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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: RISI ANGELO, Presidente
OL IO, EL
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 543/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 26/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentate del contribuente insiste sull'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste sul rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 17-ter del d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 220/2023, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con avviso di accertamento n. T6X03G000694/2022, per l'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico della società "Società_1 srl❞ un maggior reddito pari a 65.207 euro, corrispondente al provento illecito conseguito dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Constatata, la definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo societario e la ripartizione del capitale sociale tra due soli soci, in applicazione del principio secondo il quale in presenza di società a ristretta base partecipativa i maggiori utili occulti si presumono distribuiti ai soci, con l'avviso di accertamento n. T6X01G001452/2022, notificato il 14/09/2022 l'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_1, detentore di una partecipazione qualificata del 99 %, un maggior reddito di capitale pari a 64.555 euro
(65.207/100*99), da assoggettare a tassazione limitatamente al 49,72%, ex art. 47 del T.U.I.R., pari a 32.097 euro e per l'effetto ha: rettificato il reddito complessivo del contribuente da 46.844 a 78.941 euro;
liquidato le maggiori imposte in 13.239 euro per IRPEF, 395 euro per addizionale regionale IRPEF, 257 euro per addizionale comunale IRPEF;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a 18.752,85 euro.
Nella motivazione dell'atto impositivo, al quale è stata allegata copia di quello a carico della società,
l'Amministrazione finanziaria ha illustrato i presupposti della contestazione ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare il reddito accertato e le conseguenti maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
3) A seguito della notifica di un ricorso con istanza di mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 546/1992,
l'Amministrazione finanziaria ha proposto di definire il rapporto ed evitare il contenzioso, versando i tributi per intero e le sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge (art. 17-bis, comma 7, d.lgs. n. 546/1992). Il contribuente non ha aderito a tale proposta e si è costituito in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
4) Pronunciando sul ricorso proposto dal contribuente, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che «... la granitica giurisprudenza di Cassazione afferma la legittimità della presunzione di distribuzione extra-bilancio dei maggiori utili societari accertati, riferita al solo fatto della distribuzione in seno ad una ristretta base azionaria, quale naturale conseguenza del fatto dell'esistenza di maggiori utili accertati alla società (Cass. Ordinanza 11.05.2018, n. 11564) con corretta individuazione dell'anno di percezione nel medesimo anno di genesi degli utili.- La Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere della prova circa l'estraneità alla gestione societaria grava sul contribuente. Nel caso qui in esame, il ricorrente nulla ha prodotto a sostegno dell'assoluta estraneità alla gestione societaria, ed anzi il possesso del 99% del capitale
(già elemento sintomatico della gestione societaria) e la notevole esposizione finanziaria contrastano con l'asserita estraneità alla gestione societaria.- Né l'odierno ricorrente ha prodotto la prova contraria di cui era onerato consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi accertati sono stati accantonati o reinvestiti.- L'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non risulta aver modificato il regime probatorio preesistente ed in particolare l'applicabilità delle presunzioni previste dall'art. 2729 cc., la cui applicabilità, in relazione alla presunzione qui in esame, è peraltro sancita, come dinanzi detto, dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità.».
I primi giudici hanno rigettato anche la richiesta di rideterminazione degli importi accertati in capo al contribuente scomputando dal reddito accertato a carico della società le perdite conseguite dalla stessa in anni precedenti, in quanto la relativa procedura, cosiddetta istanza IPEA, doveva essere attivata prima che l'avviso di accertamento societario divenisse definitivo.
Per tali ragioni con la sentenza n. 394/2^/2023, del 21/11/2023, depositata il 27/11/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro.
5) Il contribuente ha proposto un appello con il quale ribadisce la richiesta di annullamento dell'atto impositivo o, in subordine, il riconoscimento del diritto allo scorporo delle perdite della società e la riforma della sentenza in ordine alle spese di giudizio.
6) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale replica alle difese di parte contribuente, insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e il riconoscimento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) l'appello del contribuente è articolato in quattro motivi.
7.1) Con il primo motivo il contribuente deduce di aver fornito le prove contrarie per vincere la presunzione di attribuzione del maggior reddito accertato in capo alla società, mentre sia l'Agenzia delle Entrate che la sentenza fondano tale presunzione sul fatto che il contribuente non avrebbe dimostrato né la propria estraneità alla gestione della società, né di non aver percepito i maggiori ricavi accertati alla società, in quanto accantonati o reinvestiti nella società stessa.
Ad avviso della difesa di parte contribuente si tratterebbe in entrambi i casi di “prove negative", cosiddette "diaboliche" secondo la definizione della dottrina.
7.1.1) L'appellante deduce che l'operato dell'Amministrazione finanziaria, confermato dai primi giudici, sarebbe in contrasto sia con le norme del codice civile che regolano la governance delle società a responsabilità limitata stabilendo che la gestione spetta agli amministratori, sia con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per i soci non amministratori non si può applicare la presunzione di distribuzione del maggior utile accertato in capo alla società.
A sostegno dell'estraneità ai fatti contestati l'appellante deduce che «... la società non era una società familiare in cui genitori, figli, fratelli lavorano gomito a gomito un cui quindi i ruoli di amministratore e socio si possono confondere nell'ambito delle dinamiche familiari;
l'attività della società Società 1 Srl
(compravendita di auto) non è l'attività lavorativa che il ricorrente ha svolto nella propria vita (ha sempre lavorato nel settore degli articoli in vetro/illuminazione, essendo stato agente in detto ambito ed amministratore di importanti realtà, quali la Firme di Società 2 Spa, oltre che impegnato nell'ambito immobiliare: vedasi visura storica delle cariche ricoperte di cui all'Allegato 4). E' lecito quindi ritenere che fossero i “tecnici del settore auto" (nel ruolo di amministratori) che di fatto portavano avanti la società operando quotidianamente, ..., si aggiunga che all'epoca dei fatti contestati l'appellante aveva già 72 anni ed era in pensione da diverso tempo: appare quindi evidente che non potesse gestire in prima persona una società che faceva milioni di fatturato, in un settore che non conosceva, ma che aveva creduto in tale business solo come investitore (socio di capitali); - nell'annualità oggetto di accertamento i poteri degli amministratori sono stati modificati (alcuni amministratori sono stati sostituiti, le deleghe sono state modificate, ecc..- si veda quanto indicato nel ricorso-), a dimostrazione che il socio interveniva solo a livello superiore nel definire chi doveva gestire la società, modificandone la governance se a suo avviso le cose non andavano bene, cosa che non sarebbe stata necessaria se, come sostiene l'Agenzia delle Entrate, era lui stesso che gestiva la società in prima persona.>>
Il contribuente deduce altresì che «... non è necessaria la presenza di denunce penali o civili contro gli amministratori (come sostiene l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni a pagina 9-10) al fine di dimostrare i sospetti vantati dal socio nei confronti degli amministratori (anche perché senza prove come poteva esperire una causa...), ma basta analizzare come si sono modificate le deleghe attribuite agli amministratori nel 2016 per dedurli.>>.
7.1.2) Le tesi difensive del contribuente non sono condivisibili, essendo in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale «... l'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto.>>.
In relazione al predetto principio di diritto la giurisprudenza ha affermato come non sia sufficiente dichiararsi estraneo alla gestione societaria, bensì necessario provare elementi oggettivi, quali contrasti tra i soci sfociati in iniziative giudiziarie, mancata approvazione dei bilanci, estromissione del socio dalla gestione societaria.
Circostanze che nel caso in esame non sono state dedotte e tanto meno dimostrate dal Ricorrente 1, la cui asserita estraneità alla gestione societaria è fondata su mere affermazioni.
7.1.2.1) Come esposto in precedenza, a sostegno dell'infondatezza delle pretese erariali, la difesa di parte contribuente evidenzia che «... Nel corso dell'anno 2016, quindi, sono stati investiti dall'appellante nella società 298.358 euro, importo nettamente maggiore di quanto accertato in capo alla società e che si presume distribuito come utile al socio. Gli importi immessi in società dal socio erano nettamente maggiori dei presunti importi prelevati per cui è evidente che i maggiori utili accertati in capo alla società sono stati di fatto reinvestiti nella società stessa. La prova richiesta è stata quindi fornita.».
Il predetto importo risulta dalla differenza tra i finanziamenti alla fine dell'esercizio pari a 1.097.258 euro ed i finanziamenti di inizio esercizio pari a 798.900 euro riportati nel bilancio di esercizio 31/12/2016, del quale non è stata però prodotta la relativa delibera assembleare di approvazione.
7.1.2.1.1) L'importo di 298.358 euro citato dalla difesa di parte contribuente risulta però in palese contrasto con le risultanze dello stralcio di un riepilogo movimenti effettuati dal 01/01/2016 al 17/03/2016, su un conto corrente presso "Banca_1" (conto n. Conto_Corrente_1 intestato a Nominativo_1, all. 5 al ricorso introduttivo), dal quale nell'annualità 2016 risultano 3 disposizioni a favore di "Società 1 srl" aventi come descrizione "finanziamento/versamento soci infruttifero" per un importo complessivo di 467.208 euro.
Oltre ad essere limitato a soli due mesi e mezzo dell'annualità in esame, nella copia del predetto estratto conto sono oscurate tutte le altre movimentazioni.
A fronte di tale comportamento, che denota la precisa volontà di occultare altre movimentazioni finanziarie, va condivisa l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate che «... tale documentazione non prova gli asseriti finanziamenti alla società, poiché, considerato che i movimenti sono stati oscurati ad eccezione di quelli citati, ben potevano esserci stati dei bonifici inversi;
>>.
Fermo restando che nulla esclude che il contribuente disponesse di altri conti correnti non rivelati all'Amministrazione finanziaria ed utilizzati per gestire le operazioni occulte.
Pertanto, a supporto della tesi difensiva esposta innanzi non è stata fornita alcuna prova.
7.1.2.1.2) A quanto precede va aggiunto che il comportamento scarsamente "collaborativo" e "trasparente", in contrasto con il principio della "collaborazione e buona fede" enunciato dall'art. 10, comma 1, della legge
212/2000, si evince anche dalla segnalazione dell'Amministrazione finanziaria che «... nonostante l'Ufficio ne abbia fatto richiesta, la parte inoltre non ha mai prodotto verbali societari;
inoltre, quanto agli importi contenuti nel bilancio 2016 si evidenzia che manca documentazione anche contabile di riconciliazione atta a chiarire la genesi degli importi in esso contenuti.».
7.1.2.1.3) Tenuto conto dei dati economici precedentemente esposti, risulta evidente la contraddittorietà tra l'effettuazione di rilevanti finanziamenti alla società (indicati ad inizio 2016 in oltre un milione di euro) e l'asserita omissione di qualsiasi controllo dell'operato degli amministratori, nei confronti dei quali il contribuente non ha adottato alcuna iniziativa giudiziaria a tutela dei propri interessi nemmeno dopo aver avuto notizia delle irregolarità gestionali accertate dall'Amministrazione finanziaria e delle conseguenze dirette subite, tra le quai l'avviso di accertamento in controversia.
7.2) Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della distribuzione del reddito accertato in capo alla società "Società_1 srl" al socio, come era tenuta a fare ai sensi della norma dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992 introdotta dalla legge 130/2022, secondo la quale l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della distribuzione degli utili.
Ferma restando la condivisibilità di quanto già affermato dai primi giudici in ordine alla norma in esame e ribadito quanto esposto al capo 7.1), il motivo va rigettato, non essendo ravvisabile alcuna valida ragione per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale ... in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 6 della legge n.
130/22, ovvero il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727
e ss. cod. civ., con norme di carattere sostanziale, la cui modifica potrebbe, comunque, valere solo per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022, operando la regola generale dell'art. 11 delle preleggi, in difetto di norme transitorie.» (Cass. 18764/2024, in senso conforme 30568/2024).
7.3) Con il terzo motivo l'appellante ribadisce di avere diritto a chiedere lo scomputo dal reddito accertato a carico della società per l'annualità 2016 delle perdite maturate da "Società_1 srl" nelle annualità precedenti. Precedenti.
La domanda è fondata sul fatto che in data 01/02/2023 il contribuente ha presentato il modello IPEA, ex art. 42 d.P.R. n. 600 e art. 7 d.lgs. n. 218/1997, per il computo delle perdite relative alla società "Società_1 srl" in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dall'accertamento degli utili extra bilancio a carico dello stesso contribuente.
La doglianza è infondata per una pluralità di ragioni.
7.3.1) Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.P.R. 600/1973, «Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.».
Trattandosi di un computo afferente il reddito accertato a carico della società, solo quest'ultima era legittimata a presentare l'istanza IPEA «... entro il termine di proposizione del ricorso.».
Al contrario, "Società_1 srl" non ha presentato l'istanza IPEA, né impugnato l'avviso di accertamento societario, che, pertanto, è divenuto definitivo.
7.3.2) La Corte di Cassazione ha affermato che «Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili in nero> realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato (cfr. Cass. n. 441/2013, Cass. n. 3831/2022), non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento (cfr. Cass. n. 3980/2020).» (Cass. 30568/2024).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale va esclusa la facoltà del contribuente di chiedere la riduzione del reddito accertato a suo carico per effetto dello scomputo delle perdite pregresse della società dal reddito societario accertato e divenuto definitivo.
7.4) Con il quarto motivo la difesa di parte contribuente deduce che le spese di lite non dovevano essere poste a carico della parte soccombente in considerazione dell'incertezza normativa e interpretativa sull'applicazione al caso di specie della presunzione giurisprudenziale di attribuzione al socio degli utili accertati a carico della società.
La condanna alle spese risulta conforme al disposto dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.>> e va confermata, non essendo ravvisabili le «... gravi ed eccezionali ragioni ...» previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 per giustificare l'eventuale compensazione delle spese del giudizio.
8) Per le ragioni sovraesposte, tenuto conto anche della palese contraddittorietà di alcune argomentazioni esposte dalla difesa di parte contribuente, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
9) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, il contribuente va condannato alla rifusione all'Agenzia delle
Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 3.000 (tremila/00) euro euro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alle spese, liquidate in 3.000 (tremila/00) euro.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 24/06/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale: RISI ANGELO, Presidente
OL IO, EL
BUCCINI STEFANO, Giudice
in data 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 543/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 394/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 2
e pubblicata il 27/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01G0014522022 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 201/2025 depositato il 26/06/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentate del contribuente insiste sull'accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste sul rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Tenuto conto del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo e provvedimenti giurisdizionali di cui all'art. 17-ter del d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera h), del d.lgs. 220/2023, ai fini dell'illustrazione delle questioni controverse e delle ragioni della pronuncia, si intendono integralmente richiamati e si fa esplicito rinvio: all'avviso di accertamento impugnato, alla sentenza di primo grado, agli atti e documenti prodotti dalla parte contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione citata in motivazione.
2) Con avviso di accertamento n. T6X03G000694/2022, per l'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha accertato a carico della società "Società_1 srl❞ un maggior reddito pari a 65.207 euro, corrispondente al provento illecito conseguito dall'emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
Constatata, la definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo societario e la ripartizione del capitale sociale tra due soli soci, in applicazione del principio secondo il quale in presenza di società a ristretta base partecipativa i maggiori utili occulti si presumono distribuiti ai soci, con l'avviso di accertamento n. T6X01G001452/2022, notificato il 14/09/2022 l'Agenzia delle Entrate ha imputato al socio Ricorrente_1, detentore di una partecipazione qualificata del 99 %, un maggior reddito di capitale pari a 64.555 euro
(65.207/100*99), da assoggettare a tassazione limitatamente al 49,72%, ex art. 47 del T.U.I.R., pari a 32.097 euro e per l'effetto ha: rettificato il reddito complessivo del contribuente da 46.844 a 78.941 euro;
liquidato le maggiori imposte in 13.239 euro per IRPEF, 395 euro per addizionale regionale IRPEF, 257 euro per addizionale comunale IRPEF;
irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a 18.752,85 euro.
Nella motivazione dell'atto impositivo, al quale è stata allegata copia di quello a carico della società,
l'Amministrazione finanziaria ha illustrato i presupposti della contestazione ed i criteri e modalità di calcolo adottati per determinare il reddito accertato e le conseguenti maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
3) A seguito della notifica di un ricorso con istanza di mediazione ex art. 17-bis del d.lgs. 546/1992,
l'Amministrazione finanziaria ha proposto di definire il rapporto ed evitare il contenzioso, versando i tributi per intero e le sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge (art. 17-bis, comma 7, d.lgs. n. 546/1992). Il contribuente non ha aderito a tale proposta e si è costituito in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
4) Pronunciando sul ricorso proposto dal contribuente, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha osservato che «... la granitica giurisprudenza di Cassazione afferma la legittimità della presunzione di distribuzione extra-bilancio dei maggiori utili societari accertati, riferita al solo fatto della distribuzione in seno ad una ristretta base azionaria, quale naturale conseguenza del fatto dell'esistenza di maggiori utili accertati alla società (Cass. Ordinanza 11.05.2018, n. 11564) con corretta individuazione dell'anno di percezione nel medesimo anno di genesi degli utili.- La Corte di Cassazione ha chiarito che l'onere della prova circa l'estraneità alla gestione societaria grava sul contribuente. Nel caso qui in esame, il ricorrente nulla ha prodotto a sostegno dell'assoluta estraneità alla gestione societaria, ed anzi il possesso del 99% del capitale
(già elemento sintomatico della gestione societaria) e la notevole esposizione finanziaria contrastano con l'asserita estraneità alla gestione societaria.- Né l'odierno ricorrente ha prodotto la prova contraria di cui era onerato consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi accertati sono stati accantonati o reinvestiti.- L'introduzione del comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non risulta aver modificato il regime probatorio preesistente ed in particolare l'applicabilità delle presunzioni previste dall'art. 2729 cc., la cui applicabilità, in relazione alla presunzione qui in esame, è peraltro sancita, come dinanzi detto, dal granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità.».
I primi giudici hanno rigettato anche la richiesta di rideterminazione degli importi accertati in capo al contribuente scomputando dal reddito accertato a carico della società le perdite conseguite dalla stessa in anni precedenti, in quanto la relativa procedura, cosiddetta istanza IPEA, doveva essere attivata prima che l'avviso di accertamento societario divenisse definitivo.
Per tali ragioni con la sentenza n. 394/2^/2023, del 21/11/2023, depositata il 27/11/2023, la corte di giustizia tributaria di primo grado ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro.
5) Il contribuente ha proposto un appello con il quale ribadisce la richiesta di annullamento dell'atto impositivo o, in subordine, il riconoscimento del diritto allo scorporo delle perdite della società e la riforma della sentenza in ordine alle spese di giudizio.
6) L'Agenzia delle Entrate si è costituita con atto di controdeduzioni con il quale replica alle difese di parte contribuente, insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata e il riconoscimento delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7) l'appello del contribuente è articolato in quattro motivi.
7.1) Con il primo motivo il contribuente deduce di aver fornito le prove contrarie per vincere la presunzione di attribuzione del maggior reddito accertato in capo alla società, mentre sia l'Agenzia delle Entrate che la sentenza fondano tale presunzione sul fatto che il contribuente non avrebbe dimostrato né la propria estraneità alla gestione della società, né di non aver percepito i maggiori ricavi accertati alla società, in quanto accantonati o reinvestiti nella società stessa.
Ad avviso della difesa di parte contribuente si tratterebbe in entrambi i casi di “prove negative", cosiddette "diaboliche" secondo la definizione della dottrina.
7.1.1) L'appellante deduce che l'operato dell'Amministrazione finanziaria, confermato dai primi giudici, sarebbe in contrasto sia con le norme del codice civile che regolano la governance delle società a responsabilità limitata stabilendo che la gestione spetta agli amministratori, sia con l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per i soci non amministratori non si può applicare la presunzione di distribuzione del maggior utile accertato in capo alla società.
A sostegno dell'estraneità ai fatti contestati l'appellante deduce che «... la società non era una società familiare in cui genitori, figli, fratelli lavorano gomito a gomito un cui quindi i ruoli di amministratore e socio si possono confondere nell'ambito delle dinamiche familiari;
l'attività della società Società 1 Srl
(compravendita di auto) non è l'attività lavorativa che il ricorrente ha svolto nella propria vita (ha sempre lavorato nel settore degli articoli in vetro/illuminazione, essendo stato agente in detto ambito ed amministratore di importanti realtà, quali la Firme di Società 2 Spa, oltre che impegnato nell'ambito immobiliare: vedasi visura storica delle cariche ricoperte di cui all'Allegato 4). E' lecito quindi ritenere che fossero i “tecnici del settore auto" (nel ruolo di amministratori) che di fatto portavano avanti la società operando quotidianamente, ..., si aggiunga che all'epoca dei fatti contestati l'appellante aveva già 72 anni ed era in pensione da diverso tempo: appare quindi evidente che non potesse gestire in prima persona una società che faceva milioni di fatturato, in un settore che non conosceva, ma che aveva creduto in tale business solo come investitore (socio di capitali); - nell'annualità oggetto di accertamento i poteri degli amministratori sono stati modificati (alcuni amministratori sono stati sostituiti, le deleghe sono state modificate, ecc..- si veda quanto indicato nel ricorso-), a dimostrazione che il socio interveniva solo a livello superiore nel definire chi doveva gestire la società, modificandone la governance se a suo avviso le cose non andavano bene, cosa che non sarebbe stata necessaria se, come sostiene l'Agenzia delle Entrate, era lui stesso che gestiva la società in prima persona.>>
Il contribuente deduce altresì che «... non è necessaria la presenza di denunce penali o civili contro gli amministratori (come sostiene l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni a pagina 9-10) al fine di dimostrare i sospetti vantati dal socio nei confronti degli amministratori (anche perché senza prove come poteva esperire una causa...), ma basta analizzare come si sono modificate le deleghe attribuite agli amministratori nel 2016 per dedurli.>>.
7.1.2) Le tesi difensive del contribuente non sono condivisibili, essendo in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale «... l'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, ma deve dimostrare - eventualmente anche ricorrendo alla prova presuntiva - che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, che quest'ultima non li abbia distribuiti, ma accantonati o reinvestiti, ovvero che degli stessi se ne sia appropriato altro soggetto.>>.
In relazione al predetto principio di diritto la giurisprudenza ha affermato come non sia sufficiente dichiararsi estraneo alla gestione societaria, bensì necessario provare elementi oggettivi, quali contrasti tra i soci sfociati in iniziative giudiziarie, mancata approvazione dei bilanci, estromissione del socio dalla gestione societaria.
