Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7247/24
.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Manuela
Pellerino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all'udienza del 9.5.2025, nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 7247 del 2024, promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Orlando, procuratore domiciliatario;
Parte_1
– ATTORE – contro rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pino, procuratore Controparte_1 domiciliatario;
– CONVENUTO – avente ad oggetto: sfratto per finita locazione – uso abitativo.
FATTO e DIRITTO
Con atto di intimazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida ritualmente notificata, deducendo di essere proprietario dell'immobile sito Parte_1 in Corigliano d'Otranto alla via Ferrovia n. 76 – piano terra, concesso in locazione con contratto stipulato il 18.1.2021, regolarmente registrato in data 22.2.2021, con scadenza 31.1.2025, a per il canone annuo iniziale di Euro 5.400,00; che con raccomandata a.r. Controparte_1 del 3.6.2024, il locatore aveva inviato regolare disdetta per ottenere il rilascio dell'immobile entro la prevista scadenza, in quanto aveva necessità di utilizzarlo per esigenze abitative proprie, poiché l'immobile adiacente attualmente a lui in uso necessitava di urgente manutenzione straordinaria per cedimento dei solai, intimava lo sfratto per finita locazione del suindicato immobile, con vittoria di spese.
costituendosi, pur non contestando il diritto del di riottenere Controparte_1 Pt_1
l'immobile, evidenziava che egli aveva svolto una serie di lavori di ristrutturazione dell'immobile locato che erano stati scomputati dal canone di locazione e che, pertanto, il comportamento del che gli aveva intimato lo sfratto per finita locazione appariva Pt_1 caratterizzato da mala fede, anche perché il aveva da poco subito un grave incidente CP_1 stradale e non aveva altri immobili dove trasferirsi con la propria famiglia.
Pertanto, chiedeva di posticipare di un anno la data del rilascio, con compensazione delle spese di lite.
----------------------
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Par d'uopo rammentare che nelle controversie sulla domanda di sfratto per finita locazione l'attore ha l'onere di provare il contratto locativo e le clausole che lo caratterizzano quanto alla durata.
Ebbene, risulta per tabulas che il contratto di locazione per cui è causa è venuto a scadenza il
31.1.2025 in virtù del diniego alla rinnovazione del contratto comunicato con raccomandata a.r. del 3.6.2024.
D'altra parte, l'esistenza del contratto, la data di scadenza e il diritto della parte attrice di non rinnovare il contratto non sono contestati dalla controparte.
Inoltre, è provato che parte attrice avesse legittimi motivi per opporsi alla rinnovazione del contratto. In particolare, l'immobile oggetto di locazione doveva essere usato dal locatore, nelle more dell'urgente ristrutturazione dell'immobile adiacente da lui utilizzato come abitazione, come documentato nell'allegata perizia. Sul punto, occorre ricordare che l'art. 29, comma 1 lett. a), l. n. 392/1978 prevede che : “Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all'articolo precedente è consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire
l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta”. Tuttavia, occorre anche contemperare l'esigenza del di ristrutturare rapidamente Pt_1
l'immobile, con la necessità del di avere a disposizione un tempo congruo per reperire CP_1 altro immobile. Pertanto, considerato anche il lasso di tempo trascorso dalla data di scadenza del contratto, appare ragionevole stabilire che il rilascio dell'immobile avvenga entro il
9.9.2025.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Considerato l'esito del giudizio, si ritiene che le spese di lite possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
• dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 18.1.2021, registrato in data 22.2.2021, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Corigliano d'Otranto alla via Ferrovia n. 76 – piano terra e ordina, pertanto, a il rilascio dell'immobile Controparte_1 predetto entro la data del 9.9.2025;
• compensa le spese di lite. Così deciso in Lecce il 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Pellerino