona_4 dalle cui conclusioni si evinceva che “non risultano soddisfatti e convergenti parzialmente i criteri del nesso di causalità materiale previsti dalla dottrina medico legale secondo il criterio cronologico, dell'efficienza causale qualitativa e quantitativa, criterio topografico, delle continuità clinica e di esclusione”
La convenuta concludeva, quindi, per il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria con l'interrogatorio formale delle parti e l'escussione dei testi, si procedeva ad accertamenti tecnici medico-legali per la valutazione del danno patito dall'attrice, con l'ausilio del medico legale dott. . Persona_5
All'udienza del 17.02.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che la professione di estetista è disciplinata dalla legge n. 1 del 1990 il cui art. 1 dispone che “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con
l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986
n. 7133. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.”
Si osserva, inoltre, che l'attività di estetista postula l'iscrizione ad un apposito albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 della Legge n. 443 del 1985.
3 La prestazione che l'estetista rende al cliente è da inquadrare nell'ambito di un contratto d'opera, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c.
Nell'esercizio della propria attività l'estetista deve osservare una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c., vista la delicatezza dell'attività esercitata, in particolare con l'utilizzo di macchinari volti ad entrare in contatto con il viso.
In tema di diligenza, se di norma l'ordinamento giuridico richiede all'obbligato di usare la diligenza
“del buon padre di famiglia” (art. 1176 del Codice civile, comma 1) - da intendersi come la cura volenterosa e scrupolosa mediamente richiesta per l'esecuzione di un'obbligazione - nel caso del professionista, in virtù delle speciali conoscenze e competenze tecniche che gli si richiedono, la diligenza diventa “professionale”, perché riferita ad un'attività specifica e ben individuata.
La diligenza “qualificata” richiesta in capo al professionista si sintetizza nell'osservanza di perizia, prudenza, diligenza, conformità e rispetto delle norme. In altri termini, per il professionista la diligenza si declina in termini di “perizia”, intesa come il complesso di cognizioni tecniche e professionali acquisite con lo studio e l'esperienza ed espresse dal livello medio della categoria d'appartenenza, tali da consentire di eseguire la prestazione secondo la c.d. “regola dell'arte”.
Trattasi, dunque, di una diligenza “qualificata” superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (la diligenza del buon padre di famiglia), essendo commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
L'esecuzione a regola d'arte postula l'esercizio dell'attività nel rispetto degli standard tecnici del settore, in particolare nel caso in cui il trattamento estetico presupponga l'ausilio di un macchinario, come accaduto nel caso di specie.
Ed invero, qualora si impieghino macchinari tecnologicamente avanzati il professionista è obbligato al rispetto di obblighi di protezione nei confronti del cliente, in particolare qualora entri in gioco la tutela di interessi fondamentali quali la salute.
È necessario, pertanto, che il professionista adotti tutte le cautele necessarie e che adoperi una diligenza tale da evitare la concretizzazione di alcuni rischi correlati proprio all'utilizzo del macchinario stesso.
A tale inquadramento, quindi, si aggiunge la generale responsabilità extracontrattuale prevista dalla norma di cui all'art. 2043 c.c. laddove, come accaduto nel caso di specie, vi è una lesione del diritto alla salute, tutelato costituzionalmente dall'art. 32 Cost.
Più precisamente, nel caso di specie, la condotta posta in essere dall'estetista è riconducibile sotto l'egida dell'art. 2050 c.c. ovvero della responsabilità da “attività pericolosa”.
4 In particolare, qualora il trattamento estetico richieda l'ausilio di un macchinario la cui composizione e il cui funzionamento è intrinsecamente pericoloso l'estetista “è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell'art. 2051 cod. civ. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. Ne discende che l'omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l'incolumità fisica dell'utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.”(Cass. 22835/15).
L'art. 2050 c.c. così dispone: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
La responsabilità ex art. 2050 c.c. rientra nelle figure di responsabilità oggettiva, vale a dire quelle forme di responsabilità che prescindono dalla colpa del responsabile.
