Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 22 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N.2431/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 cod. fisc. , elettivamente domiciliata in Napoli al Centro C.F._1
Direzionale, isola G 7, presso lo studio dell'Avv. Nicola Cacciapuoti, cod. fisc.
[...]
, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al C.F._2 presente atto comunicazioni al numero di fax 0810323897 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
-Appellante
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, avente sede legale in Via Armando Diaz n° 11, 8014, Napoli (NA), fax 081/4979313, posta certificata: servizio Email_2 polisweb: ADS80030620639
= Appellato
1
Con ricorso depositato presso questa Corte il 9.9.2024 l'appellante in epigrafe ha proposto impugnazione parziale contro la sentenza n. 423/2024 pubbl. il 22/02/2024 del Tribunale di NOLA in funzione di Giudice del lavoro con la quale era stata accolta la sua domanda e per l'effetto accertato il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti prevista dall'art.7 del CCNL, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il CP_1 convenuto, negli anni 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, oltre accessori come in motivazione;
l'Amministrazione convenuta era stata condannata anche al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 358,00, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
L'appellante ha contestato la quantificazione delle spese legali, effettuata senza alcuna indicazione del criterio adottato per il calcolo eseguito;
ha precisato che l'attività era consistita nella fase di studio della controversia, nella redazione del ricorso introduttivo e nella trattazione della causa.
Ha eccepito la violazione delle tariffe del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal DM 147/2002, affermando l'illegittimità della liquidazione al di sotto dei minimi, da ritenersi inderogabili in conformità con la costante giurisprudenza di legittimità.
Ha concluso chiedendo, previo accertamento dell'attività professionale svolta nel giudizio di primo grado, accertare la violazione di legge e dichiarare illegittima la liquidazione dei compensi effettuata dal Giudice al di sotto dei minimi tariffari e comunque senza alcuna motivazione in ordine alla scelta operata di discostarsi dai valori medi;
per l'effetto liquidare le spese, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione, nel rispetto dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 2014, nella misura media da applicarsi alle cause di lavoro di complessità bassa di valore indeterminato e/o indeterminabile. Vinte le spese del grado.
L'Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha tenuto conto del fatto che si tratta di una domanda di mero accertamento, oltre che della bassa complessità della controversia. Dell'insufficienza di tale motivazione e della violazione dei minimi in sede di liquidazione si è lamentato l'appellante.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex
2 art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018.…non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri) l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024).
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m. 10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Quanto allo scaglione tariffario indicato dall'appellante - cause di lavoro di complessità bassa di valore indeterminato e/o indeterminabile – deve rilevarsi che l'indeterminabilità nella specie non si ravvisa, posto che la norma contrattuale, come affermato del resto nel ricorso di primo grado, “disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso”. In presenza di criteri di determinazione della retribuzione professionale docenti, il valore della causa non può ritenersi indeterminabile. Risultano, per esempio, da ultimo, pubblicate le tabelle per il calcolo in oggetto per i docenti (v. tabella E1.2 in G.U. 32/2024 per il CCNL 2022), secondo le fasce retributive corrispondenti all'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio.
Secondo quindi un calcolo ipotetico, avuto riguardo al numero di annualità oggetto del presente giudizio in relazione ai contratti a termine intercorsi tra le parti, alcuni di un solo giorno o comunque di pochi giorni, e considerato che i "per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" (v. Cass., Sez. Lav., n. 20015/2018 cit. nella sentenza appellata), si può ritenere che il valore di causa sia contenuto nei limiti di euro 5.200,00, restando riservata al successivo separato giudizio l'esatta quantificazione del credito.
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto, tenuto conto dell'attività svolta dal difensore in primo grado, con riguardo alle 3 sole fasi dallo stesso espressamente indicate nel gravame, cioè fasi di studio, introduttiva e di trattazione.
Avuto riguardo alla materia del contendere, priva di profili di complessità interpretativa, e della successiva necessità di un giudizio di quantificazione – avendo la parte in questa sede presentato domanda di mero accertamento - possono senz'altro applicarsi i parametri minimi.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 853,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro 213,00 per quella introduttiva, euro 426,00 per la trattazione); ne consegue la condanna del al pagamento della somma di euro 495,00 pari alla differenza CP_1 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza tra l'importo liquidato dal primo Giudice ed i
“minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità, tra loro conformi prodotte dallo stesso appellante. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM 147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell'appellato, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi € 853,00; condanna il appellato al pagamento della somma di euro 495,00 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Nicola Cacciapuoti;
condanna il al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in CP_1 complessivi euro 337,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione al suddetto procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli il 22 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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