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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14981 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del
22.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n.3, presso lo studio dell'avv. Marco Bardelloni che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attrice
E
(C.F. ) in proprio ex art. 83 e 86 c.p.c., CP_1 Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via F. Paulucci De Calboli n.54
convenuta
E
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli Scialoja n.3, presso lo studio dell'avv. Giorgio Grasso che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità professionale.
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025 e precisamente,
parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per tutte le suesposte causali di cui in premessa, il diritto della Sig.ra al risarcimento Parte_1 del danno derivante dalla responsabilità professionale dell'avvocato convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della complessiva somma di € 15310,99 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo ovvero nella maggiore io minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Col favore dei compensi professionali oltre spese ed accessori come per legge”;
parte convenuta: “Voglia l'Onorevole Tribunale adìto, contrariis reiectis: - nel merito, rigettare la domanda attrice, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto nonché carente di supporto probatorio;
- in via subordinata: ridurre l'importo del risarcimento alla somma di € 8.532,00 per le causali di cui in premessa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la legittimazione della compagnia assicuratrice Controparte_3
a stare in giudizio in qualità di soggetto tenuto a garantire l'avv. in
[...] Controparte_2 forza del contratto di assicurazione richiamato in premessa, e condannare così detta compagnia a manlevare la stessa Avv. da quanto, in ipotesi, quest'ultima Controparte_2 dovesse pagare all'attrice per sorte capitale, interessi e spese. Con vittoria di spese e compensi di lite;
terza chiamata: “- in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell'Avv. , poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di CP_2 prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio CP_2 Controparte_3 assunto con il certificato n. AEW70008119, con conseguente estromissione dello stesso
Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa Controparte_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW70008119da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1
, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. AEW70008119 e/o la perdita del CP_2 diritto all'indennizzo in capo all'Avv. , per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, CP_2 assolvere con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
AEW70008119 dalle domande avverso la stessa proposte dall'Avv. ; - in via ulteriormente CP_2 subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti dell'Assicurata e di ritenuta Parte_1 operatività della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva di Parte_2
2
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW70008119 (i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. , (ii) in ragione del massimale, CP_2 dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurata per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo
i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'Avv. per ivi sentire accertare la Controparte_2 responsabilità professionale della stessa in esecuzione del mandato conferitole nella gestione del recupero dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto del veicolo Mercedes
ML 320 CDI Tg. DX621ZX con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno pari a complessivi € 15.310,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- il 20.12.2011 presso il Commissariato di P.S. Roma San Giovanni, Per_1
, di lei coniuge, aveva denunciato il furto del veicolo Mercedes ML 320
[...]
CDI Tg. DX621ZX, di cui era comproprietario congiuntamente alla moglie;
- tale veicolo era assicurato per la responsabilità civile e per il furto/incendio con la compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Plc in virtù di polizza n. 64742558 che la individuava quale unica contraente;
- alla data del sinistro il valore commerciale del veicolo ammontava ad € 22.674,00;
- il 26.06.2012 la professionista convenuta aveva richiesto alla Zurich Insurance Plc il pagamento dell'indennizzo assicurativo unicamente nell'interesse di essa attrice e non anche in favore del coniuge , comproprietario del veicolo Persona_1 assicurato;
- in assenza di riscontro dalla predetta Compagnia, l'avv. aveva notificato atto CP_2 di citazione con conseguente iscrizione della causa presso il Tribunale Civile di
Roma al n.r.g. 27192/2013, anche in tale occasione unicamente nell'interesse di essa attrice, chiedendo di essere indennizzata dell'intero ammontare del valore commerciale del veicolo oggetto di furto pari ad € 27.000,00, oltre al rimborso delle spese di noleggio pari ad € 6.778,10 sostenute e fatturate esclusivamente a nome del comproprietario ed € 5.000,00 per risarcimento danni, oltre Persona_1 interessi legali;
