Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1608 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(C.F.: in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia
Frattallone, presso il cui studio, in Caltanissetta, Viale della Regione n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(già Controparte_1 [...]
, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, (partita i.v.a.: rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aliquò ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Arco Alessi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Giulia Mulè.
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 401/2020, emesso da questo Tribunale in data
08.10.20, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.574,37 oltre interessi e spese, a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento della anticipazione contrattuale e di n. 4 certificati lavori. L'opponente rilevata l'infondatezza della pretesa creditoria azionata,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria azione, eccezione,
ragione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni in via pregiudiziale dichiarare
l'incompetenza del Tribunale Civile di Caltanissetta per essere la presente controversia
devoluta alla competenza del collegio arbitrale, revocando il decreto in-giuntivo n. 401/2020
R.G. opposto;
nel merito revocare e/o con qualunque statuizione annullare e, comunque,
rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 401/2020 emesso nell'ambito del procedimento
monitorio recante n. 1202/2020 R.G. in data 08.10.2020 dal Tribunale Civile di Caltanissetta,
G.U. Dott. Alex Costanza, notificato all'odierna opponente in data 09.10.2020, dichiarando
inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili le domande tutte con esso avanzate dalla
società nei confronti del Controparte_1 [...]
anche per effetto della eccezione di inadempimento sollevata Parte_1
dall'opponente p.a. a sensi dell'art. 1460 c.c.; In via subordinata revocare e/o con qualunque
statuizione annullare e, comunque, rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 401/2020 R.G.
per carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. In ogni caso con
vittoria di spese e compensi di difesa. ”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 05.02.21, la società opposta eccepiva l'infondatezza dei motivi e delle domande della opposizione avversaria formulando le seguenti domande: “Piaccia all'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
eccezione e difesa: - rigettare l'opposizione e confermare l'opposto decreto;
- in subordine, condannare il , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, al pagamento della minore somma di € 20.133,08 di cui: - € 1.598,58 a titolo di
interessi per il ritardato pagamento dell'anticipazione - € 3.479,97 a titolo di interessi per il
ritardato pagamento del 1° Certificato Lavori - € 2.250,99 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 2° Certificato Lavori - € 2.664,90 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 3° Certificato Lavori - € 10.138,64 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 4°Certificato Lavori. Oltre interessi a far tempo dalla data della domanda e
sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 12.03.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta.
A mezzo le note ex art. 183, c.6 n.2 c.p.c., depositate il 12.05.21 parte opponente rinunciava all'eccezione preliminare di competenza arbitrale formulata in seno all'atto di citazione in opposizione.
Espletata la CTU e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente a momento della pronuncia della sentenza. Pertanto, il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza, ovvero, dalla persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 20613/11).
Orbene, la quale aggiudicataria dei “lavori di restauro del Controparte_1
Palazzo Municipale – stralcio di completamento”, giusto contratto di appalto del 14.09.2017 n. 99
di repertorio, ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di €
21.574,37 a titolo di interessi maturati a causa del ritardato pagamento di alcuni ratei di prezzo, in particolare, anticipazione e Certificati Lavori numeri 1, 2, 3 e 4.
Deve, innanzitutto rilevarsi l'infondatezza della eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di accordo bonario e transazione di cui agli artt. 205 e 208 del
D.lgs. n. 50/16 sollevata dalla opponente per la prima volta con le memorie ex art. 183, c. 6, n.2.
Invero, a prescindere dalla tardività con la quale l'eccezione è stata proposta, si rileva la sua assoluta inapplicabilità al caso in esame essendo relativa ad ipotesi differenti. Invero, l'art. 205 del
D.lgs. n. 50/16 prevede il ricorso all''accordo bonario qualora in seguito alla iscrizione di “riserve”
sui documenti contabili, l'importo dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per certo dell'importo contrattuale e come tale è inapplicabile alle domanda di riconoscimento degli interessi di mora da parte dell'appaltatore. Ed inoltre, il secondo comma dello stesso articolo prevede che tale procedura debba essere attivata dalla stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o di regolare esecuzione.
Altresì, si osserva che la transazione di cui all'art. 208 del medesimo Decreto legislativo non può
costituire alcuna condizione di procedibilità essendo prevista solo in termini di possibilità.
Nel merito, risulta documentato che:
- in data 14.09.2017 veniva sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di e la Parte_1
aggiudicataria dell'appalto inerente la realizzazione del Controparte_1 restauro del Palazzo Municipale. L'importo del contratto di appalto ammontava ad € 663.045,75
oltre € 45.615,09 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- in data 13.10.2017 avveniva la consegna dei lavori, che avevano inizio il 08.11.2017;
- il contratto di appalto prevedeva il pagamento di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto da erogare alla sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 gg dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- il comma 4 all' art. 27 del capitolato speciale di appalto, avente ad oggetto i pagamenti in acconto,
obbligava la stazione appaltante a corrispondere l'importo indicato nel certificato di pagamento entro i successivi 30 gg, mediante emissione dell'apposito mandato e successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale;
- il comma 2 dell'art. 29 del capitolato speciale di appalto, avente ad oggetto i ritardi nei pagamenti delle rate di acconto, stabiliva testualmente che “In caso di ritardo nel pagamento della rata di
acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per cause imputabili alla stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura al tasso BCE di
riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali”.
Tutto ciò premesso, si rileva, in primo luogo che l'inadempimento contrattuale contestato alla opposta è rimasto privo di riscontri.
Il opponente, infatti, ha dedotto l'inadempimento della appaltatrice senza provare in alcun Pt_1
modo la asserita non corretta esecuzione dei lavori.
Non risulta, infatti, che in occasione della contabilizzazione delle opere realizzate sia stata sollevata alcuna contestazione, tanto che i relativi importi sono stati corrisposti.
Prova ne è che il Certificato Anticipazione, il 1° Certificato Lavori, il 2° Certificato Lavori, 3°
Certificato Lavori ed il 4° Certificato Lavori sono stati liquidati.
Risulta, altresì, che i lavori sono stati ultimati e positivamente collaudati (doc. n. 16 e n.17 fasc.
parte opposta). La ha, quindi, provato l'infondatezza di tale assunto. Controparte_1
Allo stesso modo parte opposta ha dimostrato documentalmente che nessuna omissione contributiva ha impedito il pagamento di quando dovuto.
In relazione alla rata di anticipazione pari al 20% all'anticipazione, si rileva che alla data di emissione del certificato del 17.11.2017, la ditta opposta non aveva effettivamente comunicato l'atto di cessione del credito alla né gli estremi del conto corrente Controparte_3
sul quale avrebbero dovuto essere accreditati gli importi dovuti da parte della Stazione Appaltante.
Risulta provato che detta comunicazione è avvenuta in data 27.11.2017 e che il Comune opposto ne ha preso atto con determina del 01.12.2017, agli atti.
Per quanto attiene l'esatta determinazione degli interessi legali di mora, sull' importo dell'anticipazione del 20% e sui certificati di pagamento numero 1, 2, 3, e 4, il CTU, dott.ssa
[...]
ha ritenuto di prendere a riferimento il periodo intercorrente tra il trentunesimo Persona_1
giorno dall'emissione dei certificati di pagamento e il giorno in cui l'importo risulta di fatto accreditato posto che l'art. 27, comma 4 del capitolato speciale di appalto stabilisce che la stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo indicato nel certificato di pagamento entro i successivi 30 gg, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Con riferimento alla rata di anticipazione del 20%,, poiché la comunicazione dell'atto di cessione è avvenuta in data 27.11.2017
ed il ne ha preso atto con determina del 01.12.2017, il calcolo degli interessi inerente il Pt_1
pagamento dell'anticipazione è stato eseguito prendendo come periodo di riferimento quello intercorrente tra il trentunesimo giorno dalla determina dirigenziale di presa d'atto dell'avvenuta cessione del credito, 01.12.2017, e la data di effettivo pagamento. Ha pertanto concluso dichiarando;
“Ciò precisato, i calcoli eseguiti prendendo in considerazione il tasso di interesse
legale di mora che nei rispettivi periodi si è attestato nella misura del 8% (tasso di riferimento + 8
punti percentuali), hanno esitato un importo complessivo di interessi legali di mora pari a Euro
20.239,59 (allegato 2).” Alla luce delle superiori conclusioni del CTU, integralmente condivisibili, si ritiene di dover riconoscere alla società opposta la somma di € 20.239,59, oltre interessi dalla domanda al soddisfo,
con conseguente revoca del Decreto ingiuntivo opposto.
Assorbite le altre questioni.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014 in € 2.840,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta - seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 401/2020 emesso da questo Tribunale in data 08.10.2020;
- condanna il al pagamento della somma di € 20.239,59, oltre Parte_1
interessi dalla domanda al soddisfo, in favore della Controparte_1
;
[...]
- condanna il al rifusione delle spese processuali in favore Parte_1
della che si liquidano in € 2.840,00, oltre Controparte_4
spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Giuseppe Aliquò;
- pone le spese di CTU a carico del che liquida come da Parte_1
separato provvedimento.
Così deciso in Caltanissetta, il 31 Dicembre 2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì