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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1315/2023
RE BLICA ITALIA PVB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
Presidentedott. Ludovico Delle Vergini
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Consigliere rel. dott. Giovanni Gerace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
Parte_1 (cf Codice Fiscale_1
) con il patrocinio dell'Avv.
RA TE (c.f. C.F._2 )
APPELLANTE
contro
P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'avv. HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (P. IVA
TE BA (cf C.F. 3 APPELLATA
avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Tribunale di Pisa il 27/12/2022 e pubblicata il 3/1/2023 RG n. 3019/2015)
CONCLUSIONI
In data 21.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accolte le ragioni di cui in narrativa, così provvedere:
-1) in via istruttoria:
-a) disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale formato dalla
Procura della Repubblica di Pinerolo recante il R.G.N.R. n. 804/2010, scaturito dalla denunzia-querela a suo tempo depositata dal Parte_1 all'interno del quale furono presumibilmente inseriti, all'esito di sequestro probatorio disposto dal PM presso gli imputati, sia i contratti di mutuo che ogni altro documento formato dagli imputati nell'esecuzione del disegno criminoso per il quale furono rinviati a giudizio,
-b) laddove non venissero rinvenuti gli assegni nel suddetto fascicolo penale, comunque ordinare alla con sede in Rimini via della Controparte_1
Fiera,121 ed alla FI S.p.A. con sede in Torino Via F. Cordero di
Pamparato, 15, e/o alla parte opposta HDI Italia S.p.A., in ragione del principio della "vicinanza della prova", di esibire ex art. 210 c.p.c. gli assegni circolari relativi ai falsi contratti di mutuo onde poter dimostrare che gli stessi non furono mai girati dall'opponente e che non furono mai versati sul di lui conto corrente, nonché al fine di eventualmente sottoporre al CTU anche le firme di girata che eventualmente ivi risultassero falsamente apposte a nome di
Parte_1
-2) nel merito: piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
-a) revocare il decreto ingiuntivo n. 368/2015 (R.G. n. 986/2015) emesso a carico dell'opponente in data 13/3/2015 dal Tribunale di Pisa a favore della opposta per € 41.812,17 oltre accessori,
-b) accertare e dichiarare altresì che mai al Parte_1 furono consegnate le somme di cui ai due contratti di finanziamento dedotti nel ricorso monitorio, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente per questo e/o qualsiasi altro titolo, -c) condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio".
Per la parte appellata:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, reiette ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor in quanto introdotto in violazione della nuova formulazione Parte_1
dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 8/2023, depositata in data 03.1.2023.
In via principale: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale, rigettare tutte le domande proposte dalla parte appellante in sede di gravame, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In via istruttoria: si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie già formulate nel primo grado del giudizio, come ivi capitolate e con i testi ivi indicati, tutte da intendersi qui integralmente trascritte.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura per legge dovuta".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8/2023 pubblicata il 3/1/2023 il Tribunale di Pisa ha così deciso:
"Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2015, che dichiara esecutivo;
2) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite a favore di
HDI ITALIA S.p.A., liquidate in € 6.800,00 per compensi, oltre spese generali
15%, CPA ed IVA se dovuta. 3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico di Parte_1 alTale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dal Parte_1 decreto ingiuntivo n. 368/2015 emesso dal Tribunale di Pisa il 10/13.03.2015, con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 41.812,17 oltre interessi e spese a favore di Controparte_2 ; quest'ultima si era surrogata ex art.1916
c.c. nei diritti dell'assicurata Banca Popolare dell'Emilia Romagna di cui era mandataria FI SP per € 21.369,47 e dell'assicurata Controparte_1
per € 20.442,70 essendo la prima beneficiaria della polizza di assicurazione perdite pecuniarie n.551170333-12 per il contratto di prestito personale n.00019706W stipulato da Parte_1 con FI SP il 14.01.2005 e la seconda beneficiaria della polizza di assicurazione perdite pecuniarie n.551176498-02 per il contratto di finanziamento del 18.05.2005 stipulato da a seguito dell'invio dei conteggi per anticipata Parte_1 con CP_1 '
estinzione da parte delle finanziarie.
L'opponente dichiarava di disconoscere le sottoscrizioni dei contratti di mutuo posti a base del ricorso monitorio e che trattavasi di falsificazione, già penalmente perseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pinerolo, definita con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei due imputati, soci della Controparte_3 che aveva gestito le procedure di mutuo;
sosteneva di essere venuto a conoscenza di tali contratti a seguito della comunicazione, da parte dell'allora datore di lavoro di notifica di una cessione del quinto dello stipendioControparte_4
e di non aver mai ricevuto il denaro erogato dalle finanziarie;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta opposta per lite temeraria.
Si costituiva Controparte_5 già Controparte_2
contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto;
allegava che per il mutuo contratto con FI SP l'opponente aveva adempiuto al pagamento rateale, tramite cessione del quinto da parte del proprio datore di lavoro dal
1.8.2005 al 31.7.2006 e personalmente per due anni successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e che aveva altresì pagato i ratei dal chiedeva la 1.08.2005 al 30.06.2008 per il finanziamento con CP_1 verificazione della sottoscrizione delle scritture private disconosciute, intendendo avvalersene.
La causa, previo ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. a FI SP ed a CP_1 dei rispettivi contratti di finanziamento in originale, veniva istruita con CTU grafologica e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la società HDI Italia S.p.A, già Controparte_5 già [...]
(di seguito solo HDI o anche APPELLATA) proponendo Controparte_2
gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. attinente:
-a) il riparto probatorio ex art. 2697 c.c.
-b) il regime delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c.
2) Mancata ammissione di un mezzo istruttorio decisivo, in rapporto a Cass.
36993/2022.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, HDI ASSICURAZIONI S.p.A., società incorporante
Controparte_5 [...]già di HDI ITALIA S.p.A. (già in virtù di fusione per incorporazione del 29.04.2023, Controparte_2 '
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed ha contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 22.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*** L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza impugnata:
"L'opposizione è infondata.
Controparte_6 diLa perizia grafologica disposta a seguito dell'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute dall'opponente, ha smentito, in relazione ad entrambi i contratti di finanziamento, la tesi della falsità delle sottoscrizioni apposte a nome di Parte_1
La consulenza tecnica grafologica del 13.04.2021, nella significativa assenza di osservazioni dell'attore opponente, ha concluso asserendo che "Le 5 firme apposte sul documento 'Operazione di finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento pro solvendo al datore di lavoro Controparte_1
[...] del 18.05.2005 sono autografe" (pag. 23 relazione peritale). Ad analoghe conclusioni perviene la CTU in data 22.10.2021, in cui è affermato che "Le firme di apposte sul documento 'contratto CONAFI Parte_1
N.00019706W' del 14.01.2005 sono autografe e quindi appartenenti alla mano del firmatario" (pag. 22 Relazione peritale).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze delle perizie, esenti da censure di logicità.
Ne consegue la piena validità e vincolatività, nei confronti dell'opponente, dei contratti di finanziamento conclusi rispettivamente con Controparte_1
e FI s.p.a.
Parte attrice in senso sostanziale, id est assevera gli Controparte_6
ulteriori elementi alla base della pretesa veicolata in ricorso monitorio, documentando le polizze assicurative stipulate in relazione ai predetti contratti di finanziamento e l'avvenuto pagamento in favore delle assicurate, su richiesta, del dovuto a seguito di estinzione anticipata dei mutui.
La residua difesa dell'opponente attiene alla mancata percezione delle somme di cui all'ingiunzione da parte delle società finanziarie, e non persuade. Smentita e l'elemento è di per sé rilevante la falsità delle sottoscrizioni dei
-
due contratti di finanziamento, l'eccezione di inadempimento delle finanziarie è contraddetta dalla stessa condotta dell'attore e dalla documentazione in atti,
pervenendosi alla piena prova dell'erogazione della somma per presunzioni.
Segnatamente, il Tribunale rileva l'anomalia della condotta dell'odierno opponente, che ha onorato per anni, direttamente o tramite delega al proprio datore di lavoro, i pagamenti relativi al contratto n. 00019706W con FI
S.p.A. (dal 1.3.2005 al 31.7.2006, doc. 7) e quelli relativi al contratto con
(dal 1.8.2005 al 30.6.2008, doc. 8 CP_2 ).CP_1
È inoltre significativa la dichiarazione resa dal terzo ceduto - all'epoca datore di lavoro dell'opponente Corpo ES dello Stato Comando Regionale
-
Torino in data 23.08.2006, lettera indirizzata a FI, con oggetto "Agente
ES CA RT Contratto di Prestito con Delegazione sullo stipendio. Rata di €.240,00 durata n.120 mesi" (doc. 6 monitorio), nella quale si legge: "Poiché la cifra ancora da saldare risulta cospicua in riferimento alla liquidazione...., e poiché l'ex dipendente ha richiesto di continuare il versamento mediante domiciliazione bancaria, o mediante nuova delegazione presso il nuovo datore di lavoro, lo scrivente, stante anche i brevi tempi per la liquidazione a fine lavoro, resta in attesa, a breve termine, della risposta di consenso o di diniego di codesta finanziaria". Per due anni successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, sono stati effettuati i pagamenti mensili anziché mettere a disposizione il TFR.
In siffatto, univoco e convergente quadro, l'unico elemento a supporto della generica, contestazione di Parte_1 è stata l'indicazione della sussistenza di altro contratto di finanziamento per un importo assai inferiore, cui ineriscono siffatte dichiarazioni: indicazione rimasta sul piano labiale e incompatibile con titolo e contenuti delle dichiarazioni dei terzi.
Del tutto irrilevanti, dato l'esito con sentenza di non luogo a procedere, le risultanze del procedimento penale a carico di terzi soggetti.
In definiva, l'opposizione è infondata. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo, che viene munito di provvisoria esecuzione, siccome non concessa in corso di causa."
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass. Ordinanza N. 7675/2019).
Nel merito:
Il primo motivo di gravame ("1) Violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 2729 c.c. -a) il riparto probatorio ex art. 2697 c.c. -b) il regime delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c.") ed il secondo ("2) Mancata ammissione di un mezzo istruttorio decisivo, in rapporto a Cass. 36993/2022") vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante sostiene che l'attore in senso sostanziale non avrebbe ottemperato all'onere, gravante su di lui ex art. 2697 cc, di provare l'avvenuto versamento Parte_1 della somma oggetto del decreto ingiuntivo;
gli assegni con i a quali sarebbe stata perpetrata la truffa sarebbero rinvenibili nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Pinerolo e la loro acquisizione documenterebbe la temerarietà dell'azione avversaria perché proposta nonostante fosse stato documentato il raggiro posto in essere dai due mediatori della CP_3 ; il primo giudice avrebbe erroneamente valutato come confermativa della ricezione della somma la condotta dell'appellante, che aveva onorato per anni i pagamenti relativi ai contratti con FI S.p.A. e con CP_1 invece '
avrebbe provveduto ai pagamenti ritenendo che si riferissero ad un Parte_1
diverso prestito di € 3.000,00; l'esito della perizia grafologica di autografia delle firme apposte sui due contratti di finanziamento non sarebbe un elemento dal quale desumere con certezza che il Parte_1 avesse ricevuto gli assegni circolari inerenti i due contratti;
gli indizi posti dal Tribunale a base della decisione difetterebbero dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., non essendo gravi, precisi e concordanti.
L'appellata HDI sostiene che l'appellante non avrebbe fornito una giustificazione, con relativa prova, relativamente al fatto pacifico e documentale che nel periodo 1.8.2005-31.7.2006 sono state trattenute dalla busta paga del Parte_1 le somme relative ad entrambi i contratti di finanziamento senza che lo stesso eccepisse alcunché, né al proprio datore di lavoro (Corpo ES dello Stato) né alle finanziarie con cui tali contratti risultavano sottoscritti;
non avrebbe offerto alcuna prova neppure a sostegno dell'affermazione di aver sottoscritto contratti diversi ed ulteriori;
l'atto di appello, inoltre, non conterrebbe alcuna critica alle conclusioni della perizia grafologica di autenticità delle firme mentre la vicenda penale menzionata sarebbe priva di qualsivoglia rilevanza nel presente procedimento, anche in considerazione del fatto che HDI Assicurazioni S.p.A. sarebbe terzo estraneo alla vicenda;
Parte_1 non avrebbe mai contestato la legittimazione di HDI ad agire nei suoi confronti né la quantificazione dell'importo pari ad €
41.812,17.
Il Collegio rileva preliminarmente che nell'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel primo grado di giudizio, l'attore non eccepisce più la falsità delle firme apposte sui contratti con le società finanziarie FI e prestando così acquiescenza alla sentenza nella parte in cui, aderendo CP_1
alle conclusioni della perizia grafologica, ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni e la piena validità e vincolatività, nei confronti dell'opponente, dei contratti di finanziamento conclusi rispettivamente con Controparte_1
e FI s.p.a.
Riguardo l'effettiva erogazione delle somme da parte delle società finanziarie in esecuzione dei suddetti contratti, a ben vedere non è posto in discussione l'avvenuto versamento bensì la ricezione da parte dell'attore, essendosi sostenuto che i relativi assegni circolari sarebbero stati trattenuti dai soci della società di mediazione Controparte_3 e girati con firme false a persone diverse Parte_1 (v. pag. 3 appello: "Quanto alla sorte delle somme dal fraudolentemente riscosse dai mediatori finanziari che ebbero ad utilizzare i dati personali del Parte_1 è evidente che i relativi assegni, con firme di girata e conto corrente di destinazione, siano rinvenibili nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Pinerolo [...]" ).
L'asserita inottemperanza da parte delle società all'onere probatorio dell'avvenuto versamento è pertanto superata dalla circostanza che lo stesso non è contestato;
è estranea al presente giudizio l'asserita appropriazione degli assegni da parte dei soci della società di Mediazione Multieuro s.a.s., trattandosi di terzi nei cui confronti non è stato esteso il contraddittorio.
E' pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale riguardo i pagamenti delle rate effettuati dal Parte_1 , per anni, in favore delle società
finanziarie come da rispettivi contratti, tramite la trattenuta sullo stipendio e poi direttamente. L'assunto attoreo secondo cui Parte_1 avrebbe corrisposto le rate dovute per la restituzione dei finanziamenti in esame senza aver mai ricevuto l'accredito delle somme finanziate, ritenendo che si trattasse di un altro contratto di finanziamento, appare poco verosimile ed è addirittura smentito dalla documentazione in atti: a) in primo luogo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'altro contratto di finanziamento, asseritamente estinto mediante addebito sullo stipendio presso il Corpo ES dello Stato dal giugno 2005 all'agosto 2006; b) in ogni caso i pagamenti relativi al contratto con CP_1 risultano effettuati dal 1.8.2005 al 30.6.2008 (doc.
8 fascicolo monitorio) e sarebbero quindi per quasi oltre due anni successivi all'asserita estinzione dell'altro contratto;
c) con missiva inviata alla FI il
23.8.2006- "Contratto di Prestito con Delegazione sullo stipendio. Rata di
€.240,00 durata n.120 mesi" - (doc. 6 monitorio) il datore di lavoro, Corpo
ES dello Stato Comando Regionale Torino, comunicava che Parte_1 aveva cessato la propria attività lavorativa con lo scrivente ufficio in data
1.8.2006 e, poiché la cifra ancora da saldare risultava cospicua in riferimento alla liquidazione, l'ex dipendente chiedeva di continuare il versamento mediante domiciliazione bancaria, o mediante nuova delegazione presso il nuovo datore di lavoro.
Quest'ultimo documento, non contestato da parte opponente, unitamente all'accertata veridicità delle firme apposte sui contratti ed all'effettuato parziale pagamento delle rispettive rate, comprova senz'altro che Parte_1 ha ricevuto le somme oggetto dei contratti di finanziamento di cui al procedimento monitorio.
Per le suesposte ragioni vanno altresì rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, essendo del tutto inconferenti.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa HDI, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nellaParte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti ex lege di duplicazione del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a. Parte_1
avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
3/1/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così
provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna Parte_1 al pagamento in favore di HDI Assicurazioni
S.p.a. delle spese e competenze del giudizio, che liquida in € 3.397,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 23.12.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
RE BLICA ITALIA PVB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
Presidentedott. Ludovico Delle Vergini
dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere
Consigliere rel. dott. Giovanni Gerace
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
Parte_1 (cf Codice Fiscale_1
) con il patrocinio dell'Avv.
RA TE (c.f. C.F._2 )
APPELLANTE
contro
P.IVA_1 ) con il patrocinio dell'avv. HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (P. IVA
TE BA (cf C.F. 3 APPELLATA
avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Tribunale di Pisa il 27/12/2022 e pubblicata il 3/1/2023 RG n. 3019/2015)
CONCLUSIONI
In data 21.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accolte le ragioni di cui in narrativa, così provvedere:
-1) in via istruttoria:
-a) disporre l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale formato dalla
Procura della Repubblica di Pinerolo recante il R.G.N.R. n. 804/2010, scaturito dalla denunzia-querela a suo tempo depositata dal Parte_1 all'interno del quale furono presumibilmente inseriti, all'esito di sequestro probatorio disposto dal PM presso gli imputati, sia i contratti di mutuo che ogni altro documento formato dagli imputati nell'esecuzione del disegno criminoso per il quale furono rinviati a giudizio,
-b) laddove non venissero rinvenuti gli assegni nel suddetto fascicolo penale, comunque ordinare alla con sede in Rimini via della Controparte_1
Fiera,121 ed alla FI S.p.A. con sede in Torino Via F. Cordero di
Pamparato, 15, e/o alla parte opposta HDI Italia S.p.A., in ragione del principio della "vicinanza della prova", di esibire ex art. 210 c.p.c. gli assegni circolari relativi ai falsi contratti di mutuo onde poter dimostrare che gli stessi non furono mai girati dall'opponente e che non furono mai versati sul di lui conto corrente, nonché al fine di eventualmente sottoporre al CTU anche le firme di girata che eventualmente ivi risultassero falsamente apposte a nome di
Parte_1
-2) nel merito: piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
-a) revocare il decreto ingiuntivo n. 368/2015 (R.G. n. 986/2015) emesso a carico dell'opponente in data 13/3/2015 dal Tribunale di Pisa a favore della opposta per € 41.812,17 oltre accessori,
-b) accertare e dichiarare altresì che mai al Parte_1 furono consegnate le somme di cui ai due contratti di finanziamento dedotti nel ricorso monitorio, conseguentemente dichiarando che nulla è dovuto dall'opponente per questo e/o qualsiasi altro titolo, -c) condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio".
Per la parte appellata:
"Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, reiette ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
in via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor in quanto introdotto in violazione della nuova formulazione Parte_1
dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pisa n. 8/2023, depositata in data 03.1.2023.
In via principale: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via pregiudiziale, rigettare tutte le domande proposte dalla parte appellante in sede di gravame, poiché infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.
In via istruttoria: si richiamano integralmente tutte le istanze istruttorie già formulate nel primo grado del giudizio, come ivi capitolate e con i testi ivi indicati, tutte da intendersi qui integralmente trascritte.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nella misura per legge dovuta".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 8/2023 pubblicata il 3/1/2023 il Tribunale di Pisa ha così deciso:
"Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368/2015, che dichiara esecutivo;
2) Condanna Parte_1 al pagamento delle spese di lite a favore di
HDI ITALIA S.p.A., liquidate in € 6.800,00 per compensi, oltre spese generali
15%, CPA ed IVA se dovuta. 3) Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, definitivamente a carico di Parte_1 alTale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dal Parte_1 decreto ingiuntivo n. 368/2015 emesso dal Tribunale di Pisa il 10/13.03.2015, con il quale è stato ingiunto il pagamento di € 41.812,17 oltre interessi e spese a favore di Controparte_2 ; quest'ultima si era surrogata ex art.1916
c.c. nei diritti dell'assicurata Banca Popolare dell'Emilia Romagna di cui era mandataria FI SP per € 21.369,47 e dell'assicurata Controparte_1
per € 20.442,70 essendo la prima beneficiaria della polizza di assicurazione perdite pecuniarie n.551170333-12 per il contratto di prestito personale n.00019706W stipulato da Parte_1 con FI SP il 14.01.2005 e la seconda beneficiaria della polizza di assicurazione perdite pecuniarie n.551176498-02 per il contratto di finanziamento del 18.05.2005 stipulato da a seguito dell'invio dei conteggi per anticipata Parte_1 con CP_1 '
estinzione da parte delle finanziarie.
L'opponente dichiarava di disconoscere le sottoscrizioni dei contratti di mutuo posti a base del ricorso monitorio e che trattavasi di falsificazione, già penalmente perseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pinerolo, definita con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dei due imputati, soci della Controparte_3 che aveva gestito le procedure di mutuo;
sosteneva di essere venuto a conoscenza di tali contratti a seguito della comunicazione, da parte dell'allora datore di lavoro di notifica di una cessione del quinto dello stipendioControparte_4
e di non aver mai ricevuto il denaro erogato dalle finanziarie;
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della convenuta opposta per lite temeraria.