Circostanze che nel caso in esame non sono state dedotte e tanto meno dimostrate dal Ricorrente 1, la cui asserita estraneità alla gestione societaria è fondata su mere affermazioni.
7.1.2.1) Come esposto in precedenza, a sostegno dell'infondatezza delle pretese erariali, la difesa di parte contribuente evidenzia che «... Nel corso dell'anno 2016, quindi, sono stati investiti dall'appellante nella società 298.358 euro, importo nettamente maggiore di quanto accertato in capo alla società e che si presume distribuito come utile al socio. Gli importi immessi in società dal socio erano nettamente maggiori dei presunti importi prelevati per cui è evidente che i maggiori utili accertati in capo alla società sono stati di fatto reinvestiti nella società stessa. La prova richiesta è stata quindi fornita.».
Il predetto importo risulta dalla differenza tra i finanziamenti alla fine dell'esercizio pari a 1.097.258 euro ed i finanziamenti di inizio esercizio pari a 798.900 euro riportati nel bilancio di esercizio 31/12/2016, del quale non è stata però prodotta la relativa delibera assembleare di approvazione.
7.1.2.1.1) L'importo di 298.358 euro citato dalla difesa di parte contribuente risulta però in palese contrasto con le risultanze dello stralcio di un riepilogo movimenti effettuati dal 01/01/2016 al 17/03/2016, su un conto corrente presso "Banca_1" (conto n. Conto_Corrente_1 intestato a Nominativo_1, all. 5 al ricorso introduttivo), dal quale nell'annualità 2016 risultano 3 disposizioni a favore di "Società 1 srl" aventi come descrizione "finanziamento/versamento soci infruttifero" per un importo complessivo di 467.208 euro.
Oltre ad essere limitato a soli due mesi e mezzo dell'annualità in esame, nella copia del predetto estratto conto sono oscurate tutte le altre movimentazioni.
A fronte di tale comportamento, che denota la precisa volontà di occultare altre movimentazioni finanziarie, va condivisa l'osservazione dell'Agenzia delle Entrate che «... tale documentazione non prova gli asseriti finanziamenti alla società, poiché, considerato che i movimenti sono stati oscurati ad eccezione di quelli citati, ben potevano esserci stati dei bonifici inversi;
>>.
Fermo restando che nulla esclude che il contribuente disponesse di altri conti correnti non rivelati all'Amministrazione finanziaria ed utilizzati per gestire le operazioni occulte.
Pertanto, a supporto della tesi difensiva esposta innanzi non è stata fornita alcuna prova.
7.1.2.1.2) A quanto precede va aggiunto che il comportamento scarsamente "collaborativo" e "trasparente", in contrasto con il principio della "collaborazione e buona fede" enunciato dall'art. 10, comma 1, della legge
212/2000, si evince anche dalla segnalazione dell'Amministrazione finanziaria che «... nonostante l'Ufficio ne abbia fatto richiesta, la parte inoltre non ha mai prodotto verbali societari;
inoltre, quanto agli importi contenuti nel bilancio 2016 si evidenzia che manca documentazione anche contabile di riconciliazione atta a chiarire la genesi degli importi in esso contenuti.».
7.1.2.1.3) Tenuto conto dei dati economici precedentemente esposti, risulta evidente la contraddittorietà tra l'effettuazione di rilevanti finanziamenti alla società (indicati ad inizio 2016 in oltre un milione di euro) e l'asserita omissione di qualsiasi controllo dell'operato degli amministratori, nei confronti dei quali il contribuente non ha adottato alcuna iniziativa giudiziaria a tutela dei propri interessi nemmeno dopo aver avuto notizia delle irregolarità gestionali accertate dall'Amministrazione finanziaria e delle conseguenze dirette subite, tra le quai l'avviso di accertamento in controversia.
7.2) Con il secondo motivo l'appellante deduce che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della distribuzione del reddito accertato in capo alla società "Società_1 srl" al socio, come era tenuta a fare ai sensi della norma dell'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992 introdotta dalla legge 130/2022, secondo la quale l'amministrazione finanziaria deve fornire la prova della distribuzione degli utili.
Ferma restando la condivisibilità di quanto già affermato dai primi giudici in ordine alla norma in esame e ribadito quanto esposto al capo 7.1), il motivo va rigettato, non essendo ravvisabile alcuna valida ragione per discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo il quale ... in tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell'onere della prova non risultano mutate per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 6 della legge n.
130/22, ovvero il comma 5-bis dell'art. 7 d.lgs. n. 546/92, che non comporta alcuna inversione della normale ripartizione dell'onere probatorio, né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727
e ss. cod. civ., con norme di carattere sostanziale, la cui modifica potrebbe, comunque, valere solo per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, ossia il 16 settembre 2022, operando la regola generale dell'art. 11 delle preleggi, in difetto di norme transitorie.» (Cass. 18764/2024, in senso conforme 30568/2024).
7.3) Con il terzo motivo l'appellante ribadisce di avere diritto a chiedere lo scomputo dal reddito accertato a carico della società per l'annualità 2016 delle perdite maturate da "Società_1 srl" nelle annualità precedenti. Precedenti.
La domanda è fondata sul fatto che in data 01/02/2023 il contribuente ha presentato il modello IPEA, ex art. 42 d.P.R. n. 600 e art. 7 d.lgs. n. 218/1997, per il computo delle perdite relative alla società "Società_1 srl" in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dall'accertamento degli utili extra bilancio a carico dello stesso contribuente.
La doglianza è infondata per una pluralità di ragioni.
7.3.1) Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del d.P.R. 600/1973, «Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.».
Trattandosi di un computo afferente il reddito accertato a carico della società, solo quest'ultima era legittimata a presentare l'istanza IPEA «... entro il termine di proposizione del ricorso.».
Al contrario, "Società_1 srl" non ha presentato l'istanza IPEA, né impugnato l'avviso di accertamento societario, che, pertanto, è divenuto definitivo.
7.3.2) La Corte di Cassazione ha affermato che «Per consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora nei riguardi di una società di capitali a ristretta base partecipativa sia intervenuto un accertamento definitivo circa l'esistenza di utili in nero> realizzati dal sodalizio, il giudizio tributario promosso dal socio ne rimane pregiudicato (cfr. Cass. n. 441/2013, Cass. n. 3831/2022), non potendo in esso prospettarsi doglianze riferibili a tale accertamento (cfr. Cass. n. 3980/2020).» (Cass. 30568/2024).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale va esclusa la facoltà del contribuente di chiedere la riduzione del reddito accertato a suo carico per effetto dello scomputo delle perdite pregresse della società dal reddito societario accertato e divenuto definitivo.
7.4) Con il quarto motivo la difesa di parte contribuente deduce che le spese di lite non dovevano essere poste a carico della parte soccombente in considerazione dell'incertezza normativa e interpretativa sull'applicazione al caso di specie della presunzione giurisprudenziale di attribuzione al socio degli utili accertati a carico della società.
La condanna alle spese risulta conforme al disposto dell'art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992, ai sensi del quale La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.>> e va confermata, non essendo ravvisabili le «... gravi ed eccezionali ragioni ...» previste dall'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 per giustificare l'eventuale compensazione delle spese del giudizio.
8) Per le ragioni sovraesposte, tenuto conto anche della palese contraddittorietà di alcune argomentazioni esposte dalla difesa di parte contribuente, va rigettato l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
9) Visto l'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992, il contribuente va condannato alla rifusione all'Agenzia delle
Entrate delle spese del giudizio d'appello, liquidate in via equitativa in 3.000 (tremila/00) euro euro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria regionale per il Veneto, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il contribuente alle spese, liquidate in 3.000 (tremila/00) euro.