Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2279/2022 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 30.01.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
- (C.F. , in proprio e nella qualità Parte_2 C.F._2
di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori (C.F. Persona_1
) nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._3 Parte_3
) nata Fondi (LT) il 23/06/2012, C.F._4
- (C.F. ), Parte_4 C.F._5
- (C.F. ), Parte_5 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Del Vecchio ed Eddy Aloisi;
ATTORI
E
- (P.IVA ), CP_1 P.IVA_1
in persona del Direttore Generale Dr.ssa rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Rachele Ambrosio;
CONVENUTA
NONCHÉ
- Controparte_3
(C.F. e P.I. ),
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Scipioni;
1
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica – morte.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la responsabilità dei medici dell'Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi per il decesso della SI.ra o, in estremo subordine e salvo Persona_2
gravame, per la riduzione delle sue chance di sua sopravvivenza - nella misura del 40% o in quella diversa che risulterà di giustizia - nonché per il correlativo danno dei suoi congiunti, che hanno visto compromessa dai medici curanti la possibilità di mantenere integro il proprio vincolo familiare con la de cuius.
Voglia per l'effetto condannare la a risarcire gli attori, Parte_6
iure proprio e iure hereditatis, con il pagamento dei seguenti importi:
- euro 264.780,00 ciascuno a favore di e di Parte_1 Parte_2
per il danno non patrimoniale iure proprio (complessivamente euro
529.560,00),
- euro 30.000,00 a solidale favore di e di per il Parte_1 Parte_2
danno non patrimoniale iure hereditatis,
- euro 166.713,00 a favore per il danno non Parte_5
patrimoniale iure proprio dal medesimo lamentato per la morte della nonna;
- euro 166.713,00 a favore di nella qualità di esercente la Parte_2
potestà genitoriale sulla figlia per il danno non patrimoniale Persona_1
iure proprio dalla medesima lamentato per la morte della nonna;
- euro 166.713,00 a favore di nella qualità di esercente la Parte_2
potestà genitoriale sulla figlia per il danno non patrimoniale Parte_3
iure proprio dalla medesima lamentato per la morte della nonna;
- euro 166.713,00 a favore di per il danno non patrimoniale Parte_4
iure proprio dalla medesima lamentato per la morte della nonna;
per un totale di euro 1.226.412,00; oppure i diversi importi, maggiori o
2 minori, che risulteranno di giustizia oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi a titolo di risarcimento del lucro cessante su tutte le somme, dall'evento dannoso alla liquidazione.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a solidale favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari”.
Contr Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- nel merito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior pronuncia, in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in parte narrativa, l'infondatezza delle domande ex adverso proposte e, conseguentemente respingere ogni richiesta risarcitoria avanzata nel presente giudizio nei confronti della predetta azienda convenuta;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
a tenere indenne e Controparte_3 manlevare l'AZ assicurata nonché a rifondere alla stessa le spese legali del presente giudizio con contestuale rimborso del C.U. .
Con vittoria di spese, ivi comprese quella relativa all'eventuale consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Giudice e compenso legale, oltre oneri e accessori come per legge”.
Per l'assicurazione chiamata in causa: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata
1. In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'inadempimento doloso degli obblighi di avviso e salvataggio previsti dagli artt. 1913 e 1914 c.c. da parte della , con conseguente CP_1
invalidità/inoperatività della polizza n. 2019RCG00168- 789891 CP_3
e perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1915, primo comma, c.c. in favore
3 dell'Assicurata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a e disporre l'estromissione della predetta dal Controparte_3
giudizio, con condanna della alla refusione delle spese di lite;
Parte_6
2. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli attori stante la totale mancanza di prova della loro qualità di congiunti ed eredi nei confronti della de cuius Per_2
.
[...]
NEL MERITO,
3. In via principale
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla convenuta , non avendo gli attori fornito a riguardo alcuna Parte_6
prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, Controparte_4
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dagli attori nei confronti della e della e assolvere Parte_6 Controparte_3
interamente le medesime da ogni domanda e, conseguentemente, respingere la domanda di garanzia assicurativa proposta dalla
[...]
nei confronti della odierna deducente Pt_6 [...]
