Art. 11. (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione) 1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Commentari • 10
- 1. Cassazione civile n. 16461/2006https://www.brocardi.it/
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 170
- 1. Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 30Provvedimento: […] La questione è stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 legge 218/1995, perché, come si argomenterà di seguito, la giurisdizione italiana è esclusa per effetto dell'applicazione di norme internazionali.Leggi di più...
- interesse superiore del minore·
- art. 473-bis.2 c.p.c.·
- giurisdizione internazionale·
- principio della vicinanza·
- art. 11 legge 218/1995·
- residenza abituale del minore·
- Convenzione dell'Aja 1961·
- separazione consensuale·
- protezione del minore