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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 587/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1 acopo e SS Mazzanti) a mezzo ricorso depositato il 25/5/2023
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Siena (SI), Via SS Romana 44, (che sarà difesa dall'avv. Antonino Marra e dall'avv. Odilia Daniele)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 20-21, letterali)
“respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia;
c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, Con l'illegittima apposizione del Ricorrente in nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo di risarcimento del CP_2 danno;
1 d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del Con
nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché condannare la al pagamento degli ulteriori contributi dovuti CP_2 dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo;
f) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società di € 18.083,56, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato ed ancora non versato dalla data di assunzione del Sig. sino al marzo 2023 al fondo Pt_1
Polizza Genera Futuro n. 309697 ché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
g) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società di € 7.992,58, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il Ricorrente, nonché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
h) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 6 che precede, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non del Ricorrente nella misura di € 44.157,60. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 15, letterali):
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
1. rigettare il ricorso;
2. vinte le spese di lite”.
*
2 All'udienza 29/11/2023, nella causa n. 587/2023 sono comparsi:
, difeso dall'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1 da remoto, ex art. 127-bis cpc, l'avv. Antonino Marra, per la CP_1
[...]
Il giudice sente le parti, il solo ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
Il giudice ammette le prove testimoniali chieste dalle parti, fissandone l'assunzione per l'udienza del 25/11/2024 ore 11:00 (programmando la discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2).
A mezzo ordinanza del 21/10/2024; il giudice, in funzione di giudice del lavoro, riesaminati gli atti e documenti della causa n. 587/2023 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente: 1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA
“NC D'RO”, “SE” e “SS”; SI: 1 testimone per esercizio, se necessario, e 1 per esercizio e per segmento periodale, se necessario;
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
3 SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale, limitatamente all'ultima parte del capitolo, sottolineata;
5) L'eliminazione del superminimo non assorbibile pari a mensili € 2.056,41 lordi nonché́ l'applicazione della “riduzione volontaria” tra le trattenute venivano attuate a partire dalla busta paga di marzo 2016 in via autonoma ed unilaterale da ed in mancanza Parte_3 di alcun accordo specifico, anche ex 2113 c.c., intercorso o siglato con il Sig. ; Pt_1
NO: dato documentale e per il resto fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
6) Il riconoscimento di € 1.700 a titolo di indennità trasfertista a partire dalla busta paga di marzo 2016 (come da doc. 4 che rammostra) veniva applicato da in assenza di accordo o Parte_3 previa comunicazione con il Ricorrente;
NO: come sopra, dato documentale e per il resto fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per Pt_1
l'utilizzo – anche per m vati – dell'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
SI: 1 testimone, eventualmente 1 per diversa frazione peroìiodale;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
SI: 1 testimone;
9) A partire dalla busta paga di luglio 2017 Parte_4 riduceva unilateralmente ed autonomamente ad € 450 retributiva denominata “incentivo”, precedentemente riconosciuta al Ricorrente in mensili € 950 lordi ed in mancanza di alcun accordo specifico, anche ex 2113 c.c., intercorso o siglato con il Sig. ; Pt_1
NO: come sopra, dato documentale e per fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
10) Nel marzo 2021, i vertici del gruppo Sielna S.p.A. venivano coinvolti nella indagine “Hidden Partner” della Guardia di Finanza di Siena, incentrata su reati di natura fiscale e finanziaria;
NO: generico, in ogni caso documentale;
4 11) A seguito di tali vicende, parte del precedente management del gruppo Sielna S.p.A. e della società nelle persone del Controparte_1
Sig. e del Sig. veniva allontanato;
Parte_5 Parte_6 aso irrilev
12) In data 29 giugno 2021 il Sig. si rivolgeva alla Sig.ra Pt_1 Pt_7 facendogli notare che lo smalto applicato sulle sue unghie nonché la
[...] zza delle stesse non erano in linea con i protocolli HACCP applicati dalla Società; SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
13) Nel rivolgersi in tale modo alla Sig.ra il Ricorrente Parte_7 utilizzava toni urbani e distesi;
SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
14) Nel corso della loro collaborazione quali colleghi e dipendenti della Società i rapporti tra la ed il Ricorrente sono sempre stati improntati CP_5 Pt_7 al reciproco rispetto;
SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
15) La Sig.ra in data 30 giugno 2021 era impiegata a tutti Persona_1 gli effetti da in forza di un regolare contratto di lavoro;
Controparte_1
NO: versaria della prova di eventuale dato assuntivo difforme);
16) Nei periodi dal 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 il Sig. era l'unico dipendente, Pt_1 con l'eccezione del Sig. dal 12/8/2021 sino al Parte_5 settembre 2021 (mese d ssere posto in FIS tra i dipendenti di Controparte_1
NO:
17) Nei periodi dal 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 i dipendenti di pari o simile livello del Ricorrente tra cui i Sig.ri , , e Controparte_6 Parte_8 Controparte_7
erano o he Parte_9 venisse operata nei loro confronti alcuna sospensione per fruizione del trattamento integrativo salariale FIS;
NO: come sopra, dato documentale e fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
18) A conclusione di ciascuno dei periodi di FIS 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 il Ricorrente comunicava alla Società la propria disponibilità al rientro in servizio offrendo la propria prestazione lavorativa;
5 NO: dato documentale (altrimenti generico);
19) A conclusione di ciascuno dei periodi di ferie forzate imposti dalla Società il Ricorrente comunicava alla Società la propria disponibilità al rientro in servizio offrendo la propria prestazione lavorativa;
NO: dato documentale (altrimenti generico);
20) Nel periodo dal 1/12/2021 sino al 30/4/2022 (doc. 26 che si rammostra) la Società assumeva 43 dipendenti;
NO: documentale, e onerata in ogni caso l'avversaria della prova del dato eventualmente difforme su base dcumentale e in forza del criterio di prossimità della prova;
21) Il Sig. riprendeva l'attività lavorativa in data 6/6/2022, Pt_1 ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali Parte_10
e ;
[...] Persona_2
I aso 1 per esercizio cit.;
22) Il bar diveniva operativo solamente dal 7/11/2022; Per_2
NO: docu e onerata in ogni caso l'avversaria della prova del dato eventualmente difforme su base dcumentale e in forza del criterio di prossimità della prova;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
SI: 1 testimone per esercizio.
AA) Sui capitoli sub A), nei limiti di cui sopra ammessi, si ammette la controprova chiesta dalla Società convenuta, con la medesima limitazione numerica delle persone da ascoltare.
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta:
1. vero è che il ricorrente ebbe attribuita l'autovettura per uso aziendale: NO: assorbito dalla controprova;
2. vero è che l'uso promiscuo non era previsto: NO: assorbito dalla controprova;
3. vero è che non venne mai comunicato l'uso personale NO: fatto negativo, onerante il ricorrente dell'opposto fato positivo;
6 4. vero è che il ricorrente ha fruito di voci extra, trasferte senza collegamento con la misura della prestazione resa e senza correlazione alle mansioni eseguite;
NO: generico;
5. vero è che il ricorrente venne collocato in ferie dopo il periodo della pandemia in quanto molti locali erano chiusi. NO: generico.
BB) la controprova chiesta dal lavoratore ricorrente conseguentemente non viene ammessa.
Si conferma la calendarizzazione istruttoria e, allo stato, decisoria in atto: assunzione per l'udienza del 25/11/2024 ore 11:00 (programmando la discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2).
All'udienza 25/11/2024, nella causa n. 587/2023 sono comparsi: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Alessandro Belli in sostituzione dell'avv. Antonino Marra, per la
Controparte_1
Introdotta la prima testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicata dal ricorrente: Parte_7
“sono st denze della fino a licenziamento, ho CP_1 promosso davanti a questo ufficio causa”.
Il giudice dà atto della pendenza della causa n. 621/2023 promossa dalla testimone contro la resistente. CP_8
L'avv. Belli formula al riguardo ogni riserva in ordine alla attendibilità della testimone.
12) In data 29 giugno 2021 il Sig. si rivolgeva alla Sig.ra Pt_1 Pt_7 facendogli notare che lo smalto applicato sulle sue unghie nonché la
[...] zza delle stesse non erano in linea con i protocolli HACCP applicati dalla Società; ricordo l'episodio, si rivolse a me in malo modo, malissimo, le Pt_1 parole precise non ricordo, urlando, urlando, era solito urlare, un poco nei confronti di tutti. Sempre stata una persona arrogante. Di seguito inviai una email all'azienda a , il direttore, uno dei responsabili. Parte_11
AD mi contestava lo smalto sulle unghie, non ricordo se anche la loro lunghezza, può darsi, secondo lui non era igienico per l'HACCP. AD era presente all'episodio responsabile HACCP;
Testimone_1
13) Nel rivolgersi in tale modo alla Sig.ra il Ricorrente Parte_7 utilizzava toni urbani e distesi;
7 14) Nel corso della loro collaborazione quali colleghi e dipendenti della Società i rapporti tra la Sig.ra ed il Ricorrente sono sempre Pt_7 stati improntati al reciproco rispetto;
ma chi l'ha detto questo? Assolutamente, assolutamente no. Ripeto, sempre stato persona arrogante, che si rivolgeva in malo modo, avevo terrore a incontrarlo quando veniva nei locali dove lavoravo, mai avuto un buon rapporto con lui. lo sa bene. Pt_1
AD era il mio responsabile, non svolgeva un ruolo operativo Tes_2 al forno;
adr quando parlo dei locali, mi riferisco al forno, al FI Montanini;
adr dopo l'episodio, noto all'azienda, mi volevano spostare in viale SE dove lavorava , ed io mi sono rifiutata dopo quell'episodio Pt_1
e poi sono stata licenziata;
adr è vero che non aveva buoni rapporti con me, ma Pt_1 nemmeno l'azienda con i dipendenti, e se non ricordo male mise per lungo tempo, mi pare un anno, in Cassa Integrazione”. Pt_1
L'avv. Mazzanti per il ricorrente chiede darsi lettura del doc. 14, dichiarazione proveniente dalla testimone, prodotta dal lavoratore in fase di difesa dalla contestazione aziendale.
Dichiara la testimone: “io non ho mai letto questa dichiarazione e non l'ho firmata. Non ricordo di aver firmato una dichiarazione del genere, sarebbe stata una cavolata e lo sa bene. Quando ha Pt_1 Pt_1 cessato è venuto al Bar Posta a la sua roba, nei vari s nti effettuati dall'azienda in quel momento mi trovavo lì, ed erano presenti anche altre colleghe, ed e ci chiese di firmare Controparte_9 Persona_3 dei fogli dove lui disse che c'era scritto che prelevava solo la sua roba, dei libri. Prendo visione della copia del documento prodotta e posso dire che la firma è la mia 'a voglia”.
Il giudice rappresenta alla testimone il contrasto dichiarativo in atti.
Prosegue la testimone: “mi assumo ogni responsabilità di quanto oggi dichiarato”. lcs
Introdotto il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dal ricorrente: Parte_6
“sono stato amministratore delle mi sembra fino al CP_1
19/3/2021 dalla costituzione. Ho promosso davanti a questo ufficio causa nei confronti della ex Sielna, oggi , impugnando il licenziamento. Parte_12
Il giudice dà atto della pendenza della causa n. 388/2022 promossa dal testimone contro la capogruppo Sielna.
8 L'avv. Belli formula al riguardo ogni riserva in ordine alla attendibilità del testimone.
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA “NC D'RO”, “SE” e “SS”; sì, posso confermare per tutto il periodo e per i tre esercizi, ero amministratore delle e ho seguito anche i vari passaggi del personale CP_1 dalle società dove lavorava;
Pt_1
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
sì, lo posso confermare, ricordo i tre passaggi, autorizzavo io l'utilizzo della macchina;
adr per iscritto, per forza;
adr la che era aziendale non era assegnata solo a lui come le altre CP_10 due vetture a noleggio, ma anche la era adoperata al 99 % da lui, che era CP_10 in pratica il solo ad averne n tà, per spostamenti nell'interesse dell'azienda;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, facevamo così con quanti avessero diritto all'uso della macchina;
adr nella assegnazione era specificato l'uso promiscuo, per la Mini non c'era bisogno perché era in nostra proprietà, tra altro una machina al tempo di valore di circa 1,000 € per intenderci, se non sbaglio, vi erano dei limiti di carburante, che non controllavo io, quello sì, secondo una stima dell'utilizzo aziendale, una stima sempre approssimativa;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società̀ datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
già risposto sopra in senso affermativo (sub 3);
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per l'utilizzo – Pt_1 anche per motivi priv l'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
come detto vi erano dei limiti di carburante, che non controllavo io, secondo una stima dell'utilizzo aziendale, una stima sempre approssimativa;
9 ad un certo punto per monitorare utilizzavamo anche per semplicità nella modalità di pagamento una carta carburante, anche per evitare possibili indicazioni improprie, fu una indicazione di gruppo;
adr quando ho parlato di limiti intendo dire che davamo un limite in base alla previsione della necessità lavorativa, poi all'interno del limite non controllavamo, e se non ricordo male talora potevamo detrarre dalla busta paga, che io ricordi, quanto superiore al limite, questo anche per le utenze telefoniche;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
questo non posso saperlo, ero già fuori dall'azienda;
21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ lavorativa in data 6/6/2022, Pt_1 Parte ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali Pt_10
e ;
[...] Persona_2
h iacchericcio, non ho indagato, mi sembrava inverosimile, perché secondo il mio parere aveva potenzialità da sfruttare in altro modo;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
all'inizio seguiva il NC, SS e SE;
adr man mano che aprivamo nuovi locali, Cuoricino Gourmet, Caffè Alfieri cioè NA in Pantaneto, fuori porta , il forno Persona_2 Per_2
San MA, e il FI NA i ini gli affid pertura;
adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo;
fino a quando sono stato amministratore gestiva essenzialmente tre esercizi storici NC d'RO, SS, e SE in particolar modo, e per dargli più tempo su NC d'RO gli fu tolto infine SS;
adr probabilmente ne gestiva anche di più, i nomi sono quelli, ma ricordo che cercammo di concentrarlo sul NC d'RO;
adr Cuoricino Gourmet l'ha aperto e sviluppato lui e vi è rimasto per la gestione;
adr quando c'era da aprire un locale nuovo, come detto, mi affidavo a lui”. lcs
Introdotto il terzo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dal ricorrente: Testimone_3
“direttore esecutivo del gruppo (ex Sielna) mi occupo della Pt_12 gestione operativa delle diverse soci esse la Controparte_1
dal 6/2022.
[...]
10 AD in precedenza ho lavorato soltanto per dal Parte_13
26/10/2018, senza occuparmi delle altre società del g
21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ lavorativa in data 6/6/2022, ed in Pt_1 Parte data 20/06/202 iva affidata la gestione dei locali e Parte_10
; Persona_2 il ricorrente, anche in precedenza mi era capitato di incontrarlo in alcune circostanze in quanto responsabile di più locali che faceva gli ordini a fornitore;
Parte_13 sì, quando iniziai ad occuparmi della gestione operativa del gruppo, ebbi con lui un incontro chiedendogli la disponibilità ad occuparsi delle strutture che sapevo gestiva precedentemente, cioè NC d'RO, Bar Posta, Cuoricino Gourmet, Pantaneto, il FI di via Montanini, mi pare fossero questi;
adr gli feci la richiesta in presenza degli advisor e Persona_4 [...]
Per_5 adr lui si rifiutò, adducendo recriminazioni sul periodo precedente, fatti a me ignoti;
quindi, a quel punto gli ho chiesto di andare a gestire Parte_10
e ”.
[...] Persona_2 lcs
Per l'audizione dei testimoni intimati e non comparsi e Testimone_4
) il giudice aggiorna la causa al 18/12/2024 Testimone_5
All'udienza 18/12/2024, nella causa n. 587/2023 sono comparsi: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'av , per la Controparte_1
Si procede all'audizione dei due testimoni residui, introducendosi il quarto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi: Controparte_7
(...) indicato dal ricorrente.
“dipendente per la Caffetterie dal 2015 al 2018. Gestivo dei locali, come , per un periodo insieme a me su alcuni Pt_1 locali. AD da sono stato liquidato, abbiamo raggiunto un accordo CP_1 economico.
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA “NC D'RO”, “SE” e “SS”; sì, ci fu un cambio societario e ripartimmo tutti insieme, son questi gli esercizi per i quali lavorava, non insieme a me;
Pt_1
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
e, successivamente, una Jeep Compass;
sì;
11 c'erano molte differenziazioni in quel periodo in azienda, io usavo la mia macchina per andare a Firenze, mentre lui usava un'auto aziendale, e ricordo con certezza questi tre modelli;
adr queste auto erano usate da lui soltanto, ognuno aveva le sua;
adr non era solo lui a disporre di auto aziendale;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, la poteva usare indistintamente, non solo per lavoro;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle Controparte_1 precedenti società̀ datrici di lavoro era Parte_2 noto ed accettato ed applicato a tu tutti coloro che avevano un'auto aziendale la potevano usare anche per proprie necessità;
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per Pt_1
l'utilizzo – anche per motivi privati – dell'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
di questo non sono a conoscenza
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, li seguiva lui insieme a;
Parte_9 adr svolgevano la gestione insieme, per ordini, orari, incassi, etc… adr anche come inquadramento era sopra a , era Pt_1 Pt_9 sopra a tutti, quello che percepiva il miglior stipendio: adr l'azienda, non ricordo quando, fece una suddivisione di locali ed ognuno ebbe i propri, e rimase su Posta, FI Montanini, Pt_1
NC d'RO, Cuoricino Go anche Pantaneto;
adr solo il FI San MA, che poi venne smantellato, non era più seguito da;
Pt_1
adr a furono assegnati altri locali;
Parte_9
adr orante', grezzo, una discussione continua Pt_1 con lui, non avevamo un buon rapporto, voleva sempre primeggiare, non a caso io fui spostato a Firenze;
adr questi locali furono affidati a lui sin dalla loro acquisizione, quando veniva acquisito un locale nuovo gli veniva affidato, poi magari
12 rilevato, i locali sono girati molto tra tutti, rilevavano, rimettevano, non saprei dirle per ciascuno di questi locali per quanto tempo ne abbia avuto la gestione esclusiva”. lcs
Introdotta la quinta testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi:
(...) indicata dal ricorrente. Testimone_4 ipendente di la Capogruppo. Pt_12
Mai stata dipendente di ma del Gruppo La Cascina, Controparte_1 dal 12/2018 presso Sielna, att Pt_12
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar
“NC D'RO”, “SE” e “SS”; CP_1 sì, era il responsabile dei bar già quando lavoravamo per il CP_1
Gruppo La Cascina era responsabile p locali.
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
sì, lo ricordo;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, ne disponeva sempre, non solo ad uso aziendale;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società̀ datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
sì, generalmente le auto aziendali erano attribuite in uso promiscuo;
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per l'utilizzo – Pt_1 anche per motivi priv l'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
questo non ricordo esattamente, comunque in generale ricordo che chi aveva l'auto aveva anche la carta carburante;
21) Il Sig. riprendeva l'attività lavorativa in data 6/6/2022, ed in Pt_1 data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali e Parte_10
; Persona_2
13 sì, lo ricordo, lo stesso periodo del mio rientro dopo un periodo di aspettativa, lo ricordo;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, lo ricordo;
adr lui era una sorta di capoarea e nei singoli locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore;
adr non saprei darle per ciascuno di questi locali, tempi di attribuzione e periodo di gestione precisi, tra altro essendo stata io in aspettativa per almeno un anno”. Lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2, autorizzando come da separato decreto aula virtuale.
All'udienza 28/2/2025, nella causa n. 587/2023 sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Antonino Marra, per la Controparte_1
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Mazzanti, per il ricorrente, sottolinea l'aggiornamento della determinazione contabile proposta alla sopravvenuta data del licenziamento. In particolare, sul tema del superminimo l'avv. Mazzanti contesta la fondatezza anche delle argomentazioni avversarie contenute sul punto nelle note difensive finali, deducendo inoltre l'estraneità al caso del precedente di legittimità indicato. L'avv. Marra contesta la fondatezza anche dell'odierno rilievo avversario.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di individuare, analizzare e determinare quantitativamente i momenti di eventuale riduzione retributiva denunciata dal lavoratore ricorrente, individuandone le causali, oltre alla loro
14 incidenza sugli accessori, il trattamento di fine rapporto e sul piano contributivo e pensionistico. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro,
[...]
fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incarico per l'udienza Per_6
2025 ore 10:15.
All'udienza 28/3/2025, nella causa n. 587/2023 sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Antonino Marra, per la Controparte_1
Presente la ctu, consulente del lavoro, che rinnova Persona_7
l'accettazione l'incaric razione di impegno, qualificandosi come in atti, che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: individui, analizzi e determini quantitativamente i momenti di eventuale riduzione retributiva denunciata dal lavoratore ricorrente, dal 3/2016 fino all'8/1/2024, individuandone le causali, oltre alla loro incidenza sugli accessori, il trattamento di fine rapporto e sul piano contributivo, in ogni caso verificando la correttezza del pagamento del TFR e/o del suo versamento al Fondo di Previdenza Complementare.
L'avv. Marra per la chiede di produrre, in materia di TFR, la CP_1 documentazione sopravvenuta in corso di causa attestante i relativi pagamenti. Il giudice autorizza la produzione in questione.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 17/4/2025, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà di indagine da remoto da concordare con i consulenti di parte, se nominati, in difetto con i procuratori.
Il lavoratore ricorrente nomina ctp la dott.ssa ; Persona_8 riserva di nomina fino ad inizio operazioni per tente.
La consulente, nel termine del 30/6 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 31/7 i consulenti di parte o il procuratore hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti.
15 Nel termine del 15/9 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il/la consulente tecnico/a d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 600,00.
Il giudice fissa udienza per la successiva programmazione istruttoria e decisoria al 6/10/2025 ore 10:15 sin d'ora riprogrammando la discussione al 5/12/2025, ore 10:30 con note limitate alla sopravvenienza al 25/11.
A mezzo ordinanza del 14/7/2025 venivano rimodellati i termini processuali, su motivata istanza di proroga della consulente tecnica d'ufficio.
All'udienza 5/12/2025, nella causa n. 587/2023, con la partecipazione della funzionaria , sono comparsi: Controparte_11 per , l'av Parte_1 da remoto ex art. 127 bis cpc, l'avv. Antonino Marra, per la
Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Mazzanti per il ricorrente, sul tema della eliminazione del superminimo, ritiene necessario integrare la consulenza in ipotesi di accoglimento della domanda, come del resto accennato dalla stessa consulente tecnica d'ufficio. L'avv. Marra si oppone, stante in via di premessa logica l'insussistenza di differenze retributive, quali oggetto della domanda.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
16 Motivi della decisione.
§ 1. La vicenda lavorativa.
, ricorrente, veniva assunto da Parte_1 Parte_3
(doc. torica) dal 22/12/2015 (doc. Responsabile Bar, II° Livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi (doc. 34), con sede lavorativa presso “ ”. Parte_14
Le prestazioni lavorative ai sensi del contratto con Parte_2 erano svolte tutte nel comune di Siena, presso i Persona_2
Dal 19 giugno 2017, il rapporto di lavoro veniva trasferito alla società̀
[...]
(doc. 7 ric.) per effetto di cessione di ramo d'azienda (atto del Parte_4
14/06/2017, doc. 32 ric.).
La società̀ era di proprietà̀ al 100% di Sielna S.p.A., Parte_4 società holding a cui fanno capo svariate società̀ operanti in Toscana nel settore turistico e dei pubblici esercizi (doc. 11 ric.).
Nel gennaio 2019, la (doc. 7 ric.) cambiava Controparte_12 denominazione in ric.). Controparte_1
Dal 1/2/2019, al lavoratore veniva riconosciuto il I° Livello di inquadramento ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
*
§ 2. Le pretese patrimoniali, retributive, contributive e risarcitorie del lavoratore ricorrente.
a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società̀ (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia;
17 c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, l'illegittima apposizione del Ricorrente in FIS nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo CP_2 di risarcimento del danno;
d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del FIS nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché́ condannare la l pagamento degli ulteriori contributi dovuti CP_2 dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società̀ al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo;
f) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ di € 18.083,56, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato ed ancora non versato dalla data di assunzione del Sig. sino al marzo 2023 al fondo Pt_1
Polizza Genera Futuro n. 30969769, nonché́ condannare la Società̀ al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
g) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ di € 7.992,58, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il Ricorrente, nonché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
18 h) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 6 che precede, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non del Ricorrente nella misura di € 44.157,60.
*
§ 3. Questione della eliminazione del superminimo e altri aspetti retributivi e contributivi.
a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia.
Afferma il lavoratore che il contratto prevedeva una retribuzione di € 51.800,00 annui lordi, di cui € 28.789,71 a titolo di “superminimo non assorbibile”. La previsione del superminimo non assorbibile di complessivi € 28.789,71 (pari ad € 2.056,41 mensili) era indicata esplicitamente sia nel contratto di lavoro (doc. 2 ric. cit.), che nelle buste paga consegnate a far data dalla sua assunzione (doc. 3 ric.).
Dal marzo 2016, il superminimo non assorbibile precedentemente pattuito e corrisposto veniva eliminato dalle voci retributive (doc. 4 ric.). Inoltre, nelle trattenute, compariva la voce, codice AA301, “riduzione volontaria”, pari ad € 370. Nella sostanza, si passava da lordi € 4.650 di febbraio 2016 (doc. 3 ric.) ad € 2.593 del dicembre 2016 (doc. 4 ric.). A fronte della scomparsa del superminimo non assorbibile, nelle buste paga (doc. 4 ric.) comparivano invece circa € 1.700 a titolo di indennità̀ trasfertista.
Per il lavoratore, l'eliminazione del superminimo non assorbibile nonché́ la voce “riduzione volontaria”, oltre a rappresentare una illegittima diminuzione retributiva, mai pattuita, determinavano altresì̀ un evidente danno di natura previdenziale.
Nella busta paga del febbraio 2016 (doc. 3 ric.), l'imponibile contributivo indicato era pari ad € 4.650,00, mentre nelle successive buste paga (doc. 4 ric.) diminuiva ad € 3.074,00.
Dal 1/2017, la cd. “riduzione volontaria” scompariva dalla busta paga e l'imponibile contributivo era di € 3.444,00 (doc. 5 ric.), comunque inferiore all'originale di € 4.650,00 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.).
19 Al momento della cessione di ramo di azienda del 2017, il lavoratore non avrebbe siglato alcun accordo ex art. 2113 c.c. tale da giustificare un mutamento del proprio trattamento retributivo.
Invece, nelle buste paga successive alla cessione del ramo, la retribuzione mutava (doc. 5 ric., busta paga luglio 2017). Si passava dai già decurtati (del superminimo non assorbibile) lordi € 2.593,59 a lordi € 2.096,95 (€ 1.112 di paga base + 531,59 di contingenza + 3.36 di terzo elemento + € 450 di incentivo, precedentemente riconosciuto nella misura di € 950).
Anche l'imponibile contributivo subiva un ulteriore decremento, passando da € 3.444,00 (doc. 5 ric.) a € 2.947 nel luglio 2017 (doc. 5 ric.), di gran lunga inferiore all'originale di € 4.650,00 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.).
Dal settembre 2017 (doc. 5 ric.), veniva riconosciuto un nuovo superminimo, pari a € 303,05. Non essendo specificato, per il lavoratore dovrebbe ritenersi che il superminimo fosse ad personam, quindi non assorbibile. Il lordo riconosciuto passava quindi da € 2.096,95 a € 2.400, mentre l'imponibile saliva ad € 3.250.
Dal dicembre 2017 sino all'aprile 2018, veniva riconosciuta su base mensile una ulteriore voce retributiva – denominata “extra” – di importo variabile di mese in mese (dagli € 600 circa a € 900). Dal maggio 2018 (doc. 8 ric.), la voce “extra” scompariva, mentre il superminimo veniva alzato a complessivi € 400,00.
La mensilità̀ lorda a maggio 2018 era pari a € 2.525,95 (a fronte di una mensilità̀ di € 4.650 nel febbraio 2016, doc. 3 ric.).
Nel dicembre 2018, il superminimo non assorbibile veniva ulteriormente aumentato sino a complessivi € 850 lordi (doc. 8 ric.), per un totale di mensilità̀ lorda pari a € 2.976,60.
Nel gennaio 2019, la doc. 7 ric.) cambiava Controparte_12 denominazione in (docc. 1 e 31 ric). Controparte_1
Dal 1/2/20 riconosciuto il I° Livello di inquadramento ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Nella busta paga di gennaio 2019, scompariva dalle competenze la voce “incentivo”, pari ad € 450, e precedentemente riconosciuta nel 2016 nella misura di € 950 (doc. 3 ric.) per poi essere ridotta a € 450 nel luglio 2017 (doc. 5 ric.).
20 Dal febbraio 2019 (doc. 9 ric.), il superminimo non assorbibile pari ad € 850 veniva ridotto ad € 688,17, mentre compariva una indennità̀ di funzione variabile di mese in mese, da un massimo di € 600 (luglio 2019) ad un minimo di 55 € (agosto 2019).
Da febbraio 2019, la mensilità̀ lorda si attestava, a seguito delle varie modifiche, ad € 2.586,47 (doc. 9 ric.), contro gli € 4.650 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.), mentre a partire dal febbraio 2020 (doc. 10 ric.) sino al marzo 2021 (doc. 12 ric.) veniva incrementata per via degli aumenti della paga base ad € 2.613,38 lordi. Dal marzo 2021 sino al novembre 2021 la mensilità̀ passava a € 2.633,56 (doc. 12 ric), mentre dal dicembre 2021 al dicembre 2022 la mensilità̀ passava a € 2.660,47 (doc. 13). A partire dal gennaio 2023, la mensilità̀ passava ad € 2.699,72 per via degli scatti di anzianità̀ (doc. 27).
Al marzo 2023, le differenze retributive maturate dal lavoratore sarebbero pari ad € 104.203,57 per l'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016.
*
Argomenta la nelle note difensive finali, che l'istruttoria Controparte_1 avrebbe confermato come il superminimo originariamente pattuito con
[...] sia stato legittimamente eliminato a seguito della cess Parte_3 di ramo d'azienda del 2017. Il teste ha infatti confermato che "ci fu un cambio societario e CP_7 ripartimmo tutti insieme", evidenziando come con il passaggio ad Parte_2
(poi vi sia stata una complessiva riorganizzaz Controparte_1 coinvolto tutti i dipendenti.
La giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che in caso di trasferimento d'azienda il contratto del cessionario sostituisce immediatamente quello del cedente anche se più̀ sfavorevole (Cass. 5882/2010). Nel caso di specie, il superminimo era stato concesso intuitu personae dalla cedente e non è stato confermato dalla cessionaria nell'ambito della riorganizzazione. Peraltro, già̀ dal marzo 2016 - quindi prima della cessione - tale voce non veniva più̀ corrisposta, come ammesso dallo stesso ricorrente, che avrebbe quindi prestato acquiescenza alla modifica.
*
Secondo Cass. SL 2024/n. 10120 “Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria
21 i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, a proposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass. n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiego contrattualizzato).
La Cassazione interviene su fattispecie diversa: “Con specifico riferimento all'uso aziendale, “fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa. (Cass. n. 5882 del 2010). Da tale principio si ricava che l'uso aziendale, invece, sopravvive, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale. A tali principi si è uniformata la sentenza d'appello, che ha riconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dal contratto aziendale, o meglio dall'uso aziendale in vigore presso la cedente ed avente la stessa efficacia di un contratto integrativo aziendale, avendo accertato che presso le cessionarie non era applicata alcuna contrattazione di pari livello, cioè aziendale. La Corte d'appello ha escluso che le società avessero dimostrato l'applicazione presso le cessionarie (prima e CP_13 CP_14 poi di contrattazione collettiva aziendale, quale Controparte_15 pre impedire (in ragione del “pari livello”) l'ultrattività dell'uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile ad un contratto aziendale).
I principi posti dal giudice di legittimità non si attagliano alla fattispecie qui esaminata, che oppone alla Parte_1 [...]
Controparte_1
Nel contratto di cessione di ramo di azienda (doc. 32 ric.) possiamo leggere, a p. 10, che l'acquirente “subentrerà nei contratti di lavoro in essere e si farà carico di quanto maturato e non ancora liquidato a titolo di trattamento di fine rapporto, ratei residui relativi a 13ª, 14ª, ferie e rol maturati e non ancora liquidati o goduti dai lavoratori interessati al 18 giugno 2017”.
Non si ha notizia di una diversa disciplina collettiva applicabile.
22 Siamo in presenza di una pattuizione individuale di maggior favore che si trascina a carico della cessionaria, in assenza di qualsiasi documentata pattuizione modificativa. Con le parole del ricorrente, “uno specifico accordo negoziale tra le parti e conseguentemente può̀ essere ridotto o eliminato solo con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore. Nessuna pattuizione intercorreva tra il Ricorrente e l'allora datore di lavoro a riguardo, né tanto meno veniva siglato un atto di rinuncia ex 2113 c.c., a giustificazione dell'eliminazione del superminimo non assorbibile. Lo stesso dicasi per la cd. “riduzione volontaria”, comparsa nelle buste paga di marzo 2016 (doc. 4) ed eliminata a far data dal gennaio 2017”.
*
Detto questo, e condivisa sul punto l'impostazione giuridica del lavoratore ricorrente, volgiamo più attentamente lo sguardo alla concreta dinamica retributiva, avvalendoci dell'apporto dell'ausiliaria tecnica nominata d'ufficio, consulente del lavoro (relazione depositata il 14/10/2025). Parte_15
La storia retributiva del lavoratore, di cui il giudice nel quesito ha chiesto la ricostruzione, prende le mosse, ricapitoliamo, dall'assunzione a tempo indeterminato dal 22.12.2015, alle dipendenze della alle Parte_3 seguenti condizioni contrattuali (v. doc. 2 allegato al ricorso):
a) qualifica: Responsabile Bar 2° livello - CCNL Turismo Pubblici Esercizi del 20.2.2010 b) orario di lavoro: 40 ore settimanali (tempo pieno) c) sede di lavoro: i Parte_14
d) trattamento retributivo: € 51.800,00 lordi su base annua, riproporzionati al suo effettivo orario di lavoro, comprensivo di € 28.789,71 lordi annui a titolo di superminimo non riassorbibile e) nessun periodo di prova.
La retribuzione lorda da CCNL al momento dell'assunzione, per il 2° livello, era di € 1.643,59 per 14 mensilità, ovvero € 23.010,26 annui;
quindi, per differenza, era stato individuato un superminimo non riassorbibile (€ 2.056,41 mensili) per arrivare a € 51.800,00 lordi annui. Pertanto, la retribuzione lorda mensile, da corrispondersi per 14 mensilità sarebbe, stata di € 3.700,00. Nessuna indicazione in merito a ciò che tale retribuzione annua lorda avrebbe incluso. Se questo trattamento economico - presumibilmente omnicomprensivo - fosse stato sviluppato in modo 'lineare' nel corso del rapporto di lavoro, € 51.800,00 annui avrebbero rappresentato una base di partenza alla quale si sarebbero aggiunti, quanto meno, gli aumenti derivanti da contrattazione collettiva e gli scatti di anzianità via via maturati, nonché gli aumenti retributivi
23 legati alla promozione al 1° livello, avvenuta successivamente, dal 1° febbraio 2019. Pertanto, stante l'importo non riassorbibile del superminimo, per come indicato inizialmente, a seguito degli aumenti e delle variazioni di trattamento economico sopra indicati, legati principalmente alla contrattazione collettiva e all'anzianità lavorativa, la retribuzione lorda annua al termine del rapporto di lavoro sarebbe stata non meno di € 56.951,00 (4.067,96 mensili), imponibile ai fini contributivi e utile al trattamento di fine rapporto, composta come da tabella elaborata dalla consulente:
L'attenta analisi delle buste paga del lavoratore condotta dalla consulente nominata d'ufficio, restituisce una diversa immagine evolutiva del trattamento economico, nonostante il costante riconoscimento dell'anzianità lavorativa dal 22/12/2015 da tutti i datori di lavoro succedutisi nel tempo. Infatti, salvo i primi due mesi del 2016 in cui, oltre ai € 3.700,00 pattuiti si aggiunge un'«indennità incarichi» di € 950,00, a partire dal mese di marzo 2016 il superminimo non riassorbibile, così come quantificato nell'iniziale lettera di assunzione, lascia il posto a una serie di voci alternative che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, varieranno senza un'apparente motivazione, se non quella del tutto plausibile di un risparmio contributivo e di una minore imponibilità della retribuzione ai fini del TFR, garantendo tuttavia un netto costante e anche un trattamento economico crescente, senza una riduzione retributiva in senso stretto.
Questa ragionata e documentata constatazione della consulente, muove anzitutto dall'esame della voce «superminimo non riassorbibile», che avrà nella vicenda lavorativa “vita breve”, dal momento che cessa di essere indicata come tale già dal 3/2016, ma sostituita da una più generica voce di «superminimo», e affiancata negli ultimi due anni del rapporto di lavoro (2022 e 2023) da una voce «superminimo variabile». La voce «superminimo» non è stata erogata, dunque, solo per un breve periodo, come si evince dalla tabella riepilogativa contenuta a p. 3 della relazione di consulenza. Fino al mese di 1/2022 compreso, solo sporadicamente viene erogato un ulteriore importo lordo a titolo di «superminimo variabile» (a dicembre 2019, € 1315,00 – a gennaio 2020, € 755,00 – a giugno 2021,
24 € 50,00 – a luglio 2021, € 2.500,00 – a agosto 2021, € 417,00 – a ottobre 2021
€ 2.500,00), diventato poi un elemento retributivo aggiuntivo e costante, a partire dal mese di febbraio 2022 e fino al termine del rapporto di lavoro (cfr. tabella, p. 4, loc. ult. cit.) La consulente ha quindi posto l'attenzione su altra voce che fa la sua comparsa in busta paga dal mese di 3/2016 fino a 2/2020, in via continuativa;
non è stata erogata da 3/2020 a 2/2021, in concomitanza dell'emergenza sanitaria pandemica, per poi ricomparire da 3 a 6/2021 e scomparire del tutto, dalle buste paga da 7/2021 in poi. Premesso - rammenta la consulente - che la voce di cui trattasi viene erogata quando un lavoratore venga considerato «trasfertista» e sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
- mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro
- svolgimento di un'attività che richiede la continua mobilità
- corresponsione, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta nella lettera di assunzione iniziale del lavoratore, in realtà, la sede di lavoro era stata ben individuata a Siena (più precisamente, i di Persona_2
Siena).
Ci ricorda ancora la consulente, che le somme corrisposte al lavoratore 'trasfertista' sono soggette ad uno speciale regime di imponibilità poiché, a differenza di quanto avviene per l'indennità di trasferta, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 50% del loro ammontare;
inoltre, l'eventuale rimborso analitico, da parte del datore di lavoro, delle spese sostenute dal 'trasfertista' comporterebbe la totale imponibilità di tali somme, a differenza di quanto accade per i normali rimborsi a piè di lista in occasione di una trasferta di lavoro. Di tali rimborsi non vi è traccia nelle buste paga, salvo un unico mese, 7/2020, in cui figurano € 46,40 a titolo di “rimborso spese documentate”. L'utilizzo di una voce come l'«indennità trasfertista», considera la consulente, reca un vantaggio al lavoratore dal punto di vista di paga netta, se non altro perché la metà delle somme corrisposte al trasfertista non sono assoggettate né a tasse né a contributi pertanto non costituiscono reddito imponibile ma, al tempo stesso, implicano uno svantaggio rispetto a un «superminimo» di qualunque natura (non riassorbibile, variabile o generico), perché c'è una minore contribuzione e un minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto in suo favore in quanto, sulla metà esente, non vengono comunque calcolati. Si tratta, nella esperienza della consulente, di un espediente che talvolta viene impropriamente utilizzato per garantire una determinata paga netta al lavoratore, a fronte di un minor costo del lavoro per l'azienda e una minore imposizione fiscale per il dipendente. Le somme complessivamente erogate a tale titolo al lavoratore sono state le seguenti: anno 2016 € 17.000,00
25 anno 2017 € 21.119,23
anno 2018 € 17.000,00
anno 2019 € 21.450,00
anno 2020 € 3.500,00
anno 2021 € 6.300,00 di cui, ricordiamo, il 50% non imponibile né ai fini contributivi né utile al TFR. Inoltre, la voce non è stata erogata in occasione della corresponsione delle mensilità supplementari.
Ma la busta paga del lavoratore presenta ulteriori complessità.
In particolare, altre voci utilizzate nell'elaborazione dei cedolini paga sono state l'«indennità incarichi» - pari a € 950,00 lordi - dal mese di 1/2016 fino al mese di 4/2017, sostituito da un più generico «incentivo» dal mese di 5/2017 fino a 12/2018, ridotta a partire da 7/2017 a € 450,00 lordi per poi sparire definitivamente dal mese di 1/2019 in poi. Le somme complessivamente erogate al lavoratore sono analiticamente esposte in tabella dalla consulente a p. 6 della relazione, per un totale di € 10.925,00 nel 2016, € 9.800,00 nel 2017, € 6.300,00 nel 2018.
Come già accennato dalla consulente, nel mese di 2/2019 il lavoratore viene promosso al 1° livello, viene meno la voce «incentivo» nella parte 'alta' della busta paga ma viene indicata nel corpo del cedolino la voce «indennità di funzione» - tipica del trattamento economico dei DR (ma non dei lavoratori inquadrati al 1° livello); tale indennità viene corrisposta fino al mese di 12/2019, gli importi variano da mese a mese, come si evince dal riepilogo contenuto a p. 6 della relazione, per un totale di € 2.285,00.
Di non agevole interpretazione, poi, l'utilizzo della voce «riduzione volontaria» - di cui non si conoscono né origine né motivazione – detratta dall'imponibile retributivo (quindi dal lordo e non dal netto) nei mesi compresi tra 3 e 12/2016 (tredicesima e quattordicesima inclusi), pari a
€ 370,00 mensili e € 4.440,00 in totale.
Infine, nel corso del rapporto risultano erogate anche delle voci varie, talvolta definite «extra» talaltra «premio», di importo variabile, utili ai fini contributivi ma non ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, di cui è tenuto conto nel calcolare il percepito dal lavoratore ricorrente.
Più in generale, la somma delle retribuzioni lorde dovute nel periodo 22/12/2015–8/1/2024 seguendo lo sviluppo della retribuzione inizialmente pattuita e che l'analisi delle buste paga suggerisce, è stata percepita dal lavoratore attraverso l'uso di voci e indennità variegate, riconducibili all'obiettivo non dichiarato ma ragionevolmente
26 argomentabile, di garantire una retribuzione netta che partiva da € 2.900,00 fino a diventare 3.300,00 (riproporzionato e/o ricalcolato nei periodi di FIS o di malattia del lavoratore). Dalla analitica e complessiva analisi delle buste paga non emerge la denunciata riduzione retributiva, ma un uso improprio di elementi retributivi (vedi «indennità trasfertista») in sostituzione del superminimo non riassorbibile inizialmente pattuito, nonché il mancato assoggettamento in tutto o in parte di alcune voci utilizzate (v. «integrazione salariale»). Emerge, piuttosto, la volontà di garantire un netto costante, cresciuto nel corso degli anni.
La denuncia della consulente di parte ricorrente (riportata a p. 10 della relazione peritale) – di “un'operazione che riduce l'identificazione delle riduzioni retributive occorse ad una mera verifica sul quantum effettivamente percepito dal sig. senza tenere conto delle regole che l'ordinamento pone alla base Pt_1 delle rinunce retributive e contrattuali tipiche del lavoro subordinato” – coglie certamente nel segno, ma fino al momento in cui, secondo necessaria buona fede e correttezza nella determinazione del contenuto obbligatorio retributivo del rapporto, in base agli artt. 1175, 1375 c.c., non si rinvenga il punto di rottura in scelte retributive palesemente compensative e prive di altra ragionevole giustificazione causale attributiva. A questo riguardo il lavoratore non parrebbe aver offerto precisazioni, argomentando, ad es., la effettiva, concreta spettanza delle trasferte contestate. In sostanza, abbiamo la denuncia di una importante diminuzione retributiva ad opera del lavoratore, senza che la stessa, attraverso impropri meccanismi indiretti si sia verificata.
Anche in base alla sola tabella che segue (dalla relazione peritale, p. 10)
27 piuttosto evidente l'insostenibilità della tesi di una grave riduzione unilaterale retributiva, quale allegata in ricorso.
*
Le retribuzioni lorde e nette erogate al lavoratore dal 22/12/2015 al 8/1/2024 sono state dalla consulente riportate nell'allegato A alla propria relazione.
Da questo si evince, innanzitutto, che indipendentemente dall'accordo iniziale e dal superminimo non riassorbibile pattuito – in sostanza sostituito da altre voci nel corso del rapporto di lavoro - una parte della retribuzione è stata costantemente sottratta ai fini contributivi e ai fini del calcolo del TFR, e più precisamente le seguenti somme:
28 Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto non versato al fondo è secondo l'elaborazione contabile della consulente pari a € 5.733,34 (vedi tabella) mentre il minor montante contributivo legato all'imponibile retributivo, sul quale non sono stati versati i contributi, porterebbe, ad oggi, a un minor importo di pensione pari a € 66,20 lorde (vedi allegati elaborati, su richiesta, dall' di Siena), a titolo di potenziale danno pensionistico, per contribuzione CP_4 non editata sul suo estratto conto previdenziale.
È stato rilevato, infatti, un minor imponibile contributivo pari a € 56.608,00, nell'arco di tutto il rapporto di lavoro, dovuto al mancato assoggettamento a contributi previdenziali di parte delle retribuzioni corrisposte;
conseguentemente, ciò potrebbe portare ad un minor montante ai fini pensionistici qualora, per intervenuta prescrizione, non fosse più possibile versare la contribuzione dovuta sulle differenze di imponibile accertate. Ad oggi, il minor importo di pensione sarebbe pari a € 66,20 lorde mensili (vedi allegati elaborati, su nostra richiesta, dall' di Siena), salva la possibilità di richiedere CP_4 costituzione di una rendita vitalizia sulla parziale omissione contributiva sulle somme corrisposte in denaro e/o in natura.
Emerge, inoltre – relazione di consulenza pp. 13-14 - un minor accantonamento del TFR, nonostante l'erogazione continuativa di alcune voci che sarebbero, ad avviso della consulente, da considerare utili ai fini del calcolo dello stesso, come specificato nella tabella a p. 14, loc. ult. cit. Pertanto, a titolo di differenza TFR all'8.1.2024 sarebbero dovuti secondo la consulente € 7.608,25, oltre a € 306,63 di interessi legali al 15.10.2025.
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29 La consulente ha poi proceduto alla verifica della correttezza del pagamento del TFR e/o del suo versamento al Fondo di previdenza complementare. Nel corso delle operazioni peritali è stata acquisita copia di parte dei bonifici effettuati dal datore di lavoro e da parte del lavoratore l'estratto del piano individuale di previdenza complementare attivato con
[...]
al fine rilevare in maniera puntuale ciò che CP_16 effettivamente versato come TFR da 12/2015 a 1/2024 dalla Società convenuta rispetto alle cifre indicate mensilmente nelle buste paga sotto le voci «VERS. TFR F.do GENERA FUT» fino a 6/2017 e poi «COMUNICAZIONE T.F.R.» fino al termine del rapporto di lavoro.
Dall'analisi dei suddetti prospetti la consulente ha ricavato: per l'anno 2016 è stato versato quanto dovuto, pari a € 2.038,89 per gli anni 2017 - 2018 - 2019 il totale delle somme indicate nelle buste paga è di € 7.923,82 ma dai prospetti delle isultano versati CP_16
€ 6.708,89, mancherebbero € 1.214,93; per l'anno 2020 non risulta versato l'importo relativo al mese di gennaio pari a € 220,00; per gli anni 2021 - 2022 - 2023 e 2024 tutto quanto indicato in busta paga è stato versato al Fondo. Le somme non versate al Fondo di previdenza sono pari a complessivi € 1.434,93.
*
§ 4. Questione della eliminazione del fringe benefit auto e carta carburante. Legittimità.
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società̀ (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia.
Per fringe benefit il lavoratore intende una componente retributiva, come tale irriducibile, della prestazione lavorativa. L'eliminazione senza sostituzione del relativo valore operata da sarebbe Controparte_1 illegittima, poiché dall'inizio del rapporto nel 2015 e fino al momento del ritiro dell'ultima autovettura il lavoratore avrebbe utilizzato “nei fatti” tanto la carta carburanti quanto i vari veicoli assegnati in modo del tutto promiscuo.
La fonte del beneficio non ci parrebbe allegata con chiarezza, parlandosi di “vettura Jeep Compass targata FR529DX precedentemente
30 concessagli, nei fatti, ad uso promiscuo”, ragionevolmente una prassi, dunque.
Per Cass. SL 2024/n. 20938, “il valore dell'auto aziendale concessa al dipendente deve effettivamente rientrare nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di preavviso, sempre che si tratti di beneficio riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro;
il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto (Cass. n. 16129/2002, n. 19616/2003).
8. Conformandosi a tali principi, la Corte territoriale ha richiamato il precedente di cui a Cass. n. 16636/2012, circa l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso di tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione solo delle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, così da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti citati il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore;
9. La Corte territoriale ha perciò dato rilievo a una serie di elementi integranti il risparmio di spesa del lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo quale base di calcolo, risparmio assimilabile a retribuzione in natura, criterio congruo ed esplicitato in conteggi prodotti dalla parte interessata e ritenuti attendibili in tale ottica;
al contrario, la società non ha fornito (quantomeno in questa sede) spiegazioni circa la base di calcolo per il diverso importo inserito per il titolo in questione in busta paga”.
Afferma il lavoratore, come anticipato, che sin dall'inizio del rapporto gli era stata assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una KO, e, successivamente, una Jeep Compass. L'utilizzo delle autovetture di volta in volta concesse sarebbe stato promiscuo: il lavoratore le utilizzava anche privatamente, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana.
Con la gestione di subentrata nel rapporto di lavoro ad Parte_4 esito di cessione di ramo di azienda, dal 19/6/2017, veniva assegnata al lavoratore una carta carburanti utilizzata anche per motivi privati per l'autovettura aziendale assegnata.
31 Con lettera del 17/08/2021, la Società richiedeva al lavoratore la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX precedentemente concessagli, nella prassi, ad uso promiscuo a far data dal 12/8/2019 (doc. 17 ric.). Come visto sopra, in precedenza, gli erano state assegnate altre autovetture aziendali (una Mini ed una KO) a far data dal dicembre 2015.
Nonostante il ritiro dell'autovettura ad uso promiscuo,
[...] non provvedeva alla sostituzione del me CP_1 corrispondente valore mensile del fringe benefit. Lo stesso accadeva alla carta carburanti assegnata in pari data e che era stata revocata già in precedenza nel marzo 2021.
L'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore operata con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX sarebbe pari al marzo 2023 a complessivi € 3.696,35 (doc. 37 ric.).
Ritiene il giudice, non appaia sufficientemente provato che il beneficio dell'uso, anche promiscuo di un veicolo, sia stato riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (cfr., infatti, il doc. 2, contratto di lavoro con
[...]
), anche nella prospettiva di un uso aziendale cogente Parte_2
Ad es. Cass. SL 2025/ord. n. 12743, per uso aziendale intende “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi). L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso
o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in
32 conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
Il bene, il godimento dell'uso promiscuo di auto aziendale non appare entrato consensualmente a far parte in regime di corrispettività di una prestazione lavorativa, di natura accessoria accanto a quella principale. E la stessa revoca di un beneficio di non cogente corrispettività è dettata da un plausibile “Periodo di crisi economica che sta attraversando la società scrivente, che ha avviato una campagna di taglio dei costi, che prevede tra le altre voci anche l'abbattimento di quelli legati alla concessione delle autovetture aziendali”, intervenuta il 17/8/2021, in periodo pandemico (il 24/3/2022, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31/3/2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31/1/2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19), osservando quindi canoni di buona fede e correttezza. L'auto aziendale era stata assegnata al ricorrente ragionevolmente per le esigenze di servizio connesse alla gestione di più locali dislocati sul territorio senese (come emerso anche dalle testimonianze, il ricorrente gestiva inizialmente sei strutture (Bar NA NC d'RO, Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Pantaneto e San MA), per poi essere riassegnato dopo il Con rientro dal a soli due locali (SE e ), così che la riduzione delle Per_2 responsabi gestionali ha giustific itamente all'esigenza di contenimento dei costi, la revoca della utilizzazione del mezzo aziendale.
Né è agevolmente determinabile il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, dell'autovettura in ipotesi concessa contrattualmente/in forza di uso dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura. Neppure sono stati allegati dal lavoratore elementi puntuali integranti il risparmio di spesa in quanto provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo, elementi da porre quale base di calcolo di risparmio assimilabile a retribuzione in natura, secondo un criterio congruo ed esplicitato in conteggi prodotti dalla parte interessata e ritenuti attendibili in tale ottica.
Né le deposizioni sul punto e ), che Parte_6 CP_7 Tes_6 indubbiamente avvalorano la promiscu ti e d endali, pur senza offrire alcun dato sulla cogente corrispettività di alcuna prestazione accessoria, ci sono di ausilio per l'adozione di criteri razionali di determinazione quantitativa.
In realtà, secondo la rilevazione della consulente tecnica d'ufficio, dalle buste paga non emergono elementi riconducibili all'assegnazione ad uso promiscuo di un'autovettura e non sono presenti c.d. fringe benefits, il titolo in questione non risulta inserito in busta paga.
Solo nella busta paga del mese di gennaio 2019 al lavoratore sono stati trattenuti € 123,00 a titolo di “multa auto” dal che si può solo ipotizzare l'utilizzo di un'auto aziendale ma certo non l'uso promiscuo della stessa. Qualora, invece,
33 così fosse stato, come sostenuto dal ricorrente, occorrerebbero elementi più precisi, dal lavoratore non allegati, per ricostruire l'imponibile contributivo derivante dall'eventuale assegnazione di un'autovettura a uso promiscuo, imponibile da ricostruire in base alle tabelle ACI vigenti di anno in anno. Non emerge, dunque, l'assegnazione ad uso promiscuo di un'auto aziendale né dati riconducibili all'equivalente retribuzione in natura, pertanto, sul punto la consulente non è stata in grado di elaborare ipotesi di alcun tipo. Quanto alla denunziata diminuzione di retribuzione dall'8/ 2021, per revoca dell'uso dell'auto aziendale, premesso che il doc. 17 citato nelle osservazioni dalla consulente di parte ricorrente (modulo di restituzione) fa riferimento ad una concessione 'in uso' ma senza precisare se di tipo promiscuo o meno, la consulente ha ritenuto non essere suo compito stabilire se si tratti di retribuzione in natura sulla base delle prove testimoniali. Ad ogni buon conto, in base alle tariffe ACI il valore annuo del mezzo indicato (Jeep Compass, 2017, 2.0 Multijet II aut. (103 kW) CP_17 diesel), ai fini contributivi e dell'accantonamento del TFR sarebbe stato quello esposto nella tabella contenuta a p. 12. Né consta essere stato previsto un eventuale indennizzo in caso di revoca della concessione dell'auto. Pertanto, più che di una riduzione retributiva si sarebbe trattato di una riduzione contributiva, come dalla consulente esposto. La consulente ha chiesto all' di integrare i calcoli fatti CP_4 imputando, nei periodi che vanno gosto 2021 a gennaio 2024 compresi, il valore dell'auto assegnata qualora fosse riconosciuto l'uso promiscuo da parte del giudice. L'equivalente in denaro imponibile ai fini contributivi è stato determinato in base alle tabelle ACI vigenti di anno in anno. Il risultato, in questo caso, equivarrebbe a un minor importo di pensione mensile lorda pari a € 77,61 (in luogo di € 66,20).
Obietta il lavoratore, “il fatto che nel modulo di restituzione, scritto dalla Società, ed allegato sub doc. 17, non venga menzionato l'utilizzo promiscuo o meno del mezzo, come arguisce il CTU, è una circostanza assolutamente irrilevante. È ovvio infatti che, tanto più in un caso come quello di specie dove la Società non ha mai nemmeno valorizzato in busta paga il fringe benefit in questione (per motivi di risparmio), l'utilizzo promiscuo di un mezzo vada desunto da elementi extra-documentali, non potendo l'accertamento basarsi solo su documenti che risultano non sorprendentemente silenti sul punto;
la Società non solo ha illegittimamente revocato il fringe benefit promiscuo in discussione (doc. 17), ma non l'ha nemmeno mai valorizzato in busta paga (cfr. docc. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 27), determinando tra l'altro un ulteriore danno di natura contributiva al Ricorrente”.
34 Riterremmo, all'opposto, che la mancata previsione contrattuale dell'uso promiscuo della vettura aziendale, come il mancato inserimento in busta paga, siano coerenti alla sua natura, di uso non cogente, non qualificabile in termini di corrispettività di prestazione accessoria e quindi, solo in questo caso, retribuzione non riducibile unilateralmente.
*
§ 5. Ammissione del ricorrente al Fondo Integrazione Salariale (FIS). Denunciata illegittimità. Insussistenza.
c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, Con l'illegittima apposizione del Ricorrente in nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo di risarcimento del CP_2 danno.
Dal 12/08/2021 sino al 10/10/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 16 ric.).
Ancora, dal 15/11/2021 sino al 31/12/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 20 ric.).
A fronte della comunicazione del 5/5/2022 di rientro al lavoro da periodo feriale (doc. 23 ric.), dal 06/05/2022 sino al 05/06/2022 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 24 ric.).
Afferma il ricorrente di essere stato l'unico dipendente, con l'eccezione di
, ad essere posto in FIS nei periodi sopra riportati tra Parte_5
i dipendenti di (e non solo tra quelli di pari o simile Controparte_1 livello, come a titolo esemplificativo , , Controparte_6 Parte_8 CP_7
e ).
[...] Parte_9
A riprova della strumentalità̀ dell'utilizzo del FIS da parte di
[...] nei propri confronti il lavoratore produceva la lista dei dipendenti CP_1 ocietà̀ (consegnata da ARTI dietro specifica istanza) nel periodo dal 1/12/2021 fino al 30/4/2022 (doc. 26 ric.), cioè̀ nel pieno del periodo di Con collocazione in : la Società̀ assumeva ben 43 dipendenti nell'arco temporale indagato. Un comportamento, che il lavoratore riteneva ben poco coerente con l'“attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda”, come indicato nelle comunicazioni sul FIS a lui recapitate L'illegittima ammissione del lavoratore in FIS nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022 avrebbe determinato differenze retributive pari ad € 13.467,45 (doc. 37 ric.).
35 L'affermazione che il lavoratore fosse l'unico tra i dipendenti di
[...]
(e non solo tra quelli di pari o simile livello, come a titolo CP_1 esemplificativo , , e Controparte_6 Parte_8 Controparte_7 Parte_9
), con o
[...] Parte_5
e suo superiore gerarchico, ad essere posto in FIS nei periodi sopra riportati, non è un dato sufficiente per una corretta interpretazione, attesa la peculiare posizione professionale aziendale del lavoratore.
Con Allo stesso modo, la denuncia che il primo periodo di sia stato disposto da agosto ad ottobre 2021, cioè in un periodo – q estivo e d'inizio autunno – di massima affluenza turistica in città con ovvie conseguenze di giro d'affari per i bar e ristoranti della Società, interseca, a parte il soggettivismo valutativo, scelte aziendali discrezionali non sindacabili. Così, la denuncia che nel periodo dall'1/12/2021 sino al 30/4/2022 la Società abbia assunto ben 43 dipendenti (doc. 26 ric.), un comportamento ritenuto dal lavoratore ben poco coerente con la descritta situazione di crisi economica legata alla situazione pandemica a giustificazione del FIS, è constatazione generica (non è dato conoscere le professionalità degli assunti anche in comparazione con quella del lavoratore ricorrente) e valutazione soggettiva, in ogni caso confliggente con scelte aziendali discrezionali non sindacabili. Con Quanto al terzo periodo di , che nuovamente sarebbe stato disposto in mesi ad alta affluenza, come maggio e giugno – come peraltro dimostrerebbero indirettamente anche le numerose assunzioni fatte dalla Società sino a tale momento (cfr. doc. 26 ric. cit.), chiaramente volte a sorreggere le attività produttive durante il momento di picco estivo ed autunnale, valgano le stesse considerazioni appena sopra svolte in relazione al primo periodo di FIS.
“La scansione temporale degli eventi sopra riportati” (ricorso, p. 17) non è dunque significativa, e “il sottile filo rosso che lega ciascuna delle decisioni aziendali all'evidente fine di escludere o quantomeno portare il Ricorrente a valutare un'uscita dall'organico della Società” (ibidem) è espressione elegante ma affetta da genericità valutativa.
Osserva il lavoratore, che “la strategia della Società e l'utilizzo Con illegittimo dello strumento di supporto salariale (Fondo di Integrazione Salariale) sono stati facilitati dal particolare periodo in cui tali comportamenti sono stati realizzati, e cioè nel corso della pandemia e della vigenza, da un lato, dei divieti di licenziamenti sino al 31/12/2021 per i Con fruitori del , e dall'altro lato dalla possibilità appunto di accedere a tale strumento per la causale “covid”. Ed è così che: - a fronte delle semplificazioni procedurali che permettevano di accedere al FIS senza l'accordo sindacale (cfr. messaggio 2981 del 28/07/20205 e circolare 84/2020);
36 - in assenza di qualsivoglia obbligo normativo di rotazione tra i dipendenti posti in FIS e quelli rimasti a lavoro, la Società resistente ha potuto piuttosto agilmente sospendere - in lampante violazione del dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro - il Sig. dalla propria attività lavorativa per quasi 9 Pt_1 mesi, di cui 4,5 in FIS mentre i restanti in ferie forzate”.
Osservazione critica che al contempo denuncia il suo limite, con l'ammissione, invero, della insussistenza di alcuna illegittimità compiuta dalla Società nella collocazione del lavoratore in
[...]
[...]
, dunque, la replica aziendale che il collocamento del ricorrente in Per_9 Con
è to “nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, con regolare comunicazione alle organizzazioni sindacali e autorizzazione dell' . Come evidenziato dalla documentazione prodotta, le CP_4 comunicazioni sindacali indicavano chiaramente le motivazioni connesse alla situazione epidemiologica da COVID-19 e alla situazione economica aziendale” (note difensive finali, p. 3)(v. sub doc. 4 conv. le comunicazioni alle OO.SS. per l'attivazione della procedura di consultazione sindacale, art. 14 d.lgs. 2015/n. 148).
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§ 6. Trattamento di fine rapporto. Omessi versamenti sul Fondo Polizza Futuro e pregiudizio derivante dalle differenze retributive dovute.
Il lavoratore ha affermato un credito di € 18.083,56 a titolo di TFR maturato e ancora non versato dalla data di assunzione fino al marzo 2023 al fondo Polizza Genera Futuro n. 30969769. I versamenti si sarebbero dovuti eseguire con regolarità, date le meccaniche di funzionamento della Polizza, con la conseguenza che i mancati pagamenti avrebbero cagionato anche perdite finanziare al lavoratore. Nella realtà dei fatti, invece, al fondo prescelto sarebbe stato versato dalle società datrici di lavoro un totale di € 15.278,78 (doc. 29ric.) su un totale di € 28.664,34 di TFR maturato (doc. 37 ric.) al marzo 2023.
Inoltre, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il lavoratore affermava la maturazione di un credito di € 7.992,58 (doc. 37 ric.).
Tutti i profili sopra indicati sono stati esaminati al § 3, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio.
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§ 7. Profili contributivi e pensionistici differenziali conseguenti.
37 d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 (ricorso) che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del FIS nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 (ricorso) che precede, il diritto del ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo.
Anche tutti i profili sopra indicati sono stati esaminati al § 3, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio.
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§ 8. Denuncia di mobbing e sua infondatezza.
Nel marzo 2021 – espone il lavoratore - i vertici del gruppo Sielna S.p.A. venivano coinvolti nella nota indagine “Hidden Partner” della Guardia di Finanza di Siena, incentrata su reati di natura fiscale e finanziaria. A seguito di tali vicende, parte del precedente management del gruppo Sielna S.p.A. e della società̀ nelle Controparte_1 persone di e di veniva Parte_5 Parte_6 allontanato. Da tale momento in poi, in quanto linea di riporto di Parte_6
e benché́ non fosse stato minimamente coinvolto dalle vi in commento, avrebbe iniziato ad attuare una Controparte_1 serie di comportamenti palesemente volti all'espulsione anche del lavoratore ricorrente.
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Muovendo, per mera verifica degli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, ad es. da Cass. SL, ord. n. 5061 del
38 26/02/2024: “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo”.
E cfr. già, ad es., Cass. SL, ord. n. 3692 del 07/02/2023: “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”.
Così, ancora, ad es. Cass. SL, ord. n. 4664 del 21/02/2024: “La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).
E sotto l'angolazione critica prescrizionale, Cass. SL, ord. n. 31919 del 28/10/2022: “In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine
39 prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia)”. Ancora, ad es., Cass. S3 ord. n. 29328 del 13/11/2024: “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
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Proposta la cornice concettuale, diamo atto che il lavoratore denuncia di essere stato vittima, anzitutto, di pretestuose iniziative disciplinari.
In data 11/08/2021, veniva sottoposto ad una procedura di contestazione disciplinare ex art. 7 S.L. (doc. 14 ric.) che si concludeva parzialmente in data 10/9/2021 con, da un lato, l'irrogazione della sospensione dallo stipendio per tre giorni e, dall'altro, una nuova contestazione disciplinare a rettifica di uno specifico fatto già oggetto della precedente missiva dell'11/02/2021 (doc. 15 ric.). Nella sostanza, con la prima procedura si contestava al lavoratore di avere aggredito verbalmente la dipendente in data Parte_7
29/6/2021 presso il punto vendita FI NA (via Montanini 9, Siena) e di avere impiegato al lavoro in data 30/6/2021 Persona_1 presso il di Piazza Matteotti 27 senza che essa fosse assunta, Persona_2 contraria truzioni ricevute da Controparte_1
La contestazione, ad avviso del lavoratore del tutto pretestuosa, si concludeva con una sospensione di 3 giorni dal lavoro (doc. 15 ric.), mentre l'ulteriore procedura disciplinare del 10/9/2021 (doc. 15) veniva abbandonata senza applicazione di alcuna sanzione disciplinare.
L'infondatezza dei due addebiti ben si sarebbe prestata a rappresentare il progetto di marginalizzazione e progressiva esclusione del lavoratore.
In realtà, l'istruttoria orale compiuta, in particolare a mezzo della deposizione di la prima testimone, sopra riportata nella sua Parte_7 vivace integralità, si è rivelata piuttosto imbarazzante per la posizione del lavoratore ricorrente.
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In secondo luogo, il lavoratore ha denunciato l'alternanza fra ferie forzate e il discriminatorio collocamento in FIS.
40 Ulteriormente, dall'11/10/2021 sino al 31/10/2021, con comunicazione pec alla FISASCAT-CISL del 9/10/2021 (doc. 18 ric.), il lavoratore veniva posto in ferie forzate. La comunicazione alla FISASCAT-CISL sarebbe intervenuta come risposta alla comunicazione, datata 7/10/2021, del lavoratore circa la propria disponibilità̀ al rientro in servizio dopo il periodo di Con
(doc. 18 ric.).
A fronte della chiara volontà̀ ed azioni datoriali volte ad emarginare ed escludere il lavoratore dalla propria attività̀ lavorativa, lo stesso soffriva di crisi ansiose-depressive (doc. 19 ric.) ed era pertanto costretto ad assentarsi dal lavoro in malattia dal 01/11/2021 sino al 15/11/2021. Dal 15/11/2021 fino al 31/12/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 20 ric.). Anche in questo caso, la comunicazione del 13/11/2021 era la risposta alla comunicazione, datata 12/11/2021, del lavoratore circa la disponibilità̀ al rientro in servizio dopo il periodo di malattia (doc. 20 ric.). Il lavoratore denunciava, per il mezzo del proprio legale, tale situazione alla Società̀ con missiva del 16/12/2022 (doc. 25 ric.).
Con comunicazione e-mail del 01/01/2022 del Sig. , dal Pt_11
03/01/2022 sino al 17/01/2022 il lavoratore veniva posto in ferie forzate (doc. 21 ric.).
In ragione del perpetrarsi dei comportamenti vessatori datoriali, il lavoratore sarebbe caduto nuovamente in malattia dal 30/12/2021 sino al 31/01/2022.
Con comunicazione e-mail del 01/02/2022 del Sig. , dal Pt_11
01/02/2022 sino al 15/02/2022 il lavoratore veniva posto in ferie forzate (doc. 21 ric.).
Con comunicazione e-mail del 15/02/2022 del Sig. (doc. 22), dal Pt_11
16/02/2022 sino al 28/02/2022 il lavoratore veniva nuo posto in ferie forzate.
Presentatosi al lavoro presso il Bar NA NC D'oro in data 01/03/2022, a ferie concluse, veniva allontanano verbalmente dal Sig. Pt_11 che – per via telefonica – confermava al lavoratore la sua ulteriore permanenza in ferie.
Con comunicazione e-mail del 01/03/2022 del Sig. (doc. 22 ric.), Pt_11 il lavoratore veniva posto nuovamente in ferie forzate dal 01/03/2022 sino a
“data di rientro da comunicare da parte dell'azienda”. Con missiva del 10/3/22, il lavoratore lamentava la forzosa permanenza in ferie (doc. 25 ric.).
41 Il 10/03/2022, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni circa la data di rientro dalle ferie forzate disposte dall'azienda, il lavoratore si presentava presso il Bar NA NC D'oro, ma veniva nuovamente allontanato con ulteriore conferma della sua permanenza in ferie forzate da parte del Sig. (cfr. missiva del 10/3/22, tramite cui il Pt_11 lavoratore lamentava la forzosa permanenza in ferie, doc. 25 ric.). Il lavoratore rimaneva in ferie fino al 5/5/2022, a completa conclusione di tutte le sue ferie e permessi, e quindi procedeva in data 5/5/2022 a comunicare alla Società il suo rientro al lavoro (doc. 23 ric.).
Unitamente alla denunciata illegittima apposizione del ricorrente in FIS (sopra § 5), le descritte vicende di forzata collocazione in ferie avrebbero confermato la volontà aziendale di emarginazione a fini espulsivi.
Già abbiamo sopra argomentato (§ 5) della insussistenza della denunciata illegittimità della collocazione in FIS del lavoratore ricorrente.
Considerata anche la particolarità della sua posizione, ricordata ad es. dalla testimone – “lui era una sorta di capoarea e nei singoli Tes_4 locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore” – e anche dal testimone – “adr man mano che aprivamo nuovi locali Parte_6
(…) gli affidavamo l'apertura; adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo” - non è agevole sindacare nel caso concreto la discrezionale potestà organizzativa datoriale. Ricorda ad es. Cass. SL ord. n. 24977/2022, 11. “In via generale va rammentato che "il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate cori preavviso e, dall'altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione" (cfr. Cass.11/02/2000 n. 1557 e Cass 12/06/2001 n. 7951). L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (…) principio che risponde ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità. Quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche)”.
42 Ad es. (docc. 21-22 ric.) nel messaggi@ da a lavoratore, è Pt_11 evidente il riferimento al “calo di lavoro”, pl nel periodo 3- 17/1/2022; mentre più generico il riferimento ad “esigenze aziendali” per il periodo 1-15/2/2022, come nel successivo 16-28/2/2022, e ancor più nella successiva comunicazione del 1/3/2022. Non è dubbio, tuttavia, nell'alternanza FIS-Ferie “forzate” risiedere un comportamento datoriale apparentemente anomalo che non trova chiara, palesata, piena motivazione, salva l'allegazione “il ricorrente venne collocato in ferie dopo il periodo della pandemia in quanto molti locali erano chiusi”, corrispondente a capitolo di prova non ammesso per genericità, ma, osserviamo, per pari notorietà del dato, che rende pertanto non agevole la sua interpretazione nel senso prospettato dal lavoratore.
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Ripresa l'attività lavorativa il 6/6/2022, il 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali (doc. 28 ric.). Parte_16 Persona_2
Trattatasi di un bar, il SE, ora aperto, mentre il divenne operativo Per_2 solamente dal 7/11/2022. Prima dell'agosto 2021, il lavoratore gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui alcuni prestigiosi locali quali Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA. La diminuzione dell'area di responsabilità del lavoratore ad esito del suo definitivo rientro operativo, anch'essa denunziata quale momento di emarginazione, etc. trova invero agevole giustificazione nelle vicende riorganizzativa aziendali post pandemiche.
Il teste “amministratore delle mi sembra fino Parte_6 CP_1 al 19/3/2021, dalla costituzione”, alla domanda 21) Il Sig. riprendeva Pt_1
l'attività lavorativa in data 6/6/2022, ed in data 20/06/202 iva affidata la gestione dei locali ”, ha risposto Parte_17
“l'ho appreso solo i sembrava inverosimile, perché secondo il mio parere aveva potenzialità da sfruttare in altro modo”, denunciando in tal modo, con questa inammissibile valutazione personale, un forte scarto di attendibilità.
Il testimone ha poi descritto sub cap. 23) “Prima dell'agosto 2021, il Sig.
gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar Pt_1
Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Parte_18
”;
[...] all'inizio seguiva il NC, SS e SE;
adr man mano che aprivamo nuovi locali, Cuoricino Gourmet, Caffè Alfieri cioè NA in Pantaneto, fuori porta , il forno San MA, Persona_2 Per_2
e il FI NA in via Montanini gli affidavamo l'apertura; adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo;
43 fino a quando sono stato amministratore gestiva essenzialmente tre esercizi storici NC d'RO, SS, e SE in particolar modo, e per dargli più tempo su NC d'RO gli fu tolto infine SS;
adr probabilmente ne gestiva anche di più, i nomi sono quelli, ma ricordo che cercammo di concentrarlo sul NC d'RO; adr Cuoricino Gourmet l'ha aperto e sviluppato lui e vi è rimasto per la gestione;
adr quando c'era da aprire un locale nuovo, come detto, mi affidavo a lui”.
Anche il teste “dipendente per la dal 2015 al CP_7 CP_1
2018. Gestivo dei locali, come , per un periodo insieme a me su Pt_1 alcuni locali”, alla domanda “2 dell'agosto 2021, il Sig. Pt_1 gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini,
[...]
”, ha illustrato, con minor precisione: Parte_18
; Parte_9 adr svolgevano la gestione insieme, per ordini, orari, incassi, etc… adr anche come inquadramento era sopra a , era Pt_1 Pt_9 sopra a tutti, quello che percepiva il m pendio: adr l'azienda, non ricordo quando, fece una suddivisione di locali ed ognuno ebbe i propri, e rimase su Posta, FI Montanini, Pt_1
NC d'RO, Cuoricino Gourmet e anche Pantaneto;
adr solo il FI San MA, che poi venne smantellato, non era più seguito da;
Pt_1
adr a furono assegnati altri locali;
Parte_9
adr era il più 'ignorante', grezzo, una discussione continua Pt_1 con lui, n mo un buon rapporto, voleva sempre primeggiare, non a caso io fui spostato a Firenze;
adr questi locali furono affidati a lui sin dalla loro acquisizione, quando veniva acquisito un locale nuovo gli veniva affidato, poi magari rilevato, i locali sono girati molto tra tutti, rilevavano, rimettevano, non saprei dirle per ciascuno di questi locali per quanto tempo ne abbia avuto la gestione esclusiva”.
La teste , sub 21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ Tes_4 Pt_1 lavorativa in d 2, ed in data 20/ gli veniva affidata la gestione dei locali;
Parte_16 Persona_2
“sì, lo ricord n periodo di aspettativa, lo ricordo”. E sub 23 “Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, lo ricordo;
adr lui era una sorta di capoarea e nei singoli locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore;
44 adr non saprei darle per ciascuno di questi locali, tempi di attribuzione e periodo di gestione precisi, tra altro essendo stata io in aspettativa per almeno un anno”, quindi con lo stesso margine di incertezza che presenta la deposizione del teste CP_7
Infine, il testimone , indicato dal ricorrente, “direttore Testimone_3 esecutivo del gruppo mi occupo della gestione operativa Parte_12 delle diverse società, tra di esse la dal 6/2022” alla Controparte_1 domanda sub 21) “Il Sig. vorativa in data Pt_1
6/6/2022, ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali
[...]
e ”, ha dichiarato: Parte_10 Persona_2 ho conosciuto il ricorrente, anche in precedenza mi era capitato di incontrarlo in alcune circostanze in quanto responsabile di più locali che faceva gli ordini a fornitore;
Parte_13 sì, quando iniziai ad occuparmi della gestione operativa del gruppo, ebbi con lui un incontro chiedendogli la disponibilità ad occuparsi delle strutture che sapevo gestiva precedentemente, cioè NC d'RO, Bar Posta, Cuoricino Gourmet, Pantaneto, il FI di via Montanini, mi pare fossero questi;
adr gli feci la richiesta in presenza degli advisor e Persona_4 [...]
Per_5 adr lui si rifiutò, adducendo recriminazioni sul periodo precedente, fatti a me ignoti;
quindi, a quel punto gli ho chiesto di andare a gestire Parte_10
e ”.
[...] Persona_2
a getta, dunque, una diversa luce sulla vicenda, Tes_3 definitivamente collocando la denunciata riduzione di responsabilità del lavoratore al suo pieno rientro in servizio da un lato in complesse variazioni organizzative (aperture/chiusure) nel periodo post pandemico, che possono avere determinato un riassetto organizzativo ed una variata attribuzione delle responsabilità, non senza aver evidenziato con chiarezza lo stesso atteggiamento oppositivo del lavoratore.
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Ulteriore fattore generale dimostrativo della volontà aziendale di emarginazione del lavoratore, sarebbe consistito nella progressiva decurtazione retributiva, e in particolare la eliminazione del fringe benefit, ma della inconsistenza di entrambi i profili di denuncia già abbiamo argomentato nei precedenti paragrafi, §§ 3 e 4.
* In definitiva, nella vicenda, che muove da una premessa storica non banale (esordio del presente §), certamente non sussistono gli estremi del mobbing in ambito lavorativo, classicamente e notoriamente inteso, e la verifica se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del
45 lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, non dà positivo riscontro. Non sussiste, infatti, un dimostrato intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti denunciati come pregiudizievoli, né è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, mutuando le espressioni interpretative della giurisprudenza di legittimità, cit.
*
Al contenuto decisorio della controversia delineato in dispositivo si accompagna l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la estrema complessità e controvertibilità della fattispecie oltre che delle materie e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
contro condanna la Società c
[...] Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente di:
€ 5.733,34 a titolo di trattamento di fine rapporto non versato al Fondo;
€ 1.434,93 a titolo di ulteriori somme non versate al Fondo;
€ 7.608,25, oltre a € 306,63 di interessi legali al 15.10.2025, a titolo di minor accantonamento TFR;
determina ad oggi per effetto di un minor montante contributivo legato all'imponibile retributivo, sul quale non sono stati versati i contributi, un minor importo di pensione pari a € 66,20, a titolo di potenziale danno pensionistico, per contribuzione non accreditata sull'estratto conto previdenziale;
rigetta ogni altra parte della domanda giudiziale.
46 Compensa per intero tra le parti le spese del processo, compreso il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio liquidato con separato decreto di data odierna.
Siena, 5/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
47
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 587/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1 acopo e SS Mazzanti) a mezzo ricorso depositato il 25/5/2023
contro in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, con sede legale in Siena (SI), Via SS Romana 44, (che sarà difesa dall'avv. Antonino Marra e dall'avv. Odilia Daniele)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, pp. 20-21, letterali)
“respinta ogni contraria richiesta ed eccezione: a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia;
c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, Con l'illegittima apposizione del Ricorrente in nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo di risarcimento del CP_2 danno;
1 d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del Con
nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché condannare la al pagamento degli ulteriori contributi dovuti CP_2 dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo;
f) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società di € 18.083,56, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato ed ancora non versato dalla data di assunzione del Sig. sino al marzo 2023 al fondo Pt_1
Polizza Genera Futuro n. 309697 ché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
g) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società di € 7.992,58, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il Ricorrente, nonché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
h) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 6 che precede, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non del Ricorrente nella misura di € 44.157,60. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 15, letterali):
“respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa;
1. rigettare il ricorso;
2. vinte le spese di lite”.
*
2 All'udienza 29/11/2023, nella causa n. 587/2023 sono comparsi:
, difeso dall'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1 da remoto, ex art. 127-bis cpc, l'avv. Antonino Marra, per la CP_1
[...]
Il giudice sente le parti, il solo ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto allo stato del fallimento del tentativo.
Il giudice ammette le prove testimoniali chieste dalle parti, fissandone l'assunzione per l'udienza del 25/11/2024 ore 11:00 (programmando la discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2).
A mezzo ordinanza del 21/10/2024; il giudice, in funzione di giudice del lavoro, riesaminati gli atti e documenti della causa n. 587/2023 rgl;
ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza dispone l'assunzione dei mezzi di prova che seguono:
A) prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente: 1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA
“NC D'RO”, “SE” e “SS”; SI: 1 testimone per esercizio, se necessario, e 1 per esercizio e per segmento periodale, se necessario;
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
3 SI: 1 testimone, se necessario 1 per segmento periodale, limitatamente all'ultima parte del capitolo, sottolineata;
5) L'eliminazione del superminimo non assorbibile pari a mensili € 2.056,41 lordi nonché́ l'applicazione della “riduzione volontaria” tra le trattenute venivano attuate a partire dalla busta paga di marzo 2016 in via autonoma ed unilaterale da ed in mancanza Parte_3 di alcun accordo specifico, anche ex 2113 c.c., intercorso o siglato con il Sig. ; Pt_1
NO: dato documentale e per il resto fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
6) Il riconoscimento di € 1.700 a titolo di indennità trasfertista a partire dalla busta paga di marzo 2016 (come da doc. 4 che rammostra) veniva applicato da in assenza di accordo o Parte_3 previa comunicazione con il Ricorrente;
NO: come sopra, dato documentale e per il resto fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per Pt_1
l'utilizzo – anche per m vati – dell'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
SI: 1 testimone, eventualmente 1 per diversa frazione peroìiodale;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
SI: 1 testimone;
9) A partire dalla busta paga di luglio 2017 Parte_4 riduceva unilateralmente ed autonomamente ad € 450 retributiva denominata “incentivo”, precedentemente riconosciuta al Ricorrente in mensili € 950 lordi ed in mancanza di alcun accordo specifico, anche ex 2113 c.c., intercorso o siglato con il Sig. ; Pt_1
NO: come sopra, dato documentale e per fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (accordo specifico)(ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
10) Nel marzo 2021, i vertici del gruppo Sielna S.p.A. venivano coinvolti nella indagine “Hidden Partner” della Guardia di Finanza di Siena, incentrata su reati di natura fiscale e finanziaria;
NO: generico, in ogni caso documentale;
4 11) A seguito di tali vicende, parte del precedente management del gruppo Sielna S.p.A. e della società nelle persone del Controparte_1
Sig. e del Sig. veniva allontanato;
Parte_5 Parte_6 aso irrilev
12) In data 29 giugno 2021 il Sig. si rivolgeva alla Sig.ra Pt_1 Pt_7 facendogli notare che lo smalto applicato sulle sue unghie nonché la
[...] zza delle stesse non erano in linea con i protocolli HACCP applicati dalla Società; SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
13) Nel rivolgersi in tale modo alla Sig.ra il Ricorrente Parte_7 utilizzava toni urbani e distesi;
SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
14) Nel corso della loro collaborazione quali colleghi e dipendenti della Società i rapporti tra la ed il Ricorrente sono sempre stati improntati CP_5 Pt_7 al reciproco rispetto;
SI: 1 teste, suggerendo la scelta di Parte_7
15) La Sig.ra in data 30 giugno 2021 era impiegata a tutti Persona_1 gli effetti da in forza di un regolare contratto di lavoro;
Controparte_1
NO: versaria della prova di eventuale dato assuntivo difforme);
16) Nei periodi dal 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 il Sig. era l'unico dipendente, Pt_1 con l'eccezione del Sig. dal 12/8/2021 sino al Parte_5 settembre 2021 (mese d ssere posto in FIS tra i dipendenti di Controparte_1
NO:
17) Nei periodi dal 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 i dipendenti di pari o simile livello del Ricorrente tra cui i Sig.ri , , e Controparte_6 Parte_8 Controparte_7
erano o he Parte_9 venisse operata nei loro confronti alcuna sospensione per fruizione del trattamento integrativo salariale FIS;
NO: come sopra, dato documentale e fatto negativo, onerante l'avversaria della contraria prova dello speculare fatto positivo (ammessa pertanto sul punto la controprova avversaria in persona di 1 testimone);
18) A conclusione di ciascuno dei periodi di FIS 12/08/2021 al 10/10/2021, dal 15/11/2021 al 31/12/2021, dal 6/5/2022 al 5/6/2022 il Ricorrente comunicava alla Società la propria disponibilità al rientro in servizio offrendo la propria prestazione lavorativa;
5 NO: dato documentale (altrimenti generico);
19) A conclusione di ciascuno dei periodi di ferie forzate imposti dalla Società il Ricorrente comunicava alla Società la propria disponibilità al rientro in servizio offrendo la propria prestazione lavorativa;
NO: dato documentale (altrimenti generico);
20) Nel periodo dal 1/12/2021 sino al 30/4/2022 (doc. 26 che si rammostra) la Società assumeva 43 dipendenti;
NO: documentale, e onerata in ogni caso l'avversaria della prova del dato eventualmente difforme su base dcumentale e in forza del criterio di prossimità della prova;
21) Il Sig. riprendeva l'attività lavorativa in data 6/6/2022, Pt_1 ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali Parte_10
e ;
[...] Persona_2
I aso 1 per esercizio cit.;
22) Il bar diveniva operativo solamente dal 7/11/2022; Per_2
NO: docu e onerata in ogni caso l'avversaria della prova del dato eventualmente difforme su base dcumentale e in forza del criterio di prossimità della prova;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
SI: 1 testimone per esercizio.
