Articolo 20 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 19Articolo 21
Versione
30 ottobre 1968
Art. 20.
La radiazione, di cui all'articolo 18, lettera d), puo' essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria.
La radiazione e' obbligatoria nei seguenti casi:
1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo somma, del codice penale ;
3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968