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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel. ed est.
Dott.ssa Cristina Bandiera - giudice
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
468/2025 in data 31/01/2025, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Lenisa
parte ricorrente
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
parte convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero
***
avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente:
“1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e/o scioglimento del matrimonio contratto a San
Fior in data 23.08.1997 da nata a [...] Parte_1
(TV) il 16.09.1972 (C.F. e residente in C.F._1
San Fior Via Pomponio Amalteo 18/B int. 4, cittadina italiana, e da n. in Svizzera il Controparte_1
28.01.1957 CF e res.te a Vittorio Veneto C.F._2
v. Giovanni Ulliana 34, cittadino italiano, matrimonio trascritto nel Registro degli atti dello Stato Civile –
atto n. 18 - parte II – Serie A -anno 1997 Comune di San
Fior, ordinandosi l'annotazione della sentenza negli Atti dello Stato Civile.
2) I coniugi, essendo economicamente autosufficienti,
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
3) disporsi a carico del sig. assegno Controparte_1
di mantenimento per il figlio di euro Persona_1
400,00 mensili oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 70%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora adiva l'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig a Controparte_1
San Fior il 23/8/1997 e trascritto nel registro degli atti
Pag. 2 di 6 dello stato civile del Comune di San Fior all'Atto n. 18,
Parte II, Serie A, Anno 1997.
La ricorrente esponeva che dal matrimonio erano nati i figli e rispettivamente Persona_2 Persona_1
l'8/12/1997 e il 4/3/2007; la figlia era ora economicamente autosufficiente, mentre il ragazzo frequentava il quarto anno della scuola superiore.
I coniugi si erano separati con omologa del 5/5/2016: era stato stabilito l'affido condiviso dei figli, allora entrambi minorenni, con collocamento prevalente presso la madre e previsione di turni di visita da parte del padre;
a carico del sig era stato stabilito un assegno CP_1
mensile di 400 euro complessivamente quale contributo al mantenimento dei figli (200 euro per ciascun figlio) oltre rivalutazione ISTAT, e il 70% delle spese straordinarie.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva che fosse disposto a carico del sig un assegno mensile di 400 euro CP_1
per il mantenimento del figlio Persona_1
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 15/5/2025 compariva la signora con il Pt_1
suo difensore, la quale confermava la volontà di ottenere il divorzio dal marito ed un contributo di 400 euro al mese per il mantenimento del figlio.
Il procuratore precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione.
***
Pag. 3 di 6
1. Va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
a San Fior il 23/8/1997, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di San Fior all'Atto n. 18,
Parte II, Serie A, Anno 1997.
I coniugi si sono separati con omologa del 5/5/2016; la separazione personale dura ininterrottamente da oltre sei mesi a far data dall'accordo e i coniugi non hanno più
ripreso la convivenza;
dalle allegazioni di parte appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
2. La ricorrente chiede che venga stabilito a carico del sig un contributo mensile di euro 400 per il CP_1
mantenimento del figlio ancora studente;
Persona_1
oltre al 70% delle spese straordinarie.
Considerato che in sede di separazione le parti si sono accordate prevendendo un contributo mensile di euro 200,
considerata la rivalutazione, considerato che nulla viene allegato sulla situazione economico patrimoniale del padre del ragazzo, il Tribunale reputa adeguato porre ora a carico del padre di un contributo mensile Persona_1
di euro 300 in considerazione delle probabilmente maggiori esigenze del ragazzo che ora ha già 18 anni;
oltre al 70%
delle spese straordinarie come già concordato all'epoca della separazione.
3. Le spese di lite vengono integralmente compensate.
Pag. 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa nr. 468/2025 RG:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1
a San Fior il 23/8/1997; matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di San Fior
all'Atto n. 18, Parte II, Serie A , Anno 1997;
2. pone a carico di il versamento Controparte_1
mensile di euro 300 – oltre rivalutazione ISTAT – a decorrere dal deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
Persona_3
3. pone le spese straordinarie per il figlio Per_1
– da individuare in base al Protocollo per la
[...]
famiglia in uso presso questo Tribunale- a carico di
[...]
per il 70% e a carico di per il CP_1 Parte_1
30%.
4. compensa tra le parti le spese di lite;
5. Ordina al competente ufficiale di Stato Civile
l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
20/5/2025
Pag. 5 di 6 Il presidente Il giudice est.
Dr Daniela Ronzani Dr Susanna Menegazzi
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