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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 199 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 24/07/1984, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DE ROSSI
e
IN SI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina DE LUCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1
SI FI celebrato in data 05.09.2017 in GO (VI), iscritto nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di GO al n. 8, parte I,
dell'anno 2017 ordinando all'ufficiale di stato civile di compiere le annotazioni
di legge;
2) Nulla con riguardo all'assegnazione della ex casa coniugale sita in
GO (VI) Contrada Berti Bassi n.9 N di proprietà esclusiva del
signor , e gravata da mutuo ipotecario, che rimarrà in uso allo stesso;
Pt_1
3) Disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed Per_1
i quali manterranno la residenza meramente formale presso Persona_2
l'immobile di proprietà della signora FI sito in CO CE (VI)
Contrada Fermi n.20, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori
secondo il concordato calendario di cui al piano genitoriale allegato al ricorso
che prevede: il padre starà con i figli minori presso la propria abitazione sita in
Contrada Berti Bassi n.9/N di GO (VI) per un periodo di giorni 15
al mese, così distribuiti: due weekend's al mese (giorni complessivi 6) da
determinarsi tra le parti in base al calendario lavorativo della signora FI e, più
specificamente, quanto a dalle ore 13.00 di venerdì prelevandolo Per_1
all'esito delle attività didattiche presso l'Istituto Enrico Fermi di GO
(VI), e quanto ad alle ore 16.00 di venerdì prelevandolo presso la Scuola Per_2
dell'Infanzia e Asilo Nido Don Giovanni Busato di GO (VI)
2 (VI), e quanto ad alle ore 16.00 di venerdì prelevandolo presso la Scuola Per_2
dell'Infanzia e Asilo Nido Don Giovanni Busato di GO (VI).
Entrambi i minori resteranno presso il padre fino all'immediata giornata del
lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola;
nei rimanenti giorni, fino
alla concorrenza di 15 (giorni complessivi 9) da individuarsi in quelli in cui la
signora FI svolge attività lavorativa nei seguenti orari: dalle ore 07:00 alle ore
14:00; dalle ore 07:00 alle ore 11:00; dalle ore 22.00 alle ore 07:00.
La madre terrà con sé i figli presso l'abitazione del compagno signor
[...]
sita in Brogliano via Palladio n. 101 negli ulteriori 15 giorni del Parte_2
mese secondo i turni del proprio lavoro. Il prospetto di ripartizione delle
vacanze scolastiche dei figli minori con i genitori sarà il seguente: quanto alle
vacanze estive da intendersi dal termine della scuola fino alla ripresa della
scuola per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con ciascun
genitore da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 marzo di ogni anno.
In quel periodo le visite dei figli con l'altro genitore resteranno sospese e
riprenderanno al rientro dalle ferie in base al calendario di turnazione dei
genitori. Durante le vacanze invernali Natalizie, Pasquali, di Carnevale e dei
Ponti i figli minori staranno con i genitori in base alla turnazione del lavoro della
madre avendo cura entrambi i genitori di rispettare per quanto possibile
l'alternanza annuale tra i genitori dei momenti di festa più significativi da
trascorrere con i figli.
Il giorno del compleanno dei genitori gli stessi si accorderanno di volta in volta
su come gestire i figli;
mentre il giorno del compleanno di e gli Per_1 Per_2
3 stessi resteranno con il genitore che, secondo il calendario, sarà in turno di
responsabilità il quale consentirà all'altro genitore di recarsi in visita ai figli e di
stare con loro.
In caso di impegni lavorativi imprevisti di uno dei due genitori le parti si
accorderanno di volta in volta in deroga ai tempi di visita concordati.
4) Il signor verserà alla signora FI a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei due figli minori, entro il giorno 12 (dodici) di ogni
mese ed a decorrere dal mese di febbraio 2025, un assegno mensile
complessivo di € 300,00 (trecento/00), pari ad € 150 per ciascun figlio, da
rivalutarsi annualmente in base agli indici istat con decorrenza da febbraio
2026.
5) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al
pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, come disciplinate e
regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza o
sostenendo direttamente la spesa al 50% o pagandola interamente e
chiedendo all'altro genitore il rimborso del 50%.
6) L'assegno unico universale per i figli verrà richiesto e percepito interamente
dalla signora FI SI.
7) Entrambi i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
passaporti dei figli minori.
8) Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi essendo entrambi
economicamente autosufficienti.
9) Spese di causa compensate”.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in GO (VI) in data 5/09/2017.
All'esito dell'udienza del 3/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 1054/2023 del 7/06/2023, passata in giudicato il 9/01/2024, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
5 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e ed alla collocazione Per_1 Per_2
alternata e paritaria degli stessi;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato Per_1 Per_2
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non
6 essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
IN SI in GO (VI) il 5/09/2017 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GO (VI) al n. 8,
parte I, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 199 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
(VI) il 24/07/1984, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina DE ROSSI
e
IN SI, C.F. nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina DE LUCA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1
SI FI celebrato in data 05.09.2017 in GO (VI), iscritto nel
registro degli atti di matrimonio del Comune di GO al n. 8, parte I,
dell'anno 2017 ordinando all'ufficiale di stato civile di compiere le annotazioni
di legge;
2) Nulla con riguardo all'assegnazione della ex casa coniugale sita in
GO (VI) Contrada Berti Bassi n.9 N di proprietà esclusiva del
signor , e gravata da mutuo ipotecario, che rimarrà in uso allo stesso;
Pt_1
3) Disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori ed Per_1
i quali manterranno la residenza meramente formale presso Persona_2
l'immobile di proprietà della signora FI sito in CO CE (VI)
Contrada Fermi n.20, con collocamento paritetico presso entrambi i genitori
secondo il concordato calendario di cui al piano genitoriale allegato al ricorso
che prevede: il padre starà con i figli minori presso la propria abitazione sita in
Contrada Berti Bassi n.9/N di GO (VI) per un periodo di giorni 15
al mese, così distribuiti: due weekend's al mese (giorni complessivi 6) da
determinarsi tra le parti in base al calendario lavorativo della signora FI e, più
specificamente, quanto a dalle ore 13.00 di venerdì prelevandolo Per_1
all'esito delle attività didattiche presso l'Istituto Enrico Fermi di GO
(VI), e quanto ad alle ore 16.00 di venerdì prelevandolo presso la Scuola Per_2
dell'Infanzia e Asilo Nido Don Giovanni Busato di GO (VI)
2 (VI), e quanto ad alle ore 16.00 di venerdì prelevandolo presso la Scuola Per_2
dell'Infanzia e Asilo Nido Don Giovanni Busato di GO (VI).
Entrambi i minori resteranno presso il padre fino all'immediata giornata del
lunedì successivo quando li accompagnerà a scuola;
nei rimanenti giorni, fino
alla concorrenza di 15 (giorni complessivi 9) da individuarsi in quelli in cui la
signora FI svolge attività lavorativa nei seguenti orari: dalle ore 07:00 alle ore
14:00; dalle ore 07:00 alle ore 11:00; dalle ore 22.00 alle ore 07:00.
La madre terrà con sé i figli presso l'abitazione del compagno signor
[...]
sita in Brogliano via Palladio n. 101 negli ulteriori 15 giorni del Parte_2
mese secondo i turni del proprio lavoro. Il prospetto di ripartizione delle
vacanze scolastiche dei figli minori con i genitori sarà il seguente: quanto alle
vacanze estive da intendersi dal termine della scuola fino alla ripresa della
scuola per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con ciascun
genitore da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 marzo di ogni anno.
In quel periodo le visite dei figli con l'altro genitore resteranno sospese e
riprenderanno al rientro dalle ferie in base al calendario di turnazione dei
genitori. Durante le vacanze invernali Natalizie, Pasquali, di Carnevale e dei
Ponti i figli minori staranno con i genitori in base alla turnazione del lavoro della
madre avendo cura entrambi i genitori di rispettare per quanto possibile
l'alternanza annuale tra i genitori dei momenti di festa più significativi da
trascorrere con i figli.
Il giorno del compleanno dei genitori gli stessi si accorderanno di volta in volta
su come gestire i figli;
mentre il giorno del compleanno di e gli Per_1 Per_2
3 stessi resteranno con il genitore che, secondo il calendario, sarà in turno di
responsabilità il quale consentirà all'altro genitore di recarsi in visita ai figli e di
stare con loro.
In caso di impegni lavorativi imprevisti di uno dei due genitori le parti si
accorderanno di volta in volta in deroga ai tempi di visita concordati.
4) Il signor verserà alla signora FI a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei due figli minori, entro il giorno 12 (dodici) di ogni
mese ed a decorrere dal mese di febbraio 2025, un assegno mensile
complessivo di € 300,00 (trecento/00), pari ad € 150 per ciascun figlio, da
rivalutarsi annualmente in base agli indici istat con decorrenza da febbraio
2026.
5) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al
pagamento delle spese straordinarie sostenute per i figli, come disciplinate e
regolamentate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza o
sostenendo direttamente la spesa al 50% o pagandola interamente e
chiedendo all'altro genitore il rimborso del 50%.
6) L'assegno unico universale per i figli verrà richiesto e percepito interamente
dalla signora FI SI.
7) Entrambi i genitori si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei
passaporti dei figli minori.
8) Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi essendo entrambi
economicamente autosufficienti.
9) Spese di causa compensate”.
4 Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/01/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in GO (VI) in data 5/09/2017.
All'esito dell'udienza del 3/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 1054/2023 del 7/06/2023, passata in giudicato il 9/01/2024, e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
5 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e ed alla collocazione Per_1 Per_2
alternata e paritaria degli stessi;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato Per_1 Per_2
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e come Per_1 Per_2
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti dei figli minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non
6 essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
IN SI in GO (VI) il 5/09/2017 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di GO (VI) al n. 8,
parte I, anno 2017;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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