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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 29679/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29679/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA CLAUDIO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 175 81028 SANTA MARIA A VICOpresso il difensore avv. DE LUCIA CLAUDIO
ATTORE Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 GIOVAN BATTISTA ( ), ed elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1 presso il suo studio in Messina, via Cesare Battisti n. 140,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito
▪ accertare e dichiarare come vera ed autentica la sottoscrizione apposta dalla società
[...] ed in forma abbreviata " (C.F. ), in persona del Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) alla Piazza Del Tricolore n. 4, sulla scrittura privata del 08.04.2024 (cfr. all.), intitolata “PRELIMINARE DI MILANO ALLA VIA MONTE VELINO”, allegata alla citazione;
▪ per l'effetto, autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano a procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2657 del codice civile”.
pagina 1 di 8 Si è costituita con comparsa di costituzione del 5 novembre 2024 la Controparte_1
chiedendo:
[...]
“In via principale rigettare le domande di controparte, in quanto inconducenti, esplorative e prive di ogni fondamento in diritto;
- Con riserva di articolare in corso di causa, nei termini di legge, i mezzi istruttori che saranno ritenuti utili e conducenti;
In ultimo, condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi del giudizio con l'aggravio del risarcimento dei danni ex art 96 cpc, stante i motivi su esposti”.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. – ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 21 maggio 2025. Il 24 marzo 2025 ha, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza c.d. di riunione proposta dal patrono della per sua genericità e, poi, ribadita con Controparte_5 successivo provvedimento del 27 marzo 2025 visto “l'oggetto obbiettivamente contenuto ed
“autonomo” rispetto agli altri due avendo quale petitum un mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni per fini meramente trascrizionali (a dispetto del fatto che l'immobile sui si riferisce il la scrittura verificanda sarebbe stato venduto con quel che ne segue ex art. 100 c.p.c.”. All'esito della prima udienza di comparizione ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella c.d. “Memoria ex art. 171 ter c.p.c.”. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate nonché irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione;
− ritenuto che non occorresse alcun accertamento tecnico;
− ritenuto, infine, che i procuratori delle parti dovessero depositare un indice finale recante i documenti depositati in forma sparsa e primi di numerazione, in alcuni casi, nelle varie memorie;
− rinviato la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.. All'udienza i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va respinta. Difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Non si può dubitare che una qualsiasi domanda che abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto possa essere sottoposta all'autorità giudiziaria che alla tutela di quei diritti sia preposta dall'ordinamento (art. 2907 cod. civ.) ossia al giudice civile;
tuttavia, è principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una dom anda è necessario avervi interesse;
ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'art. 100 cod. proc. civ. debba essere concreto ed attuale nel senso che occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla res dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio (ex multis et infra Cass. I, Ord. 27 dicembre 2021, n. 41688).
pagina 2 di 8 Rimane ben ferma l'idea-base che la tutela giurisdizionale (ed, in particolare, quella dichiarativa o di mero accertamento) - devoluta all'"autorità giudiziaria" (art. 2907 c.c.) ovvero ai "giudici ordinari" (art. 1 c.p.c.) - debba concernere i diritti come tali, non potendo avere per oggetto in via principale ed astratta la sussistenza o la possibile qualificazione giuridica di meri fatti, svincolati dall'accertamento dei loro eventuali effetti giuridici concreti. Viene in gioco, di volta in volta, l'interesse che è necessario avere per proporre una domanda giudiziale (art. 100 c.p.c.). Nel porre in stretta connessione il principio dell'art. 2907 con le c.d. condizioni dell'azione (ed, in special modo, con il menzionato interesse ad agire: art. 100 c.p.c.), sottolinea come il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di provvedere alla tutela dei diritti sia sempre subordinato alla verifica in concreto di un'effettiva necessità dell'intervento giurisdizionale, al fine di reintegrare o di attuare il diritto violato e insoddisfatto. Di conseguenza, nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire non presuppone affatto l'attualità di una lesione del diritto, ma, in ossequio al principio dell'economia processuale ed al canone di "effettività" della tutela, risiede nella «possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile», a fronte di uno "stato di incertezza oggettiva" da rimuoversi necessariamente ope judicis. Tale azione, quindi, non può mai avere per oggetto, al di fuori di casi eccezionalmente previsti, una pura situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, che possa in astratto competere a chi ne domanda la tutela e che, senza la pronunzia dell'organo giurisdizionale adito, subirebbe un pregiudizio concreto e attuale, non altrimenti eliminabile ( C. 17026/2006; C. 264/1996; C. 7196/1995; C. 12818/1991).
