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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/11/2025, n. 3194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3194 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 724/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. IN EL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26/04/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._2 giudizio dall'avv. Maria Mauro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. rappresentata da (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Pierluigi Moro, con P.IVA_3 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 71 emessa il 31/12/23 dal Tribunale di Padova (Giudice dott. Margherita Longhi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
L'Onorevole Corte adita Voglia in accoglimento del motivo di gravame, dichiarare la sentenza appellata nulla o, comunque, erronea ed ingiusta per omessa o erronea ed ingiusta valutazione delle prove e/o nulla per omessa o insufficiente motivazione, per erronea disapplicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e delle disposizioni di cui alla legge 108/96, antiusura, e, per l'effetto, riformarla come segue: in via principale, a totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra svolti, in via preliminare ed assorbente, tenuto conto che nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una fideiussione omnibus ed in applicazione dell'art. 1957 c.c. (la cui deroga e' venuta meno per nullita' della relativa clausola), stante la necessita' di intraprendere, ai fini interruttivi della decadenza, un' azione giudiziaria, nel termine di mesi sei dalla scadenza del debito (non avendo alcun valore le lettere di messa in mora inviate), in danno del debitore principale, la decadenza (e la prescrizione) del diritto delle odierne appellate ad azionare la garanzia fideiussoria e, per l'effetto, liberare i nominati e da ogni e qualsiasi vincolo e obbligo Pt_2 Parte_1 derivante dalla stessa, con conseguente totale riforma della sentenza impugnata sul punto, dichiarando inidonea, ai fini interruttivi della prescrizione, la sola lettera di messa in mora inviata ai soci fideiussori.
Del resto, la Corte di cassazione con la recente ordinanza ORD. N. 20648
DEL 24.07.2024 ha ribadito che “….non è ammissibile una deroga
2 implicita all'art. 1957 c.c. attraverso clausole "di pagamento a prima richiesta o altra equivalente". Tale conclusione si basa sulla natura protettiva della norma nei confronti del fideiussore, che non può essere privata di efficacia mediante pattuizioni che ne neutralizzino l'operatività.
Particolare attenzione viene dedicata alla natura dell'iniziativa che il creditore deve intraprendere per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. La
Corte ha confermato che tale iniziativa deve necessariamente avere carattere giudiziale, non essendo sufficiente una mera diffida stragiudiziale.
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riforma totale della sentenza per il motivo sopra esposto, che entrambi i fideiussori rivestono la qualifica di consumatori, quantomeno il sig. che Parte_1 seppure socio della DEMICOM s.a.s. non ha mai rivestito la posizione di socio accomandatario e, per l'effetto, dichiarare , comunque,
l'illegittimita' per contrarieta' alla legge e vessatorieta' della stessa la clausola derogativa della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. ,con conseguente validita'della stessa e, per l'effetto, dichiarare le appellate, in ogni caso, decadute dal diritto di agire in danno dei fideiussori;
3) nella denegata e remota ipotesi in cui, malauguratamente, anche l'Onorevole Corte adita, dovesse ritenere valida ed efficace la garanzia prestata dagli odierni appellanti, non tenendo, quindi, in alcun conto tutte le contestazioni mosse sul punto da questa difesa, tenuto conto delle richieste formulate e delle eccezioni sollevate relativamente alla CTU depositata, ammettere CTU contabile, ad integrazione della relazione redatta in primo grado, con gli ulteriori quesiti per la cui ammissione questa difesa ha sempre insistito, al fine di accertare l'esistenza di usura
3 originaria e/o solo subordinatamente di usura sopravvenuta, tanto al fine di una piu' corretta quantificazione del dare/avere tra le parti e, conseguente, modifica della statuizione sul punto, tenuto conto della evidente esistenza di un fido di fatto. Per giungere a questa conclusione basta considerare i saldi costantemente a debito e che, dopo solo un mese dall'apertura il conto riportava, infatti, un saldo negativo pari ad euro
109.825,55, come evidenziato sin dall'inizio del giudizio di opposizione, anche nella relazione del CTp, agli atti e alle cui risultanze e conteggi espressamente ci si riporta. Ci si riporta sul punto a tutto quanto argomentato nell'atto di appello anche relativamente a quanto sommessamente, si ritiene erroneamente statuito dal Giudice di prime cure, sul calcolo del TEG.
4) in via istruttoria, pertanto, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella motivazione del presente appello, con particolare riferimento alla sussistenza di usura originaria e, solo in via subordinata di usura sopravvenuta con tutte le conseguenze di legge in caso di accertamento della stessa, ovvero rideterminazione dell'esatto importo dare/avere tra le parti, con la formulazione dei quesiti indicati nell'atto di appello che si abbiano qui per trascritti e ripetuti e quelli che l'Onorevole Corte ritenga, eventualmente, di aggiungere;
5) condannare le appellate alle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario per il doppio grado di giudizio.
Per parte appellata: nel merito in via principale: rigettare le domande degli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado appellata;
4 in ogni caso, tenuto conto anche del rifiuto della proposta transattiva formulata dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 27/1/21, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova,
[...] Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3022/20 del
[...]
13/12/2020, notificato il 18/12/2020, con il quale il medesimo Tribunale, su istanza della convenuta, aveva loro ingiunto, quali fideiussori della debitrice principale De.Mi.Com s.a.s. di e , il Parte_3 Parte_4 pagamento, senza dilazione, della somma complessiva di € 190.736,25 oltre interessi, quale saldo passivo del conto corrente intestato alla debitrice. A fondamento dell'opposizione, sostenevano la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 3/3/06 per violazione dell'art 2 della legge 287/1990,
l'intervenuta decadenza della banca ex art 1957 c.c. e l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per inesistenza del credito azionato considerati gli indebiti illegittimi applicati dall'istituto di credito sia sul rapporto di conto corrente che sul finanziamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 24/10/22, interveniva in causa quale CP_2 cessionaria di . Controparte_4
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e concesso alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, veniva disposta consulenza tecnica.
Depositato l'elaborato peritale, con sentenza n. 71 del 31/12/23, il Tribunale di
Padova, in composizione monocratica, revocava il decreto ingiuntivo e, accertato
5 il credito in € 117.054,48, anziché € 190.736,25, condannava gli opponenti al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali ex art. 1284 cc, comma 4, dal 27/11/20 al saldo.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, mentre e costituitesi, Controparte_4 CP_2 resistevano al gravame.
All'udienza del 28/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni già precisate e come sopra trascritte nonché le difese svolte nei termini concessi, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la sentenza che segue.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato i fideiussori di Parte_5 [...]
società dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data Controparte_5
14/1/20, al pagamento a favore della banca di € 117.054,48, anziché €
190.736,25, sulla base della consulenza tecnica che aveva depurato il saldo dagli addebiti illegittimi per applicazione di interessi anatocistici a partire dal 2014 e fino alla chiusura del rapporto. In relazione alla fideiussione omnibus a prima richiesta, sottoscritta dagli opponenti in data 03/03/2006, il primo giudice ha rilevato che la pretesa violazione delle norme sulla concorrenza comportavano la nullità delle sole clausole riproduttive del modello ABI e ha riscontrato che la banca non era incorsa in alcuna decadenza, avendo fatto valere i propri diritti entro il termine semestrale mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale.
e hanno proposto appello lamentando Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata in relazione ai seguenti aspetti:
1. circa il fatto che la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale era stata ritenuta sufficiente ad evitare la decadenza del creditore nonché
6 circa il mancato esame della veste di consumatori dei fideiussori, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica;
2. circa il mancato accertamento dell'esistenza di un fido di fatto e del superamento della soglia di usura;
3. circa la errata regolamentazione delle spese di lite, riferite ad uno scaglione superiore al valore della causa.
***
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione in esame per conformità allo schema
ABI, in relazione all'art. 1957 cc, per aver erroneamente ritenuto che il termine di sei mesi fosse stato interrotto dall'invio ai garanti, da parte della Banca, di una diffida stragiudiziale, valida al fine di escludere la decadenza, trattandosi di fideiussione a prima richiesta con conseguente irrilevanza della qualità di consumatori dei garanti. Secondo l'appellante, invece, il primo giudice avrebbe considerare che l'art. 1957 cc, finalizzato a non lasciare il debitore in balia delle iniziative del creditore senza alcun limite temporale, trovava applicazione in forza della nullità parziale della clausola che ne prevedeva la deroga secondo lo schema ABI e dovendosi escludere che si trattava di un “contratto autonomo di garanzia” per la mancanza di una clausola che prevedesse il pagamento immediato, senza eccezioni. Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto che l'istanza esperibile contro il debitore andava intesa come istanza giudiziale e non come mera iniziativa stragiudiziale, era sicuramente maturata la decadenza ex art. 1957 cc, specie considerando che la diffida era stata inviata ai soli fideiussori e non anche alla debitrice principale.
L'appello è infondato.
E' pur vero che l'art. 1957 cc, nell'imporre al creditore di proporre la sua
"istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
7 dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, fa riferimento a sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, con la conseguenza che il termine "istanza" si deve associare ai vari mezzi di tutela giurisdizionale esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v. Cass. 835/25; 1724/16; Cass. 6604/94); tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa, prevedendo che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta" ed evitando così la decadenza anche con una mera istanza di pagamento, senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Nel caso concreto, giova osservare che, nella clausola 8 delle fideiussioni sottoscritte in data 10/10/01 e nella clausola 7 della fideiussione sottoscritta in data 3/3/06, si legge che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta…quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (v. fasc. monit.)
Ora, tali clausole consentono al creditore di evitare la decadenza, prevedendo una deroga alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cc deve essere osservato, ossia senza la proposizione di azione giudiziaria e mediante "semplice richiesta scritta".
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, contenente una deroga pattizia alle modalità per far valere il credito, nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla
8 stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria. Del resto, “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (così Cass. 13078/08; 7345/1995).
Ne consegue che la compresenza, in un contratto di fideiussione della clausola di cui all'art. 1957 cc e di quella di pagamento a prima richiesta, comporta “il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (v. Cass. 5179/25).
Pertanto, ferma l'inefficacia della deroga dell'art. 1957 cc in quanto contraria alla disciplina a tutela della concorrenza, il termine semestrale è rispettato anche attraverso la diffida stragiudiziale inviata il 26/2/20, avendo le parti espressamente pattuito il diritto del creditore di esigere il pagamento a semplice richiesta scritta (v. doc. 2 fascicolo monitorio).
Né può dirsi che la richiesta doveva essere necessariamente rivolta alla società debitrice, in quanto il carattere naturalmente solidale dell'obbligazione fideiussoria in assenza di diversa pattuizione circa la preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 cc, consente di agire anche nei confronti del fideiussore (a partire da Cass. Sez. Un. 25/10/1979 n. 5572, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'art 1957 cc - nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e di continuare le sue istanze con
9 diligenza, con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione - si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cc, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo).
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Nel caso di specie, volendo attribuire al fallimento della debitrice principale, dichiarato in data 14/01/2020, l'effetto di determinare la scadenza dell'obbligazione, è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine semestrale, interrotto con la diffida stragiudiziale inviata dalla banca ai garanti in data 26/02/2020 (v. doc. 10 fascicolo monitorio).
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente non si è estinta, in quanto è provato che il creditore si è attivato nei suoi confronti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Con lo stesso motivo di gravame, gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza per la mancata valutazione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori, qualità ritenuta irrilevante dal primo giudice nonostante
[...]
e non rivestissero, all'epoca delle sottoscrizioni, Pt_2 Parte_1 alcuna carica all'interno della società debitrice, ancorché la prima, per un limitatissimo periodo, successivo alla sottoscrizione della fideiussione, avesse ricoperto la carica di socia accomandataria ed il socio di minoranza, Parte_1 non avesse mai assunto un ruolo dirigenziale all'interno della società. Secondo gli appellanti, in forza dell'orientamento secondo cui deve “ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività
10 professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (così Cass. civ. n. 5868/2023), doveva essere riconosciuta tale qualità ai garanti con conseguente liberazione degli stessi per la nullità della clausola vessatoria quale
è quella derogatoria della decadenza prevista dall'art. 1957 cc.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la questione sul presupposto che la clausola di deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 cc era nulla in quanto conforme al modello ABI e, come tale, restrittiva della concorrenza secondo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n.
55/2005. Ne è conseguita la piena applicazione dell'art. 1957 cc che ha comportato, come già esaminato, la verifica del rispetto del termine semestrale di decadenza previsto a favore del debitore.
Diversa questione è la forma delle istanze proposte dal creditore per far valere il proprio diritto, aspetto che esula dalla disciplina consumeristica, atteso che l'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005, al comma 1, reputa vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed al comma 2, lett.
t) presume vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Non rientra, invece, tra queste ipotesi la questione relativa alla forma attraverso la quale il creditore può far valere il proprio diritto ex art. 1957 cc entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non essendo detta forma posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico ed essendo liberamente derogabile dalle parti
(cfr. Cass. 835/25).
11 Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione relativa alla presenza di usura originaria non potendosi far riferimento ai tassi relativi ai conti con affidamento superiore alla soglia di euro 5.000,00, per la mancanza, anche per facta concludentia, di affidamento sul conto corrente. Secondo gli appellanti, invece, poteva essere accertato che, sul conto corrente, risultava operativo un affidamento i cui limiti e le cui condizioni economiche non erano state pattuite per iscritto, ma bastava considerare i saldi costantemente a debito anche dopo solo un mese dall'apertura del conto ed il fatto che il giorno successivo all'apertura del conto corrente era stata sottoscritta la fideiussione.
Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (tra le altre, Cass. 11016/24). A maggior ragione, nei contratti successivi alla entrata in vigore della L. 154/92, la mera tolleranza della banca, di per sé, non può essere indicativa di alcun affidamento.
Infatti, è possibile fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, sulla base i) degli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, ii) delle risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, iii) della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a
12 dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass. 2338/24); in ogni caso, devono essere forniti indici precisi del preteso affidamento, con la conseguenza che, in mancanza di tali elementi concreti, non può esserne riconosciuta l'esistenza, come correttamente riscontrato dal primo giudice. In particolare, non possono integrare la prova dell'esistenza del fido, il mero andamento della esposizione, la disponibilità del denaro in capo al correntista e l'applicazione dei tassi passivi (cfr. atto citaz. appello pag.15).
In via subordinata, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione relativa alla presenza di usura sopravvenuta per non essere stati indicati i periodi in cui si sarebbe verificato il preteso superamento;
al riguardo, gli appellanti sostengono che tale statuizione debba essere riformata in quanto erano stati depositati non solo gli estratti conto ma anche tutti i decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi soglia, relativamente a tutto il periodo di durata del rapporto.
Il rilievo è infondato.
Infatti, l'ipotesi di usura sopravvenuta è riferibile al superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per le fisiologiche oscillazioni del tasso, ipotesi da tenere distinta dal caso di usura originaria, caratterizzato dal fatto che la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifica le condizioni ai sensi dell'art. 118 del
Tub determinando un superamento del limite della soglia usuraria.
Ciò premesso, qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, occorre verificare se la doglianza riguarda il fenomeno di “usura sopravvenuta”, con riconduzione del tasso entro soglia, o di
“usura originaria” per effetto della nuova pattuizione dei tassi applicati derivante
13 dalle modifiche unilaterali non seguite dal recesso del correntista, con applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc.
Nella fattispecie in esame, gli appellanti non chiariscono la portata esatta della loro doglianza.
In ogni caso, qualora avessero inteso far riferimento al superamento del tasso soglia per effetto dell'esercizio dello jus variandi, avrebbero dovuto individuare le specifiche nuove pattuizioni, concluse per effetto della accettazione tacita delle singole modificazioni unilaterali comunicate dalla banca, per cui correttamente il primo giudice non ha potuto accogliere la domanda;
qualora, invece, avessero fatto riferimento alle fluttuazioni del mercato, dette fluttuazioni sono irrilevanti ai fini dell'usura ed il superamento del limite della soglia usuraria comporta unicamente la riconduzione entro soglia, aspetto che non è stato mai dedotto.
L'evidente carattere esplorativo della doglianza non consente il richiesto approfondimento peritale.
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che, tenuto conto del valore della controversia (ritenuto dagli appellanti pari a € 53.166,63), il giudizio di primo grado rientra, sì, nello scaglione che va da € 52.001,00 a € 260.000,00, tuttavia, doveva farsi riferimento ai parametri minimi, e non ai medi, sul presupposto che più il valore della domanda è vicino all'importo minimo dello scaglione, più la liquidazione del compenso deve essere corrispondente al minimo, con conseguente riduzione del compenso a € 7.052,00 (importo minimo del compenso per scaglione) anziché a € 14.103,00 come erroneamente liquidato dal giudice di primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
14 In disparte il fatto che il valore della controversia è pari a € 117.000 (e non €
53.166), lo scaglione di riferimento è stato correttamente individuato in quello compreso tra € 52.000,02 e € 260.000, con applicazione dei parametri medi.
Del resto, l'art. 4 del DM 55/14 stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” e prosegue precisando che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati …. ovvero possono essere diminuiti ...”.
Ne consegue la correttezza della liquidazione che deve prendere a riferimento i valori medi e applicare l'aumento o la diminuzione solo se le caratteristiche generali dell'attività prestata lo rendano necessario, a prescindere della prossimità economica del valore della causa al minimo o al massimo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n.71 emessa il giorno 31/12/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza;
tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (circa €. 117.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 71 emessa il giorno 31/12/23 dal Tribunale di Padova;
15 2. condanna e , in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione a favore di ed delle Controparte_1 CP_2 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 28/10/25
Il Presidente
IN EL
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 724/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. IN EL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26/04/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi in Parte_2 C.F._2 giudizio dall'avv. Maria Mauro, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. rappresentata da (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), rappresentate e difese in giudizio dall'avv. Pierluigi Moro, con P.IVA_3 domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 71 emessa il 31/12/23 dal Tribunale di Padova (Giudice dott. Margherita Longhi).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
L'Onorevole Corte adita Voglia in accoglimento del motivo di gravame, dichiarare la sentenza appellata nulla o, comunque, erronea ed ingiusta per omessa o erronea ed ingiusta valutazione delle prove e/o nulla per omessa o insufficiente motivazione, per erronea disapplicazione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. e delle disposizioni di cui alla legge 108/96, antiusura, e, per l'effetto, riformarla come segue: in via principale, a totale riforma della sentenza impugnata:
1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra svolti, in via preliminare ed assorbente, tenuto conto che nel caso di specie ci si trova dinanzi ad una fideiussione omnibus ed in applicazione dell'art. 1957 c.c. (la cui deroga e' venuta meno per nullita' della relativa clausola), stante la necessita' di intraprendere, ai fini interruttivi della decadenza, un' azione giudiziaria, nel termine di mesi sei dalla scadenza del debito (non avendo alcun valore le lettere di messa in mora inviate), in danno del debitore principale, la decadenza (e la prescrizione) del diritto delle odierne appellate ad azionare la garanzia fideiussoria e, per l'effetto, liberare i nominati e da ogni e qualsiasi vincolo e obbligo Pt_2 Parte_1 derivante dalla stessa, con conseguente totale riforma della sentenza impugnata sul punto, dichiarando inidonea, ai fini interruttivi della prescrizione, la sola lettera di messa in mora inviata ai soci fideiussori.
Del resto, la Corte di cassazione con la recente ordinanza ORD. N. 20648
DEL 24.07.2024 ha ribadito che “….non è ammissibile una deroga
2 implicita all'art. 1957 c.c. attraverso clausole "di pagamento a prima richiesta o altra equivalente". Tale conclusione si basa sulla natura protettiva della norma nei confronti del fideiussore, che non può essere privata di efficacia mediante pattuizioni che ne neutralizzino l'operatività.
Particolare attenzione viene dedicata alla natura dell'iniziativa che il creditore deve intraprendere per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. La
Corte ha confermato che tale iniziativa deve necessariamente avere carattere giudiziale, non essendo sufficiente una mera diffida stragiudiziale.
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, nella malaugurata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riforma totale della sentenza per il motivo sopra esposto, che entrambi i fideiussori rivestono la qualifica di consumatori, quantomeno il sig. che Parte_1 seppure socio della DEMICOM s.a.s. non ha mai rivestito la posizione di socio accomandatario e, per l'effetto, dichiarare , comunque,
l'illegittimita' per contrarieta' alla legge e vessatorieta' della stessa la clausola derogativa della disciplina di cui all'art. 1957 c.c. ,con conseguente validita'della stessa e, per l'effetto, dichiarare le appellate, in ogni caso, decadute dal diritto di agire in danno dei fideiussori;
3) nella denegata e remota ipotesi in cui, malauguratamente, anche l'Onorevole Corte adita, dovesse ritenere valida ed efficace la garanzia prestata dagli odierni appellanti, non tenendo, quindi, in alcun conto tutte le contestazioni mosse sul punto da questa difesa, tenuto conto delle richieste formulate e delle eccezioni sollevate relativamente alla CTU depositata, ammettere CTU contabile, ad integrazione della relazione redatta in primo grado, con gli ulteriori quesiti per la cui ammissione questa difesa ha sempre insistito, al fine di accertare l'esistenza di usura
3 originaria e/o solo subordinatamente di usura sopravvenuta, tanto al fine di una piu' corretta quantificazione del dare/avere tra le parti e, conseguente, modifica della statuizione sul punto, tenuto conto della evidente esistenza di un fido di fatto. Per giungere a questa conclusione basta considerare i saldi costantemente a debito e che, dopo solo un mese dall'apertura il conto riportava, infatti, un saldo negativo pari ad euro
109.825,55, come evidenziato sin dall'inizio del giudizio di opposizione, anche nella relazione del CTp, agli atti e alle cui risultanze e conteggi espressamente ci si riporta. Ci si riporta sul punto a tutto quanto argomentato nell'atto di appello anche relativamente a quanto sommessamente, si ritiene erroneamente statuito dal Giudice di prime cure, sul calcolo del TEG.
4) in via istruttoria, pertanto, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella motivazione del presente appello, con particolare riferimento alla sussistenza di usura originaria e, solo in via subordinata di usura sopravvenuta con tutte le conseguenze di legge in caso di accertamento della stessa, ovvero rideterminazione dell'esatto importo dare/avere tra le parti, con la formulazione dei quesiti indicati nell'atto di appello che si abbiano qui per trascritti e ripetuti e quelli che l'Onorevole Corte ritenga, eventualmente, di aggiungere;
5) condannare le appellate alle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario per il doppio grado di giudizio.
Per parte appellata: nel merito in via principale: rigettare le domande degli appellanti in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado appellata;
4 in ogni caso, tenuto conto anche del rifiuto della proposta transattiva formulata dal Tribunale, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 27/1/21, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Padova,
[...] Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3022/20 del
[...]
13/12/2020, notificato il 18/12/2020, con il quale il medesimo Tribunale, su istanza della convenuta, aveva loro ingiunto, quali fideiussori della debitrice principale De.Mi.Com s.a.s. di e , il Parte_3 Parte_4 pagamento, senza dilazione, della somma complessiva di € 190.736,25 oltre interessi, quale saldo passivo del conto corrente intestato alla debitrice. A fondamento dell'opposizione, sostenevano la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 3/3/06 per violazione dell'art 2 della legge 287/1990,
l'intervenuta decadenza della banca ex art 1957 c.c. e l'illegittimità del decreto ingiuntivo emesso per inesistenza del credito azionato considerati gli indebiti illegittimi applicati dall'istituto di credito sia sul rapporto di conto corrente che sul finanziamento.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 24/10/22, interveniva in causa quale CP_2 cessionaria di . Controparte_4
Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e concesso alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, veniva disposta consulenza tecnica.
Depositato l'elaborato peritale, con sentenza n. 71 del 31/12/23, il Tribunale di
Padova, in composizione monocratica, revocava il decreto ingiuntivo e, accertato
5 il credito in € 117.054,48, anziché € 190.736,25, condannava gli opponenti al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali ex art. 1284 cc, comma 4, dal 27/11/20 al saldo.
Avverso la sentenza, e proponevano Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, mentre e costituitesi, Controparte_4 CP_2 resistevano al gravame.
All'udienza del 28/10/25, udienza tenuta in modalità scritta, le parti, richiamate le conclusioni già precisate e come sopra trascritte nonché le difese svolte nei termini concessi, chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la sentenza che segue.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato i fideiussori di Parte_5 [...]
società dichiarata fallita dal Tribunale di Padova in data Controparte_5
14/1/20, al pagamento a favore della banca di € 117.054,48, anziché €
190.736,25, sulla base della consulenza tecnica che aveva depurato il saldo dagli addebiti illegittimi per applicazione di interessi anatocistici a partire dal 2014 e fino alla chiusura del rapporto. In relazione alla fideiussione omnibus a prima richiesta, sottoscritta dagli opponenti in data 03/03/2006, il primo giudice ha rilevato che la pretesa violazione delle norme sulla concorrenza comportavano la nullità delle sole clausole riproduttive del modello ABI e ha riscontrato che la banca non era incorsa in alcuna decadenza, avendo fatto valere i propri diritti entro il termine semestrale mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale.
e hanno proposto appello lamentando Parte_1 Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata in relazione ai seguenti aspetti:
1. circa il fatto che la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale era stata ritenuta sufficiente ad evitare la decadenza del creditore nonché
6 circa il mancato esame della veste di consumatori dei fideiussori, con conseguente applicazione della disciplina consumeristica;
2. circa il mancato accertamento dell'esistenza di un fido di fatto e del superamento della soglia di usura;
3. circa la errata regolamentazione delle spese di lite, riferite ad uno scaglione superiore al valore della causa.
***
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano il mancato accoglimento dell'eccezione di nullità della fideiussione in esame per conformità allo schema
ABI, in relazione all'art. 1957 cc, per aver erroneamente ritenuto che il termine di sei mesi fosse stato interrotto dall'invio ai garanti, da parte della Banca, di una diffida stragiudiziale, valida al fine di escludere la decadenza, trattandosi di fideiussione a prima richiesta con conseguente irrilevanza della qualità di consumatori dei garanti. Secondo l'appellante, invece, il primo giudice avrebbe considerare che l'art. 1957 cc, finalizzato a non lasciare il debitore in balia delle iniziative del creditore senza alcun limite temporale, trovava applicazione in forza della nullità parziale della clausola che ne prevedeva la deroga secondo lo schema ABI e dovendosi escludere che si trattava di un “contratto autonomo di garanzia” per la mancanza di una clausola che prevedesse il pagamento immediato, senza eccezioni. Nel caso di specie, pertanto, tenuto conto che l'istanza esperibile contro il debitore andava intesa come istanza giudiziale e non come mera iniziativa stragiudiziale, era sicuramente maturata la decadenza ex art. 1957 cc, specie considerando che la diffida era stata inviata ai soli fideiussori e non anche alla debitrice principale.
L'appello è infondato.
E' pur vero che l'art. 1957 cc, nell'imporre al creditore di proporre la sua
"istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento
7 dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, fa riferimento a sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa, con la conseguenza che il termine "istanza" si deve associare ai vari mezzi di tutela giurisdizionale esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (v. Cass. 835/25; 1724/16; Cass. 6604/94); tuttavia, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa, prevedendo che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta" ed evitando così la decadenza anche con una mera istanza di pagamento, senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale.
Nel caso concreto, giova osservare che, nella clausola 8 delle fideiussioni sottoscritte in data 10/10/01 e nella clausola 7 della fideiussione sottoscritta in data 3/3/06, si legge che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla
Banca, a semplice richiesta scritta…quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (v. fasc. monit.)
Ora, tali clausole consentono al creditore di evitare la decadenza, prevedendo una deroga alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cc deve essere osservato, ossia senza la proposizione di azione giudiziaria e mediante "semplice richiesta scritta".
Una siffatta clausola, lungi dall'attribuire al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, costituisce valida espressione di autonomia negoziale, contenente una deroga pattizia alle modalità per far valere il credito, nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla
8 stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria. Del resto, “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (così Cass. 13078/08; 7345/1995).
Ne consegue che la compresenza, in un contratto di fideiussione della clausola di cui all'art. 1957 cc e di quella di pagamento a prima richiesta, comporta “il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante” (v. Cass. 5179/25).
Pertanto, ferma l'inefficacia della deroga dell'art. 1957 cc in quanto contraria alla disciplina a tutela della concorrenza, il termine semestrale è rispettato anche attraverso la diffida stragiudiziale inviata il 26/2/20, avendo le parti espressamente pattuito il diritto del creditore di esigere il pagamento a semplice richiesta scritta (v. doc. 2 fascicolo monitorio).
Né può dirsi che la richiesta doveva essere necessariamente rivolta alla società debitrice, in quanto il carattere naturalmente solidale dell'obbligazione fideiussoria in assenza di diversa pattuizione circa la preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 cc, consente di agire anche nei confronti del fideiussore (a partire da Cass. Sez. Un. 25/10/1979 n. 5572, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'art 1957 cc - nella parte in cui pone a carico del creditore l'onere di chiedere giudizialmente nel termine di decadenza di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore e di continuare le sue istanze con
9 diligenza, con la comminatoria, in caso di inosservanza, dell'estinzione della fideiussione - si applica sia alla fideiussione solidale, vale a dire alla fideiussione assunta senza beneficio di preventiva escussione, prevista come normale dall'art. 1944 primo comma cc, sia alla fideiussione cosiddetta semplice o con beneficio d'escussione, prevista in via eccezionale dal secondo comma dello stesso articolo).
In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Nel caso di specie, volendo attribuire al fallimento della debitrice principale, dichiarato in data 14/01/2020, l'effetto di determinare la scadenza dell'obbligazione, è da quel momento che è iniziato a decorrere il termine semestrale, interrotto con la diffida stragiudiziale inviata dalla banca ai garanti in data 26/02/2020 (v. doc. 10 fascicolo monitorio).
Ne discende che la garanzia fideiussoria prestata dall'opponente non si è estinta, in quanto è provato che il creditore si è attivato nei suoi confronti entro il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 1957 cc.
Con lo stesso motivo di gravame, gli appellanti sostengono l'erroneità della sentenza per la mancata valutazione della qualità di consumatori in capo ai fideiussori, qualità ritenuta irrilevante dal primo giudice nonostante
[...]
e non rivestissero, all'epoca delle sottoscrizioni, Pt_2 Parte_1 alcuna carica all'interno della società debitrice, ancorché la prima, per un limitatissimo periodo, successivo alla sottoscrizione della fideiussione, avesse ricoperto la carica di socia accomandataria ed il socio di minoranza, Parte_1 non avesse mai assunto un ruolo dirigenziale all'interno della società. Secondo gli appellanti, in forza dell'orientamento secondo cui deve “ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività
10 professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (così Cass. civ. n. 5868/2023), doveva essere riconosciuta tale qualità ai garanti con conseguente liberazione degli stessi per la nullità della clausola vessatoria quale
è quella derogatoria della decadenza prevista dall'art. 1957 cc.
Il motivo non può essere accolto.
Infatti, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la questione sul presupposto che la clausola di deroga alla disciplina codicistica di cui all'art. 1957 cc era nulla in quanto conforme al modello ABI e, come tale, restrittiva della concorrenza secondo il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia n.
55/2005. Ne è conseguita la piena applicazione dell'art. 1957 cc che ha comportato, come già esaminato, la verifica del rispetto del termine semestrale di decadenza previsto a favore del debitore.
Diversa questione è la forma delle istanze proposte dal creditore per far valere il proprio diritto, aspetto che esula dalla disciplina consumeristica, atteso che l'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005, al comma 1, reputa vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed al comma 2, lett.
t) presume vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che sanciscono a carico del consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni.
Non rientra, invece, tra queste ipotesi la questione relativa alla forma attraverso la quale il creditore può far valere il proprio diritto ex art. 1957 cc entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non essendo detta forma posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico ed essendo liberamente derogabile dalle parti
(cfr. Cass. 835/25).
11 Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata respinta l'eccezione relativa alla presenza di usura originaria non potendosi far riferimento ai tassi relativi ai conti con affidamento superiore alla soglia di euro 5.000,00, per la mancanza, anche per facta concludentia, di affidamento sul conto corrente. Secondo gli appellanti, invece, poteva essere accertato che, sul conto corrente, risultava operativo un affidamento i cui limiti e le cui condizioni economiche non erano state pattuite per iscritto, ma bastava considerare i saldi costantemente a debito anche dopo solo un mese dall'apertura del conto ed il fatto che il giorno successivo all'apertura del conto corrente era stata sottoscritta la fideiussione.
Il motivo è infondato.
Secondo la Suprema Corte, in tema di apertura di credito in conto corrente, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della l. n. 154 del 1992, la prova dell'affidamento può essere fornita per facta concludentia, purché emerga almeno l'ammontare accordato al correntista, essendo invece insufficiente la sola dimostrazione della tolleranza della banca in ordine a sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciuto (tra le altre, Cass. 11016/24). A maggior ragione, nei contratti successivi alla entrata in vigore della L. 154/92, la mera tolleranza della banca, di per sé, non può essere indicativa di alcun affidamento.
Infatti, è possibile fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, sulla base i) degli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, ii) delle risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, iii) della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca
d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a
12 dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cass. 2338/24); in ogni caso, devono essere forniti indici precisi del preteso affidamento, con la conseguenza che, in mancanza di tali elementi concreti, non può esserne riconosciuta l'esistenza, come correttamente riscontrato dal primo giudice. In particolare, non possono integrare la prova dell'esistenza del fido, il mero andamento della esposizione, la disponibilità del denaro in capo al correntista e l'applicazione dei tassi passivi (cfr. atto citaz. appello pag.15).
In via subordinata, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione relativa alla presenza di usura sopravvenuta per non essere stati indicati i periodi in cui si sarebbe verificato il preteso superamento;
al riguardo, gli appellanti sostengono che tale statuizione debba essere riformata in quanto erano stati depositati non solo gli estratti conto ma anche tutti i decreti ministeriali con l'indicazione dei tassi soglia, relativamente a tutto il periodo di durata del rapporto.
Il rilievo è infondato.
Infatti, l'ipotesi di usura sopravvenuta è riferibile al superamento del tasso soglia nel corso del rapporto per le fisiologiche oscillazioni del tasso, ipotesi da tenere distinta dal caso di usura originaria, caratterizzato dal fatto che la banca, nell'esercizio dello ius variandi, modifica le condizioni ai sensi dell'art. 118 del
Tub determinando un superamento del limite della soglia usuraria.
Ciò premesso, qualora venga contestato il superamento della soglia usura nel corso del rapporto di conto corrente, occorre verificare se la doglianza riguarda il fenomeno di “usura sopravvenuta”, con riconduzione del tasso entro soglia, o di
“usura originaria” per effetto della nuova pattuizione dei tassi applicati derivante
13 dalle modifiche unilaterali non seguite dal recesso del correntista, con applicazione dell'art. 1815, comma 2, cc.
Nella fattispecie in esame, gli appellanti non chiariscono la portata esatta della loro doglianza.
In ogni caso, qualora avessero inteso far riferimento al superamento del tasso soglia per effetto dell'esercizio dello jus variandi, avrebbero dovuto individuare le specifiche nuove pattuizioni, concluse per effetto della accettazione tacita delle singole modificazioni unilaterali comunicate dalla banca, per cui correttamente il primo giudice non ha potuto accogliere la domanda;
qualora, invece, avessero fatto riferimento alle fluttuazioni del mercato, dette fluttuazioni sono irrilevanti ai fini dell'usura ed il superamento del limite della soglia usuraria comporta unicamente la riconduzione entro soglia, aspetto che non è stato mai dedotto.
L'evidente carattere esplorativo della doglianza non consente il richiesto approfondimento peritale.
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che, tenuto conto del valore della controversia (ritenuto dagli appellanti pari a € 53.166,63), il giudizio di primo grado rientra, sì, nello scaglione che va da € 52.001,00 a € 260.000,00, tuttavia, doveva farsi riferimento ai parametri minimi, e non ai medi, sul presupposto che più il valore della domanda è vicino all'importo minimo dello scaglione, più la liquidazione del compenso deve essere corrispondente al minimo, con conseguente riduzione del compenso a € 7.052,00 (importo minimo del compenso per scaglione) anziché a € 14.103,00 come erroneamente liquidato dal giudice di primo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
14 In disparte il fatto che il valore della controversia è pari a € 117.000 (e non €
53.166), lo scaglione di riferimento è stato correttamente individuato in quello compreso tra € 52.000,02 e € 260.000, con applicazione dei parametri medi.
Del resto, l'art. 4 del DM 55/14 stabilisce che “ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” e prosegue precisando che “il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati …. ovvero possono essere diminuiti ...”.
Ne consegue la correttezza della liquidazione che deve prendere a riferimento i valori medi e applicare l'aumento o la diminuzione solo se le caratteristiche generali dell'attività prestata lo rendano necessario, a prescindere della prossimità economica del valore della causa al minimo o al massimo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza n.71 emessa il giorno 31/12/23 dal Tribunale di Padova.
Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellanti, in solido fra loro, secondo la regola della soccombenza;
tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (circa €. 117.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 71 emessa il giorno 31/12/23 dal Tribunale di Padova;
15 2. condanna e , in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione a favore di ed delle Controparte_1 CP_2 spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Venezia, 28/10/25
Il Presidente
IN EL
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