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1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 11. (Rilevabilita' del difetto di giurisdizione) 1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.
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- 1. Ai fini della giurisdizione, è rilevante la residenza abituale del minore - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 19 aprile 2021 n. 10243https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 10.408428
[…] n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, che ne ha abrogato il secondo comma - menzioni il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei soli confronti della p.a. o dei giudici speciali, giacchè il rinvio recettizio operato dall'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione deve intendersi ora riferito anche all'art. 11 della stessa legge n. 218 del 1995, che disciplina, appunto, la rilevabilità del difetto di giurisdizione del giudice italiano. […]
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Giurisprudenza • 172
- 1. Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 30Provvedimento: […] La questione è stata rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 legge 218/1995, perché, come si argomenterà di seguito, la giurisdizione italiana è esclusa per effetto dell'applicazione di norme internazionali.Leggi di più...
- interesse superiore del minore·
- art. 473-bis.2 c.p.c.·
- giurisdizione internazionale·
- principio della vicinanza·
- art. 11 legge 218/1995·
- residenza abituale del minore·
- Convenzione dell'Aja 1961·
- separazione consensuale·
- protezione del minore