Articolo 356 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 355Articolo 357
Versione
6 maggio 1952
Art. 356.
(Annotazioni relative all'armamento e al disarmo)


L'annotazione dell'armamento della nave si effettua all'atto dell'imbarco dell'equipaggio; quella del disarmo all'atto dello sbarco di tutto l'equipaggio.
Il ruolo della nave in disarmo e' custodito dall'ufficio di Porto del luogo dove si trova la nave, per il periodo di validita' del ruolo stesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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