3 - la convenuta Zurich Insurance Plc, costituitasi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente, la carenza parziale di legittimazione attiva in quanto essa attrice aveva richiesto l'indennizzo dell'intero ammontare del valore commerciale del mezzo nonostante fosse solo comproprietaria dell'autoveicolo, nonché il rimborso delle spese di noleggio fatturate a terza persona;
- l'avv. , per contro, aveva inutilmente richiesto di integrare il contraddittorio CP_2 nei confronti di , con la memoria ex art. 183, VI comma, I Persona_1 termine, c.p.c., ma la richiesta veniva disattesa e la causa era rinviata al 26.05.2016 per la precisazione delle conclusioni;
- il 21.07.2016 con sentenza n. 15064/2016 la XII sezione del Tribunale civile di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Antonioni Silvia, in accoglimento dell'eccezione di difetto parziale di legittimazione attiva, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando la Zurich Insurance Plc al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 11.337,00 rigettando tutte le altre richieste di pagamento e condannando altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura del
50 % per la somma di € 2.350,00 compensando il resto;
- avverso la suddetta sentenza non veniva proposto appello;
- in data 14.10.2016 e successivamente in data 17.01.2017 aveva Persona_1 richiesto nei confronti della Compagnia il restante credito, senza esito positivo in quanto la Compagnia aveva replicato che il credito fosse prescritto;
- in data 25.03.2017 essa attrice aveva ricevuto una raccomandata a mano da parte del coniuge comproprietario del veicolo rubato, contenente una richiesta di pagamento di una somma pari all'importo oggetto di causa;
- in data 27.01.2020 veniva inviata tramite PEC all'avv. una richiesta di CP_2 pagamento delle somme derivante da responsabilità professionale per complessivi
€ 15.310,89 (di cui €11.337,00 pari al 50 % del valore del veicolo attribuito sub judice in sentenza e non indennizzato in favore del comproprietario all'esito del giudizio presupposto;
ed € 6778,00 per spese noleggio sostenute e fatturate al Per_1
e non rimborsate all'esito del giudizio presupposto, detratti € 2.804,11 già
[...] corrisposti dalla convenuta a seguito della omnicomprensiva liquidazione dei compensi professionali all'esito del giudizio) con contestuale invito a comunicare i propri dati assicurativi;
- veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, con esito negativo.
L'attrice, dunque, deduceva la responsabilità professionale dell'avv. Controparte_2 consistente: 1) nell'avere valutato erroneamente la legittimazione attiva avendo richiesto l'intero risarcimento del danno esclusivamente nell'interesse dell'odierna attrice e non
4 anche in favore del marito comproprietario;
2) nell'omessa informazione alla cliente in ordine ai rischi e alle conseguenze di agire solo nel proprio interesse in violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. e del dovere di informazione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'avv. eccependo Controparte_2 preliminarmente: - l'inammissibilità dell'istanza risarcitoria ormai preclusa dalla liberatoria che l'attrice, in data 23.09.2016, aveva sottoscritto procedendo al ritiro della documentazione inerente al procedimento presupposto (r.g.n. 27192/13), espressamente dichiarando “di non avere nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione in riferimento al procedimento di cui sopra”; - il difetto di interesse ad agire dal momento che il credito preteso dal marito della non integrava un pregiudizio attuale, ma futuro in Per_1 quanto non era stato accertato e per il quale nessuna somma era stata corrisposta dall'attrice; - il difetto di legittimazione attiva dal momento che l'unico soggetto che avrebbe subito un danno era il marito dell'attrice e non quest'ultima.
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'attrice evidenziando che il credito del marito, quale comproprietario, poteva essere fatto valere da questo ultimo dovendosi considerare, peraltro, che non fosse prescritto grazie all'effetto interruttivo dell'azione promossa dalla ex art. 1310 c.c. Spiegava di avere agito su solo mandato della Parte_1 Parte_1 ritenendo legittimo che un singolo comproprietario potesse agire per l'intero bene comune, secondo giurisprudenza consolidata, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti.
Inoltre, ribadiva di non aveva proposto appello dal momento che la aveva deciso Parte_1 di non avvalersi più della sua opera, ritirando la documentazione e sottoscrivendo la citata liberatoria.
In ogni caso contestava il quantum debeatur evidenziando come le spese di noleggio di mezzo sostitutivo - pari a 6.778,00- erano state sostenute dalla “ , soggetto Parte_3 giuridico evidentemente distinto dalla persona fisica di , e quindi Persona_1 eziologicamente non riconducibili al furto dell'auto e chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia Lloyd's Assicurazioni S.A. con la quale aveva sottoscritto la polizza n. AEW70008119 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
All'udienza del 26.05.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia
Lloyd's Assicurazioni S.A.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3 che contestava la domanda attorea richiamando sul punto le deduzioni di parte convenuta;
quanto alla domanda di manleva chiedeva il rigetto sulla base della mancanza di copertura. Sul punto, deduceva che la polizza, di tipo claims made, copriva solo le
5 richieste di risarcimento presentate e denunciate durante il periodo di validità: dal 21.10.
2018 al 21.10. 2019, mentre nel caso di specie la richiesta veniva formulata nel 2020, dunque fuori dal periodo di copertura assicurativa.
Inoltre, evidenziava che l'Avv. aveva già denunciato il sinistro nel 2016 azionando CP_2 un'altra polizza precedente e non quella oggetto del giudizio. Infine, precisava che la polizza operava in secondo rischio con esclusione di atti dolosi o fraudolenti eventualmente posti in essere dall'assicurato.
4. Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente.
A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. con termine sino a venti giorni prima per il deposito di memorie riepilogative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il presente giudizio trae origine dalla causa intrapresa innanzi al Tribunale di Roma da
, con il ministero dell'Avv. quale comproprietaria del Parte_1 Controparte_2 veicolo Mercedes ML 320 CDI Tg. DX621ZX e assicurato con la Zurich Insurance Plc in virtù di polizza n. 64742558 che la individuava quale unica contraente, per ottenere l'indennizzo dell'intero valore dell'automobile oggetto di furto, oltre al rimborso delle spese di noleggio.
A seguito dell'eccepito difetto parziale di legittimazione attiva, avendo la dedotto Parte_1 di essere l'intestataria della polizza e la comproprietaria del veicolo assicurato senza dimostrare di avere agito su consenso del marito (altro comproprietario dell'automobile), il Tribunale di Roma con sentenza n. 15064/2016 riconosceva alla il diritto essere Parte_1 indennizzata per una somma pari alla metà del valore del veicolo assicurato.
Con il presente giudizio, l'attrice vuole far valere la responsabilità professionale dell'avv.
per non avere intrapreso il giudizio anche in nome e per conto dell'altro Controparte_2 comproprietario ovvero per non avere sollecitato un suo atto di intervento formale al fine di dimostrarne il consenso all'azione giudiziale intrapresa, così come previsto dal citato art. 1891 c.c. Ciò perché, secondo il giudice del primo giudizio è mancata la prova della ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1891 c.c., il quale prevede che, in caso di assicurazione stipulata per conto altrui (quale contratto a favore di terzo) “i diritti derivanti dal contratto stesso spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
6 Pertanto, dalla suddetta omissione è derivato il pregiudizio per il diritto di credito dello di ottenere la sua quota di indennizzo pari alla metà del valore del veicolo Per_1 oggetto di furto e la conseguente richiesta risarcitoria rivolta dal marito alla moglie, destinataria di una diffida a pagargli la metà del valore del veicolo.
6. La domanda attorea è infondata.
7. In punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez.
3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n.
22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di
7 criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
8. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attrice, giova evidenziarsi che le pretese dello ruotano intorno al riconoscimento della sua quota di indennizzo Per_1 pari alla metà del valore del veicolo oggetto di furto sull'assunto che la polizza, ancorché stipulata dalla moglie, consentisse il ristoro anche a soggetto non assicurato.
Tuttavia, dagli atti di causa non si ricava il contenuto della polizza stipulata dalla che non è stata prodotta in giudizio né le clausole contrattuali sono state Parte_1 riportate negli atti di parte o nella sentenza del giudice del primo giudizio, così da non porre in condizione questo Tribunale di adempiere alla richiesta verifica ai fini della qualificazione del relativo contratto alla stregua dell'art. 1891 c.c.
A ciò si aggiunga che lo non ha conferito incarico all'Avv. per ottenere Per_1 CP_2
l'indennizzo anche per la sua quota parte dal momento che l'incarico è stato conferito dalla sola (circostanza pacifica), che peraltro ha rinunciato a far valere ogni Parte_1 pretesa nei confronti di parte convenuta, sottoscrivendo una liberatoria in tal senso al momento del ritiro del fascicolo.
Ebbene, la mancata riscossione dell'indennizzo da parte dello non può quindi Per_1 essere imputata alla moglie e quindi a parte convenuta, ben potendo lo agire Per_1 autonomamente per conseguire il suo credito a nulla rilevando la circostanza che la Zurich abbia eccepito la prescrizione del diritto, posto che lo stesso avrebbe dovuto agire per tempo.
9. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Controparte_3
10. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €5.201,00 e €26.000,00 in ragione della natura delle questioni trattate. Devono invece essere compensate per intero le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata, considerato che la compagnia assicurativa si è limitata, sostanzialmente, a far proprie le difese dell'assicurato e a chiedere l'esclusione o il contenimento della garanzia secondo le condizioni di polizza.
8 Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. che si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, iva cpa e contributo unificato per la chiamata in causa del terzo;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata Controparte_3
e tra Avv. e la terza chiamata
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...]
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lucia Bruni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del
22.10.2025, vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n.3, presso lo studio dell'avv. Marco Bardelloni che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione
attrice
E
(C.F. ) in proprio ex art. 83 e 86 c.p.c., CP_1 Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via F. Paulucci De Calboli n.54
convenuta
E
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli Scialoja n.3, presso lo studio dell'avv. Giorgio Grasso che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
terza chiamata
oggetto: responsabilità professionale.
1 conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025 e precisamente,
parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per tutte le suesposte causali di cui in premessa, il diritto della Sig.ra al risarcimento Parte_1 del danno derivante dalla responsabilità professionale dell'avvocato convenuta e conseguentemente condannarla al pagamento della complessiva somma di € 15310,99 oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo ovvero nella maggiore io minor somma che sarà ritenuta di giustizia. Col favore dei compensi professionali oltre spese ed accessori come per legge”;
parte convenuta: “Voglia l'Onorevole Tribunale adìto, contrariis reiectis: - nel merito, rigettare la domanda attrice, perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto nonché carente di supporto probatorio;
- in via subordinata: ridurre l'importo del risarcimento alla somma di € 8.532,00 per le causali di cui in premessa. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la legittimazione della compagnia assicuratrice Controparte_3
a stare in giudizio in qualità di soggetto tenuto a garantire l'avv. in
[...] Controparte_2 forza del contratto di assicurazione richiamato in premessa, e condannare così detta compagnia a manlevare la stessa Avv. da quanto, in ipotesi, quest'ultima Controparte_2 dovesse pagare all'attrice per sorte capitale, interessi e spese. Con vittoria di spese e compensi di lite;
terza chiamata: “- in via principale, nel merito: rigettare le domande svolte dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell'Avv. , poiché del tutto infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di CP_2 prova e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti di con riferimento al rischio CP_2 Controparte_3 assunto con il certificato n. AEW70008119, con conseguente estromissione dello stesso
Assicuratore dal giudizio de quo e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei suoi confronti, così assolvendo la stessa Controparte_3 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW70008119da ogni domanda e pretesa da chiunque formulata;
- in via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti dell'Avv. Parte_1
, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza n. AEW70008119 e/o la perdita del CP_2 diritto all'indennizzo in capo all'Avv. , per tutti i motivi esposti in atti, e, per l'effetto, CP_2 assolvere con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_3
AEW70008119 dalle domande avverso la stessa proposte dall'Avv. ; - in via ulteriormente CP_2 subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dalla Sig.ra nei confronti dell'Assicurata e di ritenuta Parte_1 operatività della Polizza, contenere l'obbligazione di manleva di Parte_2
2
[...] con riferimento al rischio assunto con il certificato n. AEW70008119 (i) esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità direttamente imputabile all'Avv. , (ii) in ragione del massimale, CP_2 dedotta la franchigia, e delle limitazioni di Polizza, (iii) previa decurtazione di qualsivoglia somma a carico di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurata per lo stesso rischio ovvero, in subordine, con ripartizione proporzionale, anche ai fini del regresso, delle indennità dovute secondo
i rispettivi contratti ex art. 1910, comma 4, c.c.; - in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre accessori di legge, ivi inclusi IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del
15%”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti l'intestato Tribunale, l'Avv. per ivi sentire accertare la Controparte_2 responsabilità professionale della stessa in esecuzione del mandato conferitole nella gestione del recupero dell'indennizzo assicurativo a seguito del furto del veicolo Mercedes
ML 320 CDI Tg. DX621ZX con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento del danno pari a complessivi € 15.310,99 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- il 20.12.2011 presso il Commissariato di P.S. Roma San Giovanni, Per_1
, di lei coniuge, aveva denunciato il furto del veicolo Mercedes ML 320
[...]
CDI Tg. DX621ZX, di cui era comproprietario congiuntamente alla moglie;
- tale veicolo era assicurato per la responsabilità civile e per il furto/incendio con la compagnia di assicurazioni Zurich Insurance Plc in virtù di polizza n. 64742558 che la individuava quale unica contraente;
- alla data del sinistro il valore commerciale del veicolo ammontava ad € 22.674,00;
- il 26.06.2012 la professionista convenuta aveva richiesto alla Zurich Insurance Plc il pagamento dell'indennizzo assicurativo unicamente nell'interesse di essa attrice e non anche in favore del coniuge , comproprietario del veicolo Persona_1 assicurato;
- in assenza di riscontro dalla predetta Compagnia, l'avv. aveva notificato atto CP_2 di citazione con conseguente iscrizione della causa presso il Tribunale Civile di
Roma al n.r.g. 27192/2013, anche in tale occasione unicamente nell'interesse di essa attrice, chiedendo di essere indennizzata dell'intero ammontare del valore commerciale del veicolo oggetto di furto pari ad € 27.000,00, oltre al rimborso delle spese di noleggio pari ad € 6.778,10 sostenute e fatturate esclusivamente a nome del comproprietario ed € 5.000,00 per risarcimento danni, oltre Persona_1 interessi legali;
3 - la convenuta Zurich Insurance Plc, costituitasi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente, la carenza parziale di legittimazione attiva in quanto essa attrice aveva richiesto l'indennizzo dell'intero ammontare del valore commerciale del mezzo nonostante fosse solo comproprietaria dell'autoveicolo, nonché il rimborso delle spese di noleggio fatturate a terza persona;
- l'avv. , per contro, aveva inutilmente richiesto di integrare il contraddittorio CP_2 nei confronti di , con la memoria ex art. 183, VI comma, I Persona_1 termine, c.p.c., ma la richiesta veniva disattesa e la causa era rinviata al 26.05.2016 per la precisazione delle conclusioni;
- il 21.07.2016 con sentenza n. 15064/2016 la XII sezione del Tribunale civile di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Antonioni Silvia, in accoglimento dell'eccezione di difetto parziale di legittimazione attiva, accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando la Zurich Insurance Plc al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 11.337,00 rigettando tutte le altre richieste di pagamento e condannando altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura del
50 % per la somma di € 2.350,00 compensando il resto;
- avverso la suddetta sentenza non veniva proposto appello;
- in data 14.10.2016 e successivamente in data 17.01.2017 aveva Persona_1 richiesto nei confronti della Compagnia il restante credito, senza esito positivo in quanto la Compagnia aveva replicato che il credito fosse prescritto;
- in data 25.03.2017 essa attrice aveva ricevuto una raccomandata a mano da parte del coniuge comproprietario del veicolo rubato, contenente una richiesta di pagamento di una somma pari all'importo oggetto di causa;
- in data 27.01.2020 veniva inviata tramite PEC all'avv. una richiesta di CP_2 pagamento delle somme derivante da responsabilità professionale per complessivi
€ 15.310,89 (di cui €11.337,00 pari al 50 % del valore del veicolo attribuito sub judice in sentenza e non indennizzato in favore del comproprietario all'esito del giudizio presupposto;
ed € 6778,00 per spese noleggio sostenute e fatturate al Per_1
e non rimborsate all'esito del giudizio presupposto, detratti € 2.804,11 già
[...] corrisposti dalla convenuta a seguito della omnicomprensiva liquidazione dei compensi professionali all'esito del giudizio) con contestuale invito a comunicare i propri dati assicurativi;
- veniva esperito il tentativo di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, con esito negativo.
L'attrice, dunque, deduceva la responsabilità professionale dell'avv. Controparte_2 consistente: 1) nell'avere valutato erroneamente la legittimazione attiva avendo richiesto l'intero risarcimento del danno esclusivamente nell'interesse dell'odierna attrice e non
4 anche in favore del marito comproprietario;
2) nell'omessa informazione alla cliente in ordine ai rischi e alle conseguenze di agire solo nel proprio interesse in violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c. e del dovere di informazione.
2. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l'avv. eccependo Controparte_2 preliminarmente: - l'inammissibilità dell'istanza risarcitoria ormai preclusa dalla liberatoria che l'attrice, in data 23.09.2016, aveva sottoscritto procedendo al ritiro della documentazione inerente al procedimento presupposto (r.g.n. 27192/13), espressamente dichiarando “di non avere nulla a che pretendere per qualsiasi titolo o ragione in riferimento al procedimento di cui sopra”; - il difetto di interesse ad agire dal momento che il credito preteso dal marito della non integrava un pregiudizio attuale, ma futuro in Per_1 quanto non era stato accertato e per il quale nessuna somma era stata corrisposta dall'attrice; - il difetto di legittimazione attiva dal momento che l'unico soggetto che avrebbe subito un danno era il marito dell'attrice e non quest'ultima.
Nel merito, contestava quanto dedotto dall'attrice evidenziando che il credito del marito, quale comproprietario, poteva essere fatto valere da questo ultimo dovendosi considerare, peraltro, che non fosse prescritto grazie all'effetto interruttivo dell'azione promossa dalla ex art. 1310 c.c. Spiegava di avere agito su solo mandato della Parte_1 Parte_1 ritenendo legittimo che un singolo comproprietario potesse agire per l'intero bene comune, secondo giurisprudenza consolidata, senza bisogno dell'intervento in giudizio degli altri comproprietari, pur riguardando tutti.
Inoltre, ribadiva di non aveva proposto appello dal momento che la aveva deciso Parte_1 di non avvalersi più della sua opera, ritirando la documentazione e sottoscrivendo la citata liberatoria.
In ogni caso contestava il quantum debeatur evidenziando come le spese di noleggio di mezzo sostitutivo - pari a 6.778,00- erano state sostenute dalla “ , soggetto Parte_3 giuridico evidentemente distinto dalla persona fisica di , e quindi Persona_1 eziologicamente non riconducibili al furto dell'auto e chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa della propria Compagnia Lloyd's Assicurazioni S.A. con la quale aveva sottoscritto la polizza n. AEW70008119 per essere dalla stessa garantita e manlevata.
All'udienza del 26.05.2021 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della Compagnia
Lloyd's Assicurazioni S.A.
3. Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_3 che contestava la domanda attorea richiamando sul punto le deduzioni di parte convenuta;
quanto alla domanda di manleva chiedeva il rigetto sulla base della mancanza di copertura. Sul punto, deduceva che la polizza, di tipo claims made, copriva solo le
5 richieste di risarcimento presentate e denunciate durante il periodo di validità: dal 21.10.
2018 al 21.10. 2019, mentre nel caso di specie la richiesta veniva formulata nel 2020, dunque fuori dal periodo di copertura assicurativa.
Inoltre, evidenziava che l'Avv. aveva già denunciato il sinistro nel 2016 azionando CP_2 un'altra polizza precedente e non quella oggetto del giudizio. Infine, precisava che la polizza operava in secondo rischio con esclusione di atti dolosi o fraudolenti eventualmente posti in essere dall'assicurato.
4. Concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. la causa veniva istruita documentalmente.
A seguito di alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa passava in decisione all'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. con termine sino a venti giorni prima per il deposito di memorie riepilogative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il presente giudizio trae origine dalla causa intrapresa innanzi al Tribunale di Roma da
, con il ministero dell'Avv. quale comproprietaria del Parte_1 Controparte_2 veicolo Mercedes ML 320 CDI Tg. DX621ZX e assicurato con la Zurich Insurance Plc in virtù di polizza n. 64742558 che la individuava quale unica contraente, per ottenere l'indennizzo dell'intero valore dell'automobile oggetto di furto, oltre al rimborso delle spese di noleggio.
A seguito dell'eccepito difetto parziale di legittimazione attiva, avendo la dedotto Parte_1 di essere l'intestataria della polizza e la comproprietaria del veicolo assicurato senza dimostrare di avere agito su consenso del marito (altro comproprietario dell'automobile), il Tribunale di Roma con sentenza n. 15064/2016 riconosceva alla il diritto essere Parte_1 indennizzata per una somma pari alla metà del valore del veicolo assicurato.
Con il presente giudizio, l'attrice vuole far valere la responsabilità professionale dell'avv.
per non avere intrapreso il giudizio anche in nome e per conto dell'altro Controparte_2 comproprietario ovvero per non avere sollecitato un suo atto di intervento formale al fine di dimostrarne il consenso all'azione giudiziale intrapresa, così come previsto dal citato art. 1891 c.c. Ciò perché, secondo il giudice del primo giudizio è mancata la prova della ricorrenza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1891 c.c., il quale prevede che, in caso di assicurazione stipulata per conto altrui (quale contratto a favore di terzo) “i diritti derivanti dal contratto stesso spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo”.
6 Pertanto, dalla suddetta omissione è derivato il pregiudizio per il diritto di credito dello di ottenere la sua quota di indennizzo pari alla metà del valore del veicolo Per_1 oggetto di furto e la conseguente richiesta risarcitoria rivolta dal marito alla moglie, destinataria di una diffida a pagargli la metà del valore del veicolo.
6. La domanda attorea è infondata.
7. In punto di diritto si premette che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ. 33442/2022).
In particolare, nel caso di attività dell'avvocato, l'affermazione di responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita. Sul punto, va, quindi, ribadito che "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. sez. 3, 24/10/2017, n. 25112; Cass., sez.
3, 20/11/2020, n. 26516; Cass., sez. 2, 12/03/2021, n. 7064).
Ciò comporta che il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo dare la prova che, in assenza di quella condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e favorevole della lite (Cass., sez. 3, 10/11/2016, n.
22882; Cass., sez. 3, 16/05/2017, n. 12038).
Infatti, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente presuppone, quindi, la prova del danno e del nesso causale tra il fatto omesso, conseguente alla negligente condotta del professionista, ed il pregiudizio del cliente.
Chiarito, infatti, che la prestazione prestata dal professionista consiste in un'obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo il professionista garantire l'esito, comunque, favorevole auspicato dal cliente, il danno può dirsi ravvisabile solo laddove – sulla base di
7 criteri necessariamente probabilistici – si accerti che senza quella omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito nel relativo giudizio (ex pluribus Cass. civ. n. 6967/2006;
Cass. civ. n. 25112/2017; Cass. civ. n. 13873/2020).
8. Passando all'esame di quanto allegato e provato dall'attrice, giova evidenziarsi che le pretese dello ruotano intorno al riconoscimento della sua quota di indennizzo Per_1 pari alla metà del valore del veicolo oggetto di furto sull'assunto che la polizza, ancorché stipulata dalla moglie, consentisse il ristoro anche a soggetto non assicurato.
Tuttavia, dagli atti di causa non si ricava il contenuto della polizza stipulata dalla che non è stata prodotta in giudizio né le clausole contrattuali sono state Parte_1 riportate negli atti di parte o nella sentenza del giudice del primo giudizio, così da non porre in condizione questo Tribunale di adempiere alla richiesta verifica ai fini della qualificazione del relativo contratto alla stregua dell'art. 1891 c.c.
A ciò si aggiunga che lo non ha conferito incarico all'Avv. per ottenere Per_1 CP_2
l'indennizzo anche per la sua quota parte dal momento che l'incarico è stato conferito dalla sola (circostanza pacifica), che peraltro ha rinunciato a far valere ogni Parte_1 pretesa nei confronti di parte convenuta, sottoscrivendo una liberatoria in tal senso al momento del ritiro del fascicolo.
Ebbene, la mancata riscossione dell'indennizzo da parte dello non può quindi Per_1 essere imputata alla moglie e quindi a parte convenuta, ben potendo lo agire Per_1 autonomamente per conseguire il suo credito a nulla rilevando la circostanza che la Zurich abbia eccepito la prescrizione del diritto, posto che lo stesso avrebbe dovuto agire per tempo.
9. Alla luce di quanto sovra esposto la domanda attorea di accertamento della responsabilità professionale e di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata.
Il mancato accoglimento della domanda attorea comporta l'assorbimento delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata Controparte_3
10. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M.
55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i valori medi dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra €5.201,00 e €26.000,00 in ragione della natura delle questioni trattate. Devono invece essere compensate per intero le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata, considerato che la compagnia assicurativa si è limitata, sostanzialmente, a far proprie le difese dell'assicurato e a chiedere l'esclusione o il contenimento della garanzia secondo le condizioni di polizza.
8 Rimangono assorbite le questioni relative alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice. Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- Condanna parte attrice a rifondere le spese di lite in favore Parte_1 dell'Avv. che si liquidano in euro 5.077,00 oltre spese generali al Controparte_2
15%, iva cpa e contributo unificato per la chiamata in causa del terzo;
- Compensa le spese di lite tra parte attrice e la terza chiamata Controparte_3
e tra Avv. e la terza chiamata
[...] Controparte_2 Controparte_3
[...]
Così deciso in Roma, 28.10.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Lucia Bruni
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