Articolo 11 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 settembre 1995
Art. 11. (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione) 1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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