Sentenza breve 25 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 25/02/2021, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2021
N. 00257/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Abano Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
a) del provvedimento prot. 31529 del 18-21.9.2020, reso dalla Città di Abano Terme, di “divieto immediato di prosecuzione all'attività di cui alla SCIA” presentata dalla Wind Tre S.p.A. per la riconfigurazione di un preesistente ed assentito impianto ubicato in Via Tito Livio, presso il cimitero, identificata con il codice “PD030 - Abano Terme”;
b) della nota prot. 35401 del 14.10.2020 con la quale l'Ente, nel riscontare l'istanza di revoca in autotutela presentata dalla Wind Tre, confermava il provvedimento precedentemente reso, segnalando che era in corso di approvazione l'aggiornamento del Piano di localizzazione, nel quale sarebbe stata riscontrata anche la suddetta SCIA;
c) di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso e per quanto possa occorrere, del “regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio delle stazioni radio base di telefonia mobile”, approvato con delibera di C.C. n.55 del 19.7.2012, aggiornato con delibera di C.C. n.2 del 19.1.2016, e della variante approvata con delibera di C.C. n.63 del 14.11.2018 e relative relazioni ivi tecniche richiamate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Abano Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con ricorso depositato in data 14 dicembre 2020, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe;
che si è costituito in giudizio il Comune resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 13 gennaio 2021, la causa è stata rinviata all’udienza del 24 febbraio 2021 in quanto il Comune aveva preannunciato la possibile adozione di nuove disposizioni del “Piano antenne” che avrebbero potuto comunque dare soddisfazione alle pretese avanzate in giudizio da parte ricorrente;
che, coerentemente con quanto prospettato, in data 20 febbraio 2021 il Comune resistente ha depositato la delibera consiliare di approvazione e modifica del “Piano antenne”;
che, in data 24 febbraio 2021, il Comune resistente ha, altresì, depositato in giudizio il provvedimento con il quale l’Ente ha revocato la nota prot. n. 31529 del 18 settembre 2020, in questa sede impugnata, attestando, peraltro, la sussistenza, ad oggi, dei presupposti per il consolidamento degli effetti della S.C.I.A. presentata dalla Società Wind Tre s.p.a.;
che, all’esito dell’udienza del 24 febbraio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata;
che, infatti, alla luce di quanto sopra esposto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, l’interesse di parte ricorrente dovendosi ritenere pienamente soddisfatto;
che le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia e l’accordo delle parti sul punto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO