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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 9312/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÉ, in sostituzione dell'Avv. Angelo Luca GIUDICE, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9312 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Luca GIUDICE, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 13;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO e STATUS DI Controparte_3
PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (20/04/2023) e dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
18/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Esiti di pregresso intervento chirurgico di prostatectomia radicale laparoscopica robot assistita e linfoadenectomia iliaco-otturatoria bilaterale per adenocarcinoma prostatico GS 6 pT2c,
pN0, con lieve incontinenza da sforzo iatrogena. Sindrome ansiosodepressiva reattiva" e ha concluso che “trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente coesistenti, in atto, il grado
percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 75% (settantacinque percento),
applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula
di Balthazard, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20/04/2023). […] Le
suddette menomazioni competenti diagnosticate e valutate, in atto, funzionalmente non riducono
l'autonomia personale del ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale,
permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione per cui il ricorrente
si può riconoscere soggetto non portatore di handicap con connotazione di Parte_1
gravità, ex comma 3, art. 3, legge 104/92”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, non sussistendo i requisiti per la pensione di inabilità e per la condizione di handicap grave, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 9312/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Carmelo BUTTICÉ, in sostituzione dell'Avv. Angelo Luca GIUDICE, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron.
___________________ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO F.A. _________________ TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
9312 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 Addì ______________ Rilasciata spedizione in Luca GIUDICE, giusta procura in atti, ed elettivamente forma esecutiva all'Avv.
______________________ domiciliato presso lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò
______________________ per ___________________ Turrisi 13;
______________________
______________________
- Ricorrente - Il Cancelliere
CONTRO
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO e STATUS DI Controparte_3
PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Dichiara quest'ultimo non soggetto al pagamento delle spese processuali.
Pone a carico dell'Erario le spese ed i compensi di difesa di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidati come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/11/2023, , in contraddittorio con Parte_1
l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la CP_1
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (20/04/2023) e dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il CP_1
rigetto del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data
18/06/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal CP_1
c.t.u., deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-
economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è
stata posta in decisione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetto da "Esiti di pregresso intervento chirurgico di prostatectomia radicale laparoscopica robot assistita e linfoadenectomia iliaco-otturatoria bilaterale per adenocarcinoma prostatico GS 6 pT2c,
pN0, con lieve incontinenza da sforzo iatrogena. Sindrome ansiosodepressiva reattiva" e ha concluso che “trattandosi di menomazioni plurime, tra loro funzionalmente coesistenti, in atto, il grado
percentuale complessivo di invalidità risulta pari a 75% (settantacinque percento),
applicandosi per la valutazione il criterio medico legale "a scalare", con il calcolo secondo la formula
di Balthazard, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (20/04/2023). […] Le
suddette menomazioni competenti diagnosticate e valutate, in atto, funzionalmente non riducono
l'autonomia personale del ricorrente in modo da rendere necessario l'intervento assistenziale,
permanente, continuo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione per cui il ricorrente
si può riconoscere soggetto non portatore di handicap con connotazione di Parte_1
gravità, ex comma 3, art. 3, legge 104/92”.
Le suddette conclusioni, del tutto conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Alla luce di quanto esposto, non sussistendo i requisiti per la pensione di inabilità e per la condizione di handicap grave, la domanda proposta da va Parte_1
rigettata.
Parte ricorrente, rimasta soccombente, non può essere condannata al pagamento delle spese processuali, avendo formulato nelle conclusioni del ricorso la dichiarazione di cui al novellato art. 152 disp. att. c.p.c.
Attesa l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
vanno poste a carico dell'Erario le spese ed i compensi relativi alla sua difesa, liquidati come da separato decreto.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1
già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)