AA) Sui capitoli sub A), nei limiti di cui sopra ammessi, si ammette la controprova chiesta dalla Società convenuta, con la medesima limitazione numerica delle persone da ascoltare.
B) prova testimoniale chiesta dalla Società convenuta:
1. vero è che il ricorrente ebbe attribuita l'autovettura per uso aziendale: NO: assorbito dalla controprova;
2. vero è che l'uso promiscuo non era previsto: NO: assorbito dalla controprova;
3. vero è che non venne mai comunicato l'uso personale NO: fatto negativo, onerante il ricorrente dell'opposto fato positivo;
6 4. vero è che il ricorrente ha fruito di voci extra, trasferte senza collegamento con la misura della prestazione resa e senza correlazione alle mansioni eseguite;
NO: generico;
5. vero è che il ricorrente venne collocato in ferie dopo il periodo della pandemia in quanto molti locali erano chiusi. NO: generico.
BB) la controprova chiesta dal lavoratore ricorrente conseguentemente non viene ammessa.
Si conferma la calendarizzazione istruttoria e, allo stato, decisoria in atto: assunzione per l'udienza del 25/11/2024 ore 11:00 (programmando la discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2).
All'udienza 25/11/2024, nella causa n. 587/2023 sono comparsi: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Alessandro Belli in sostituzione dell'avv. Antonino Marra, per la
Controparte_1
Introdotta la prima testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicata dal ricorrente: Parte_7
“sono st denze della fino a licenziamento, ho CP_1 promosso davanti a questo ufficio causa”.
Il giudice dà atto della pendenza della causa n. 621/2023 promossa dalla testimone contro la resistente. CP_8
L'avv. Belli formula al riguardo ogni riserva in ordine alla attendibilità della testimone.
12) In data 29 giugno 2021 il Sig. si rivolgeva alla Sig.ra Pt_1 Pt_7 facendogli notare che lo smalto applicato sulle sue unghie nonché la
[...] zza delle stesse non erano in linea con i protocolli HACCP applicati dalla Società; ricordo l'episodio, si rivolse a me in malo modo, malissimo, le Pt_1 parole precise non ricordo, urlando, urlando, era solito urlare, un poco nei confronti di tutti. Sempre stata una persona arrogante. Di seguito inviai una email all'azienda a , il direttore, uno dei responsabili. Parte_11
AD mi contestava lo smalto sulle unghie, non ricordo se anche la loro lunghezza, può darsi, secondo lui non era igienico per l'HACCP. AD era presente all'episodio responsabile HACCP;
Testimone_1
13) Nel rivolgersi in tale modo alla Sig.ra il Ricorrente Parte_7 utilizzava toni urbani e distesi;
7 14) Nel corso della loro collaborazione quali colleghi e dipendenti della Società i rapporti tra la Sig.ra ed il Ricorrente sono sempre Pt_7 stati improntati al reciproco rispetto;
ma chi l'ha detto questo? Assolutamente, assolutamente no. Ripeto, sempre stato persona arrogante, che si rivolgeva in malo modo, avevo terrore a incontrarlo quando veniva nei locali dove lavoravo, mai avuto un buon rapporto con lui. lo sa bene. Pt_1
AD era il mio responsabile, non svolgeva un ruolo operativo Tes_2 al forno;
adr quando parlo dei locali, mi riferisco al forno, al FI Montanini;
adr dopo l'episodio, noto all'azienda, mi volevano spostare in viale SE dove lavorava , ed io mi sono rifiutata dopo quell'episodio Pt_1
e poi sono stata licenziata;
adr è vero che non aveva buoni rapporti con me, ma Pt_1 nemmeno l'azienda con i dipendenti, e se non ricordo male mise per lungo tempo, mi pare un anno, in Cassa Integrazione”. Pt_1
L'avv. Mazzanti per il ricorrente chiede darsi lettura del doc. 14, dichiarazione proveniente dalla testimone, prodotta dal lavoratore in fase di difesa dalla contestazione aziendale.
Dichiara la testimone: “io non ho mai letto questa dichiarazione e non l'ho firmata. Non ricordo di aver firmato una dichiarazione del genere, sarebbe stata una cavolata e lo sa bene. Quando ha Pt_1 Pt_1 cessato è venuto al Bar Posta a la sua roba, nei vari s nti effettuati dall'azienda in quel momento mi trovavo lì, ed erano presenti anche altre colleghe, ed e ci chiese di firmare Controparte_9 Persona_3 dei fogli dove lui disse che c'era scritto che prelevava solo la sua roba, dei libri. Prendo visione della copia del documento prodotta e posso dire che la firma è la mia 'a voglia”.
Il giudice rappresenta alla testimone il contrasto dichiarativo in atti.
Prosegue la testimone: “mi assumo ogni responsabilità di quanto oggi dichiarato”. lcs
Introdotto il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dal ricorrente: Parte_6
“sono stato amministratore delle mi sembra fino al CP_1
19/3/2021 dalla costituzione. Ho promosso davanti a questo ufficio causa nei confronti della ex Sielna, oggi , impugnando il licenziamento. Parte_12
Il giudice dà atto della pendenza della causa n. 388/2022 promossa dal testimone contro la capogruppo Sielna.
8 L'avv. Belli formula al riguardo ogni riserva in ordine alla attendibilità del testimone.
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA “NC D'RO”, “SE” e “SS”; sì, posso confermare per tutto il periodo e per i tre esercizi, ero amministratore delle e ho seguito anche i vari passaggi del personale CP_1 dalle società dove lavorava;
Pt_1
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
sì, lo posso confermare, ricordo i tre passaggi, autorizzavo io l'utilizzo della macchina;
adr per iscritto, per forza;
adr la che era aziendale non era assegnata solo a lui come le altre CP_10 due vetture a noleggio, ma anche la era adoperata al 99 % da lui, che era CP_10 in pratica il solo ad averne n tà, per spostamenti nell'interesse dell'azienda;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, facevamo così con quanti avessero diritto all'uso della macchina;
adr nella assegnazione era specificato l'uso promiscuo, per la Mini non c'era bisogno perché era in nostra proprietà, tra altro una machina al tempo di valore di circa 1,000 € per intenderci, se non sbaglio, vi erano dei limiti di carburante, che non controllavo io, quello sì, secondo una stima dell'utilizzo aziendale, una stima sempre approssimativa;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società̀ datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
già risposto sopra in senso affermativo (sub 3);
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per l'utilizzo – Pt_1 anche per motivi priv l'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
come detto vi erano dei limiti di carburante, che non controllavo io, secondo una stima dell'utilizzo aziendale, una stima sempre approssimativa;
9 ad un certo punto per monitorare utilizzavamo anche per semplicità nella modalità di pagamento una carta carburante, anche per evitare possibili indicazioni improprie, fu una indicazione di gruppo;
adr quando ho parlato di limiti intendo dire che davamo un limite in base alla previsione della necessità lavorativa, poi all'interno del limite non controllavamo, e se non ricordo male talora potevamo detrarre dalla busta paga, che io ricordi, quanto superiore al limite, questo anche per le utenze telefoniche;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
questo non posso saperlo, ero già fuori dall'azienda;
21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ lavorativa in data 6/6/2022, Pt_1 Parte ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali Pt_10
e ;
[...] Persona_2
h iacchericcio, non ho indagato, mi sembrava inverosimile, perché secondo il mio parere aveva potenzialità da sfruttare in altro modo;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
all'inizio seguiva il NC, SS e SE;
adr man mano che aprivamo nuovi locali, Cuoricino Gourmet, Caffè Alfieri cioè NA in Pantaneto, fuori porta , il forno Persona_2 Per_2
San MA, e il FI NA i ini gli affid pertura;
adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo;
fino a quando sono stato amministratore gestiva essenzialmente tre esercizi storici NC d'RO, SS, e SE in particolar modo, e per dargli più tempo su NC d'RO gli fu tolto infine SS;
adr probabilmente ne gestiva anche di più, i nomi sono quelli, ma ricordo che cercammo di concentrarlo sul NC d'RO;
adr Cuoricino Gourmet l'ha aperto e sviluppato lui e vi è rimasto per la gestione;
adr quando c'era da aprire un locale nuovo, come detto, mi affidavo a lui”. lcs
Introdotto il terzo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi: (...) indicato dal ricorrente: Testimone_3
“direttore esecutivo del gruppo (ex Sielna) mi occupo della Pt_12 gestione operativa delle diverse soci esse la Controparte_1
dal 6/2022.
[...]
10 AD in precedenza ho lavorato soltanto per dal Parte_13
26/10/2018, senza occuparmi delle altre società del g
21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ lavorativa in data 6/6/2022, ed in Pt_1 Parte data 20/06/202 iva affidata la gestione dei locali e Parte_10
; Persona_2 il ricorrente, anche in precedenza mi era capitato di incontrarlo in alcune circostanze in quanto responsabile di più locali che faceva gli ordini a fornitore;
Parte_13 sì, quando iniziai ad occuparmi della gestione operativa del gruppo, ebbi con lui un incontro chiedendogli la disponibilità ad occuparsi delle strutture che sapevo gestiva precedentemente, cioè NC d'RO, Bar Posta, Cuoricino Gourmet, Pantaneto, il FI di via Montanini, mi pare fossero questi;
adr gli feci la richiesta in presenza degli advisor e Persona_4 [...]
Per_5 adr lui si rifiutò, adducendo recriminazioni sul periodo precedente, fatti a me ignoti;
quindi, a quel punto gli ho chiesto di andare a gestire Parte_10
e ”.
[...] Persona_2 lcs
Per l'audizione dei testimoni intimati e non comparsi e Testimone_4
) il giudice aggiorna la causa al 18/12/2024 Testimone_5
All'udienza 18/12/2024, nella causa n. 587/2023 sono comparsi: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'av , per la Controparte_1
Si procede all'audizione dei due testimoni residui, introducendosi il quarto testimone che presta dichiarazione di impegno qualificandosi: Controparte_7
(...) indicato dal ricorrente.
“dipendente per la Caffetterie dal 2015 al 2018. Gestivo dei locali, come , per un periodo insieme a me su alcuni Pt_1 locali. AD da sono stato liquidato, abbiamo raggiunto un accordo CP_1 economico.
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar NA “NC D'RO”, “SE” e “SS”; sì, ci fu un cambio societario e ripartimmo tutti insieme, son questi gli esercizi per i quali lavorava, non insieme a me;
Pt_1
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
e, successivamente, una Jeep Compass;
sì;
11 c'erano molte differenziazioni in quel periodo in azienda, io usavo la mia macchina per andare a Firenze, mentre lui usava un'auto aziendale, e ricordo con certezza questi tre modelli;
adr queste auto erano usate da lui soltanto, ognuno aveva le sua;
adr non era solo lui a disporre di auto aziendale;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, la poteva usare indistintamente, non solo per lavoro;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle Controparte_1 precedenti società̀ datrici di lavoro era Parte_2 noto ed accettato ed applicato a tu tutti coloro che avevano un'auto aziendale la potevano usare anche per proprie necessità;
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per Pt_1
l'utilizzo – anche per motivi privati – dell'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
di questo non sono a conoscenza
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, li seguiva lui insieme a;
Parte_9 adr svolgevano la gestione insieme, per ordini, orari, incassi, etc… adr anche come inquadramento era sopra a , era Pt_1 Pt_9 sopra a tutti, quello che percepiva il miglior stipendio: adr l'azienda, non ricordo quando, fece una suddivisione di locali ed ognuno ebbe i propri, e rimase su Posta, FI Montanini, Pt_1
NC d'RO, Cuoricino Go anche Pantaneto;
adr solo il FI San MA, che poi venne smantellato, non era più seguito da;
Pt_1
adr a furono assegnati altri locali;
Parte_9
adr orante', grezzo, una discussione continua Pt_1 con lui, non avevamo un buon rapporto, voleva sempre primeggiare, non a caso io fui spostato a Firenze;
adr questi locali furono affidati a lui sin dalla loro acquisizione, quando veniva acquisito un locale nuovo gli veniva affidato, poi magari
12 rilevato, i locali sono girati molto tra tutti, rilevavano, rimettevano, non saprei dirle per ciascuno di questi locali per quanto tempo ne abbia avuto la gestione esclusiva”. lcs
Introdotta la quinta testimone, presta dichiarazione di impegno qualificandosi:
(...) indicata dal ricorrente. Testimone_4 ipendente di la Capogruppo. Pt_12
Mai stata dipendente di ma del Gruppo La Cascina, Controparte_1 dal 12/2018 presso Sielna, att Pt_12
1) Le prestazioni lavorative del Ricorrente erano svolte dal momento della sua assunzione nel dicembre 2015 nel comune di Siena, presso i Bar
“NC D'RO”, “SE” e “SS”; CP_1 sì, era il responsabile dei bar già quando lavoravamo per il CP_1
Gruppo La Cascina era responsabile p locali.
2) Dall'inizio del proprio rapporto lavorativo nel dicembre 2015 al Sig.
veniva assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una Pt_1
KO, e, successivamente, una Jeep Compass;
sì, lo ricordo;
3) Dall'assunzione del Ricorrente nel dicembre 2015 sino al 17/08/2021 l'utilizzo delle autovetture Mini, KO e Jeep Compass era promiscuo e pertanto il Ricorrente le utilizzava anche nel privato, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana;
sì, ne disponeva sempre, non solo ad uso aziendale;
4) L'utilizzo promiscuo delle vetture aziendali di volta in volta assegnate ai dipendenti di (ovvero delle precedenti società̀ datrici Controparte_1 di lavoro era noto ed accettato ed applicato Parte_2
a tutti gli assegnatari di autoveicoli;
sì, generalmente le auto aziendali erano attribuite in uso promiscuo;
7) Dal giugno 2017 in poi veniva assegnata al Ricorrente una carta carburanti che il Sig. utilizzava per acquistare la benzina per l'utilizzo – Pt_1 anche per motivi priv l'autovettura aziendale di volta in volta assegnata;
8) La carta carburanti veniva ritirata dalla Società̀ nel marzo 2021, poco prima del ritiro nell'agosto 2021 della vettura aziendale;
questo non ricordo esattamente, comunque in generale ricordo che chi aveva l'auto aveva anche la carta carburante;
21) Il Sig. riprendeva l'attività lavorativa in data 6/6/2022, ed in Pt_1 data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali e Parte_10
; Persona_2
13 sì, lo ricordo, lo stesso periodo del mio rientro dopo un periodo di aspettativa, lo ricordo;
23) Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'Or nnini Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, lo ricordo;
adr lui era una sorta di capoarea e nei singoli locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore;
adr non saprei darle per ciascuno di questi locali, tempi di attribuzione e periodo di gestione precisi, tra altro essendo stata io in aspettativa per almeno un anno”. Lcs
Il giudice conferma la programmazione della discussione al 28/2/2025, ore 11:00, note al 18/2, autorizzando come da separato decreto aula virtuale.
All'udienza 28/2/2025, nella causa n. 587/2023 sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Antonino Marra, per la Controparte_1
Le parti si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Mazzanti, per il ricorrente, sottolinea l'aggiornamento della determinazione contabile proposta alla sopravvenuta data del licenziamento. In particolare, sul tema del superminimo l'avv. Mazzanti contesta la fondatezza anche delle argomentazioni avversarie contenute sul punto nelle note difensive finali, deducendo inoltre l'estraneità al caso del precedente di legittimità indicato. L'avv. Marra contesta la fondatezza anche dell'odierno rilievo avversario.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
* Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenutane la necessità, dispone consulenza tecnica d'ufficio contabile, al fine di individuare, analizzare e determinare quantitativamente i momenti di eventuale riduzione retributiva denunciata dal lavoratore ricorrente, individuandone le causali, oltre alla loro
14 incidenza sugli accessori, il trattamento di fine rapporto e sul piano contributivo e pensionistico. Nomina al fine ausiliaria tecnica la consulente del lavoro,
[...]
fissandone la comparizione per l'affidamento dell'incarico per l'udienza Per_6
2025 ore 10:15.
All'udienza 28/3/2025, nella causa n. 587/2023 sono comparsi, da remoto ex art. 127 bis cpc: per , l'avv. Jacopo Mazzanti;
Parte_1
l'avv. Antonino Marra, per la Controparte_1
Presente la ctu, consulente del lavoro, che rinnova Persona_7
l'accettazione l'incaric razione di impegno, qualificandosi come in atti, che riceve il quesito che segue:
“esaminati gli atti e i documenti, assunte informazioni presso le parti, pubbliche amministrazioni (autorizzando sin d'ora la consulente alla correlata richiesta di documentazione), eventualmente sollecitate le parti alle produzioni documentali ulteriori ritenute indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o in difetto sollecitando il giudice all'esercizio di poteri istruttori ufficiosi: individui, analizzi e determini quantitativamente i momenti di eventuale riduzione retributiva denunciata dal lavoratore ricorrente, dal 3/2016 fino all'8/1/2024, individuandone le causali, oltre alla loro incidenza sugli accessori, il trattamento di fine rapporto e sul piano contributivo, in ogni caso verificando la correttezza del pagamento del TFR e/o del suo versamento al Fondo di Previdenza Complementare.
L'avv. Marra per la chiede di produrre, in materia di TFR, la CP_1 documentazione sopravvenuta in corso di causa attestante i relativi pagamenti. Il giudice autorizza la produzione in questione.
La consulente fissa l'inizio delle operazioni il 17/4/2025, ore 10:00 presso lo studio indicato, con facoltà di indagine da remoto da concordare con i consulenti di parte, se nominati, in difetto con i procuratori.
Il lavoratore ricorrente nomina ctp la dott.ssa ; Persona_8 riserva di nomina fino ad inizio operazioni per tente.
La consulente, nel termine del 30/6 predisporrà la propria relazione e la invierà, in forma e tempi certi (dandone nella relazione finale attestazione e/o prova), ai consulenti tecnici di parte, ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti (ovvero la depositerà immediatamente in caso di conclusioni concordi in sede di operazioni). Nel termine del 31/7 i consulenti di parte o il procuratore hanno facoltà di far pervenire, in forma e tempi certi, alla consulente d'ufficio le proprie osservazioni tecniche, dandone contestuale comunicazione ai consulenti tecnici delle altre parti ove nominati, altrimenti ai procuratori delle parti.
15 Nel termine del 15/9 (ovvero immediatamente in caso di mancanza di osservazioni oppure di pareri concordi) il/la consulente tecnico/a d'ufficio depositerà in PCT la relazione definitiva, contenente anche le osservazioni delle parti o dei loro consulenti. Il rispetto rigoroso dei termini indicati (prorogabili su preventiva e motivata istanza al giudice) è condizione indispensabile per assicurare una ragionevole durata del processo (il mancato deposito di osservazioni tecniche preclude, salvo giustificato motivo, la loro formulazione nelle note difensive finali).
Pone a carico delle parti acconto sul compenso di € 600,00.
Il giudice fissa udienza per la successiva programmazione istruttoria e decisoria al 6/10/2025 ore 10:15 sin d'ora riprogrammando la discussione al 5/12/2025, ore 10:30 con note limitate alla sopravvenienza al 25/11.
A mezzo ordinanza del 14/7/2025 venivano rimodellati i termini processuali, su motivata istanza di proroga della consulente tecnica d'ufficio.
