Articolo 11 della Legge 8 agosto 1985, n. 443
Articolo 10Articolo 12
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8 settembre 1985
Art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato

La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma e' composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane piu' rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985
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