L'esercente l'attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività, presunzione che può essere superata dal danneggiante qualora riesca a fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Nel caso di specie, il trattamento estetico volto alla pulizia del viso non è qualificabile in termini di attività pericolosa “per sua natura” ex art. 2050 c.c. bensì “per la natura dei mezzi adoperati”
Trattasi di una attività che diviene pericolosa qualora si serva di attrezzature potenzialmente pericolose e strumentali alla sua esecuzione.
Sul danneggiato grava, dunque, l'onere di provare l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra l'attività pericolosa e il danno lamentato, mentre spetterà al danneggiante dimostrare che l'evento sia dipeso dal caso fortuito, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità così osserva: “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni
5 cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022)
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria è emerso che durante il trattamento estetico di pulizia del viso cui venne sottoposta l'attrice venne utilizzato un apparecchio che venne posizionato sull'addome di e non l'apparecchio Belton, dotato di braccio rigido, che Parte_1 consente di eseguire il trattamento a distanza, come invece sostenuto dalla convenuta.
Si evidenzia, infatti, che la teste , all'epoca dei fatti apprendista estetista presso il Testimone_1 centro estetico di proprietà della convenuta, ha riferito che, in occasione dell'evento di cui è causa, si trovava all'interno del centro estetico e di avere visto la signora entrare nella cabina Pt_1 accolta da una sua collega La teste ha confermato che l'estetista, dopo avere fatto Testimone_2 sdraiare la signora su un lettino e averle bendato gli occhi con dei dischetti di ovatta, le sistemò
l'apparecchio sull'addome e poi si allontanò.
La teste ha specificato di essere stata presente all'interno della cabina dove vi era l'attrice quando le venne posizionato l'apparecchio sull'addome.
La teste ha riconosciuto nella foto di cui all'allegato n. 14 della produzione di parte attrice l'apparecchio utilizzato in tale circostanza e ha precisato che quest'ultimo era l'unico apparecchio presente nel centro estetico per la pulizia del viso il quale veniva “sempre posizionato sull'addome della cliente che con le sue mani lo manteneva. Si faceva così per ogni cliente”.
La teste ha inoltre dichiarato: “Durante il trattamento la signora venne lasciata sola. Pt_1
Solitamente l'estetista non rimaneva sempre vicino alla cliente durante il trattamento, ma si allontanava soprattutto durante il tempo di permanenza delle maschere per poi ritornare”.
La teste ha riferito di avere sentito che la signora chiamava e diceva “mi sono bruciata”, che quando la signora uscì dalla cabina si toccava sulla spalla sinistra, vicino al collo, dicendo Pt_1 di sentire un forte bruciore, tanto che si tolse la collana.
Le dichiarazioni della teste hanno, quindi, fornito la prova che l'infortunio si verificò secondo la dinamica descritta dall'attrice in citazione.
E' emerso, dunque, che l'attrice, sdraiatasi sul lettino all'interno della cabina del centro estetico per un trattamento di pulizia del viso, non solo venne posta in condizione di dover sostenere un
6 macchinario che, essendo strumento attraverso il quale viene svolta una attività qualificata richiede le competenze tecniche per poter essere maneggiato, ma venne lasciata sola e con gli occhi bendati.
Il nesso causale tra il vapore e l'ustione ha trovato riscontro nella relazione del CTU il quale ha affermato: “Certo è che vi è stata fuoriuscita di acqua bollente oppure flusso di vapore a distanza ravvicinata (inferiore ai 40 cm) tale da cagionare ustione di II grado, poi diagnosticata in sede di accesso di Pronto Soccorso (in data 16.11.2020) a distanza di 6 giorni dall'evento (10.11.2020).”
La lesione subita dall'attrice, concretizzatasi in una ustione di II grado, è diretta conseguenza della presenza del macchinario ad una distanza ravvicinata e tale da confermare non solo la mancata adozione delle misure atte a prevenire un danno ma anche la presenza dell'apparecchio sull'addome dell'attrice.
La convenuta non ha fornito alcuna prova sia in ordine all'adozione delle misure idonee ad evitare il danno sia in ordine al fattore “fortuito” dal quale lo stesso può essersi originato.
