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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 13471/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13471/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
, con Avv. Giacomo Porcelli, Parte_1
-parte attrice- contro
, CP
-parte convenuta contumace- nonché
e con Avv. Controparte_2 Controparte_3
Daniela Pignataro,
-altri convenuti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo che con sentenza n. 3140/2015 del 07.07.2015 il
Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 13471/2024.
civili del suo matrimonio con disciplinando le CP questioni accessorie1.
Ha dichiarato che i figli si sono resi autonomi e indipendenti.
Ha concluso domandando: la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16.12.2024).
I.2.- e si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti in giudizio confermando di essere divenuti indipendenti e aderendo alle richieste paterne (comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.04.2025).
I.3.- non si è costituita in giudizio CP nonostante il regolare perfezionamento della notifica nei suoi confronti.
I.4.- All'udienza del 26.05.2025 è comparsa CP personalmente senza difesa tecnica e ha dichiarato di non opporsi alle avverse domande. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle proprie domande con rinuncia alle spese di lite. Il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II.- Le domande del ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
La circostanza della sopravvenuta indipendenza economica di entrambi i figli è confermata dai medesimi che si sono costituiti in giudizio.
Ciò è sufficiente a fondare la revoca sia dell'obbligo paterno di contribuzione che dell'assegnazione della casa familiare che trova la sua giustificazione nelle esigenze della prole.
III.- Nulla deve essere disposto in punto di spese di giudizio avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla pronuncia. 1 Per quello che ivi rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: la contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei due figli (28.08.1993) e Controparte_2 CP_3 (16.08.1997) pari ad € 450,00 per ciascuno oltre 50% per spese straordinarie;
l'assegnazione della casa familiare in favore della madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 13471/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13471/2024, introdotto con ricorso del
16.12.2024 da nei confronti di Parte_1 CP
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione così provvede:
1) REVOCA l'obbligo già posto in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli;
2) REVOCA il provvedimento di assegnazione della casa familiare già disposto in favore di CP
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13471/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
, con Avv. Giacomo Porcelli, Parte_1
-parte attrice- contro
, CP
-parte convenuta contumace- nonché
e con Avv. Controparte_2 Controparte_3
Daniela Pignataro,
-altri convenuti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo che con sentenza n. 3140/2015 del 07.07.2015 il
Tribunale di Bari ha dichiarato la cessazione degli effetti
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 3 R.G. 13471/2024.
civili del suo matrimonio con disciplinando le CP questioni accessorie1.
Ha dichiarato che i figli si sono resi autonomi e indipendenti.
Ha concluso domandando: la revoca del contributo paterno al mantenimento dei figli e dell'assegnazione della casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 16.12.2024).
I.2.- e si Controparte_2 Controparte_3 sono costituiti in giudizio confermando di essere divenuti indipendenti e aderendo alle richieste paterne (comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.04.2025).
I.3.- non si è costituita in giudizio CP nonostante il regolare perfezionamento della notifica nei suoi confronti.
I.4.- All'udienza del 26.05.2025 è comparsa CP personalmente senza difesa tecnica e ha dichiarato di non opporsi alle avverse domande. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle proprie domande con rinuncia alle spese di lite. Il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II.- Le domande del ricorrente sono meritevoli di accoglimento.
La circostanza della sopravvenuta indipendenza economica di entrambi i figli è confermata dai medesimi che si sono costituiti in giudizio.
Ciò è sufficiente a fondare la revoca sia dell'obbligo paterno di contribuzione che dell'assegnazione della casa familiare che trova la sua giustificazione nelle esigenze della prole.
III.- Nulla deve essere disposto in punto di spese di giudizio avendo il ricorrente espressamente rinunciato alla pronuncia. 1 Per quello che ivi rileva, i provvedimenti attualmente in vigore prevedono: la contribuzione paterna al mantenimento ordinario dei due figli (28.08.1993) e Controparte_2 CP_3 (16.08.1997) pari ad € 450,00 per ciascuno oltre 50% per spese straordinarie;
l'assegnazione della casa familiare in favore della madre.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 3 R.G. 13471/2024.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 13471/2024, introdotto con ricorso del
16.12.2024 da nei confronti di Parte_1 CP
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3 con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione così provvede:
1) REVOCA l'obbligo già posto in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli;
2) REVOCA il provvedimento di assegnazione della casa familiare già disposto in favore di CP
3) Nulla per le spese.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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