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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. NL Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerveteri Piazza Dante n. 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federico Orfei (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce al presente atto, con richiesta di comunicazioni all'indirizzo di pec – fax 069943990 Email_1
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 123 (C.F. , elett.te dom.ta in Cerveteri, alla Via U. Badini n. 1, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Renato Arseni che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente, con richiesta di comunicazioni all'indirizzo pec:
- fax 069940618 Email_2
Conclusioni: come in atti congiunte FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 9.6.25 i ricorrenti chiedevano disporsi la revoca del mantenimento per il figlio NL, avendo terminato il proprio percorso di studi e la formazione per l'avvio al lavoro, e stabilire un contributo di euro 300,00 al mese esclusivamente a favore della figlia . Per_1
Premettevano: di avere contratto matrimonio concordatario in data 16.01.1993, in Ladispoli, trascritto nei registri dello stato Civili del Comune di Ladispoli dell'anno 1993,, parte IIˆ, Serie A, Atto n. 3, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: NL in data 20.02.1994, in Roma e Per_1 in data 05.06.1997, in Roma;
che si erano separati nell'anno 2015, con decreto omologato in data 22.01.2015 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4307/2014; che in data 17.03.2016 è intervenuta sentenza di divorzio n. 322/2016, nel procedimento RG 3578/2015 r.g. in cui sono state previste le seguenti condizioni: (All. 2):
“ - la casa coniugale sita in Ladispoli, alla Via Odescalchi n. 123/B, Int. 15 resterà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto ivi contenuto;
CP_1
- il Sig. è tenuto a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile Parte_1 CP_1 di Euro prensiva a titolo di contributo al m i entrambi i figli 2 entro il 5 di ogni mese;
somma automaticamente adeguata ogni anno ex ISTAT e con assegni famigliari a totale beneficio della Sig.ra ; che le somme previste per il mantenimento CP_1 venivano trattenute direttamente dalla busta paga del Sig. che dalla data di divorzio ad oggi i figli erano diventati entrambi Pt_1 maggiorenni e in particolare il figlio NL, ormai trent'enne, aveva completato il percorso di studi, svolgeva lavori saltuari ed era avviato a definitiva occupazione;
e per la figlia andava previsto un assegno di euro 300,00 mensili. Per_1
Acquisito il nulla osta nel Pubblico ministero la causa veniva assunta in decisione. Il collegio ritiene l'istanza accoglibile sussistendo i presupposti di legge e non risultando violati diritti indisponibili. Nulla per le spese
Per questi motivi
Il Tribunale come sopra composto a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 322/2016 emessa nel giudizio n. 3578/2015 revoca l'assegno di mantenimento stabilito per Persona_2
- dispone a carico del Sig. un importo di Euro 300,00 a titolo di Parte_1 mantenimento a favore della figlia da versare alla Sig.ra entro Persona_3 CP_1 il 5 di ogni mese;
somma automaticamente aggiornata secondo ISTAT. Spese compensate tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito Civitavecchia, 07/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. NL Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 892 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 TRA
nato a [...] il [...], residente in [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerveteri Piazza Dante n. 11 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Federico Orfei (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura in calce al presente atto, con richiesta di comunicazioni all'indirizzo di pec – fax 069943990 Email_1
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 123 (C.F. , elett.te dom.ta in Cerveteri, alla Via U. Badini n. 1, C.F._3 presso lo Studio dell'Avv. Renato Arseni che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente, con richiesta di comunicazioni all'indirizzo pec:
- fax 069940618 Email_2
Conclusioni: come in atti congiunte FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 9.6.25 i ricorrenti chiedevano disporsi la revoca del mantenimento per il figlio NL, avendo terminato il proprio percorso di studi e la formazione per l'avvio al lavoro, e stabilire un contributo di euro 300,00 al mese esclusivamente a favore della figlia . Per_1
Premettevano: di avere contratto matrimonio concordatario in data 16.01.1993, in Ladispoli, trascritto nei registri dello stato Civili del Comune di Ladispoli dell'anno 1993,, parte IIˆ, Serie A, Atto n. 3, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: NL in data 20.02.1994, in Roma e Per_1 in data 05.06.1997, in Roma;
che si erano separati nell'anno 2015, con decreto omologato in data 22.01.2015 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4307/2014; che in data 17.03.2016 è intervenuta sentenza di divorzio n. 322/2016, nel procedimento RG 3578/2015 r.g. in cui sono state previste le seguenti condizioni: (All. 2):
“ - la casa coniugale sita in Ladispoli, alla Via Odescalchi n. 123/B, Int. 15 resterà assegnata alla Sig.ra con tutto quanto ivi contenuto;
CP_1
- il Sig. è tenuto a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile Parte_1 CP_1 di Euro prensiva a titolo di contributo al m i entrambi i figli 2 entro il 5 di ogni mese;
somma automaticamente adeguata ogni anno ex ISTAT e con assegni famigliari a totale beneficio della Sig.ra ; che le somme previste per il mantenimento CP_1 venivano trattenute direttamente dalla busta paga del Sig. che dalla data di divorzio ad oggi i figli erano diventati entrambi Pt_1 maggiorenni e in particolare il figlio NL, ormai trent'enne, aveva completato il percorso di studi, svolgeva lavori saltuari ed era avviato a definitiva occupazione;
e per la figlia andava previsto un assegno di euro 300,00 mensili. Per_1
Acquisito il nulla osta nel Pubblico ministero la causa veniva assunta in decisione. Il collegio ritiene l'istanza accoglibile sussistendo i presupposti di legge e non risultando violati diritti indisponibili. Nulla per le spese
Per questi motivi
Il Tribunale come sopra composto a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 322/2016 emessa nel giudizio n. 3578/2015 revoca l'assegno di mantenimento stabilito per Persona_2
- dispone a carico del Sig. un importo di Euro 300,00 a titolo di Parte_1 mantenimento a favore della figlia da versare alla Sig.ra entro Persona_3 CP_1 il 5 di ogni mese;
somma automaticamente aggiornata secondo ISTAT. Spese compensate tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito Civitavecchia, 07/11/2025. Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta Nardone