Ed invero, il mancato rispetto in ordine alla attivazione di tutte le misure idonee e necessarie ad evitare eventuali danni non sono state provate dalla convenuta, la quale, tra l'altro, essendo titolare del centro estetico, avrebbe dovuto garantire il rispetto delle stesse da parte delle dipendenti nonché vigilare durante lo svolgimento di tutte le attività.
In particolare, alcuna prova contraria è stata fornita dalla convenuta la quale non ha dimostrato che, nel caso di specie, per il trattamento venne utilizzato altro apparecchio, dotato di braccio rigido, che consente di tenere a distanza il viso del paziente.
Il CTU, in proposito, ha osservato che “l'ustione si sarebbe potuta evitare prima di tutto posizionando l'apparecchiatura in maniera corretta e poi attuando monitoraggio continuo da parte di operatore/estetista a fronte dell'utilizzo di apparecchiatura elettromeccanica per uso estetico che emana vapore.”
L'attrice, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di essere stata lasciata sola con l'apparecchio posizionato sull'addome, di non aver percepito la presenza della dipendente del centro estetico che sino a quel momento aveva svolto il trattamento e di non essersi mai mossa.
Altresì, l'attrice ha dichiarato che, anche in altre occasioni, l'apparecchio era stato posizionato sul suo addome, ma a tenerlo fermo era la titolare del centro estetico che, invece, quel giorno non era presente in cabina.
La convenuta non ha fornito la prova del contrario e cioè di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e le cautele necessarie per scongiurare una situazione di pericolo né ha dimostrato che l'attrice abbia tenuto una condotta imprudente che abbia avuto efficacia causale assorbente nella verificazione dell'evento dannoso.
7 Si evidenzia che la convenuta in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato Controparte_1 che quel giorno era presente nel centro estetico ma al momento del fatto si trovava in un'altra stanza.
Ne consegue che la condotta posta in essere dal soggetto che, titolare di una posizione di garanzia nonché di protezione nei confronti del soggetto che decide di “affidarsi” alle sue competenze è stata negligente.
Infatti, il CTU osserva che “sulla base degli elementi presenti in atti, risultano soddisfatti i criteri di ricerca del nesso di causa tra evento e lesioni nonché tra lesioni e menomazioni: a) è soddisfatto il criterio cronologico perché vi è compatibilità temporale tra l'evento lesivo e la comparsa delle lesioni riportate ancorché le stesse lesioni sono state accertate successivamente al fatto/evento lesivo (nel dettaglio, a distanza di 6 giorni dal fatto ovvero in data 16.11.2020); b) è soddisfatto il criterio topografico perché vi è corrispondenza tra le regioni anatomiche interessate dal trauma
(diretto/ustione da acqua bollente e/o vapore a distanza ravvicinata) e la sede d'insorgenza della malattia (cfr spalla-clavicola sinistra); c) è soddisfatto il criterio della continuità fenomenica ovvero vi è stata successione - ininterrotta - tra i sintomi seguiti al trauma/ustione (cfr azione lesiva) e quelli propri delle patologie in esame, come evidenziato dal dato clinico e certificativo;
d)
è soddisfatto il criterio di idoneità ovvero l'ustione, come da fatto riferito dalla perizianda, ha carattere di efficienza, proporzionalità e compatibilità con le lesioni riportate dalla sig.ra
[...]
; e) è soddisfatto il criterio di esclusione perché è possibile isolare unico fattore Parte_1 eziologico al quale attribuire la patologia evidenziata. In altre parole, le lesioni repertate sono in rapporto causale con il fatto come riferito dalla perizianda, sig.ra .” Parte_1
Deve quindi affermarsi che la responsabilità del danno è imputabile alla convenuta
Venendo ora al profilo del quantum UR , la CTU medico legale espletata dal dott. Per_5 espone un quadro esaustivo dei danni subiti dalla danneggiata.
[...]
Il CTU nella relazione ha esposto le seguenti “conclusioni medico-legali”: “vi è stata inabilità temporanea per un periodo complessivo di gg 50 (cinquanta) così ripartibili: ITP al 50% gg 15 e
ITP al 25% gg 35. 1 il soggetto è stato in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano” attesa la necessità di effettuare frequenti medicazioni topiche (nella sede dell'ustione – spalla sinistra);
2. le attività quotidiane e gli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato non stati preclusi ma certamente limitati nel periodo temporale della malattia a fronte della necessità di medicazioni continue. Non è stato impedito il lavoro ma limitate ad esempio eventuali attività sportive o ludiche (es. il ballo);
3. la sofferenza fisica (eventuale dolore nocicettivo) è stata lievissima – quasi trascurabile- atteso che innanzitutto non è stata né prescritta
8 e né utilizzata terapia antidolorifica e poi il dolore è presente solo nella fase iniziale dell'ustione e poi progressivamente tende a ridursi con il protrarsi delle medicazioni e della guarigione
(riepitelizzazione) dell'ustione”
Il CTU ha riferito che le lesioni patite dall'attrice sono da ritenersi allo Parte_1 stato guarite e stabilizzate.
I postumi, ascrivibili interamente al sinistro in esame e dettagliatamente descritti in precedenza, sono da ritenersi causa di danno biologico permanente che è quantificabile, ad avviso del CTU, in misura percentuale del 8 %, espressione di danno alla salute comprensivo del danno statico- anatomico e di quello dinamico-relazionale, per esiti menomativi da “Esito cicatriziale di ustione di
II grado della spalla sinistra che comporta pregiudizio estetico di grado lieve – classe II”.
Il CTU ha accertato che tale lesività è compatibile con l'evento di cui è causa.
Al risarcimento del danno da postumi permanenti va aggiunto il ristoro per un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di 15 giorni ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di 35 giorni.
La liquidazione in esame deve essere operata applicando i parametri monetari previsti dalle Tabelle di Milano- Ed 2024.
Va evidenziato che l'attrice ha avanzato domanda di risarcimento del danno morale o danno da sofferenza soggettiva interiore e di ciò va tenuto conto nella liquidazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento.
Tanto premesso, il risarcimento del danno non patrimoniale (danno statico-anatomico e dinamico- relazionale da lesione del bene salute) subito da che all'epoca del fatto Parte_1 aveva 43 anni, viene determinato nella misura di seguito indicata, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità, considerato l'importo di euro 115,00 pro die, per ogni giorno di inabilità assoluta:
Euro € 862,50 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 50% per giorni 15;
Euro € 3018,75 per danno non patrimoniale temporaneo parziale nel grado del 25% per giorni 35;
Euro € 17.886,00 per danno biologico non patrimoniale permanente nel grado del 8% di cui: euro 14.309 per il danno dinamico relazionale ed euro 3.577 per sofferenza soggettiva inferiore.
Il danno non patrimoniale è dunque determinato nella complessiva somma di € 21.767,25.
Risultano documentate spese mediche per l'importo di € 122.48 ritenute congrue dal CTU.
Sulla somma complessiva liquidata sono dovuti gli interessi legali calcolati, conformemente a quanto più volte affermato dalla Cassazione a far data dalla sentenza a S.U. n. 1712/1995, non sugli importi liquidati all'attualità, ma sulle somme esprimenti il danno all'epoca dell'evento e via via
9 rivalutate anno per anno, allo scopo di evitare l'ingiusto arricchimento derivante al danneggiato dal calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutala fin dal giorno del fatto lesivo. Detti interessi, quindi, andranno calcolati sulla minor somma corrispondente a quella liquidata all'attualità, ottenuta con la devalutazione di tale somma alla data del fatto (novembre 2020), via via annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dalla data del sinistro a quella della decisione.
Dalla data della pubblicazione della sentenza, invece, all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle somme liquidate all'attualità.
Le spese processuali, come liquidate in dispositivo, e le spese di CTU seguono la soccombenza..
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di con atto di citazione notificato il 4 Parte_1 Controparte_1 maggio 2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie la domanda e condanna al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 dell'importo di € 21.889,73, oltre interessi come in motivazione;
-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5077,00 per compenso di avvocato di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1680,00 per la fase istruttoria ed euro 1701,00 per la fase decisoria, oltre IVA, spese e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv.
Angelamaria Mazzamauro.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico della convenuta.
Benevento 6 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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