Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Estraneità alla gestione societaria e mancata prova di non aver percepito i maggiori ricavi

    La Corte ritiene che il contribuente non abbia fornito prove oggettive di estraneità alla gestione o che i maggiori ricavi non siano stati realizzati, accantonati o reinvestiti, in contrasto con l'orientamento della Cassazione che inverte l'onere della prova a carico del socio.

  • Rigettato
    Mancanza di prova della distribuzione degli utili secondo l'art. 7, comma 5-bis del d.lgs. 546/1992

    La Corte rigetta il motivo, confermando che la norma introdotta dall'art. 6 della legge n. 130/2022 non altera l'onere della prova né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, in linea con l'orientamento della Cassazione.

  • Rigettato
    Richiesta di scomputo delle perdite pregresse della società

    La Corte rigetta la domanda poiché solo la società era legittimata a presentare l'istanza IPEA per le perdite societarie, e l'avviso di accertamento societario è divenuto definitivo per mancata impugnazione. Il giudizio del socio è pregiudicato dall'accertamento definitivo sulla società.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte conferma la condanna alle spese, ritenendo non sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione, in conformità all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 546/1992.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 67
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo