Articolo 841 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 841. Appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente 1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado ((e della qualifica posseduti)) , della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonche' incarichi di comando nei confronti di uno o piu' militari.
2. I volontari in servizio permanente sono prioritariamente impiegati nelle unita' operative o addestrative dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-bis. ((I graduati aiutanti, e corrispondenti)) , compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza armata, la professionalita' posseduta e le competenze acquisite:
a) ricoprono incarichi di maggiore responsabilita', fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata;
b) sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
c) assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilita' per l'attivita' svolta.
3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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