Controparte_5
4. IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande degli attori e ciò nei confronti della
[...]
e della terza chiamata , Pt_6 Controparte_3
- accertare l'inesistenza del danno (patrimoniale e non patrimoniale) in quanto non provato e, comunque, richiesto senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente CP_3
a prestare la copertura assicurativa nei limiti dei precisi accordi
[...]
negoziali assunti tra Assicurato e Assicurazione, con particolare riguardo
4 alla limitazione del risarcimento dovuto dalla al Controparte_3 massimale previsto dalla polizza, tenuto conto dell'esistenza di scoperto di polizza - SIR pari ad Euro 330.000,00 riconosciuta per ogni danneggiato e per ciascuna richiesta risarcitoria per il sinistro di specie;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, della convenuta e dei medici ivi operanti, oltre ad eventuali terzi a Parte_6
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, con conseguente condanna risarcitoria graduata della convenuta con Parte_6
riferimento alla eventuale diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio per
. Controparte_3
In ogni caso, con rifusione di spese, compensi legali del giudizio, oltre
l'I.V.A. nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati
(pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori, come in epigrafe identificati, convenivano in giudizio la CP_6
al fine di ottenere il risarcimento, iure proprio, del danno da perdita
[...]
del rapporto parentale e, iure hereditatis, del danno catastrofale subito dalla congiunta (classe 1948, deceduta all'età di 69 anni Persona_2
per arresto cardiaco) ovvero, in via subordinata, del danno da perdita delle chances di sopravvivenza.
A sostegno della domanda esponevano che la SI. , Persona_2
affetta da gravi patologie pregresse (scompenso cardiaco, fibrillazione atriale ed insufficienza renale cronica) che la portavano ad essere ricoverata presso l'ospedale di Fondi in data 16.03.2018 con diagnosi di
“febbre, tachicardia parossistica, scompenso cardiaco”, dopo essere stata dimessa, in data 4 aprile 2018 fu imprudentemente sottoposta alla terapia domiciliare di preparazione della colonscopia a base di PEG anziché ad un monitoraggio in ospedale affiancato alla somministrazione di
5 idratazione endovenosa, che ne causò il decesso a distanza di circa tre ore dall'inizio della assunzione.
Asserivano, inoltre, che la CTU espletata nell'ambito del giudizio ex art. 696-bis c.p.c. (recante R.G. n. 6847/2019), promosso nei confronti della
Contr
pur non dissipando i dubbi circa le cause effettive della morte, riconosceva che la condotta medica avesse determinato, ai danni della paziente, una perdita delle chances di sopravvivenza in misura pari al
40%.
Rassegnavano, pertanto, le conclusioni in epigrafe trascritte.
Contr L'AZ (di seguito “ ), tempestivamente Controparte_7 Parte_6
costituitasi nel giudizio di merito, eccepiva la propria assenza di responsabilità in relazione all'evento infausto, il difetto di prova in ordine all'an e al quantum dell'avversa richiesta nonché con riguardo alla sussistenza del rapporto parentale con la vittima.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, che fosse autorizzata la chiamata in causa della propria assicurazione
Controparte_3 affinché, in ipotesi di riconoscimento di responsabilità per l'evento occorso, fosse condannata a tenerla indenne e manlevarla delle somme riconosciute agli attori a titolo di risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva
[...]
la quale, in via Controparte_3 pregiudiziale, eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio, nel giudizio per ATP, nei confronti dell'assicurazione e per mancato espletamento mediazione obbligatoria.
Nel merito, in via preliminare, eccepiva l'inoperatività della polizza per omessa denuncia del sinistro nei termini e nei modi previsti nel contratto, nonché il difetto di legittimazione attiva degli attori per non aver dimostrato di possedere la qualità di erede.
Eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti della CTU espletata in ATP e l'assenza di responsabilità del nosocomio di Fondi e, di conseguenza, Contr della convenuta, dovendosi ritenere che l'evento morte fosse stato
6 determinato da circostanze esterne imprevedibili ed eccezionali.
Deduceva l'insussistenza di prova del nesso di causalità materiale e giuridica e contestava il quantum degli importi richiesti;
in subordine, in caso di accertata responsabilità della convenuta, chiedeva che dal risarcimento accordato fosse decurtata la franchigia contrattuale e rispettato il massimale previsto.
Infine, nell'ipotesi di accoglimento della rivalsa, chiedeva che fosse accertata e graduata la responsabilità dei medici dell'équipe.
Rassegnava le conclusioni sopra riportate.
La causa veniva istruita mediante prova per testi e veniva disposta la formale acquisizione del fascicolo per ATP recante R.G.A.C. n.
6847/2019.
All'esito dell'istruttoria, su richiesta delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, in quanto giudicata matura, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dall'assicurazione, essendo stato esperito anteriormente all'instaurazione del presente giudizio il tentativo di conciliazione giudiziale previsto dall'art. 696-bis c.p.c., che l'art. 8 della legge n. 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta “Legge Gelli-Bianco”) individua quale strumento, alternativo alla mediazione di cui all'art. 5, d.lgs. n.
28/2010, di assolvimento della condizione di procedibilità della domanda di accertamento della responsabilità in ambito sanitario.
Venendo al merito della controversia, giova preliminarmente osservare che, in materia di responsabilità medica della struttura sanitaria, attualmente disciplinata, quale responsabilità di natura c.d. “contrattuale”, dall'art. 7 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. ), l'onere della CP_8
prova si atteggia nel senso che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
7 a tale onere, spetta alla struttura provare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile assumendo che l'inesatto adempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, Ord. n.
26700 del 23/10/2018).
Dall'analisi della documentazione processuale (cartella clinica, referti medici, scheda di intervento ARES, cfr. doc.
3-12 allegati all'atto di citazione) è stato possibile ricostruire la seguente cronologia di fatti, ossia che:
- in data 16.03.2018 ore 16.57 la SI. veniva trasportata Per_2 dal 118 presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (LT) per febbre da 3 giorni, astenia, ipotensione arteriosa, tachicardia, vomito, diarrea;
l'esame obiettivo evidenziava “cute calda, sudata, respiro eupnoico, al torace crepitii bilaterali, MV aspro, azione cardiaca tachiaritmica, toni netti, pause apparentemente libere, lieve edema declive, addome slargato, dolore in epigastrio, non dolorabili altri quadranti”;
- all'esito degli accertamenti clinici veniva somministrata la seguente terapia: antibiotico ad ampio spettro (zariviz e ciprosol) per il quadro broncopneumonico, conversione farmacologica della Fibrillazione
Atriale Parossistica (cordarone, dapprima ev e successivamente per os) e contemporanea somministrazione di terapia anticoagulante volta a prevenire fenomeni trombotici tipici, studio dello stato anemico con individuazione di caratteristiche di condizione ferro carenziale, monitoraggio dello stato anemico e delle risultanze derivanti dagli esami idroelettrolitici ed ematochimici;
- in data 28.03.2018 la paziente veniva dimessa con prescrizione di esame colonscopico, programmato a distanza di alcuni giorni previa effettuazione della preparazione in ambito domiciliare a mezzo PEG
(polietilenglicole);
- in data 04.04.2018 la eseguiva controllo cardiologico e Per_2 nel pomeriggio iniziava la preparazione intestinale per l'esame
8 colonscopico previsto per il giorno successivo;
- nel medesimo giorno la SInora presentava episodi sintomatici di disturbi gastrointestinali, sudorazione e svenimento sino a che, dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'invano tentativo di rianimazione, ne veniva constatato il decesso per “arresto cardio circolatorio”.
Nel contesto descritto, la condotta complessivamente tenuta dall'équipe medica che prese in cura la paziente è apparsa imprudente ed imperita poiché ha trascurato la complessità del quadro patologico del quale la
[...]
era portatrice omettendo di effettuare indagini più approfondite e Per_2
prescrivendo esami inidonei ad essere eseguiti su soggetti fragili a meno che non fossero adottate cautele specifiche e tenute sotto osservazione eventuali reazioni avverse.
Tale condotta, valutabile in termini di omissione, è sufficiente a
Contr determinare l'insorgere di responsabilità in capo all' convenuta, ai sensi degli artt. 1228 e 1218 c.c..
D'altra parte, che l'adozione di misure di sorveglianza e di precauzione avrebbe impedito o circoscritto il rischio di crisi cardiocircolatorie, complicanza altamente verificabile in soggetti affetti da scompenso cardiaco e problemi di insufficienza renale, è stato accertato a mezzo CTU medico legale espletata nel procedimento di istruzione preventiva ed acquisita agli atti di causa.
Il collegio peritale nominato, chiamato a pronunciarsi sui quesiti formulati, chiariva infatti [sottolineature e grassetti del redattore]: “Occorre segnalare che dalla certificazione menzionata risulta che la paziente non aveva assunto terapia anti-ipertensiva, dato che consente di ammettere che sia stata correttamente indicata -quantomeno verbalmente- la sospensione di diuretici e ACE-inibitori, in linea con le raccomandazioni cliniche inerenti l'esecuzione della preparazione intestinale con catartici osmotici a base di macrogol associato a sali di sodio e potassio (indicati nei pazienti con scompenso cardiaco classe NYHA II-I e/o insufficienze renali medio-lievi). La sospensione di tali farmaci risulta cruciale allo scopo di mitigare le conseguenze secondarie alla preparazione intestinale
9 riconducibili generalmente a: 1) alterazioni emodinamiche (ipervolemia da assorbimento, ipovolemia da eccesso di perdita di liquidi) 2) turbe elettrolitiche (iponatriemia, ipokaliemia, iperkalemia), tutte foriere di scompenso cardiaco e di aritmie potenzialmente fatali in soggetti fragili.
Sebbene la formulazione del lassativo ad azione osmotica scelto per la paziente sia associato ad un profilo di sicurezza superiore rispetto ad altre formulazioni iperosmotiche utilizzate (fosfati di sodio, sali magnesio citrato, sodio picosolfato), vengono riportate dalla letteratura scientifica di merito complicazioni di natura emodinamica e alterazione elettrolitica anche fatali in corso di preparazione intestinale nei pazienti ad alto rischio, sebbene la incidenza sia estremamente bassa.
Le linee guida internazionali in questo contesto sconSIliano la effettuazione della preparazione intestinale in caso di scompenso cardiaco severo (classe III-IV) e/o insufficienza renale (clerance creatinina < 30%) e raccomandano negli altri casi la sospensione di farmaci che possano amplificare le conseguenze cliniche di tali complicazioni quali gli ACE- inibitori e diuretici (ramipril/ Triatec, furosemide/Lasix nel caso della paziente in esame) nonché di procedere ad una accurata rivalutazione clinica-strumentale del paziente in caso di comorbidità e fattori di rischio.
Le stesse Linee guida invitano a eseguire un attento monitoraggio clinico -con supervisione medica- nel corso della preparazione.
Invero, consuetudinariamente quest'ultimo aspetto risulta alquanto trascurato nella pratica ospedaliera reale, optando per la domiciliarizzazione della procedura (avvalorandosi di depliant, materiale cartaceo esplicativo o applicazioni smartphone ad hoc), rimandando la valutazione del rischio su base individuale.
Anche nella circostanza oggetto della presente relazione, i sanitari hanno optato per l'effettuazione in ambito domiciliare, nonostante il quadro presentato dalla paziente, portatrice di un rischio notevolmente aumentato di eventi avversi.
Inoltre, nella relazione inerente alla rivalutazione cardiologica della paziente (svolta anch'essa all'interno dell'organizzazione della CP_6
10 ), alla voce dei sintomi riportati compare la dizione astenia a cui non Pt_6
è stato dato ulteriore seguito con indagini volte a valutare la idoneità della paziente all'effettuazione dell'esame, oltre che con esame dell'opportunità di effettuare una preparazione intestinale domiciliarmente in assenza di supervisione medica. In particolare, l'assunzione di MI
(Cordarone) comporta un aumentato rischio di aritmie ventricolari (torsione di punta) in virtù dell'aumento dell'intervallo QT4.
Quindi, anche tale comportamento non appare rispondente alle eSIenze presentate dalla paziente, con chiari elementi di censurabilità nella condotta adottata dai sanitari che hanno avuto in cura la paziente.
Infine, un ulteriore aspetto da evidenziare riguarda la gestione della alterazione della funzionalità renale, sempre in relazione alla esecuzione della preparazione alla colonscopia.
Dalla documentazione in atti non è presente documentazione riferibile a una rivalutazione -in epoca immediatamente precedente alla preparazione intestinale- degli esami di laboratorio relativi alla funzionalità renale (in merito alla quale i recedenti valori registrati erano di 72 per l'azotemia e di
1.39 per la creatininemia, quindi già discretamente alterati).
In realtà, il calcolo del GFR estrapolato dai dati di laboratorio nei giorni iniziali del ricovero ospedaliero fornivano valori intorno al 41%, quadro che rende necessario uno stretto monitoraggio successivo.
Invece, anche in virtù dei cambiamenti apportati al piano terapeutico nel corso del ricovero, sarebbe stato necessario verificare l'andamento degli indicatori della funzionalità renale e degli elettroliti.
Al pari, si sarebbe reso necessario anche un nuovo esame emocromocitometrico, al fine di valutare lo stato emoglobinico successivamente alla terapia con trasfusione e terapia marziale, anche in previsione di manovre operative endoscopiche sotto profilassi anticoagulante.
In definitiva, in ordine alla correttezza della modalità di invio al domicilio per l'effettuazione della preparazione per la colonscopia,
11 pur ammettendo l'interruzione del trattamento con ACE-inibitori e diuretico –benché non ve ne sia traccia documentale ma solo in base
a quanto riferito in occasione del controllo cardiologico del
4/04/2018– si individuano molteplici criticità circa l'operato dei sanitari.
In particolare, le condizioni cliniche della paziente e i molteplici aspetti inerenti alla complessa terapia farmacologica rendevano necessaria una particolare attenzione all'atto della somministrazione della preparazione della colonscopia, possibile solo in ambito ospedaliero.
Per contro i sanitari, in contrasto anche con quanto indicato dalla Linee
Guida di merito, per l'effettuazione della procedura preliminare all'esame inviavano la paziente al domicilio ove non vi era la possibilità di effettuare concomitante idratazione endovenosa, elemento configurante una imprudenza da un punto di vista clinico.
In sostanza, si deve ammettere che nel caso in discussione la preparazione preliminare alla colonscopia avrebbe richiesto sia una rivalutazione clinico-strumentale più ravvicinata (rivalutazione dei valori degli indici di funzionalità renale e dell'esame emocromocitometrico), sia una gestione ospedaliera con attento monitoraggio clinico e con supervisione medica (anche con idratazione endovenosa nel corso della preparazione) per escludere il verificarsi di eventi avverso o, comunque, per consentire una tempestiva gestione del loro verificarsi”.
[…] “L'esecuzione della preparazione in ambiente domestico ha, invece, ridotto le possibilità di sopravvivenza della paziente, sessantanovenne affetta da scompenso cardiaco e fibrillazione atriale parossistica in terapia farmacologica e da insufficienza renale cronica.
Ora, anche nell'ipotesi fosse stato dato seguito ai migliori comportamenti nella gestione della paziente, non è possibile escludere che l'esito sarebbe stato eguale ma, certamente, è la IG.ra è Per_2
12 stata privata di possibilità di sopravvivenza. In definitiva, con riferimento al criterio civilistico del più probabile che non, non è ipotizzabile correlare il decesso ai comportamenti sanitari descritti, pur non adeguati alle eSIenze presentate dalla paziente, anche in considerazione della precarietà delle condizioni di salute della IG.ra . Per contro, i comportamenti Per_2
descritti hanno con alta probabilità determinato una riduzione delle chances di sopravvivenza della paziente, perdita quantificabile nella misura del 40%” (cfr. pag. 59-63 della relazione tecnica).
L'importanza dell'accertamento contenuto nella relazione tecnica d'ufficio, soprattutto nei giudizi di responsabilità medica caratterizzati da un elevato livello di specificità e tecnicità, non può essere trascurato, tanto che la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto a tale mezzo natura percipiente, ossia di fonte oggettiva di prova del fatto (principio affermato, tra le altre, da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15745 del 15/06/2018).
Per tale ragione, quanto argomentato dai CCTTUU nell'elaborato richiamato deve ritenersi parte integrante della motivazione, giacché risulta diffusamente motivato, anche avuto riguardo ai principi e alle linee guida applicabili in materia, ed esente da vizi logico giuridici evidenti.
Ciò posto, sulla base delle considerazioni medico legali che precedono, deve ritenersi che l'operato dei sanitari abbia determinato una riduzione delle chances di sopravvivenza della SI. , Persona_2 sessantanovenne all'epoca dei fatti, in misura pari al 40%.
In assenza dell'errore terapeutico, e quindi, ove la stessa fosse stata sottoposta al regime di dimissione protetta ovvero fosse stato prorogato il ricovero ospedaliero per il tempo necessario ad approfondirne le cause, è altamente probabile che la crisi avrebbe potuto essere gestita diversamente e con prontezza sino a rientrare, così consentendo alla
[...]
di sopravvivere più a lungo. Per_2
Il trattamento riservato alla paziente successivamente alle dimissioni, viceversa, ha determinato un abbattimento del 40% delle sue prospettive di vita residue.
Può dirsi, quindi, dimostrata la sussistenza di causalità materiale e
13 giuridica tra la condotta dei medici dipendenti -imputabile, ai sensi degli artt. 1228, 1218 c.c., alla l'evento lesivo e la perdita di chances di CP_1
sopravvivenza della . Persona_2
Come è stato recentemente chiarito a partire dal Cass. Sez. 3, sent. n.
5641/2018 e, da ultimo, con Cass. Sez. 3, sent. n. 26851/2023, qualora risulti causalmente certo, in termini di probabilità logica, che alla condotta colpevole dei sanitari sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore ma vi sia incertezza sulle conseguenze "quoad vitam" dell'errore medico, “il paziente, o i suoi eredi "iure hereditario", potranno pretendere il risarcimento del danno da perdita delle "chance" di sopravvivenza, ricorrendone i consueti presupposti di serietà, apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella "chance" alla condotta in rilievo. In nessun caso sarà risarcibile
"iure hereditario" un danno da "perdita anticipata della vita", risarcibile soltanto "iure proprio" ai congiunti quale pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto”.
Nel caso di specie, considerata la condizione della paziente emersa dalle cartelle cliniche (69 anni, condizioni generali discrete, sensorio letargico, psiche lucida, stato nutrizione: obesità) può ragionevolmente ritenersi sussistere una seria possibilità che ella, ove fosse stata correttamente sorvegliata e monitorata e trattata in regime di ricovero ospedaliero, non sarebbe incorsa nella crisi cardiaca, in quanto sarebbe stata sottoposta a metodi di indagine meno rischiosi, ovvero, con interventi tempestivi, avrebbe superato la grave crisi cardiaca nella quale ha invece perso la vita.
Deve, perciò, riconoscersi alla SI. il diritto, Persona_2
trasmissibile iure successionis al patrimonio ereditario dei figli, ad ottenere il ristoro dei danni conseguenti alla privazione della possibilità di vivere più
a lungo ed in condizioni migliori.
Quanto alle modalità di liquidazione, in virtù di quanto statuito dalle pronunce richiamate, “il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà risarcito, equitativamente, una volta che, da un lato, vi sia incertezza
14 sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo” (così Cass. Sez. 3, sent. n.
26851/2023 e, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 2861 del 05/02/2025).
Tanto premesso, alla luce delle considerazioni svolte e valutate le peculiarità del caso, dovendosi ricorrere ad un criterio equitativo puro che tenga comunque conto della grave comorbidità, in mancanza di criteri tabellari, appare congruo riconoscere in favore di ciascuno degli eredi l'importo, già stimato all'attualità, di Euro 15.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
La , in persona del legale Controparte_9
rappresentante pro tempore, deve essere quindi condannata al risarcimento del danno suddetto (patito dalla ) in favore Persona_2
degli eredi (figli) e . Parte_1 Parte_2
Passando alla richiesta di risarcimento del danno catastrofale o da lucida agonia, essa deve essere rigettata non essendo stato dimostrato processualmente che l'errore medico abbia provocato la morte della
[...]
. Per_2
Soltanto in tal caso, infatti, “il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi (in argomento, v. anche
Cass., Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. U., 15/06/2015, n.
12310)” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 26851/2023 citata).
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla richiesta di
15 risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Come emerso dalla rassegna effettuata dai CCTTUU, non è noto se l'exitus (determinato da arresto cardio circolatorio, come da certificato di morte prodotto) sia stato frutto, esclusivo o concorsuale, delle scelte mediche errate, “anche in considerazione della precarietà delle condizioni di salute della IG.ra . Per_2
[…] Non è [stato] possibile accertare che una diversa eSIibile attivazione da parte del personale sanitario -sia con l'effettuazione della preparazione in ambito ospedaliero, sia con analisi più ravvicinate all'epoca dell'esame con rivalutazione della opportunità di effettuare
l'esame stesso- avrebbe consentito di evitare, secondo il criterio del più probabile che non, la concatenazione di eventi descritti, fino al decesso della IG.ra ” (cfr. pag. 63-65 della Relazione tecnica). Per_2
Pertanto, alla luce delle considerazioni richiamate ed in difetto di ulteriori evidenze istruttorie, non può ritenersi dimostrato, con elevato grado di probabilità relativa, che il decesso della SI. sia Per_2
eziologicamente riconducibile alla condotta, pur censurabile sotto gli altri profili indicati, dei medici che la ebbero in cura nei giorni antecedenti all'evento infausto.
La richiesta di risarcimento del danno formulata dagli attori, sotto il profilo del danno da perdita parentale, non può, perciò, trovare accoglimento.
Diversamente deve affermarsi con riguardo alla lesione del rapporto parentale che i familiari hanno subito dallo sconvolgimento dell'esistenza dovuto al venir meno, ovvero al diverso atteggiarsi, del rapporto parentale con la vittima, anche in termini di sofferenza morale, la quale si presume in presenza di vincolo familiare (così Cass. n. 25541/2022; Cass. n.
9010/2022; Cass. n. 11212/2019).
In una fattispecie analoga a quella oggetto di analisi, nella quale era stato accertato che l'errore medico aveva inciso sulla prospettiva di vita futura del danneggiato, riducendola, ma non sulla morte, la Suprema
Corte precisava, con riferimento ai danni richiesti iure proprio dai figli, che
16 essi andassero rapportati non alla perdita del rapporto parentale, non essendo stata causata direttamente né esclusivamente dall'operato del medico, ma al danno da lesione del rapporto parentale, per il quale giudicava congruo l'importo riconosciuto dalla sentenza gravata (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. n. 16753/2024).
Per questi motivi
appare equo riconoscere, in favore di ciascuno dei figli, e , l'importo, già stimato all'attualità, di Euro Parte_1 Parte_2
15.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per il danno iure proprio che costoro hanno subito, in termini di lesione, dal venir meno del rapporto parentale con la madre.
Par Per i nipoti, , yachi e , Parte_4 Pt_5 Persona_1 Parte_3 invece, si ritiene congruo riconoscere a ciascuno l'importo di Euro
5.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno iure proprio da lesione del rapporto parentale, giacché, pur essendo stata raggiunta la prova, tramite l'istruttoria orale, che vi fosse un legame affettivo concreto con la nonna, si ritiene che esso non possa eguagliare quello esistente con i figli, tenuto conto del limitato lasso di tempo trascorso congiuntamente, data la giovane età (in alcuni casi la minore età) dei nipoti e la peggiorata condizione di vita della nonna e del diverso atteggiarsi del rapporto, anche a causa delle ridotte capacità della stessa di attendere ai bisogni familiari.
Complessivamente, pertanto, l , in Controparte_9
persona del legale rappresentante pro tempore, deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei figli, e , della Parte_1 Pt_2 somma di Euro 30.000,00, già stimati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, e, in favore di ed , nonché Parte_4 Parte_5
di e (queste ultime rappresentate dal padre Persona_1 Parte_3 [...]
in quanto minori), della cifra di Euro 5.000,00 per ciascuno Pt_2 all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Passando allo scrutinio della domanda di manleva assicurativa
Contr proposta dalla nei confronti della Controparte_3
17 , occorre rilevare quanto segue. Controparte_3
L'eccezione di inoperatività della polizza per omessa tempestiva denuncia del sinistro nei termini contrattuali e per incompletezza documentale è fondata e va accolta.
Ai sensi dell'art. 15 della Polizza (recante numero identificativo
2019RCG00168-789891), contenente “B. NORME OPERANTI IN CASO
DI SINISTRO ART.15 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA
DEL SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza per iscritto l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità
Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)”. Contr Dagli atti di causa si evince che la ha avuto conoscenza del sinistro a seguito della notifica, da parte degli istanti, del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 6847/2019) avvenuta in data 03.01.2020 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di risposta dell'assicurazione). Contr Successivamente, con pec ricevuta in data 17.01.2020, la e per essa l'Ufficio competente alla gestione dei sinistri, comunicava alla assicurazione la proposizione del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. CP_3
nei suoi confronti e contestualmente denunciava il sinistro (cfr. allegato n.
5).
L'Assicurazione riscontrava immediatamente la richiesta evidenziando, tuttavia, che “Dalla documentazione in nostro possesso, si evince che il predetto ricorso è stato da Voi protocollato in data 13.12.2019 ed inoltrato alla Compagnia solo in data odierna, senza che sia stata inviata la documentazione medica ai fini della necessaria istruzione del sinistro in tempo utile.
Ciò premesso, si rammenta che, in base al dettato dell'art. 15 della polizza 2019RCG00168 – 789891, il Contraente deve dare avviso del
18 sinistro alla Compagnia entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
In base alla definizione di richiesta di risarcimento come dalle definizioni della polizza, la stessa garantisce copertura.
Alla luce di quanto sopra esposto, evidenziamo inoltre come sia stato era sia stato violato il cosiddetto principio di salvataggio (art. 1914-1915
c.c.).
Tutto ciò premesso, indipendentemente dal merito della vicenda e salva
e impregiudicata ogni e qualsiasi altra considerazione e valutazione, comunichiamo la Compagnia non è in grado di istruire il fascicolo, stante il grave ritardo con cui la stessa è venuta a conoscenza del sinistro, e di conseguenza di non essere più interessata alla vicenda de quo né ai suoi sviluppi in qualsivoglia sede, anche giudiziaria, Vi invitiamo pertanto a procedere all'incarico di Vostro legale di fiducia le cui spese rimarranno a carico della Struttura assicurata” (pec contenuta nell'allegato 6 alla comparsa di costituzione della terza chiamata).
Orbene, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti del contratto si
Contr evince che, ancorché siano stati formalmente osservati dalla i termini negoziali per la denuncia del sinistro all'assicurazione, nella sostanza la comunicazione risultava incompleta in quanto carente della documentazione sanitaria ritenuta indispensabile ad istruire la pratica per assumere o coltivare eventuali iniziative giudiziali o stragiudiziali, circostanza che è stata altresì ammessa dalla controparte con gli effetti di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c..
A sostegno della tesi prospettata dalla compagnia assicurativa circa l'essenzialità della documentazione medica depone la formulazione delle clausole contrattuali. Secondo quanto disposto dall'art. 16, rubricato
“GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E
PERITALI”: “Premesso che la Società non gestirà vertenze di danno in
USA, Canada e Messico, la Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri con la necessaria diligenza, ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede
19 stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, deSInando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa
l'opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all'osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo individuato per l'espletamento della procedura di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge”.
Dalle clausole trascritte, lette nel loro SInificato complessivo avuto anche riguardo all'interesse manifestato dalle parti con la conclusione del contratto, si deve concludere che il vizio di incompletezza documentale della denuncia di sinistro abbia inciso sulla sua formale tempestiva proposizione comportando il decorso dei termini contrattuali e la conseguente inoperatività della polizza.
La domanda di garanzia proposta da deve, pertanto, CP_6
essere rigettata.
Le spese relative al rapporto di garanzia, da liquidarsi ai sensi del D.M.
n. 147/2022, previa applicazione dei valori minimi (scaglione indeterminabile - complessità bassa) seguono la soccombenza della
[...]
, tenuta a rifonderle alla CP_6 [...]
, e vengono liquidate come in Controparte_3
dispositivo.
20 Le spese processuali relative alla domanda principale e comprensive delle spese per ATP, da liquidarsi come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 – scaglione relativo al decisum e previa compensazione per 1/3 in considerazione del parziale accoglimento della domanda, seguono, per il resto, la soccombenza della ex art. 91 c.p.c. e sono da CP_6
distrarsi in favore dei procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatarii.
Le spese della CTU svolta nel giudizio ex art. 696-bis c.p.c., già liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico degli attori, tenuti in solido tra loro nella misura del 50%, e per il restante 50%
Contr sono a carico dell' convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. dichiara AZ sanitaria locale di responsabile del Pt_6
sinistro per cui è causa e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis:
- in favore di e per la somma di Parte_1 Parte_2
Euro 30.000,00 ciascuno, già stimata all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- in favore di e delle minori Parte_4 Parte_5
e , rappresentate da quale Persona_1 Pt_3 Parte_2
esercente la potestà genitoriale, per la somma di Euro 5.000,00 ciascuno, già stimata all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. previa compensazione per 1/3, condanna Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, al pagamento, in favore di e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, delle spese processuali (comprensive Pt_2
di quelle per ATP), che liquida, già operata la compensazione, in
Euro 666,00 per esborsi, Euro 5.976,00 per compensi, oltre
21 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. Luca Del Vecchio ed Eddy Aloisi, in solido tra loro, dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di CTU, già liquidate come da decreto in atti,
Contr definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, e della convenuta in misura pari al 50% ciascuno;
4. rigetta la domanda di garanzia formulata da nei CP_6
confronti di Controparte_3
;
[...]
5. condanna la al pagamento, in favore della CP_6 assicurazione terza chiamata, delle spese relative all'azione di rivalsa, pari ad Euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Latina, 23.5.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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