La domanda prospettata in citazione dall'attrice appariva già “claudicante” sotto tale profilo al momento della sua litispendenza (30 luglio 2024) in quanto a quella data risultava già trascritto, sull'immobile oggetto della scrittura privata conclusa inter partes l'8 aprile 2024, il contratto preliminare (scrittura privata autenticata) stipulato dalla convenuta, con un terzo soggetto, il 25 luglio 2024, e la cui formalità era stata eseguita il 26 luglio 2024
(infr a doc. 2 fasc. SIL2). Soltanto il 20 agosto 2024 l'attrice ha provveduto a trascrivere l'odierna domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla citata scrittura privata dell'8 aprile 2024
pagina 3 di 8 (infra doc. 1 fasc. SIL2). La consolidazione dell'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, concluso dalla convenuta, si è poi avuta con la conclusione e trascrizione del contratto definitivo di compravendita del cespite per cui è causa il 7 aprile 2025
(infra doc. 3 fasc. SIL2). Si discorreva di iniziale dubbio di utilità pratica dell'odierna pronuncia in quanto la domanda attorea era stata notificata unicamente per ottenere un titolo idoneo alla trascrizione (la domanda giudiziale ex art. 2645 bis e 2652 n. 3) c.c.) al fine di conseguire un primo effetto prenotativo da saldare, poi, con quello derivante dalla trascrizione di un'eventuale domanda ex art. 2932 c.c., qualora la controparte non avesse concluso il contratto definitivo (domanda proposta nel giudizio R.G. n. 44084/2024, tuttora pendente). Diversamente non vi era già allora alcuna utilità pratica all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni in sé e per sé, non essendo mai stato contestato dalla convenuta in sede stragiudiziale di aver sottoscritto la scrittura privata dell'8 aprile 2024. Evenienza confermata nell'odierno giudizio ove la ha riconosciuto la propria sottoscrizione della scrittura. Controparte_1 Dopotutto la stessa difesa attorea ha espressamente chiarito la motivazione reggente la presente causa:” ha chiesto l'accertamento giudiziale ex art. 2657 c.c. solo ove necessario, per rendere il titolo idoneo alla trascrizione..” (p. 54 prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c.). pagina 4 di 8 Essendo rilevante ai fini di causa il solo precipitato trascrizionale della domanda, il Tribunale è costretto a ricordare alla parte attrice, vista la perdurante coltivazione del presente procedimento, quale sia il regime giuridico della trascrizione della domanda proposta e la spendibilità o meno di un effetto prenotativo della stessa. L'art. 2652 n. 3) c.c. dispone che:”le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda.” Tale disposizione va letta, in combinato disposto con l'art. 2657 c.c., a tenore del quale “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scritture privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. In proposito, va ribadito il principio di diritto, già ripetutamente affermato, secondo cui «la sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in sé e per sé considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art. 2643 n. 14 cod. civ. consente, tuttavia, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.>> (così già Cass. n. 10434/93, nonché Cass. n. 14486/00, n. 13924/02, n. 13695/11). Questo principio di diritto si fonda sul fatto che la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità della prima ai terzi (cfr. Cass. n. 3674/95 e n. 2033/96). Quindi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 cod. civ., e questa va presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 cod. civ. (cfr. Cass. n. 14486/2000). La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda>> -per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2552 cod. civ. I principi di cui si è fin qui detto sono applicabili alla fattispecie della trascrizione del preliminare, con effetti analoghi -anche se non del tutto coincidenti, per la peculiarità della formalità disciplinata dall'art. 2645 bis cod. civ. La giurisprudenza di legittimità (ex multis . SS.UU. 1° ottobre 2009, n. 21045) ha dato atto della natura personale del contratto preliminare di compravendita ed hanno riconosciuto alla trascrizione del preliminare un effetto soltanto