Si costituiva Controparte_5 già Controparte_2
contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto;
allegava che per il mutuo contratto con FI SP l'opponente aveva adempiuto al pagamento rateale, tramite cessione del quinto da parte del proprio datore di lavoro dal
1.8.2005 al 31.7.2006 e personalmente per due anni successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e che aveva altresì pagato i ratei dal chiedeva la 1.08.2005 al 30.06.2008 per il finanziamento con CP_1 verificazione della sottoscrizione delle scritture private disconosciute, intendendo avvalersene.
La causa, previo ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. a FI SP ed a CP_1 dei rispettivi contratti di finanziamento in originale, veniva istruita con CTU grafologica e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 (di seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, la società HDI Italia S.p.A, già Controparte_5 già [...]
(di seguito solo HDI o anche APPELLATA) proponendo Controparte_2
gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. attinente:
-a) il riparto probatorio ex art. 2697 c.c.
-b) il regime delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c.
2) Mancata ammissione di un mezzo istruttorio decisivo, in rapporto a Cass.
36993/2022.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, HDI ASSICURAZIONI S.p.A., società incorporante
Controparte_5 [...]già di HDI ITALIA S.p.A. (già in virtù di fusione per incorporazione del 29.04.2023, Controparte_2 '
nel costituirsi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed ha contestato le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 22.10.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
*** L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza impugnata:
"L'opposizione è infondata.
Controparte_6 diLa perizia grafologica disposta a seguito dell'istanza di verificazione delle scritture private disconosciute dall'opponente, ha smentito, in relazione ad entrambi i contratti di finanziamento, la tesi della falsità delle sottoscrizioni apposte a nome di Parte_1
La consulenza tecnica grafologica del 13.04.2021, nella significativa assenza di osservazioni dell'attore opponente, ha concluso asserendo che "Le 5 firme apposte sul documento 'Operazione di finanziamento con delegazione irrevocabile di pagamento pro solvendo al datore di lavoro Controparte_1
[...] del 18.05.2005 sono autografe" (pag. 23 relazione peritale). Ad analoghe conclusioni perviene la CTU in data 22.10.2021, in cui è affermato che "Le firme di apposte sul documento 'contratto CONAFI Parte_1
N.00019706W' del 14.01.2005 sono autografe e quindi appartenenti alla mano del firmatario" (pag. 22 Relazione peritale).
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze delle perizie, esenti da censure di logicità.
Ne consegue la piena validità e vincolatività, nei confronti dell'opponente, dei contratti di finanziamento conclusi rispettivamente con Controparte_1
e FI s.p.a.
Parte attrice in senso sostanziale, id est assevera gli Controparte_6
ulteriori elementi alla base della pretesa veicolata in ricorso monitorio, documentando le polizze assicurative stipulate in relazione ai predetti contratti di finanziamento e l'avvenuto pagamento in favore delle assicurate, su richiesta, del dovuto a seguito di estinzione anticipata dei mutui.
La residua difesa dell'opponente attiene alla mancata percezione delle somme di cui all'ingiunzione da parte delle società finanziarie, e non persuade. Smentita e l'elemento è di per sé rilevante la falsità delle sottoscrizioni dei
-
due contratti di finanziamento, l'eccezione di inadempimento delle finanziarie è contraddetta dalla stessa condotta dell'attore e dalla documentazione in atti,
pervenendosi alla piena prova dell'erogazione della somma per presunzioni.
Segnatamente, il Tribunale rileva l'anomalia della condotta dell'odierno opponente, che ha onorato per anni, direttamente o tramite delega al proprio datore di lavoro, i pagamenti relativi al contratto n. 00019706W con FI
S.p.A. (dal 1.3.2005 al 31.7.2006, doc. 7) e quelli relativi al contratto con
(dal 1.8.2005 al 30.6.2008, doc. 8 CP_2 ).CP_1
È inoltre significativa la dichiarazione resa dal terzo ceduto - all'epoca datore di lavoro dell'opponente Corpo ES dello Stato Comando Regionale
-
Torino in data 23.08.2006, lettera indirizzata a FI, con oggetto "Agente
ES CA RT Contratto di Prestito con Delegazione sullo stipendio. Rata di €.240,00 durata n.120 mesi" (doc. 6 monitorio), nella quale si legge: "Poiché la cifra ancora da saldare risulta cospicua in riferimento alla liquidazione...., e poiché l'ex dipendente ha richiesto di continuare il versamento mediante domiciliazione bancaria, o mediante nuova delegazione presso il nuovo datore di lavoro, lo scrivente, stante anche i brevi tempi per la liquidazione a fine lavoro, resta in attesa, a breve termine, della risposta di consenso o di diniego di codesta finanziaria". Per due anni successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, sono stati effettuati i pagamenti mensili anziché mettere a disposizione il TFR.
In siffatto, univoco e convergente quadro, l'unico elemento a supporto della generica, contestazione di Parte_1 è stata l'indicazione della sussistenza di altro contratto di finanziamento per un importo assai inferiore, cui ineriscono siffatte dichiarazioni: indicazione rimasta sul piano labiale e incompatibile con titolo e contenuti delle dichiarazioni dei terzi.
Del tutto irrilevanti, dato l'esito con sentenza di non luogo a procedere, le risultanze del procedimento penale a carico di terzi soggetti.
In definiva, l'opposizione è infondata. Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo, che viene munito di provvisoria esecuzione, siccome non concessa in corso di causa."
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di parte appellata di inammissibilità del gravame ex art. 342 cpc.
L'atto di appello ha sottoposto al riesame i punti, in fatto e in diritto, in maniera tale da porre in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica. (Cass. Ordinanza N. 7675/2019).
Nel merito:
Il primo motivo di gravame ("1) Violazione e falsa applicazione degli artt.
2697 e 2729 c.c. -a) il riparto probatorio ex art. 2697 c.c. -b) il regime delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c.") ed il secondo ("2) Mancata ammissione di un mezzo istruttorio decisivo, in rapporto a Cass. 36993/2022") vengono esaminati congiuntamente, attesa la stretta connessione.
L'appellante sostiene che l'attore in senso sostanziale non avrebbe ottemperato all'onere, gravante su di lui ex art. 2697 cc, di provare l'avvenuto versamento Parte_1 della somma oggetto del decreto ingiuntivo;
gli assegni con i a quali sarebbe stata perpetrata la truffa sarebbero rinvenibili nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Pinerolo e la loro acquisizione documenterebbe la temerarietà dell'azione avversaria perché proposta nonostante fosse stato documentato il raggiro posto in essere dai due mediatori della CP_3 ; il primo giudice avrebbe erroneamente valutato come confermativa della ricezione della somma la condotta dell'appellante, che aveva onorato per anni i pagamenti relativi ai contratti con FI S.p.A. e con CP_1 invece '
avrebbe provveduto ai pagamenti ritenendo che si riferissero ad un Parte_1
diverso prestito di € 3.000,00; l'esito della perizia grafologica di autografia delle firme apposte sui due contratti di finanziamento non sarebbe un elemento dal quale desumere con certezza che il Parte_1 avesse ricevuto gli assegni circolari inerenti i due contratti;
gli indizi posti dal Tribunale a base della decisione difetterebbero dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c., non essendo gravi, precisi e concordanti.
L'appellata HDI sostiene che l'appellante non avrebbe fornito una giustificazione, con relativa prova, relativamente al fatto pacifico e documentale che nel periodo 1.8.2005-31.7.2006 sono state trattenute dalla busta paga del Parte_1 le somme relative ad entrambi i contratti di finanziamento senza che lo stesso eccepisse alcunché, né al proprio datore di lavoro (Corpo ES dello Stato) né alle finanziarie con cui tali contratti risultavano sottoscritti;
non avrebbe offerto alcuna prova neppure a sostegno dell'affermazione di aver sottoscritto contratti diversi ed ulteriori;
l'atto di appello, inoltre, non conterrebbe alcuna critica alle conclusioni della perizia grafologica di autenticità delle firme mentre la vicenda penale menzionata sarebbe priva di qualsivoglia rilevanza nel presente procedimento, anche in considerazione del fatto che HDI Assicurazioni S.p.A. sarebbe terzo estraneo alla vicenda;
Parte_1 non avrebbe mai contestato la legittimazione di HDI ad agire nei suoi confronti né la quantificazione dell'importo pari ad €
41.812,17.
Il Collegio rileva preliminarmente che nell'atto di appello, contrariamente a quanto sostenuto nel primo grado di giudizio, l'attore non eccepisce più la falsità delle firme apposte sui contratti con le società finanziarie FI e prestando così acquiescenza alla sentenza nella parte in cui, aderendo CP_1
alle conclusioni della perizia grafologica, ha accertato l'autenticità delle sottoscrizioni e la piena validità e vincolatività, nei confronti dell'opponente, dei contratti di finanziamento conclusi rispettivamente con Controparte_1
e FI s.p.a.
Riguardo l'effettiva erogazione delle somme da parte delle società finanziarie in esecuzione dei suddetti contratti, a ben vedere non è posto in discussione l'avvenuto versamento bensì la ricezione da parte dell'attore, essendosi sostenuto che i relativi assegni circolari sarebbero stati trattenuti dai soci della società di mediazione Controparte_3 e girati con firme false a persone diverse Parte_1 (v. pag. 3 appello: "Quanto alla sorte delle somme dal fraudolentemente riscosse dai mediatori finanziari che ebbero ad utilizzare i dati personali del Parte_1 è evidente che i relativi assegni, con firme di girata e conto corrente di destinazione, siano rinvenibili nel fascicolo della
Procura della Repubblica di Pinerolo [...]" ).
L'asserita inottemperanza da parte delle società all'onere probatorio dell'avvenuto versamento è pertanto superata dalla circostanza che lo stesso non è contestato;
è estranea al presente giudizio l'asserita appropriazione degli assegni da parte dei soci della società di Mediazione Multieuro s.a.s., trattandosi di terzi nei cui confronti non è stato esteso il contraddittorio.
E' pienamente condivisibile la valutazione operata dal Tribunale riguardo i pagamenti delle rate effettuati dal Parte_1 , per anni, in favore delle società
finanziarie come da rispettivi contratti, tramite la trattenuta sullo stipendio e poi direttamente. L'assunto attoreo secondo cui Parte_1 avrebbe corrisposto le rate dovute per la restituzione dei finanziamenti in esame senza aver mai ricevuto l'accredito delle somme finanziate, ritenendo che si trattasse di un altro contratto di finanziamento, appare poco verosimile ed è addirittura smentito dalla documentazione in atti: a) in primo luogo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante l'altro contratto di finanziamento, asseritamente estinto mediante addebito sullo stipendio presso il Corpo ES dello Stato dal giugno 2005 all'agosto 2006; b) in ogni caso i pagamenti relativi al contratto con CP_1 risultano effettuati dal 1.8.2005 al 30.6.2008 (doc.
8 fascicolo monitorio) e sarebbero quindi per quasi oltre due anni successivi all'asserita estinzione dell'altro contratto;
c) con missiva inviata alla FI il
23.8.2006- "Contratto di Prestito con Delegazione sullo stipendio. Rata di
€.240,00 durata n.120 mesi" - (doc. 6 monitorio) il datore di lavoro, Corpo
ES dello Stato Comando Regionale Torino, comunicava che Parte_1 aveva cessato la propria attività lavorativa con lo scrivente ufficio in data
1.8.2006 e, poiché la cifra ancora da saldare risultava cospicua in riferimento alla liquidazione, l'ex dipendente chiedeva di continuare il versamento mediante domiciliazione bancaria, o mediante nuova delegazione presso il nuovo datore di lavoro.
Quest'ultimo documento, non contestato da parte opponente, unitamente all'accertata veridicità delle firme apposte sui contratti ed all'effettuato parziale pagamento delle rispettive rate, comprova senz'altro che Parte_1 ha ricevuto le somme oggetto dei contratti di finanziamento di cui al procedimento monitorio.
Per le suesposte ragioni vanno altresì rigettate le richieste istruttorie formulate dall'appellante, essendo del tutto inconferenti.
In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo che vede vittoriosa HDI, le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nellaParte_1 misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Sussistono i presupposti ex lege di duplicazione del pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.a. Parte_1
avverso la sentenza n. 8/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il
3/1/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così
provvede:
Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna Parte_1 al pagamento in favore di HDI Assicurazioni
S.p.a. delle spese e competenze del giudizio, che liquida in € 3.397,00 oltre spese generali 15%, iva e cap come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione della presente causa in appello.
Firenze, camera di consiglio del 23.12.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente dott. Ludovico Delle Vergini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.