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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, in persona del giudice unico dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 93 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: Opposizione tardiva a convalida di sfratto
TRA
(cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elett.te dom.ti in Monfalcone, alla via
[...] C.F._2
Duca d'Aosta n. 94, presso lo studio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ), elett.te dom.to in RONCHI Controparte_1 C.F._3
DEI LEGIONARI, alla VIA DEI CAMPI 43, presso lo studio dell'avv. Stefano Grassi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate il 31.3.2025 e in data
1.4.2025.
Decisa fuori udienza il 2.4.2025 con il deposito del dispositivo e della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.1.2024, depositato in data 01.02.2024, Parte_1
e hanno proposto opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.,
[...] Parte_2 dopo la convalida, deducendo l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'atto di intimazione, da parte di in quanto effettuata presso l'immobile Controparte_1 locato, sito in Ronchi dei Legionari, via Mascagni n.8/B, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile in data antecedente alla notifica, mediante consegna delle chiavi di accesso al titolare all'agenzia immobiliare “Obiettivo Casa”, sita in Ronchi dei
Legionari, e il trasferimento presso altro immobile locato, sito in Monfalcone, alla via
Cesarina n.15.
Nel merito, gli attori hanno contestato, anche nella presente sede, l'ammontare della morosità riferita ai canoni di locazione dei mesi di dicembre 2021, ottobre, novembre, dicembre 2022, nonché maggio e giugno 2023, pari ad € 3.300,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 238/2023, emesso, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., all'esito del procedimento di convalida di sfratto, nonostante sia stata proposto autonomo giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.
Si è costituito nel presente giudizio , chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'opposizione tardiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Disposto il mutamento del rito, il giudizio è proseguito nelle forme del rito speciale locatizio, alla luce dell'art. 668 c. 3 c.p.c.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie, in quanto non rilevanti ai fini della definizione della presente controversia.
Va, a questo punto, esaminato il profilo relativo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668 cpc.
La legge, infatti, subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra.
Pertanto, in assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che l'opposizione non è più ammessa una volta che siano decorsi dieci giorni dall'esecuzione.
Tale ultima disposizione va, dunque, coordinata con l'art. 608 c.p.c., che individua il momento iniziale dell'esecuzione con “la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare
l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”. Non può, dunque, essere condivisa la tesi difensiva degli odierni opponenti, secondo cui il termine di 10 giorni decorre dalla data di primo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, richiamando un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, Cass. S.U. 1619/1989
e Cass. 13310/2001), alla luce della modifica dell'art. 608 c.p.c., avvenuta con d.l.
35/2005, conv. in L. 80/2005.
Venendo al caso di specie, risulta provato documentalmente che il preavviso di rilascio sia stato notificato, dall'ufficiale giudiziario, a mani proprie di , in Parte_2
data 12.1.2024, sicché la presente opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 10 giorni, scaduto in data 24.1.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'opposto, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così decide:
• Dichiara l'opposizione inammissibile;
• Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese del presente procedimento, in favore dell'opposto, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e C.P.A.
Così deciso in Gorizia, il 2.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, in persona del giudice unico dr.ssa Laura Di Lauro ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 93 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: Opposizione tardiva a convalida di sfratto
TRA
(cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elett.te dom.ti in Monfalcone, alla via
[...] C.F._2
Duca d'Aosta n. 94, presso lo studio dell'avv. FABBRO PIERLUIGI, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPONENTI
E
(c.f. ), elett.te dom.to in RONCHI Controparte_1 C.F._3
DEI LEGIONARI, alla VIA DEI CAMPI 43, presso lo studio dell'avv. Stefano Grassi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate il 31.3.2025 e in data
1.4.2025.
Decisa fuori udienza il 2.4.2025 con il deposito del dispositivo e della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.1.2024, depositato in data 01.02.2024, Parte_1
e hanno proposto opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.,
[...] Parte_2 dopo la convalida, deducendo l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'atto di intimazione, da parte di in quanto effettuata presso l'immobile Controparte_1 locato, sito in Ronchi dei Legionari, via Mascagni n.8/B, nonostante l'avvenuto rilascio dell'immobile in data antecedente alla notifica, mediante consegna delle chiavi di accesso al titolare all'agenzia immobiliare “Obiettivo Casa”, sita in Ronchi dei
Legionari, e il trasferimento presso altro immobile locato, sito in Monfalcone, alla via
Cesarina n.15.
Nel merito, gli attori hanno contestato, anche nella presente sede, l'ammontare della morosità riferita ai canoni di locazione dei mesi di dicembre 2021, ottobre, novembre, dicembre 2022, nonché maggio e giugno 2023, pari ad € 3.300,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 238/2023, emesso, ai sensi dell'art. 664 c.p.c., all'esito del procedimento di convalida di sfratto, nonostante sia stata proposto autonomo giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c.
Si è costituito nel presente giudizio , chiedendo dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'opposizione tardiva e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Disposto il mutamento del rito, il giudizio è proseguito nelle forme del rito speciale locatizio, alla luce dell'art. 668 c. 3 c.p.c.
Orbene, in via preliminare, vanno rigettate le istanze istruttorie, in quanto non rilevanti ai fini della definizione della presente controversia.
Va, a questo punto, esaminato il profilo relativo all'ammissibilità dell'opposizione tardiva proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 668 cpc.
La legge, infatti, subordina l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla sussistenza di tre elementi, che devono ricorrere cumulativamente (Cass. Civ., n. 13775/2002): la pronuncia della convalida in assenza dell'intimato, l'esistenza di un'irregolarità della notificazione oppure di un caso fortuito o di una forza maggiore e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato dovuta alle circostanze di cui sopra.
Pertanto, in assenza di anche solo uno dei presupposti di cui sopra, l'opposizione tardiva va dichiarata inammissibile ed è precluso al Giudice l'esame del merito della stessa. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che l'opposizione non è più ammessa una volta che siano decorsi dieci giorni dall'esecuzione.
Tale ultima disposizione va, dunque, coordinata con l'art. 608 c.p.c., che individua il momento iniziale dell'esecuzione con “la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare
l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà”. Non può, dunque, essere condivisa la tesi difensiva degli odierni opponenti, secondo cui il termine di 10 giorni decorre dalla data di primo accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, richiamando un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, Cass. S.U. 1619/1989
e Cass. 13310/2001), alla luce della modifica dell'art. 608 c.p.c., avvenuta con d.l.
35/2005, conv. in L. 80/2005.
Venendo al caso di specie, risulta provato documentalmente che il preavviso di rilascio sia stato notificato, dall'ufficiale giudiziario, a mani proprie di , in Parte_2
data 12.1.2024, sicché la presente opposizione va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 10 giorni, scaduto in data 24.1.2024.
In applicazione del principio della soccombenza, gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'opposto, che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00), diversamente dalla nota spese depositata, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente svolta dai difensori e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione così decide:
• Dichiara l'opposizione inammissibile;
• Condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese del presente procedimento, in favore dell'opposto, liquidate in € 2.127,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA, se dovuta, e C.P.A.
Così deciso in Gorizia, il 2.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Laura Di Lauro