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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 965 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965 del 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PORCELLI MARCO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ardea Via della Croce, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. SUCCI Controparte_1 C.F._2
AN e dall'avv. Laura Costantino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Anzio (Roma), Piazza del Consorzio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la pronunzia della separazione personale giudiziale con addebito a carico del resistente. Il resistente si costituiva chiedendo rigettare tutte le avverse domande in punto di addebito della separazione, e di affidamento e mantenimento della minore per le motivazioni esposte in Per_1 narrativa e accogliersi le conclusioni rassegnate.
Nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione e, pertanto, richiedono che la separazione sia regolata consensualmente alle condizioni riportate e allegate alle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc.
Va, quindi, accolta la domanda.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono congrue e conformi a legge e agli interessi della prole sicché ad esse il collegio si conforma: “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con rinuncia alle domande di addebito;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla richiesta di mantenimento, essendo entrambi occupati ed economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita ad Aprilia (LT), in Via Edoardo De Filippo n. 14, di proprietà della Sig.ra Pt_1
dalla quale il Sig. si è già allontanato da tempo, rimarrà definitivamente assegnata alla
[...] CP_1 stessa per abitarvi con la figlia , con tutto quanto in essa contenuto;
4) la figlia minore Per_1 Per_2 sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà
[...] vederla ed averla seco secondo le seguenti modalità: a) a weekend alterni dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 20.30, con pernotto presso l'abitazione paterna sita in Via Vitorchiano
n. 19 – Nettuno - allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso potrà tenere con sé la figlia nel giorno infrasettimanale del martedì prendendola dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e tenendola con sé sino alle ore 20.30, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé la figlia nel giorno infrasettimanale del martedì prendendola dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e tenendola con sé sino alle ore 20.30, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 16.00, con pernotto presso l'abitazione paterna, sino al venerdì all'entrata di scuola, ove dovrà accompagnarla;
d) durante le festività Natalizie, alternativamente con la Sig.ra , il padre potrà tenere con sé la minore dal 23 al 27 Dicembre e dal 31 Parte_1
Dicembre al 04 Gennaio e, nell'anno successivo, sempre alternativamente con la madre, il giorno dell'Epifania. La predetta alternanza inizierà dalla madre la quale potrà tenere con sé la minore il
Natale 2025 e il giorno dell'Epifania 2026, il padre la avrà per il Natale 2026 e l'Epifania 2027; e) durante le festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé la figlia per 3 giorni, comprendenti Per_1 ad anni alterni con la madre, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, iniziando con il padre;
f) il padre trascorrerà con la piccola , alternativamente con la madre le festività del 25 Aprile, 1° Maggio, Per_1
2 Giugno, 1° Novembre e 8 Dicembre;
g) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di sette giorni, nei mesi di luglio e/o agosto, secondo un piano vacanza che dovrà essere comunicato entro il 30 Maggio di ogni anno, concordando il periodo secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Nel restante periodo estivo resterà in vigore la frequentazione ordinaria;
h) durante il periodo invernale il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di sette giorni nel solo caso di viaggi organizzati purchè non coincidente con le vacanze
Natalizie e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
i) il giorno del compleanno di
, ove non sia possibile festeggiarlo insieme, i genitori trascorreranno con la piccola il Per_1 Per_1 pranzo o la cena;
5) in caso di malattia della minore , che impedisca il regolare svolgimento Per_1 delle visite padre-figlia, il Sig. potrà recuperare i giorni di visita non esercitati;
6) la CP_1 responsabilità genitoriale resterà esercitata da entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri che la legge prevede e impone;
7) la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
8) le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
9) entrambi i genitori si impegnano a comunicare immediatamente eventuali problemi di salute di verificatisi durante il periodo di permanenza presso uno di essi, onde concordare Per_1 su eventuali terapie e/o cure urgenti occorrenti;
10) i genitori concordano che la figlia non Per_1 verrà lasciata da sola con estranei e, in caso di impedimento di uno dei genitori, la minore resterà affidata all'altro genitore, ovvero ai nonni materni o paterni in base alla distribuzione dei giorni di rispettiva competenza;
11) i genitori concordano che per quest'anno 2025/2026 la minore concluderà il ciclo scolastico presso l'Asilo Nido Baby Club in Aprilia mentre il prossimo anno scolastico sarà iscritta alla scuola dell'infanzia pubblica. I genitori divideranno il bonus nido di cui gode la minore il quale verrà detratto dai costi a carico dei genitori;
12) il Sig. si Controparte_1 obbliga a versare alla Sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensile a decorrere dall'udienza Per_1 presidenziale, rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T. - tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese – oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si allega al presente verbale, sottoscritto dalle parti, costituendone parte integrante. Le parti si obbligano reciprocamente a provvedere al rimborso l'una nei confronti dell'altra entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della fattura e/o ricevuta fiscale, con salvezza di rispettiva detrazione e/o deduzione fiscale al 50%.
13) l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
14) le eventuali spese per il “centro estivo” che la minore potrebbero frequentare nei mesi di Giugno e Luglio, a causa della chiusura delle scuole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, solo se espressamente concordate e pattuite tra gli stessi;
15) Le parti si obbligano a rimettere tutte le querele reciprocamente sporte, accettando le relative remissioni”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che la separazione personale dei coniugi e di cui Parte_1 Controparte_1 alla sentenza non definitiva pronunciata dal Collegio sia regolata dalle condizioni di cui in parte motiva,
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965 del 2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PORCELLI MARCO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ardea Via della Croce, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, con il patrocinio dell'Avv. SUCCI Controparte_1 C.F._2
AN e dall'avv. Laura Costantino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Anzio (Roma), Piazza del Consorzio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti in sede di udienza di p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 la ricorrente in epigrafe indicata domandava la pronunzia della separazione personale giudiziale con addebito a carico del resistente. Il resistente si costituiva chiedendo rigettare tutte le avverse domande in punto di addebito della separazione, e di affidamento e mantenimento della minore per le motivazioni esposte in Per_1 narrativa e accogliersi le conclusioni rassegnate.
Nelle more del giudizio, le parti hanno trovato un accordo sulle condizioni di separazione e, pertanto, richiedono che la separazione sia regolata consensualmente alle condizioni riportate e allegate alle note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc.
Va, quindi, accolta la domanda.
Le condizioni concordate tra le parti appaiono congrue e conformi a legge e agli interessi della prole sicché ad esse il collegio si conforma: “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, con rinuncia alle domande di addebito;
2) i coniugi dichiarano di rinunciare alla richiesta di mantenimento, essendo entrambi occupati ed economicamente autosufficienti;
3) la casa coniugale, sita ad Aprilia (LT), in Via Edoardo De Filippo n. 14, di proprietà della Sig.ra Pt_1
dalla quale il Sig. si è già allontanato da tempo, rimarrà definitivamente assegnata alla
[...] CP_1 stessa per abitarvi con la figlia , con tutto quanto in essa contenuto;
4) la figlia minore Per_1 Per_2 sarà affidata a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà
[...] vederla ed averla seco secondo le seguenti modalità: a) a weekend alterni dal venerdì alle ore 16.00 sino alla domenica alle ore 20.30, con pernotto presso l'abitazione paterna sita in Via Vitorchiano
n. 19 – Nettuno - allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
b) nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con il padre, lo stesso potrà tenere con sé la figlia nel giorno infrasettimanale del martedì prendendola dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e tenendola con sé sino alle ore 20.30, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
c) nella settimana in cui la minore trascorrerà il weekend con la madre, il padre potrà tenere con sé la figlia nel giorno infrasettimanale del martedì prendendola dall'uscita di scuola alle ore 16.00 e tenendola con sé sino alle ore 20.30, allorquando la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 16.00, con pernotto presso l'abitazione paterna, sino al venerdì all'entrata di scuola, ove dovrà accompagnarla;
d) durante le festività Natalizie, alternativamente con la Sig.ra , il padre potrà tenere con sé la minore dal 23 al 27 Dicembre e dal 31 Parte_1
Dicembre al 04 Gennaio e, nell'anno successivo, sempre alternativamente con la madre, il giorno dell'Epifania. La predetta alternanza inizierà dalla madre la quale potrà tenere con sé la minore il
