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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 19.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
cf nata ad [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Pecorario sito alla via Roma n. 264
Teverola (CE), come da procura in atti;
Appellante
e
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Ida Verrengia ( ), Itala De Benedictis ( ), Luca C.F._2 C.F._3
Cuzzupoli ( e Davide Catalano ( , tutti giusta C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che Per_1 si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto;
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.09.2022 , sulla premessa di avere Parte_1
ottenuto, con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro e Previdenza in data 28.04.2022 nell'ambito del giudizio R.g. n. 10231/2020, il riconoscimento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
1.05.2021, deducendo di avere regolarmente notificato all'Ente competente il predetto Decreto di Omologa unitamente al modello “ap70” attestante i requisiti necessari per procedere alla liquidazione della prestazione, assumendo che era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto e di avere diritto alla prestazione indicata, adiva il Tribunale di
Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza, al fine di ottenere la condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati a decorrere dal maggio
2021, oltre accessori come per legge e vittoria delle spese di lite. CP_
1.2 Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati all' che, con comparsa depositata in data 20.02.2023 deduceva l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta con primo pagamento al 7.10.2022, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3 Il Tribunale di Napoli Nord sez Lavoro con la sentenza n. 1447/2023 del 21.03.2023 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per la metà le spese di lite tra le parti.
2.Con atto d'appello depositato telematicamente in data 31.03.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento integrale delle spese di lite CP_1
del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
CP_
2.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato.
3.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005
n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre
2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2, anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta
“censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816,
Rv. 654447-01).
3.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 2.05.2022 l'odierno appellante notificava CP_ all' decreto di omologa nonchè il modello AP70 e che in data 6.09.2022, decorsi 120 giorni, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 16.09.2022 e che
CP_ l' provvedeva al pagamento dei ratei solo a partire da ottobre 2022 (con comunicazione di liquidazione del 20.09.2022 della quale non vi è prova della notifica all'istante).
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso nonostante parte appellante avesse diligentemente cooperato inviando il modello AP70, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr. Cass.
n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis, Cass.
n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall'aver anticipato rispetto alla definizione CP_1
del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass. 30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata sia in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione parziale.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle
CP_ spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 147/22, con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Pecorario, antistatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel CP_ resto, condanna l' alla refusione in favore di Consiglia delle spese di lite del Pt_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generale,
Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Pecorario;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to
Vincenzo Pecorario.
Così deciso in Napoli, il 19.05.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza del 19.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 714/2023 r.g. sez. lav., vertente tra
cf nata ad [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente dom.ta presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Pecorario sito alla via Roma n. 264
Teverola (CE), come da procura in atti;
Appellante
e
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ai fini del presente processo rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Ida Verrengia ( ), Itala De Benedictis ( ), Luca C.F._2 C.F._3
Cuzzupoli ( e Davide Catalano ( , tutti giusta C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti a rogito Notaio di Roma REP n. 37590 del 23/01/2023, che Per_1 si deposita in copia unitamente al presente atto, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto;
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.09.2022 , sulla premessa di avere Parte_1
ottenuto, con Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro e Previdenza in data 28.04.2022 nell'ambito del giudizio R.g. n. 10231/2020, il riconoscimento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal
1.05.2021, deducendo di avere regolarmente notificato all'Ente competente il predetto Decreto di Omologa unitamente al modello “ap70” attestante i requisiti necessari per procedere alla liquidazione della prestazione, assumendo che era infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto e di avere diritto alla prestazione indicata, adiva il Tribunale di
Napoli Nord Sez. Lavoro e Previdenza, al fine di ottenere la condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati a decorrere dal maggio
2021, oltre accessori come per legge e vittoria delle spese di lite. CP_
1.2 Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati all' che, con comparsa depositata in data 20.02.2023 deduceva l'avvenuta liquidazione della prestazione richiesta con primo pagamento al 7.10.2022, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1.3 Il Tribunale di Napoli Nord sez Lavoro con la sentenza n. 1447/2023 del 21.03.2023 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per la metà le spese di lite tra le parti.
2.Con atto d'appello depositato telematicamente in data 31.03.2023 il ricorrente ha impugnato la predetta sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese di lite, deducendo la violazione dell'art. 92 cpc atteso che il pagamento era intervenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e chiedendo quindi che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l' venisse condannato al pagamento integrale delle spese di lite CP_1
del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
CP_
2.1 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' contestando l'avversa pretesa e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato.
3.1 Giova premettere che, a norma dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione coeva ai fatti di causa: “Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata
o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
L'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, è la risultante di un processo di incessante evoluzione legislativa.
Nell'originaria formulazione codicistica, le deroghe al principio della soccombenza erano affidate ad una clausola generale, quella dei giusti motivi, che, dato il carattere di elasticità, necessitava che l'attività di prudente apprezzamento dei giudici la riempisse di contenuti concreti.
Mancando un obbligo di specifica motivazione, l'unico limite alla discrezionalità del giudicante era il divieto di porre le spese di lite a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. sez. un. 15/07/2005, n. 14989).
Il legislatore, nell'intento di ridurre gli spazi di operatività della clausola dei “giusti motivi” è intervenuto, in un primo momento, prevedendo l'indicazione di una motivazione che esplicitasse la ricorrenza dei giusti motivi (art.2, co.1 lett a) della legge 28 dicembre 2005
n.263).
A questa fase normativa sono seguiti gli interventi di cui alla legge n. 69 del 2009 - che ha previsto l'obbligo di indicare in motivazione la concorrenza di altre, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione - e del D.L. 12 settembre
2014, n. 132, conv., con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 - che ha tipizzato le ipotesi di compensazione delle spese individuandole nell' “assoluta novità della questione trattata” e “nel mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, oltre che nella soccombenza reciproca – cui va ascritta la formulazione letterale dell'art. 92, comma 2, applicabile nella fattispecie concreta.
Tuttavia, è intervenuta la Corte Costituzionale, sentenza n. 77 del 2018, che ha ampliato le ipotesi della compensazione delle spese in quanto ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co.2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Corte ha infatti ritenuto che: “ contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'"assoluta novità della questione trattata" ed il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" - hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale.
Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Dunque, a seguito dell'intervento della Consulta al giudice è consentito compensare le spese, oltre che nelle ipotesi tassative previste dall'art.92 co.2, anche nelle altre ipotesi in cui egli ravvisi le “gravi ed eccezionali ragioni”, vale a dire ipotesi, accomunate dalla medesima ratio sottesa a quelle tipizzate, espressamente individuata nel fatto di essere caratterizzate dalla sopravvenienza di “questioni dirimenti” o di “assoluta incertezza” parimenti gravi ed eccezionali.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157). Nondimeno, ha precisato che resta
“censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione”, risultando suscettibile di cassazione la “motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2019, n. 17816,
Rv. 654447-01).
3.2 Nella specie, emerge dagli atti che, in data 2.05.2022 l'odierno appellante notificava CP_ all' decreto di omologa nonchè il modello AP70 e che in data 6.09.2022, decorsi 120 giorni, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato il 16.09.2022 e che
CP_ l' provvedeva al pagamento dei ratei solo a partire da ottobre 2022 (con comunicazione di liquidazione del 20.09.2022 della quale non vi è prova della notifica all'istante).
Pertanto, il pagamento della somma pretesa dopo la notifica del ricorso nonostante parte appellante avesse diligentemente cooperato inviando il modello AP70, non può giustificare una compensazione, seppure parziale delle spese di lite, in ragione dei principi espressi dalla giurisprudenza richiamata e condivisi da questa Corte.
Né, contrariamente a quanto fin qui ritenuto anche da questa Corte, la statuizione impugnata può trovare conferma nel principio di causalità oggettiva, in relazione al quale verrebbe ad assumere rilievo il "comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti" (cfr. Cass.
n. 25141/2006 e Cass. n. 1513/2006).
La corretta applicazione del principio medesimo, infatti, comporta (cfr., ex multis, Cass.
n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013) che le conseguenze economiche del processo debbano essere poste a carico di chi ha costretto altri a promuoverlo o a proseguirlo e, dunque, nel caso di specie dall' che lungi dall'aver anticipato rispetto alla definizione CP_1
del giudizio il pagamento della prestazione previdenziale richiesta ha dato adempimento a quanto evidentemente ritenuto un proprio obbligo solo dopo aver indotto l'interessato all'azione giudiziale (cfr. in termini Cass. 30.9.2022 n. 28460 riforma di pronunzia di questa Corte su fattispecie identica).
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime cure va riformata sia in quanto sono insussistenti le ragioni della compensazione parziale.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata nella parte relativa alla compensazione delle
CP_ spese di lite tra le parti ed in applicazione del criterio della soccombenza, l' va condannato in favore dell'odierna appellante, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto ai fini del valore della causa dell'importo liquidato, applicando i valori minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate e con esclusione della fase istruttoria non svolta, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi del DM 147/22, con applicazione dei valori minimi ed omettendo la fase istruttoria, con attribuzione all'avv.to Vincenzo Pecorario, antistatario.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata che conferma nel CP_ resto, condanna l' alla refusione in favore di Consiglia delle spese di lite del Pt_1 giudizio di primo grado che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre rimborso spese generale,
Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Pecorario;
CP_
- condanna l' alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi € 962,00 oltre rimborso spese generale, Iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to
Vincenzo Pecorario.
Così deciso in Napoli, il 19.05.2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa