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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8759/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8759 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
con gli avv. Dal Medico e Lanaro, Parte_1
attore contro
Controparte_1
convenuta contumace nonché contro con Controparte_2 Controparte_3
l'avvocatura dello Stato convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_4
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 15.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. dd. 10.3.2025: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro: accertata e dichiarata la piena
1 responsabilità della per i fatti di cui in narrativa, nonché i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attore è erede Controparte_5
legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno CP_1
19.9.1943 al giorno 8.5.1945 per totali giorni 597, per l'effetto condannare la
[...]
in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori Controparte_1 della somma di € 65.424,65 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il , Controparte_4 come da note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. dd. 11.3.2025: Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 CP_1 Controparte_1
Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'articolo 43 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio la Repubblica federale di Germania e la Repubblica Parte_1
italiana per il tramite della per il risarcimento dei danni Controparte_3
patiti dal padre deceduto, di cui assume essere erede. Espone quanto segue. Controparte_5
Secondo chiamato alle armi il 17.4.1936 e arruolato nel Centoquindicesimo Parte_1
Reggimento di fanteria quindi aggregato al Diciottesimo Battaglione fanteria “Bressanone”, venne dislocato sul fronte balcanico e poi greco-albanese e alla cessazione delle ostilità fra il
Regno d'Italia e gli alleati, il 19.9.1943 venne catturato in Fiume e deportato in e CP_1
internato in due campi di concentramento (di una località non precisata), ove rimase fino all'8.5.1945 in condizioni disumane. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice
2 adito;
ritiene inoltre che le condotte debbono considerarsi provate in ragione della prova della cattura e qualità di militare del dante causa dell'attore, in considerazione del fatto che le condotte patite costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità; reputa inoltre notoria la contrarietà del trattamento ricevuto dai militari italiani alle norme convenzionali e consuetudinarie;
reputa imprescrittibili gli illeciti consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità. Chiede pertanto il risarcimento dei danni patiti dal padre, senza peraltro qualificarne la tipologia ma indicandone l'ammontare.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.1.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
L'amministrazione convenuta ritiene che a seguito Controparte_4 dell'istituzione del Fondo previsto dall'art. 43 d.l. 36/2022 si è verificata una successione nel lato passivo dell'obbligazione oggetto del giudizio e che pertanto l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata è il;
conseguentemente, Controparte_4
il si reputa legittimato a eccepire tutto quanto avrebbe potuto eccepire il debitore CP_4
originario. Osserva la piena operatività del principio di immunità degli Stati (par in parem non habet iurisdictionem). Eccepisce l'indeterminatezza dell'atto di citazione, per carenza di allegazione circa le circostanze della cattura e del luogo di internamento. Eccepisce la prescrizione dell'illecito oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c., trattandosi di fatti costituenti il reato di riduzione in schiavitù, punibile ratione temporis nel massimo con la reclusione di anni quindici;
al riguardo osserva che la regola dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra si è formata successivamente all'epoca di commissione dei fatti oggetto di causa e non sarebbe comunque retroattiva alla stregua dell'ordinamento internazionale;
l'illecito sarebbe comunque prescritto in ragione del fatto che i rei che perpetrarono i fatti sono con ogni verosimiglianza deceduti, e pertanto il termine di prescrizione sarebbe quello quinquennale previsto dall'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. Il convenuto osserva che secondo il diritto internazionale convenzionale vigente all'epoca dei fatti di causa, il dante causa dell'attore era qualificabile come prigioniero di guerra, pertanto ne era lecito l'internamento in un luogo qualunque nonché l'impiego come lavoratore;
ne trae la conseguenza che gli illeciti oggetto di causa non sono crimini di guerra o contro l'umanità e pertanto la vicenda oggetto di giudizio non si sottrae all'applicazione del principio di diritto internazionale di immunità degli Stati, essendo la sentenza della Corte cost. 238/2014 limitata alle sole ipotesi di fatti costituenti crimini di guerra o contro l'umanità. Osserva che l'illecito ha avuto inizio, svolgimento e conclusione fuori dal territorio dello Stato, giacché la cattura è avvenuta in Fiume [attualmente] in territorio croato. Eccepisce il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995, essendo
3 la convenuta non domiciliata né residente nel territorio dello Controparte_1
Stato. Reputa in ogni caso applicabile al giudizio il diritto tedesco ai sensi dell'art. 62 l.
218/1995. Nel merito, il convenuto eccepisce la carenza delle allegazioni e delle prove dei fatti allegati dall'attore; la compensazione del credito risarcitorio con quanto il dante causa dell'attore percepì ovvero avrebbe potuto percepire in riferimento ai molteplici sussidi e ristori che nel corso del tempo furono messi a disposizione degli internati militari dallo Stato italiano.
La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si sono costituite in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va ribadita la dichiarazione di contumacia delle Repubbliche convenute in giudizio, cui gli atti introduttivi del giudizio risultano debitamente notificati.
*
2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
Va precisato che, nonostante talune indicazioni testuali contenute negli scritti attorei, nessuna voce di danno iure proprio dell'attore è stata effettivamente esposta;
le Parte_1
deduzioni svolte al riguardo nella comparsa conclusionale (p. 35 e s.), oltre ad essere tardive, sono generiche, in quanto non contengono alcuna allegazione specifica relativa all'attore e consistono in alcune osservazioni in punto di diritto relativamente alla risarcibilità dei danni iure proprio degli eredi degli internati militari italiani;
esse pertanto non sottopongono efficacemente alla cognizione del giudice alcun fatto su cui vada pronunciato un giudizio.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2023, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del CP_4
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
[...]
4 È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_4
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio, avuta considerazione del fatto che il termine di decadenza è stato da ultimo stabilito nel
31.12.2023 dall'art. 8, co. 11-ter, d.l. 198/2022.
*
2.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale CP_4
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi CP_4
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
5 Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_1
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione ordinaria.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana, per il tramite del CP_4
, come il soggetto giuridico titolare del rapporto Controparte_4
sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni sostanziali appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
6 L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei
7 giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_1
interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice, per così dire, definitiva la Repubblica italiana per il tramite del presso cui è istituito il Fondo. CP_4
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Ministero gestore del Fondo a quello originario
8 contro la Repubblica Federale di Germania (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_4
materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la CP_4
seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
2.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il
[...]
legittimamente si è costituito nel giudizio quale Ente gestore del Controparte_4
e dunque articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire. CP_4
Alla luce del precedente di legittimità da ultimo citato, il va anzi qualificato come CP_4 convenuto, nonostante l'attore non l'abbia citato in giudizio. Infatti, proprio in ragione dell'esclusiva titolarità passiva dell'obbligazione da parte del , non si è al cospetto di CP_4 un intervento propriamente detto ma della costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto di citazione.
La costituzione in giudizio del ha pertanto realizzato un effetto di sanatoria CP_4 equivalente a quello previsto dall'art. 4 l. 260/1958 (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Di conseguenza, va affermata la possibilità da parte del convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto,
è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dal convenuto. CP_4
*
9 3. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in base all'art. CP_4
3 l. 218/1995. Esso ha peraltro svolto difese relative alla piena operatività nel caso di specie del principio di diritto internazionale consuetudinario di immunità degli Stati.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata, relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non ha mai perso efficacia nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Il precedente di legittimità sopra citato (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371) corrobora la conclusione.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dal CP_4
convenuto.
*
4. L'attore ha svolto in via collaterale domanda di condanna contro la Repubblica italiana, da intendersi proposta, per le ragioni sopra esposte, contro il Controparte_4
[...]
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
*
5. Il convenuto, che come sopra si visto è legittimato passivo ed è titolato a eccepire CP_4
i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
10 Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
6.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044), peraltro mai sottoscritte dalla Repubblica italiana. Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della irretroattività. A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; il Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; la
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 49; il Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente
11 alla loro commissione e nell'ordinamento internazionale non è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge. Quanto all'ordinamento penale, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti;
l'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione, non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
*
12 5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo, al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni, mentre, per quanto allegato e provato dai convenuti, l'aspettativa media attuale in è CP_1
di settantanove anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2023, a
13 settantotto anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione va individuato in tre lustri (Corte d'appello Trento, sez. II, 11.3.2025 n. 53; Trib.
Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025;
Trib. Trento, 14.2.2025). A questo riguardo va precisato che la ricorrenza di circostanze aggravanti atte a estendere il termine di prescrizione è stata allegata tardivamente (solo in comparsa conclusionale) e comunque in termini generici, tali da non consentire l'accertamento incidentale di fatti specifici.
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va quindi fissato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori e, più in generale, il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'internamento avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
14 Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, quattro anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
*
6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della;
Controparte_1
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 23 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 8759 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da:
con gli avv. Dal Medico e Lanaro, Parte_1
attore contro
Controparte_1
convenuta contumace nonché contro con Controparte_2 Controparte_3
l'avvocatura dello Stato convenuta contumace e con l'intervento del
Controparte_4
, con l'avvocatura dello
[...]
Stato convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 15.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. dd. 10.3.2025: Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro: accertata e dichiarata la piena
1 responsabilità della per i fatti di cui in narrativa, nonché i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal sig. , di cui l'attore è erede Controparte_5
legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno CP_1
19.9.1943 al giorno 8.5.1945 per totali giorni 597, per l'effetto condannare la
[...]
in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori Controparte_1 della somma di € 65.424,65 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, oltre agli accessori di legge;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il , Controparte_4 come da note scritte ai sensi dell'art. 189 c.p.c. dd. 11.3.2025: Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
1. In via pregiudiziale, nel rito, dichiarare la nullità della domanda attorea per violazione art. 163 n. 4 cpc;
2. In via preliminare, nel merito dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria;
3. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 CP_1 Controparte_1
Cont D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 – unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo Controparte_4
istituito dall'articolo 43 cit.; 4. in subordine rispetto al precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
5. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
6. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque priva di adeguata allegazione e prova;
7. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha citato in giudizio la Repubblica federale di Germania e la Repubblica Parte_1
italiana per il tramite della per il risarcimento dei danni Controparte_3
patiti dal padre deceduto, di cui assume essere erede. Espone quanto segue. Controparte_5
Secondo chiamato alle armi il 17.4.1936 e arruolato nel Centoquindicesimo Parte_1
Reggimento di fanteria quindi aggregato al Diciottesimo Battaglione fanteria “Bressanone”, venne dislocato sul fronte balcanico e poi greco-albanese e alla cessazione delle ostilità fra il
Regno d'Italia e gli alleati, il 19.9.1943 venne catturato in Fiume e deportato in e CP_1
internato in due campi di concentramento (di una località non precisata), ove rimase fino all'8.5.1945 in condizioni disumane. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice
2 adito;
ritiene inoltre che le condotte debbono considerarsi provate in ragione della prova della cattura e qualità di militare del dante causa dell'attore, in considerazione del fatto che le condotte patite costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità; reputa inoltre notoria la contrarietà del trattamento ricevuto dai militari italiani alle norme convenzionali e consuetudinarie;
reputa imprescrittibili gli illeciti consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità. Chiede pertanto il risarcimento dei danni patiti dal padre, senza peraltro qualificarne la tipologia ma indicandone l'ammontare.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.1.2024 si è costituito in giudizio il
[...]
L'amministrazione convenuta ritiene che a seguito Controparte_4 dell'istituzione del Fondo previsto dall'art. 43 d.l. 36/2022 si è verificata una successione nel lato passivo dell'obbligazione oggetto del giudizio e che pertanto l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata è il;
conseguentemente, Controparte_4
il si reputa legittimato a eccepire tutto quanto avrebbe potuto eccepire il debitore CP_4
originario. Osserva la piena operatività del principio di immunità degli Stati (par in parem non habet iurisdictionem). Eccepisce l'indeterminatezza dell'atto di citazione, per carenza di allegazione circa le circostanze della cattura e del luogo di internamento. Eccepisce la prescrizione dell'illecito oggetto di giudizio ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c., trattandosi di fatti costituenti il reato di riduzione in schiavitù, punibile ratione temporis nel massimo con la reclusione di anni quindici;
al riguardo osserva che la regola dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra si è formata successivamente all'epoca di commissione dei fatti oggetto di causa e non sarebbe comunque retroattiva alla stregua dell'ordinamento internazionale;
l'illecito sarebbe comunque prescritto in ragione del fatto che i rei che perpetrarono i fatti sono con ogni verosimiglianza deceduti, e pertanto il termine di prescrizione sarebbe quello quinquennale previsto dall'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. Il convenuto osserva che secondo il diritto internazionale convenzionale vigente all'epoca dei fatti di causa, il dante causa dell'attore era qualificabile come prigioniero di guerra, pertanto ne era lecito l'internamento in un luogo qualunque nonché l'impiego come lavoratore;
ne trae la conseguenza che gli illeciti oggetto di causa non sono crimini di guerra o contro l'umanità e pertanto la vicenda oggetto di giudizio non si sottrae all'applicazione del principio di diritto internazionale di immunità degli Stati, essendo la sentenza della Corte cost. 238/2014 limitata alle sole ipotesi di fatti costituenti crimini di guerra o contro l'umanità. Osserva che l'illecito ha avuto inizio, svolgimento e conclusione fuori dal territorio dello Stato, giacché la cattura è avvenuta in Fiume [attualmente] in territorio croato. Eccepisce il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995, essendo
3 la convenuta non domiciliata né residente nel territorio dello Controparte_1
Stato. Reputa in ogni caso applicabile al giudizio il diritto tedesco ai sensi dell'art. 62 l.
218/1995. Nel merito, il convenuto eccepisce la carenza delle allegazioni e delle prove dei fatti allegati dall'attore; la compensazione del credito risarcitorio con quanto il dante causa dell'attore percepì ovvero avrebbe potuto percepire in riferimento ai molteplici sussidi e ristori che nel corso del tempo furono messi a disposizione degli internati militari dallo Stato italiano.
La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente notificati, non si sono costituite in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va ribadita la dichiarazione di contumacia delle Repubbliche convenute in giudizio, cui gli atti introduttivi del giudizio risultano debitamente notificati.
*
2. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-
1945.
Va precisato che, nonostante talune indicazioni testuali contenute negli scritti attorei, nessuna voce di danno iure proprio dell'attore è stata effettivamente esposta;
le Parte_1
deduzioni svolte al riguardo nella comparsa conclusionale (p. 35 e s.), oltre ad essere tardive, sono generiche, in quanto non contengono alcuna allegazione specifica relativa all'attore e consistono in alcune osservazioni in punto di diritto relativamente alla risarcibilità dei danni iure proprio degli eredi degli internati militari italiani;
esse pertanto non sottopongono efficacemente alla cognizione del giudice alcun fatto su cui vada pronunciato un giudizio.
*
2.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost.,
21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2023, successivamente all'entrata in vigore del d.l.
36/2022 (1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del CP_4
nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
[...]
4 È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le CP_4
modalità previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma 6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio, avuta considerazione del fatto che il termine di decadenza è stato da ultimo stabilito nel
31.12.2023 dall'art. 8, co. 11-ter, d.l. 198/2022.
*
2.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale CP_4
oggetto di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al anche in forza di un contratto di transazione da concludersi CP_4
«sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
5 Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al
Fondo: non di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta, eventualmente coincidente con la Controparte_1
responsabile civile degli illeciti. Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione ordinaria.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in CP_1 applicazione di un ordinario canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana, per il tramite del CP_4
, come il soggetto giuridico titolare del rapporto Controparte_4
sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200,
l. 190/2014 e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5,
d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la che per i motivi sopra esposti nessun Controparte_1
interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni sostanziali appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
6 L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa
Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione «speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n.
159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei
7 giudizi di accertamento – per il «ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto
3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto 5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi-ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione CP_1
interna.
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice, per così dire, definitiva la Repubblica italiana per il tramite del presso cui è istituito il Fondo. CP_4
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Ministero gestore del Fondo a quello originario
8 contro la Repubblica Federale di Germania (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in Controparte_4
materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la CP_4
seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
*
2.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il
[...]
legittimamente si è costituito nel giudizio quale Ente gestore del Controparte_4
e dunque articolazione dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire. CP_4
Alla luce del precedente di legittimità da ultimo citato, il va anzi qualificato come CP_4 convenuto, nonostante l'attore non l'abbia citato in giudizio. Infatti, proprio in ragione dell'esclusiva titolarità passiva dell'obbligazione da parte del , non si è al cospetto di CP_4 un intervento propriamente detto ma della costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto di citazione.
La costituzione in giudizio del ha pertanto realizzato un effetto di sanatoria CP_4 equivalente a quello previsto dall'art. 4 l. 260/1958 (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Di conseguenza, va affermata la possibilità da parte del convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto,
è la vicenda di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dal convenuto. CP_4
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9 3. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in base all'art. CP_4
3 l. 218/1995. Esso ha peraltro svolto difese relative alla piena operatività nel caso di specie del principio di diritto internazionale consuetudinario di immunità degli Stati.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata, relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non ha mai perso efficacia nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24 Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Il precedente di legittimità sopra citato (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371) corrobora la conclusione.
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dal CP_4
convenuto.
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4. L'attore ha svolto in via collaterale domanda di condanna contro la Repubblica italiana, da intendersi proposta, per le ragioni sopra esposte, contro il Controparte_4
[...]
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
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5. Il convenuto, che come sopra si visto è legittimato passivo ed è titolato a eccepire CP_4
i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
10 Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
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6.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del
Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044), peraltro mai sottoscritte dalla Repubblica italiana. Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale (Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della irretroattività. A partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; il Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; la
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 49; il Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente
11 alla loro commissione e nell'ordinamento internazionale non è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria, l'irretroattività della legge. Quanto all'ordinamento penale, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti;
l'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione, non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044).
Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024
n. 3642) – la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
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12 5.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo, al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni, mentre, per quanto allegato e provato dai convenuti, l'aspettativa media attuale in è CP_1
di settantanove anni.
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n. 14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2023, a
13 settantotto anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione va individuato in tre lustri (Corte d'appello Trento, sez. II, 11.3.2025 n. 53; Trib.
Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento, 19.2.2025;
Trib. Trento, 14.2.2025). A questo riguardo va precisato che la ricorrenza di circostanze aggravanti atte a estendere il termine di prescrizione è stata allegata tardivamente (solo in comparsa conclusionale) e comunque in termini generici, tali da non consentire l'accertamento incidentale di fatti specifici.
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va quindi fissato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti, l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori e, più in generale, il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'internamento avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
14 Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, quattro anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
Restano assorbite le ulteriori questioni.
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6. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della;
Controparte_1
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 23 maggio 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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