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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.216 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Nardò (Le), Parte_1 C.F._1
alla via Aldo Moro n.49/C, presso lo studio dell'avv. David Dell'Atti dal quale e rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Nardò (Le), alla CP_1 C.F._2
via L. da Vinci n.54, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bonsegna che la rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di citazione del 16.12.2009;
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.12.2009, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al CP_1
tribunale di Lecce, e per sentirli condannare, in solido, Parte_1 Controparte_2
al risarcimento in suo favore della complessiva somma di € 10.000,00 = o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa - per i danni provocati al suo immobile, sito in Nardò alla via
Tafuri n.65, dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà dei convenuti.
Chiedeva, altresì, che i convenuti fossero condannati al pagamento delle spese e competenze di lite.
1 Con comparsa di risposta del 21.10.2010 si costituiva in giudizio la quale Parte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo estranea alle vicende di causa. In difetto, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna della al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. CP_1
Rimaneva contumace Controparte_2
Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 13.02.2019, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 19.06.2019 per la discussione orale, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 3131/2019 il tribunale così provvedeva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i sigg.ri e al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni in favore di che si quantificano in via equitativa in € 5.500,00; 2) CP_1
condanna in solido i sig.ri e , ammessa a gratuito Controparte_2 Parte_1
patrocinio, alla rifusione delle spese di lite a favore di in complessive € 2.356,00, CP_1 di cui € 1.178,00 per la fase di istruzione preventiva ed € 1.178,00 per la fase di merito, di cui
€ 178,00 per spese ed € 1.000,00 per competenze oltre rimborso spese generali IVA e CAP come per legge”. Poneva definitivamente in solido ed a carico dei convenuti le spese della c.t.u. espletata in corso di indagine preventiva.
Con atto di appello e contestuale istanza di inibitoria del 28.02.2020, chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza impugnata e che fosse accertata la sua carenza di legittimazione processuale passiva nonché che fosse rigettata la domanda formulata dalla in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto e, in particolare, per difetto di prova in merito al “quantum” della controversia. Il tutto con condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale del 05.06.2020 si costituiva in giudizio la quale spiegava appello incidentale domandando il risarcimento dei danni psico- CP_1 fisici per € 4.500,00, quale differenza tra i complessivi € 10.000,00 = richiesti nell'atto di citazione del 16.12.2009 ed € 5.500,00, liquidati nella sentenza per i danni all'immobile. Chiedeva inoltre il rigetto dell'appello principale. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con provvedimento del 28.12.2020 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria formulata dalla , Pt_1
non ammetteva la c.t.u. medico-legale richiesta dall'appellante incidentale e disponeva un'integrazione della c.t.u. al fine di quantificare i danni subiti da già accertati in CP_1
sede di ATP e consistenti nei costi da sostenere per il ripristino delle porzioni di immobile interessate dai fenomeni di umidità.
2 Espletata la c.t.u. e precisate le conclusioni, all'udienza del 19.10.2022 la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “Violazione di legge ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione passiva” l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sulla base del decreto di omologa del 17.10.2005 da cui risultava che l'immobile oggetto di causa era stato alla stessa assegnato. Deduce che invece dal certificato prodotto in atti si evinceva che sin dal 12.06.2006 aveva cambiato residenza, come del resto risultava anche dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che la non abitasse nell'immobile de quo. Conclude affermando Pt_1
che, non avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, pur se comproprietaria, non poteva ritenersi responsabile ex art.2051 c.c. per i danni provocati a terzi, nella specie, alla sig.ra Parte_2
non avendo la custodia del bene all'epoca dei fatti.
[...]
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21788/2015, citata anche dall'appellante, ha affermato il seguente principio di diritto (conf. n.30729/19) “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”.
Ne consegue che al fine di individuare su chi ricade la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra proprietario - locatore e conduttore (fattispecie assimilabile a quella in esame), occorre accertare se gli impianti siano interni od esterni.
Qualora il danno derivi dalle opere murarie e dagli impianti in esse conglobati, a risponderne in via esclusiva ne confronti dei terzi è il proprietario dell'immobile locato, il quale conserva la disponibilità giuridica e, quindi la custodia degli stessi;
grava, invece, solo sul conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri ( Cass. Civ. n. 24737/2007).
Pertanto, in base al predetto principio il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e
3 sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni perché, tale oggetto non può essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno.
Dalla relazione peritale datata 20.05.2006, a firma dell'ing. , si evince che la causa delle Persona_1
infiltrazioni lamentate dalla sig.ra deriva da perdite delle tubazioni idriche poste all'interno CP_1
delle opere murarie sicché, in applicazione dei principi enunciati dagli ermellini, la responsabilità delle stesse va senza dubbio attribuita ai sigg.ri e , in quanto comproprietari Pt_1 CP_2 dell'immobile da cui sono derivate le infiltrazioni.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata in questo grado di giudizio quale motivo di gravame dall'appellante principale.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Violazione di legge ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.1226 c.c.” l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato in via equitativa in € 5.500,00 l'entità dei danni da risarcire alla sig.ra Deduce che erroneamente il giudice di primo grado sia ricorso alla valutazione CP_1
equitativa dei danni che invece dovevano essere provati nel loro preciso ammontare.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
In effetti il giudice di primo grado ha errato nel fare ricorso al criterio equitativo per la quantificazione dei danni.
Sul punto, con ordinanza del 28.12.2020 è stata disposta in questo grado di giudizio c.t.u. al fine di rispondere al seguente quesito: «quantificare i danni subiti da già accertati in sede CP_1
di ATP e consistenti nei costi da sostenere per il ripristino delle porzioni di immobile interessate dai fenomeni di umidità».
Il c.t.u. nominato, ing. , nella propria reazione peritale, ha quantificato i costi da sostenere Per_2
per il ripristino delle porzioni di immobile interessate da fenomeni infiltrativi in € 1.072,55 arrotondati ad € 1.100,00 di cui € 578,85 per rimozione di intonaco e rifacimento ed € 493,70 per tinteggiatura.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle persuasive conclusioni a cui è giunto il c.t.u. nella relazione peritale a sua firma, scevra da vizi formali o procedurali
La sentenza impugnata va quindi riformata rideterminando in € 1.100,00 i danni riportati all'immobile di proprietà della sig.ra a seguito delle infiltrazioni oggetto di causa e provenienti CP_1 dall'immobile di cui i sigg.ri e sono comproprietari. Parte_1 Controparte_3
ha poi proposto appello incidentale per i danni non patrimoniali. CP_1
L'appello incidentale non può essere accolto in quanto i danni non patrimoniali non possono ritenersi in re ipsa ma vanno provati mentre nella fattispecie, come correttamente affermato dal tribunale in prime cure, sono rimasti sforniti di prova.
4 In considerazione dell'esito finale della lite le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 stante la parziale reciproca soccombenza, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di e . Parte_1 Controparte_2
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe avverso la sentenza n. 3131/19 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Parte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 1.100,00 il risarcimento dei danni che e devono corrispondere a Parte_1 Controparte_2 CP_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2
della sig.ra di 2/3 delle spese di giudizio che si liquidano per l'intero quanto al primo Parte_3
grado ed alla fase di istruzione preventiva in € 2.356,00 per compensi e quanto al presente grado di giudizio, sempre per l'intero, in complessivi € 2.700,00 oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone le spese di entrambe le c.t.u. a carico di e , in Pt_1 Parte_1 Controparte_2
solido.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.216 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 19.10.2022
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Nardò (Le), Parte_1 C.F._1
alla via Aldo Moro n.49/C, presso lo studio dell'avv. David Dell'Atti dal quale e rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Nardò (Le), alla CP_1 C.F._2
via L. da Vinci n.54, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Bonsegna che la rappresenta e difende, come da mandato a margine dell'atto di citazione del 16.12.2009;
APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.12.2009, ritualmente notificato, conveniva dinanzi al CP_1
tribunale di Lecce, e per sentirli condannare, in solido, Parte_1 Controparte_2
al risarcimento in suo favore della complessiva somma di € 10.000,00 = o di quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa - per i danni provocati al suo immobile, sito in Nardò alla via
Tafuri n.65, dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante di proprietà dei convenuti.
Chiedeva, altresì, che i convenuti fossero condannati al pagamento delle spese e competenze di lite.
1 Con comparsa di risposta del 21.10.2010 si costituiva in giudizio la quale Parte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva essendo estranea alle vicende di causa. In difetto, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con condanna della al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. CP_1
Rimaneva contumace Controparte_2
Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, all'udienza del 13.02.2019, il tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 19.06.2019 per la discussione orale, concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con sentenza n. 3131/2019 il tribunale così provvedeva: “1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido i sigg.ri e al risarcimento Parte_1 Controparte_2 dei danni in favore di che si quantificano in via equitativa in € 5.500,00; 2) CP_1
condanna in solido i sig.ri e , ammessa a gratuito Controparte_2 Parte_1
patrocinio, alla rifusione delle spese di lite a favore di in complessive € 2.356,00, CP_1 di cui € 1.178,00 per la fase di istruzione preventiva ed € 1.178,00 per la fase di merito, di cui
€ 178,00 per spese ed € 1.000,00 per competenze oltre rimborso spese generali IVA e CAP come per legge”. Poneva definitivamente in solido ed a carico dei convenuti le spese della c.t.u. espletata in corso di indagine preventiva.
Con atto di appello e contestuale istanza di inibitoria del 28.02.2020, chiedeva Parte_1
la riforma della sentenza impugnata e che fosse accertata la sua carenza di legittimazione processuale passiva nonché che fosse rigettata la domanda formulata dalla in quanto infondata in fatto CP_1
ed in diritto e, in particolare, per difetto di prova in merito al “quantum” della controversia. Il tutto con condanna della stessa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale del 05.06.2020 si costituiva in giudizio la quale spiegava appello incidentale domandando il risarcimento dei danni psico- CP_1 fisici per € 4.500,00, quale differenza tra i complessivi € 10.000,00 = richiesti nell'atto di citazione del 16.12.2009 ed € 5.500,00, liquidati nella sentenza per i danni all'immobile. Chiedeva inoltre il rigetto dell'appello principale. Il tutto con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con provvedimento del 28.12.2020 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria formulata dalla , Pt_1
non ammetteva la c.t.u. medico-legale richiesta dall'appellante incidentale e disponeva un'integrazione della c.t.u. al fine di quantificare i danni subiti da già accertati in CP_1
sede di ATP e consistenti nei costi da sostenere per il ripristino delle porzioni di immobile interessate dai fenomeni di umidità.
2 Espletata la c.t.u. e precisate le conclusioni, all'udienza del 19.10.2022 la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame rubricato “Violazione di legge ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Difetto di legittimazione passiva” l'appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sulla base del decreto di omologa del 17.10.2005 da cui risultava che l'immobile oggetto di causa era stato alla stessa assegnato. Deduce che invece dal certificato prodotto in atti si evinceva che sin dal 12.06.2006 aveva cambiato residenza, come del resto risultava anche dalla relata di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che la non abitasse nell'immobile de quo. Conclude affermando Pt_1
che, non avendo la disponibilità giuridica e materiale del bene, pur se comproprietaria, non poteva ritenersi responsabile ex art.2051 c.c. per i danni provocati a terzi, nella specie, alla sig.ra Parte_2
non avendo la custodia del bene all'epoca dei fatti.
[...]
Il motivo è infondato e non può essere accolto.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 21788/2015, citata anche dall'appellante, ha affermato il seguente principio di diritto (conf. n.30729/19) “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità”.
Ne consegue che al fine di individuare su chi ricade la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. tra proprietario - locatore e conduttore (fattispecie assimilabile a quella in esame), occorre accertare se gli impianti siano interni od esterni.
Qualora il danno derivi dalle opere murarie e dagli impianti in esse conglobati, a risponderne in via esclusiva ne confronti dei terzi è il proprietario dell'immobile locato, il quale conserva la disponibilità giuridica e, quindi la custodia degli stessi;
grava, invece, solo sul conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri ( Cass. Civ. n. 24737/2007).
Pertanto, in base al predetto principio il conduttore è sempre responsabile del danno causato da infiltrazioni d'acqua a seguito della rottura di un tubo flessibile esterno all'impianto idrico e
3 sostituibile senza necessità di intervento implicante demolizioni perché, tale oggetto non può essere qualificato come componente dell'impianto idrico interno.
Dalla relazione peritale datata 20.05.2006, a firma dell'ing. , si evince che la causa delle Persona_1
infiltrazioni lamentate dalla sig.ra deriva da perdite delle tubazioni idriche poste all'interno CP_1
delle opere murarie sicché, in applicazione dei principi enunciati dagli ermellini, la responsabilità delle stesse va senza dubbio attribuita ai sigg.ri e , in quanto comproprietari Pt_1 CP_2 dell'immobile da cui sono derivate le infiltrazioni.
Va quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva reiterata in questo grado di giudizio quale motivo di gravame dall'appellante principale.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Violazione di legge ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell'art.1226 c.c.” l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha determinato in via equitativa in € 5.500,00 l'entità dei danni da risarcire alla sig.ra Deduce che erroneamente il giudice di primo grado sia ricorso alla valutazione CP_1
equitativa dei danni che invece dovevano essere provati nel loro preciso ammontare.
Il motivo è fondato nei limiti che seguono.
In effetti il giudice di primo grado ha errato nel fare ricorso al criterio equitativo per la quantificazione dei danni.
Sul punto, con ordinanza del 28.12.2020 è stata disposta in questo grado di giudizio c.t.u. al fine di rispondere al seguente quesito: «quantificare i danni subiti da già accertati in sede CP_1
di ATP e consistenti nei costi da sostenere per il ripristino delle porzioni di immobile interessate dai fenomeni di umidità».
Il c.t.u. nominato, ing. , nella propria reazione peritale, ha quantificato i costi da sostenere Per_2
per il ripristino delle porzioni di immobile interessate da fenomeni infiltrativi in € 1.072,55 arrotondati ad € 1.100,00 di cui € 578,85 per rimozione di intonaco e rifacimento ed € 493,70 per tinteggiatura.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle persuasive conclusioni a cui è giunto il c.t.u. nella relazione peritale a sua firma, scevra da vizi formali o procedurali
La sentenza impugnata va quindi riformata rideterminando in € 1.100,00 i danni riportati all'immobile di proprietà della sig.ra a seguito delle infiltrazioni oggetto di causa e provenienti CP_1 dall'immobile di cui i sigg.ri e sono comproprietari. Parte_1 Controparte_3
ha poi proposto appello incidentale per i danni non patrimoniali. CP_1
L'appello incidentale non può essere accolto in quanto i danni non patrimoniali non possono ritenersi in re ipsa ma vanno provati mentre nella fattispecie, come correttamente affermato dal tribunale in prime cure, sono rimasti sforniti di prova.
4 In considerazione dell'esito finale della lite le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura di 1/3 stante la parziale reciproca soccombenza, mentre i restanti 2/3 vengono posti a carico di e . Parte_1 Controparte_2
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe avverso la sentenza n. 3131/19 del tribunale di Lecce, così provvede:
- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Parte_1
- in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 1.100,00 il risarcimento dei danni che e devono corrispondere a Parte_1 Controparte_2 CP_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_1 Controparte_2
della sig.ra di 2/3 delle spese di giudizio che si liquidano per l'intero quanto al primo Parte_3
grado ed alla fase di istruzione preventiva in € 2.356,00 per compensi e quanto al presente grado di giudizio, sempre per l'intero, in complessivi € 2.700,00 oltre per entrambi i gradi di giudizio al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone le spese di entrambe le c.t.u. a carico di e , in Pt_1 Parte_1 Controparte_2
solido.
Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 novembre 2024.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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