Natale 2025 e il giorno dell'Epifania 2026, il padre la avrà per il Natale 2026 e l'Epifania 2027; e) durante le festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé la figlia per 3 giorni, comprendenti Per_1 ad anni alterni con la madre, la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, iniziando con il padre;
f) il padre trascorrerà con la piccola , alternativamente con la madre le festività del 25 Aprile, 1° Maggio, Per_1
2 Giugno, 1° Novembre e 8 Dicembre;
g) durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di sette giorni, nei mesi di luglio e/o agosto, secondo un piano vacanza che dovrà essere comunicato entro il 30 Maggio di ogni anno, concordando il periodo secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori. Nel restante periodo estivo resterà in vigore la frequentazione ordinaria;
h) durante il periodo invernale il padre potrà tenere con sé la minore per un periodo di sette giorni nel solo caso di viaggi organizzati purchè non coincidente con le vacanze
Natalizie e compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore;
i) il giorno del compleanno di
, ove non sia possibile festeggiarlo insieme, i genitori trascorreranno con la piccola il Per_1 Per_1 pranzo o la cena;
5) in caso di malattia della minore , che impedisca il regolare svolgimento Per_1 delle visite padre-figlia, il Sig. potrà recuperare i giorni di visita non esercitati;
6) la CP_1 responsabilità genitoriale resterà esercitata da entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri che la legge prevede e impone;
7) la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
8) le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia;
9) entrambi i genitori si impegnano a comunicare immediatamente eventuali problemi di salute di verificatisi durante il periodo di permanenza presso uno di essi, onde concordare Per_1 su eventuali terapie e/o cure urgenti occorrenti;
10) i genitori concordano che la figlia non Per_1 verrà lasciata da sola con estranei e, in caso di impedimento di uno dei genitori, la minore resterà affidata all'altro genitore, ovvero ai nonni materni o paterni in base alla distribuzione dei giorni di rispettiva competenza;
11) i genitori concordano che per quest'anno 2025/2026 la minore concluderà il ciclo scolastico presso l'Asilo Nido Baby Club in Aprilia mentre il prossimo anno scolastico sarà iscritta alla scuola dell'infanzia pubblica. I genitori divideranno il bonus nido di cui gode la minore il quale verrà detratto dai costi a carico dei genitori;
12) il Sig. si Controparte_1 obbliga a versare alla Sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore la somma di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensile a decorrere dall'udienza Per_1 presidenziale, rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T. - tale somma verrà versata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese – oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Latina che si allega al presente verbale, sottoscritto dalle parti, costituendone parte integrante. Le parti si obbligano reciprocamente a provvedere al rimborso l'una nei confronti dell'altra entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della fattura e/o ricevuta fiscale, con salvezza di rispettiva detrazione e/o deduzione fiscale al 50%.
13) l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
14) le eventuali spese per il “centro estivo” che la minore potrebbero frequentare nei mesi di Giugno e Luglio, a causa della chiusura delle scuole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, solo se espressamente concordate e pattuite tra gli stessi;
15) Le parti si obbligano a rimettere tutte le querele reciprocamente sporte, accettando le relative remissioni”.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone che la separazione personale dei coniugi e di cui Parte_1 Controparte_1 alla sentenza non definitiva pronunciata dal Collegio sia regolata dalle condizioni di cui in parte motiva,
- compensa le spese.
Manda alla cancelleria.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 19/11/2025 .
Dott.ssa Concetta Serino