All'udienza 5/12/2025, nella causa n. 587/2023, con la partecipazione della funzionaria , sono comparsi: Controparte_11 per , l'av Parte_1 da remoto ex art. 127 bis cpc, l'avv. Antonino Marra, per la
Controparte_1
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. L'avv. Mazzanti per il ricorrente, sul tema della eliminazione del superminimo, ritiene necessario integrare la consulenza in ipotesi di accoglimento della domanda, come del resto accennato dalla stessa consulente tecnica d'ufficio. L'avv. Marra si oppone, stante in via di premessa logica l'insussistenza di differenze retributive, quali oggetto della domanda.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
16 Motivi della decisione.
§ 1. La vicenda lavorativa.
, ricorrente, veniva assunto da Parte_1 Parte_3
(doc. torica) dal 22/12/2015 (doc. Responsabile Bar, II° Livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi (doc. 34), con sede lavorativa presso “ ”. Parte_14
Le prestazioni lavorative ai sensi del contratto con Parte_2 erano svolte tutte nel comune di Siena, presso i Persona_2
Dal 19 giugno 2017, il rapporto di lavoro veniva trasferito alla società̀
[...]
(doc. 7 ric.) per effetto di cessione di ramo d'azienda (atto del Parte_4
14/06/2017, doc. 32 ric.).
La società̀ era di proprietà̀ al 100% di Sielna S.p.A., Parte_4 società holding a cui fanno capo svariate società̀ operanti in Toscana nel settore turistico e dei pubblici esercizi (doc. 11 ric.).
Nel gennaio 2019, la (doc. 7 ric.) cambiava Controparte_12 denominazione in ric.). Controparte_1
Dal 1/2/2019, al lavoratore veniva riconosciuto il I° Livello di inquadramento ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
*
§ 2. Le pretese patrimoniali, retributive, contributive e risarcitorie del lavoratore ricorrente.
a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società̀ (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia;
17 c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, l'illegittima apposizione del Ricorrente in FIS nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo CP_2 di risarcimento del danno;
d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del FIS nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché́ condannare la l pagamento degli ulteriori contributi dovuti CP_2 dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società̀ al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo;
f) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ di € 18.083,56, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato ed ancora non versato dalla data di assunzione del Sig. sino al marzo 2023 al fondo Pt_1
Polizza Genera Futuro n. 30969769, nonché́ condannare la Società̀ al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
g) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società̀ di € 7.992,58, al marzo 2023, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il Ricorrente, nonché condannare la Società al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di TFR dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia;
18 h) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 6 che precede, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non del Ricorrente nella misura di € 44.157,60.
*
§ 3. Questione della eliminazione del superminimo e altri aspetti retributivi e contributivi.
a) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 2 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 104.203,57 a titolo di CP_2 differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia.
Afferma il lavoratore che il contratto prevedeva una retribuzione di € 51.800,00 annui lordi, di cui € 28.789,71 a titolo di “superminimo non assorbibile”. La previsione del superminimo non assorbibile di complessivi € 28.789,71 (pari ad € 2.056,41 mensili) era indicata esplicitamente sia nel contratto di lavoro (doc. 2 ric. cit.), che nelle buste paga consegnate a far data dalla sua assunzione (doc. 3 ric.).
Dal marzo 2016, il superminimo non assorbibile precedentemente pattuito e corrisposto veniva eliminato dalle voci retributive (doc. 4 ric.). Inoltre, nelle trattenute, compariva la voce, codice AA301, “riduzione volontaria”, pari ad € 370. Nella sostanza, si passava da lordi € 4.650 di febbraio 2016 (doc. 3 ric.) ad € 2.593 del dicembre 2016 (doc. 4 ric.). A fronte della scomparsa del superminimo non assorbibile, nelle buste paga (doc. 4 ric.) comparivano invece circa € 1.700 a titolo di indennità̀ trasfertista.
Per il lavoratore, l'eliminazione del superminimo non assorbibile nonché́ la voce “riduzione volontaria”, oltre a rappresentare una illegittima diminuzione retributiva, mai pattuita, determinavano altresì̀ un evidente danno di natura previdenziale.
Nella busta paga del febbraio 2016 (doc. 3 ric.), l'imponibile contributivo indicato era pari ad € 4.650,00, mentre nelle successive buste paga (doc. 4 ric.) diminuiva ad € 3.074,00.
Dal 1/2017, la cd. “riduzione volontaria” scompariva dalla busta paga e l'imponibile contributivo era di € 3.444,00 (doc. 5 ric.), comunque inferiore all'originale di € 4.650,00 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.).
19 Al momento della cessione di ramo di azienda del 2017, il lavoratore non avrebbe siglato alcun accordo ex art. 2113 c.c. tale da giustificare un mutamento del proprio trattamento retributivo.
Invece, nelle buste paga successive alla cessione del ramo, la retribuzione mutava (doc. 5 ric., busta paga luglio 2017). Si passava dai già decurtati (del superminimo non assorbibile) lordi € 2.593,59 a lordi € 2.096,95 (€ 1.112 di paga base + 531,59 di contingenza + 3.36 di terzo elemento + € 450 di incentivo, precedentemente riconosciuto nella misura di € 950).
Anche l'imponibile contributivo subiva un ulteriore decremento, passando da € 3.444,00 (doc. 5 ric.) a € 2.947 nel luglio 2017 (doc. 5 ric.), di gran lunga inferiore all'originale di € 4.650,00 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.).
Dal settembre 2017 (doc. 5 ric.), veniva riconosciuto un nuovo superminimo, pari a € 303,05. Non essendo specificato, per il lavoratore dovrebbe ritenersi che il superminimo fosse ad personam, quindi non assorbibile. Il lordo riconosciuto passava quindi da € 2.096,95 a € 2.400, mentre l'imponibile saliva ad € 3.250.
Dal dicembre 2017 sino all'aprile 2018, veniva riconosciuta su base mensile una ulteriore voce retributiva – denominata “extra” – di importo variabile di mese in mese (dagli € 600 circa a € 900). Dal maggio 2018 (doc. 8 ric.), la voce “extra” scompariva, mentre il superminimo veniva alzato a complessivi € 400,00.
La mensilità̀ lorda a maggio 2018 era pari a € 2.525,95 (a fronte di una mensilità̀ di € 4.650 nel febbraio 2016, doc. 3 ric.).
Nel dicembre 2018, il superminimo non assorbibile veniva ulteriormente aumentato sino a complessivi € 850 lordi (doc. 8 ric.), per un totale di mensilità̀ lorda pari a € 2.976,60.
Nel gennaio 2019, la doc. 7 ric.) cambiava Controparte_12 denominazione in (docc. 1 e 31 ric). Controparte_1
Dal 1/2/20 riconosciuto il I° Livello di inquadramento ai sensi del CCNL Turismo Pubblici Esercizi.
Nella busta paga di gennaio 2019, scompariva dalle competenze la voce “incentivo”, pari ad € 450, e precedentemente riconosciuta nel 2016 nella misura di € 950 (doc. 3 ric.) per poi essere ridotta a € 450 nel luglio 2017 (doc. 5 ric.).
20 Dal febbraio 2019 (doc. 9 ric.), il superminimo non assorbibile pari ad € 850 veniva ridotto ad € 688,17, mentre compariva una indennità̀ di funzione variabile di mese in mese, da un massimo di € 600 (luglio 2019) ad un minimo di 55 € (agosto 2019).
Da febbraio 2019, la mensilità̀ lorda si attestava, a seguito delle varie modifiche, ad € 2.586,47 (doc. 9 ric.), contro gli € 4.650 del febbraio 2016 (doc. 3 ric.), mentre a partire dal febbraio 2020 (doc. 10 ric.) sino al marzo 2021 (doc. 12 ric.) veniva incrementata per via degli aumenti della paga base ad € 2.613,38 lordi. Dal marzo 2021 sino al novembre 2021 la mensilità̀ passava a € 2.633,56 (doc. 12 ric), mentre dal dicembre 2021 al dicembre 2022 la mensilità̀ passava a € 2.660,47 (doc. 13). A partire dal gennaio 2023, la mensilità̀ passava ad € 2.699,72 per via degli scatti di anzianità̀ (doc. 27).
Al marzo 2023, le differenze retributive maturate dal lavoratore sarebbero pari ad € 104.203,57 per l'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad € 2.056,40 (€ 28.789,71/14) a far data dal marzo 2016.
*
Argomenta la nelle note difensive finali, che l'istruttoria Controparte_1 avrebbe confermato come il superminimo originariamente pattuito con
[...] sia stato legittimamente eliminato a seguito della cess Parte_3 di ramo d'azienda del 2017. Il teste ha infatti confermato che "ci fu un cambio societario e CP_7 ripartimmo tutti insieme", evidenziando come con il passaggio ad Parte_2
(poi vi sia stata una complessiva riorganizzaz Controparte_1 coinvolto tutti i dipendenti.
La giurisprudenza sarebbe costante nel ritenere che in caso di trasferimento d'azienda il contratto del cessionario sostituisce immediatamente quello del cedente anche se più̀ sfavorevole (Cass. 5882/2010). Nel caso di specie, il superminimo era stato concesso intuitu personae dalla cedente e non è stato confermato dalla cessionaria nell'ambito della riorganizzazione. Peraltro, già̀ dal marzo 2016 - quindi prima della cessione - tale voce non veniva più̀ corrisposta, come ammesso dallo stesso ricorrente, che avrebbe quindi prestato acquiescenza alla modifica.
*
Secondo Cass. SL 2024/n. 10120 “Come statuito da questa Corte, in caso di cessione di ramo d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive, restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria
21 i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva (v. Cass. n. 37291 del 2021; n. 19303 del 2015; n. 10614 del 2011; n. 5882 del 2010, a proposito di fusione o incorporazione di società; v. anche Cass. n. 20918 del 2020 in materia di pubblico impiego contrattualizzato).
La Cassazione interviene su fattispecie diversa: “Con specifico riferimento all'uso aziendale, “fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ.”, questa Corte ha sottolineato che “il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che operando come una contrattazione integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa. (Cass. n. 5882 del 2010). Da tale principio si ricava che l'uso aziendale, invece, sopravvive, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale. A tali principi si è uniformata la sentenza d'appello, che ha riconosciuto ai lavoratori ceduti il trattamento previsto dal contratto aziendale, o meglio dall'uso aziendale in vigore presso la cedente ed avente la stessa efficacia di un contratto integrativo aziendale, avendo accertato che presso le cessionarie non era applicata alcuna contrattazione di pari livello, cioè aziendale. La Corte d'appello ha escluso che le società avessero dimostrato l'applicazione presso le cessionarie (prima e CP_13 CP_14 poi di contrattazione collettiva aziendale, quale Controparte_15 pre impedire (in ragione del “pari livello”) l'ultrattività dell'uso aziendale in vigore presso la cedente (equiparabile ad un contratto aziendale).
I principi posti dal giudice di legittimità non si attagliano alla fattispecie qui esaminata, che oppone alla Parte_1 [...]
Controparte_1
Nel contratto di cessione di ramo di azienda (doc. 32 ric.) possiamo leggere, a p. 10, che l'acquirente “subentrerà nei contratti di lavoro in essere e si farà carico di quanto maturato e non ancora liquidato a titolo di trattamento di fine rapporto, ratei residui relativi a 13ª, 14ª, ferie e rol maturati e non ancora liquidati o goduti dai lavoratori interessati al 18 giugno 2017”.
Non si ha notizia di una diversa disciplina collettiva applicabile.
22 Siamo in presenza di una pattuizione individuale di maggior favore che si trascina a carico della cessionaria, in assenza di qualsiasi documentata pattuizione modificativa. Con le parole del ricorrente, “uno specifico accordo negoziale tra le parti e conseguentemente può̀ essere ridotto o eliminato solo con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore. Nessuna pattuizione intercorreva tra il Ricorrente e l'allora datore di lavoro a riguardo, né tanto meno veniva siglato un atto di rinuncia ex 2113 c.c., a giustificazione dell'eliminazione del superminimo non assorbibile. Lo stesso dicasi per la cd. “riduzione volontaria”, comparsa nelle buste paga di marzo 2016 (doc. 4) ed eliminata a far data dal gennaio 2017”.
*
Detto questo, e condivisa sul punto l'impostazione giuridica del lavoratore ricorrente, volgiamo più attentamente lo sguardo alla concreta dinamica retributiva, avvalendoci dell'apporto dell'ausiliaria tecnica nominata d'ufficio, consulente del lavoro (relazione depositata il 14/10/2025). Parte_15
La storia retributiva del lavoratore, di cui il giudice nel quesito ha chiesto la ricostruzione, prende le mosse, ricapitoliamo, dall'assunzione a tempo indeterminato dal 22.12.2015, alle dipendenze della alle Parte_3 seguenti condizioni contrattuali (v. doc. 2 allegato al ricorso):
a) qualifica: Responsabile Bar 2° livello - CCNL Turismo Pubblici Esercizi del 20.2.2010 b) orario di lavoro: 40 ore settimanali (tempo pieno) c) sede di lavoro: i Parte_14
d) trattamento retributivo: € 51.800,00 lordi su base annua, riproporzionati al suo effettivo orario di lavoro, comprensivo di € 28.789,71 lordi annui a titolo di superminimo non riassorbibile e) nessun periodo di prova.
La retribuzione lorda da CCNL al momento dell'assunzione, per il 2° livello, era di € 1.643,59 per 14 mensilità, ovvero € 23.010,26 annui;
quindi, per differenza, era stato individuato un superminimo non riassorbibile (€ 2.056,41 mensili) per arrivare a € 51.800,00 lordi annui. Pertanto, la retribuzione lorda mensile, da corrispondersi per 14 mensilità sarebbe, stata di € 3.700,00. Nessuna indicazione in merito a ciò che tale retribuzione annua lorda avrebbe incluso. Se questo trattamento economico - presumibilmente omnicomprensivo - fosse stato sviluppato in modo 'lineare' nel corso del rapporto di lavoro, € 51.800,00 annui avrebbero rappresentato una base di partenza alla quale si sarebbero aggiunti, quanto meno, gli aumenti derivanti da contrattazione collettiva e gli scatti di anzianità via via maturati, nonché gli aumenti retributivi
23 legati alla promozione al 1° livello, avvenuta successivamente, dal 1° febbraio 2019. Pertanto, stante l'importo non riassorbibile del superminimo, per come indicato inizialmente, a seguito degli aumenti e delle variazioni di trattamento economico sopra indicati, legati principalmente alla contrattazione collettiva e all'anzianità lavorativa, la retribuzione lorda annua al termine del rapporto di lavoro sarebbe stata non meno di € 56.951,00 (4.067,96 mensili), imponibile ai fini contributivi e utile al trattamento di fine rapporto, composta come da tabella elaborata dalla consulente:
L'attenta analisi delle buste paga del lavoratore condotta dalla consulente nominata d'ufficio, restituisce una diversa immagine evolutiva del trattamento economico, nonostante il costante riconoscimento dell'anzianità lavorativa dal 22/12/2015 da tutti i datori di lavoro succedutisi nel tempo. Infatti, salvo i primi due mesi del 2016 in cui, oltre ai € 3.700,00 pattuiti si aggiunge un'«indennità incarichi» di € 950,00, a partire dal mese di marzo 2016 il superminimo non riassorbibile, così come quantificato nell'iniziale lettera di assunzione, lascia il posto a una serie di voci alternative che, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, varieranno senza un'apparente motivazione, se non quella del tutto plausibile di un risparmio contributivo e di una minore imponibilità della retribuzione ai fini del TFR, garantendo tuttavia un netto costante e anche un trattamento economico crescente, senza una riduzione retributiva in senso stretto.
Questa ragionata e documentata constatazione della consulente, muove anzitutto dall'esame della voce «superminimo non riassorbibile», che avrà nella vicenda lavorativa “vita breve”, dal momento che cessa di essere indicata come tale già dal 3/2016, ma sostituita da una più generica voce di «superminimo», e affiancata negli ultimi due anni del rapporto di lavoro (2022 e 2023) da una voce «superminimo variabile». La voce «superminimo» non è stata erogata, dunque, solo per un breve periodo, come si evince dalla tabella riepilogativa contenuta a p. 3 della relazione di consulenza. Fino al mese di 1/2022 compreso, solo sporadicamente viene erogato un ulteriore importo lordo a titolo di «superminimo variabile» (a dicembre 2019, € 1315,00 – a gennaio 2020, € 755,00 – a giugno 2021,
24 € 50,00 – a luglio 2021, € 2.500,00 – a agosto 2021, € 417,00 – a ottobre 2021
€ 2.500,00), diventato poi un elemento retributivo aggiuntivo e costante, a partire dal mese di febbraio 2022 e fino al termine del rapporto di lavoro (cfr. tabella, p. 4, loc. ult. cit.) La consulente ha quindi posto l'attenzione su altra voce che fa la sua comparsa in busta paga dal mese di 3/2016 fino a 2/2020, in via continuativa;
non è stata erogata da 3/2020 a 2/2021, in concomitanza dell'emergenza sanitaria pandemica, per poi ricomparire da 3 a 6/2021 e scomparire del tutto, dalle buste paga da 7/2021 in poi. Premesso - rammenta la consulente - che la voce di cui trattasi viene erogata quando un lavoratore venga considerato «trasfertista» e sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
- mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro
- svolgimento di un'attività che richiede la continua mobilità
- corresponsione, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si sia svolta nella lettera di assunzione iniziale del lavoratore, in realtà, la sede di lavoro era stata ben individuata a Siena (più precisamente, i di Persona_2
Siena).
Ci ricorda ancora la consulente, che le somme corrisposte al lavoratore 'trasfertista' sono soggette ad uno speciale regime di imponibilità poiché, a differenza di quanto avviene per l'indennità di trasferta, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo nella misura del 50% del loro ammontare;
inoltre, l'eventuale rimborso analitico, da parte del datore di lavoro, delle spese sostenute dal 'trasfertista' comporterebbe la totale imponibilità di tali somme, a differenza di quanto accade per i normali rimborsi a piè di lista in occasione di una trasferta di lavoro. Di tali rimborsi non vi è traccia nelle buste paga, salvo un unico mese, 7/2020, in cui figurano € 46,40 a titolo di “rimborso spese documentate”. L'utilizzo di una voce come l'«indennità trasfertista», considera la consulente, reca un vantaggio al lavoratore dal punto di vista di paga netta, se non altro perché la metà delle somme corrisposte al trasfertista non sono assoggettate né a tasse né a contributi pertanto non costituiscono reddito imponibile ma, al tempo stesso, implicano uno svantaggio rispetto a un «superminimo» di qualunque natura (non riassorbibile, variabile o generico), perché c'è una minore contribuzione e un minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto in suo favore in quanto, sulla metà esente, non vengono comunque calcolati. Si tratta, nella esperienza della consulente, di un espediente che talvolta viene impropriamente utilizzato per garantire una determinata paga netta al lavoratore, a fronte di un minor costo del lavoro per l'azienda e una minore imposizione fiscale per il dipendente. Le somme complessivamente erogate a tale titolo al lavoratore sono state le seguenti: anno 2016 € 17.000,00
25 anno 2017 € 21.119,23
anno 2018 € 17.000,00
anno 2019 € 21.450,00
anno 2020 € 3.500,00
anno 2021 € 6.300,00 di cui, ricordiamo, il 50% non imponibile né ai fini contributivi né utile al TFR. Inoltre, la voce non è stata erogata in occasione della corresponsione delle mensilità supplementari.
Ma la busta paga del lavoratore presenta ulteriori complessità.
In particolare, altre voci utilizzate nell'elaborazione dei cedolini paga sono state l'«indennità incarichi» - pari a € 950,00 lordi - dal mese di 1/2016 fino al mese di 4/2017, sostituito da un più generico «incentivo» dal mese di 5/2017 fino a 12/2018, ridotta a partire da 7/2017 a € 450,00 lordi per poi sparire definitivamente dal mese di 1/2019 in poi. Le somme complessivamente erogate al lavoratore sono analiticamente esposte in tabella dalla consulente a p. 6 della relazione, per un totale di € 10.925,00 nel 2016, € 9.800,00 nel 2017, € 6.300,00 nel 2018.
Come già accennato dalla consulente, nel mese di 2/2019 il lavoratore viene promosso al 1° livello, viene meno la voce «incentivo» nella parte 'alta' della busta paga ma viene indicata nel corpo del cedolino la voce «indennità di funzione» - tipica del trattamento economico dei DR (ma non dei lavoratori inquadrati al 1° livello); tale indennità viene corrisposta fino al mese di 12/2019, gli importi variano da mese a mese, come si evince dal riepilogo contenuto a p. 6 della relazione, per un totale di € 2.285,00.
Di non agevole interpretazione, poi, l'utilizzo della voce «riduzione volontaria» - di cui non si conoscono né origine né motivazione – detratta dall'imponibile retributivo (quindi dal lordo e non dal netto) nei mesi compresi tra 3 e 12/2016 (tredicesima e quattordicesima inclusi), pari a
€ 370,00 mensili e € 4.440,00 in totale.
Infine, nel corso del rapporto risultano erogate anche delle voci varie, talvolta definite «extra» talaltra «premio», di importo variabile, utili ai fini contributivi ma non ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, di cui è tenuto conto nel calcolare il percepito dal lavoratore ricorrente.
Più in generale, la somma delle retribuzioni lorde dovute nel periodo 22/12/2015–8/1/2024 seguendo lo sviluppo della retribuzione inizialmente pattuita e che l'analisi delle buste paga suggerisce, è stata percepita dal lavoratore attraverso l'uso di voci e indennità variegate, riconducibili all'obiettivo non dichiarato ma ragionevolmente
26 argomentabile, di garantire una retribuzione netta che partiva da € 2.900,00 fino a diventare 3.300,00 (riproporzionato e/o ricalcolato nei periodi di FIS o di malattia del lavoratore). Dalla analitica e complessiva analisi delle buste paga non emerge la denunciata riduzione retributiva, ma un uso improprio di elementi retributivi (vedi «indennità trasfertista») in sostituzione del superminimo non riassorbibile inizialmente pattuito, nonché il mancato assoggettamento in tutto o in parte di alcune voci utilizzate (v. «integrazione salariale»). Emerge, piuttosto, la volontà di garantire un netto costante, cresciuto nel corso degli anni.
La denuncia della consulente di parte ricorrente (riportata a p. 10 della relazione peritale) – di “un'operazione che riduce l'identificazione delle riduzioni retributive occorse ad una mera verifica sul quantum effettivamente percepito dal sig. senza tenere conto delle regole che l'ordinamento pone alla base Pt_1 delle rinunce retributive e contrattuali tipiche del lavoro subordinato” – coglie certamente nel segno, ma fino al momento in cui, secondo necessaria buona fede e correttezza nella determinazione del contenuto obbligatorio retributivo del rapporto, in base agli artt. 1175, 1375 c.c., non si rinvenga il punto di rottura in scelte retributive palesemente compensative e prive di altra ragionevole giustificazione causale attributiva. A questo riguardo il lavoratore non parrebbe aver offerto precisazioni, argomentando, ad es., la effettiva, concreta spettanza delle trasferte contestate. In sostanza, abbiamo la denuncia di una importante diminuzione retributiva ad opera del lavoratore, senza che la stessa, attraverso impropri meccanismi indiretti si sia verificata.
Anche in base alla sola tabella che segue (dalla relazione peritale, p. 10)
27 piuttosto evidente l'insostenibilità della tesi di una grave riduzione unilaterale retributiva, quale allegata in ricorso.
*
Le retribuzioni lorde e nette erogate al lavoratore dal 22/12/2015 al 8/1/2024 sono state dalla consulente riportate nell'allegato A alla propria relazione.
Da questo si evince, innanzitutto, che indipendentemente dall'accordo iniziale e dal superminimo non riassorbibile pattuito – in sostanza sostituito da altre voci nel corso del rapporto di lavoro - una parte della retribuzione è stata costantemente sottratta ai fini contributivi e ai fini del calcolo del TFR, e più precisamente le seguenti somme:
28 Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto non versato al fondo è secondo l'elaborazione contabile della consulente pari a € 5.733,34 (vedi tabella) mentre il minor montante contributivo legato all'imponibile retributivo, sul quale non sono stati versati i contributi, porterebbe, ad oggi, a un minor importo di pensione pari a € 66,20 lorde (vedi allegati elaborati, su richiesta, dall' di Siena), a titolo di potenziale danno pensionistico, per contribuzione CP_4 non editata sul suo estratto conto previdenziale.
È stato rilevato, infatti, un minor imponibile contributivo pari a € 56.608,00, nell'arco di tutto il rapporto di lavoro, dovuto al mancato assoggettamento a contributi previdenziali di parte delle retribuzioni corrisposte;
conseguentemente, ciò potrebbe portare ad un minor montante ai fini pensionistici qualora, per intervenuta prescrizione, non fosse più possibile versare la contribuzione dovuta sulle differenze di imponibile accertate. Ad oggi, il minor importo di pensione sarebbe pari a € 66,20 lorde mensili (vedi allegati elaborati, su nostra richiesta, dall' di Siena), salva la possibilità di richiedere CP_4 costituzione di una rendita vitalizia sulla parziale omissione contributiva sulle somme corrisposte in denaro e/o in natura.
Emerge, inoltre – relazione di consulenza pp. 13-14 - un minor accantonamento del TFR, nonostante l'erogazione continuativa di alcune voci che sarebbero, ad avviso della consulente, da considerare utili ai fini del calcolo dello stesso, come specificato nella tabella a p. 14, loc. ult. cit. Pertanto, a titolo di differenza TFR all'8.1.2024 sarebbero dovuti secondo la consulente € 7.608,25, oltre a € 306,63 di interessi legali al 15.10.2025.
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29 La consulente ha poi proceduto alla verifica della correttezza del pagamento del TFR e/o del suo versamento al Fondo di previdenza complementare. Nel corso delle operazioni peritali è stata acquisita copia di parte dei bonifici effettuati dal datore di lavoro e da parte del lavoratore l'estratto del piano individuale di previdenza complementare attivato con
[...]
al fine rilevare in maniera puntuale ciò che CP_16 effettivamente versato come TFR da 12/2015 a 1/2024 dalla Società convenuta rispetto alle cifre indicate mensilmente nelle buste paga sotto le voci «VERS. TFR F.do GENERA FUT» fino a 6/2017 e poi «COMUNICAZIONE T.F.R.» fino al termine del rapporto di lavoro.
Dall'analisi dei suddetti prospetti la consulente ha ricavato: per l'anno 2016 è stato versato quanto dovuto, pari a € 2.038,89 per gli anni 2017 - 2018 - 2019 il totale delle somme indicate nelle buste paga è di € 7.923,82 ma dai prospetti delle isultano versati CP_16
€ 6.708,89, mancherebbero € 1.214,93; per l'anno 2020 non risulta versato l'importo relativo al mese di gennaio pari a € 220,00; per gli anni 2021 - 2022 - 2023 e 2024 tutto quanto indicato in busta paga è stato versato al Fondo. Le somme non versate al Fondo di previdenza sono pari a complessivi € 1.434,93.
*
§ 4. Questione della eliminazione del fringe benefit auto e carta carburante. Legittimità.
b) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 3 che precede, l'illegittimità̀ della eliminazione del fringe benefit auto e per l'effetto condannare la Società̀ (i) al pagamento di € 3.696,35 a titolo di differenze retributive maturate al marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze maturande dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia, e (ii) in sostituzione del benefit revocato, all'integrazione di € 187,39 mensili a far data dalla prossima busta paga utile dopo la pronuncia.
Per fringe benefit il lavoratore intende una componente retributiva, come tale irriducibile, della prestazione lavorativa. L'eliminazione senza sostituzione del relativo valore operata da sarebbe Controparte_1 illegittima, poiché dall'inizio del rapporto nel 2015 e fino al momento del ritiro dell'ultima autovettura il lavoratore avrebbe utilizzato “nei fatti” tanto la carta carburanti quanto i vari veicoli assegnati in modo del tutto promiscuo.
La fonte del beneficio non ci parrebbe allegata con chiarezza, parlandosi di “vettura Jeep Compass targata FR529DX precedentemente
30 concessagli, nei fatti, ad uso promiscuo”, ragionevolmente una prassi, dunque.
Per Cass. SL 2024/n. 20938, “il valore dell'auto aziendale concessa al dipendente deve effettivamente rientrare nella base di calcolo del TFR e dell'indennità di preavviso, sempre che si tratti di beneficio riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro;
il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede, e, pertanto, il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto (Cass. n. 16129/2002, n. 19616/2003).
8. Conformandosi a tali principi, la Corte territoriale ha richiamato il precedente di cui a Cass. n. 16636/2012, circa l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di preavviso di tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, con esclusione solo delle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione contingente per la relativa fruizione, così da ricomprendere nel calcolo degli emolumenti citati il controvalore dell'uso dell'autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie, nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore;
9. La Corte territoriale ha perciò dato rilievo a una serie di elementi integranti il risparmio di spesa del lavoratore provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo quale base di calcolo, risparmio assimilabile a retribuzione in natura, criterio congruo ed esplicitato in conteggi prodotti dalla parte interessata e ritenuti attendibili in tale ottica;
al contrario, la società non ha fornito (quantomeno in questa sede) spiegazioni circa la base di calcolo per il diverso importo inserito per il titolo in questione in busta paga”.
Afferma il lavoratore, come anticipato, che sin dall'inizio del rapporto gli era stata assegnata una vettura aziendale, dapprima una Mini quindi una KO, e, successivamente, una Jeep Compass. L'utilizzo delle autovetture di volta in volta concesse sarebbe stato promiscuo: il lavoratore le utilizzava anche privatamente, durante il proprio tempo libero in ferie o nei periodi festivi, nonché́ per lo svolgimento di qualsiasi altra esigenza di vita quotidiana.
Con la gestione di subentrata nel rapporto di lavoro ad Parte_4 esito di cessione di ramo di azienda, dal 19/6/2017, veniva assegnata al lavoratore una carta carburanti utilizzata anche per motivi privati per l'autovettura aziendale assegnata.
31 Con lettera del 17/08/2021, la Società richiedeva al lavoratore la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX precedentemente concessagli, nella prassi, ad uso promiscuo a far data dal 12/8/2019 (doc. 17 ric.). Come visto sopra, in precedenza, gli erano state assegnate altre autovetture aziendali (una Mini ed una KO) a far data dal dicembre 2015.
Nonostante il ritiro dell'autovettura ad uso promiscuo,
[...] non provvedeva alla sostituzione del me CP_1 corrispondente valore mensile del fringe benefit. Lo stesso accadeva alla carta carburanti assegnata in pari data e che era stata revocata già in precedenza nel marzo 2021.
L'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal lavoratore operata con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX sarebbe pari al marzo 2023 a complessivi € 3.696,35 (doc. 37 ric.).
Ritiene il giudice, non appaia sufficientemente provato che il beneficio dell'uso, anche promiscuo di un veicolo, sia stato riconosciuto contrattualmente dal datore al prestatore di lavoro come beneficio in natura e pattiziamente inserito nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro (cfr., infatti, il doc. 2, contratto di lavoro con
[...]
), anche nella prospettiva di un uso aziendale cogente Parte_2
Ad es. Cass. SL 2025/ord. n. 12743, per uso aziendale intende “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi). L'uso aziendale - che per costante affermazione del giudice di legittimità appartiene al novero delle cosiddette fonti sociali, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso
o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in
32 conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016)”.
Il bene, il godimento dell'uso promiscuo di auto aziendale non appare entrato consensualmente a far parte in regime di corrispettività di una prestazione lavorativa, di natura accessoria accanto a quella principale. E la stessa revoca di un beneficio di non cogente corrispettività è dettata da un plausibile “Periodo di crisi economica che sta attraversando la società scrivente, che ha avviato una campagna di taglio dei costi, che prevede tra le altre voci anche l'abbattimento di quelli legati alla concessione delle autovetture aziendali”, intervenuta il 17/8/2021, in periodo pandemico (il 24/3/2022, il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31/3/2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato il 31/1/2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19), osservando quindi canoni di buona fede e correttezza. L'auto aziendale era stata assegnata al ricorrente ragionevolmente per le esigenze di servizio connesse alla gestione di più locali dislocati sul territorio senese (come emerso anche dalle testimonianze, il ricorrente gestiva inizialmente sei strutture (Bar NA NC d'RO, Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Pantaneto e San MA), per poi essere riassegnato dopo il Con rientro dal a soli due locali (SE e ), così che la riduzione delle Per_2 responsabi gestionali ha giustific itamente all'esigenza di contenimento dei costi, la revoca della utilizzazione del mezzo aziendale.
Né è agevolmente determinabile il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, dell'autovettura in ipotesi concessa contrattualmente/in forza di uso dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura. Neppure sono stati allegati dal lavoratore elementi puntuali integranti il risparmio di spesa in quanto provvisto di autovettura aziendale per uso promiscuo, elementi da porre quale base di calcolo di risparmio assimilabile a retribuzione in natura, secondo un criterio congruo ed esplicitato in conteggi prodotti dalla parte interessata e ritenuti attendibili in tale ottica.
Né le deposizioni sul punto e ), che Parte_6 CP_7 Tes_6 indubbiamente avvalorano la promiscu ti e d endali, pur senza offrire alcun dato sulla cogente corrispettività di alcuna prestazione accessoria, ci sono di ausilio per l'adozione di criteri razionali di determinazione quantitativa.
In realtà, secondo la rilevazione della consulente tecnica d'ufficio, dalle buste paga non emergono elementi riconducibili all'assegnazione ad uso promiscuo di un'autovettura e non sono presenti c.d. fringe benefits, il titolo in questione non risulta inserito in busta paga.
Solo nella busta paga del mese di gennaio 2019 al lavoratore sono stati trattenuti € 123,00 a titolo di “multa auto” dal che si può solo ipotizzare l'utilizzo di un'auto aziendale ma certo non l'uso promiscuo della stessa. Qualora, invece,
33 così fosse stato, come sostenuto dal ricorrente, occorrerebbero elementi più precisi, dal lavoratore non allegati, per ricostruire l'imponibile contributivo derivante dall'eventuale assegnazione di un'autovettura a uso promiscuo, imponibile da ricostruire in base alle tabelle ACI vigenti di anno in anno. Non emerge, dunque, l'assegnazione ad uso promiscuo di un'auto aziendale né dati riconducibili all'equivalente retribuzione in natura, pertanto, sul punto la consulente non è stata in grado di elaborare ipotesi di alcun tipo. Quanto alla denunziata diminuzione di retribuzione dall'8/ 2021, per revoca dell'uso dell'auto aziendale, premesso che il doc. 17 citato nelle osservazioni dalla consulente di parte ricorrente (modulo di restituzione) fa riferimento ad una concessione 'in uso' ma senza precisare se di tipo promiscuo o meno, la consulente ha ritenuto non essere suo compito stabilire se si tratti di retribuzione in natura sulla base delle prove testimoniali. Ad ogni buon conto, in base alle tariffe ACI il valore annuo del mezzo indicato (Jeep Compass, 2017, 2.0 Multijet II aut. (103 kW) CP_17 diesel), ai fini contributivi e dell'accantonamento del TFR sarebbe stato quello esposto nella tabella contenuta a p. 12. Né consta essere stato previsto un eventuale indennizzo in caso di revoca della concessione dell'auto. Pertanto, più che di una riduzione retributiva si sarebbe trattato di una riduzione contributiva, come dalla consulente esposto. La consulente ha chiesto all' di integrare i calcoli fatti CP_4 imputando, nei periodi che vanno gosto 2021 a gennaio 2024 compresi, il valore dell'auto assegnata qualora fosse riconosciuto l'uso promiscuo da parte del giudice. L'equivalente in denaro imponibile ai fini contributivi è stato determinato in base alle tabelle ACI vigenti di anno in anno. Il risultato, in questo caso, equivarrebbe a un minor importo di pensione mensile lorda pari a € 77,61 (in luogo di € 66,20).
Obietta il lavoratore, “il fatto che nel modulo di restituzione, scritto dalla Società, ed allegato sub doc. 17, non venga menzionato l'utilizzo promiscuo o meno del mezzo, come arguisce il CTU, è una circostanza assolutamente irrilevante. È ovvio infatti che, tanto più in un caso come quello di specie dove la Società non ha mai nemmeno valorizzato in busta paga il fringe benefit in questione (per motivi di risparmio), l'utilizzo promiscuo di un mezzo vada desunto da elementi extra-documentali, non potendo l'accertamento basarsi solo su documenti che risultano non sorprendentemente silenti sul punto;
la Società non solo ha illegittimamente revocato il fringe benefit promiscuo in discussione (doc. 17), ma non l'ha nemmeno mai valorizzato in busta paga (cfr. docc. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 27), determinando tra l'altro un ulteriore danno di natura contributiva al Ricorrente”.
34 Riterremmo, all'opposto, che la mancata previsione contrattuale dell'uso promiscuo della vettura aziendale, come il mancato inserimento in busta paga, siano coerenti alla sua natura, di uso non cogente, non qualificabile in termini di corrispettività di prestazione accessoria e quindi, solo in questo caso, retribuzione non riducibile unilateralmente.
*
§ 5. Ammissione del ricorrente al Fondo Integrazione Salariale (FIS). Denunciata illegittimità. Insussistenza.
c) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 4 che precede, Con l'illegittima apposizione del Ricorrente in nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022- 5/6/2022 e per l'effetto condannare la l pagamento di € 13.467,45 a titolo di risarcimento del CP_2 danno.
Dal 12/08/2021 sino al 10/10/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 16 ric.).
Ancora, dal 15/11/2021 sino al 31/12/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 20 ric.).
A fronte della comunicazione del 5/5/2022 di rientro al lavoro da periodo feriale (doc. 23 ric.), dal 06/05/2022 sino al 05/06/2022 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 24 ric.).
Afferma il ricorrente di essere stato l'unico dipendente, con l'eccezione di
, ad essere posto in FIS nei periodi sopra riportati tra Parte_5
i dipendenti di (e non solo tra quelli di pari o simile Controparte_1 livello, come a titolo esemplificativo , , Controparte_6 Parte_8 CP_7
e ).
[...] Parte_9
A riprova della strumentalità̀ dell'utilizzo del FIS da parte di
[...] nei propri confronti il lavoratore produceva la lista dei dipendenti CP_1 ocietà̀ (consegnata da ARTI dietro specifica istanza) nel periodo dal 1/12/2021 fino al 30/4/2022 (doc. 26 ric.), cioè̀ nel pieno del periodo di Con collocazione in : la Società̀ assumeva ben 43 dipendenti nell'arco temporale indagato. Un comportamento, che il lavoratore riteneva ben poco coerente con l'“attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda”, come indicato nelle comunicazioni sul FIS a lui recapitate L'illegittima ammissione del lavoratore in FIS nei periodi 12/08/2021- 10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022 avrebbe determinato differenze retributive pari ad € 13.467,45 (doc. 37 ric.).
35 L'affermazione che il lavoratore fosse l'unico tra i dipendenti di
[...]
(e non solo tra quelli di pari o simile livello, come a titolo CP_1 esemplificativo , , e Controparte_6 Parte_8 Controparte_7 Parte_9
), con o
[...] Parte_5
e suo superiore gerarchico, ad essere posto in FIS nei periodi sopra riportati, non è un dato sufficiente per una corretta interpretazione, attesa la peculiare posizione professionale aziendale del lavoratore.
Con Allo stesso modo, la denuncia che il primo periodo di sia stato disposto da agosto ad ottobre 2021, cioè in un periodo – q estivo e d'inizio autunno – di massima affluenza turistica in città con ovvie conseguenze di giro d'affari per i bar e ristoranti della Società, interseca, a parte il soggettivismo valutativo, scelte aziendali discrezionali non sindacabili. Così, la denuncia che nel periodo dall'1/12/2021 sino al 30/4/2022 la Società abbia assunto ben 43 dipendenti (doc. 26 ric.), un comportamento ritenuto dal lavoratore ben poco coerente con la descritta situazione di crisi economica legata alla situazione pandemica a giustificazione del FIS, è constatazione generica (non è dato conoscere le professionalità degli assunti anche in comparazione con quella del lavoratore ricorrente) e valutazione soggettiva, in ogni caso confliggente con scelte aziendali discrezionali non sindacabili. Con Quanto al terzo periodo di , che nuovamente sarebbe stato disposto in mesi ad alta affluenza, come maggio e giugno – come peraltro dimostrerebbero indirettamente anche le numerose assunzioni fatte dalla Società sino a tale momento (cfr. doc. 26 ric. cit.), chiaramente volte a sorreggere le attività produttive durante il momento di picco estivo ed autunnale, valgano le stesse considerazioni appena sopra svolte in relazione al primo periodo di FIS.
“La scansione temporale degli eventi sopra riportati” (ricorso, p. 17) non è dunque significativa, e “il sottile filo rosso che lega ciascuna delle decisioni aziendali all'evidente fine di escludere o quantomeno portare il Ricorrente a valutare un'uscita dall'organico della Società” (ibidem) è espressione elegante ma affetta da genericità valutativa.
Osserva il lavoratore, che “la strategia della Società e l'utilizzo Con illegittimo dello strumento di supporto salariale (Fondo di Integrazione Salariale) sono stati facilitati dal particolare periodo in cui tali comportamenti sono stati realizzati, e cioè nel corso della pandemia e della vigenza, da un lato, dei divieti di licenziamenti sino al 31/12/2021 per i Con fruitori del , e dall'altro lato dalla possibilità appunto di accedere a tale strumento per la causale “covid”. Ed è così che: - a fronte delle semplificazioni procedurali che permettevano di accedere al FIS senza l'accordo sindacale (cfr. messaggio 2981 del 28/07/20205 e circolare 84/2020);
36 - in assenza di qualsivoglia obbligo normativo di rotazione tra i dipendenti posti in FIS e quelli rimasti a lavoro, la Società resistente ha potuto piuttosto agilmente sospendere - in lampante violazione del dovere di lealtà e correttezza nello svolgimento del rapporto di lavoro - il Sig. dalla propria attività lavorativa per quasi 9 Pt_1 mesi, di cui 4,5 in FIS mentre i restanti in ferie forzate”.
Osservazione critica che al contempo denuncia il suo limite, con l'ammissione, invero, della insussistenza di alcuna illegittimità compiuta dalla Società nella collocazione del lavoratore in
[...]
[...]
, dunque, la replica aziendale che il collocamento del ricorrente in Per_9 Con
è to “nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, con regolare comunicazione alle organizzazioni sindacali e autorizzazione dell' . Come evidenziato dalla documentazione prodotta, le CP_4 comunicazioni sindacali indicavano chiaramente le motivazioni connesse alla situazione epidemiologica da COVID-19 e alla situazione economica aziendale” (note difensive finali, p. 3)(v. sub doc. 4 conv. le comunicazioni alle OO.SS. per l'attivazione della procedura di consultazione sindacale, art. 14 d.lgs. 2015/n. 148).
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§ 6. Trattamento di fine rapporto. Omessi versamenti sul Fondo Polizza Futuro e pregiudizio derivante dalle differenze retributive dovute.
Il lavoratore ha affermato un credito di € 18.083,56 a titolo di TFR maturato e ancora non versato dalla data di assunzione fino al marzo 2023 al fondo Polizza Genera Futuro n. 30969769. I versamenti si sarebbero dovuti eseguire con regolarità, date le meccaniche di funzionamento della Polizza, con la conseguenza che i mancati pagamenti avrebbero cagionato anche perdite finanziare al lavoratore. Nella realtà dei fatti, invece, al fondo prescelto sarebbe stato versato dalle società datrici di lavoro un totale di € 15.278,78 (doc. 29ric.) su un totale di € 28.664,34 di TFR maturato (doc. 37 ric.) al marzo 2023.
Inoltre, a titolo di TFR maturato sulle differenze retributive dovute all'eliminazione del superminimo non assorbibile e sull'illegittima eliminazione dei fringe benefit il lavoratore affermava la maturazione di un credito di € 7.992,58 (doc. 37 ric.).
Tutti i profili sopra indicati sono stati esaminati al § 3, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio.
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§ 7. Profili contributivi e pensionistici differenziali conseguenti.
37 d) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 (ricorso) che precede, il diritto del Ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 41.185,39 a titolo di contributi pensionistici sulle CP_4 differenze retributive dovute al marzo 2023 (i) all'illegittima eliminazione della voce retributiva del superminimo non assorbibile pari ad €2.056,40 (€28.789,71/14) a far data dal marzo 2016, (ii) all'illegittimo utilizzo del FIS nei confronti del nostro assistito nei periodi 12/08/2021-10/10/2021, 15/11/2021-31/12/2021, 6/5/2022-5/6/2022, e (iii) all'indebita riduzione del trattamento economico complessivo percepito dal Sig. operata Pt_1 con la restituzione della vettura Jeep Compass targata FR529DX, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia per i titoli sopra indicati;
e) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui al paragrafo 5 (ricorso) che precede, il diritto del ricorrente al versamento da parte della Società all' di complessivi € 31.766,06 a titolo di contributi pensionistici sulla CP_4 differenza, al marzo 2023, tra la retribuzione lorda corrisposta a far data dall'assunzione del Sig. e l'imponibile contributivo indicato nelle Pt_1 buste paga, che risulta inferiore per via dell'illegittima ed arbitraria esclusione di alcune voci retributive dalla contribuzione sociale, nonché condannare la Società al pagamento degli ulteriori contributi dovuti dall'aprile 2023 sino alla data di pronuncia a tale titolo.
Anche tutti i profili sopra indicati sono stati esaminati al § 3, con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio.
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§ 8. Denuncia di mobbing e sua infondatezza.
Nel marzo 2021 – espone il lavoratore - i vertici del gruppo Sielna S.p.A. venivano coinvolti nella nota indagine “Hidden Partner” della Guardia di Finanza di Siena, incentrata su reati di natura fiscale e finanziaria. A seguito di tali vicende, parte del precedente management del gruppo Sielna S.p.A. e della società̀ nelle Controparte_1 persone di e di veniva Parte_5 Parte_6 allontanato. Da tale momento in poi, in quanto linea di riporto di Parte_6
e benché́ non fosse stato minimamente coinvolto dalle vi in commento, avrebbe iniziato ad attuare una Controparte_1 serie di comportamenti palesemente volti all'espulsione anche del lavoratore ricorrente.
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Muovendo, per mera verifica degli approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità, ad es. da Cass. SL, ord. n. 5061 del
38 26/02/2024: “L'accertata insussistenza degli estremi del mobbing in ambito lavorativo non esime il giudice di merito dal verificare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenirlo”.
E cfr. già, ad es., Cass. SL, ord. n. 3692 del 07/02/2023: “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi”.
Così, ancora, ad es. Cass. SL, ord. n. 4664 del 21/02/2024: “La nozione di mobbing - come quella di straining - è una nozione di tipo medico-legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento da mobbing per l'assenza di comportamenti intenzionalmente vessatori, senza verificare se le condotte datoriali avevano generato un ambiente logorante e "stressogeno" per il dipendente).
E sotto l'angolazione critica prescrizionale, Cass. SL, ord. n. 31919 del 28/10/2022: “In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione - decennale, ove il lavoratore esperisca l'azione contrattuale – decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile dal danneggiato (in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato il termine di decorrenza della prescrizione in epoca successiva a quella di cessazione del rapporto di lavoro, in coincidenza con la data degli accertamenti diagnostici che attestavano l'eziologia professionale della malattia, rilevando che anche in presenza del venir meno della permanenza dell'illecita condotta datoriale la decorrenza del termine
39 prescrizionale esige comunque la conoscibilità dell'origine professionale della patologia)”. Ancora, ad es., Cass. S3 ord. n. 29328 del 13/11/2024: “In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale”.
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Proposta la cornice concettuale, diamo atto che il lavoratore denuncia di essere stato vittima, anzitutto, di pretestuose iniziative disciplinari.
In data 11/08/2021, veniva sottoposto ad una procedura di contestazione disciplinare ex art. 7 S.L. (doc. 14 ric.) che si concludeva parzialmente in data 10/9/2021 con, da un lato, l'irrogazione della sospensione dallo stipendio per tre giorni e, dall'altro, una nuova contestazione disciplinare a rettifica di uno specifico fatto già oggetto della precedente missiva dell'11/02/2021 (doc. 15 ric.). Nella sostanza, con la prima procedura si contestava al lavoratore di avere aggredito verbalmente la dipendente in data Parte_7
29/6/2021 presso il punto vendita FI NA (via Montanini 9, Siena) e di avere impiegato al lavoro in data 30/6/2021 Persona_1 presso il di Piazza Matteotti 27 senza che essa fosse assunta, Persona_2 contraria truzioni ricevute da Controparte_1
La contestazione, ad avviso del lavoratore del tutto pretestuosa, si concludeva con una sospensione di 3 giorni dal lavoro (doc. 15 ric.), mentre l'ulteriore procedura disciplinare del 10/9/2021 (doc. 15) veniva abbandonata senza applicazione di alcuna sanzione disciplinare.
L'infondatezza dei due addebiti ben si sarebbe prestata a rappresentare il progetto di marginalizzazione e progressiva esclusione del lavoratore.
In realtà, l'istruttoria orale compiuta, in particolare a mezzo della deposizione di la prima testimone, sopra riportata nella sua Parte_7 vivace integralità, si è rivelata piuttosto imbarazzante per la posizione del lavoratore ricorrente.
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In secondo luogo, il lavoratore ha denunciato l'alternanza fra ferie forzate e il discriminatorio collocamento in FIS.
40 Ulteriormente, dall'11/10/2021 sino al 31/10/2021, con comunicazione pec alla FISASCAT-CISL del 9/10/2021 (doc. 18 ric.), il lavoratore veniva posto in ferie forzate. La comunicazione alla FISASCAT-CISL sarebbe intervenuta come risposta alla comunicazione, datata 7/10/2021, del lavoratore circa la propria disponibilità̀ al rientro in servizio dopo il periodo di Con
(doc. 18 ric.).
A fronte della chiara volontà̀ ed azioni datoriali volte ad emarginare ed escludere il lavoratore dalla propria attività̀ lavorativa, lo stesso soffriva di crisi ansiose-depressive (doc. 19 ric.) ed era pertanto costretto ad assentarsi dal lavoro in malattia dal 01/11/2021 sino al 15/11/2021. Dal 15/11/2021 fino al 31/12/2021 il lavoratore veniva posto in FIS per motivazioni asseritamente connesse all'”attuale situazione epidemiologica e a causa della situazione economica dell'azienda” (doc. 20 ric.). Anche in questo caso, la comunicazione del 13/11/2021 era la risposta alla comunicazione, datata 12/11/2021, del lavoratore circa la disponibilità̀ al rientro in servizio dopo il periodo di malattia (doc. 20 ric.). Il lavoratore denunciava, per il mezzo del proprio legale, tale situazione alla Società̀ con missiva del 16/12/2022 (doc. 25 ric.).
Con comunicazione e-mail del 01/01/2022 del Sig. , dal Pt_11
03/01/2022 sino al 17/01/2022 il lavoratore veniva posto in ferie forzate (doc. 21 ric.).
In ragione del perpetrarsi dei comportamenti vessatori datoriali, il lavoratore sarebbe caduto nuovamente in malattia dal 30/12/2021 sino al 31/01/2022.
Con comunicazione e-mail del 01/02/2022 del Sig. , dal Pt_11
01/02/2022 sino al 15/02/2022 il lavoratore veniva posto in ferie forzate (doc. 21 ric.).
Con comunicazione e-mail del 15/02/2022 del Sig. (doc. 22), dal Pt_11
16/02/2022 sino al 28/02/2022 il lavoratore veniva nuo posto in ferie forzate.
Presentatosi al lavoro presso il Bar NA NC D'oro in data 01/03/2022, a ferie concluse, veniva allontanano verbalmente dal Sig. Pt_11 che – per via telefonica – confermava al lavoratore la sua ulteriore permanenza in ferie.
Con comunicazione e-mail del 01/03/2022 del Sig. (doc. 22 ric.), Pt_11 il lavoratore veniva posto nuovamente in ferie forzate dal 01/03/2022 sino a
“data di rientro da comunicare da parte dell'azienda”. Con missiva del 10/3/22, il lavoratore lamentava la forzosa permanenza in ferie (doc. 25 ric.).
41 Il 10/03/2022, non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni circa la data di rientro dalle ferie forzate disposte dall'azienda, il lavoratore si presentava presso il Bar NA NC D'oro, ma veniva nuovamente allontanato con ulteriore conferma della sua permanenza in ferie forzate da parte del Sig. (cfr. missiva del 10/3/22, tramite cui il Pt_11 lavoratore lamentava la forzosa permanenza in ferie, doc. 25 ric.). Il lavoratore rimaneva in ferie fino al 5/5/2022, a completa conclusione di tutte le sue ferie e permessi, e quindi procedeva in data 5/5/2022 a comunicare alla Società il suo rientro al lavoro (doc. 23 ric.).
Unitamente alla denunciata illegittima apposizione del ricorrente in FIS (sopra § 5), le descritte vicende di forzata collocazione in ferie avrebbero confermato la volontà aziendale di emarginazione a fini espulsivi.
Già abbiamo sopra argomentato (§ 5) della insussistenza della denunciata illegittimità della collocazione in FIS del lavoratore ricorrente.
Considerata anche la particolarità della sua posizione, ricordata ad es. dalla testimone – “lui era una sorta di capoarea e nei singoli Tes_4 locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore” – e anche dal testimone – “adr man mano che aprivamo nuovi locali Parte_6
(…) gli affidavamo l'apertura; adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo” - non è agevole sindacare nel caso concreto la discrezionale potestà organizzativa datoriale. Ricorda ad es. Cass. SL ord. n. 24977/2022, 11. “In via generale va rammentato che "il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, senza che in senso contrario rilevi la prescrizione relativa alla comunicazione preventiva ai lavoratori del periodo stabilito, dalla quale tuttavia si desume, da un lato, che anche le modifiche debbono essere comunicate cori preavviso e, dall'altro, che gli eventuali rilievi del lavoratore, che ritenga l'indicazione del datore di lavoro in contrasto con i propri interessi, devono intervenire senza dilazione" (cfr. Cass.11/02/2000 n. 1557 e Cass 12/06/2001 n. 7951). L'esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all'imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell'impresa ed al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale (…) principio che risponde ad un equilibrato soddisfacimento delle posizioni soggettive contrapposte: quella del datore di lavoro di organizzare le ferie privilegiando le sue necessità. Quella dei lavoratori di essere in grado di conseguire il beneficio cui le ferie sono preordinate (il recupero energie psicofisiche)”.
42 Ad es. (docc. 21-22 ric.) nel messaggi@ da a lavoratore, è Pt_11 evidente il riferimento al “calo di lavoro”, pl nel periodo 3- 17/1/2022; mentre più generico il riferimento ad “esigenze aziendali” per il periodo 1-15/2/2022, come nel successivo 16-28/2/2022, e ancor più nella successiva comunicazione del 1/3/2022. Non è dubbio, tuttavia, nell'alternanza FIS-Ferie “forzate” risiedere un comportamento datoriale apparentemente anomalo che non trova chiara, palesata, piena motivazione, salva l'allegazione “il ricorrente venne collocato in ferie dopo il periodo della pandemia in quanto molti locali erano chiusi”, corrispondente a capitolo di prova non ammesso per genericità, ma, osserviamo, per pari notorietà del dato, che rende pertanto non agevole la sua interpretazione nel senso prospettato dal lavoratore.
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Ripresa l'attività lavorativa il 6/6/2022, il 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali (doc. 28 ric.). Parte_16 Persona_2
Trattatasi di un bar, il SE, ora aperto, mentre il divenne operativo Per_2 solamente dal 7/11/2022. Prima dell'agosto 2021, il lavoratore gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui alcuni prestigiosi locali quali Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA. La diminuzione dell'area di responsabilità del lavoratore ad esito del suo definitivo rientro operativo, anch'essa denunziata quale momento di emarginazione, etc. trova invero agevole giustificazione nelle vicende riorganizzativa aziendali post pandemiche.
Il teste “amministratore delle mi sembra fino Parte_6 CP_1 al 19/3/2021, dalla costituzione”, alla domanda 21) Il Sig. riprendeva Pt_1
l'attività lavorativa in data 6/6/2022, ed in data 20/06/202 iva affidata la gestione dei locali ”, ha risposto Parte_17
“l'ho appreso solo i sembrava inverosimile, perché secondo il mio parere aveva potenzialità da sfruttare in altro modo”, denunciando in tal modo, con questa inammissibile valutazione personale, un forte scarto di attendibilità.
Il testimone ha poi descritto sub cap. 23) “Prima dell'agosto 2021, il Sig.
gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar Pt_1
Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Parte_18
”;
[...] all'inizio seguiva il NC, SS e SE;
adr man mano che aprivamo nuovi locali, Cuoricino Gourmet, Caffè Alfieri cioè NA in Pantaneto, fuori porta , il forno San MA, Persona_2 Per_2
e il FI NA in via Montanini gli affidavamo l'apertura; adr gli veniva poi affiancata altra persona che man mano lo rilevava nella gestione, della quale comunque manteneva il controllo;
43 fino a quando sono stato amministratore gestiva essenzialmente tre esercizi storici NC d'RO, SS, e SE in particolar modo, e per dargli più tempo su NC d'RO gli fu tolto infine SS;
adr probabilmente ne gestiva anche di più, i nomi sono quelli, ma ricordo che cercammo di concentrarlo sul NC d'RO; adr Cuoricino Gourmet l'ha aperto e sviluppato lui e vi è rimasto per la gestione;
adr quando c'era da aprire un locale nuovo, come detto, mi affidavo a lui”.
Anche il teste “dipendente per la dal 2015 al CP_7 CP_1
2018. Gestivo dei locali, come , per un periodo insieme a me su Pt_1 alcuni locali”, alla domanda “2 dell'agosto 2021, il Sig. Pt_1 gestiva 6 tra bar e caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini,
[...]
”, ha illustrato, con minor precisione: Parte_18
; Parte_9 adr svolgevano la gestione insieme, per ordini, orari, incassi, etc… adr anche come inquadramento era sopra a , era Pt_1 Pt_9 sopra a tutti, quello che percepiva il m pendio: adr l'azienda, non ricordo quando, fece una suddivisione di locali ed ognuno ebbe i propri, e rimase su Posta, FI Montanini, Pt_1
NC d'RO, Cuoricino Gourmet e anche Pantaneto;
adr solo il FI San MA, che poi venne smantellato, non era più seguito da;
Pt_1
adr a furono assegnati altri locali;
Parte_9
adr era il più 'ignorante', grezzo, una discussione continua Pt_1 con lui, n mo un buon rapporto, voleva sempre primeggiare, non a caso io fui spostato a Firenze;
adr questi locali furono affidati a lui sin dalla loro acquisizione, quando veniva acquisito un locale nuovo gli veniva affidato, poi magari rilevato, i locali sono girati molto tra tutti, rilevavano, rimettevano, non saprei dirle per ciascuno di questi locali per quanto tempo ne abbia avuto la gestione esclusiva”.
La teste , sub 21) Il Sig. riprendeva l'attività̀ Tes_4 Pt_1 lavorativa in d 2, ed in data 20/ gli veniva affidata la gestione dei locali;
Parte_16 Persona_2
“sì, lo ricord n periodo di aspettativa, lo ricordo”. E sub 23 “Prima dell'agosto 2021, il Sig. gestiva 6 tra bar e Pt_1 caffetterie, tra cui il Bar NA NC d'RO, Bar NA Posta, Cuoricino Gourmet, FI Montanini, Bar NA Pantaneto e FI San MA;
sì, lo ricordo;
adr lui era una sorta di capoarea e nei singoli locali aveva dei referenti cui faceva riferimento, come loro superiore;
44 adr non saprei darle per ciascuno di questi locali, tempi di attribuzione e periodo di gestione precisi, tra altro essendo stata io in aspettativa per almeno un anno”, quindi con lo stesso margine di incertezza che presenta la deposizione del teste CP_7
Infine, il testimone , indicato dal ricorrente, “direttore Testimone_3 esecutivo del gruppo mi occupo della gestione operativa Parte_12 delle diverse società, tra di esse la dal 6/2022” alla Controparte_1 domanda sub 21) “Il Sig. vorativa in data Pt_1
6/6/2022, ed in data 20/06/2022 gli veniva affidata la gestione dei locali
[...]
e ”, ha dichiarato: Parte_10 Persona_2 ho conosciuto il ricorrente, anche in precedenza mi era capitato di incontrarlo in alcune circostanze in quanto responsabile di più locali che faceva gli ordini a fornitore;
Parte_13 sì, quando iniziai ad occuparmi della gestione operativa del gruppo, ebbi con lui un incontro chiedendogli la disponibilità ad occuparsi delle strutture che sapevo gestiva precedentemente, cioè NC d'RO, Bar Posta, Cuoricino Gourmet, Pantaneto, il FI di via Montanini, mi pare fossero questi;
adr gli feci la richiesta in presenza degli advisor e Persona_4 [...]
Per_5 adr lui si rifiutò, adducendo recriminazioni sul periodo precedente, fatti a me ignoti;
quindi, a quel punto gli ho chiesto di andare a gestire Parte_10
e ”.
[...] Persona_2
a getta, dunque, una diversa luce sulla vicenda, Tes_3 definitivamente collocando la denunciata riduzione di responsabilità del lavoratore al suo pieno rientro in servizio da un lato in complesse variazioni organizzative (aperture/chiusure) nel periodo post pandemico, che possono avere determinato un riassetto organizzativo ed una variata attribuzione delle responsabilità, non senza aver evidenziato con chiarezza lo stesso atteggiamento oppositivo del lavoratore.
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Ulteriore fattore generale dimostrativo della volontà aziendale di emarginazione del lavoratore, sarebbe consistito nella progressiva decurtazione retributiva, e in particolare la eliminazione del fringe benefit, ma della inconsistenza di entrambi i profili di denuncia già abbiamo argomentato nei precedenti paragrafi, §§ 3 e 4.
* In definitiva, nella vicenda, che muove da una premessa storica non banale (esordio del presente §), certamente non sussistono gli estremi del mobbing in ambito lavorativo, classicamente e notoriamente inteso, e la verifica se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, si configuri comunque un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure possibili e necessarie, secondo la particolarità del
45 lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, non dà positivo riscontro. Non sussiste, infatti, un dimostrato intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti denunciati come pregiudizievoli, né è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, mutuando le espressioni interpretative della giurisprudenza di legittimità, cit.
*
Al contenuto decisorio della controversia delineato in dispositivo si accompagna l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la estrema complessità e controvertibilità della fattispecie oltre che delle materie e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
contro condanna la Società c
[...] Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente di:
€ 5.733,34 a titolo di trattamento di fine rapporto non versato al Fondo;
€ 1.434,93 a titolo di ulteriori somme non versate al Fondo;
€ 7.608,25, oltre a € 306,63 di interessi legali al 15.10.2025, a titolo di minor accantonamento TFR;
determina ad oggi per effetto di un minor montante contributivo legato all'imponibile retributivo, sul quale non sono stati versati i contributi, un minor importo di pensione pari a € 66,20, a titolo di potenziale danno pensionistico, per contribuzione non accreditata sull'estratto conto previdenziale;
rigetta ogni altra parte della domanda giudiziale.
46 Compensa per intero tra le parti le spese del processo, compreso il compenso per la consulenza tecnica d'ufficio liquidato con separato decreto di data odierna.
Siena, 5/12/2025
il giudice Delio Cammarosano
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