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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3694/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3694/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)” tra:
e rappresentati e difesi dall'Avv. SODANO GIUSEPPE ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 20/07/2023, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli, nato a [...], il [...] (cf. Persona_1
e nata a [...], il [...] (cf. ). C.F._1 Parte_3 C.F._2
Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. All'udienza del 06.02.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle pagina 1 di 3 note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione n. 691/2024, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 03.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1).
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale, il (pronunciata con sentenza n. 691/2024 e munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e, come nel caso di specie, sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (lo scioglimento del matrimonio civile), anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli nato a [...], il [...] (cf. e Persona_1 C.F._1 Parte_3 nata a [...], il [...] (cf. ) ed evidenziato che i patti di cui in C.F._3 dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non pagina 2 di 3 suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di cui ai punti n.ri 3, J e K, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati. Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3694/2023, avente ad oggetto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)” tra:
e rappresentati e difesi dall'Avv. SODANO GIUSEPPE ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto ricorrenti nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto Con ricorso depositato il 20/07/2023, e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione, avendo contratto matrimonio in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli, nato a [...], il [...] (cf. Persona_1
e nata a [...], il [...] (cf. ). C.F._1 Parte_3 C.F._2
Con pari domanda, peraltro, hanno avanzato richiesta congiunta di divorzio e, per l'effetto, subordinando l'emissione della sentenza divorzile al passaggio in giudicato di quella di separazione. Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. All'udienza del 06.02.2024 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle pagina 1 di 3 note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Resa la sentenza non definitiva di separazione n. 691/2024, previa rimessione sul ruolo, all'udienza camerale del 03.12.2024, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., dinanzi al giudice relatore, le parti hanno congiuntamente richiesto lo scioglimento del matrimonio, celebrato in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1).
Lette, pertanto, le dichiarazioni di entrambi i coniugi di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate, preso, pertanto, atto della mancata conciliazione ed assunto il parere favorevole del Pubblico Ministero, interventore ex lege, il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato per la separazione consensuale, il (pronunciata con sentenza n. 691/2024 e munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, come successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 149/2022, pari a dodici mesi un anno in caso di separazione giudiziale passata in giudicato e, come nel caso di specie, sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero, nel medesimo ultimo termine, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento;
non emergono, peraltro, evidenze di segno contrario che lascerebbero presupporre la volontà dei coniugi di ricostituire il nucleo familiare, disgregatosi in seguito alla separazione.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio (lo scioglimento del matrimonio civile), anche con idonea dichiarazione scritta telematica ai sensi della normativa in premessa indicata, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. Di conseguenza, verificata la sussistenza dei presupposti di legge (art. 3, n. 2, lett. B, legge n. 898/1970) e valutata la rispondenza delle condizioni concordate dai coniugi all'interesse dei figli nato a [...], il [...] (cf. e Persona_1 C.F._1 Parte_3 nata a [...], il [...] (cf. ) ed evidenziato che i patti di cui in C.F._3 dispositivo non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare, tenuto conto come gli stessi garantiscano il mantenimento della prole da parte del padre, nonché un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche tenuto conto del piano genitoriale come illustrato nel ricorso, il Tribunale ritiene di poter assumere gli accordi intercorsi tra le parti a base della presente decisione. Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non pagina 2 di 3 suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi e, oltretutto, già definite.
Le spese processuali possono essere compensate in ragione della peculiare natura di volontaria giurisdizione del procedimento e dell'accordo di divorzio, promosso congiuntamente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SARNO il 23/01/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di SARNO, anno 2014, parte I, serie A, n. 1) tra:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...] Parte_2
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di cui ai punti n.ri 3, J e K, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui di cui all'art. 152 septies c.p.c.
Compensa le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati. Nocera Inferiore, camera di consiglio del 05.12.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo pagina 3 di 3