prenotativo degli effetti della trascrizione del definitivo (o di atto equipollente ovvero della domanda e della sentenza ex art. 2932 cod. civ.), in modo che, per assicurarsi la prevalenza, al promissario acquirente non basta la trascrizione del preliminare ma occorre che questa sia seguita dalla trascrizione del definitivo. Solo ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del pagina 5 di 8 preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante. Orbene l'art. 2645 bis, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, implica che qualora il preliminare, pur trascrivibile in astratto, sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto della prenotazione dell'opponibilità del preliminare ai terzi. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di una scrittura privata che contiene un contratto preliminare riferito ai diritti di cui ai numeri l, 2, 3 e 4 dell'art. 2643 cod. civ. deve ritenersi inclusa nel catalogo delle domande trascrivibili ai sensi dell'art. 2652 cod. civ.. Essa è infatti "riferita" ai detti diritti reali immobiliari, ai sensi del primo comma dell'art. 2652, dovendosi intendere il "riferimento" in senso ampio ai diritti e non ai contratti che li trasferiscono. In sintesi, è l'art. 2645 bis cod. civ. che prevede la trascrivibilità di un atto ad effetti obbligatori, purché riferito a diritti reali immobiliari. Perché operi l'art. 2652 n. 3 cod. civ. non rileva che la trascrizione dell'atto produca un effetto di immediata opponibilità ovvero produca un effetto soltanto "prenotativo" degli effetti della trascrizione di altro atto, come si è detto, essere per il preliminare. La norma è diretta a disciplinare il (futuro) effetto della trascrizione dell'atto da autenticare. Questo scopo è fatto palese dal dato testuale del secondo inciso, secondo cui «la trascrizione ... dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda”. Riferita al contratto preliminare consente di anticipare gli effetti di prenotazione dell'art.2645 bis cod. civ., determinando una sorta di "doppia prenotazione". Gli effetti della trascrizione dell'atto, le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, retroagiscono, alla data della trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. Retroazione che nel caso del contratto preliminare riguarda, si badi bene, il c.d. effetto prenotativo, quale è appunto quello contemplato dall'art. 2645 bis cod. civ. Perché si abbia un effetto di opponibilità la sequenza preliminare-definitivo dovrà essere completata con la trascrizione di quest'ultimo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2645 bis cod. civ.. Pertanto, saranno inopponibili al promissario acquirente le formalità pubblicitarie eseguite nei confronti del promittente alienante successivamente alla trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata contenente il preliminare, purché, una volta ottenuta la sentenza di accertamento, questa sia annotata e sia trascritto il contratto preliminare e purché poi sia, a sua volta, trascritto il contratto definitivo. i limiti (anche temporali) dell'effetto prenotativo continuano ad essere quelli disciplinati dal comma terzo dell'art. 2645 bis cod.civ.: entro un anno dalla data convenuta tra le parti, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, deve seguire la trascrizione del contratto definitivo o di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 c.c., comma l, n. 2; solo in tali eventualità gli effetti di tale trascrizione o di quella della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare retroagiscono fino alla data della trascrizione di quest'ultimo, prevalendo sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante (infra Cass. III;
19 dicembre 2016, n. 26102). In definitiva l'effetto prenotativo della domanda trascritta dall'attrice il 20 agosto 2024 era già
“incrinato” dalla previa trascrizione (avente eguale effetto prenotativo) del citato contratto preliminare eseguita il 26 luglio 2024. A quello stadio non si poteva discorrere di inopponibilità definitiva dell'atto pagina 6 di 8 stipulato dalla con il terzo in quanto non avente efficacia Controparte_1 traslativa. Vi era una provvisoria efficacia che, tuttavia, si è consolidata con la trascrizione del contratto definitivo eseguita il 7 aprile 2025 che ha reso l'effetto traslativo di tale compravendita opponibile a chiunque a far data dal citato 26 luglio 2024 e, quindi, anche alla trascrizione della odierna domanda giudiziale. Da qui il difetto di interesse ad agire della parte attrice a conseguire una sentenza di accertamento che fosse suscettibile di annotazione nei RR.II. ma con effetto retroattivo di efficacia al momento della trascrizione della domanda. Formalità questa soccombente rispetto al citato atto dispositivo del bene per cui è causa. Non si comprende, quindi, quanto esposto dalla difesa attorea circa una presunta inopponibilità della compravendita conclusa il 18 marzo 2025 dalla convenuta, e trascritta il successivo 7 aprile, dedotta nei seguenti termini sia nella prima che, soprattutto, nella seconda memoria ex art. 171 – ter c.p.c: ”è stata costretta ad assistere all'alienazione del bene a un terzo, deliberatamente perfezionata il 18.03.2025 da dopo la trascrizione della domanda giudiziale del 20.08.2024. La vendita successiva CP_4 alla trascrizione giudiziale deve considerarsi inopponibile ex art. 2652, n. 3 c.c. e rafforza l'ipotesi di abuso del processo da parte della con-venuta, che ha agito nella piena consapevolezza della pendenza del presente giudizio”.Ed ancora:” emerge con chiarezza che l'atto di vendita trascritto in data 18.03.2025, a favore di terzi, è avvenuto in costanza di controversia giudiziale già trascritta in conservatoria il 20.08.2024, e senza annotazioni pregiudizievoli in grado di giustificare urgenze o necessità di dismissione del bene. Tale elemento docu-mentale rafforza la tesi della dolosa simulazione di risoluzione contrattuale e con-ferma che la ha posto in essere atti dispositivi del bene CP_4 immobiliare allo scopo di sottrarlo agli effetti della futura sentenza ex art. 2932 c.c., da rendersi efficace in via traslativa al passaggio in giudicato.” Si tratta di allegazioni:
- manifestamente infondate in diritto rispetto al regime di opponibilità degli atti secondo le disposizioni inerenti alla trascrizione nei RR.II.;
- inconferenti rispetto a tematiche riguardanti la risoluzione del contratto oppure la sussistenza di pretese creditorie vantate dall'attrice atteso che il presente giudizio, oltre ad avere un thema decidendum assai limitato, non è servente ad assicurare la capienza della garanzia patrimoniale generica della convenuta (rispetto alla quale l'ordinamento conferisce altri strumenti rimediali e recuperatori dei beni).
Null'altro vi è da aggiungere e la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, stante l'esiguità del thema decidendum, riconoscendo i valori medi per le prime tre fasi e quelli minimi per quella decisoria in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta dalla in confronto della Parte_1 Controparte_1
[...]
pagina 7 di 8 • condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...] liquidate in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
SS CI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29679/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA CLAUDIO e , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE 175 81028 SANTA MARIA A VICOpresso il difensore avv. DE LUCIA CLAUDIO
ATTORE Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 GIOVAN BATTISTA ( ), ed elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1 presso il suo studio in Messina, via Cesare Battisti n. 140,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la per sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito
▪ accertare e dichiarare come vera ed autentica la sottoscrizione apposta dalla società
[...] ed in forma abbreviata " (C.F. ), in persona del Controparte_3 CP_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) alla Piazza Del Tricolore n. 4, sulla scrittura privata del 08.04.2024 (cfr. all.), intitolata “PRELIMINARE DI MILANO ALLA VIA MONTE VELINO”, allegata alla citazione;
▪ per l'effetto, autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano a procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2657 del codice civile”.
pagina 1 di 8 Si è costituita con comparsa di costituzione del 5 novembre 2024 la Controparte_1
chiedendo:
[...]
“In via principale rigettare le domande di controparte, in quanto inconducenti, esplorative e prive di ogni fondamento in diritto;
- Con riserva di articolare in corso di causa, nei termini di legge, i mezzi istruttori che saranno ritenuti utili e conducenti;
In ultimo, condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi del giudizio con l'aggravio del risarcimento dei danni ex art 96 cpc, stante i motivi su esposti”.
Il g.i. – con decreto ex art. 171 – bis c.p.c. – ha differito la prima udienza di comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 21 maggio 2025. Il 24 marzo 2025 ha, poi, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza c.d. di riunione proposta dal patrono della per sua genericità e, poi, ribadita con Controparte_5 successivo provvedimento del 27 marzo 2025 visto “l'oggetto obbiettivamente contenuto ed
“autonomo” rispetto agli altri due avendo quale petitum un mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni per fini meramente trascrizionali (a dispetto del fatto che l'immobile sui si riferisce il la scrittura verificanda sarebbe stato venduto con quel che ne segue ex art. 100 c.p.c.”. All'esito della prima udienza di comparizione ha:
− ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella c.d. “Memoria ex art. 171 ter c.p.c.”. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate nonché irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione;
− ritenuto che non occorresse alcun accertamento tecnico;
− ritenuto, infine, che i procuratori delle parti dovessero depositare un indice finale recante i documenti depositati in forma sparsa e primi di numerazione, in alcuni casi, nelle varie memorie;
− rinviato la causa all'udienza del 10 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies comma terzo c.p.c.. All'udienza i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e va respinta. Difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Non si può dubitare che una qualsiasi domanda che abbia ad oggetto l'accertamento di un diritto possa essere sottoposta all'autorità giudiziaria che alla tutela di quei diritti sia preposta dall'ordinamento (art. 2907 cod. civ.) ossia al giudice civile;
tuttavia, è principio ineludibile della tutela giurisdizionale che per proporre una dom anda è necessario avervi interesse;
ed è troppo noto che l'interesse di cui a tal fine discorre l'art. 100 cod. proc. civ. debba essere concreto ed attuale nel senso che occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice perché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, e poiché l'interesse ad agire deve essere esibito in rapporto alla res dedotta in giudizio è, conseguentemente, privo di interesse chi chiede una statuizione su un diritto da farsi valere in un altro giudizio (ex multis et infra Cass. I, Ord. 27 dicembre 2021, n. 41688).
pagina 2 di 8 Rimane ben ferma l'idea-base che la tutela giurisdizionale (ed, in particolare, quella dichiarativa o di mero accertamento) - devoluta all'"autorità giudiziaria" (art. 2907 c.c.) ovvero ai "giudici ordinari" (art. 1 c.p.c.) - debba concernere i diritti come tali, non potendo avere per oggetto in via principale ed astratta la sussistenza o la possibile qualificazione giuridica di meri fatti, svincolati dall'accertamento dei loro eventuali effetti giuridici concreti. Viene in gioco, di volta in volta, l'interesse che è necessario avere per proporre una domanda giudiziale (art. 100 c.p.c.). Nel porre in stretta connessione il principio dell'art. 2907 con le c.d. condizioni dell'azione (ed, in special modo, con il menzionato interesse ad agire: art. 100 c.p.c.), sottolinea come il potere-dovere dell'autorità giudiziaria di provvedere alla tutela dei diritti sia sempre subordinato alla verifica in concreto di un'effettiva necessità dell'intervento giurisdizionale, al fine di reintegrare o di attuare il diritto violato e insoddisfatto. Di conseguenza, nell'azione di mero accertamento, l'interesse ad agire non presuppone affatto l'attualità di una lesione del diritto, ma, in ossequio al principio dell'economia processuale ed al canone di "effettività" della tutela, risiede nella «possibilità di conseguire con il giudizio un risultato giuridicamente apprezzabile», a fronte di uno "stato di incertezza oggettiva" da rimuoversi necessariamente ope judicis. Tale azione, quindi, non può mai avere per oggetto, al di fuori di casi eccezionalmente previsti, una pura situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, che possa in astratto competere a chi ne domanda la tutela e che, senza la pronunzia dell'organo giurisdizionale adito, subirebbe un pregiudizio concreto e attuale, non altrimenti eliminabile ( C. 17026/2006; C. 264/1996; C. 7196/1995; C. 12818/1991).
La domanda prospettata in citazione dall'attrice appariva già “claudicante” sotto tale profilo al momento della sua litispendenza (30 luglio 2024) in quanto a quella data risultava già trascritto, sull'immobile oggetto della scrittura privata conclusa inter partes l'8 aprile 2024, il contratto preliminare (scrittura privata autenticata) stipulato dalla convenuta, con un terzo soggetto, il 25 luglio 2024, e la cui formalità era stata eseguita il 26 luglio 2024
(infr a doc. 2 fasc. SIL2). Soltanto il 20 agosto 2024 l'attrice ha provveduto a trascrivere l'odierna domanda giudiziale di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alla citata scrittura privata dell'8 aprile 2024
pagina 3 di 8 (infra doc. 1 fasc. SIL2). La consolidazione dell'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare, concluso dalla convenuta, si è poi avuta con la conclusione e trascrizione del contratto definitivo di compravendita del cespite per cui è causa il 7 aprile 2025
(infra doc. 3 fasc. SIL2). Si discorreva di iniziale dubbio di utilità pratica dell'odierna pronuncia in quanto la domanda attorea era stata notificata unicamente per ottenere un titolo idoneo alla trascrizione (la domanda giudiziale ex art. 2645 bis e 2652 n. 3) c.c.) al fine di conseguire un primo effetto prenotativo da saldare, poi, con quello derivante dalla trascrizione di un'eventuale domanda ex art. 2932 c.c., qualora la controparte non avesse concluso il contratto definitivo (domanda proposta nel giudizio R.G. n. 44084/2024, tuttora pendente). Diversamente non vi era già allora alcuna utilità pratica all'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni in sé e per sé, non essendo mai stato contestato dalla convenuta in sede stragiudiziale di aver sottoscritto la scrittura privata dell'8 aprile 2024. Evenienza confermata nell'odierno giudizio ove la ha riconosciuto la propria sottoscrizione della scrittura. Controparte_1 Dopotutto la stessa difesa attorea ha espressamente chiarito la motivazione reggente la presente causa:” ha chiesto l'accertamento giudiziale ex art. 2657 c.c. solo ove necessario, per rendere il titolo idoneo alla trascrizione..” (p. 54 prima memoria ex art. 171 – ter c.p.c.). pagina 4 di 8 Essendo rilevante ai fini di causa il solo precipitato trascrizionale della domanda, il Tribunale è costretto a ricordare alla parte attrice, vista la perdurante coltivazione del presente procedimento, quale sia il regime giuridico della trascrizione della domanda proposta e la spendibilità o meno di un effetto prenotativo della stessa. L'art. 2652 n. 3) c.c. dispone che:”le domande dirette a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione. La trascrizione o l'iscrizione dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda.” Tale disposizione va letta, in combinato disposto con l'art. 2657 c.c., a tenore del quale “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scritture privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”. In proposito, va ribadito il principio di diritto, già ripetutamente affermato, secondo cui «la sentenza che accoglie la domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firma non autenticata presuppone logicamente l'accertamento, con efficacia di giudicato, della autenticità della sottoscrizione di tali scritture e, pur non potendo, in sé e per sé considerata, essere trascritta, perché non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dalla legge ed a quelle, in particolare, di cui all'art. 2643 n. 14 cod. civ. consente, tuttavia, la trascrizione della scrittura privata, ai sensi dell'art. 2657 cod. civ.>> (così già Cass. n. 10434/93, nonché Cass. n. 14486/00, n. 13924/02, n. 13695/11). Questo principio di diritto si fonda sul fatto che la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità della prima ai terzi (cfr. Cass. n. 3674/95 e n. 2033/96). Quindi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 cod. civ., e questa va presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 cod. civ. (cfr. Cass. n. 14486/2000). La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda>> -per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2552 cod. civ. I principi di cui si è fin qui detto sono applicabili alla fattispecie della trascrizione del preliminare, con effetti analoghi -anche se non del tutto coincidenti, per la peculiarità della formalità disciplinata dall'art. 2645 bis cod. civ. La giurisprudenza di legittimità (ex multis . SS.UU. 1° ottobre 2009, n. 21045) ha dato atto della natura personale del contratto preliminare di compravendita ed hanno riconosciuto alla trascrizione del preliminare un effetto soltanto prenotativo degli effetti della trascrizione del definitivo (o di atto equipollente ovvero della domanda e della sentenza ex art. 2932 cod. civ.), in modo che, per assicurarsi la prevalenza, al promissario acquirente non basta la trascrizione del preliminare ma occorre che questa sia seguita dalla trascrizione del definitivo. Solo ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del pagina 5 di 8 preliminare rende inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni eseguite medio tempore nei confronti del promittente alienante. Orbene l'art. 2645 bis, primo comma, cod. civ., secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, implica che qualora il preliminare, pur trascrivibile in astratto, sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto della prenotazione dell'opponibilità del preliminare ai terzi. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di una scrittura privata che contiene un contratto preliminare riferito ai diritti di cui ai numeri l, 2, 3 e 4 dell'art. 2643 cod. civ. deve ritenersi inclusa nel catalogo delle domande trascrivibili ai sensi dell'art. 2652 cod. civ.. Essa è infatti "riferita" ai detti diritti reali immobiliari, ai sensi del primo comma dell'art. 2652, dovendosi intendere il "riferimento" in senso ampio ai diritti e non ai contratti che li trasferiscono. In sintesi, è l'art. 2645 bis cod. civ. che prevede la trascrivibilità di un atto ad effetti obbligatori, purché riferito a diritti reali immobiliari. Perché operi l'art. 2652 n. 3 cod. civ. non rileva che la trascrizione dell'atto produca un effetto di immediata opponibilità ovvero produca un effetto soltanto "prenotativo" degli effetti della trascrizione di altro atto, come si è detto, essere per il preliminare. La norma è diretta a disciplinare il (futuro) effetto della trascrizione dell'atto da autenticare. Questo scopo è fatto palese dal dato testuale del secondo inciso, secondo cui «la trascrizione ... dell'atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda”. Riferita al contratto preliminare consente di anticipare gli effetti di prenotazione dell'art.2645 bis cod. civ., determinando una sorta di "doppia prenotazione". Gli effetti della trascrizione dell'atto, le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, retroagiscono, alla data della trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. Retroazione che nel caso del contratto preliminare riguarda, si badi bene, il c.d. effetto prenotativo, quale è appunto quello contemplato dall'art. 2645 bis cod. civ. Perché si abbia un effetto di opponibilità la sequenza preliminare-definitivo dovrà essere completata con la trascrizione di quest'ultimo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2645 bis cod. civ.. Pertanto, saranno inopponibili al promissario acquirente le formalità pubblicitarie eseguite nei confronti del promittente alienante successivamente alla trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata contenente il preliminare, purché, una volta ottenuta la sentenza di accertamento, questa sia annotata e sia trascritto il contratto preliminare e purché poi sia, a sua volta, trascritto il contratto definitivo. i limiti (anche temporali) dell'effetto prenotativo continuano ad essere quelli disciplinati dal comma terzo dell'art. 2645 bis cod.civ.: entro un anno dalla data convenuta tra le parti, e comunque entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, deve seguire la trascrizione del contratto definitivo o di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare, ovvero della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 c.c., comma l, n. 2; solo in tali eventualità gli effetti di tale trascrizione o di quella della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare retroagiscono fino alla data della trascrizione di quest'ultimo, prevalendo sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data successiva contro il promittente alienante (infra Cass. III;
19 dicembre 2016, n. 26102). In definitiva l'effetto prenotativo della domanda trascritta dall'attrice il 20 agosto 2024 era già
“incrinato” dalla previa trascrizione (avente eguale effetto prenotativo) del citato contratto preliminare eseguita il 26 luglio 2024. A quello stadio non si poteva discorrere di inopponibilità definitiva dell'atto pagina 6 di 8 stipulato dalla con il terzo in quanto non avente efficacia Controparte_1 traslativa. Vi era una provvisoria efficacia che, tuttavia, si è consolidata con la trascrizione del contratto definitivo eseguita il 7 aprile 2025 che ha reso l'effetto traslativo di tale compravendita opponibile a chiunque a far data dal citato 26 luglio 2024 e, quindi, anche alla trascrizione della odierna domanda giudiziale. Da qui il difetto di interesse ad agire della parte attrice a conseguire una sentenza di accertamento che fosse suscettibile di annotazione nei RR.II. ma con effetto retroattivo di efficacia al momento della trascrizione della domanda. Formalità questa soccombente rispetto al citato atto dispositivo del bene per cui è causa. Non si comprende, quindi, quanto esposto dalla difesa attorea circa una presunta inopponibilità della compravendita conclusa il 18 marzo 2025 dalla convenuta, e trascritta il successivo 7 aprile, dedotta nei seguenti termini sia nella prima che, soprattutto, nella seconda memoria ex art. 171 – ter c.p.c: ”è stata costretta ad assistere all'alienazione del bene a un terzo, deliberatamente perfezionata il 18.03.2025 da dopo la trascrizione della domanda giudiziale del 20.08.2024. La vendita successiva CP_4 alla trascrizione giudiziale deve considerarsi inopponibile ex art. 2652, n. 3 c.c. e rafforza l'ipotesi di abuso del processo da parte della con-venuta, che ha agito nella piena consapevolezza della pendenza del presente giudizio”.Ed ancora:” emerge con chiarezza che l'atto di vendita trascritto in data 18.03.2025, a favore di terzi, è avvenuto in costanza di controversia giudiziale già trascritta in conservatoria il 20.08.2024, e senza annotazioni pregiudizievoli in grado di giustificare urgenze o necessità di dismissione del bene. Tale elemento docu-mentale rafforza la tesi della dolosa simulazione di risoluzione contrattuale e con-ferma che la ha posto in essere atti dispositivi del bene CP_4 immobiliare allo scopo di sottrarlo agli effetti della futura sentenza ex art. 2932 c.c., da rendersi efficace in via traslativa al passaggio in giudicato.” Si tratta di allegazioni:
- manifestamente infondate in diritto rispetto al regime di opponibilità degli atti secondo le disposizioni inerenti alla trascrizione nei RR.II.;
- inconferenti rispetto a tematiche riguardanti la risoluzione del contratto oppure la sussistenza di pretese creditorie vantate dall'attrice atteso che il presente giudizio, oltre ad avere un thema decidendum assai limitato, non è servente ad assicurare la capienza della garanzia patrimoniale generica della convenuta (rispetto alla quale l'ordinamento conferisce altri strumenti rimediali e recuperatori dei beni).
Null'altro vi è da aggiungere e la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, stante l'esiguità del thema decidendum, riconoscendo i valori medi per le prime tre fasi e quelli minimi per quella decisoria in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• rigetta la domanda proposta dalla in confronto della Parte_1 Controparte_1
[...]
pagina 7 di 8 • condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 [...] liquidate in € 6.164,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 10 dicembre 2025
Il Giudice
SS CI
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