Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/03/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, iscritta al n. 2293 del ruolo generale dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Ronciglione (Vt) al Corso C.F._1
Umberto I n. 80 presso lo studio dell'avv. Marco Bondini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nata a [...] il 1° febbraio 1969, c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Oslavia n. 50 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Massimo Quatrini, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il sig. ha proposto, ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ricorso per Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra in data Controparte_1
19 agosto 1987 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bassano
Romano, parte I, n. 4). Al riguardo ha premesso che dalla loro unione è nata la figlia ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che Persona_1
entrambi i coniugi godono di propri redditi, che la separazione – pronunciata dal
Tribunale di Viterbo con la sentenza n. 1391/2020 emessa in data 24 dicembre
2020 – si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi richiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, stabilendo che ciascun coniuge provvederà al proprio personale mantenimento.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alle richieste di controparte.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
All'udienza del 19 marzo 2025, trasformato il rito da contenzioso a consensuale, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Bassano
Romano per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Controparte_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3